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Decisione

32.2011.5

Domanda di prestazione AI respinta in quanto l'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile. Raffronto dei redditi di un assicurato posto al beneficio di una riqualifica professionale a

3 agosto 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati della capacità funzionale residua, il SMR ha concluso per una

totale incapacità lavorativa nell’attività precedentemente svolta da

piastrellista. In attività rispettose dei limiti funzionali ed ergonomicamente

adatte, tra cui quella d’impiegato di commercio, l’incapacità lavorava è stata

quantificata al 15% (a motivo delle pause maggiori dovute dalla sintomatologia

dolorosa) dal giugno 2006.

Con il presente

ricorso l’assicurato contestata la succitata valutazione medico-teorica della

residua capacità lavorativa.

2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc); Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc).

2.8. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente valutazione del SMR. In essa è stato debitamente

tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è portatore, con conclusioni

logiche e prive di contraddizioni circa l’incapacità lavorativa del 15% in

attività adeguate, compresa quella di impiegato di commercio. Né del resto

l’insorgente ha prodotto in sede di ricorso documentazione medica che possa

validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni del SMR.

Vero

che con scritto 23 gennaio 2011 il medico curante, dr. __________, riprendendo

i tratti di anamnesi già noti all’am- ministrazione, ha contestato la valutazione

del SMR circa l’incapacità lavorativa del 15%. Egli sostiene, facendo riferimento

alle lettere 3 settembre 2008 (doc. AI 113) e 9 ottobre 2008 (doc. AI 116) inviate

all’Ufficio AI, un peggioramento dello stato di salute del suo paziente, valutando,

con riferimento al suo precedente rapporto 11 dicembre 2008 (doc. AI 123-1),

almeno un’incapacità lavorativa del 50% per qualsiasi lavoro, anche per quelli

leggeri, ipotizzando altresì una reale incapacità lavorativa del 60-70%.

Va

qui ricordato che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v.

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009

consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

questo contesto, come già accennato, i medici del SMR hanno vagliato accuratamente

lo stato di salute dell’assicurato. Dal punto di vista somatico essi hanno

proceduto ad una valutazione della capacità funzionale residua dal quale emerge

l’esigibilità in attività leggere, compresa quella relativa alla professione

d’impiegato di commercio appresa grazie all’intervento di riformazione professionale

dell’AI, ridotta all’85% per via dalle necessarie pause dovute in particolare alla

sintomatologia alla spalla sinistra. Certo che il medico curante, come da lui evidenziato nel citato scritto 23 gennaio 2011, conosce

l’assicurato da oltre 10 anni e lo vede in media circa 7-10 volte all’anno. Ciò

non toglie che il rapporto del SMR è da considerare dettagliato, completo e

privo di contraddizioni. Non va poi dimenticato il limitato valore probatorio

delle certificazione del medico curante.

Inoltre,

con annotazione 1° febbraio 2011 il dr. __________ del SMR ha concluso che “l’attuale

rapporto del dr. __________ non contiene nuovi elementi medico-clinici, in

particolare non risulta una modifica dello stato di salute rispetto alla

valutazione SMR del 16.9.2010” (IXbis).

Infine,

i medici del SMR hanno anche vagliato la componente psichica dell’assicurato, escludendo

la presenza di una patologia invalidante extra-somatica.

In conclusione, sulla base della valutazione SMR, alla

quale va dato valore probatorio pieno (cfr. 2.7), richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che

l’insorgente presenta un’abilità lavorativa dell‘85% in attività adeguate rispettose

dei limiti funzionali descritti.

Pertanto,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti da lui richiesti in sede di ricorso.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.9. Per quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà,

l’Ufficio AI ha rettamente raffrontato il reddito da piastrellista (reddito da

valido) con il reddito da impiegato di commercio (reddito da invalido),

professione appresa a seguito della riformazione professionale conclusa nel

2006.

Quale reddito

da valido l’amministrazione ha aggiornato al 2009 (fr. 70'669.--) il salario

da piastrellista preso in considerazione nella decisione 4 dicembre 2006 (fr.

66'749.--), cresciuta in giudicato.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Nella

fattispecie concreta, correttamente l’amministrazione ha preso, quale reddito

da invalido, il salario da impiegato di commercio. Al riguardo nel ricorso,

l’assicurato ha sostenuto che “tale riqualifica (svoltasi presso una

struttura protetta) si è purtroppo rilevato un mezzo inadeguato che, pur

avendomi fatto conseguire un ulteriore diploma (AFC), non ha garantito

l’integrazione sperata. L’attiva ricerca di un posto di lavoro (comprovata

dalla corresponsione delle indennità di disoccupazione) non ha dato alcun esito

positivo, siccome non è realisticamente possibile trovare un datore di lavoro

disposto ad assumere un collaboratore con così tante limitazioni”.

Ora,

a prescindere dal fatto che con decisione 18 dicembre 2006, cresciuta in giudicato,

l’Ufficio AI aveva ritenuto come terminata la riformazione professionale senza

diritto alla rendita (cfr. consid.), va rilevato che ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve

fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere

cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta

di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Quindi il fatto che

l’assicurato, non trovando un posto di lavoro nel settore professionale per cui

è stato riformato, abbia percepito delle indennità di disoccupazione non è

rilevante ai fini del presente giudizio.

Non

può, come proposto dall’assicurato, essere preso quale reddito da invalido quello

risultante dalla tassazione fiscale poiché l’interessato attualmente esercita,

a tempo parziale, l’attività di piastrellista, non confacente alle sue

condizioni di salute. Nella decisione contestata l’Ufficio AI ha infatti fatto presente quanto segue:

"

(…)

Nel suo caso specifico, occorre ricordare come lei

abbia usufruito delle prestazioni AI svolgendo e terminando con successo in

data 31.08.2006 una riformazione professionale quale impiegato di commercio.

Questo percorso professionale si era reso necessario, in quanto lei, nella sua

precedente attività consueta di piastrellista, risultava inabile al lavoro in

modo duraturo. Si trattava e si tratta a maggior ragione ancora attualmente, di

un'attività non più confacente al suo danno alla salute, nell'esercizio della

quale non le è più possibile sfruttare adeguatamente la sua capacità di guadagno

e che di conseguenza, in quanto inadeguata, contribuisce pure a compromettere ulteriormente

il suo stato di salute.

Per questo motivo, la invitiamo e la consigliamo di

voler cambiare genere di professione, eventualmente intraprendendo quello per

cui è stato riformato, rivolgendosi semmai al nostro Ufficio – Servizio di

integrazione professionale – allo scopo di usufruire di un nostro aiuto al

collocamento.

Nell'ipotesi in cui in futuro, per cause connesse ad un

peggioramento dello stato invalidante, dovesse ripresentare una nuova ed

ulteriore richiesta di prestazioni, l'amministrazione dovrà valutare se

l'eventuale peggioramento sarà stato provocato dalla continuazione di una

professione non più confacente come quella di piastrellista e, in tale

situazione, dovrà adottare le opportune sanzioni amministrative che andranno a

ripercuotersi sulle prestazioni di diritto. (…)"

(Doc. AI 140/2-3)

Per

questi motivi, nella decisione contestata l’Ufficio AI ha giustamente preso i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica relativi alla media dei salari nel settore economico (nr. 50, 51

e 52) livello di qualifica no. 3 (conoscenze professionali e specializzate) giungendo

ad una salario, aggiornato al 2009, di fr. 69'582.--, dal quale è stato dedotto

il 15% per riduzione della capacità lavorativa medicalmente accertata,

ottenendo così un salario da invalido di fr. 59'145.--. Confrontando questo

dato con il reddito da valido di fr. 70'669.--,

emerge un tasso d’invalidità del 16% (70'669 -

59'145 x 100 : 70'669). Allo stesso risultato

si giunge anche volendo prendere il salario da invalido rettificato in sede di

risposta pari a fr. 61'892.--, poiché in entrambi i casi l’insorgente presente

un discapito economico inferiore al grado minimo del 40%.

Ne

consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.11. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle

tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va

da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della

necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato

in causa.

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di

accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente non ha

apportato alcun elemento atto a contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni,

in particolare quella medica (cfr. consid. 2.8).

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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