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Decisione

32.2011.50

Condono di rendite indebitamente versate a causa del mancato annuncio del divorzio. Buona fede e grave difficoltà ammesse

12 agosto 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF

8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe

con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit.,

p.481-484). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una

prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere

se la stessa è stata determinata da sua negligenza.

2.3.2. Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato

alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve

essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere

stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione

patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai

sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la

grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le

spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo

la LPC.

2.4. Nel

caso in esame l’assicurata sostiene di aver inviato nel 2000 alla Cassa di

compensazione del __________ la sentenza di divorzio, facendo tuttavia presente

di non poter produrre la relativa prova. Difatti, a seguito delle ricerche effettuate

dall’assicurata, la stessa Cassa __________ ha affermato di non aver saputo del

divorzio (cfr. doc. O).

Le

riserve espresse dall’assicurata riguardo all’operato dalla __________, ossia

l’errata indicazione della provenienza della sentenza di divorzio (nello

scritto 20 settembre 2010 all’Ufficio AI la suddetta cassa aveva sostenuto di

averla ricevuta dalla Cassa __________ [doc. AI 49-1], mentre è stata la Cassa

di compensazione __________ ad avere informato la __________ del divorzio

inviando la pertinente documentazione [doc. Q]) o il ritardo nell’evadere le

richiesta di informazione del 15 marzo 2011 (doc. L e P), non sono sufficienti,

come sostenuto nelle osservazioni 17 maggio 2011, per dubitare che a suo tempo

la stessa __________ non avesse effettivamente ricevuto copia della sentenza di

divorzio.

L’assicurata,

con riferimento al principio dell’obbligo di notifica dei cambiamenti delle

condizioni ex art. 31 LPGA (in ambito AI: cfr. art. 77 OAI che prescrive che

l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è

versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni

cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, fra cui

il cambiamento delle condizioni personali), sostiene inoltre che tale obbligo

sia perento in quanto non la obbligava di conservare per lungo tempo il

documento comprovante l’invio della sentenza.

Sta

di fatto che, come giustamente evidenziato nel ricorso, nell’ambito della revisione

del 2002 l’assicurata ha dichiarato all’Ufficio AI, per il tramite dell’Agenzia

comunale AVS di __________, di essere divorziata (cfr. retro dello scritto 21

agosto 2002 doc. AI 32-1) e in quella del 2007 di percepire la rendita AI e alimenti

dall’ex marito (cfr. retro dello scritto 23 gennaio 2007; doc. AI 38-1). Quindi

almeno dal 2002 l’amministrazione sapeva o doveva sapere della modifica dello

stato civile, ritenuto che non è prescritta una particolare forma di avviso da

parte del beneficiario di prestazioni. L’Ufficio AI avrebbe dovuto quindi comunicare

alla __________ questo cambiamento. Rifiutare ora il condono per quanto (negligentemente)

versato in eccesso dal 2002 risulta incompatibile con la buona fede. Inoltre, all’assicurata

non può essere imputata una malafede nell’incasso di tali rendite. Non si può infatti

pretendere che una persona posta nella sua stessa situazione avrebbe dovuto rendersi

conto che, a seguito di un divorzio, la prestazione pecuniaria sarebbe diminuita.

Ritenuto

che oggetto del condono sono le rendite versate in eccesso dal 1° maggio 2005 e

che dall’agosto 2002 l’Ufficio AI aveva preso conoscenza del divorzio, la buona

fede dell’assicurata è da estendere all’intero importo da restituire.

Considerato

che l’insorgente ha diritto ad una prestazione complementare, limitatamente al

pagamento del premio LAMAL (doc. N), il (secondo) requisito della grave

difficoltà è dato.

Ne

consegue che, annullata la decisione contestata, all’as- sicurata è condonato

l’importo di fr. 16'984.-- oggetto dell’ordine di restituzione 16 agosto 2010.

Il

ricorso è pertanto accolto. L’assicurata, rappresentata da Consulenza giuridica

andicap, ha diritto a ripetibili (DTF 135 V 475s. consid. 2.1; 125 V 11s. consid.

2; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.5. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.

§

La decisione 11 gennaio 2011 è annullata.

§§

La domanda di condono di RI 1 in relazione all’importo di fr. 16'984.-- è accolta.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di

ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele

Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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