32.2011.50
Condono di rendite indebitamente versate a causa del mancato annuncio del divorzio. Buona fede e grave difficoltà ammesse
12 agosto 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2011.50
Data decisione, Autorità:
12.08.2011, TCA
Titolo:
Condono di rendite indebitamente versate a causa del mancato annuncio del divorzio. Buona fede e grave difficoltà ammesse
CONDONO
art. 25 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.50
BS
Lugano
12 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 11 gennaio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1955, beneficia dal 1° aprile 1982 di una rendita intera AI assegnatale
dalla Commissione AI del Cantone di __________, allora suo Cantone di domicilio
(cfr. decisione 25 gennaio 1984; doc. AI 11) e confermata in sede di revisione
nel 1987 (doc. AI 16-1). La Cassa competente per l’erogazione della prestazione
pecuniaria è la __________
A
seguito del trasferimento di domicilio nel 1987 a __________, la Commissione AI del Cantone Ticino, in seguito divenuto Ufficio AI del Cantone
Ticino, è diventata competente per la trattazione della pratica (doc. AI 19-1).
La
rendita intera è stata confermata in via di revisione nel 1983 (doc. AI 25),
nel 1995 (doc. AI 29), nel 2002 (doc. AI 36) e nel 2007 (doc. AI 42).
1.2. Venuta
a conoscenza del divorzio dell’assicurata, avvenuto il 21 settembre 2000, la __________
ha ricalcolato la rendita tendendo conto alla ripartizione dei redditi
coniugali (cosiddetto splitting), fissando, con decisione 5 agosto 2010 (emessa
dall’Ufficio AI), la nuova rendita d’importo inferiore a quella precedentemente
percepita (doc. AI 44).
Di
conseguenza, con decisione 16 agosto 2010 l’Ufficio AI, su indicazione della __________,
ha chiesto all’assicurata la restituzione di fr. 16'984.--, pari alla differenza
delle rendite percepite in eccesso nel periodo 1° maggio 2005 - 31 luglio 2010.
La richiesta di restituzione con effetto retroattivo è stata motivata dal mancato
obbligo da parte dell’assicurata d’informare dell’avvenuto divorzio (doc. AI
46). La decisione è cresciuta in giudicato.
1.3. In
data 7 settembre 2010 l’assicurata, per il tramite di Pro Infirmis, ha
inoltrato all’Ufficio AI una domanda di condono dell’importo da restituire.
Facendo presente di non spiegarsi il motivo della restituzione, in quanto nel
2000 aveva inviato copia della sentenza di divorzio alla Cassa di compensazione
del Cantone di __________, essa rileva di aver percepito in buona fede la
rendita in quanto non poteva sapere che, a seguito del divorzio, l’importo
della prestazione d’invalidità cambiasse. Infine, evidenzia di trovarsi in precarie
condizioni di salute ed economiche, avendo inoltrato una richiesta di prestazioni
complementari (doc. AI 47).
1.4. Con
decisione 11 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha respinto la domanda di condono
vendendo a mancare il (primo) requisito della buona fede in quanto “né lo
scrivente ufficio, né la Cassa di compensazione __________ sono stati informati
dell’av- venuto divorzio, rispettivamente non ha apportato nessun
giustificativo che sarebbe servito da prova di un’informazione adeguata alle
nostre istituzioni” (doc. AI 52).
1.5. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, rappresentata da RA 1, ha
interposto il presente tempestivo ricorso, chiedendo l’assegnazione, dopo visione
di documentazione richiesta ma non ancora pervenuta, di un termine per verificare
l’operato dell’amministrazione e, a dipendenza dell’esito della verifica, per completare
il gravame o comunicare il ritiro dello stesso.
1.6. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso,
ribadendo la mancata informazione da parte dell’as- sicurata del suo divorzio e
sostenendo che non le poteva sfuggire, come a qualsiasi altra persona posta
nella sua situazione, che la conoscenza della modifica del suo stato civile era
fondamentale per l’amministrazione al fine di decidere in merito al suo diritto
a prestazioni.
1.7.
Con osservazioni 14 aprile 2011 l’insorgente, confermando il ricorso, chiede
l’annullamento della decisione contestata e l’accoglimento della domanda di condono.
In via subordinata postula il richiamo di documentazione dalla Cassa __________.
In sintesi, l’insorgente ribadisce di aver inviato nel 2000 all’amministrazione
copia della sentenza di divorzio e di aver percepito le rendite in buona fede. Rileva
inoltre come l’Ufficio AI, nell’ambito delle revisioni del 2002 e del 2007,
fosse a conoscenza dell’avvenuto divorzio e che ciononostante abbia continuato a
versarle la rendita. Infine, invocando la perenzione ex art. 25 LPGA, la
ricorrente chiede che le prestazioni assicurative oggetto del condono partano
dal 16 agosto 2009 (VIII).
1.8.
Interpellato dal TCA, il 10 maggio 2011 l’Ufficio AI ha preso posizione sulle
osservazioni di controparte (XI).
1.9. Il
17 maggio 2011 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (XII); con scritto
24 maggio 2011 l’amministrazione ha inoltrato le proprie osservazioni al riguardo
(XIV).
considerato
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se sono adempiute le condizioni per il condono a favore
di RI 1 dell’obbligo di restituzione di fr. 16'984.-- stabilito con decisione
16 agosto 2010, cresciuta in giudicato. Pertanto, la questione della (parziale)
perenzione del credito di restituzione ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA,
sollevata dall’insorgente nelle osservazioni 14 aprile 2011 (cfr. consid. 1.7)
non può essere trattata dal TCA ed è quindi irricevibile.
2.3. Giusta
l'art. 25 cpv. 1 LPGA le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.
La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e
verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà (vedi anche art. 4 OPGA).
2.3.1. Relativamente
alla buona fede, la giurisprudenza distingue la mancanza di coscienza
dell’irregolarità commessa, dalla questione di sapere se, nelle circostanze
concrete, l’interessato poteva invocare la buona fede o avrebbe dovuto, facendo
prova dell’attenzione da lui esigibile, riconoscere l’errore di diritto commesso.
La problematica relativa alla coscienza dell'irregolarità commessa è una
questione di fatto, per contro quella concernente l'attenzione esigibile è di
diritto (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2;
SVR 2007 IV Nr. 13 p.49, 2003 IV Nr. 4 p.10, 2002 EL Nr. 9 p.21; Pratique VSI
1994 p.126; DTF 122 V 221 = Pratique VSI 1996 p.269). La
buona fede non è infatti compatibile con un comportamento di grave
negligenza da parte dell'assicurato (Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von
Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, p.481). Compete al giudice, sulla
base di un criterio oggettivo, cioè indipendentemente dalle conoscenze e dalle
attitudini particolari della parte, determinare il grado dell’attenzione
richiesta (DTF 79 II 59). La buona fede deve essere quindi esclusa, qualora i
fatti che hanno determinato l'obbligo di restituire (violazione dell'obbligo di
annunciare o di informare, cfr. artt. 31 LPGA e 77 OAI) siano imputabili a
comportamento doloso o a negligenza grave dell'interessato. Viceversa, l'assicurato
può prevalersene quando l'atto o l'omissione colpevole siano costitutivi unicamente
Fatti
di una violazione lieve dell'obbligo di annunciare o di informare (STF
8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 5.2 e SVR 2007 IV Nr. 13 p.49 entrambe
con riferimenti) oppure se non ha violato tale obbligo (Meyer-Blaser, op. cit.,
p.481-484). Infatti, la buona fede presuppone che l'assicurato ignori che una
prestazione gli è versata indebitamente. Di detta ignoranza egli non si può avvalere
se la stessa è stata determinata da sua negligenza.
2.3.2. Il requisito della grave difficoltà ex art. 25 cpv. 1 LPGA è legato
alla situazione economica della persona tenuta a restituire l'indebito e deve
essere valutato in base alle sue capacità finanziarie. Dovrà pertanto essere
stabilito concretamente, tenendo conto della particolare situazione
patrimoniale dell'obbligato al momento di restituire (art. 4 cpv. 2 OPGA). Ai
sensi dell’art. 5 cpv. 1 OPGA la
grave difficoltà è data quando le spese riconosciute a norma della LPC e le
spese supplementari di cui al capoverso 4 superano i redditi determinanti secondo
la LPC.
2.4. Nel
caso in esame l’assicurata sostiene di aver inviato nel 2000 alla Cassa di
compensazione del __________ la sentenza di divorzio, facendo tuttavia presente
di non poter produrre la relativa prova. Difatti, a seguito delle ricerche effettuate
dall’assicurata, la stessa Cassa __________ ha affermato di non aver saputo del
divorzio (cfr. doc. O).
Le
riserve espresse dall’assicurata riguardo all’operato dalla __________, ossia
l’errata indicazione della provenienza della sentenza di divorzio (nello
scritto 20 settembre 2010 all’Ufficio AI la suddetta cassa aveva sostenuto di
averla ricevuta dalla Cassa __________ [doc. AI 49-1], mentre è stata la Cassa
di compensazione __________ ad avere informato la __________ del divorzio
inviando la pertinente documentazione [doc. Q]) o il ritardo nell’evadere le
richiesta di informazione del 15 marzo 2011 (doc. L e P), non sono sufficienti,
come sostenuto nelle osservazioni 17 maggio 2011, per dubitare che a suo tempo
la stessa __________ non avesse effettivamente ricevuto copia della sentenza di
divorzio.
L’assicurata,
con riferimento al principio dell’obbligo di notifica dei cambiamenti delle
condizioni ex art. 31 LPGA (in ambito AI: cfr. art. 77 OAI che prescrive che
l’avente diritto, il suo rappresentante legale, le autorità o i terzi cui è
versata la prestazione devono comunicare immediatamente all’Ufficio AI ogni
cambiamento rilevante per la determinazione del diritto alle prestazioni, fra cui
il cambiamento delle condizioni personali), sostiene inoltre che tale obbligo
sia perento in quanto non la obbligava di conservare per lungo tempo il
documento comprovante l’invio della sentenza.
Sta
di fatto che, come giustamente evidenziato nel ricorso, nell’ambito della revisione
del 2002 l’assicurata ha dichiarato all’Ufficio AI, per il tramite dell’Agenzia
comunale AVS di __________, di essere divorziata (cfr. retro dello scritto 21
agosto 2002 doc. AI 32-1) e in quella del 2007 di percepire la rendita AI e alimenti
dall’ex marito (cfr. retro dello scritto 23 gennaio 2007; doc. AI 38-1). Quindi
almeno dal 2002 l’amministrazione sapeva o doveva sapere della modifica dello
stato civile, ritenuto che non è prescritta una particolare forma di avviso da
parte del beneficiario di prestazioni. L’Ufficio AI avrebbe dovuto quindi comunicare
alla __________ questo cambiamento. Rifiutare ora il condono per quanto (negligentemente)
versato in eccesso dal 2002 risulta incompatibile con la buona fede. Inoltre, all’assicurata
non può essere imputata una malafede nell’incasso di tali rendite. Non si può infatti
pretendere che una persona posta nella sua stessa situazione avrebbe dovuto rendersi
conto che, a seguito di un divorzio, la prestazione pecuniaria sarebbe diminuita.
Ritenuto
che oggetto del condono sono le rendite versate in eccesso dal 1° maggio 2005 e
che dall’agosto 2002 l’Ufficio AI aveva preso conoscenza del divorzio, la buona
fede dell’assicurata è da estendere all’intero importo da restituire.
Considerato
che l’insorgente ha diritto ad una prestazione complementare, limitatamente al
pagamento del premio LAMAL (doc. N), il (secondo) requisito della grave
difficoltà è dato.
Ne
consegue che, annullata la decisione contestata, all’as- sicurata è condonato
l’importo di fr. 16'984.-- oggetto dell’ordine di restituzione 16 agosto 2010.
Il
ricorso è pertanto accolto. L’assicurata, rappresentata da Consulenza giuridica
andicap, ha diritto a ripetibili (DTF 135 V 475s. consid. 2.1; 125 V 11s. consid.
2; art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.5. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è accolto.
§
La decisione 11 gennaio 2011 è annullata.
§§
La domanda di condono di RI 1 in relazione all’importo di fr. 16'984.-- è accolta.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.-- a titolo di
ripetibili (IVA inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele
Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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