32.2011.51
Nuova domanda. Decisione dopo STCA di rinvio per entrare nel merito. Confermata valutazione SMR. Assistenza giudiziaria
13 ottobre 2011Italiano24 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.51
Data decisione, Autorità:
13.10.2011, TCA
Titolo:
Nuova domanda. Decisione dopo STCA di rinvio per entrare nel merito. Confermata valutazione SMR. Assistenza giudiziaria
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
NUOVA DOMANDA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.51
FS/sc
Lugano
13 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 11 febbraio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 gennaio 2011 emanata
da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, da ultimo attivo quale manovale-gruista presso l’impresa di
costruzioni __________ SA di __________ (doc. AI 45/1-7), nel mese di aprile 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 2/1-7).
Con
decisione 25 ottobre 2004 (doc. AI 18/1-2), cresciuta incontestata in giudicato,
l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni in quanto il
termine di carenza di un anno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI = art. 29 cpv. 1
lett. b nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2007) non risultava
ossequiato: “(…) risulta che lei ha presentato una totale incapacità lavorativa
per un periodo inferiore ad un anno e cioè dal 14 ottobre 2003 al 31 agosto
2004. (…)” (doc. AI 18/1).
1.2. L’Ufficio
AI, con decisione 3 aprile 2009 (doc. AI 21/1-2), non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni del 15 gennaio 2009 (doc. AI 19/1-8).
In
esito al ricorso del 18 maggio 2009 (doc. AI 22/3) interposto dall’assicurato
contro la decisione del 3 aprile 2009, questo Tribunale, con sentenza del 18 novembre
2009 (doc. AI 36/1-9), ha annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti
all’amministrazione affinché entrasse nel merito della nuova domanda di prestazioni
e stabilisse se una modifica delle circostanze fosse effettivamente avvenuta.
1.3. L’Ufficio
AI – esperito un esame medico l’8 giugno 2010 a cura del medico SMR dr. __________ (doc. AI 55/1-5) e sulla base del rapporto 31 agosto 2010
del consulente in integrazione (doc. AI 57/1-3) – con decisione 13 gennaio
2011, preannunciata con progetto 12 ottobre 2010 (doc. AI 64/1-3), ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita con effetto dal 1. settembre
2009 (doc. AI 70/1-3).
1.4. Contro
la decisione dell’Ufficio AI 13 gennaio 2011 l’assicura-to, tramite l’avv. RA 1,
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – contestata,
con argomentazioni di cui si dirà se necessario in seguito, esclusivamente la
valutazione medica –, oltre al beneficio dell’assistenza giudiziaria, ha chiesto la
riforma della decisione impugnata con attribuzione di una rendita di tre quarti
dal 1. settembre 2009.
1.5. Con
la risposta di causa – sulla base delle annotazioni 17 febbraio 2011 nelle quali i medici
SMR, dr. __________ e dr. __________, si sono espressi in merito ai rapporti 7
e 21 dicembre 2010 del dr. __________ e del dr. __________ – l’Ufficio AI
ha chiesto di respingere il ricorso.
1.6. Invitato
a presentare osservazioni scritte in merito alle annotazioni 17 febbraio 2011
dei medici SMR, con osservazioni 21 marzo 2011, l’assicurato ha trasmesso al
TCA il certificato medico 18 marzo 2011 del dr. __________ evidenziando che anche
questo sanitario ha ritenuto che “(…) per un’attività leggera che non
richiede il sollevamento od il trasporto di pesi, che non richieda marcia
prolungata soprattutto su terreno sconnesso, una attività prolungata sopra l’orizzontale,
né in posizione inginocchiata od eretta per tempo prolungato, la capacità
lavorativa sarebbe al massimo del 50% (…)” (doc. A8).
1.7. Con
osservazioni 1. aprile 2011 – viste le annotazioni 29 marzo 2011 nelle quali i medici SMR, circa
il certificato 18 marzo 2011 del dr. __________, hanno concluso che “(…)
l’attuale rapporto non contiene nuovi elementi clinici. Il dr. Del __________
non giustifica per quali ragioni un’attività lavorativa adatta sarebbe
esigibile solo al 50%. (…)” (VIII/bis) – l’Ufficio AI ha confermato
la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato
il diritto ad un quarto di rendita dal 1. settembre 2009.
L’insorgente
postula la riforma del provvedimento impugnato e il riconoscimento del diritto
a tre quarti di rendita dal 1. settembre 2009.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve
esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare
verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
2.5. Nel
caso in esame dagli atti di causa risulta che – conformemente alla STCA
di rinvio del 18 novembre 2009 (doc. AI 36/1-9 e consid. 1.2) – l’Ufficio AI
ha ordinato una valutazione SMR a cura del dr. __________ (doc. AI 54/1).
Dal
referto, datato 8 giugno 2010, vistato anche dal dr. __________, medico SMR e
spec. FMH in medicina generale (doc. AI 55/1-5), risulta che il dr. __________,
medico SMR e spec. FMH in medicina interna, raccolta ed esaminata la documentazione
agli atti e tenuto conto delle risultanze della visita medica, ha posto la seguente
diagnosi: “(…) ► Gonartrosi sintomatica di grado severo ginocchio destro e ginocchio
sinistro in esiti di artroscopia ginocchio destro (ottobre 2008 e giugno 2009),
esiti di artroscopia ginocchio sinistro (novembre 2001 e novembre 2003) ► Sindrome da impingement spalla destra
► dorsalgie
ricorrenti su turbe statiche e alterazioni degenerative soprattutto da T10 a
T12 (…)” (doc. AI 55/5).
Esposti
Fatti
i risultati della misurazione dell’escursione articolare (doc. AI 56/1) e della
capacità funzionale residua (doc. AI 56/2), il dr. __________ ha espresso la
seguente valutazione:
"
(…)
Assicurato di 51 anni in buone condizioni generali.
Gonalgia bilaterale attualmente maggiormente sintomatica a destra su gonartrosi
di grado severo. Coesiste una dorsalgia ricorrente su alterazioni statico e
degenerativo note. Da circa un anno sindrome di impingement alla spalla destra
con mobilità abbastanza conservata e dolore evocabile soprattutto nei movimenti
ripetitivi di abduzione e adduzione e con il carico di pesi.
L'assicurato viene valutato periodicamente dal Dr. __________.
Ultima valutazione clinica avvenuta nel maggio 2010. Coesiste una probabile
iniziale neuropatia agli arti inferiori in paziente con diabete mellito noto.
La valutazione clinica odierna permette di definire i
limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.
Le valutazioni cliniche reumatologiche a nostra
disposizione permettono di definire come stazionaria nel tempo la
mobilizzazione delle ginocchia durante l'obiettività.
Discreto miglioramento della funzionalità alla spalla
destra dopo terapia infiltrativa. Stazionaria la dorsalgia nota da anni.
Risulta medicalmente giustificata una incapacità
lavorativa del 100% in abituale attività di gruista. Incapacità lavorativa 30%
in attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali descritti,
ergonomicamente adatta e medio-leggera. Tale incapacità lavorativa risulta
giustificata dai cambi di postura necessari, dalla lentezza nei cambi di
postura e negli spostamenti.
La sintomatologia descritta dall'assicurato risulta
giustificata dall'obbiettività clinica.
La prognosi risulta incerta per la probabile
progressione dell'osteoartrosi polidistrettuale nota.
Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono
definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli accertamenti
approfonditi a disposizione.
(…)" (doc. AI 55-5)
Con
il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione
medico-teorica della capacità lavorativa residua.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicu-rato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato
- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività
lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nella
fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in
dubbio la dettagliata e convincente valutazione 8 giugno 2010 del dr. __________.
In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è
portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa l’incapacità
lavorativa totale nella sua attività abituale quale gruista e del 30%
(rendimento ridotto) in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti,
dal 1. settembre 2008. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione
medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni
del dr. __________.
In
particolare sia il dr. __________, FMH in medicina generale, che il dr. __________,
FMH in medicina interna e reumatologia, nei rispettivi rapporti 7 e 21 dicembre
2010 (doc. AI 75/20 e 75/21-2), non si sono confrontati puntualmente con le
valutazioni del dr. __________ e hanno concluso, il dr. __________ che “(…)
dal 01.09.2008 è stato valutato al 100% inabile al lavoro per l’attività che
svolgeva finora. Un’abilità lavorativa presso una ditta di costruzione per un lavoro
adatto alle sue condizioni di salute non è allo 0%, ma a mio modo di vedere
ridotta. Sarà il reumatologo Dott__________ a quantificarla. Per un’altra
attività lavorativa leggera con possibilità di cambiare frequentemente
posizione da seduto a posizione in piedi, senza dover camminare su terreno
sconnesso o percorsi oltre 100 m. e senza dover sollevare pesi oltre 10 kg lo valuto attualmente abile al 50%. Come si vede nella lista delle diagnosi sopraelencata si
sono aggiunte delle malattie rispetto al 2004. (…)” (doc. AI 75/20) e il
dr. __________ che “(…) tenendo conto delle patologie elencate sopra e della
persistenza delle gonalgie bilaterali (dettagli vedi la lista diagnosi)
resistenti ai trattamenti conservativi farmacologici, infiltrativi (ivi inclusa
radiosinoviortesi) e ortopedico-chirurgici, considerata la tendinite ricorrente
della cuffia dei rotatori a destra con impingement (dal 2008) e l’insorgenza di
nuovi dolori all’interfalangea 3 della mano destra su base verosimilmente
artrosica (non elementi per cheiroartropatia diabetica per il momento, da
rivalutare nel decorso), ritengo che l’attività come operaio in impresa di
costruzione non sia più esigibile. Teoricamente potrebbe al massimo venir presa
in considerazione per tale attività una capacità lavorativa residua del 25-30%
per quelle attività leggere o medio-leggere ancora effettuabili per un tempo
molto ridotto in un impresa di costruzione. Per un’attività leggera teorica
completamente adattata, che tenga conto delle diverse limitazioni funzionali,
in particolare non marcia prolungata, non porto di carichi, non movimenti
rotatori del tronco, non attività prolungata sopra l’orizzontale né in
posizione inginocchiata o in flessione delle ginocchia o eretta per un tempo
prolungato (attività comunque da dettagliare nell’ambito peritale), e considerata
anche la difficoltà per il trasferimento al posto di lavoro, potrei stimare una
capacità lavorativa residua al massimo del 50%. Una valutazione più dettagliata
dei peggioramenti occorsi e delle ripercussioni sulla capacità lavorativa
potrebbe esser fatta in un nuovo ambito peritale. (…)” (doc. AI 75/25)
Al
riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.
Il
dr. __________, come già accennato, ha vagliato accuratamente lo stato di
salute dell’assicurato e, vista la valutazione della capacità funzionale
residua, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 30% in un’attività
lavorativa rispettosa dei limiti funzionali descritti, ergonomicamente adatta e
medio-leggera, ritenuto che tale incapacità lavorativa è giustificata dai cambi
di postura necessari e dalla lentezza nei cambi di postura e negli spostamenti
Il
dr. __________, nel rapporto 7 dicembre 2010 (doc. AI 75/20), non pone delle
nuove diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa rispetto a quelle già
indicate nel rapporto medico 1. febbraio 2010 (doc. AI 46/2-5) considerato dal
dr. __________. In particolare, per quanto riguarda la diagnosi di “(…)
Tinnito sinistra >
destra da circa 2 mesi (…)” (doc. AI 75/20), questo
Tribunale osserva che nella STCA del 22 settembre 2011 [32.2010.8] ha già avuto
modo di rilevare come “(…) dalle ripercussioni
organiche del tinnito occorre differenziare gli effetti della elaborazione
negativa psichica di tale danno alla salute (tinnito scompensato). Con il
termine scompenso s’intende che nel soggetto, a seguito dell’apparizione del
tinnito oppure della recrudescenza dello stesso, la soglia della vulnerabilità
è sorpassata, nel senso che non viene compensata dal punto di vista somatico,
psichico e sociale. Un tinnito scompensato ha pertanto delle conseguenze sul
lavoro, sull’ambiente sociale e sull’integrità fisica e psichica ed ha quindi
implicazioni non solo d’ordine psichico ma anche biologico e sociale. Gli
effetti secondari del tinnito, come vertigini o sensibilità abnorme ai rumori,
favoriscono lo scompenso, come pure una predisposizione depressiva o di altro
genere psichico e gravano sul contesto sociale. Un tinnito scompensato ha
quindi un’importanza notevole sulla nascita di un’incapacità lavorativa ( STFA
inedita 27 marzo 2003 nella causa D, U 71/03, consid. 6.1). (…)” vedi STCA succitata consid. 2.4). Nel caso
concreto il dr. __________ non ha attestato un tinnito scompensato.
Anche
il dr. __________ non ha posto delle nuove diagnosi rispetto a quelle indicate
nel precedente rapporto 6 ottobre 2009 (doc. AI 46/9-10), considerato dal dr. __________,
e non ha neppure addotto per quali ragioni la valutazione del medico SMR
sarebbe errata e/o la situazione valetudinaria sarebbe peggiorata tra l’8
giugno 2010 (data della valutazione del SMR) e il 13 gennaio 2011 (data della
decisione impugnata). In particolare, per quanto riguarda l’inefficacia della
radiosinoviortesi del ginocchio destro del 15 gennaio 2010, la stessa era già
stata segnalata nel rapporto di consultazione del dr. __________ 30 marzo 2010
(doc. AI 56/3). Il dr. __________ ha considerato inoltre anche il rapporto di
consultazione 18 maggio 2010 nel quale il dr. __________ aveva già evidenziato
la persistenza dei disturbi alle ginocchia e delle dorsalgie croniche e
concluso che “(…) la prognosi risulta incerta per la probabile progressione
dell’osteoartrosi polidistrettuale nota (…)” (doc. AI 55/5).
Nemmeno
è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico
18 marzo 2011 nel quale il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e
traumatologia – poste le diagnosi note e senza confrontarsi con la valutazione del
dr. __________ –, si è limitato ad esprimere una diversa valutazione concludendo in
modo del tutto generico che “(…) il paziente presenta le molteplici
patologie dell’apparato locomotore sopra elencate. I trattamenti conservativi e
chirurgici non hanno portato ad un miglioramento e non vi è da attendersi un
miglioramento della situazione. Viste queste problematiche una ripresa
dell’attività come operaio in una impresa di costruzione non è più esigibile.
Il paziente per un’attività leggera che non richieda il sollevamento od il trasporto
di pesi, che non richieda una marcia prolungata soprattutto su terreno sconnesso,
una attività prolungata sopra l’orizzontale, né in posizione inginocchiata od
eretta per tempo prolungato, la capacità lavorativa sarebbe al massimo del 50%.
(…)” (doc. A8).
Ritenuto
quanto precede vi è dunque da ritenere che le conclusioni a cui sono giunti il
dr. __________, il dr. __________ e il dr. __________ seppur divergenti, non
apportano nuovi elementi oggettivi che siano stati ignorati dal dr. __________
e vanno quindi essenzialmente intese nel senso di una diversa valutazione del
quadro clinico e delle sue conseguenze sulla capacità di lavoro. Occorre qui
ricordare il valore di prova ridotto delle certificazioni del medico curante,
anche se specialista (cfr. consid. 2.6).
Al
riguardo i medici SMR, dr. __________ e dr. __________, nelle annotazioni 17
febbraio 2011, con riferimento ai rapporti 7 e 21 dicembre 2010 del dr. __________
rispettivamente del dr. __________, hanno osservato che “(…) si prende
visione del rapporto del dr. __________: le diagnosi documentate sono già state
prese in considerazione e valutato nel rapporto medico SMR del 8.6.2010. Si
prende visione del rapporto dr. __________: le diagnosi documentate sono già
state prese in considerazione e valutato nel rapporto medico SMR del 8.6.2010.
Non viene descritta una evoluzione dello stato di salute e non viene
documentato alcun dato oggettivo utile al confronto dello stato di salute con
quanto descritto nel rapporto SMR. Inoltre la IL 50% in attività adatta non
viene sostenuta dalla descrizione degli elementi clinici o oggettivi che portano
a tale determinazione di IL. (…)” (IV/1). Gli stessi sanitari, nelle
annotazioni 29 marzo 2011, hanno inoltre concluso che “(…) l’attuale
rapporto [ndr. si riferisce al certificato medico 18 marzo 2011 del dr. __________
sub doc. A8] non contiene nuovi elementi clinici. Il dr. __________ non giustifica
per quali ragioni un’attività lavorativa adatta sarebbe esigibile solo al 50%.
(…)” (VIII/bis).
In conclusione, sulla base della valutazione SMR, alla
quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali
(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che
l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate rispettose
dei limiti funzionali descritti.
2.8. In
simili circostanze, visto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 70% in un’attività
semplice e ripetitiva e ritenuti i redditi (stabiliti correttamente dal
consulente in integrazione con riferimento all’anno 2009 e, del resto, non contestati;
cfr. doc. AI 57/1-3, 59/1-3 e consid. 1.4) da valido di fr. 67'262.-- e da invalido
di fr. 38'584.--, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a un
quarto di rendita dal 1. settembre 2009 per un grado d’invalidità del 43%
([67'262 - 38'584] x 100 : 67'262 = 42.63% arrotondato al 43% secondo la giurisprudenza
di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2), trascorso l’anno di carenza e ritenuto
la domanda di prestazioni del 15 gennaio 2009 (art. 28 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e
29 cpv. 1 LAI).
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.10. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle
tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3
cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di
accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche
se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a
contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica
(cfr. consid. 2.7).
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione al
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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