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Decisione

32.2011.51

Nuova domanda. Decisione dopo STCA di rinvio per entrare nel merito. Confermata valutazione SMR. Assistenza giudiziaria

13 ottobre 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

i risultati della misurazione dell’escursione articolare (doc. AI 56/1) e della

capacità funzionale residua (doc. AI 56/2), il dr. __________ ha espresso la

seguente valutazione:

"

(…)

Assicurato di 51 anni in buone condizioni generali.

Gonalgia bilaterale attualmente maggiormente sintomatica a destra su gonartrosi

di grado severo. Coesiste una dorsalgia ricorrente su alterazioni statico e

degenerativo note. Da circa un anno sindrome di impingement alla spalla destra

con mobilità abbastanza conservata e dolore evocabile soprattutto nei movimenti

ripetitivi di abduzione e adduzione e con il carico di pesi.

L'assicurato viene valutato periodicamente dal Dr. __________.

Ultima valutazione clinica avvenuta nel maggio 2010. Coesiste una probabile

iniziale neuropatia agli arti inferiori in paziente con diabete mellito noto.

La valutazione clinica odierna permette di definire i

limiti funzionali descritti nell'esame della funzionalità fisica in allegato.

Le valutazioni cliniche reumatologiche a nostra

disposizione permettono di definire come stazionaria nel tempo la

mobilizzazione delle ginocchia durante l'obiettività.

Discreto miglioramento della funzionalità alla spalla

destra dopo terapia infiltrativa. Stazionaria la dorsalgia nota da anni.

Risulta medicalmente giustificata una incapacità

lavorativa del 100% in abituale attività di gruista. Incapacità lavorativa 30%

in attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali descritti,

ergonomicamente adatta e medio-leggera. Tale incapacità lavorativa risulta

giustificata dai cambi di postura necessari, dalla lentezza nei cambi di

postura e negli spostamenti.

La sintomatologia descritta dall'assicurato risulta

giustificata dall'obbiettività clinica.

La prognosi risulta incerta per la probabile

progressione dell'osteoartrosi polidistrettuale nota.

Le conclusioni cliniche del rapporto medico SMR vengono

definite sulla base della piena conoscenza dell'incarto e degli accertamenti

approfonditi a disposizione.

(…)" (doc. AI 55-5)

Con

il presente ricorso l’assicurato contesta la succitata valutazione

medico-teorica della capacità lavorativa residua.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che

stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere

riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver

visitato personalmente l’assicu-rato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato

- determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Nella

fattispecie concreta questo TCA non ha motivi per mettere in

dubbio la dettagliata e convincente valutazione 8 giugno 2010 del dr. __________.

In essa è stato debitamente tenuto conto delle affezioni di cui l’assicurato è

portatore, con conclusioni logiche e prive di contraddizioni circa l’incapacità

lavorativa totale nella sua attività abituale quale gruista e del 30%

(rendimento ridotto) in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali posti,

dal 1. settembre 2008. Né del resto l’insorgente ha prodotto documentazione

medica che possa validamente mettere in dubbio la fedefacenza delle conclusioni

del dr. __________.

In

particolare sia il dr. __________, FMH in medicina generale, che il dr. __________,

FMH in medicina interna e reumatologia, nei rispettivi rapporti 7 e 21 dicembre

2010 (doc. AI 75/20 e 75/21-2), non si sono confrontati puntualmente con le

valutazioni del dr. __________ e hanno concluso, il dr. __________ che “(…)

dal 01.09.2008 è stato valutato al 100% inabile al lavoro per l’attività che

svolgeva finora. Un’abilità lavorativa presso una ditta di costruzione per un lavoro

adatto alle sue condizioni di salute non è allo 0%, ma a mio modo di vedere

ridotta. Sarà il reumatologo Dott__________ a quantificarla. Per un’altra

attività lavorativa leggera con possibilità di cambiare frequentemente

posizione da seduto a posizione in piedi, senza dover camminare su terreno

sconnesso o percorsi oltre 100 m. e senza dover sollevare pesi oltre 10 kg lo valuto attualmente abile al 50%. Come si vede nella lista delle diagnosi sopraelencata si

sono aggiunte delle malattie rispetto al 2004. (…)” (doc. AI 75/20) e il

dr. __________ che “(…) tenendo conto delle patologie elencate sopra e della

persistenza delle gonalgie bilaterali (dettagli vedi la lista diagnosi)

resistenti ai trattamenti conservativi farmacologici, infiltrativi (ivi inclusa

radiosinoviortesi) e ortopedico-chirurgici, considerata la tendinite ricorrente

della cuffia dei rotatori a destra con impingement (dal 2008) e l’insorgenza di

nuovi dolori all’interfalangea 3 della mano destra su base verosimilmente

artrosica (non elementi per cheiroartropatia diabetica per il momento, da

rivalutare nel decorso), ritengo che l’attività come operaio in impresa di

costruzione non sia più esigibile. Teoricamente potrebbe al massimo venir presa

in considerazione per tale attività una capacità lavorativa residua del 25-30%

per quelle attività leggere o medio-leggere ancora effettuabili per un tempo

molto ridotto in un impresa di costruzione. Per un’attività leggera teorica

completamente adattata, che tenga conto delle diverse limitazioni funzionali,

in particolare non marcia prolungata, non porto di carichi, non movimenti

rotatori del tronco, non attività prolungata sopra l’orizzontale né in

posizione inginocchiata o in flessione delle ginocchia o eretta per un tempo

prolungato (attività comunque da dettagliare nell’ambito peritale), e considerata

anche la difficoltà per il trasferimento al posto di lavoro, potrei stimare una

capacità lavorativa residua al massimo del 50%. Una valutazione più dettagliata

dei peggioramenti occorsi e delle ripercussioni sulla capacità lavorativa

potrebbe esser fatta in un nuovo ambito peritale. (…)” (doc. AI 75/25)

Al

riguardo questo Tribunale rileva quanto segue.

Il

dr. __________, come già accennato, ha vagliato accuratamente lo stato di

salute dell’assicurato e, vista la valutazione della capacità funzionale

residua, ha concluso per un’incapacità lavorativa del 30% in un’attività

lavorativa rispettosa dei limiti funzionali descritti, ergonomicamente adatta e

medio-leggera, ritenuto che tale incapacità lavorativa è giustificata dai cambi

di postura necessari e dalla lentezza nei cambi di postura e negli spostamenti

Il

dr. __________, nel rapporto 7 dicembre 2010 (doc. AI 75/20), non pone delle

nuove diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa rispetto a quelle già

indicate nel rapporto medico 1. febbraio 2010 (doc. AI 46/2-5) considerato dal

dr. __________. In particolare, per quanto riguarda la diagnosi di “(…)

Tinnito sinistra >

destra da circa 2 mesi (…)” (doc. AI 75/20), questo

Tribunale osserva che nella STCA del 22 settembre 2011 [32.2010.8] ha già avuto

modo di rilevare come “(…) dalle ripercussioni

organiche del tinnito occorre differenziare gli effetti della elaborazione

negativa psichica di tale danno alla salute (tinnito scompensato). Con il

termine scompenso s’intende che nel soggetto, a seguito dell’apparizione del

tinnito oppure della recrudescenza dello stesso, la soglia della vulnerabilità

è sorpassata, nel senso che non viene compensata dal punto di vista somatico,

psichico e sociale. Un tinnito scompensato ha pertanto delle conseguenze sul

lavoro, sull’ambiente sociale e sull’integrità fisica e psichica ed ha quindi

implicazioni non solo d’ordine psichico ma anche biologico e sociale. Gli

effetti secondari del tinnito, come vertigini o sensibilità abnorme ai rumori,

favoriscono lo scompenso, come pure una predisposizione depressiva o di altro

genere psichico e gravano sul contesto sociale. Un tinnito scompensato ha

quindi un’importanza notevole sulla nascita di un’incapacità lavorativa ( STFA

inedita 27 marzo 2003 nella causa D, U 71/03, consid. 6.1). (…)” vedi STCA succitata consid. 2.4). Nel caso

concreto il dr. __________ non ha attestato un tinnito scompensato.

Anche

il dr. __________ non ha posto delle nuove diagnosi rispetto a quelle indicate

nel precedente rapporto 6 ottobre 2009 (doc. AI 46/9-10), considerato dal dr. __________,

e non ha neppure addotto per quali ragioni la valutazione del medico SMR

sarebbe errata e/o la situazione valetudinaria sarebbe peggiorata tra l’8

giugno 2010 (data della valutazione del SMR) e il 13 gennaio 2011 (data della

decisione impugnata). In particolare, per quanto riguarda l’inefficacia della

radiosinoviortesi del ginocchio destro del 15 gennaio 2010, la stessa era già

stata segnalata nel rapporto di consultazione del dr. __________ 30 marzo 2010

(doc. AI 56/3). Il dr. __________ ha considerato inoltre anche il rapporto di

consultazione 18 maggio 2010 nel quale il dr. __________ aveva già evidenziato

la persistenza dei disturbi alle ginocchia e delle dorsalgie croniche e

concluso che “(…) la prognosi risulta incerta per la probabile progressione

dell’osteoartrosi polidistrettuale nota (…)” (doc. AI 55/5).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo al certificato medico

18 marzo 2011 nel quale il dr. __________, FMH in chirurgia ortopedica e

traumatologia – poste le diagnosi note e senza confrontarsi con la valutazione del

dr. __________ –, si è limitato ad esprimere una diversa valutazione concludendo in

modo del tutto generico che “(…) il paziente presenta le molteplici

patologie dell’apparato locomotore sopra elencate. I trattamenti conservativi e

chirurgici non hanno portato ad un miglioramento e non vi è da attendersi un

miglioramento della situazione. Viste queste problematiche una ripresa

dell’attività come operaio in una impresa di costruzione non è più esigibile.

Il paziente per un’attività leggera che non richieda il sollevamento od il trasporto

di pesi, che non richieda una marcia prolungata soprattutto su terreno sconnesso,

una attività prolungata sopra l’orizzontale, né in posizione inginocchiata od

eretta per tempo prolungato, la capacità lavorativa sarebbe al massimo del 50%.

(…)” (doc. A8).

Ritenuto

quanto precede vi è dunque da ritenere che le conclusioni a cui sono giunti il

dr. __________, il dr. __________ e il dr. __________ seppur divergenti, non

apportano nuovi elementi oggettivi che siano stati ignorati dal dr. __________

e vanno quindi essenzialmente intese nel senso di una diversa valutazione del

quadro clinico e delle sue conseguenze sulla capacità di lavoro. Occorre qui

ricordare il valore di prova ridotto delle certificazioni del medico curante,

anche se specialista (cfr. consid. 2.6).

Al

riguardo i medici SMR, dr. __________ e dr. __________, nelle annotazioni 17

febbraio 2011, con riferimento ai rapporti 7 e 21 dicembre 2010 del dr. __________

rispettivamente del dr. __________, hanno osservato che “(…) si prende

visione del rapporto del dr. __________: le diagnosi documentate sono già state

prese in considerazione e valutato nel rapporto medico SMR del 8.6.2010. Si

prende visione del rapporto dr. __________: le diagnosi documentate sono già

state prese in considerazione e valutato nel rapporto medico SMR del 8.6.2010.

Non viene descritta una evoluzione dello stato di salute e non viene

documentato alcun dato oggettivo utile al confronto dello stato di salute con

quanto descritto nel rapporto SMR. Inoltre la IL 50% in attività adatta non

viene sostenuta dalla descrizione degli elementi clinici o oggettivi che portano

a tale determinazione di IL. (…)” (IV/1). Gli stessi sanitari, nelle

annotazioni 29 marzo 2011, hanno inoltre concluso che “(…) l’attuale

rapporto [ndr. si riferisce al certificato medico 18 marzo 2011 del dr. __________

sub doc. A8] non contiene nuovi elementi clinici. Il dr. __________ non giustifica

per quali ragioni un’attività lavorativa adatta sarebbe esigibile solo al 50%.

(…)” (VIII/bis).

In conclusione, sulla base della valutazione SMR, alla

quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della

verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali

(DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che

l’insorgente presenta un’abilità lavorativa del 70% in attività adeguate rispettose

dei limiti funzionali descritti.

2.8. In

simili circostanze, visto che l'assicurato presenta una capacità lavorativa del 70% in un’attività

semplice e ripetitiva e ritenuti i redditi (stabiliti correttamente dal

consulente in integrazione con riferimento all’anno 2009 e, del resto, non contestati;

cfr. doc. AI 57/1-3, 59/1-3 e consid. 1.4) da valido di fr. 67'262.-- e da invalido

di fr. 38'584.--, rettamente l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a un

quarto di rendita dal 1. settembre 2009 per un grado d’invalidità del 43%

([67'262 - 38'584] x 100 : 67'262 = 42.63% arrotondato al 43% secondo la giurisprudenza

di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2), trascorso l’anno di carenza e ritenuto

la domanda di prestazioni del 15 gennaio 2009 (art. 28 cpv. 1 lett. b, cpv. 2 e

29 cpv. 1 LAI).

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.10. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione dalle

tasse e spese processuali e all’ammissione al gratuito patrocinio (cfr. art. 3

cpv. 1 LAG, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di

accertare con la dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche

se patrocinato da un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a

contraddire o a mettere in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica

(cfr. consid. 2.7).

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione al

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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