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Decisione

32.2011.54

Revisione. Conferma del miglioramento dello stato di salute dell'assicurata con conseguente riduzione della rendita

31 agosto 2011Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 222/04 del 5 settembre 2006).

2.6.3. Nel caso di specie, come si evince nel rapporto 22 novembre 2010 (doc.

AI 95), l’amministrazione, conformemente alla citata giurisprudenza, ha

utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che

presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Non è stata

riconosciuta alcuna riduzione del reddito per circostanze personali. Tenuto

conto di un’incapacità lavorativa del 50% il reddito da invalido è stato

quantificato in fr. 25'684.--. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado

d’invalidità del 43%, conferente il diritto ad un quarto di rendita.

Come

detto al consid. 2.6.1, quale reddito da valido è stato considerato un importo

di fr. 45'043.--. Questo salario è leggermente

inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero

dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti pari a fr. 45'952 (Tabella TA1

2008, settore economico no. 55 [alberghi e ristoranti], livello di qualifica 4:

fr. 3'647.-- mensili, moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota

di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.

3a] e riportati su 42 ore settimanali [cfr. tabella B 9.2,

pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti

pag. 94]).

Va

ricordato che se una persona assicurata, per motivi estranei

all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media

senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un

parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può

avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il

reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici

oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata

del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di

una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi

statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei

redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda

volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF

134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.

325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo

dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si

effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF

9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

caso in esame, dal momento che la differenza salariale è inferiore al 5% non

sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido.

L’assicurata

contesta il mancato riconoscimento di riduzioni al reddito da invalido, sostenendo:

"

(…)

Avantutto l'attività che l'assicurata può svolgere è

palesemente un'attività leggera e semplice. La riproposizione delle limitazioni

più sopra esposte, anche di natura reumatologica, lo lasciano confermato.

Secondo giurisprudenza tale aspetto motiva di norma una

riduzione a valere sui dati statistici in misura del 10% almeno. Ma di ciò

alcuna parola da parte dell'AI. La circostanza lascia alquanto allibiti e dev'essere

decisamente corretta.

Inoltre si tratta di un'attività lavorativa a tempo

parziale. Non solo a tempo parziale, che di per sé comporta una sostanziale

riduzione, questa pure quantificabile in misura del 10%, ma nella quale,

Considerandi

sostanzialmente a motivo di taluni dolori ed in modo particolare le cefalee, potrebbe

imporre all'assicurata cospicui periodi d'assenza anche nell'esercizio della metà

dell'attività lavorativa da svolgere. In effetti la cefalea non le

permetterebbe in assoluto di svolgere un'attività lavorativa.

Si tratta di un rischio occupazionale accresciuto che

non può non essere tenuto in conto.

Inoltre non vi è la minima valutazione riguardo il

fatto che da ormai nove anni la lesa non svolge attività lavorativa alcuna, di

alcun tipo. Anche questo aspetto impone la necessità imprescindibile di ridurre

da un profilo sociale i dati statistici, così come sono stati riportati.

In effetti il reperimento di un'attività lavorativa con

simile curriculum è una discriminante sostanziale; oltre ad essere una

discriminante imporrà un periodo di rodaggio importante.

Neppure è stata valutata la circostanza che la lesa dacché

soggiorna in Svizzera ha sempre lavorato nel contesto della ristorazione,

motivo per cui, giacché l'esigibilità al lavoro non è fondata su tale ambito

lavorativo questa dovrà comunque inserirsi in un contesto lavorativo (neppure

specificato, neppure sommariamente) nel quale non ha mai lavorato.

Alla luce di quanto precede riteniamo che la riduzione

da operare sul guadagno conseguibile dalla lesa sia in misura del 25%, il

massimo nel contesto sociale. (…)" (Doc. I, pag. 8-9)

Orbene,

questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il giudice non

può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF

126.

V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivi per non confermare il mancato

riconoscimento di fattori di riduzione (attività leggere, età e anni di

servizio, nazionalità e permesso di soggiorno e tasso di occupazione), che

risulta in concreto da un’attenta valutazione da parte dell’amministrazione

esposta nel citato rapporto 22 novembre 2010, al cui tenore va rinviato (doc.

AI 95-2/3). In particolare per quel che concerne il fattore “tasso di

occupazione parziale” va ricordato che, secondo giurisprudenza (STF 9C_474/2010

dell'11 aprile 2011 consid. 3.4; cfr. anche STF 9C_382/2007 del 13 novembre

2007.

consid. 6.2) non è decisivo l'aspetto del grado di occupazione ridotto

dato che questo criterio, nel caso di personale femminile chiamato a svolgere

attività semplici e ripetitive (categoria 4 ISS), non si ripercuote, in

proporzione, negativamente sul livello dei salari (v. ISS 2002, Tabella T8, pag.

28), motivo per cui una riduzione del reddito da invalido non è giustificata.

Del resto, come

rilevato in sede di risposta di causa, pur volendo ammettere, per ipotesi di

lavoro, una riduzione del 10% per attività leggera, l’assicurata non presenterebbe

un grado d’invalidità almeno del 50%.

Visto il rilevante

miglioramento della situazione valetudinaria, rettamente l’Ufficio AI ha

ridotto la rendita ad un quarto dal 1° marzo 2011 (il primo

giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata; art.

88bis cpv. 2 lett. a OAI).

L’assicurata

sostiene che “secondo giurisprudenza colui che per un certo tempo si è

trovato a beneficio di una rendita di‘invalidità intera deve poter disporre di

un certo tempo di reinserimento, prima di poter porre a frutto la sua parziale

o totale ritrovata capacità lavorativa” (ricorso p. 9) e che ciò nel caso

concreto non è stato riconosciuto. Nella misura in cui la ricorrente indente

far riferimento alla giurisprudenza riguardo alla (non) sfruttabilità

della capacità lavorativa residua, alla base della riduzione o soppressione

della rendita, con conseguente continuazione del diritto alla rendita (cfr. STF 9C_228/2010 del 26 aprile 2011 consid. 3.1 con riferimenti), va fatto presente che nel caso in esame non sono

dati i presupposti per procedere a tale valutazione. Infatti, l’assicurata (classe

1975) non ha compiuto 55 anni e prima della riduzione non ha percepito per

almeno 15 anni la rendita intera (cfr. STF citata consid. 3.4). Parimenti non va

riconosciuta la richiesta di disporre di un periodo di "ricondizionamento"

reumatologico suggerito dal dr. __________ prima di sopprimere la rendita,

visto che nell’ambito della revisione il rilevante cambiamento non può

essere posto in una circostanza futura (cfr. sugli effetti della revisione ex

nunc e pro futuro: Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, 2003, p. 88).

Va

comunque ricordato, come giustamente segnalato dall’amministrazione nella

risposta di causa, che l’assicurata, previa richiesta, ha diritto all’aiuto al

collocamento ex art. 18 LAI, ossia un sostegno attivo ed una consulenza da

parte dell’Ufficio AI nella ricerca di un posto di lavoro confacente al suo

stato di salute.

Ne

consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il

Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti