32.2011.54
Revisione. Conferma del miglioramento dello stato di salute dell'assicurata con conseguente riduzione della rendita
31 agosto 2011Italiano21 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2011.54
BS/sc
Lugano
31 agosto 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 febbraio 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 gennaio 2011 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI
1, classe 1975, precedentemente attiva quale cameriera, è stata posta al
beneficio di una rendita intera dal 1° marzo 2003 a seguito dei postumi di un incidente della circolazione (cfr. decisione 13 settembre 2005 in doc. AI 58).
La rendita è stata
confermata il 23 ottobre 2007 (doc. AI 68).
1.2. Nel
novembre 2008 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio un’altra procedura di revisione
(doc. AI 77).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (concludente per una capacità lavorativa globale del 50% sia
nella sua precedente professione che in attività adeguate; doc. AI 90) con
decisione 20 gennaio 2011 (preavvisata il 29 novembre 2010) l’Ufficio AI ha ridotto
la prestazione ad un quarto di rendita, togliendo nel contempo l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. AI 103; per le motivazioni cfr. doc.
AI 101).
1.3. Contro
la succitata decisione amministrativa l’assicurata, per il tramite del suo
legale, è insorta al TCA postulando il riconoscimento di una mezza rendita (per
un grado d’invalidità del 58%) dal 1° marzo 2012. Pur non contestando le
conclusioni della perizia SAM, essa sostiene come dal punto di vista reumatologico
il ricorso dovrebbe essere accolto e gli atti rinviati all’AI per valutare
l’incapacità lavorativa tenendo conto delle limitazioni espresse dal perito.
L’insorgente contesta altresì le percentuali di riduzione del reddito da
invalido. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
la valutazione medica ed economica.
considerato in diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi cita
Nel
merito
2.2. In
lite è la questione di sapere se la ricorrente ha diritto ad una rendita anche
dopo dal 1° marzo 2011 (il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione contestata; art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité,
in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale
Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi
almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato
stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe,
dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato
invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi
essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza
citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi
(metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique
VSI 2000 p. 84).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
2.5. Nel
caso in esame, nell’ambito dell’ultima revisione l'Ufficio AI ha disposto una
perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto 14 luglio 2010 (doc. Al 90)
risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, riportate
le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive, hanno fatto capo a
consulti specialistici esterni d’ordine neuropsicologico (dr. __________ del
SAM), psichiatrico (dr. __________), reumatologico (dr. __________) e neurologico
(dr. __________). Sulla base di tali risultanze, nonché dei rilevamenti
eseguiti durante la degenza presso il SAM, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).
Esiti da trauma distorsivo della colonna cervicale il
14.1.2002:
- cefalee con evoluzione tendenzialmente
cronica, di tipo in parte emicranico ed in parte intensivo.
- compromissione neuropsicologica,
concernente principalmente l'attenzione divisa e in generale le capacità
attentive di entità lieve-moderata.
Decondizionamento muscolare.
Alterazioni degenerative del rachide lombare
(discopatia L4-L5 e L5-S1). (…)" (Doc. AI 90/25-26)
Tenuto
conto dei singoli consulti specialistici, il SAM ha ritenuto l’assicurata abile
al 50% (da intendersi quale rendimento ridotto nell’arco dell’intera giornata
lavorativa) nella sua precedente attività di cameriera. In attività lavorativa
adatta, che rispecchi la capacità funzionale e di carico residua accertate dal consulente
esterno reumatologico, i periti hanno ritenuto che “l’assicurata non può
superare l’attuale capacità lavorativa del 50%, soprattutto per la patologia
psichiatrica ed in minor misura per la patologia neurologica” (perizia p.
32).
Rispetto
al 2004 i periti del SAM hanno costato un miglioramento dello stato di salute
sia a livello psichiatrico che per la patologia reumatologica (perizia p. 31),
ritenendo come le varie limitazioni della capacità lavorativa non vadano
sommate ma integrate poiché in gran parte si sovrappongono (perizia p. 32).
Ora, questo TCA non ha motivi per mettere in dubbio la suddetta dettagliata
e convincente la perizia pluridisciplinare. In essa è stato debitamente tenuto
conto delle affezioni di cui l’assicurata è portatrice, con conclusioni logiche
e prive di contraddizioni circa la capacità lavorativa del 50% nella propria
attività e in attività adeguate. Né del resto l’insorgente ha contestato tali
conclusioni (“Da un profilo medico non riteniamo dover contestare di per sé
le conclusioni”, ricorso p. 7).
L’insorgente
ha tuttavia sollevato critiche per quel che concerne la valutazione
medico-teorica del dr. ____________________, sostenendo:
"
(…)
Per quanto ne è dell'aspetto reumatologico ci lascia
una volta ancora stupefatti che il medico in questione ancora una volta si
permetta di affermare l'assenza di qualsivoglia incapacità lavorativa, circostanza
che peraltro neppure spetta a lui valutare, giacché dovrebbe fermarsi a
catalogare le limitazioni funzionali e non addentrarsi in valutazione
precipuamente amministrative.
Per quanto attiene l'aspetto reumatologico, il
ricorso dovrebbe essere accolto e l'incarto rinviato all'AI con l'esplicita
richiesta che questa abbia a valutare l'incapacità al lavoro sulla scorta delle
limitazioni espresse dal medico."
(Doc. I, pag. 7)
Conformemente
la giurisprudenza, al medico compete la valutazione dello stato di salute del
peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace
al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute
limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita
in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo
la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 227, cfr. anche
DTF 125 V 256, consid. 4, pag. 261; 115 V 133, consid. 2, pag.
134; 114 V 310, consid. 3c, pag. 314; 105 V 156, consid. 1, pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto
riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Ritornando
al caso in esame, conformemente al suo mandato, nel dettagliato rapporto 21
marzo 2011 il succitato specialista in reumatologia ha elencato le residue
funzionalità e valutato il grado d’incapacità lavorativa. In particolare egli
ha osservato:
"
(…)
Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico
residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta
tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può
molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta
pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto
spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di
media entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi pesanti.
La rotazione manuale è normale. L'assicurata può talvolta effettuare lavori al
di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in
piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere
spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di
lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto
spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale, talvolta
salire su scale a pioli.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo
del 100%." (Doc. 90/47)
Nell’abituale
professione svolta dall’assicurata, il perito ha valutato un’incapacità
lavorativa del 10% (intesa come diminuzione di rendimento), tenendo conto dei
succitati limiti funzionali e di carico.
Alla
luce di questa valutazione medica, nel rapporto 22 novembre 2010 l’Ufficio AI ha
de facto ritenuto esigibili, facendo riferimento ai dati statistici della
Tabella TA 1, attività semplici e ripetitive che non necessitano di particolare
qualifica. Ad esempio, dal punto di vista reumatologico (non va dimenticato che
la limitazione della capacità lavorativa è dovuta a motivi psichiatrici), sono
da considerare quali attività adeguate, quelle professioni legate al settore
dell’industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e di
controllo, oppure al campo dei servizi, attività che non comportano aggravi fisici,
con possibilità di cambiare frequentemente posizione (vedi al riguardo: STFA 7
dicembre 2006 nella causa G., I 535/05, consid. 4.4. e del 25 febbraio 2003 in re P., U 329/01, consid. 4.5 con riferimenti; cfr. anche RCC 1980 pag. 482 consid. 2). Va
comunque fatto presente all’amministrazione di procedere ad una valutazione economica
più accurata, come del resto viene regolarmente eseguito in altri casi. In
queste circostanze, tuttavia, il rinvio richiesto dall’insorgente non è necessario
(valutazione anticipata delle prove
cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti).
2.6. Per
quel che concerne la determinazione del grado d’invalidi-tà, l’amministrazione
ha rettamente raffrontato il reddito da cameriera (reddito da valido) con il
reddito conseguibile in attività adeguate evinto dai salari statistici.
2.6.1. Quale reddito da
valido è stato preso quanto l’assicurata aveva da ultimo percepito quale
cameriera presso il __________ __________ di __________, dato aggiornato al 2008 in fr. 45'043.--. Tale ammontare non è stato contestato.
2.6.2. Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della
situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che
quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa
residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia
adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126
V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,
in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da
lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella
determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti
statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si
riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro
(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid.
3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di
riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio
federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che
riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA
Fatti
I 222/04 del 5 settembre 2006).
2.6.3. Nel caso di specie, come si evince nel rapporto 22 novembre 2010 (doc.
AI 95), l’amministrazione, conformemente alla citata giurisprudenza, ha
utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una professione che
presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.). Non è stata
riconosciuta alcuna riduzione del reddito per circostanze personali. Tenuto
conto di un’incapacità lavorativa del 50% il reddito da invalido è stato
quantificato in fr. 25'684.--. Dal raffronto dei redditi è risultato un grado
d’invalidità del 43%, conferente il diritto ad un quarto di rendita.
Come
detto al consid. 2.6.1, quale reddito da valido è stato considerato un importo
di fr. 45'043.--. Questo salario è leggermente
inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello svizzero
dai lavoratori del settore alberghi e ristoranti pari a fr. 45'952 (Tabella TA1
2008, settore economico no. 55 [alberghi e ristoranti], livello di qualifica 4:
fr. 3'647.-- mensili, moltiplicati per 12 [ritenuto che la quota
di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid.
3a] e riportati su 42 ore settimanali [cfr. tabella B 9.2,
pubblicata in La Vie économique, 1/2-2011, settore H alberghi e ristoranti
pag. 94]).
Va
ricordato che se una persona assicurata, per motivi estranei
all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media
senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede in primo luogo a un
parallelismo dei due redditi di paragone. In pratica, questo parallelismo può
avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il
reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici
oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata
del valore statistico. In una seconda fase, occorre esaminare la questione di
una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla base dei valori medi
statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i fattori estranei
all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo dei
redditi di raffronto non possono essere presi in considerazione una seconda
volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e professionali (DTF
134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico
riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo
stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di
almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è
considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p.
325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un parallelismo
dei redditi di paragone, fermo restando però che questo parallelismo si
effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (STF
9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
caso in esame, dal momento che la differenza salariale è inferiore al 5% non
sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da invalido.
L’assicurata
contesta il mancato riconoscimento di riduzioni al reddito da invalido, sostenendo:
"
(…)
Avantutto l'attività che l'assicurata può svolgere è
palesemente un'attività leggera e semplice. La riproposizione delle limitazioni
più sopra esposte, anche di natura reumatologica, lo lasciano confermato.
Secondo giurisprudenza tale aspetto motiva di norma una
riduzione a valere sui dati statistici in misura del 10% almeno. Ma di ciò
alcuna parola da parte dell'AI. La circostanza lascia alquanto allibiti e dev'essere
decisamente corretta.
Inoltre si tratta di un'attività lavorativa a tempo
parziale. Non solo a tempo parziale, che di per sé comporta una sostanziale
riduzione, questa pure quantificabile in misura del 10%, ma nella quale,
Considerandi
sostanzialmente a motivo di taluni dolori ed in modo particolare le cefalee, potrebbe
imporre all'assicurata cospicui periodi d'assenza anche nell'esercizio della metà
dell'attività lavorativa da svolgere. In effetti la cefalea non le
permetterebbe in assoluto di svolgere un'attività lavorativa.
Si tratta di un rischio occupazionale accresciuto che
non può non essere tenuto in conto.
Inoltre non vi è la minima valutazione riguardo il
fatto che da ormai nove anni la lesa non svolge attività lavorativa alcuna, di
alcun tipo. Anche questo aspetto impone la necessità imprescindibile di ridurre
da un profilo sociale i dati statistici, così come sono stati riportati.
In effetti il reperimento di un'attività lavorativa con
simile curriculum è una discriminante sostanziale; oltre ad essere una
discriminante imporrà un periodo di rodaggio importante.
Neppure è stata valutata la circostanza che la lesa dacché
soggiorna in Svizzera ha sempre lavorato nel contesto della ristorazione,
motivo per cui, giacché l'esigibilità al lavoro non è fondata su tale ambito
lavorativo questa dovrà comunque inserirsi in un contesto lavorativo (neppure
specificato, neppure sommariamente) nel quale non ha mai lavorato.
Alla luce di quanto precede riteniamo che la riduzione
da operare sul guadagno conseguibile dalla lesa sia in misura del 25%, il
massimo nel contesto sociale. (…)" (Doc. I, pag. 8-9)
Orbene,
questo Tribunale - considerato che, per costante giurisprudenza, il giudice non
può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi (DTF
126.
V 80 consid. 5b/dd e 6) - non ha motivi per non confermare il mancato
riconoscimento di fattori di riduzione (attività leggere, età e anni di
servizio, nazionalità e permesso di soggiorno e tasso di occupazione), che
risulta in concreto da un’attenta valutazione da parte dell’amministrazione
esposta nel citato rapporto 22 novembre 2010, al cui tenore va rinviato (doc.
AI 95-2/3). In particolare per quel che concerne il fattore “tasso di
occupazione parziale” va ricordato che, secondo giurisprudenza (STF 9C_474/2010
dell'11 aprile 2011 consid. 3.4; cfr. anche STF 9C_382/2007 del 13 novembre
2007.
consid. 6.2) non è decisivo l'aspetto del grado di occupazione ridotto
dato che questo criterio, nel caso di personale femminile chiamato a svolgere
attività semplici e ripetitive (categoria 4 ISS), non si ripercuote, in
proporzione, negativamente sul livello dei salari (v. ISS 2002, Tabella T8, pag.
28), motivo per cui una riduzione del reddito da invalido non è giustificata.
Del resto, come
rilevato in sede di risposta di causa, pur volendo ammettere, per ipotesi di
lavoro, una riduzione del 10% per attività leggera, l’assicurata non presenterebbe
un grado d’invalidità almeno del 50%.
Visto il rilevante
miglioramento della situazione valetudinaria, rettamente l’Ufficio AI ha
ridotto la rendita ad un quarto dal 1° marzo 2011 (il primo
giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata; art.
88bis cpv. 2 lett. a OAI).
L’assicurata
sostiene che “secondo giurisprudenza colui che per un certo tempo si è
trovato a beneficio di una rendita di‘invalidità intera deve poter disporre di
un certo tempo di reinserimento, prima di poter porre a frutto la sua parziale
o totale ritrovata capacità lavorativa” (ricorso p. 9) e che ciò nel caso
concreto non è stato riconosciuto. Nella misura in cui la ricorrente indente
far riferimento alla giurisprudenza riguardo alla (non) sfruttabilità
della capacità lavorativa residua, alla base della riduzione o soppressione
della rendita, con conseguente continuazione del diritto alla rendita (cfr. STF 9C_228/2010 del 26 aprile 2011 consid. 3.1 con riferimenti), va fatto presente che nel caso in esame non sono
dati i presupposti per procedere a tale valutazione. Infatti, l’assicurata (classe
1975) non ha compiuto 55 anni e prima della riduzione non ha percepito per
almeno 15 anni la rendita intera (cfr. STF citata consid. 3.4). Parimenti non va
riconosciuta la richiesta di disporre di un periodo di "ricondizionamento"
reumatologico suggerito dal dr. __________ prima di sopprimere la rendita,
visto che nell’ambito della revisione il rilevante cambiamento non può
essere posto in una circostanza futura (cfr. sugli effetti della revisione ex
nunc e pro futuro: Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision
in der Invalidenversicherung, 2003, p. 88).
Va
comunque ricordato, come giustamente segnalato dall’amministrazione nella
risposta di causa, che l’assicurata, previa richiesta, ha diritto all’aiuto al
collocamento ex art. 18 LAI, ossia un sostegno attivo ed una consulenza da
parte dell’Ufficio AI nella ricerca di un posto di lavoro confacente al suo
stato di salute.
Ne
consegue che la decisione contestata merita conferma, mentre il ricorso va
respinto.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito delle vertenze, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti