32.2011.55
Compensazione della rendita AI attribuita (posteriormente) all'assicurata con le prestazioni assistenziali anticipate dall'USSI. Diritto al rimborso senza equivoco. Se USSI ha versato prestazioni anti
10 agosto 2011Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.55
Data decisione, Autorità:
10.08.2011, TCA
Titolo:
Compensazione della rendita AI attribuita (posteriormente) all'assicurata con le prestazioni assistenziali anticipate dall'USSI. Diritto al rimborso senza equivoco. Se USSI ha versato prestazioni anticipate, il minimo vitale LEF non costituisce un limite alla compensazione. Compensazione è corretta
COMPENSAZIONE
DIRITTO ALLA RENDITA
PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
RICUPERO DI PRESTAZIONI
art. 32 cpv. 1 LAPS
art. 33 let. a LAS
art. 43 LAS
art. 22 cpv. 2 let. b LPGA
art. 85bis cpv. 2 let. b OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.55
TB
Lugano
10 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 dicembre 2011
di
RI 1
contro
la decisione del 6 gennaio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
A. Il
4 giugno 2009 (doc. 1 AI) RI 1, nata nel 1959, ha formulato una richiesta di prestazioni dall'assicurazione invalidità.
B. Esperiti
Fatti
i necessari accertamenti medici ed economici, il 3 agosto 2010 (doc. 19 AI) l'Ufficio
AI ha emesso un progetto di decisione d'assegnazione di rendita d'invalidità,
con cui ha accordato all'assicurata il diritto ad una mezza rendita d'invalidità
con grado del 50%. L'assicurata non ha formulato osservazioni al progetto.
C. Con
decisione del 6 gennaio 2011 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi
fissato in Fr. 893.- l'importo della rendita ordinaria semplice di invalidità a
cui l'assicurata ha diritto con effetto dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2008, in Fr. 921.- dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ed in Fr. 938.- dal 1° gennaio 2011, dato
un grado di invalidità del 50%.
L'importo totale di
Fr. 28'355.-, corrispondente alla somma delle rendite AI retroattive esclusa la
rendita per il mese di gennaio 2011, non è stato versato all'assicurata, ma è
stato compensato, nel senso che Fr. 1'246.- sono stati versati all'Ufficio
incassi per i contributi AVS arretrati, mentre i restanti Fr. 27'109.- sono
stati versati all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.
D. Il
17 febbraio 2011 (doc. II) l'Ufficio AI ha trasmesso al Tribunale cantonale
delle assicurazioni lo scritto del 27 dicembre 2010 (doc. I) dell'assicurata,
con invito a considerarlo come un ricorso contro la decisione del 6 gennaio
2011 di fissazione della rendita. Con il citato scritto RI 1 ha affermato che "Ritengo
iniqua questa decisione di compensazione in quanto non tiene conto della mia
delicata situazione finanziaria nei termini concreti della vicenda."
(…) "L'importo relativo alla retroattività della rendita AI spettante
sarebbe un concreto sostegno finalizzato ad agevolare il mio reinserimento
sociale e sperare così in una migliore condizione di vita.". L'assicurata
ha in particolare invocato l'applicazione dell'art. 43 Las, secondo cui l'autorità
può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso se le circostanze lo
giustificano, ciò che si realizzerebbe proprio nel suo caso. Pertanto, a suo
dire, vi sarebbero dei motivi giustificativi per abrogare l'obbligo di
restituzione ed evitare così di aggravare le sue condizioni economiche, visto
che una tale decisione minerebbe la sua dignità venendo meno il diritto ad un'esistenza
dignitosa garantita dalla Costituzione federale (artt. 7 e 12).
Di conseguenza, l'interessata
ha chiesto che l'importo di Fr. 27'109.- le sia interamente condonato e riversato
o, almeno, che le sia riconosciuta una parte così da potere risanare la sua
situazione economica.
E. Con
risposta del 7 marzo 2011 (doc. V) l'Ufficio AI ha evidenziato che il 22
dicembre 2010 (doc. V/1) l'USSI ha esplicitamente formulato la pretesa di
compensazione dei pagamenti retroattivi nei confronti dell'AVS e dell'AI pari a
Fr. 27'109.- versati dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2010. Pertanto, sulla
scorta delle norme applicabili in materia, la compensazione effettuata dall'UAI
a favore dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è corretta e va
confermata, con conseguente reiezione del ricorso.
F. Il 17 marzo
2011 (doc. VII) la ricorrente si è lamentata che l'USSI l'ha privata anche degli
importi retroattivi delle PC a cui ha diritto.
Questa decisione
sarebbe iniqua ed antisociale, oltre ad essere incostituzionale. Il grave stato
di bisogno economico in cui sopravvive avrebbe dovuto far sì che l'USSI
applicasse l'art. 43 Las e quindi rinunciasse a chiedere la compensazione degli
anticipi.
Con scritto del 21
marzo 2011 (doc. IX) il figlio della ricorrente si è rivolto al vicepresidente
del TCA esponendo le difficoltà finanziarie in cui versa la sua famiglia ed i
relativi disagi a cui deve fare fronte. Ha quindi chiesto che l'importo
compensato dall'Ufficio AI sia invece riversato a sua madre per il proprio
sostentamento.
Il 4 aprile 2011 (doc.
XI) la ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia di tre decisioni datate 2
marzo 2011 (doc. XI/1-3) con cui la Cassa cantonale di compensazione, Servizio
delle prestazioni complementari, ha versato all'USSI, e non a lei, sempre a
titolo di compensazione, delle PC ammontanti a Fr. 28'816.-.
Il 27 aprile 2011 (doc.
XIII) è giunta al TCA una dichiarazione del 21 aprile 2011 con cui una persona
ha affermato di avere aiutato il figlio dell'assicurata viste le difficoltà
economiche della madre.
L'amministrazione non
ha formulato osservazioni (doc. VIII-XIV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010
dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del
7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).
Considerandi
2.
Il
TCA osserva innanzitutto l'anomalia temporale alla base della presente
vertenza. Infatti, il progetto di decisione di attribuzione di una rendita AI,
datato 3 agosto 2010, non è stato oggetto di osservazioni da parte dell'assicurata;
così, l'amministrazione ha potuto emanare subito la decisione di fissazione
dell'importo della rendita AI di diritto. Tuttavia, a causa di determinata
documentazione difficile da reperire da parte dell'assicurata, detta decisione di
compensazione è giunta solo il 6 gennaio 2011 (doc. A).
Ciò nonostante, il 27
dicembre 2010 (doc. I) l'assicurata ha scritto alla Cassa cantonale di
compensazione AVS/AI/IPG, Ufficio delle prestazioni IAS, opponendosi alla
decisione di compensazione con le prestazioni AI per l'importo totale di Fr. 27'109.-.
L'Ufficio AI ha
trattenuto questo scritto ed il 6 gennaio 2011 ha emanato la decisione di fissazione del diritto alla rendita d'invalidità, con cui, inoltre,
compensava l'ammontare della rendita AI di sua spettanza (Fr. 28'355.-) con gli
anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (Fr. 27'109.-)
e versava la differenza all'Ufficio incassi per pagare i contributi AVS
arretrati.
In seguito, è solo il
17.
febbraio 2011 (doc. II) che l'amministrazione ha trasmesso al Tribunale
cantonale delle assicurazioni la contestazione dell'assicurata del 27 dicembre
2010, con l'invito a volerla considerare come un ricorso.
Ora, è evidente da
quanto precede che qualcosa, dal profilo procedurale, non ha funzionato
correttamente.
In effetti, lo scritto
del 27 dicembre 2010 che l'Ufficio AI ha ritenuto quale ricorso e che ha
trasmesso al TCA per la diretta evasione, è antecedente l'emanazione
della decisione stessa di compensazione della rendita d'invalidità.
Oltre a domandarsi
come ciò sia possibile, ci si può chiedere come faceva l'assicurata a sapere
che l'importo della compensazione era di Fr. 27'109.-, visto che la decisione è
giunta più tardi.
È evidente che, in
queste circostanze, l'atto con cui l'assicurata contesta una decisione che non esiste
ancora non potrebbe essere esaminato dal Tribunale nell'ambito di un ricorso, essendo
un rimedio giuridico proponibile soltanto contro le decisioni degli Uffici AI ex
art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA.
Orbene, senza che si
debbano indagare con certezza i motivi per cui l'assicurata era anzitempo
informata della decisione di compensazione che l'UAI avrebbe emanato più tardi e,
soprattutto, come mai conosceva l'importo della rendita d'invalidità che non le
sarebbe spettato ma che sarebbe stato compensato con gli anticipi versatile
dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento - è verosimile che ne sia
venuta a conoscenza direttamente dall'USSI, che l'avrebbe avvisata che ha chiesto
in compensazione all'Ufficio AI Fr. 27'109.- il 22 dicembre 2010 (doc. V/1) -, questo
Tribunale conclude che, onde evitare un formalismo eccessivo, lo scritto del 27
dicembre 2010 sia considerato come ricorso contro la decisione del 6 gennaio
2011, avendo essa contestato fermamente la compensazione e, soprattutto, lo
stesso importo che, effettivamente, è stato poi compensato.
nel merito
3.
Oggetto
del contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a
favore dell'USSI per Fr. 27'109.- con decisione del 6 gennaio 2011.
4.
Giusta
l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né
costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.
Per l'art. 22 cpv. 2
LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono
tuttavia essere ceduti:
a. al datore di
lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;
b. a un'assicurazione
che fornisce prestazioni anticipate.
L'art. 85bis dell'Ordinanza
sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:
" 1 I datori di lavoro, gli istituti di
previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza
pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in
Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione
invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato
di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È
fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che
hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un
formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più
tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.
2.
Sono considerati anticipi le prestazioni:
a. liberamente
consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e
abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha
concesso l'anticipo;
b. versate
contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in
caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal
contratto o dalla legge.
3.
Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato
anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono
stati forniti.".
La citata disposizione
di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14
pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio
2008.
Va qui evidenziato che
per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI,
il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF
133.
V 14 consid. 8.3 con riferimenti).
La cifra marginale 10063 delle
Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti
e invalidità federale, edite dall'UFAS, stato 01.01.2010, prevede quanto segue:
" (…)
Les
avances consenties par un employeur, une institution de prévoyance de l'employeur,
par un organisme d'assistance publique ou privée ou par une assurance pour la
responsabilité civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées
directement, mais seulement pour la même période d'octroi des avances,
et jusqu'à concurrence des montants correspondants.".
Per il N. 10063.1 DR,
" «Par même période», il faut comprendre l'intégralité
de la période comme un tout homogène, sans possibilité de fractionner le
versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.
Un
fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le versement de prestations
à des tiers avant consenti des avances a été interrompu (VSI 1995 p. 200 ss,
ATF 121 V 17).".
Le cifre marginali 10065, 10066, 10067,
10068.
DR enunciano poi che:
" (…)
Sont
considérées comme prestations susceptibles d'être restituées directement au
tiers ayant fait des avances:
–
celles librement
consenties dans l'attente de versement d'une rente, que l'assuré a obtenues
sous réserve de remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon
lequel les paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du
tiers les ayant consentis;
–
celles intervenues
contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse
être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement
rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule
découlant d'un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).
Font
partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la
base des conditions générales d'une assurance collective pour des indemnités
journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents
dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d'une caisse de
pension. Font partie des prestations fournies en vertu d'une obligation légale
notamment celles de l'aide sociale publique.".
Secondo le cifre
marginali 10069 e 10070 DR,
" L'accord écrit de l'assuré(e) est nécessaire dans tous
les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant
un droit d'obtenir le remboursement des avances directement de l'AVS ou de l'AI.
Le
tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation
compétente sa prétention au remboursement des avances. Il est préférable qu'il
procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89).".
5.
Nella presente evenienza l'USSI, per il periodo dal 1° giugno
2008.
al 31 dicembre 2010, con il formulario “Compensazione di pagamenti
retroattivi dell'AVS/AI”, compilato il 22 dicembre 2010 (doc. V/1), ha
rivendicato la somma di Fr. 27'109.- per anticipi versati all'assicurata.
Dagli atti di causa, e
meglio dalla decisione impugnata, emerge, come visto, che l'assicurata ha
diritto ad una rendita ordinaria semplice di invalidità di Fr. 893.- al mese
per 7 mesi del 2008 (dal 1° giugno al 31 dicembre 2008), di Fr. 921.- al mese
per gli anni 2009 e 2010 e di Fr. 938.- mensili per l'anno 2011, stante un
grado di invalidità del 50%. In totale, quindi, l'insorgente ha diritto ad una
rendita di Fr. 28'355.- retroattivamente dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre
2010.
L'UAI, con la decisione
del 6 gennaio 2011 con la quale ha attribuito all'assicurata la rendita di
invalidità retroattiva da giugno 2008 a dicembre 2010, ha quindi compensato le prestazioni assistenziali percepite dall'interessata nel medesimo lasso
di tempo ammontanti a Fr. 27'109.-, indicando che all'Ufficio incassi sarebbe
stata pagata la somma di Fr. 1'246.- per il pagamento dei contributi AVS
arretrati, per un totale di Fr. 28'355.-.
6.
Le
prestazioni fornite dall'USSI, avendo la ricorrente beneficiato della pubblica
assistenza almeno nel periodo in esame ed avendo diritto ad una rendita mensile
dell'assicurazione invalidità dal 1° giugno 2008 in poi, assumono il connotato di “anticipi” ai sensi dell'art. 85bis OAI (cfr. al riguardo, STFA
I 369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002 IV Nr. 37 pagg. 118 consid.
5c).
In proposito è utile
ribadire che nei casi di applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr.
consid. 4), non è necessario il consenso dell'assicurato al rimborso, essendo
sostituito dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter
parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il
diritto al rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da una norma
legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21
consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).
Il diritto al rimborso
delle prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI
può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett. a Las e dall'art. 32
Laps, al quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla parte resistente
nella risposta di causa (doc. V; per un diverso caso, cfr. DTF 135 V 2).
In effetti, l'art. 33
lett. a Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni
vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo
su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni
saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente
gli arretrati (art. 32 Laps).
L'art. 32 cpv. 1 Laps
(Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5
giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione
di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione
dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione
delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai
sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato,
fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati
concessi.
Alla procedura sono
applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).
L'art. 10c Reg.Laps enuncia, poi, che:
" 1 L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto
con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.
2.
L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo
che ne ha beneficiato:
a)
l'importo dell'anticipo effettuato;
b)
il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.
3.
Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che
ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".
Le rimanenti
condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi
concessi da terzi (cfr. consid. 4) sono nella fattispecie adempiute, avendo l'USSI
fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il 22 dicembre
2010.
(doc. V/1), ossia prima dell'emanazione del provvedimento del 6 gennaio
2011, con cui l'Ufficio AI ha assegnato alla ricorrente la mezza rendita d'invalidità
per il periodo giugno 2008-dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011 in poi.
I versamenti
effettuati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si riferiscono,
inoltre, al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta (parzialmente)
con la decisione contestata.
7.
L'insorgente
non ha sollevato obiezioni in merito all'importo posto in compensazione, bensì
unicamente in relazione al principio della compensazione.
A quest'ultimo
riguardo l'assicurata sostiene da una parte che tale procedere non tiene conto
della sua delicata situazione finanziaria, poiché privarla dell'importo della
rendita le renderebbe difficile raggiungere una futura indipendenza economica
che dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari del sostegno sociale. Essa
invoca al riguardo l'art. 43 Las, secondo cui l'USSI può rinunciare totalmente
o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.
D'altra parte, la
ricorrente ha fatto valere la circostanza che tale misura è iniqua, antisociale
ed anticostituzionale, siccome viola gli artt. 7 e 12 della Costituzione federale,
che contemplano il rispetto e la protezione della dignità della persona rispettivamente
l'aiuto alle persone che sono nel bisogno elargendo i mezzi indispensabili per
un'esistenza dignitosa.
In primo luogo, il TCA
evidenzia che per procedere alla compensazione di crediti scaduti con anticipi
concessi da terzi, non è necessario che l'autorità che ha proceduto ad erogare
gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve, per contro, annunciare
alla Cassa di compensazione AVS/AI competente (nel caso, come in concreto, che
si tratti di rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario, la propria
pretesa di rimborso (cfr. consid. 4).
Per quanto attiene alle
obiezioni formulate dalla ricorrente, questa Corte rileva che è vero che la
compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la
deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto
ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2c, 111 V
103.
consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche N.
10919.
Direttive sulle rendite).
Nella fattispecie,
tuttavia, le censure sollevate dalla ricorrente non meritano accoglimento, in
quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate (dal
1° giugno 2008 al 31 dicembre 2010) l'assicurata aveva comunque beneficiato di
prestazioni assistenziali, che già coprivano il suo minimo vitale.
Pertanto, tramite le
stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo esistenziale e la sua
dignità non è stata calpestata, dato che le prestazioni assistenziali servono
proprio per garantire un'esistenza dignitosa a chi, senza altri mezzi a disposizione,
non può altrimenti far fronte ai propri bisogni minimi.
Nella recente sentenza
8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l'Alta Corte ha chiaramente indicato che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha
versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente
a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non
costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I
255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140;
STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).
Da quanto precede
discende che nessuna disposizione costituzionale, né tanto meno quelle invocate
dall'assicurata, sono state quindi violate, perciò il ricorso va respinto su
questo punto.
Infine, quanto al
riferimento della ricorrente all'art. 43 Las, secondo cui l'autorità cantonale
può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze
lo giustificano, questo Tribunale rileva come si tratti di una facoltà,
conferita all'USSI, di rinunciare a chiedere il rimborso e non di un obbligo di
procedere in tal senso.
Nell'evenienza
concreta, l'autorità competente, procedendo con la compilazione dell'apposito
formulario 318.183 per la compensazione, ha dunque legittimamente ritenuto di
non fare capo a questa possibilità, ma di procedere regolarmente con la richiesta
di rimborso delle prestazioni assistenziali anticipate così come previsto dall'art.
33.
Las, avendo ora la ricorrente diritto alla rendita d'invalidità e quindi non
violando in alcun modo, come evidenziato, la sua dignità.
Pertanto, anche questa
censura deve essere respinta.
8.
Alla
luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, a ragione,
l'Ufficio AI ha proceduto alla compensazione della rendita d'invalidità
ammontante a Fr. 27'109.- spettante all'assicurata a favore (invece) dell'Ufficio
del sostegno sociale e dell'inserimento.
La decisione del 6
gennaio 2011 emessa dall'Ufficio assicurazione invalidità deve, conseguentemente,
essere confermata ed il ricorso va così integralmente respinto. Essa non viola
palesemente la Costituzione Federale, in particolare gli art. 7 e 12.
9.
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza le spese, ritenute al minimo di legge alla luce della particolare
natura del caso, e cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate alla ricorrente, soccombente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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