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Decisione

32.2011.55

Compensazione della rendita AI attribuita (posteriormente) all'assicurata con le prestazioni assistenziali anticipate dall'USSI. Diritto al rimborso senza equivoco. Se USSI ha versato prestazioni anti

10 agosto 2011Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici ed economici, il 3 agosto 2010 (doc. 19 AI) l'Ufficio

AI ha emesso un progetto di decisione d'assegnazione di rendita d'invalidità,

con cui ha accordato all'assicurata il diritto ad una mezza rendita d'invalidità

con grado del 50%. L'assicurata non ha formulato osservazioni al progetto.

C. Con

decisione del 6 gennaio 2011 (doc. A) l'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi

fissato in Fr. 893.- l'importo della rendita ordinaria semplice di invalidità a

cui l'assicurata ha diritto con effetto dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2008, in Fr. 921.- dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010 ed in Fr. 938.- dal 1° gennaio 2011, dato

un grado di invalidità del 50%.

L'importo totale di

Fr. 28'355.-, corrispondente alla somma delle rendite AI retroattive esclusa la

rendita per il mese di gennaio 2011, non è stato versato all'assicurata, ma è

stato compensato, nel senso che Fr. 1'246.- sono stati versati all'Ufficio

incassi per i contributi AVS arretrati, mentre i restanti Fr. 27'109.- sono

stati versati all'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento.

D. Il

17 febbraio 2011 (doc. II) l'Ufficio AI ha trasmesso al Tribunale cantonale

delle assicurazioni lo scritto del 27 dicembre 2010 (doc. I) dell'assicurata,

con invito a considerarlo come un ricorso contro la decisione del 6 gennaio

2011 di fissazione della rendita. Con il citato scritto RI 1 ha affermato che "Ritengo

iniqua questa decisione di compensazione in quanto non tiene conto della mia

delicata situazione finanziaria nei termini concreti della vicenda."

(…) "L'importo relativo alla retroattività della rendita AI spettante

sarebbe un concreto sostegno finalizzato ad agevolare il mio reinserimento

sociale e sperare così in una migliore condizione di vita.". L'assicurata

ha in particolare invocato l'applicazione dell'art. 43 Las, secondo cui l'autorità

può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso se le circostanze lo

giustificano, ciò che si realizzerebbe proprio nel suo caso. Pertanto, a suo

dire, vi sarebbero dei motivi giustificativi per abrogare l'obbligo di

restituzione ed evitare così di aggravare le sue condizioni economiche, visto

che una tale decisione minerebbe la sua dignità venendo meno il diritto ad un'esistenza

dignitosa garantita dalla Costituzione federale (artt. 7 e 12).

Di conseguenza, l'interessata

ha chiesto che l'importo di Fr. 27'109.- le sia interamente condonato e riversato

o, almeno, che le sia riconosciuta una parte così da potere risanare la sua

situazione economica.

E. Con

risposta del 7 marzo 2011 (doc. V) l'Ufficio AI ha evidenziato che il 22

dicembre 2010 (doc. V/1) l'USSI ha esplicitamente formulato la pretesa di

compensazione dei pagamenti retroattivi nei confronti dell'AVS e dell'AI pari a

Fr. 27'109.- versati dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre 2010. Pertanto, sulla

scorta delle norme applicabili in materia, la compensazione effettuata dall'UAI

a favore dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento è corretta e va

confermata, con conseguente reiezione del ricorso.

F. Il 17 marzo

2011 (doc. VII) la ricorrente si è lamentata che l'USSI l'ha privata anche degli

importi retroattivi delle PC a cui ha diritto.

Questa decisione

sarebbe iniqua ed antisociale, oltre ad essere incostituzionale. Il grave stato

di bisogno economico in cui sopravvive avrebbe dovuto far sì che l'USSI

applicasse l'art. 43 Las e quindi rinunciasse a chiedere la compensazione degli

anticipi.

Con scritto del 21

marzo 2011 (doc. IX) il figlio della ricorrente si è rivolto al vicepresidente

del TCA esponendo le difficoltà finanziarie in cui versa la sua famiglia ed i

relativi disagi a cui deve fare fronte. Ha quindi chiesto che l'importo

compensato dall'Ufficio AI sia invece riversato a sua madre per il proprio

sostentamento.

Il 4 aprile 2011 (doc.

XI) la ricorrente ha trasmesso al Tribunale copia di tre decisioni datate 2

marzo 2011 (doc. XI/1-3) con cui la Cassa cantonale di compensazione, Servizio

delle prestazioni complementari, ha versato all'USSI, e non a lei, sempre a

titolo di compensazione, delle PC ammontanti a Fr. 28'816.-.

Il 27 aprile 2011 (doc.

XIII) è giunta al TCA una dichiarazione del 21 aprile 2011 con cui una persona

ha affermato di avere aiutato il figlio dell'assicurata viste le difficoltà

economiche della madre.

L'amministrazione non

ha formulato osservazioni (doc. VIII-XIV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull'organizzazione giudiziaria (STF 8C_855/2010

dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del

7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007).

Considerandi

2.

Il

TCA osserva innanzitutto l'anomalia temporale alla base della presente

vertenza. Infatti, il progetto di decisione di attribuzione di una rendita AI,

datato 3 agosto 2010, non è stato oggetto di osservazioni da parte dell'assicurata;

così, l'amministrazione ha potuto emanare subito la decisione di fissazione

dell'importo della rendita AI di diritto. Tuttavia, a causa di determinata

documentazione difficile da reperire da parte dell'assicurata, detta decisione di

compensazione è giunta solo il 6 gennaio 2011 (doc. A).

Ciò nonostante, il 27

dicembre 2010 (doc. I) l'assicurata ha scritto alla Cassa cantonale di

compensazione AVS/AI/IPG, Ufficio delle prestazioni IAS, opponendosi alla

decisione di compensazione con le prestazioni AI per l'importo totale di Fr. 27'109.-.

L'Ufficio AI ha

trattenuto questo scritto ed il 6 gennaio 2011 ha emanato la decisione di fissazione del diritto alla rendita d'invalidità, con cui, inoltre,

compensava l'ammontare della rendita AI di sua spettanza (Fr. 28'355.-) con gli

anticipi versati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (Fr. 27'109.-)

e versava la differenza all'Ufficio incassi per pagare i contributi AVS

arretrati.

In seguito, è solo il

17.

febbraio 2011 (doc. II) che l'amministrazione ha trasmesso al Tribunale

cantonale delle assicurazioni la contestazione dell'assicurata del 27 dicembre

2010, con l'invito a volerla considerare come un ricorso.

Ora, è evidente da

quanto precede che qualcosa, dal profilo procedurale, non ha funzionato

correttamente.

In effetti, lo scritto

del 27 dicembre 2010 che l'Ufficio AI ha ritenuto quale ricorso e che ha

trasmesso al TCA per la diretta evasione, è antecedente l'emanazione

della decisione stessa di compensazione della rendita d'invalidità.

Oltre a domandarsi

come ciò sia possibile, ci si può chiedere come faceva l'assicurata a sapere

che l'importo della compensazione era di Fr. 27'109.-, visto che la decisione è

giunta più tardi.

È evidente che, in

queste circostanze, l'atto con cui l'assicurata contesta una decisione che non esiste

ancora non potrebbe essere esaminato dal Tribunale nell'ambito di un ricorso, essendo

un rimedio giuridico proponibile soltanto contro le decisioni degli Uffici AI ex

art. 69 cpv. 1 LAI, in deroga agli artt. 52 e 58 LPGA.

Orbene, senza che si

debbano indagare con certezza i motivi per cui l'assicurata era anzitempo

informata della decisione di compensazione che l'UAI avrebbe emanato più tardi e,

soprattutto, come mai conosceva l'importo della rendita d'invalidità che non le

sarebbe spettato ma che sarebbe stato compensato con gli anticipi versatile

dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento - è verosimile che ne sia

venuta a conoscenza direttamente dall'USSI, che l'avrebbe avvisata che ha chiesto

in compensazione all'Ufficio AI Fr. 27'109.- il 22 dicembre 2010 (doc. V/1) -, questo

Tribunale conclude che, onde evitare un formalismo eccessivo, lo scritto del 27

dicembre 2010 sia considerato come ricorso contro la decisione del 6 gennaio

2011, avendo essa contestato fermamente la compensazione e, soprattutto, lo

stesso importo che, effettivamente, è stato poi compensato.

nel merito

3.

Oggetto

del contendere è la liceità della compensazione operata dall'amministrazione a

favore dell'USSI per Fr. 27'109.- con decisione del 6 gennaio 2011.

4.

Giusta

l'art. 22 cpv. 1 LPGA, il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né

costituito in pegno. Qualsiasi cessione o costituzione in pegno è nulla.

Per l'art. 22 cpv. 2

LPGA, i versamenti retroattivi di prestazioni dell'assicuratore sociale possono

tuttavia essere ceduti:

a. al datore di

lavoro o all'assistenza pubblica o privata, se questi versano anticipi;

b. a un'assicurazione

che fornisce prestazioni anticipate.

L'art. 85bis dell'Ordinanza

sull'assicurazione per l'invalidità (OAI) precisa in proposito che:

" 1 I datori di lavoro, gli istituti di

previdenza professionale, le assicurazioni contro le malattie, gli organismi d'assistenza

pubblici o privati o le assicurazioni di responsabilità civile con sede in

Svizzera che, in vista della concessione di una rendita dell'assicurazione

invalidità, hanno effettuato anticipi possono esigere che si versi loro l'arretrato

di questa rendita come compensazione e fino a concorrenza dei loro anticipi. È

fatta salva la compensazione prevista dall'articolo 20 LAVS. Gli organismi che

hanno consentito anticipi devono far valere i loro diritti per mezzo di un

formulario speciale al più presto all'atto della domanda di rendita e, al più

tardi, al momento della decisione dell'Ufficio AI.

2.

Sono considerati anticipi le prestazioni:

a. liberamente

consentite, nella misura in cui l'assicurato si sia impegnato a rimborsarle e

abbia acconsentito per scritto al pagamento dell'arretrato al terzo che gli ha

concesso l'anticipo;

b. versate

contrattualmente o legalmente, nella misura in cui il diritto al rimborso, in

caso di pagamento di una rendita, possa essere dedotto senza equivoco dal

contratto o dalla legge.

3.

Gli arretrati di rendita possono essere versati all'organismo che ha effettuato

anticipi fino a concorrenza di questi ultimi e per il periodo nel quale sono

stati forniti.".

La citata disposizione

di legge non è stata modificata dall'art. 22 cpv. 2 LPGA (SVR 2007 IV Nr. 14

pag. 52) e nemmeno dalla 5a revisione dell'AI, entrata in vigore il 1° gennaio

2008.

Va qui evidenziato che

per poter parlare di un diritto al rimborso senza equivoco nei confronti dell'AI,

il diritto deve derivare direttamente da una norma legale o contrattuale (DTF

133.

V 14 consid. 8.3 con riferimenti).

La cifra marginale 10063 delle

Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti

e invalidità federale, edite dall'UFAS, stato 01.01.2010, prevede quanto segue:

" (…)

Les

avances consenties par un employeur, une institution de prévoyance de l'employeur,

par un organisme d'assistance publique ou privée ou par une assurance pour la

responsabilité civile ayant son siège en Suisse, peuvent être restituées

directement, mais seulement pour la même période d'octroi des avances,

et jusqu'à concurrence des montants correspondants.".

Per il N. 10063.1 DR,

" «Par même période», il faut comprendre l'intégralité

de la période comme un tout homogène, sans possibilité de fractionner le

versement rétroactif des rentes par mois ou par années civiles.

Un

fractionnement ne peut et ne doit intervenir que si le versement de prestations

à des tiers avant consenti des avances a été interrompu (VSI 1995 p. 200 ss,

ATF 121 V 17).".

Le cifre marginali 10065, 10066, 10067,

10068.

DR enunciano poi che:

" (…)

Sont

considérées comme prestations susceptibles d'être restituées directement au

tiers ayant fait des avances:

celles librement

consenties dans l'attente de versement d'une rente, que l'assuré a obtenues

sous réserve de remboursement, et moyennant l'accord écrit de sa part selon

lequel les paiements rétroactifs peuvent s'effectuer directement en mains du

tiers les ayant consentis;

celles intervenues

contractuellement ou légalement et autant que le droit au remboursement puisse

être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi, en cas de paiement

rétroactif de rente. (A cet égard, une clause de sur-assurance seule

découlant d'un contrat ou de la loi ne suffit toutefois pas).

Font

partie des prestations contractuelles notamment celles qui sont versées sur la

base des conditions générales d'une assurance collective pour des indemnités

journalières, celles qui interviennent dans le cadre de l'assurance-accidents

dans le domaine surobligatoire ou sur la base des statuts d'une caisse de

pension. Font partie des prestations fournies en vertu d'une obligation légale

notamment celles de l'aide sociale publique.".

Secondo le cifre

marginali 10069 e 10070 DR,

" L'accord écrit de l'assuré(e) est nécessaire dans tous

les cas où la loi ou le contrat ne contient pas de disposition expresse stipulant

un droit d'obtenir le remboursement des avances directement de l'AVS ou de l'AI.

Le

tiers ayant fait des avances doit annoncer à la caisse de compensation

compétente sa prétention au remboursement des avances. Il est préférable qu'il

procède à cette annonce par le biais de la formule 318.183 (VSI 1993, p. 89).".

5.

Nella presente evenienza l'USSI, per il periodo dal 1° giugno

2008.

al 31 dicembre 2010, con il formulario “Compensazione di pagamenti

retroattivi dell'AVS/AI”, compilato il 22 dicembre 2010 (doc. V/1), ha

rivendicato la somma di Fr. 27'109.- per anticipi versati all'assicurata.

Dagli atti di causa, e

meglio dalla decisione impugnata, emerge, come visto, che l'assicurata ha

diritto ad una rendita ordinaria semplice di invalidità di Fr. 893.- al mese

per 7 mesi del 2008 (dal 1° giugno al 31 dicembre 2008), di Fr. 921.- al mese

per gli anni 2009 e 2010 e di Fr. 938.- mensili per l'anno 2011, stante un

grado di invalidità del 50%. In totale, quindi, l'insorgente ha diritto ad una

rendita di Fr. 28'355.- retroattivamente dal 1° giugno 2008 al 31 dicembre

2010.

L'UAI, con la decisione

del 6 gennaio 2011 con la quale ha attribuito all'assicurata la rendita di

invalidità retroattiva da giugno 2008 a dicembre 2010, ha quindi compensato le prestazioni assistenziali percepite dall'interessata nel medesimo lasso

di tempo ammontanti a Fr. 27'109.-, indicando che all'Ufficio incassi sarebbe

stata pagata la somma di Fr. 1'246.- per il pagamento dei contributi AVS

arretrati, per un totale di Fr. 28'355.-.

6.

Le

prestazioni fornite dall'USSI, avendo la ricorrente beneficiato della pubblica

assistenza almeno nel periodo in esame ed avendo diritto ad una rendita mensile

dell'assicurazione invalidità dal 1° giugno 2008 in poi, assumono il connotato di “anticipi” ai sensi dell'art. 85bis OAI (cfr. al riguardo, STFA

I 369/03 del 22 settembre 2003 consid. 4.1; SVR 2002 IV Nr. 37 pagg. 118 consid.

5c).

In proposito è utile

ribadire che nei casi di applicazione dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI (cfr.

consid. 4), non è necessario il consenso dell'assicurato al rimborso, essendo

sostituito dall'esigenza di un diritto al rimborso “senza equivoco”. Per poter

parlare di un diritto inequivocabile al rimborso nei confronti dell'AI, il

diritto al rimborso diretto deve essere dedotto espressamente da una norma

legale o contrattuale (STF 9C_938/2008 del 26 novembre 2009; DTF 133 V 21

consid. 8.3 in fine con riferimenti di giurisprudenza).

Il diritto al rimborso

delle prestazioni fornite dall'USSI ai sensi dell'art. 85bis cpv. 2 lett. b OAI

può essere dedotto senza equivoco dagli art. 33 lett. a Las e dall'art. 32

Laps, al quale la Las rinvia, come peraltro indicato dalla parte resistente

nella risposta di causa (doc. V; per un diverso caso, cfr. DTF 135 V 2).

In effetti, l'art. 33

lett. a Las prevede che le prestazioni assistenziali corrisposte ai maggiorenni

vanno rimborsate quando vengono effettuati dei versamenti a titolo di anticipo

su prestazioni assicurative non ancora corrisposte, al momento in cui tali prestazioni

saranno esigibili. L'autorità può parimenti esigere che le si versino direttamente

gli arretrati (art. 32 Laps).

L'art. 32 cpv. 1 Laps

(Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5

giugno 2000) prevede che l'organismo pubblico che, in vista della concessione

di un'altra prestazione sociale ai sensi della Laps, di un sussidio per la riduzione

dei premi per l'assicurazione di base contro le malattie o di una prestazione

delle assicurazioni sociali, ha effettuato anticipi di prestazioni sociali ai

sensi della presente legge, può esigere che gli si versi direttamente l'arretrato,

fino a concorrenza dei suoi anticipi e per il periodo nel quale essi sono stati

concessi.

Alla procedura sono

applicabili le disposizioni emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali in materia di prestazioni AVS e AI (art. 32 cpv. 2 Laps).

L'art. 10c Reg.Laps enuncia, poi, che:

" 1 L'organismo pubblico che ha beneficiato degli anticipi prende contatto

con l'organismo pubblico che ha versato gli anticipi.

2.

L'organismo pubblico che ha versato gli anticipi comunica all'organismo

che ne ha beneficiato:

a)

l'importo dell'anticipo effettuato;

b)

il periodo per il quale ha effettuato l'anticipo.

3.

Sulla scorta dei dati ottenuti, l'organismo pubblico che

ha beneficiato degli anticipi procede al necessario rimborso.".

Le rimanenti

condizioni richieste per la compensazione di crediti scaduti con anticipi

concessi da terzi (cfr. consid. 4) sono nella fattispecie adempiute, avendo l'USSI

fatto valere i suoi diritti per mezzo del formulario 318.183 il 22 dicembre

2010.

(doc. V/1), ossia prima dell'emanazione del provvedimento del 6 gennaio

2011, con cui l'Ufficio AI ha assegnato alla ricorrente la mezza rendita d'invalidità

per il periodo giugno 2008-dicembre 2010 e dal 1° gennaio 2011 in poi.

I versamenti

effettuati dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento si riferiscono,

inoltre, al medesimo periodo della rendita arretrata trattenuta (parzialmente)

con la decisione contestata.

7.

L'insorgente

non ha sollevato obiezioni in merito all'importo posto in compensazione, bensì

unicamente in relazione al principio della compensazione.

A quest'ultimo

riguardo l'assicurata sostiene da una parte che tale procedere non tiene conto

della sua delicata situazione finanziaria, poiché privarla dell'importo della

rendita le renderebbe difficile raggiungere una futura indipendenza economica

che dovrebbe essere uno degli obiettivi prioritari del sostegno sociale. Essa

invoca al riguardo l'art. 43 Las, secondo cui l'USSI può rinunciare totalmente

o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano.

D'altra parte, la

ricorrente ha fatto valere la circostanza che tale misura è iniqua, antisociale

ed anticostituzionale, siccome viola gli artt. 7 e 12 della Costituzione federale,

che contemplano il rispetto e la protezione della dignità della persona rispettivamente

l'aiuto alle persone che sono nel bisogno elargendo i mezzi indispensabili per

un'esistenza dignitosa.

In primo luogo, il TCA

evidenzia che per procedere alla compensazione di crediti scaduti con anticipi

concessi da terzi, non è necessario che l'autorità che ha proceduto ad erogare

gli anticipi emetta una decisione al riguardo. Essa deve, per contro, annunciare

alla Cassa di compensazione AVS/AI competente (nel caso, come in concreto, che

si tratti di rendite AI arretrate), tramite il relativo formulario, la propria

pretesa di rimborso (cfr. consid. 4).

Per quanto attiene alle

obiezioni formulate dalla ricorrente, questa Corte rileva che è vero che la

compensazione con la rendita può essere operata solo nella misura in cui la

deduzione di cui è oggetto la rendita non intacca il minimo vitale riconosciuto

ai sensi del diritto esecutivo (art. 93 LEF; DTF 115 V 343 consid. 2c, 111 V

103.

consid. 3b; Valterio, op. cit., pag. 238; RCC 1983 pag. 70-71; cfr. anche N.

10919.

Direttive sulle rendite).

Nella fattispecie,

tuttavia, le censure sollevate dalla ricorrente non meritano accoglimento, in

quanto nel periodo cui si riferisce il versamento delle rendite arretrate (dal

1° giugno 2008 al 31 dicembre 2010) l'assicurata aveva comunque beneficiato di

prestazioni assistenziali, che già coprivano il suo minimo vitale.

Pertanto, tramite le

stesse è stata così garantita la copertura del suo minimo esistenziale e la sua

dignità non è stata calpestata, dato che le prestazioni assistenziali servono

proprio per garantire un'esistenza dignitosa a chi, senza altri mezzi a disposizione,

non può altrimenti far fronte ai propri bisogni minimi.

Nella recente sentenza

8C_55/2010 del 6 agosto 2010, pubblicata in DTF 136 V 286, l'Alta Corte ha chiaramente indicato che se l'autorità competente in materia di aiuto sociale ha

versato alla persona assicurata prestazioni anticipate per il periodo corrispondente

a quello delle rendite arretrate, il minimo vitale del diritto esecutivo non

costituisce un limite alla compensazione (cfr. anche DTF 121 V 126; STFA I

255/91 del 18 maggio 1992, consid. 2b; STCA del 18 giugno 2003, 32.2002.140;

STCA del 23 febbraio 2011, 32.2010.188).

Da quanto precede

discende che nessuna disposizione costituzionale, né tanto meno quelle invocate

dall'assicurata, sono state quindi violate, perciò il ricorso va respinto su

questo punto.

Infine, quanto al

riferimento della ricorrente all'art. 43 Las, secondo cui l'autorità cantonale

può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze

lo giustificano, questo Tribunale rileva come si tratti di una facoltà,

conferita all'USSI, di rinunciare a chiedere il rimborso e non di un obbligo di

procedere in tal senso.

Nell'evenienza

concreta, l'autorità competente, procedendo con la compilazione dell'apposito

formulario 318.183 per la compensazione, ha dunque legittimamente ritenuto di

non fare capo a questa possibilità, ma di procedere regolarmente con la richiesta

di rimborso delle prestazioni assistenziali anticipate così come previsto dall'art.

33.

Las, avendo ora la ricorrente diritto alla rendita d'invalidità e quindi non

violando in alcun modo, come evidenziato, la sua dignità.

Pertanto, anche questa

censura deve essere respinta.

8.

Alla

luce di tutto quanto esposto, questo Tribunale deve concludere che, a ragione,

l'Ufficio AI ha proceduto alla compensazione della rendita d'invalidità

ammontante a Fr. 27'109.- spettante all'assicurata a favore (invece) dell'Ufficio

del sostegno sociale e dell'inserimento.

La decisione del 6

gennaio 2011 emessa dall'Ufficio assicurazione invalidità deve, conseguentemente,

essere confermata ed il ricorso va così integralmente respinto. Essa non viola

palesemente la Costituzione Federale, in particolare gli art. 7 e 12.

9.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza le spese, ritenute al minimo di legge alla luce della particolare

natura del caso, e cifrate in Fr. 200.-, vanno caricate alla ricorrente, soccombente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

di Fr. 200.- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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