32.2011.57
L'UAI ha correttamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata. Confermata valutazione SAM e valutazione economica. Grado 17%
24 agosto 2011Italiano68 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2011.57
Data decisione, Autorità:
24.08.2011, TCA
Titolo:
L'UAI ha correttamente respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata. Confermata valutazione SAM e valutazione economica. Grado 17%
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.57
LG/DC/sc
Lugano
24 agosto
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 febbraio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 gennaio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1957, da ultimo attiva in qualità di ausiliaria di pulizie, in data 6
maggio 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti per le sequele dell’infortunio avvenuto il 5 gennaio 2009, oltre a
problemi di pressione alta, asma bronchiale e fibromialgia (doc. AI 8-1/8).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità, l’UAI con decisione del 18 gennaio 2011 (doc. AI
43-1), preavvisata con progetto del 30 novembre 2010 (doc. AI 41-1), ha
respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata non essendo il grado
d’invalidità pensionabile (17%).
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando in via principale l’annullamento della
decisione impugnata e il riconoscimento di un’invalidità del 100% e in via
subordinata la concessione di provvedimenti professionali (doc. I).
La
ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione sulla
base dei referti dei medici curanti. Le indagini esperite dall’Ufficio AI sono
ritenute carenti dal punto di vista della raccolta delle informazioni mediche.
In particolare, l’Ufficio AI avrebbe omesso di contattare il medico curante,
Dr. __________ (doc. I).
Il legale
di RI 1 ha criticato la perizia psichiatrica svolta dalla Dr.ssa __________,
carente dal punto di vista dell’anamnesi, della motivazione e delle indicazioni
sull’esigibilità della ripresa di un’attività lucrativa (doc. I).
Dal punto
di vista economico l’avv. RA 1 ha quindi ritenuto ingiustificata l’applicazione
del metodo statistico e postulato l’applicazione della riduzione massima del
25% dal reddito da invalido (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI ha confermato il proprio provvedimento sulla base della valutazione
pluridisciplinare SAM e riconoscendo pieno valore probante alla perizia della
Dr.ssa __________. Dal punto di vista economico l’UAI ha negato il diritto a
provvedimenti professionali fondandosi sul rapporto della consulente in
integrazione professionale (doc. IV).
1.5. In data 6
maggio 2011 l’assicurata ha prodotto gli scritti del 13 aprile 2011 e del 4
novembre 2010 del Dr. __________ (doc. C1 e C2) e il rapporto del 3 marzo 2011
della Clinica di riabilitazione di __________ (doc. D). Il legale ha quindi
postulato l’audizione del teste Dr. __________ e l’allestimento di una perizia
medica pluridisciplinare (doc. VIII).
Fatti
I doc.
VIII e allegati sono stati trasmessi all’UAI per osservazioni (doc. IX).
1.6. L’UAI, dopo
aver sottoposto la nuova documentazione medica al vaglio del SMR, si è
riconfermato nella decisione impugnata (doc. X+1).
I doc.
IX, X+1 sono stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002;
STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.;
STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre
1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In
una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri
per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza
I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così
espresso:
"
6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo
da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,
per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente
necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una
incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:
pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente
confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di
regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della
capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung
in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea
di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme
presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica
oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della
sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò
risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225
consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una
simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone
tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri,
quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione
senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale,
un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")
come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di provvedimenti
riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di ritenere insormontabile
il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad
esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato
(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente
sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In
una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le
limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito dell'esame dei
criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27
gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:
" (...)
3.
3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements thérapeutiques
ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de
réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne
assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux. La
juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas de cumul des
critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine intensité et
constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble somatoforme
douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
" (…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente
sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione
nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che
non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione
la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli
ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose
similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal
profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per
analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da
dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di
una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve
presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni legate
all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi. (…)”
(STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)
il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia pluridisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la
patologia pneumologica (Dr. __________) quella reumatologica (Dr. __________) e
quella psichiatrica (Dr.ssa __________).
Il Dr. __________,
spec. FMH in malattie polmonari e capo-servizio di pneumologia dell’Ospedale
regionale di __________, nella perizia del 17 marzo 2010, ha così risposto alle domande dell’amministrazione:
"
(…)
1. Diagnosi dal punto di vista specialistico.
· Asma bronchiale leggera stabile
· Obesità corporea BMI 30
Considerandi
2.
Influenza di quest'ultima sulla capacità
lavorativa.
Nessuna.
3.
Descrivere l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurata
dal punto di vita specialistico riguardo alle problematiche segnalate agli atti
e la prognosi a medio-lungo termine.
Situazione stabile per quanto riguarda l'asma
bronchiale.
4.
Come si giustifica la diminuzione della
capacità lavorativa.
-
5.
Possibilità terapeutiche per migliorare
la capacità lavorativa.
No.
6.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione
professionale.
No.
7.
Ritiene che l'assicurata sia in grado di svolgere altre
attività, se sì descrivere i limiti funzionali, la capacità lavorativa in tale
attività adatta.
Sì, lavori sedentari fisici leggeri e leggeri
medi senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie." (Doc.
AI 33/23-24)
Il Dr. __________,
spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche, nel referto peritale del
1° marzo 2010, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurata, i dati soggettivi
e quelli oggettivi ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
4.
Diagnosi
4.1
Diagnosi con ripercussione sulla
capacità lavorativa:
1.
Sindrome del dolore cronico.
- DD: sindrome fibromialgica primaria,
sindrome somatoforme.
2.
Sindrome lombovertebrale cronica su:
- Iniziali alterazioni degenerative
tra L3 ed S1.
- Insufficienza
muscolare.
- DD:
nell'ambito della diagnosi 1.
4.2
Diagnosi senza ripercussione sulla
capacità lavorativa:
1.
Anamnesticamente asma bronchiale.
2.
Ipertensione arteriosa trattata.
3.
Iperlipidemia trattata.
4.
Probabile sviluppo ansio-depressivo da sindrome da disadattamento.
5.
Valutazione e prognosi
Si tratta di un'assicurata 52enne che lamenta già
da alcuni anni diffusi dolori al sistema locomotore, per i quali è già stata
attentamente valutata dal dr. __________, così come dal dr. __________ durante
una degenza presso la clinica __________. Ricordo inoltre un consulto
ortopedico presso la clinica __________ eseguito nei 2009 soprattutto a causa
delle problematiche lombari.
L'assicurata descrive in modo assai confuso
diffusi dolori all'intero sistema locomotore, praticamente dalla testa ai
piedi. I dolori sono presenti anche di notte, senza comunque una chiara anamnesi
per una problematica infiammatoria. Gli esami finora eseguiti non hanno
d'altronde mai potuto evidenziare una chiara patologia infiammatoria sistemica.
Le innumerevoli indagini radiologiche convenzionali e neuroradiologiche
eseguite negli ultimi anni non hanno mai evidenziato delle significative
alterazioni degenerative.
Clinicamente ho trovato una paziente ben
collaborante ma chiaramente depressa e dimostrativa con segni di Waddell
fortemente positivi. È possibile evocare diffusi dolori alla palpazione praticamente
dell'intero sistema locomotore, ben oltre ai classici tender points
fibromialgici, con delle reazioni algiche incostanti e talvolta inadeguate. Non
ho rilevato alcuna patologia articolare di rilievo. La colonna vertebrale è di
difficile valutazione a causa di una forte contro innervazione da lei stessa
esercitata. Non vi sono comunque segni clinici per una radicolopatia cervicale
o lombare.
Non posso perciò che confermare quanto già
riscontrato ed attestato dai miei colleghi che hanno precedentemente avuto modo
di visitare l'assicurata. A mio parere i suoi dolori sono imputabili ad una
sindrome del dolore cronico, mentre non possono essere attribuiti alle solo,
modiche alterazioni degenerative alla colonna vertebrale. Non ho riscontrato
alcun indizio anamnestico, clinico e sierologico per la presenza di una
patologia infiammatoria sistemica, A conferma di questa diagnosi vi è pure
l'assoluta assenza di una qualsiasi risposta alle terapie medicamentose e
fisiatriche già somministrate ed eseguite nel corso degli anni (la paziente
stessa conferma come non senta alcun miglioramento dopo aver assunto degli
analgesici o degli AINS).
In presenza di una forte discrepanza tra i dati
soggettivi ed i dolori soggettivamente riferiti dall'assicurata, risulta essere
estremamente difficile poter esprimere una valutazione sulla sua residua
capacità lavorativa. In assenza comunque di patologie ortopedico-reumatologi-che
significative, ritengo che la signora RI 1 debba essere considerata non oltre
il 20% inabile all'esecuzione di una qualsiasi attività lavorativa, sia essa
leggera o più pesante, incapacità motivata non dalla presenza di patologie
degenerative e conseguenti limitazioni funzionali, bensì quale riconoscimento
del suo dolore cronico. Questa limitazione della capacità lavorativa è valida
pure per le attività da lei svolte negli ultimi anni quale ausiliaria di
pulizie o venditrice. Quale casalinga sussiste una solo lieve limitazione della
capacità lavorativa di non oltre il 10%. Mi rendo ben conto che questa
valutazione risulta essere unicamente teorica, viste le limitazioni che
l'assicurata riferisce di avere nello svolgimento delle sue attività (ricordo
come venga aiutata nelle mansioni domestiche dalla nuora che vive in casa con
lei).
Misure di riqualifica o reinserimento
professionale non entrano in considerazione, a causa dell'età, dell'assenza di
una qualsiasi formazione scolastica e della particolare struttura psichica
dell'assicurata.
Sotto l'aspetto terapeutico risulta essere
difficile poter consigliare dei programmi riabilitativi che possano garantire
un miglioramento dei cronici dolori, in assenza di una risposta alle corrette
terapie già eseguite negli ultimi anni.
Come già affermato dal dr. __________ si
consiglia comunque un approccio multidisciplinare, nel quale si dovranno
combinare terapie medicamentose a terapia di sostegno psichiatrico nonché
terapie fisiatriche. Ho comunque l'impressione che ben difficilmente, vista la
struttura psichica molto semplice dell'assicurata, si riusciranno ad ottenere
dei risultati favorevoli anche con delle terapie ottimali.
La prognosi valetudinaria è perciò a mio parere
da considerare sfa-vorevole, in considerazione dell'ormai subentrata
cronicizzazione dei dolori e della loro forte componente somatoforme." (Doc. AI 33/26-27)
La Dr.ssa
__________, medico chirurgo, spec. in psichiatria, nel referto peritale del 12
marzo 2010, dopo aver esposto l’anamnesi dell’assicurata, i dati soggettivi,
quelli oggettivi, la farmaco terapia e lo status psichico ha posto la seguente
diagnosi e conclusione:
"
(…)
4.
DIAGNOSI:
Sindrome dolorosa da dolore persistente (ICD 10,F 45.4 )
Sindrome depressiva persistente (ICD 10, F 34.1)
5.
CONCLUSIONI:
In anamnesi si registrano elementi di interesse
psichiatrico fin dal 2009: tali dati si esprimono con aspetti di tipo
somatoforme e tinta umorale.
Ella riferisce grande sofferenza e dolore e grave
difetto nella gestione del quotidiano.
In realtà nel colloqui clinico non rileva tale
qualità e gravità di disturbo: ella mostra un tono di voce basso, un respiro
rumoroso e una denuncia di abbattimento, stancabilità, facile esauribilità.
In casa farebbe soprattutto la nuora moglie del
primo figlio che vive con loro.
Riconosco alla signora, per gli aspetti di mia
pertinenza, una percentuale di IL pari al 20%.
Il quadro risulta a posteriori presente fin da
circa il 2007-08 per gli aspetti somatoformi e dal 2009 per quelli umorali.
In questo soggetto il quadro somatoforme da
dolore cronico non ha mostrato rilevanti modifiche nel corso degli anni e si
colloca in una dimensione in cui:
- non esiste una
patologia psichica di rilevante intensità
- esiste solo
una parziale riduzione del
contatto sociale
- c'è solo parzialmente una
malattia fisica riconosciuta che attualmente spieghi i dati soggettivamente
denunciati
- probabilmente vive un conflitto
rispetto a temi di vita mai affrontati e metabolizzati ma, non sembra averne
consapevolezza
- manifesta un disagio
psico-emotivo che però ad oggi non è tale da compromettere l'esigibilità di uno
sforzo per recuperare almeno in parte un funzionamento lavorativo
- potrebbe essere utile
un'associazione con Gabapentin per verificare la risposta del quadro algico
- non si rileva un aggravamento del
quadro nel corso degli anni, dal punto di vista psichiatrico.
6.
Influenza della diagnosi psichiatrica sulla capacità di lavoro
nell'attività da ultimo svolta dall'assicurato/a?
Ella appare dolente e dolorabile, facile alla
stanchezza, bisognosa di riposo frequente, rallentata nelle prassie.
7.
Evoluzione dello stato di salute dell'assicurato/a dal punto di
vista psichiatrico e prognosi a medio-lungo termine.
Esordio tra il 2007-08 (somatoforme) e il 2009
(umorale): non miglioramenti clinici da allora. Prognosi dubbia: passibile di
miglioramento ma anche di peggioramento. Consiglio di rivederla per valutare
andamento a circa due anni da oggi.
8.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono le limitazioni funzionali constatate?
Vedi anamnesi, conclusioni, punto 6 e 7.
9.
Possibilità terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa
dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
Persistere con il sostegno
psicologico-psichiatrico e mantenere un costante monitoraggio sui sintomi sia
fisici in senso stretto che psicologici.
Utile tentativo di inserimento di una terapia
farmacologia di appoggio a quella assunta per la gestione del dolore
(Gabapentin).
10.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione
professionale presso questo assicurato? Descrivere le residue risorse.
Non esistono elementi psichiatrici che possano
motivare la mia indicazione a provvedimenti di riqualifica.
Nessuna controindicazione a procedere con una
reintegrazione professionale: ella appare capace lavorativamente per l'ultima
attività lavorativa svolta al 80%.
11.
Ritiene che l'assicurato sia capace di svolgere altre attività?
Se sì, descrivere i limiti funzionali della capacità lavorativa in tale
attività adatta (ore/die o ho riduzione del rendimento).
Abile al 80% (80% di circa otto ore al giorno di
lavoro) nell' attività da ultimo svolta e simili: si mostra facile alla
stanchezza, poco stenica, rallentata, bisognosa di frequenti riposi.
12.
In che misura può svolgere attività di
casalinga/o?
Abile al 90% visto che può distribuire gli
impegni e lo sforzo, compatibilmente con il suo stato fisico.
Ringraziando per l'attenzione prestata, resto
disponibile per eventuali approfondimenti chiarimenti." (Doc. AI 33/30-32)
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 26 aprile 2010 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di “Sindrome del dolore cronico (DD:
sindrome fibromialgica primaria, sindrome somatoforme). Sindrome lombo
vertebrale cronica con/su: -iniziali alterazioni degenerative tra L3 ed S1; - insufficienza
muscolare, - DD: nell'ambito della prima diagnosi. Sindrome somatoforme da
dolore persistente. Sindrome depressiva persistente”. Quale diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Asma
bronchiale leggera stabile. Obesità con CMI 30 kg/m2. Ipertensione
arteriosa in trattamento. Piccola ernia iatale assiale riducibile. (…)"
(doc. AI 33/14).
Quanto
alla capacità lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile all’80% sia nell’attività da ultimo svolta di
ausiliaria di pulizie che in altre attività adeguate (doc. AI 33-19).
2.5
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,
i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a
risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non
sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI
2001.
pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136.
V 376 il Tribunale Federale ha specificato
che la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente
fase non contenziosa.
Infine,
nella sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha ancora precisato quanto
segue a proposito delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE
136.
V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil
sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE
125.
V 351; 122
V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE
135.
V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des
Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über
sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des
Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt
eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz
vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist
aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,
wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich
verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im
gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in
öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert
werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)
nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer
(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die
Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen,
selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen
Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt
(vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten
werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV
auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich
ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2
S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum
allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige
Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui
permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient
de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629,
nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare
la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali”
in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea
2008.
pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Nella concreta fattispecie, chiamato a
verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal
SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1
Per
quanto riguarda la patologia pneumologica, l’assicurata
è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in malattie polmonari e
capo-servizio di pneumologia dell’Ospedale regionale di __________, il quale
nella perizia del 17 marzo 2010, ha posto la diagnosi di “Asma bronchiale
leggera stabile. Obesità corporea BMI 30” e indicato
che dal punto di vista pneumologico non sussistono gli estremi per giustificare
un’incapacità lavorativa (doc. AI 33-23).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
2.6.2
Per
quanto riguarda la patologia reumatologica,
l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia
SAM, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH in medicina
interna e malattie reumatiche, il quale nel referto del 1° marzo 2010, ha diagnosticato una “ 1. Sindrome del dolore cronico. - DD: sindrome fibromialgica
primaria, sindrome somatoforme.
2.
Sindrome lombovertebrale cronica su: - Iniziali alterazioni degenerative tra
L3 ed S1. - Insufficienza muscolare.- DD: nell'ambito della diagnosi 1.” (doc. AI 33-26).
Il Dr. __________
ha quindi indicato che non avendo riscontrato delle patologie ortopedico-reumatologiche
significative, l’assicurata è da considerare abile all’80% in qualsiasi
attività lavorativa. L’incapacità è motivata non dalla presenza di patologie
degenerative e conseguenti limitazioni funzionali, bensì dal riconoscimento del
dolore cronico (doc. AI 33-26).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi da tale valutazione peritale, che non è del
resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
I
rapporti medici del 16 giugno 2009 e del 20 ottobre 2009 della Dr.ssa __________,
spec. FMH in medicina interna, non permettono una diversa valutazione della
fattispecie.
Entrambi
sono infatti antecedenti alla valutazione peritale del Dr. __________ e sono
stati presi in considerazione nella perizia pluridisciplinare SAM (cfr. doc. AI
33-4/5).
La Dr.ssa
__________ non ha posto una diagnosi divergente da quella dei periti (“Sindrome
fibromialgica nota dal gennaio 2009. Trauma in data 05.01.2009 con contusione
vertebrale. Asma bronchiale. Depressione reattiva alla situazione” (doc. AI
18-2; 23-2) certificando tuttavia un’inabilità lavorativa completa dal mese di
gennaio 2009 (doc. AI 18-3; 23-3).
La
valutazione del medico curante, seppur divergente unicamente per quanto
riguarda la valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta
nuovi elementi oggettivi ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel
senso di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia
dell’interessata ha sulla sua capacità di lavoro.
Per
quanto riguarda il rapporto del 3 marzo 2011 della Clinica di riabilitazione di
__________, nello stesso non viene in sostanza posta una diagnosi differente da
quella indicata dal perito Dr. __________. Il Dr. __________ e il Dr. __________,
dopo aver descritto la situazione dal punto di vista soggettivo e oggettivo e
la terapia, danno delle indicazioni di trattamenti fisioterapici (ginnastica e
fisioterapia in piscina), ma senza fornire indicazioni sulla capacità
lavorativa residua (doc. D).
2.6.3
Per
quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata
è stata sottoposta ad un accurato esame nell’ambito della perizia SAM, grazie
al consulto specialistico della Dr.ssa __________, la quale nella perizia del
12.
marzo 2010, ha diagnosticato una “Sindrome dolorosa da dolore persistente
(ICD 10,F 45.4 ). Sindrome depressiva persistente (ICD 10, F 34.1)” e ritenuto l’insorgente abile all’80% sia nell’ultima attività lavorativa svolta che
in attività adeguate (doc. AI 33-31).
Il TCA
non ha motivo per distanziarsi nemmeno da tale valutazione peritale, che non è
del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
Tali non
possono essere i certificati medici del 13 aprile 2010 (doc. C1) e del 4
novembre 2010 (doc. C2) del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia.
Nel
referto del 4 novembre 2010 il Dr. __________ ha posto una diagnosi che si
sovrappone a quella della Dr.ssa __________ indicando “ICD 10 – F 45.4
Sindrome somatoforme persistente. Complicata da: ICD 10 – F 34.1 Depressione
ansiosa persistente”. Egli tuttavia ha indicato un’incapacità lavorativa
completa (doc. C2).
Nello
scritto del 13 aprile 2011 il medico curante si è riconfermato nel precedente
referto soffermandosi su considerazione d’ordine generale in merito alle
valutazioni peritali svolte dall’amministrazione. Lo specialista ha tuttavia
rilevato che “la valutazione della collega può essere formalmente
considerata adeguata e conforme a quelle che personalmente definirei ‘regole
minimalistiche dell’arte`”. Aggiungendo che la Dr.ssa __________ ha fornito
una “valida valutazione clinico-diagnostica della paziente, certamente
conforme allo stato di salute della stessa al momento dell’esame peritale”
(doc. C1).
Il Dr. __________
tuttavia, sul piano della “riflessione prognostica” si è distanziato dalla
valutazione peritale (doc. C1).
Nelle
annotazioni del 25 maggio 2011 i medici del SMR, Dr. __________, FMH in
medicina generale e Dr.ssa __________, psichiatra, hanno indicato che le
diagnosi poste nella documentazione medica del Dr. __________ e della Clinica
di riabilitazione di __________ concordano con quelle del SAM (doc. X).
Alla luce
di quanto esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio
(consid. 2.5.) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal
profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato
dalla Dr.ssa __________ i referti del Dr. __________ non apportano nuovi
elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla
valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le conclusioni del
medico curante seppur divergenti per quanto riguarda la valutazione della
capacità lavorativa dell’assicurata non apportano nuovi elementi oggettivi
ignorati dai referti peritali del SAM e vanno quindi intesi nel senso di una
diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno
sulla sua capacità di lavoro.
Giova
inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima
Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche
se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno
un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega
al suo paziente (cfr.
RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124.
I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,
Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le
juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que
si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre
en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas
donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo
psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla
Dr.ssa __________.
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
2.6.4
Per
quanto concerne la questione della valutazione globale delle patologie, va qui
ricordato che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità
lavorativa di un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono
semplicemente sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un
giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti
gli esperti interessati.
La
questione di sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se
del caso, in quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di
principio il giudice non rimette in discussione (cfr. STFA del 4 settembre 2001
nella causa D., I 338/01, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).
In
una sentenza del 19 agosto 2005 nella causa D., I 606/03, lo stesso TFA ha
inoltre precisato che il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità
lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una perizia pluridisciplinare,
ciò che nella causa in esame è stato fatto.
In una sentenza
I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15, pag. 43-45, il
Tribunale federale ha osservato che “una semplice addizione di diverse
inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in
occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle
peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo
esiguo”.
Su questo argomento, cfr. D. Cattaneo, “Le
perizie nelle assicurazioni sociali”, in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag. 203 e segg. (245-249).
Nel
referto peritale del 26 aprile 2010 la Dr.ssa __________ e il Dr. __________
hanno indicato che le patologie reumatologiche e psichiatriche si sovrappongono
e le relative incapacità lavorative non vanno sommate. Dal punto di vista
fisico e psichico il grado di capacità lavorativa globale nell’ultima attività
di ausiliaria di pulizie e in qualunque attività fisicamente leggera o
leggera-media senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie è
dell’80% (doc. AI 33-18+19).
Il
TCA non ha quindi nessuna ragione per scostarsi dalla valutazione del SAM, che
si basa su un’esauriente discussione fra tutti i medici periti del SAM.
Alla luce
di quanto sopra esposto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze
dei periti interpellati dall’amministrazione, le quali hanno permesso di
vagliare accuratamente lo stato di salute dell’interessato e richiamato inoltre
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), il TCA ritiene dimostrato con
il grado della verosimi-glianza preponderante valido nell'ambito delle
assicurazioni sociali (DTF 126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti
ivi citati, 115 V 142 consid. 8b, 113 V 323 consid. 2a, 112 V 32 consid. 1c,
111.
V 188 consid. 2b), che l'assicurata è abile
all’80%, sia nell’ultima attività di ausiliaria di pulizie che in un’attività
adeguata.
La
consulente in integrazione professionale nel rapporto del 26 ottobre 2010 ha indicato che partendo dalle limitazioni stabilite in ambito medico e tenendo conto della
configurazione della realtà economica del Ticino, l’assicurata può ancora
svolgere attività nel settore secondario (operaia generica nell’industria
farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni di rifinitura,
controllo/sorveglianza del funzionamento e della qualità, …) che nel settore
terziario (aiuto venditrice / cassiera non qualificata presso negozi
alimentari) (doc. AI 39-2).
2.7
Occorre ora
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2010. L’amministrazione
ha tuttavia utilizzato i dati del 2009, verosimilmente per mancanza di dati più
aggiornati.
2.7.1
Per quel che
concerne il reddito da valido, il cui importo non è del resto
stato contestato in sede di ricorso (doc. I), l’UAI ha quantificato il reddito
che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana in fr. 47'840.-- nel 2009
(cfr. questionario del datore di lavoro del 26 maggio 2009; doc. AI 15-1)
2.7.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, contestato dal
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi
sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione
deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
In
un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha
lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso
in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).
Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.
45.
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).
La
questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la
quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:
" 3.3 In una
recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il Tribunale
federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il
reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al
salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve
essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF
134.
V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare
un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo
si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in considerazione
una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali e
professionali."
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr.
4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio
1999.
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per
l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).
L’assicurata,
quale ausiliaria di pulizie, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 47’840.-- / anno
per un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.7.1.). Tale reddito si situa,
per ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per
un’attività equivalente (cioè fr. 48'088.61, cfr. Tabella TA1 p.to 93 “Servizi
personali”, livello di qualifica 4, fr. 3’774.-- X 12 mesi = 45'288.-- riportato
su 41.6 = fr. 47'099.52 e aggiornato al 2009).
Nel caso in esame, in considerazione di una
differenza dello 0,5%, non sono realizzati i presupposti per ridurre il reddito
statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF
8C_652/2008 dell'8 maggio 2009.
2.7.3
In ossequio
alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una
sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
"
2.4
Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen
Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem
Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,
während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte
Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne
Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter
Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind
keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug
abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht
bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden
...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund
statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache
der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden
Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen
ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.
28.
T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht
schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen
wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an
die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.
2.5.1
hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen
kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem
Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten
Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung
getragen”).
In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,
il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
"
Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente
esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di
una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14
febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che
l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione
impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i
lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a
prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé
non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005
nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in
attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge
de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la
sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al
beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4
OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento
fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo
scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF
115.
V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004
nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata
dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri
fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4
In concreto,
nel rapporto del 26 aprile 2010, la Consulente in integrazione professionale ha
applicato una riduzione del 5% per altri fattori di riduzione (doc. AI 40-3),
mentre la ricorrente ha postulato la riduzione massima del 25% (doc. I, pag.
8).
La
percentuale del 5% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.
Questa
soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante
giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione
dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e
6).
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'455.68, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 5%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 39'866.31 confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 47'840.--
(consid. 2.7.1) emerge un tasso d’invalidità del 16,6% arrotondato al 17% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale
che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito
dall’amministrazione.
Va
precisato che l’amministrazione, per il confronto dei redditi, ha applicato i
dati del 2009 invece del 2010, come invece avrebbe dovuto secondo la
giurisprudenza in materia (cfr. DTF 129 V 222; SVR 2002 IV Nr. 24 ; SVR 2003 IV
Nr.11).
Questo
modo di operare non è corretto.
Tuttavia,
considerato il grado d’invalidità dell’assicurata (17%), il TCA ritiene che
anche applicando i dati del 2010 (+0,8% secondo l’indice dei salari nominali,
Ufficio federale di statistica), la soluzione finale non cambierebbe.
2.7.5
Appurato, per
contro, che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua dell’80%
nella propria attività di ausiliaria di pulizie, nella quale è in grado di
conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito
corrispondente all’ 80% del reddito realizzabile senza il danno alla salute
(100%), l’incapacità lucrativa della ricorrente ammonta al 20% (cfr. al
riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del
14.
agosto 2008).
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
È
tuttavia in attività adeguate che l’assicurata è in grado di sfruttare al
meglio la sua capacità lavorativa (grado d’invalidità del 17%), dunque non vi è
diritto ad una riformazione professionale ai sensi dell’art 17 LAI.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subìto, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Comunque
anche considerando, per pura ipotesi di lavoro, il grado d’invalidità del 20% la
consulente in integrazione professionale, nel rapporto del 26 ottobre 2010, ha precisato che “tenuto conto che il curriculum scolastico e professionale della signora
Isaki-Sabani non permette di intravedere dei provvedimenti professionali che possano
sensibilmente aumentare la sua capacità di guadagno” (doc. AI 39-3).
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di prestazioni
dell’assicurazione invalidità la sua decisione formale del 18 gennaio 2011
merita quindi conferma.
2.8
L’assicurata
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare e l’audizione del teste Dr. __________ (doc. I, VIII).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In concreto,
alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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