32.2011.59
Prima domanda di prestazioni. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare la rilevanza del peggioramento della componente psichica dell'assicurata, subentrato prima della decisione contestata
8 novembre 2011Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.59
Data decisione, Autorità:
08.11.2011, TCA
Titolo:
Prima domanda di prestazioni. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertare la rilevanza del peggioramento della componente psichica dell'assicurata, subentrato prima della decisione contestata
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.59
BS/lb
Lugano
8 novembre 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2011
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1ovannone, classe 1960, da ultimo professionalmente attiva quale venditrice-cassiera,
nel settembre 2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti indicando
quale danno alla salute fibromialgia, ansia e depressione (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia bidisciplinare
(reumatologica e psichiatrica) a cura del SAM, con progetto di decisione 21
ottobre 2010 l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un quarto di rendita
dal 1° ottobre 2008 al 31 marzo 2010 (doc. AI 35) non presentando (più)
l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile (doc. AI 35).
Riesaminata
la fattispecie a seguito delle osservazioni da parte dell’assicurata, il 26
novembre 2010 l’amministrazione, resasi conto di aver erroneamente determinato
l’inizio del diritto alla rendita, ha emesso un nuovo progetto di decisione, annullando
quello precedente e negando il diritto a prestazioni. Quale motivazione essa ha
evidenziato che:
" (…)
Alla scadenza dell'anno di attesa (ottobre 2008) era
presente un grado d'invalidità del 46%. Tuttavia, tenuto conto che la
presentazione ufficiale della richiesta d'invalidità è avvenuta in data
15.09.2009 e che un diritto a rendita può nascere al più presto dopo sei mesi
dalla data del deposito della domanda, nel suo caso specifico un diritto alla
prestazione citata non può entrare in considerazione, a fronte del fatto che,
alla scadenza dei sei mesi dalla ricezione della domanda (marzo 2010), lei presentava
già un grado d'invalidità inferiore al 40%.
Provvedimenti professionali non vengono applicati in
quanto non vi sono sufficienti garanzie di successo in tempi ragionevoli,
tuttavia, su espressa richiesta scritta si resta a disposizione per accordare
un aiuto al collocamento. (…)" (doc. AI-46/3)
Con
decisione formale 21 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha confermato la reiezione della
domanda di prestazioni (doc. AI 48).
1.3. Avverso
la succitata decisione, l’assicurata, rappresentata dall'avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso postulando il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi
accertamenti medici. Sostanzialmente, sulla scorta di rapporto del suo
psichiatra curante, sostiene la presenza di un peggioramento della patologia
psichiatrica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel
prosieguo.
Contestualmente
l’insorgente ha formulato domanda di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.5. Il
29 marzo 2011 l’insorgente ha presentato delle osservazioni alla risposta di
causa (VI), seguite, su richiesta del TCA, da una presa di posizione
dell’amministrazione (IX).
1.6. Il
19 agosto 2011 questa Corte ha esperito un accertamento presso il SAM (XI),
ricevendo risposta il 30 settembre 2011 (XVI). La succitata presa di posizione
del SAM è stata inviata alle parti per osservazioni (XVII). Solo l’Ufficio AI,
con scritto 14 ottobre 2011, ha dato seguito a quanto sopra, ribadendo la
richiesta di conferma della decisione impugnata e di reiezione del ricorso
(XVIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata, successivamente alla perizia
disciplinare del SAM, presenta un peggioramento dell’incapacità lavorativa per
motivi psichiatrici tale da giustificare il rinvio degli atti all’Ufficio AI
per nuovi accertamenti medici.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143;
SVR 2006 IV Nr. 13). I principi giurisprudenziali sviluppati
in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel
caso in esame, per valutare la residua capacità lavorativa dal punto di vista
medico l'Ufficio AI ha ordinato una perizia bidisciplinare eseguita dal SAM.
Dal
referto 14 luglio 2010 (doc. Al 90) risulta che i periti, dopo aver esposto dettagliatamente
l'anamnesi, riportate le indicazioni soggettive e le constatazioni obiettive,
hanno fatto capo a due consulti specialistici esterni d’ordine reumatologico
(dr. __________) e psichiatrico (dr. ____________________). Sulla base di tali
risultanze, nonché dei rilevamenti eseguiti durante la degenza presso il SAM, i
periti hanno posto le seguenti diagnosi (tutte d’ordine psichiatrico) con
influenza sulla capacità lavorativa:
" (…)
Sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
media gravità, senza sintomi psicotici (ICD-10 F 33) con:
- tendenza alla somatizzazione
(ICD-10 F 45);
Sindrome fobica (ICD-10 F 40) (Agorafobia, ICD-10 F 40.0, sindrome da attacchi di panico, ICD-10 F 41.0). (…)" (doc. AI 19/25)
Le
affezioni reumatologiche, riportate a p. 25 della perizia, non sono state ritenute
invalidanti dal dr. __________.
Di
conseguenza, per motivi psichici dal mese di gennaio 2010 i periti del SAM
hanno giudicato l’assicurata abile al 60% nella sua precedente attività di
venditrice ed in professioni adeguate. Per quel che concerne il periodo
precedente, sulla base delle certificazioni agli atti, è stata riconosciuta una
totale inabilità dal 15 ottobre 2007 e del 50% dal 1° febbraio 2008.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31;
Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
pag. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,
l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un
Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
Nella
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V
210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale
relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico
(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e
del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.
L'Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure
giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea
(consid. 2.1-2.3).
D'altra
parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in
pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
a
livello amministrativo
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze
minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento
dei diritti di partecipazione:
-- in caso di
divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione
incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al
Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona
assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura
(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento
della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
a
livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Il
TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale
non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere
nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche
e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente
sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no
conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1.
settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va qui inoltre evidenziato che
in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF
9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto
riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata e convincente
la perizia del SAM. Né del resto l’insorgente ha contestato le conclusioni
peritali.
La
ricorrente sostiene invece un peggioramento della componente
extra-somatica, successivo alla perizia, facendo riferimento al rapporto 26
ottobre 2010 del suo psichiatra curante, dr. __________, prodotto in sede di
procedura amministrativa (doc. AI 41/1), nonché a quello redatto il 16 febbraio
2011 ed allegato al ricorso (doc. F).
Al
riguardo, con annotazioni 14 marzo 2011 i dr. __________ e __________ (quest’ultima
specialista in psichiatria e psicoterapia) del SMR, hanno concluso che i due
citati rapporti non portano elementi che permettono di discostarsi dalle conclusioni
SAM (doc. IV), motivando come segue:
" (…)
La nuova documentazione riconferma la diagnosi posta
dallo psichiatra curante di episodio depressivo grave con sintomi psicotici,
nell'ambito di una sindrome depressiva ricorrente (F 32.3) a partire dal
gennaio 2010, quindi antecedentemente alla valutazione del perito SAM Dr __________
il quale invece constata un episodio di grado medio.
Lo status clinico descritto dal Dr __________ non si
discosta sostanzialmente da quello evidenziato in perizia SAM, in particolare
entrambi evidenziano la presenza di un tono dell'umore depresso, ansia,
disturbi del sonno, idee di morte, preoccupazioni per il futuro, familiari,
finanziarie, ect.
La valutazione psichiatrica SAM aveva tenuto conto
della documentazione presente oltre che il perito aveva contattato lo
psichiatra curante e la psicologa per un confronto.
La nuova documentazione del Dr __________ si esprime
per una IL aumentata al 60% a partire dal gennaio 2010, quindi antecedentemente
alla valutazione SAM, senza specificare i limiti funzionali.
La nuova documentazione non porta elementi medici che
permettano di discostarsi dalle conclusioni SAM." (doc. IV/Bis)
Orbene,
contrariamente a quanto sostenuto dal SMR, secondo questa Corte è stato reso
perlomeno verosimile un rilevante peggioramento della situazione psichica
dell’insorgente tale, come verrà spiegato nel prosieguo, da giustificare un approfondimento
da parte dell’Ufficio AI.
Vero
che, come si legge nella perizia psichiatrica del 22 marzo 2010 del dr. __________,
attivo presso il __________, è stato riferito che lo psichiatra curante “ritiene
che da inizio 2010 l’incapacità lavorativa è da valutare al 40%” (doc. AI
19/32). Nel rapporto 26 ottobre 2010 il dr. __________, attestato un progressivo
aggravamento dal gennaio 2010, ha tuttavia rilevato dalla primavera 2010 “ricorrenti
episodi d’ansia generalizzata, culminati con attacchi di panico, caratterizzati
da palpitazioni, senso di soffocamento, sudorazione, paura di perdere il
controllo e di morire”, concludendo per un’incapacità lavorativa del 60% (doc.
AI 42-1). Egli ha posto una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente in episodio
attuale grave, con sintomi psicotici (ICD-10: F 33.3), in personalità
con tratti di dipendenza. Va ricordato che nell’ambito della perizia SAM il dr.
__________ aveva diagnosticato una depressione ricorrente, episodio di media
gravità, senza sintomi psicotici.
Nel
rapporto 16 febbraio 2011, infine, il dr. __________ ha fra l’altro confermato
l’incapacità lavorativa del 60% (doc. F).
Interpellato
dal TCA, dopo aver preso visione dei succitati due rapporti del dr. __________,
con scritto 30 settembre 2011 il dr. __________ premettendo che l’incarico
peritale è un atto puntuale, ha così risposto:
" (…)
Condivide il perito la diagnosi di episodio
depressivo grave con sintomi psicotici nell'ambito di una sindrome depressiva
ricorrente?
A questa domanda, proprio in considerazione di quanto
previamente confermato, non possiamo rispondere, in quanto al momento della
perizia abbiamo riconosciuto una sindrome depressiva ricorrente, episodio
attuale di media entità.
D'altro canto, un episodio depressivo grave con sintomi
psicotici può rappresentare una possibile evoluzione, anche transitoria, del
quadro psicopatologico da noi riconosciuto.
Rispetto alla perizia quanto certificato
dallo psichiatra curante, costituisce un peggioramento dell'aspetto
psichiatrico?
Sì, da parte nostra avevamo riconosciuto un episodio
depressivo di media entità.
Inoltre la presenza di sintomi psicotici caratterizza
un episodio depressivo grave, aggravandone l'entità del quadro
psicopatologico." (doc. XVI)
Vista
la succitata risposta, tenuto conto che il marcato peggioramento risale alla
primavera del 2010, quindi successivamente alla visita del 9 febbraio 2010 dell’assicurata
presso il perito dr. __________ e prima della decisione contestata – che delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del
giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con
riferimenti) – non può essere escluso che la modifica dello stato psichico
possa avere delle ripercussioni sul diritto alla rendita.
Ora,
nella citata sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011
(cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali casi il
Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria e in
quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio, tra l’altro per accertare problematiche non completamente
risolte (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt
hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher
vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem
bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung,
Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist“; sottolineatura del redattore).
In
queste circostanze, la decisione impugnata va annullata e gli
atti rinviati all’amministrazione affinché, predisposti i necessari
accertamenti, determini in quale misura vi è stato un peggioramento e quali sono
le ripercussioni sulla residua capacità lavorativa nell’originaria professione
ed in attività adeguate, tenendo conto delle conclusioni del SAM in merito alla
componente somatica. In esito alle risultanze, l’Ufficio AI si determinerà,
mediante la resa di una nuova decisione, sull’eventuale diritto alla rendita.
2.8. Vincente in causa, la ricorrente, patrocinata
da un legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g
LPGA). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura ricorsuale diventa
pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF
9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/2010 del 30 agosto 2010 consid.
3, STF 9C_313/2008 del 6 marzo 2009 consid. 6, STF I 911/06 del 2 febbraio 2007
consid. 9).
2.9. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda come ai considerandi.
Fatti
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’assicurata fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende
priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
Considerandi
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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