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Decisione

32.2011.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

29 agosto 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Il

4 aprile 2011 l’insorgente ha inoltrato delle osservazioni alla risposta di

causa (VI).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e

giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto o meno ad una rendita

d’invalidità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere

sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera

se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno

al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di

rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità

e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio

di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali

di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe

potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado

d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del

reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello

che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,

op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.

264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire

se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,

benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Secondo la giurisprudenza del TFA,

nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile,

occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico

applicabile alla persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

p. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105

V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.

456).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 p. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata

considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento

sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto

invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza

del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i

quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122

consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo

consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 p. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74

p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata

limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia

forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique

VSI 1998 p. 123 consid. 1a).

2.5. Nel

caso in esame, fondandosi sugli atti all’inserto, con rapporto 17 maggio 2010

il dr. __________ del SMR ha proceduto ad una valutazione della residua

capacità lavorativa dell’assicurato, ponendo le seguenti diagnosi invalidanti:

stato dopo frattura radio distale sinistro; esiti da frattura della tibia

prossimale con lesione del legamento crociato anteriore (artroscopia il 23.4.2009)

e esiti da frattura del polso destro (gennaio 2009). Quale altra diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa è stata riconosciuta una sindrome delle apnee

ostruttive del sonno (OSAS). Non invalidante è stata infine ritenuta la

sindrome da tunnel carpale sinistro di grado moderato.

Dopo

esame degli atti, il succitato medico SMR ha proceduto alla seguente valutazione

della capacità lavorativa:

"

Dalla valutazione della

documentazione clinica a disposizione risulta medicalmente giustificabile IL

100% dal 10.01.2009 al 28.02.2009. IL 50% dal 01.03.2009 al 02.04.2009.

IL 100% dal 23.04.2009 al 24.08.2009. IL 50% dal

25.08.2009.

Dal 12.10.2009 IL 0% in attività adatta allo stato di

salute e rispettosa dei limiti funzionali.

Dalla stessa data IL 20% in attività abituale di

parrucchiere.

IL giustificata dalla forza di presa prolungata della

mano destra, posizioni in ergonomiche dei polsi, facile stancabilità (per

OSAS).

Prognosi favorevole in senso di stazionarietà.

(…)" (Doc. AI 27/3)

In

sede di osservazioni al progetto di decisione, l’assicurato ha allegato due perizie

specialistiche. La prima del 4 marzo 2010 del dr. __________, eseguita per __________

quale assicuratore LAINF, in cui lo specialista ha concluso per un’incapacità

lavorativa del 25% nell’abituale professione di parrucchiere dovuta alle

sequele dell’incidente della circolazione del 23 aprile 2009 (cfr. risposta

alla domanda n. 12a), individuando, quali attività adeguate, “attività

leggere con possibilità di scarico regolare del ginocchio destro, senza movimenti

ripetitivi delle mani, a sinistra in particolare, anche nello svolgimento di

attività fini ed di precisione” (risposta alla domanda n. 12c; doc. AI 45-27).

Alla medesima conclusione è giunto anche il dr. __________ nella perizia 28

giugno 2010. Incaricato dalla Assicurazione __________ (assicuratore

responsabilità civile auto in relazione all’incidente della circolazione del 23

aprile 2009) questo specialista ha segnatamente concluso per un’inabilità del

25% nella professione di parrucchiere (doc. AI 45-18).

Esaminate

le due perizie, con annotazioni 8 novembre 2010 il dr. __________ del SMR ha

fra l’altro evidenziato:

"

(…)

Le IL risultano quindi coerenti e supportate da pareri

diversi che concludono comunque per un grado di IL clinicamente giustificato e

quantificato tra 20 e 25%.

Inoltre l'Assicurato dichiarava nella perizia del Dr. __________

(pag. 3) di svolgere la sua attività al 75% con possibilità anche di posizione

seduta." (Doc. AI 47/1)

Certo

che, come evidenziato nel ricorso, l’incapacità lavorativa del 25% accertata

dai dr. __________ e __________ si riferisce unicamente ai postumi

dell’incidente della circolazione dell’aprile 2009, mentre che la valutazione

17 maggio 2010 del dr. __________ del SMR, fondata sull’esame degli atti (escluse

le due succitate perizie di cui egli è venuto a conoscenza posteriormente), circa

l’inabilità del 20% è comprensiva anche della “facile stancabilità”

dovuta alla OSAS, problematica di natura extra-infortunistica. Stanchezza che

comunque non risulta avere ripercussioni sulla capacità lavorativa visto che

l’assicurato, come dichiarato da lui stesso durante l’esame peritale del dr. __________,

“lavora attualmente nella misura del 75%” ….e, quando è possibile, tende a

lavorare in posizione seduta “ (doc. AI 45-21).

Inoltre,

come verrà detto al prossimo considerando, anche volendo tenere conto, per

ipotesi di lavoro, di un’incapacità lavorativa del 25% nell’attività di parrucchiere,

l’esito della presente vertenza non cambia.

Infine,

per completezza va detto che per i postumi dell’in-fortunio dell’aprile 2009 l’insorgente

ha concordato con l’assicuratore LAINF per un grado d’invalidità del 20% (cfr.

decisione 29 luglio 2010 in doc. AI 45-29).

2.6. Per

quel che concerne gli effetti economici dell’invalidità, l’Ufficio AI,

procedendo ad un inchiesta economica per gli indipendenti, ha determinato

l’incapacità al guadagno secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.4.). A

mente del TCA tale modo di procedere non è corretto.

Non

va dimenticato che, a seguito della trasformazione della sua ditta individuale

di parrucchiere, nell’aprile 2008 l’assicurato ha costituito, quale socio

gerente, la __________ Sagl (cfr. estratto RC in doc. AI 1-1). Dal 1° agosto

2008 egli è legato alla citata società con contratto di lavoro (doc. AI 53-3).

Alla __________ ed all’Ufficio AI l’assicurato ha prodotto il certificato di

salario per il periodo settembre – dicembre 2008 (atti LAINF in doc. AI 53-3;

doc. AI 13-5) ed i conteggi stipendio di gennaio – maggio 2009 (atti LAINF in

doc. AI 53-5-9; doc. AI 13/6-10). L’assicuratore LAINF lo ha considerato quale

dipendente, calcolando in fr. 87'603,60 il salario determinante (doc. AI

45-39). Quindi prima del danno (aprile 2009) l’insorgente era (ed è tuttora)

dipendente della succitata Sagl, motivo per cui è applicabile il consueto

metodo ordinario.

In

queste condizioni, dal momento in cui l’insorgente è ancora

capace di esercitare al 75% la sua originaria professione, appare indicato

procedere a un cosiddetto raffronto percentuale (DTF 114 V 310 consid.

3a e riferimenti ivi menzionati; STFA del 21 agosto 2006 nella causa R., I

759/05, consid. 8; P. Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, tesi Friborgo 1995, p. 154).

Pertanto, il reddito da invalido che egli può conseguire mettendo a

frutto la sua capacità lavorativa residua corrisponde al 75% del reddito

realizzabile senza il danno alla salute, ciò che non apre il diritto ad una

rendita d’invalidità.

Ne

consegue che per i succitati motivi la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.7. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni

dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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