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Decisione

32.2011.62

Ricorso irricevibile per carenza di motivazione nonostante termine suppletorio e comminatoria

21 marzo 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i termini assegnati dal TCA con gli scritti 28 febbraio e 10 marzo 2011, il

ricorrente non ha indicato i motivi di contestazione della querelata decisione;

- in

queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato non ricevibile;

- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

Considerandi

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso;

- visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso non è ricevibile.

2. Le

spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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