32.2011.62
Ricorso irricevibile per carenza di motivazione nonostante termine suppletorio e comminatoria
21 marzo 2011Italiano6 min
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AIUTO
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2011.62
Data decisione, Autorità:
21.03.2011, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile per carenza di motivazione nonostante termine suppletorio e comminatoria
IRRICEVIBILITÀ
art. 3 LPTCA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.62
BS
Lugano
21 marzo 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2011
di
RI 1
contro
la decisione del 19 gennaio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in
fatto ed in diritto
che - con
decisione 19 gennaio 2011 l’Ufficio AI ha aumentato, in via di revisione e con
effetto dal 1° febbraio 2011, a rendita intera la prestazione finora spettante
a RI 1, facendo presente che le rendite arretrate saranno oggetto di un’altra
decisione. Dalle allegate motivazioni si evince infatti che a decorrere dal 1°
luglio 2009 l’amministrazione ha riconosciuto (in via di revisione) all’assicurato
il diritto ad una rendita intera, ad una mezza rendita dal 1° luglio 2009 ed infine
nuovamente, a seguito di peggioramento della capacità di guadagno, ad una rendita
intera dal 1° ottobre 2010. (doc. B1);
-
con il presente ricorso l’assicurato ha chiesto che la procedura sia
riconosciuta anche in ambito dell’assicurazione militare, esponendo diverse
considerazioni;
- con
lettera 28 febbraio 2011 il TCA ha scritto all’assicurato che:
" (…)
Dalla lettura del suo ricorso pare capire che lei chieda, sulla base della
decisione dell’AI, una prestazione anche da parte dell’assicurazione militare.
Del resto, lei ha inviato al TCA per conoscenza un suo sollecito, datato 18
febbraio 2011, all’AMF (__________) di __________ in merito alla “richiesta
di adeguamento del mio grado inabilità lavorativa…” (doc. B2).
Siccome la decisione contestata riguarda unicamente l’AI e non
risulta che lei abbia delle contestazioni da sollevare al riguardo, il ricorso
verrebbe dichiarato irricevibile con a suo carico tasse e spese di giustizia. A
meno che lei dichiari di ritirarlo e in quel caso il ricorso verrà stralciato
dai ruoli senza tasse e spese di giustizia.
Evidentemente la procedura nei confronti dell’assicurazione militare
proseguirà il suo iter ed in futuro lei avrà la possibilità di impugnare al TCA
qualsiasi decisione emessa dall’AMF.
Premesso quanto sopra, le chiediamo di comunicare al Tribunale, entro
10 giorni dalla ricezione di questo scritto, se lei ritira il ricorso. Se
non è il caso, voglia spiegare gli (eventuali) motivi di contestazione della
decisione 19 gennaio 2011 dell’Ufficio AI.”
- in
risposta, in data 8 marzo 2011 l’insorgente, facendo presente di poter anche ritirare
il ricorso, ha chiesto al TCA di fornire alcune indicazioni (V);
- in
data 10 marzo 2011 il TCA ha scritto al ricorrente:
" con
riferimento alla sua lettera 8 marzo 2011, le consigliamo di rivolgersi
direttamente alla __________ di __________.
Come indicato nel nostro scritto 28 febbraio 2011, lei potrà ricorrere
a questo Tribunale contro una (futura) decisione (più precisamente: decisione
su opposizione) emessa nei suoi confronti dall’assicurazione militare. Solo in
quell’occasione il TCA potrà esaminare le sue censure.
Con la presente le fissiamo nuovamente un termine di 10 giorni
per comunicare se lei ritira incondizionatamente il ricorso oppure di indicare
gli (eventuali) motivi di contestazione della decisione 19 gennaio 2011
dell’Ufficio AI.”
- con
scritto 13 marzo 2011 l’insorgente ha comunicato che “non ritiro il ricorso
in quanto attendo che sia esaminato ancora con il dr. __________” (medico
cantonale, n.d.r.);
- secondo
l’art. 3 Lptca l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere:
a) una copia della decisione impugnata; b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione; d) le conclusioni del ricorrente;
- secondo
la giurisprudenza, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere,
pena l'irricevibilità, le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale dovrebbe
dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba
essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema
della causa (STF U 543/06 del 17 aprile 2007 con riferimento a DTF 123 V 335);
-
per costante giurisprudenza federale, la decisione
impugnata costituisce il presupposto ed il contenuto della contestazione
sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V
36 consid. 2a, 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81,
p. 294);
-
secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca il giudice delegato esamina immediatamente il ricorso
ed è competente per evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- nel
caso in esame, con il presente ricorso l’assicurato ha contestato la decisione
19 gennaio 2011 dell’Ufficio AI senza tuttavia aver apposto alcuna motivazione nè
tantomeno formulato una proposta di giudizio in merito al tema in oggetto. Infatti,
le considerazioni esposte nel gravame, per quanto dato di capire, si riferiscono
ad una parallela procedura in ambito di assicurazione militare che lo concerne;
- nonostante
Fatti
i termini assegnati dal TCA con gli scritti 28 febbraio e 10 marzo 2011, il
ricorrente non ha indicato i motivi di contestazione della querelata decisione;
- in
queste circostanze, il ricorso deve essere dichiarato non ricevibile;
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
Considerandi
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso;
- visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 200.--sono poste a carico del
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso non è ricevibile.
2. Le
spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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