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Decisione

32.2011.66

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

26 ottobre 2011Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti funzionali accertati dal dr. __________, descritti nel relativo formulario

(doc. AI 34-3), indicano in generale degli impedimenti non di grande importanza

ai fini dell’esercizio dell’attività di estetista. In particolare il sanitario

ha valutato lievemente ridotta l’assunzione di posizione a braccia elevate, con

rotazione e la postura seduta e piegata avanti; normale la posizione eretta e

piegata in avanti, inginocchiata e con ginocchia in flessione. Altrettanto

normale è stata ritenuta la possibilità di mantenere le posizioni statiche sia

da seduta come in piedi. Normale la manipolazione di oggetti leggeri /di

precisione, lievemente ridotta per gli oggetti di peso medio. Per quanto

riguarda l’impiego delle due mani, il medico del SMR l’ha valutato come

possibile solo in parte; ritenendo pienamente possibile l’assunzione di posizione

in equilibrio e normali gli spostamenti.

Si

rileva infine che l’accennato peggioramento nel 2010 non è stato documentato

dall’insorgente. Al proposito va ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta

dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio

devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo

principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere

delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid.

1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione

comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare ‑ ove ciò

fosse ragionevolmente esigibile ‑ le prove necessarie, avuto riguardo

alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti

rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V

264 consid. 3b con riferimenti).

2.8. Per

quel che concerne gli effetti economici dell’invalidità, l’Ufficio AI,

procedendo all’indagine economica prevista per gli indipendenti, ha determinato

il grado d’invalidità secondo il metodo straordinario (cfr. consid. 2.4.). Come

si riscontra nell’inchiesta 30 settembre 2010, a quel momento non era ancora reperibile il conto economico 2010 e quindi l’ispettore non

poteva fare una valutazione della situazione economica su un lungo periodo,

tenuto conto che il danno alla salute è subentrato nel mese di gennaio 2009 (mese

in cui è verificato l’infortunio; doc. AI 37-6). Per l’anno 2009 egli ha

comunque costatato un leggero aumento della cifra di affari, il contenimento

dei salari dei collaboratori ed un utile simile agli anni precedenti. Questi sono

i motivi per cui l’amministrazione non ha proceduto al raffronto dei redditi (metodo

ordinario; cfr. consid. 2.3).

L’assicurata

ha sostenuto che per motivi fisici a metà settembre 2010 ha ceduto metà dell’azienda, facendo presente che la tassazione 2010 è in allestimento e, una

volta definitiva, verrà trasmessa al Tribunale. In particolare, nelle osservazioni

30 marzo 2011 essa ha precisato di “esibire la mia situazione 2010 dove appare

chiaramente la mia diminuzione di guadagno” (VII). Con scritto 27 settembre

2011 questo TCA le ha chiesto di trasmettere copia del bilancio e del conto economico

2010 relativi alla sua ditta individuale, come pure copia della notifica di

tassazione 2010 (XIV). In risposta, con scritto 27 settembre 2011 la ricorrente

ha informato di aver ricevuto una proroga sino a fine novembre per

l’allestimento della dichiarazione fiscale e di inviarla appena possibile, indicando

a fondo pagina quale allegato “listino di prestazioni” che tuttavia non è stato

prodotto (XV), nonostante sollecito telefonico (cfr. lettera 2 ottobre 2011 in cui essa sostiene che la citazione degli allegati alla lettera 27 novembre 2011 non “apparteneva”

a quest’ultima; doc. XVI).

In

queste circostanze, non disponendo di affidabile e rappresentativa documentazione

contabile, la determinazione del grado d’invalidità mediante il metodo

straordinario va confermata.

2.9. Con

rapporto 30 settembre 2010 l’ispettore AI, procedendo alla determinazione del

grado d’invalidità secondo il metodo straordinario, ha allestito un dettagliato

calcolo, ripreso nella decisione contestata, al cui tenore va fatto

riferimento.

Tale

calcolo va confermato. L’Ufficio AI ha infatti rettamente proceduto, su indicazioni

dell’assicurata, alla ripartizione delle mansioni componenti l’attività indipendente

di estetista, determinando il guadagno di ogni mansione facendo riferimento ai

salari valevoli nel corrispondente ramo economico, ottenendo così un reddito da

valido e da invalido e per poi procedere al raffronto dei redditi. In questo

modo, la presa in considerazione dei redditi statistici per ogni

mansione componente l’attività lucrativa indipendente dell’assicurata, tenendo

conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme alla giurisprudenza

federale e alla prassi amministrativa (cfr. consid. 2.4; cfr. anche DTF 128 V

33 consid. 4c).

Visto

quanto sopra, non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile,

essa non ha diritto ad una rendita AI.

Ne

consegue la conferma della decisione contestata, mentre il ricorso va respinto.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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