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Decisione

32.2011.75

Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile

6 settembre 2011Italiano53 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività

lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del

concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili

condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di

guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di

una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A

sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:

" Per

mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata

nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,

l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per

mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla

comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di

regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se

l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno

parzialmente, le incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

5. Nel

caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei

fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile

l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui

" Se l’assicurato

esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V

146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una sentenza I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V

504.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni.

6. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser,

Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV,

Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

In

concreto per stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il

metodo misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività

salariata e al 20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.

Tale

suddivisione deve essere confermata. La stessa ricorrente il 18 gennaio 2010, interpellata

dall’UAI per sapere in che misura avrebbe svolto un’attività lucrativa se non

fosse intervenuto il danno alla salute, ha affermato: “avrei lavorato nella

misura dell’80%” (doc. AI 16-1).

7. Nel

caso di specie, dalle tavole processuali emerge che il 18 settembre 2009 il

medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato l’intera documentazione

medica, ha ritenuto necessario far esperire un’inchiesta domiciliare (doc. AI

12-1) e, in seguito, il 26 marzo 2010, una perizia reumatologica (doc. AI

20-1).

L’incarico

peritale è stato affidato al dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina

interna, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistemica, sociale

e i dati soggettivi dell’assicurata, l’esame reumatologico e neurologico, ha

posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena

cronica a destra, in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del

piatto superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante

cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del

31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con

scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare in gravidanza al

settimo mese), tendenza ad ipermobilità articolare e decondizionamento e

sbilancio muscolare.

A

proposito delle conseguenze sulla capacità di lavoro e sulla capacità

d’integrazione, lo specialista ha affermato:

"

Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che

tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta

nell’allegato.

In un lavoro adatto allo stato di

salute, giudico l’assicurata, abile al lavoro in misura del 100% con un

rendimento massimo del 100% a decorrere dall’1.5.2009, ossia a distanza di 4

mesi dall’infortunio subito al rachide lombare.

E’ giustificato un periodo di inabilità

lavorativa completa, per la durata di 4 mesi, a decorrere dal giorno

dell’infortunio, ossia dal 31.12.2008 fino al 30.4.2009.

Nella sua ultima attività principale

come impiegata di commercio, l’assicurata, risulta abile al lavoro in misura

totale, con un rendimento massimo, premesso che abbia la possibilità di

alternare le posizioni corporee da seduta ad eretta e viceversa, ogni 30

minuti, con possibilità di camminare, questo a decorrere dall’1.5.2009.

Come casalinga, giudico l’assicurata, a

seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati, abile al lavoro sull’arco

di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del

20%, a decorrere dall’1.5.2009.

La capacità lavorativa formulata come

impiegata di commercio, rispettivamente casalinga, è applicabile anche per

un’attività svolta a tempo parziale come è il caso dell’assicurata.” (doc. AI

22-7)

Il

7 ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato che:

"

(…)

In un lavoro adatto allo stato di

salute, assicurata, abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100%

a decorrere dall’1.5.2009, ossia a distanza di 4 mesi dall’infortunio subito al

rachide lombare.

Come casalinga, abile al lavoro

sull’arco di una giornata lavorativa, ma con una diminuzione del rendimento del

20%, a decorrere dall’1.5.2009.” (doc. AI 24-3)

In

sede di osservazioni al progetto di decisione, la ricorrente ha prodotto

ulteriore documentazione medica, qui di seguito descritta.

Con

certificato del 5 gennaio 2011 il dr. med. __________, __________ di __________,

ha affermato:

"

(…)

Senza entrare nei dettagli del caso,

riassumo brevemente che il 31.12.2008 la paziente riportava un trauma assiale

del rachide dorsale da caduta con la slitta.

Si presenta in Pronto Soccorso dove

vengono eseguite delle radiografie del rachide dorso lombare che mostreranno

una frattura del plateau superiore di Th12.

L’esame RM da me prescritto il

19.2.2009 ed eseguito il 23.02.2009, conferma una frattura recente di tipo A.2

in Th12, su questa base si decide di procedere chirurgicamente ad una

cifoplastica D12 il 03.03.2009.

Nonostante l’evoluzione clinica

favorevole tengo a segnalare il decorso sia pre, che post-operatorio, particolarmente

doloroso.

Ho rivisto la signora RI 1 più volte e

precisamente in data:

19.02.2009 come prima visita richiesta

da parte del medico curante Dr med. __________. Successivamente nei giorni

16.03.2009, 30.03.2009, 06.04.2009, 24.04.2009, 15.06.2009, 02.10.2009,

19.11.2010 e 21.12.2010, come visite ambulatoriali post-operatorio.

Nel periodo tra il 19.02.2009 e il

02.10.2009 si è assistito ad un quadro clinico della paziente estremamente

algico, di cui il Dr. __________ non è stato testimone, ma posso assicurare che

a distanza di due anni dalla procedura chirurgica si osserva un quadro clinico

caratterizzato con un grave estremo di una sintomatologia dolorosa.

Nel nostro incarto figura la

somministrazione di morfinici durante il periodo del 2009 con una scala del

dolore VAS che si collocava a 8/10.

In questo contesto desidero segnalare

che benché nelle diverse visite ambulatoriali effettuate nel corso del 2009,

l’esame clinico neurologico fosse sempre stato nei limiti della norma, la

paziente esprimeva una reale sofferenza fisica in relazione con il pregresso

trauma.” (doc. AI 37-1)

Con

certificato del 27 gennaio 2010 il dr. med. __________, specialista medicina

tradizionale cinese, ha attestato che l’insorgente “è in trattamento

terapeutico dal 9 Ottobre 2009 per importanti lombalgie” (doc. AI 37-3).

Il

17 marzo 2010 __________ ha descritto i trattamenti effettuati presso il Centro

__________ nel corso del 2009:

"

La paziente si presentava in data 16.01.2009 lamentando forti dolori

alla zona dorsale. Esaminando visivamente il dorso della Signora RI 1 abbiamo

potuto notare una fortissima contrattura nella regione dorso-lombare,

soprattutto nella parte destra. La paziente si lamentava inoltre di frequenti

risvegli notturni a causa di dolori insopportabili al dorso che a volte avevano

delle ripercussioni anche nella zona sacrale e inguinale. Dopo alcuni

trattamenti in data 16 Febbraio 2009, visto il perdurare della situazione

dolorosa della Signora, insistemmo con la stessa affinché andasse nuovamente dal

suo medico per richiedergli una Tac o una risonanza e comunque un’altra visita

più approfondita, in quanto nutrivamo seri dubbi che si trattasse di un

semplice trauma contusivo (come era stato diagnosticato al pronto soccorso,

visto i dolori veramente lancinanti che alcuni movimenti provocavano).

Decidemmo dunque di proseguire con i trattamenti solo dopo un’accurata diagnosi

medica e visto che il medico riscontrò effettivamente una frattura,

rincominciammo solo a tempo debito (dopo la completa guarigione della frattura).

Abbiamo effettuato d’accordo con la

Signora RI 1 una serie di trattamenti di Kinesiologia T.F.H. per cercare di

riportare la muscolatura a un suo naturale equilibrio, distensione

funzionalità, constatando lievi miglioramenti alternati a nuovo riacutizzarsi

del dolore al quale faceva seguito un nuovo miglioramento. A causa di questa

forte contrattura che si ripresenta dopo fasi alterne di miglioramento la

Signora viene a tutt’oggi regolarmente da noi per i suoi trattamenti di

Kenisiologia T.F.H.” (doc. AI 37-4)

Da

parte sua __________, osteopata FSO, il 2 febbraio 2010 ha affermato:

"

Nel periodo compreso tra il 27.4.2009 e il 22.7.2009 la signora RI 1 ha

seguito una terapia osteopatica presso il mio studio consigliata dal Dr. __________.

La paziente si è sottoposta ad una cifoplastica di Th12 in data 9.3.2009 a

seguito di un evento traumatico del 1.1.2009 con conseguente frattura

vertebrale.

In occasione della prima consultazione

osteopatica (27.4.2009) predominava a livello clinico un’importante contrattura

muscolare diffusa della regione dorso-lombare, prevalentemente dalla parte dx.

La paziente descriveva inoltre risvegli frequenti durante la notte per i

dolori, così come riflessi dolorosi intensi a livello dell’inguine dx e della

fossa iliaca dx, spesso sotto forma di fitte.

In quanto osteopata ho effettuato una

serie di trattamenti mirati alla ricerca di un equilibrio funzionale della

regione dorso-lombare che riuscisse ad integrare le modifiche strutturali

secondarie al trauma e alle conseguenti misure neurochirurgiche.

Nel corso della terapia si sono

alternati periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una

sintomatologia nuovamente molto intensa. Nell’insieme la tendenza era comunque

parsa, pur se molto lentamente e aiutata da una gestione oculata e cauta delle

attitudini posturali e sollecitative, indirizzarsi verso un miglioramento

progressivo della situazione clinica.

Dopo alcuni mesi persisteva perlopiù un

dolore di fondo a livello paravertebrale dorso-lombare dx d’intensità moderata,

con una tensione muscolare ancora asimmetrica anche se in modo meno evidente. I

risvegli notturni erano rari e la paziente non descriveva più fitte a livello

inguinale dx.

Il contesto clinico raggiunto ha

permesso alla paziente di aumentare progressivamente il grado di sollecitazioni

alla schiena, con purtroppo nuovi episodi di dolori più intensi. In occasione

della nostra ultima consultazione (22.7.2009), nonostante i dolori discontinui,

la paziente lamentava la continua sensazione di fragilità della regione, legata

alla sistematica esacerbazione dei dolori in relazione a sollecitazioni o a

posizioni sedute prolungate.

Non ho più rivisto la paziente da

luglio 2009, occasione in cui era comunque parso chiaro che il margine di

manovra a nostra disposizione fosse ormai stato sfruttato. Ignoro personalmente

quale sia stata l’evoluzione recente delle problematiche di cui ci siamo

occupati.” (doc. AI 37-5)

Il

27 gennaio 2011 il medico SMR. Dr. med. __________, ha affermato:

"

Le informazioni mediche pervenute agli atti, non apportano alcun nuovo

elemento medico che non sia già stato considerato e valutato tramite perizia

reumatologica del 03.05.2010.

Si conferma rapporto medico SMR del

07.10.2010.” (doc. AI 39-1)

Il

21 aprile 2011 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VIII e

allegati), tra cui, oltre a certificati già agli atti e a numerose fatture,

anche uno scritto del 12 aprile 2011 del dr. med. __________, medicina generale

FMH, che ha affermato:

" Si

certifica che la paziente, signora RI 1, è inabile al lavoro dal 01.01.2009 a

seguito della frattura della vertebra TH12, la quale comporta a tutt’oggi delle

limitazioni funzionali con dolori persistenti. Parallelamente la paziente

risulta essere tutt’ora inabile a tutti i lavori di casalinga pesanti e/o

comportanti delle posizioni statiche. (Per ulteriori riferimenti v. anche

formulario accertamento AI compilato in data 19.05.2009, segnatamente i

paragrafi da 1.7 a 1.9).

Nel corso di tutte le

visite effettuate presso il mio studio e più precisamente in data: 18.02.2009

(prima visita con diagnosi della frattura), 20.4.09. 30.4.09, 31.8.09,

10.11.09, 5.5.10, 29.10.10, 9.12.10, 9.3.11, ho potuto personalmente constatare

una reale sofferenza fisica della paziente in relazione al trauma subito, con

un decorso pre e postoperatorio estremamente algico.

La paziente

attualmente alterna periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una

sintomatologia nuovamente molto intensa, tanto da dover ricorrere ad analgesici

molto forti e, occasionalmente, anche all’uso di stampelle.

La presente

dichiarazione viene redatta soltanto ora poiché la signora RI 1, a far data

dall’incidente, non ha richiesto il rilascio di alcun certificato medico di

inabilità lavorativa in quanto priva di un’assicurazione privata per “indennità

perdita di guadagno”.

Infine, per stabilire

l’eventuale grado di abilità lavorativa ad oggi, si raccomanda una visita

specialistica presso un ortopedico, nello specifico, il Dr. __________, in

quanto la perizia effettuata in data 27.04.2010 per conto dell’Ufficio

assicurazione invalidità non corrisponde al reale quadro clinico della

paziente.” (doc. A12)

L’insorgente

ha inoltre prodotto una dichiarazione di numerose persone che le sono venute in

aiuto successivamente all’infortunio del 31 dicembre 2008 (doc. A20).

Il

medico SMR, dr. med. __________, presa visione della documentazione medica ed

in particolare del certificato del 5 gennaio 2011 del dr. med. __________ e del

12 aprile 2011 del dr. med. __________ ha affermato:

" l’attuale

documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla

situazione presente in occasione della perizia dr. __________.

In considerazione del

rapporto dr. __________ al massimo è possibile riconoscere una IL del 100% fino

al 2.10.2009 in considerazione della marcata sintomatologia algica.” (doc.

X/Bis)

L’UAI

ha rilevato che la decisione andrebbe confermata anche se si ritenesse

un’incapacità lavorativa fino al 2 ottobre 2009 in luogo del 30 aprile 2009 poiché l’assicurata non raggiunge in ogni caso l’anno di attesa di

incapacità lavorativa media del 40% (doc. X).

8. Affinché

un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed

esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami

approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia

stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro

nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della

situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate

(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza del 25

febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,

BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,

1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25

febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).

9. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la valutazione peritale effettuata dal Dr. __________. Essa va considerata

dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando che precede.

Lo

specialista, dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistematica, sociale, i

dati soggettivi dell’assicurata e le constatazioni obiettive, ha posto la

diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a

destra in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del piatto

superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante cifoplastica con

fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del 31.12.2008, disturbi

statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa

toracolombare, iperlordosi lombare in gravidanza al settimo mese), tendenza ad

ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio muscolare ed è giunto

alla convincente conclusione che l’interessata è totalmente capace al lavoro,

dopo un periodo d’inabilità di 4 mesi.

Alla

perizia, che ha valutato ed esaminato in maniera completa i

punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i

mali di cui si lamenta l'assicurata, è stata stabilita in piena conoscenza dei

suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni

mediche e nell'apprezzamento della situazione medica va conferita piena forza

probatoria.

Circa

la richiesta dell’insorgente di far capo ad un perito ortopedico in luogo del

perito reumatologo, va evidenziato che il TF con sentenza 9C_965/2008 del 23

dicembre 2009 ha già avuto modo di precisare che, come in altri settori

specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo,

dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Nel caso di

specie, ritenuto come l’interessata sia affetta da una sindrome lombovertebrale

parzialmente lombospondilogena cronica a destra in possibile instabilità

segmentale, esiti da frattura del piatto superiore della dodicesima vertebra

dorsale, trattata mediante cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo

trauma assiale del 31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento

della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi

lombare), tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio

muscolare la scelta di far allestire una perizia ad opera di un reumatologo,

che si occupa delle affezioni dolorose che colpiscono le articolazioni, i

muscoli, i tendini e le ossa e non da un ortopedico (l’ortopedia è la branca

della medicina che si occupa delle affezioni congenite e acquisite del sistema

osteoarticolare e delle strutture a esso anatomicamente e funzionalmente

collegate), va confermata.

Per

il resto va evidenziato che l’insorgente non ha prodotto referti medici

specialistici atti a sovvertire le conclusioni peritali.

In

particolare, il dr. med. __________, specialista medicina tradizionale cinese,

con il certificato del 27 gennaio 2010 si è limitato ad affermare che

l’interessata è in trattamento terapeutico dal 9 ottobre 2009 per importanti

lombalgie (doc. AI 37-3), senza tuttavia esprimersi circa l’incapacità

lavorativa della ricorrente e senza contestare in alcun modo le conclusioni

peritali. Per gli stessi motivi non possono essere d’aiuto alla ricorrente lo

scritto del 17 marzo 2010 (doc. AI 37-4) di ____________________, che tra

l’altro non è neppure medico, il quale si limita in sostanza a descrivere i

trattamenti di kinesiologia T.F.H. cui è sottoposta l’insorgente presso il

Centro __________ e lo scritto del 2 febbraio 2010 dell’osteopata FSO __________i

(doc. AI 37-5) che ha visto l’interessata solo fino al mese di luglio 2009 e

pertanto non può in ogni caso esprimersi circa eventuali incapacità lavorative

superiori all’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Del

resto quest’ultimo, pur rilevando che in occasione dell’ultima visita la

paziente lamentava la continua sensazione di fragilità della schiena, legata

alla sistematica esacerbazione dei dolori in relazione a sollecitazioni o a

posizioni sedute prolungate, ha accertato che “nell’insieme la tendenza era

comunque parsa, pur se molto lentamente e aiutata da una gestione oculata e

cauta delle attitudini posturali e sollecitative, indirizzarsi verso un

miglioramento progressivo della situazione clinica. Dopo alcuni mesi persisteva

perlopiù un dolore di fondo a livello paravertebrale dorso-lombare dx

d’intensità moderata, con una tensione muscolare ancora asimmetrica anche se in

modo meno evidente. I risvegli notturni erano rari e la paziente non descriveva

più fitte a livello inguinale dx.” (doc. A7).

Sia

__________ che __________, fanno riferimento ai dolori intensi descritti

dall’insorgente in seguito all’accadimento del 31 dicembre 2008. A questo proposito il Dr. med. __________, __________ di __________, nel certificato del 5

gennaio 2011, evidenzia di aver visitato l’interessata in più occasioni tra il

16 marzo 2009 ed il 21 dicembre 2010 e conferma il decorso particolarmente

doloroso della patologia (doc. AI 37-1). Lo specialista, che non si esprime

circa la capacità lavorativa della ricorrente, afferma che “nel periodo tra

il 19.02.2009 e il 02.10.2009 si è assistito ad un quadro clinico della

paziente estremamente algico, di cui il Dr. __________ non è stato testimone”

e che “figura la somministrazione di morfinici durante il periodo del 2009

con una scala del dolore VAS che si collocava a 8/10”. Egli conferma

comunque che l’esame clinico neurologico, in quel periodo, è sempre stato nei

limiti della norma.

Ora,

l’UAI a giusta ragione rileva che anche se si volesse ritenere che

l’interessata è stata totalmente incapace al lavoro fino al 2 ottobre 2009, quando

ha dovuto sopportare dolori particolarmente intensi, invece che fino al 30

aprile 2009 come stabilito dal dr. med. __________, non vi sarebbe comunque

l’anno di attesa di incapacità lavorativa media del 40%.

Ne

segue che neppure le affermazioni del dr. med. __________ sono d’aiuto alla

ricorrente.

Infine,

con certificato del 12 aprile 2011 (doc. A12), il medico curante, dr. med. __________,

ha confermato la precedente valutazione del 19 maggio 2009 (allegato al doc.

A12), nel senso di un’inabilità al lavoro a causa della frattura della vertebra

TH12 ed ha ribadito la presenza di una reale sofferenza fisica in relazione al

trauma subito con un decorso pre e postoperatorio estremamente algico, con

alternanza di periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una

sintomatologia molto intensa tanto da dover ricorrere ad analgesici molto forti

e, occasionalmente, anche all’uso di stampelle. Il curante chiede inoltre una

visita specialistica presso un ortopedico, e meglio il dr. med. __________,

poiché la perizia non corrisponderebbe al reale quadro clinico della paziente.

Neppure

la valutazione del dr. med. __________ è atta a sovvertire le conclusioni della

perizia del dr. med. __________. Infatti, per quanto concerne la presenza della

sintomatologia algica e della sua influenza sulla capacità lavorativa, anche

alla luce di quanto affermato dal dr. med. __________, che ha visitato la

paziente in maniera regolare, va rilevato che la medesima ha avuto un’influenza

sulla capacità lavorativa della ricorrente al massimo fino al 2 ottobre 2009

(cfr. doc. A9). Ciò viene confermato dal medico SMR, Dr. med. __________, il

quale nella presa di posizione del 2 maggio 2011, ha evidenziato come “al massimo è possibile riconoscere una IL del 100% fino al 2.10.2009 in

considerazione della marcata sintomatologia algica” (doc. X/Bis) e viene indirettamente

confermata dal fatto che l’insorgente ha seguito una terapia osteopatica fino

al 22 luglio 2009 (doc. A7).

Va

qui ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività

lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre,

con sentenza 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 il TF ha confermato che:

" Die

Frage, ob ein medizinisches Gutachten inhaltlich schlüssig, nachvollziehbar und

widerspruchsfrei sei, kann nur im Kontext mit der Gesamtheit der einschlägigen

Akten beantwortet werden (BGE 9C_243/2010 vom 28. Juni 2011 E. 6). Wenn die

Vorinstanz auf die Erfahrungstatsache verwies, dass behandelnde Ärzte im

Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen

mitunter eher zugunsten ihrer Patienten aussagen dürften, so handelt es sich

dabei um eine Richtlinie, die als solche mit dem Grundsatz der freien

Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) vereinbar ist (BGE 125 V 351 E. 3b

Ingress S. 352). Bei der Abschätzung des Beweiswertes im Rahmen einer freien

und umfassenden Beweiswürdigung müssen allerdings auch die potenziellen Stärken

der Berichte behandelnder Ärzte berücksichtigt werden. Der Umstand allein, dass

eine Einschätzung vom behandelnden Mediziner stammt, darf nicht dazu führen,

sie als von vornherein unbeachtlich einzustufen. Die einen längeren Zeitraum

abdeckende und umfassende Betreuung durch behandelnde Ärzte bringt oft

wertvolle Erkenntnisse hervor. Auf der anderen Seite lässt es die unterschiedliche

Natur von Behandlungsauftrag des therapeutisch tätigen (Fach-)Arztes einerseits

und Begutachtungsauftrag des amtlich bestellten fachmedizinischen Experten

anderseits (BGE 124 I 170 E. 4 S. 175) nicht zu, ein Administrativ- oder

Gerichtsgutachten stets in Frage zu stellen und zum Anlass weiterer Abklärungen

zu nehmen, wenn die behandelnden Ärzte zu anderslautenden Einschätzungen

gelangen. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich eine abweichende Beurteilung

aufdrängt, weil die behandelnden Ärzte wichtige - und nicht rein subjektiver

ärztlicher Interpretation entspringende - Aspekte benennen, die im Rahmen der

Begutachtung unerkannt oder ungewürdigt geblieben sind.”

In concreto, la differenza di valutazione tra il perito ed il medico

curante è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011,

DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175, sentenza 9C_400/2010 del 9 settembre 2010

consid. 5.2 con riferimenti).

Visto

quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici

SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la

sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza

9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che

l’interessata è abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di

segretaria, premesso che possa alternare le posizioni da seduta ad eretta e

viceversa, ogni 30 minuti, con possibilità di camminare. A questo proposito va

evidenziato che questa esigenza, contrariamente all’opinione della ricorrente,

non è illusoria, ma è compatibile con l’attività di segretaria (cfr. anche doc.

AI 6-7) e rientra del resto nello scopo dell’AI che richiede ad ogni assicurato

uno sforzo per reintegrarsi nel mondo del lavoro. Quanto ai limiti di carico

accertati dal perito (doc. AI 22-9), va evidenziato che essi sono compatibili

con l’attività di segretaria, giacché il precedente datore di lavoro ha

evidenziato che raramente l’interessata doveva sollevare o portare pesi (cfr.

doc. AI 6-7 e la domanda: “a quali sforzi fisici e psichici è/era sottoposta

la persona?”).

Infine,

va evidenziato che le numerose fatture prodotte con le osservazioni del 22

aprile 2011 non sono atte a dimostrare una capacità lavorativa diversa da

quella accertata dall’UAI.

Ne

segue che la richiesta di far allestire una perizia, così come dell’audizione

del dr. med. __________, del dr. med. __________, di __________ e di __________,

va respinta. Gli atti dell’incarto sono infatti sufficienti per decidere nel

merito.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122

III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere

sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4

vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti).

10. Per

quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale

casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica il 26 novembre

2009 (doc. AI 14-1). L’assistente sociale ha stabilito una limitazione

complessiva del 19%.

11. Come

è già stato anticipato (consid. 4 e 5), l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita

confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al

richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

" in

occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato

presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente

sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve

tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua

residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In

una sentenza del 17 febbraio 1997 (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) l’allora

TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati

attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari

al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia

domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni

ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario

alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

" Di

regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia

domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

" Il

totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno

applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di

cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a

livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli

casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze

molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti

all'UFAS con una proposta.

In virtù dell'obbligo

di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente

possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e

3045.

segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei

membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I

102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità

di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve

essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza

percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, l’allora TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire

che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere

in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in

quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste

nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p.

235.

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa

C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; sentenza dell’11 agosto 2003 consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2

febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (sentenza 11 agosto 2003 I 681/02 e del 28 febbraio 2003 I

685/02).

12.

In

concreto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale __________ di

esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica sfociata nel rapporto del 16 dicembre 2009 (cfr. doc. AI 14-1 e

segg.), dal seguente tenore:

"

(...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

30%

percentuale

degli impedimenti

20%

percentuale

di invalidità

6%

L’assicurata riferisce

di non incontrare impedimenti per quanto concerne l’attività di cucina,

perlopiù affidata al marito. Il signor __________ ama occuparsi della

preparazione dei pasti e questo da sempre, anche precedentemente all’insorgere

del danno alla salute dell’assicurata. La signora RI 1 ha in cucina un ruolo di

assistente. Si occupa però di persona di apparecchiare e sparecchiare la

tavola, di caricare e scaricare la lavastoviglie, di riordinare il piano di

lavoro ed il locale tutto. Ogni compito va eseguito tenendo conto dello stato

della colonna, ne risulta di conseguenza un ritmo di lavoro rallentato.

L’assicurata dichiara

di occuparsi di persona anche delle pulizie a fondo della cucina, che deve però

affrontare a tappe per non eccedere in sforzi e attività prolungate.

Per quanto riferito

valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento, considerato il minor

rendimento.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

30%

percentuale

di invalidità

6%

L’assicurata riferisce

di occuparsi tuttora di persona delle pulizie ordinarie della propria casa.

Dichiara infatti di poter fare un po’ tutto, ma con un’autonomia limitata. Deve

infatti alternare con una certa frequenza la propria postura e il lavoro al

riposo.

La signora RI 1

riordina così i locali, spolvera la mobilia, rifà i letti, passa

l’aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti, pulisce a fondo i bagni,

diluendo sull’arco della settimana le incombenze più onerose per non sollecitare

oltremodo la colonna.

L’unico compito

delegato interamente a terzi, dopo l’insorgere del danno alla salute, risulta

essere la pulizia dei vetri, affidata in toto ai familiari.

Per quanto

riferito, considerato anche un minor rendimento, valuto in misura del 30% la

percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

10%

percentuale

di invalidità

1%

L’assicurata riferisce

di occuparsi tuttora di persona dei necessari acquisti domestici e personali.

La signora RI 1 guida un veicolo personale con cui può facilmente raggiungere

negozi e centri commerciali.

La casa

dell’assicurata non può però essere raggiunta direttamente in auto, il

parcheggio è infatti separato dall’abitazione da una scalinata. Il marito le

viene quindi oggi in aiuto per il trasporto delle borse pesanti fino dentro

casa. L’assicurata deve infatti evitare di sollevare e portare pesi. La

gestione burocratico-amministrativa è pure compito della signora RI 1

Considerato

l’impedimento nel sollevare e portare pesi e tenuto conto dell’esigibilità

della collaborazione del marito, valuto in misura del 10% la percentuale di

impedimento in questo ambito domestico.

5.5

Bucato, confezione e riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

6%

L’assicurata può

liberamente servirsi di un locale lavanderia ad uso esclusivo, dotato anche di

asciugatrice. Non lamenta infatti impedimenti nell’occuparsi di persona

dell’esecuzione pratica del bucato.

Una volta asciutti i

panni vengono per quanto possibile semplicemente piegati e riposti, per ridurre

all’essenziale l’attività di stiro, oggi delegata interamente a terzi.

L’assicurata riferisce infatti di non poter mantenere neanche per brevi momenti

la posizione eretta e ferma. I dolori alla colonna tendono infatti in tale postura

ad aumentare sensibilmente.

Non vengono riferite

particolari abitudini per i lavori a maglia, cucito e simili.

Per quanto

riferito, compatibile a mio avviso con le limitazioni funzionali certificate

medicalmente, valuto in misura del 40% la percentuale di impedimento,

considerata anche l’importante molte di lavoro data da una famiglia composta di

cinque persone.

5.6

Cura dei bambini e di altri membri della

famiglia

Compresa

educazione, attività comuni, compiti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

In questo particolare

ambito la signora RI 1 riferisce di non incontrare particolari impedimenti. Il

marito stesso è molto presente e d’aiuto nella cura dei bambini (ad esempio per

l’accompagnamento a scuola e alle attività del tempo libero o per il bagnetto

serale) grazie anche al fatto di essere libero da impegni lavorativi

all’esterno di casa.

Non si rilevano

pertanto impedimento di sorta.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0%

Non vengono indicate attività extra-domestiche

nel senso qui inteso.

La signora RI 1

segnala infatti unicamente la rinuncia a frequentare la palestra, in seguito

all’insorgere dei problemi alla colonna.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

19.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

I familiari.” (doc. AI 14)

13.

Sulla

base degli accertamenti effettuati presso il domicilio dell’assicurata, dopo

aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente

sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 19%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

In

sede ricorsuale l’interessata ha evidenziato che la valutazione non può essere

condivisa poiché la pulizia dei pavimenti, dei vetri, il rifacimento dei letti,

lo stirare comportano una limitazione pressoché totale, così come lo stendere i

panni, ciò che non sarebbe stato correttamente considerato.

Inoltre

in sede di osservazioni ha prodotto una dichiarazione collettiva di 9 persone,

tra cui il marito, che hanno affermato di essersi messi a disposizione

dell’insorgente poiché, in seguito all’infortunio subito, non è stata più in

grado di svolgere le seguenti incombenze in modo autosufficiente e/o

continuativamente:

" (…)

Alimentazione:

-

preparazione dei pasti e pulizia della cucina

(delegato occasionalmente)

Pulizia

dell’appartamento:

-

rispolvero e pulizia dei pavimenti (delegato

frequentemente)

-

pulizia dei vetri e cambio biancheria letti

(delegato al 100%)

Spesa e acquisti

diversi:

-

compresi pagamenti, trattative assicurazioni e

rapporti ufficiali (delegato frequentemente)

-

scaricare la spesa dall’autovettura e metterla

in ordine (delegato al 100%)

Bucato, confezione

e riparazione indumenti:

-

lavare (delegato occasionalmente), stendere,

stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. (delegato al 100%)

Cura dei bambini e

di altri membri della famiglia:

- compresa educazione,

attività comuni, compiti, attività extra scolastiche, ecc. (delegato

occasionalmente)” (doc. A20)

14.

Questa

Corte non può condividere le critiche dell’insorgente.

Innanzitutto

il perito, dr. med. __________, ha posto un’incapacità lavorativa del 20% nelle

mansioni di casalinga (nel senso di una diminuzione del rendimento del 20%,

doc. AI 22-7) che non si discosta molto da quanto valutato dalla consulente (19%).

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa

gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della

valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e

risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare

alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili.

Nella

fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la

perizia del dr. __________ ha compiutamente valutato il danno alla salute

lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi

(sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352

consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161).

Per

quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto

rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di

ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni

componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere

conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo

di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale

consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;

Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro

di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con

riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le

quali tengono giustamente conto della collaborazione dei familiari, che

risultano peraltro giustificate.

A

tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo

per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di

tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

Alla

luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante

concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità

dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento

domiciliare.

Il TCA non ha quindi

motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove

peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente

erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Del resto, ritenuto

che nella sua attività salariata l’insorgente è stata giudicata completamente

abile al lavoro, e che la quota parte dell’attività di casalinga è del 20%,

anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro che non trova

riscontro in alcun atto, un’inabilità lavorativa totale nell’esercizio

dell’attività di casalinga, in applicazione del metodo misto, l’invalidità

raggiungerebbe in ogni casi al massimo il 20% (80X0% + 20X100%), ciò che non

darebbe comunque diritto ad alcuna rendita.

Nel merito va comunque

evidenziato che la dichiarazione prodotta per la prima volta il 21 aprile 2011

(doc. A 20) non porta elementi tali da sovvertire quanto accertato

dall’assistente sociale nel corso dell’inchiesta.

La funzionaria ha

infatti già preso in considerazione la necessità dell’aiuto da parte dei

familiari, ed in particolare del marito (anch’egli firmatario della citata

dichiarazione), nello svolgimento dei lavori domestici.

Ad esempio per quanto

concerne la preparazione dei pasti, delegata occasionalmente secondo la

dichiarazione di cui al doc. A20, si evidenzia che nell’inchiesta del 16

dicembre 2009 figurava già che l’attività di cucina è perlopiù affidata al

marito (“L’assicurata riferisce di non incontrare impedimenti per quanto

concerne l’attività di cucina, perlopiù affidata al marito. Il signor __________

ama occuparsi della preparazione dei pasti e questo da sempre, anche

precedentemente all’insorgere del danno alla salute dell’assicurata. La signora

RI 1 ha in cucina un ruolo di assistente”). Del resto, come visto, va presa

in considerazione la ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti

dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione che il bene della comunione

richiede (art. 272 CC). Ciò permette di tenere conto della parziale collaborazione

fornita dal marito della ricorrente, specie nelle attività

domestiche nelle quali ella incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui

risulta impossibilitata.

Anche per quanto concerne la pulizia

dell’appartamento, l’assistente sociale aveva già rilevato il fatto che la

pulizia dei vetri era stata delegata completamente anche ai familiari (“L’unico

compito delegato interamente a terzi, dopo l’insorgere del danno alla salute,

risulta essere la pulizia dei vetri, affidata in toto ai familiari”), che per

scaricare la spesa dall’auto il coniuge viene in soccorso (“il marito le

viene quindi oggi in aiuto per il trasporto delle borse pesanti fin dentro casa”)

che lo stiro è delegato a terzi (“… per ridurre all’essenziale l’attività di

stiro, oggi delegata interamente a terzi”), e che per la cura dei bambini

il coniuge l’aiuta (“Il marito stesso è molto presente e d’aiuto nella cura

dei bambini (ad esempio per l’accompagnamento a scuola e alle attività del

tempo libero o per il bagnetto serale) grazie anche al fatto di essere libero

da impegni lavorativi all’esterno di casa”). Per contro la circostanza che

anche “cucire, lavorare a maglia, ecc.” è stato delegato a terzi non è

decisivo nella misura in cui l’interessata al momento dell’inchiesta domestica

aveva dichiarato che non vi erano “particolari abitudini per i lavori a

maglia, cucito e simili”.

Certo, dalla dichiarazione del 21

aprile 2011 emergono alcune attività che sembrerebbero essere state delegate a

terzi, mentre alla lettura dell’inchiesta a domicilio non lo erano (ad esempio

la pulizia della cucina, rispolvero e pulizia dei pavimenti, cambio banchiera

letti, pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali, lavare e

stendere). Tuttavia, da una parte questo TCA non ha alcun motivo per ritenere chiaramente erronea l’inchiesta economica esperita il 26

novembre 2009 (doc. AI 14-1), d’altra parte, come già detto, anche se, per pura

ipotesi di lavoro e contrariamente alle risultanze fattuali, si volesse

ritenere un aumento del grado della percentuale dell’invalidità come casalinga,

in applicazione del citato metodo misto, la ricorrente potrebbe al massimo raggiungere

il 20% d’invalidità che non le darebbe comunque diritto ad alcuna rendita.

Ne

segue che alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi sono motivi per

ritenere errata la decisione dell’UAI che va pertanto confermata.

In

queste condizioni il ricorso va respinto.

15.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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