32.2011.75
Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile
6 settembre 2011Italiano53 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2011.75
Data decisione, Autorità:
06.09.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI respinta in assenza di un grado d'invalidità pensionabile
CASALINGHE
DIRITTO ALLA RENDITA
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 28a cpv. 3 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.75
cs
Lugano
6 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 gennaio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nata nel 1971, ha inoltrato il 26 marzo 2009 una domanda tendente
all’ottenimento di prestazioni dell’AI a causa di una frattura della vertebra TH12
in seguito ad un infortunio occorsole con la slitta il 31 dicembre 2008 (doc.
AI 1 e I).
B. Esperiti
gli accertamenti ritenuti necessari, tra cui una perizia reumatologica ad opera
del dr. med. __________ (doc. AI 22-1) ed un’inchiesta economica per le persone
che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 14-1), l’UAI, con decisione
del 31 gennaio 2011 (doc. A1), preavvisata dal progetto del 12 novembre 2010
(doc. AI 25-1), ha respinto la domanda, ritenuto un grado d’invalidità del 4%.
C. RI
1, rappresentata dall’avv. RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione.
L’interessata, dopo aver riassunto la fattispecie, contesta la perizia del dr.
med. __________ (che ha accertato un’incapacità lavorativa totale di 4 mesi dal
1° gennaio 2009 al 30 aprile 2009) ed il fatto che, malgrado la numerosa
documentazione prodotta, non sia stato effettuato alcun accertamento medico
ulteriore. A questo scopo l’insorgente chiede un approfondimento medico
specialistico, rispettivamente una nuova valutazione peritale, anche alla luce
dei referti medici prodotti e, secondo l’insorgente, non presi in
considerazione.
L’interessata,
che ritiene necessario, visto il trauma subito, far esperire una perizia in
ambito ortopedico, considera illusorio poter effettuare i movimenti cui sarebbe
costretta per poter lavorare al 100% quale segretaria, ossia sedersi, alzarsi,
camminare ogni mezz’ora, ritenute le esigenze, di ben altra natura, dei datori
di lavoro. Anche i limitati carichi non sarebbero compatibili con l’attività di
segretaria. L’insorgente non condivide neppure la valutazione circa l’attività
di casalinga, poiché la pulizia dei pavimenti, dei vetri, il rifacimento dei
letti, lo stirare comportano una limitazione pressoché totale, così come lo
stendere i panni, ciò che non sarebbe stato correttamente considerato. La
ricorrente, che chiede in via principale l’annullamento della decisione
impugnata e l’assegnazione di una rendita intera ed in via subordinata il
rinvio degli atti all’UAI per nuovi accertamenti, domanda l’audizione del dr.
med. __________, del dr. med. __________, di __________ e di __________, oltre
all’allestimento di una perizia specialistica ortopedica riferita a diagnosi e
conseguenze sulla capacità di lavoro (professionale/casalinga).
D. Con
risposta del 24 marzo 2011, cui ha allegato l’incarto completo, l’amministrazione
chiede la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
E.
Il 21 aprile 2011 la ricorrente, dopo aver chiesto (doc. VI) ed ottenuto
(doc. VII) una proroga, ha prodotto nuova documentazione (doc. VIII), su cui
l’UAI ha preso posizione il 2 maggio 2011 (doc. X).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2. L’insorgente
sostiene che l’amministrazione non ha preso in considerazione la documentazione
medica prodotta e fa implicitamente valere una violazione del diritto di essere
sentita.
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (sentenze del 29 giugno
2006, H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto l’amministrazione nella decisione impugnata ha preso posizione sulla
documentazione medica prodotta, affermando di averla sottoposta al Servizio
medico regionale il quale ha ritenuto che non vi fossero elementi medici nuovi
(doc. A1).
L’UAI
ha pertanto spiegato, seppur succintamente, i motivi per i quali i certificati
non sarebbero atti a modificare la valutazione peritale.
Nel
caso di specie non vi è pertanto alcuna violazione del diritto di essere
sentita.
Va
del resto evidenziato come la ricorrente ha ancora potuto far valere le sue
ragioni innanzi un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo,
come l’istanza precedente, ed ha prodotto ulteriore documentazione che sarà
oggetto di esame da parte di questo Tribunale.
Per
cui, in ogni caso, l’eventuale violazione del diritto di essere sentita è stata
comunque sanata in questa sede, dove l’insorgente ha nuovamente ribadito le sue
motivazioni e prodotto ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del
29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA deve
pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prevede che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall’allora TFA [dal 1°
gennaio 2007: TF] con una sentenza del 14 luglio 2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Se, però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività
lucrativa prima di essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del
concetto dell'incapacità di guadagno non è possibile poiché - in simili
condizioni - l'invalidità non può cagionare una vera e propria perdita di
guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere da questi l'esercizio di
una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa:
" Per
mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa occupata
nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici,
l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per
mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività svolta dalla
comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances
sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,
Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella
in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
5. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
" Se l’assicurato
esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")
è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TF in DTF 125 V
146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. sentenza I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una sentenza I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V
504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni.
6. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire
l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o
meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.
Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle
circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser,
Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV,
Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en
assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).
In
concreto per stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il
metodo misto, ha valutato all’80% la parte dedicata all’attività
salariata e al 20% la quota dedicata alle mansioni domestiche.
Tale
suddivisione deve essere confermata. La stessa ricorrente il 18 gennaio 2010, interpellata
dall’UAI per sapere in che misura avrebbe svolto un’attività lucrativa se non
fosse intervenuto il danno alla salute, ha affermato: “avrei lavorato nella
misura dell’80%” (doc. AI 16-1).
7. Nel
caso di specie, dalle tavole processuali emerge che il 18 settembre 2009 il
medico SMR, dr. med. __________, dopo aver visionato l’intera documentazione
medica, ha ritenuto necessario far esperire un’inchiesta domiciliare (doc. AI
12-1) e, in seguito, il 26 marzo 2010, una perizia reumatologica (doc. AI
20-1).
L’incarico
peritale è stato affidato al dr. med. __________, FMH reumatologia e medicina
interna, il quale, dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistemica, sociale
e i dati soggettivi dell’assicurata, l’esame reumatologico e neurologico, ha
posto la diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena
cronica a destra, in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del
piatto superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante
cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del
31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con
scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi lombare in gravidanza al
settimo mese), tendenza ad ipermobilità articolare e decondizionamento e
sbilancio muscolare.
A
proposito delle conseguenze sulla capacità di lavoro e sulla capacità
d’integrazione, lo specialista ha affermato:
"
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute attuale, un’attività che
tiene pienamente conto della capacità funzionale e di carico residua, descritta
nell’allegato.
In un lavoro adatto allo stato di
salute, giudico l’assicurata, abile al lavoro in misura del 100% con un
rendimento massimo del 100% a decorrere dall’1.5.2009, ossia a distanza di 4
mesi dall’infortunio subito al rachide lombare.
E’ giustificato un periodo di inabilità
lavorativa completa, per la durata di 4 mesi, a decorrere dal giorno
dell’infortunio, ossia dal 31.12.2008 fino al 30.4.2009.
Nella sua ultima attività principale
come impiegata di commercio, l’assicurata, risulta abile al lavoro in misura
totale, con un rendimento massimo, premesso che abbia la possibilità di
alternare le posizioni corporee da seduta ad eretta e viceversa, ogni 30
minuti, con possibilità di camminare, questo a decorrere dall’1.5.2009.
Come casalinga, giudico l’assicurata, a
seguito dei limiti funzionali e di carico menzionati, abile al lavoro sull’arco
di una giornata lavorativa usuale, ma con una diminuzione del rendimento del
20%, a decorrere dall’1.5.2009.
La capacità lavorativa formulata come
impiegata di commercio, rispettivamente casalinga, è applicabile anche per
un’attività svolta a tempo parziale come è il caso dell’assicurata.” (doc. AI
22-7)
Il
7 ottobre 2010 il medico SMR, dr. med. __________, ha confermato che:
"
(…)
In un lavoro adatto allo stato di
salute, assicurata, abile al lavoro al 100% con un rendimento massimo del 100%
a decorrere dall’1.5.2009, ossia a distanza di 4 mesi dall’infortunio subito al
rachide lombare.
Come casalinga, abile al lavoro
sull’arco di una giornata lavorativa, ma con una diminuzione del rendimento del
20%, a decorrere dall’1.5.2009.” (doc. AI 24-3)
In
sede di osservazioni al progetto di decisione, la ricorrente ha prodotto
ulteriore documentazione medica, qui di seguito descritta.
Con
certificato del 5 gennaio 2011 il dr. med. __________, __________ di __________,
ha affermato:
"
(…)
Senza entrare nei dettagli del caso,
riassumo brevemente che il 31.12.2008 la paziente riportava un trauma assiale
del rachide dorsale da caduta con la slitta.
Si presenta in Pronto Soccorso dove
vengono eseguite delle radiografie del rachide dorso lombare che mostreranno
una frattura del plateau superiore di Th12.
L’esame RM da me prescritto il
19.2.2009 ed eseguito il 23.02.2009, conferma una frattura recente di tipo A.2
in Th12, su questa base si decide di procedere chirurgicamente ad una
cifoplastica D12 il 03.03.2009.
Nonostante l’evoluzione clinica
favorevole tengo a segnalare il decorso sia pre, che post-operatorio, particolarmente
doloroso.
Ho rivisto la signora RI 1 più volte e
precisamente in data:
19.02.2009 come prima visita richiesta
da parte del medico curante Dr med. __________. Successivamente nei giorni
16.03.2009, 30.03.2009, 06.04.2009, 24.04.2009, 15.06.2009, 02.10.2009,
19.11.2010 e 21.12.2010, come visite ambulatoriali post-operatorio.
Nel periodo tra il 19.02.2009 e il
02.10.2009 si è assistito ad un quadro clinico della paziente estremamente
algico, di cui il Dr. __________ non è stato testimone, ma posso assicurare che
a distanza di due anni dalla procedura chirurgica si osserva un quadro clinico
caratterizzato con un grave estremo di una sintomatologia dolorosa.
Nel nostro incarto figura la
somministrazione di morfinici durante il periodo del 2009 con una scala del
dolore VAS che si collocava a 8/10.
In questo contesto desidero segnalare
che benché nelle diverse visite ambulatoriali effettuate nel corso del 2009,
l’esame clinico neurologico fosse sempre stato nei limiti della norma, la
paziente esprimeva una reale sofferenza fisica in relazione con il pregresso
trauma.” (doc. AI 37-1)
Con
certificato del 27 gennaio 2010 il dr. med. __________, specialista medicina
tradizionale cinese, ha attestato che l’insorgente “è in trattamento
terapeutico dal 9 Ottobre 2009 per importanti lombalgie” (doc. AI 37-3).
Il
17 marzo 2010 __________ ha descritto i trattamenti effettuati presso il Centro
__________ nel corso del 2009:
"
La paziente si presentava in data 16.01.2009 lamentando forti dolori
alla zona dorsale. Esaminando visivamente il dorso della Signora RI 1 abbiamo
potuto notare una fortissima contrattura nella regione dorso-lombare,
soprattutto nella parte destra. La paziente si lamentava inoltre di frequenti
risvegli notturni a causa di dolori insopportabili al dorso che a volte avevano
delle ripercussioni anche nella zona sacrale e inguinale. Dopo alcuni
trattamenti in data 16 Febbraio 2009, visto il perdurare della situazione
dolorosa della Signora, insistemmo con la stessa affinché andasse nuovamente dal
suo medico per richiedergli una Tac o una risonanza e comunque un’altra visita
più approfondita, in quanto nutrivamo seri dubbi che si trattasse di un
semplice trauma contusivo (come era stato diagnosticato al pronto soccorso,
visto i dolori veramente lancinanti che alcuni movimenti provocavano).
Decidemmo dunque di proseguire con i trattamenti solo dopo un’accurata diagnosi
medica e visto che il medico riscontrò effettivamente una frattura,
rincominciammo solo a tempo debito (dopo la completa guarigione della frattura).
Abbiamo effettuato d’accordo con la
Signora RI 1 una serie di trattamenti di Kinesiologia T.F.H. per cercare di
riportare la muscolatura a un suo naturale equilibrio, distensione
funzionalità, constatando lievi miglioramenti alternati a nuovo riacutizzarsi
del dolore al quale faceva seguito un nuovo miglioramento. A causa di questa
forte contrattura che si ripresenta dopo fasi alterne di miglioramento la
Signora viene a tutt’oggi regolarmente da noi per i suoi trattamenti di
Kenisiologia T.F.H.” (doc. AI 37-4)
Da
parte sua __________, osteopata FSO, il 2 febbraio 2010 ha affermato:
"
Nel periodo compreso tra il 27.4.2009 e il 22.7.2009 la signora RI 1 ha
seguito una terapia osteopatica presso il mio studio consigliata dal Dr. __________.
La paziente si è sottoposta ad una cifoplastica di Th12 in data 9.3.2009 a
seguito di un evento traumatico del 1.1.2009 con conseguente frattura
vertebrale.
In occasione della prima consultazione
osteopatica (27.4.2009) predominava a livello clinico un’importante contrattura
muscolare diffusa della regione dorso-lombare, prevalentemente dalla parte dx.
La paziente descriveva inoltre risvegli frequenti durante la notte per i
dolori, così come riflessi dolorosi intensi a livello dell’inguine dx e della
fossa iliaca dx, spesso sotto forma di fitte.
In quanto osteopata ho effettuato una
serie di trattamenti mirati alla ricerca di un equilibrio funzionale della
regione dorso-lombare che riuscisse ad integrare le modifiche strutturali
secondarie al trauma e alle conseguenti misure neurochirurgiche.
Nel corso della terapia si sono
alternati periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una
sintomatologia nuovamente molto intensa. Nell’insieme la tendenza era comunque
parsa, pur se molto lentamente e aiutata da una gestione oculata e cauta delle
attitudini posturali e sollecitative, indirizzarsi verso un miglioramento
progressivo della situazione clinica.
Dopo alcuni mesi persisteva perlopiù un
dolore di fondo a livello paravertebrale dorso-lombare dx d’intensità moderata,
con una tensione muscolare ancora asimmetrica anche se in modo meno evidente. I
risvegli notturni erano rari e la paziente non descriveva più fitte a livello
inguinale dx.
Il contesto clinico raggiunto ha
permesso alla paziente di aumentare progressivamente il grado di sollecitazioni
alla schiena, con purtroppo nuovi episodi di dolori più intensi. In occasione
della nostra ultima consultazione (22.7.2009), nonostante i dolori discontinui,
la paziente lamentava la continua sensazione di fragilità della regione, legata
alla sistematica esacerbazione dei dolori in relazione a sollecitazioni o a
posizioni sedute prolungate.
Non ho più rivisto la paziente da
luglio 2009, occasione in cui era comunque parso chiaro che il margine di
manovra a nostra disposizione fosse ormai stato sfruttato. Ignoro personalmente
quale sia stata l’evoluzione recente delle problematiche di cui ci siamo
occupati.” (doc. AI 37-5)
Il
27 gennaio 2011 il medico SMR. Dr. med. __________, ha affermato:
"
Le informazioni mediche pervenute agli atti, non apportano alcun nuovo
elemento medico che non sia già stato considerato e valutato tramite perizia
reumatologica del 03.05.2010.
Si conferma rapporto medico SMR del
07.10.2010.” (doc. AI 39-1)
Il
21 aprile 2011 la ricorrente ha prodotto ulteriore documentazione (doc. VIII e
allegati), tra cui, oltre a certificati già agli atti e a numerose fatture,
anche uno scritto del 12 aprile 2011 del dr. med. __________, medicina generale
FMH, che ha affermato:
" Si
certifica che la paziente, signora RI 1, è inabile al lavoro dal 01.01.2009 a
seguito della frattura della vertebra TH12, la quale comporta a tutt’oggi delle
limitazioni funzionali con dolori persistenti. Parallelamente la paziente
risulta essere tutt’ora inabile a tutti i lavori di casalinga pesanti e/o
comportanti delle posizioni statiche. (Per ulteriori riferimenti v. anche
formulario accertamento AI compilato in data 19.05.2009, segnatamente i
paragrafi da 1.7 a 1.9).
Nel corso di tutte le
visite effettuate presso il mio studio e più precisamente in data: 18.02.2009
(prima visita con diagnosi della frattura), 20.4.09. 30.4.09, 31.8.09,
10.11.09, 5.5.10, 29.10.10, 9.12.10, 9.3.11, ho potuto personalmente constatare
una reale sofferenza fisica della paziente in relazione al trauma subito, con
un decorso pre e postoperatorio estremamente algico.
La paziente
attualmente alterna periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una
sintomatologia nuovamente molto intensa, tanto da dover ricorrere ad analgesici
molto forti e, occasionalmente, anche all’uso di stampelle.
La presente
dichiarazione viene redatta soltanto ora poiché la signora RI 1, a far data
dall’incidente, non ha richiesto il rilascio di alcun certificato medico di
inabilità lavorativa in quanto priva di un’assicurazione privata per “indennità
perdita di guadagno”.
Infine, per stabilire
l’eventuale grado di abilità lavorativa ad oggi, si raccomanda una visita
specialistica presso un ortopedico, nello specifico, il Dr. __________, in
quanto la perizia effettuata in data 27.04.2010 per conto dell’Ufficio
assicurazione invalidità non corrisponde al reale quadro clinico della
paziente.” (doc. A12)
L’insorgente
ha inoltre prodotto una dichiarazione di numerose persone che le sono venute in
aiuto successivamente all’infortunio del 31 dicembre 2008 (doc. A20).
Il
medico SMR, dr. med. __________, presa visione della documentazione medica ed
in particolare del certificato del 5 gennaio 2011 del dr. med. __________ e del
12 aprile 2011 del dr. med. __________ ha affermato:
" l’attuale
documentazione non evidenzia una modifica dello stato di salute rispetto alla
situazione presente in occasione della perizia dr. __________.
In considerazione del
rapporto dr. __________ al massimo è possibile riconoscere una IL del 100% fino
al 2.10.2009 in considerazione della marcata sintomatologia algica.” (doc.
X/Bis)
L’UAI
ha rilevato che la decisione andrebbe confermata anche se si ritenesse
un’incapacità lavorativa fino al 2 ottobre 2009 in luogo del 30 aprile 2009 poiché l’assicurata non raggiunge in ogni caso l’anno di attesa di
incapacità lavorativa media del 40% (doc. X).
8. Affinché
un rapporto medico abbia valore probatorio è determinante che esso valuti ed
esamini in maniera completa i punti litigiosi, si fondi su degli esami
approfonditi, prenda conto di tutti i mali di cui si lamenta l'assicurato, sia
stabilito in piena conoscenza dei suoi antecedenti (anamnesi) e sia chiaro
nell'esposizione delle correlazioni mediche o nell'apprezzamento della
situazione medica; le conclusioni dell'esperto devono inoltre essere motivate
(sentenza del 26 agosto 2004 nella causa I 355/03, consid. 5; sentenza del 25
febbraio 2003 U 329/01 ed U 330/01; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1 c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3a,
1997 pag. 123; STFA dei 18 marzo 2002 nella causa M [I 162/01], consid. 2b).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori il giudice non può
evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per
cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (sentenza del 25
febbraio 2003 nelle cause U 329/01 ed U 330/01).
9. Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la valutazione peritale effettuata dal Dr. __________. Essa va considerata
dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali
ricordati al considerando che precede.
Lo
specialista, dopo aver descritto l’anamnesi personale, sistematica, sociale, i
dati soggettivi dell’assicurata e le constatazioni obiettive, ha posto la
diagnosi di sindrome lombovertebrale parzialmente lombospondilogena cronica a
destra in possibile instabilità segmentale, esiti da frattura del piatto
superiore della dodicesima vertebra dorsale, trattata mediante cifoplastica con
fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo trauma assiale del 31.12.2008, disturbi
statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa
toracolombare, iperlordosi lombare in gravidanza al settimo mese), tendenza ad
ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio muscolare ed è giunto
alla convincente conclusione che l’interessata è totalmente capace al lavoro,
dopo un periodo d’inabilità di 4 mesi.
Alla
perizia, che ha valutato ed esaminato in maniera completa i
punti litigiosi, si è fondata su esami approfonditi, ha preso in conto tutti i
mali di cui si lamenta l'assicurata, è stata stabilita in piena conoscenza dei
suoi antecedenti (anamnesi) ed è chiara nell'esposizione delle correlazioni
mediche e nell'apprezzamento della situazione medica va conferita piena forza
probatoria.
Circa
la richiesta dell’insorgente di far capo ad un perito ortopedico in luogo del
perito reumatologo, va evidenziato che il TF con sentenza 9C_965/2008 del 23
dicembre 2009 ha già avuto modo di precisare che, come in altri settori
specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo,
dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,
dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata. Nel caso di
specie, ritenuto come l’interessata sia affetta da una sindrome lombovertebrale
parzialmente lombospondilogena cronica a destra in possibile instabilità
segmentale, esiti da frattura del piatto superiore della dodicesima vertebra
dorsale, trattata mediante cifoplastica con fosfato di calcio il 3.3.2009, dopo
trauma assiale del 31.12.2008, disturbi statici del rachide (appiattimento
della dorsale con scoliosi sinistro convessa toracolombare, iperlordosi
lombare), tendenza ad ipermobilità articolare, decondizionamento e sbilancio
muscolare la scelta di far allestire una perizia ad opera di un reumatologo,
che si occupa delle affezioni dolorose che colpiscono le articolazioni, i
muscoli, i tendini e le ossa e non da un ortopedico (l’ortopedia è la branca
della medicina che si occupa delle affezioni congenite e acquisite del sistema
osteoarticolare e delle strutture a esso anatomicamente e funzionalmente
collegate), va confermata.
Per
il resto va evidenziato che l’insorgente non ha prodotto referti medici
specialistici atti a sovvertire le conclusioni peritali.
In
particolare, il dr. med. __________, specialista medicina tradizionale cinese,
con il certificato del 27 gennaio 2010 si è limitato ad affermare che
l’interessata è in trattamento terapeutico dal 9 ottobre 2009 per importanti
lombalgie (doc. AI 37-3), senza tuttavia esprimersi circa l’incapacità
lavorativa della ricorrente e senza contestare in alcun modo le conclusioni
peritali. Per gli stessi motivi non possono essere d’aiuto alla ricorrente lo
scritto del 17 marzo 2010 (doc. AI 37-4) di ____________________, che tra
l’altro non è neppure medico, il quale si limita in sostanza a descrivere i
trattamenti di kinesiologia T.F.H. cui è sottoposta l’insorgente presso il
Centro __________ e lo scritto del 2 febbraio 2010 dell’osteopata FSO __________i
(doc. AI 37-5) che ha visto l’interessata solo fino al mese di luglio 2009 e
pertanto non può in ogni caso esprimersi circa eventuali incapacità lavorative
superiori all’anno di attesa ai sensi dell’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI. Del
resto quest’ultimo, pur rilevando che in occasione dell’ultima visita la
paziente lamentava la continua sensazione di fragilità della schiena, legata
alla sistematica esacerbazione dei dolori in relazione a sollecitazioni o a
posizioni sedute prolungate, ha accertato che “nell’insieme la tendenza era
comunque parsa, pur se molto lentamente e aiutata da una gestione oculata e
cauta delle attitudini posturali e sollecitative, indirizzarsi verso un
miglioramento progressivo della situazione clinica. Dopo alcuni mesi persisteva
perlopiù un dolore di fondo a livello paravertebrale dorso-lombare dx
d’intensità moderata, con una tensione muscolare ancora asimmetrica anche se in
modo meno evidente. I risvegli notturni erano rari e la paziente non descriveva
più fitte a livello inguinale dx.” (doc. A7).
Sia
__________ che __________, fanno riferimento ai dolori intensi descritti
dall’insorgente in seguito all’accadimento del 31 dicembre 2008. A questo proposito il Dr. med. __________, __________ di __________, nel certificato del 5
gennaio 2011, evidenzia di aver visitato l’interessata in più occasioni tra il
16 marzo 2009 ed il 21 dicembre 2010 e conferma il decorso particolarmente
doloroso della patologia (doc. AI 37-1). Lo specialista, che non si esprime
circa la capacità lavorativa della ricorrente, afferma che “nel periodo tra
il 19.02.2009 e il 02.10.2009 si è assistito ad un quadro clinico della
paziente estremamente algico, di cui il Dr. __________ non è stato testimone”
e che “figura la somministrazione di morfinici durante il periodo del 2009
con una scala del dolore VAS che si collocava a 8/10”. Egli conferma
comunque che l’esame clinico neurologico, in quel periodo, è sempre stato nei
limiti della norma.
Ora,
l’UAI a giusta ragione rileva che anche se si volesse ritenere che
l’interessata è stata totalmente incapace al lavoro fino al 2 ottobre 2009, quando
ha dovuto sopportare dolori particolarmente intensi, invece che fino al 30
aprile 2009 come stabilito dal dr. med. __________, non vi sarebbe comunque
l’anno di attesa di incapacità lavorativa media del 40%.
Ne
segue che neppure le affermazioni del dr. med. __________ sono d’aiuto alla
ricorrente.
Infine,
con certificato del 12 aprile 2011 (doc. A12), il medico curante, dr. med. __________,
ha confermato la precedente valutazione del 19 maggio 2009 (allegato al doc.
A12), nel senso di un’inabilità al lavoro a causa della frattura della vertebra
TH12 ed ha ribadito la presenza di una reale sofferenza fisica in relazione al
trauma subito con un decorso pre e postoperatorio estremamente algico, con
alternanza di periodi con dolori e disturbi moderati ad altri con una
sintomatologia molto intensa tanto da dover ricorrere ad analgesici molto forti
e, occasionalmente, anche all’uso di stampelle. Il curante chiede inoltre una
visita specialistica presso un ortopedico, e meglio il dr. med. __________,
poiché la perizia non corrisponderebbe al reale quadro clinico della paziente.
Neppure
la valutazione del dr. med. __________ è atta a sovvertire le conclusioni della
perizia del dr. med. __________. Infatti, per quanto concerne la presenza della
sintomatologia algica e della sua influenza sulla capacità lavorativa, anche
alla luce di quanto affermato dal dr. med. __________, che ha visitato la
paziente in maniera regolare, va rilevato che la medesima ha avuto un’influenza
sulla capacità lavorativa della ricorrente al massimo fino al 2 ottobre 2009
(cfr. doc. A9). Ciò viene confermato dal medico SMR, Dr. med. __________, il
quale nella presa di posizione del 2 maggio 2011, ha evidenziato come “al massimo è possibile riconoscere una IL del 100% fino al 2.10.2009 in
considerazione della marcata sintomatologia algica” (doc. X/Bis) e viene indirettamente
confermata dal fatto che l’insorgente ha seguito una terapia osteopatica fino
al 22 luglio 2009 (doc. A7).
Va
qui ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono a
disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto
alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -
determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività
lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre,
con sentenza 8C_278/2011 del 26 luglio 2011 il TF ha confermato che:
" Die
Frage, ob ein medizinisches Gutachten inhaltlich schlüssig, nachvollziehbar und
widerspruchsfrei sei, kann nur im Kontext mit der Gesamtheit der einschlägigen
Akten beantwortet werden (BGE 9C_243/2010 vom 28. Juni 2011 E. 6). Wenn die
Vorinstanz auf die Erfahrungstatsache verwies, dass behandelnde Ärzte im
Hinblick auf ihre auftragsrechtliche Vertrauensstellung in Zweifelsfällen
mitunter eher zugunsten ihrer Patienten aussagen dürften, so handelt es sich
dabei um eine Richtlinie, die als solche mit dem Grundsatz der freien
Beweiswürdigung (Art. 61 lit. c ATSG) vereinbar ist (BGE 125 V 351 E. 3b
Ingress S. 352). Bei der Abschätzung des Beweiswertes im Rahmen einer freien
und umfassenden Beweiswürdigung müssen allerdings auch die potenziellen Stärken
der Berichte behandelnder Ärzte berücksichtigt werden. Der Umstand allein, dass
eine Einschätzung vom behandelnden Mediziner stammt, darf nicht dazu führen,
sie als von vornherein unbeachtlich einzustufen. Die einen längeren Zeitraum
abdeckende und umfassende Betreuung durch behandelnde Ärzte bringt oft
wertvolle Erkenntnisse hervor. Auf der anderen Seite lässt es die unterschiedliche
Natur von Behandlungsauftrag des therapeutisch tätigen (Fach-)Arztes einerseits
und Begutachtungsauftrag des amtlich bestellten fachmedizinischen Experten
anderseits (BGE 124 I 170 E. 4 S. 175) nicht zu, ein Administrativ- oder
Gerichtsgutachten stets in Frage zu stellen und zum Anlass weiterer Abklärungen
zu nehmen, wenn die behandelnden Ärzte zu anderslautenden Einschätzungen
gelangen. Vorbehalten bleiben Fälle, in denen sich eine abweichende Beurteilung
aufdrängt, weil die behandelnden Ärzte wichtige - und nicht rein subjektiver
ärztlicher Interpretation entspringende - Aspekte benennen, die im Rahmen der
Begutachtung unerkannt oder ungewürdigt geblieben sind.”
In concreto, la differenza di valutazione tra il perito ed il medico
curante è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia: sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011,
DTF 124 I 170 consid. 4 pag. 175, sentenza 9C_400/2010 del 9 settembre 2010
consid. 5.2 con riferimenti).
Visto
quanto sopra, sulla base delle affidabili e concludenti valutazioni dei medici
SMR (cfr. più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la
sentenza I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza
9C_376/2007 del 13 giugno 2008), a giusta ragione l’UAI ha concluso che
l’interessata è abile al lavoro al 100% nella sua precedente attività di
segretaria, premesso che possa alternare le posizioni da seduta ad eretta e
viceversa, ogni 30 minuti, con possibilità di camminare. A questo proposito va
evidenziato che questa esigenza, contrariamente all’opinione della ricorrente,
non è illusoria, ma è compatibile con l’attività di segretaria (cfr. anche doc.
AI 6-7) e rientra del resto nello scopo dell’AI che richiede ad ogni assicurato
uno sforzo per reintegrarsi nel mondo del lavoro. Quanto ai limiti di carico
accertati dal perito (doc. AI 22-9), va evidenziato che essi sono compatibili
con l’attività di segretaria, giacché il precedente datore di lavoro ha
evidenziato che raramente l’interessata doveva sollevare o portare pesi (cfr.
doc. AI 6-7 e la domanda: “a quali sforzi fisici e psichici è/era sottoposta
la persona?”).
Infine,
va evidenziato che le numerose fatture prodotte con le osservazioni del 22
aprile 2011 non sono atte a dimostrare una capacità lavorativa diversa da
quella accertata dall’UAI.
Ne
segue che la richiesta di far allestire una perizia, così come dell’audizione
del dr. med. __________, del dr. med. __________, di __________ e di __________,
va respinta. Gli atti dell’incarto sono infatti sufficienti per decidere nel
merito.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere
sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4
vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e
riferimenti).
10. Per
quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale
casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica il 26 novembre
2009 (doc. AI 14-1). L’assistente sociale ha stabilito una limitazione
complessiva del 19%.
11. Come
è già stato anticipato (consid. 4 e 5), l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita
confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al
richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana, secondo
le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss
nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°
gennaio del 1990.
In
particolare la cifra 2124 prevede:
" in
occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto all'invalidità - riscontrato
presso una persona occupata nell'economia domestica, ci si basa generalmente
sulla ripartizione dei lavori esistenti prima dell'insorgere dell'invalidità.
In primo luogo si deve
tuttavia esaminare se l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua
residua capacità di lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."
La cifra
2122 prevede che:
"
Quale regola generale si ammette che i lavori di
una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva.
Lavori Economia
senza figli e membri di famiglia che richiedono
cure
%
1.
Conduzione dell'economia
domestica, (pianificazione,
organizzazione del lavoro,
controllo 5
Considerandi
2.
Spese e acquisti diversi 10
3.
Alimentazione (preparazione
dei pasti, lavori di pulizia
della cucina) 40
4.
Pulizia dell'appartamento 10
5.
Bucato, pulizia dei vestiti,
confezione e trasformazione
degli abiti, (cucito, maglia,
uncinetto) 10
6.
Cura dei figli e di altri membri
della famiglia ---
7.
Diversi (cura di terzi, cura
delle piante e degli
animali, giardinaggio) 5
8.
Altre attività (p. es. aiuto alla
famiglia stessa, attività di utilità
pubblica, perfezionamento,
creazione artistica, attività
superiore alla media nella
confezione e nella trasformazione
dei vestiti). 20"
In
Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle
direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla
grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli
Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona
attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).
In
una sentenza del 17 febbraio 1997 (pubblicata in Pratique VSI 1997 pag. 298ss) l’allora
TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali degli assicurati
attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso, ad un valore pari
al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni dell'economia
domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica di dimensioni
ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al 100%, è contrario
alla legge e alle ordinanze.
Inoltre
nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra
3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche
sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere
stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.
In
particolare la cifra 3095 prevede:
" Di
regola, si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia
domestica costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1.
Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,
pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,
curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere
il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il
giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,
corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre
alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:
" Il
totale delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno
applicate la ripartizione dei lavori e la valutazione dei singoli compiti di
cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a
livello svizzero ed offrono un margine per una valutazione realistica dei singoli
casi. Un'altra valutazione può essere applicata soltanto in caso di divergenze
molto forti dallo schema (RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti
all'UFAS con una proposta.
In virtù dell'obbligo
di ridurre il danno, una persona deve contribuire quanto ragionevolmente
possibile a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e
3045.
segg.). Essa deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei
membri della sua famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell'invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I
102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità
di queste direttive, in quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve
essere effettuato valutando l'attività domestica secondo l'importanza
percentuale delle singole summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.
Per
quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate
nell'economia domestica, l’allora TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire
che - in linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere
in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in
quanto essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste
nel procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p.
235.
consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa
C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; sentenza dell’11 agosto 2003 consid. 2, I 681/02).
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984
p. 144 consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2
febbraio 1999 nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica - è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (sentenza 11 agosto 2003 I 681/02 e del 28 febbraio 2003 I
685/02).
12.
In
concreto, l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale __________ di
esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica sfociata nel rapporto del 16 dicembre 2009 (cfr. doc. AI 14-1 e
segg.), dal seguente tenore:
"
(...)
5.
ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti
dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0%
Nessun impedimento.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
30%
percentuale
degli impedimenti
20%
percentuale
di invalidità
6%
L’assicurata riferisce
di non incontrare impedimenti per quanto concerne l’attività di cucina,
perlopiù affidata al marito. Il signor __________ ama occuparsi della
preparazione dei pasti e questo da sempre, anche precedentemente all’insorgere
del danno alla salute dell’assicurata. La signora RI 1 ha in cucina un ruolo di
assistente. Si occupa però di persona di apparecchiare e sparecchiare la
tavola, di caricare e scaricare la lavastoviglie, di riordinare il piano di
lavoro ed il locale tutto. Ogni compito va eseguito tenendo conto dello stato
della colonna, ne risulta di conseguenza un ritmo di lavoro rallentato.
L’assicurata dichiara
di occuparsi di persona anche delle pulizie a fondo della cucina, che deve però
affrontare a tappe per non eccedere in sforzi e attività prolungate.
Per quanto riferito
valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento, considerato il minor
rendimento.
5.3
Pulizia dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
30%
percentuale
di invalidità
6%
L’assicurata riferisce
di occuparsi tuttora di persona delle pulizie ordinarie della propria casa.
Dichiara infatti di poter fare un po’ tutto, ma con un’autonomia limitata. Deve
infatti alternare con una certa frequenza la propria postura e il lavoro al
riposo.
La signora RI 1
riordina così i locali, spolvera la mobilia, rifà i letti, passa
l’aspirapolvere e lo straccio umido sui pavimenti, pulisce a fondo i bagni,
diluendo sull’arco della settimana le incombenze più onerose per non sollecitare
oltremodo la colonna.
L’unico compito
delegato interamente a terzi, dopo l’insorgere del danno alla salute, risulta
essere la pulizia dei vetri, affidata in toto ai familiari.
Per quanto
riferito, considerato anche un minor rendimento, valuto in misura del 30% la
percentuale di impedimento in questo ambito domestico.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi
pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
10%
percentuale
di invalidità
1%
L’assicurata riferisce
di occuparsi tuttora di persona dei necessari acquisti domestici e personali.
La signora RI 1 guida un veicolo personale con cui può facilmente raggiungere
negozi e centri commerciali.
La casa
dell’assicurata non può però essere raggiunta direttamente in auto, il
parcheggio è infatti separato dall’abitazione da una scalinata. Il marito le
viene quindi oggi in aiuto per il trasporto delle borse pesanti fino dentro
casa. L’assicurata deve infatti evitare di sollevare e portare pesi. La
gestione burocratico-amministrativa è pure compito della signora RI 1
Considerato
l’impedimento nel sollevare e portare pesi e tenuto conto dell’esigibilità
della collaborazione del marito, valuto in misura del 10% la percentuale di
impedimento in questo ambito domestico.
5.5
Bucato, confezione e riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
15%
percentuale
degli impedimenti
40%
percentuale
di invalidità
6%
L’assicurata può
liberamente servirsi di un locale lavanderia ad uso esclusivo, dotato anche di
asciugatrice. Non lamenta infatti impedimenti nell’occuparsi di persona
dell’esecuzione pratica del bucato.
Una volta asciutti i
panni vengono per quanto possibile semplicemente piegati e riposti, per ridurre
all’essenziale l’attività di stiro, oggi delegata interamente a terzi.
L’assicurata riferisce infatti di non poter mantenere neanche per brevi momenti
la posizione eretta e ferma. I dolori alla colonna tendono infatti in tale postura
ad aumentare sensibilmente.
Non vengono riferite
particolari abitudini per i lavori a maglia, cucito e simili.
Per quanto
riferito, compatibile a mio avviso con le limitazioni funzionali certificate
medicalmente, valuto in misura del 40% la percentuale di impedimento,
considerata anche l’importante molte di lavoro data da una famiglia composta di
cinque persone.
5.6
Cura dei bambini e di altri membri della
famiglia
Compresa
educazione, attività comuni, compiti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
In questo particolare
ambito la signora RI 1 riferisce di non incontrare particolari impedimenti. Il
marito stesso è molto presente e d’aiuto nella cura dei bambini (ad esempio per
l’accompagnamento a scuola e alle attività del tempo libero o per il bagnetto
serale) grazie anche al fatto di essere libero da impegni lavorativi
all’esterno di casa.
Non si rilevano
pertanto impedimento di sorta.
5.7
Diversi
cura
delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,
creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0%
percentuale
degli impedimenti
0%
percentuale
di invalidità
0%
Non vengono indicate attività extra-domestiche
nel senso qui inteso.
La signora RI 1
segnala infatti unicamente la rinuncia a frequentare la palestra, in seguito
all’insorgere dei problemi alla colonna.
Valutazione
dell'assistente sociale
totale
delle attività
100.
%
percentuale
di invalidità
19.
%
■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,
l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?
Indicare
il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di
lavoro per settimana e salario orario versato.
I familiari.” (doc. AI 14)
13.
Sulla
base degli accertamenti effettuati presso il domicilio dell’assicurata, dopo
aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente
sociale ha quindi stabilito una limitazione complessiva del 19%.
Valutando
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad
eseguire talune mansioni domestiche.
Va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
In
sede ricorsuale l’interessata ha evidenziato che la valutazione non può essere
condivisa poiché la pulizia dei pavimenti, dei vetri, il rifacimento dei letti,
lo stirare comportano una limitazione pressoché totale, così come lo stendere i
panni, ciò che non sarebbe stato correttamente considerato.
Inoltre
in sede di osservazioni ha prodotto una dichiarazione collettiva di 9 persone,
tra cui il marito, che hanno affermato di essersi messi a disposizione
dell’insorgente poiché, in seguito all’infortunio subito, non è stata più in
grado di svolgere le seguenti incombenze in modo autosufficiente e/o
continuativamente:
" (…)
Alimentazione:
-
preparazione dei pasti e pulizia della cucina
(delegato occasionalmente)
Pulizia
dell’appartamento:
-
rispolvero e pulizia dei pavimenti (delegato
frequentemente)
-
pulizia dei vetri e cambio biancheria letti
(delegato al 100%)
Spesa e acquisti
diversi:
-
compresi pagamenti, trattative assicurazioni e
rapporti ufficiali (delegato frequentemente)
-
scaricare la spesa dall’autovettura e metterla
in ordine (delegato al 100%)
Bucato, confezione
e riparazione indumenti:
-
lavare (delegato occasionalmente), stendere,
stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc. (delegato al 100%)
Cura dei bambini e
di altri membri della famiglia:
- compresa educazione,
attività comuni, compiti, attività extra scolastiche, ecc. (delegato
occasionalmente)” (doc. A20)
14.
Questa
Corte non può condividere le critiche dell’insorgente.
Innanzitutto
il perito, dr. med. __________, ha posto un’incapacità lavorativa del 20% nelle
mansioni di casalinga (nel senso di una diminuzione del rendimento del 20%,
doc. AI 22-7) che non si discosta molto da quanto valutato dalla consulente (19%).
D’altra
parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa
gli impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano
ravvisabili elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della
valutazione operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e
risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare
alle indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili.
Nella
fattispecie, già è stato detto che per quanto riguarda l’aspetto medico, la
perizia del dr. __________ ha compiutamente valutato il danno alla salute
lamentato dall’assicurata sulla base di accertamenti approfonditi e completi
(sul valore probatorio di rapporti medici cfr. in particolare DTF 125 V 352
consid. 3a con riferimenti, 123 V 176, 122 V 161).
Per
quanto riguarda la valutazione operata dall'assistente sociale, giova anzitutto
rilevare che, posta la conformità ai succitati parametri delle percentuali di
ripartizione applicate in concreto con riferimento alle singole mansioni
componenti l'attività domestica, nei casi come quello in esame occorre tenere
conto anche della ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti dall'obbligo
di reciproca assistenza e cooperazione alla prosperità dell'unione coniugale
consacrato dal diritto matrimoniale (art. 159 cpv. 2 e 3 e art. 163 CC;
Pratique VSI 1996 pag. 208; DTF 117 V 197), ciò che in casu permette senz'altro
di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento evidenziate con
riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e sforzo fisico, le
quali tengono giustamente conto della collaborazione dei familiari, che
risultano peraltro giustificate.
A
tal proposito va nuovamente attirata l’attenzione della ricorrente sull’obbligo
per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale
delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di
tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono
contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,
al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio
le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei familiari nella misura
usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate
sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
Alla
luce delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le circostante
concrete, questo TCA non può che ritenere corretto il grado d'invalidità
dell'assicurata quale casalinga stabilito dall'UAI sulla base dell'accertamento
domiciliare.
Il TCA non ha quindi
motivo per scostarsi dalle valutazioni espresse dall’assistente sociale, ove
peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata
dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente
erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Del resto, ritenuto
che nella sua attività salariata l’insorgente è stata giudicata completamente
abile al lavoro, e che la quota parte dell’attività di casalinga è del 20%,
anche se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro che non trova
riscontro in alcun atto, un’inabilità lavorativa totale nell’esercizio
dell’attività di casalinga, in applicazione del metodo misto, l’invalidità
raggiungerebbe in ogni casi al massimo il 20% (80X0% + 20X100%), ciò che non
darebbe comunque diritto ad alcuna rendita.
Nel merito va comunque
evidenziato che la dichiarazione prodotta per la prima volta il 21 aprile 2011
(doc. A 20) non porta elementi tali da sovvertire quanto accertato
dall’assistente sociale nel corso dell’inchiesta.
La funzionaria ha
infatti già preso in considerazione la necessità dell’aiuto da parte dei
familiari, ed in particolare del marito (anch’egli firmatario della citata
dichiarazione), nello svolgimento dei lavori domestici.
Ad esempio per quanto
concerne la preparazione dei pasti, delegata occasionalmente secondo la
dichiarazione di cui al doc. A20, si evidenzia che nell’inchiesta del 16
dicembre 2009 figurava già che l’attività di cucina è perlopiù affidata al
marito (“L’assicurata riferisce di non incontrare impedimenti per quanto
concerne l’attività di cucina, perlopiù affidata al marito. Il signor __________
ama occuparsi della preparazione dei pasti e questo da sempre, anche
precedentemente all’insorgere del danno alla salute dell’assicurata. La signora
RI 1 ha in cucina un ruolo di assistente”). Del resto, come visto, va presa
in considerazione la ripartizione dei compiti e dei ruoli derivanti
dall'obbligo di reciproca assistenza e cooperazione che il bene della comunione
richiede (art. 272 CC). Ciò permette di tenere conto della parziale collaborazione
fornita dal marito della ricorrente, specie nelle attività
domestiche nelle quali ella incontra maggiori difficoltà o nei momenti in cui
risulta impossibilitata.
Anche per quanto concerne la pulizia
dell’appartamento, l’assistente sociale aveva già rilevato il fatto che la
pulizia dei vetri era stata delegata completamente anche ai familiari (“L’unico
compito delegato interamente a terzi, dopo l’insorgere del danno alla salute,
risulta essere la pulizia dei vetri, affidata in toto ai familiari”), che per
scaricare la spesa dall’auto il coniuge viene in soccorso (“il marito le
viene quindi oggi in aiuto per il trasporto delle borse pesanti fin dentro casa”)
che lo stiro è delegato a terzi (“… per ridurre all’essenziale l’attività di
stiro, oggi delegata interamente a terzi”), e che per la cura dei bambini
il coniuge l’aiuta (“Il marito stesso è molto presente e d’aiuto nella cura
dei bambini (ad esempio per l’accompagnamento a scuola e alle attività del
tempo libero o per il bagnetto serale) grazie anche al fatto di essere libero
da impegni lavorativi all’esterno di casa”). Per contro la circostanza che
anche “cucire, lavorare a maglia, ecc.” è stato delegato a terzi non è
decisivo nella misura in cui l’interessata al momento dell’inchiesta domestica
aveva dichiarato che non vi erano “particolari abitudini per i lavori a
maglia, cucito e simili”.
Certo, dalla dichiarazione del 21
aprile 2011 emergono alcune attività che sembrerebbero essere state delegate a
terzi, mentre alla lettura dell’inchiesta a domicilio non lo erano (ad esempio
la pulizia della cucina, rispolvero e pulizia dei pavimenti, cambio banchiera
letti, pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali, lavare e
stendere). Tuttavia, da una parte questo TCA non ha alcun motivo per ritenere chiaramente erronea l’inchiesta economica esperita il 26
novembre 2009 (doc. AI 14-1), d’altra parte, come già detto, anche se, per pura
ipotesi di lavoro e contrariamente alle risultanze fattuali, si volesse
ritenere un aumento del grado della percentuale dell’invalidità come casalinga,
in applicazione del citato metodo misto, la ricorrente potrebbe al massimo raggiungere
il 20% d’invalidità che non le darebbe comunque diritto ad alcuna rendita.
Ne
segue che alla luce di tutto quanto sopra esposto non vi sono motivi per
ritenere errata la decisione dell’UAI che va pertanto confermata.
In
queste condizioni il ricorso va respinto.
15.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese di procedura per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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