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Decisione

32.2011.76

Indipendente. L'amministrazione ha calcolato il reddito da valido considerando la media degli ultimi quattro anni prima del danno alla salute (2004-2007). L'affermazione della ricorrente di aver lavor

12 dicembre 2011Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,

della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.

Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita

l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in

particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la

sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143

consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido

(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen

Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni

modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità

professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto

teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un

assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di

trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Occorre ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel

che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve

tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del

genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione

economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima

dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito

medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per

valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende

non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza

invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del

reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il

good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito

attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.

Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,

Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la

grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del

29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel

che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in

particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una

attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a

quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere

ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale

di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e

categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.5. L’Alta

Corte ammette di principio, la possibilità di un raffronto tra redditi da

attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto

2004).

Tale

modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili

dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).

Inoltre

alla luce del principio generale applicabile

anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato

incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V

278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua

"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua

capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28

consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).

In

talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato

indipendente di intraprendere un’attività dipendente.

Questo

avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità

lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,

della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività

sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente

esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va

ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della

valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria

attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal

caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli

potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno

alla salute.

Ad

esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da

agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;

STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).

Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato

l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi

immobili.

Nella

STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il

reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di

professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta

vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio

esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che

l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati

contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato

correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi

conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato

ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale

assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati

in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità

dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.

Per altri casi in cui,

invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei

redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio

ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.

2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al

proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).

(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nel caso in

esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute

dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una

perizia bidisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la

patologia oftalmologica (Dr. __________) e quella psichiatrica (Dr. __________).

Il Dr. __________,

spec. FMH in malattie degli occhi, nel referto del 28 maggio 2010 ha posto la diagnosi di “Cheratocono bilaterale con: - stato dopo trattamento con tecnica

mista di cheratotomia radiale e Cross Linking il 30.09.2008; - astigmatismo

irregolare con visus corretto OD 0,4, OS 0,1” con

capacità lavorativa massima del 50% nell’attività di avvocato e notaio (doc. AI

69-29).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 10 giugno 2010 ha posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento (ICD10 F43.21) reazione depressiva

prolungata in via di remissione” con incapacità lavorativa del 10% (doc. AI

69-24).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 4 agosto 2010 i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della

ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno ripreso le diagnosi del

Dr. __________ e del Dr. __________ e ritenuto l’assicurata completamente

inabile al lavoro dall’8 settembre 2008, mentre dal 9 novembre 2008 è da

considerare abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività di

avvocato-notaio indipendente, mentre in tutte le attività che non richiedono

una potenzialità visiva per vicino e per lontano minima, il grado di capacità

lavorativa è del 90% dal mese di maggio 2009 (doc. AI 69-18/20).

Nel

rapporto medico del 9 agosto 2010 il Servizio medico regionale (SMR) ha ripreso

la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa del SAM e raccomandato

una valutazione economica per indipendenti (doc. AI 70-1).

L’Ufficio

AI, in sede di udienza del 14 novembre 2011, ha confermato le conclusioni del SAM e del SMR (doc. IX, pag. 3).

La

valutazione medica non viene contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I, VI), per

cui il TCA ritiene superfluo dilungarsi ulteriormente su questo punto.

2.8. Occorre quindi

esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal

profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.

L’UAI

ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per

indipendenti eseguita il 29 settembre 2010.

Nel relativo rapporto del

9 novembre 2010 l’incaricata, riguardo all’attività svolta dall’assicurata

prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:

"

(…)

Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa:

quali misure sono imputabili al danno alla salute?

(cambiamenti logistici,

sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse,

delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari

di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.

· Prima si occupava

anche delle pratiche notarili, oltre che di quelle di avvocatura, nonostante da

sempre abbia trovato più interessanti queste ultime. Occuparsi di casi di

avvocatura, spiega l'assicurata, le risulta ora più gravoso poiché richiedono

una maggiore "ricerca", mentre le pratiche notarili possono essere

gestite attraverso i "taglia e incolla" di una struttura

preesistente.

· Aver optato per le

pratiche notarili a scapito di quelle di avvocatura è stata dunque una scelta

obbligata, dopo la malattia, ma che le ha oltremodo consentito di mantenere

stabili gli incassi. Le pratiche notarili presuppongono infatti relazioni

dirette, telefoniche e scrittura al PC, ma non la "ricerca" come

invece avviene per altre tipologie di pratiche.

· Accenna inoltre a

come, avendo aperto lo studio dieci anni orsono, il guadagno avrebbe potuto

essere più elevato di quanto non lo sia stato effettivamente negli ultimi anni,

un trend che le sue difficoltà visive hanno di fatto ostacolato. Riferisce altresì

di aver dovuto rinunciare alle richieste di taluni clienti.

· Dall'insorgenza del

danno inoltre ha ridotto il tempo di presenza in ufficio nella misura del 50%;

questo non ha comunque pregiudicato la relazione con gli assistiti,

"poiché vi è sempre qualcuno (il collega appunto) che risponde alle

telefonate". Quando è a casa, inoltre, devia il telefono dell'ufficio sul

cellulare privato: in questo modo "i clienti non si accorgono che lei non

c'è", precisa l'assicurata.

· Altro elemento emerso

nel corso dell'inchiesta è il fatto che il collega con cui la signora RI 1

condivide lo studio non sia notaio ma solo avvocato; questo consente

all'assicurata, come ammette lei stessa, di poter disporre della collaborazione

del collega nel caso in cui una pratica sia troppo impegnativa, ma abbia a sua

volta la possibilità di ricevere incarichi per pratiche notarili.

SITUAZIONE DEL PERSONALE

Manodopera con/senza remunerazione

(situazione attuale)

Nessun dipendente.

Nel corso dell'inchiesta l'assicurata ammette di

non potersi permettere una segretaria, per questo si risolve a fare tutto da

sola.

Cambiamenti imputabili al danno alla salute

(concernenti il personale

e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)

Nessuno.

CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITA’ - vedi allegato 1

A sostegno di quanto dichiarato circa i

cambiamenti successivi il danno alla salute, l'assicurata ha precisato, in sede

di inchiesta, come la ripartizione della casistica di cui si occupa attualmente

sia per l'80% pratiche notarili, per il 20% pratiche di avvocatura; tale

ripartizione la reputo una base reale su cui valutare i limiti funzionali

dell'assicurata rispetto al lavoro che svolge abitualmente.

Va da sé comunque che, non avendo una segretaria,

l'assicurata sia nella condizione di occuparsi di tutto il procedere della

pratica, dall'incontro con l'assistito alla gestione delle telefonate, alla

fatturazione degli onorari.

Trattandosi comunque di mansioni il cui

"peso" è difficile da quantificare, ritengo che il confronto possa

essere fatto procedendo nel modo proposto dall'allegato 1.

EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA – vedi allegato 2

Reddito dell'assicurata:

2009

2008

2007

2006

2005

2004

Reddito

tassato

51'500

69'000

53'500

59'500

Guadagno

dichiarato

50'705

68'578

52'357

58'730

65'129

62'976

C.I.

56'000

62'000

-

-

IPG

24'090

5'726

Si osservano le annotazioni del tassatore sul

conto economico 2008 presentato dall'assicurata (vedi documentazione fiscale

allegata al dossier), dove si indica che:

· "Fr. 5'726.30

ricevuti dalla __________ non sono da conteggiare nella contabilità".

· "Fr. 1'126.80,

pagati da __________, non sono da dedurre dalle spese dello studio".

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento

dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

In misura abbondanziale, può essere richiesta la

valutazione del consulente, valutazione, che tuttavia, date le competenze

professionali dell'assicurata, ritengo superflua.

Ritiene necessaria una perizia?

No.

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Nell'applicazione del metodo ordinario, possibile

poiché si dispone del reddito dichiarato dall'assicurata sia prima che dopo il

danno alla salute, si evince la seguente perdita di guadagno:

Reddito da valida:

Quale reddito senza danno alla salute si è inteso

prendere a riferimento la media degli ultimi quattro anni che hanno preceduto

l'insorgenza del danno, ovvero dal 2004 al 2007, media che risulta essere di

fr. 59'798.- netti, fr. 65'478.- lordi. Considerando altresì il caro vita, si ha

un reddito da valida di fr. 68'225.- lordi.

La scelta della media è spiegata sia

dall'andamento dell'attività, che può subire variazioni da un anno all'altro

(anche se, come evidenziano i conti economici, non si tratta di variazioni

sensibili), sia soprattutto per quanto ha dichiarato dall'assicurata, ovvero

che il rendimento dello studio avrebbe potuto aumentare con il trascorrere

degli anni; in quest'ottica si è ritenuto indicato applicare anche il caro

vita.

Reddito da invalida:

Quale reddito successivo il danno alla salute si

è preso a riferimento il reddito dichiarato nel 2009, perché il 2008 è

caratterizzato da una fase acuta di malattia (corrispondente altresì con la

data di insorgenza del danno) e solo alla fine dell'anno, nel mese di novembre,

l'assicurata ha potuto riprendere l'attività.

Il guadagno (dichiarato) per questo anno è di fr.

50'704.- netti, fr. 55'088.- lordi.

Il confronto riportato dalla tabella sottostante

è stato fatto, per correttezza, sui redditi dichiarati prima e dopo l'insorgenza

del danno alla salute. I dati parrebbero attendibili, visto che, nel corso

degli anni, l'ufficio contribuzioni ha apportato variazioni minime sulle cifre

dichiarate.

Reddito ipotetico senza danno

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI – media anni 2004/2005/2006/2007

SFr.

68'225

./.

2. 5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs…….)

Totale

intermedio

SFr.

68'225

+

contribuzioni personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr.

68'225

./.

quota di lavoro non remunerata del congiunto (…

Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 68'225

Reddito da invalido

conformemente

ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata

(es: le indennità giornaliere o le rendite)

SFr.

50'704

./.

2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa, di (Frs. ….)

Totale

intermedio

SFr.

50'704

+

contribuzioni personale AVS/AI/IPG

SFr.

4'384

Totale

intermedio

SFr.

55'088

./o

quota di lavoro non remunerata del congiunto (…. %)

Reddito d'invalido della persona assicurata

SFr. 55'088

Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al

danno alla salute

SFr. 13'137

Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale

19%

VALUTAZIONE:

Per la valutazione della perdita di guadagno

causata dal danno alla salute si è applicato il metodo ordinario del confronto

del redditi, che ha evidenziato un grado del 19%, insufficiente pertanto al

riconoscimento delle prestazioni.

Considerato che le indicazioni mediche non

trovano riscontro diretto nel dato economico, possiamo evidentemente concludere

come l'assicurata sia riuscita a trovare modalità adeguate ed efficaci per

gestire la professione al punto da non causare una perdita economica importante;

un esempio di quanto detto testé è la possibilità di optare per pratiche, come

quelle notarili, che impongono un minor sforzo visivo." (doc. AI 88/3-6).

2.9. Alla luce

della documentazione agli atti e di quanto emerso durante l'udienza del 14

novembre 2011 questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione

le risultanze dell’inchiesta economica del 29 settembre 2010 (sul valore

probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V

61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006), per le ragioni che seguono.

2.9.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso

in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito

ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del

principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa

valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).

Nella presente

fattispecie l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido considerando la

media degli ultimi quattro anni (dal 2004 al 2007) che hanno preceduto

l'insorgenza del danno alla salute, per un importo di fr. 59'798.- netti, fr.

65'478.- lordi, che aggiornati al 2009 sono pari a fr. 68'225.- lordi (calcolo

confermato in sede di udienza del 14 novembre 2011, cfr. doc. IX, pag. 1/2). L’amministrazione

ha scelto di applicare la media dei redditi dal 2004 al 2007, con l’aggiunta

del rincaro, dopo aver considerato l’andamento dell’attività e dei redditi (stabili)

in quegli anni, nonché le dichiarazioni dell’assicurata. Procedere con la media

dei guadagni percepiti – secondo la consulente – “ci ha consentito di fornire

un quadro realistico e aderente della redditività nella professione svolta

dall’Avv. RI 1” (doc. AI 88-5; 94-1).

La

ricorrente, da parte sua, ha censurato questo calcolo del reddito da valido, in

quanto – a suo dire – fino alla metà del 2006 ha lavorato al 50% per dedicarsi alla famiglia e solo dal mese di giugno 2006 ha esteso l’attività al 100%, quando però la patologia oftalmologica (il cheratocono) ha fatto

la sua comparsa limitando la capacità lavorativa (doc. I).

Secondo

il rappresentante dell’assicurata l’Ufficio AI avrebbe dovuto paragonare il

dato relativo alle entrate del 2009 (reddito da invalido non contestato), con

un dato ipotetico (reddito da valido) che tenga conto delle possibilità di

crescita dello studio legale concretamente prospettabile.

Viene

quindi postulato l’espletamento di una perizia volta a determinare il reddito

conseguito da uno studio sito a __________ con la medesima struttura e

caratteristiche di quello dell’assicurata (doc. I).

In

primis va messo in evidenza che dal profilo medico la patologia

oftalmologica (cheratocono bilaterale) è nota dal 1994 ed inizialmente è stata

trattata con lenti a contatto del tipo semi-rigido fino al 2006-2007, periodo

in cui l’assicurata ha subìto un peggioramento dell’acuità visiva. Dal punto di

vista temporale è tuttavia a partire dal mese di settembre 2008 che i

medici del SAM hanno considerato che la patologia in questione ha un’influsso

sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 69-19).

Questo Tribunale rileva che l’affermazione della ricorrente di

aver lavorato a tempo parziale (50%) per dedicarsi alla famiglia e solo dal

mese di giugno 2006 di aver esteso l’attività al 100%, non trova riscontro nella

documentazione agli atti.

Infatti l’insorgente

nel formulario di richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità del 2

marzo 2009 ha indicato che negli ultimi tre anni prima dell’inoltro della

domanda svolgeva l’attività di avvocato e notaio a tempo pieno (100%),

con un reddito medio di fr. 60'000.-- addirittura inferiore a quanto calcolato

in sede di istruttoria dall’amministrazione (doc. AI 2-5).

Interpellata,

a tal proposito, in sede di udienza, l’assicurata ha asserito “di non avere

prestato sufficiente attenzione a questo aspetto e sottolinea che in quel

periodo si trovava nelle massime difficoltà per i suoi problemi alla vista”

(doc. IX, pag. 2).

In data 4

marzo 2009 l’UAI ha poi invitato l’assicurata a comunicare all’amministrazione

i dati relativi all’attività indipendente “PRIMA” (evidenziato in grassetto) del

danno alla salute. In particolare:

“(…)

1. Tipo dell’azienda (ramo d’attività) nonché ubicazione e superfici a

disposizione;

Considerandi

2.

Data d’inizio, genere dell’attività svolta (lavoro direttivo, altre

attività – indicare in che percentuale sono svolte le singole mansioni

sull’arco della giornata e della settimana – DARE INDICAZIONI PRECISE);

3.

Numero dipendenti stipendiati;

4.

Persone che aiutano senza ricevere salario in contanti (p.es. moglie

o figli);

5.

Redditi conseguiti negli ultimi 4 anni (allegare documentazione contabile

[conti economici e bilanci] nonché copia della dichiarazione fiscale);

6.

Fino a quando l’attività è stata svolta nella misura sopraccitata;

7.

Dopo il danno alla salute, in che percentuale è ancora svolta

l’attività e in quali mansioni” (doc. AI 6-1).

Nella

risposta del 17 marzo 2009 l’assicurata ha comunicato all’Ufficio AI quanto

segue:

“(…)

1.

studio legale e notarile, ubicato a __________, attività di avvocato

e notaio, superficie a disposizione circa mq 100 (condivisi con un collega).

2.

In qualità di indipendente non sono affiliata a nessuna cassa

pensioni;

3.

inizio attività agosto 1998, avvocato e notaio;

4.

nessun dipendente;

5.

nessun aiuto non stipendiato;

6.

redditi 2005-2008, dichiarazioni fiscali anni 2007 e 2008;

7.

l’attività è stata svolta al 100% fino al 8 settembre 2008;

8.

l’inabilità lavorativa al 100% fino al 9 novembre 2008 e in seguito

al 50% svolgendo tutte le mansioni riguardanti la mia professione”

L’insorgente

ha, in particolare, asserito di aver svolto l’attività legale/notarile al

100% fino all’8 settembre 2008 (doc. AI 11-1).

In sede

di udienza del 14 novembre 2011 il Presidente del TCA ha chiesto all’assicurata

per quale motivo è stato indicato che l’attività è stata svolta al 100% fino

all’8 settembre 2008 senza evidenziare la modifica del grado di attività

lavorativa a partire dal luglio 2006 e malgrado la domanda 2 fosse estremamente

chiara: “(…) DARE INDICAZIONI PRECISE (…)”.

L’assicurata

ha risposto: “pensavo che si riferisse a quel periodo, cioè negli anni in

corso” (doc. IX, pag. 3).

Il

presidente del TCA ha quindi sottolineato che la risposta, incompleta, andava

approfondita dall’amministrazione chiedendo un complemento d’informazioni

(cfr. doc. IX, pag. 3).

Di

particolare rilevanza è inoltre la circostanza che nella perizia SAM del 4

agosto 2010, per quanto riguarda l’anamnesi professionale (pto. C3), i medici

hanno riferito che “…nel corso del 1998 lavora dapprima per un breve periodo

presso lo studio dell’Avv. __________, in seguito, dal 1999 l’A. inizia

un’attività indipendente con l’apertura di uno studio legale e notarile a __________,

condividendo gli spazi aziendali con l’Avv. RA 1. Riferisce di aver potuto

lavorare al 100% fino a settembre 2008 quando, sottoposta ad un intervento

chirurgico ad entrambi gli occhi, è stata dichiarata totalmente inabile al

lavoro dall’8.9 al 9.11.2008 e in seguito, dal 10.11.2008, nella misura del 50%

(ca. quattro ore al giorno)”. (doc. AI 69-7).

La

consulente in integrazione professionale, nel complemento del 19 gennaio 2011, ha evidenziato che l’assicurata prima del danno alla salute ha svolto l’attività legale e

notarile per una decina di anni “senza modificare la propria ragione sociale

e senza procedere con cambiamenti strutturali tali da incidere sulla

redditività dello studio” (doc. AI 94-1).

In sede

di udienza del 14 novembre 2011 la consulente in integrazione professionale, __________

ha poi confermato che durante il colloquio con l’assicurata non è mai emerso

che lavorasse a tempo parziale:

“(…)

Ora, nel caso concreto, sia nel colloquio in

studio sia nei successivi colloqui telefonici non era mai emersa nessuna

indicazione che lasciasse presupporre che l’attività prima dell’insorgenza del

danno alla salute non fosse a tempo pieno.” (doc. IX, pag. 2).

Dalla documentazione agli

atti emerge anche che RI 1 si è sposata con __________ nel mese di dicembre del

1985.

Dall’unione sono nati due figli: __________ del 1986 e __________ del

1989.

(doc. AI 2-2).

Nel 2000 la relazione

coniugale è entrata in crisi e nel 2003 è sopraggiunta la separazione e il

divorzio consensuale nel dicembre 2006 (cfr. sentenza del 14 dicembre 2006).

I due figli sono stati

affidati alla madre (doc. AI 3-7; 69-6).

Nel

periodo di tempo che ci occupa, ovvero gli anni precedenti all’insorgenza del

danno alla salute (dal 2003 al 2007), l’assicurata risultava separata e i figli

erano già in età adolescenziale.

In sede

di osservazioni al progetto di decisione del 19 novembre 2010 l’insorgente ha esposto

il reddito professionale ai fini dell’AVS dal 1998 (inizio dell’attività

professionale) fino al 2009. Dallo stesso emerge un aumento importante del

reddito professionale dal 2002 al 2003 (il reddito passa da fr. 16'271.-- a fr.

50'240.--). È quindi verosimile che vi sia stata un'estensione dell’attività

lavorativa al 100% già in quegli anni, allorché è intervenuta la separazione

dal marito.

Come

evidenziato dall’amministrazione l’andamento dei redditi, a partire invece dal

2003, è piuttosto stabile e permette di giungere ad un risultato complessivamente

realistico su quello che era il reddito dell’assicurata prima dell’insorgenza

del danno alla salute.

Per

quanto riguarda infine la documentazione dell’Ufficio di tassazione di __________

prodotta dall’UAI in data 23 novembre 2011, la stessa è da ritenere invece del

tutto ininfluente ai fini della causa.

Secondo

l’UAI il chilometraggio delle trasferte lavorative dichiarato dall’assicurata

negli anni dal 2003 al 2008 non rispecchia l’aumento dell’onere lavorativo, a

partire dal mese di giugno 2006, invocato da RI 1. Vi sarebbe stato infatti un

aumento del chilometraggio dal 2003 al 2004 e dal 2004 al 2005, ma non

successivamente (doc. X).

La

responsabile dell’Ufficio tassazione di __________, interpellata dalla

Consulente in integrazione, ha indicato che la quota parte delle spese per auto

deducibili fiscalmente è del 70% per le persone indipendenti. Tale percentuale

– secondo quanto ripreso dalla Consulente – “non ha nulla a che vedere con

un eventuale impegno lavorativo in questa o altra misura. Lo si fa in

tutti i casi e sempre, continua la tassatrice, quando si tratta di persone che

svolgono un’attività indipendente”. Ha confermato quindi come la ripresa

fiscale del 70% delle spese per l’automobile non abbia nulla a che vedere

con la percentuale lavorativa, ma sia da riferire unicamente all’attività

svolta dalla contribuente stessa, ovvero quella di indipendente” (doc.

Xbis).

In

secondo luogo, come evidenziato dalla ricorrente, l’aumento del chilometraggio

negli anni indicati non permette comunque ancora di dedurre un cambiamento

dell’onere lavorativo essendovi numerosi fattori che influenzano il

chilometraggio annuo, per esempio trasferte più lunghe o sopralluoghi a

dipendenza del tipo di cliente.

In

conclusione, l’importo calcolato dall’amministrazione quale reddito da valido di

fr. 68'225.-- può essere confermato da questa Corte.

2.9.2

Per quanto

riguarda invece il reddito da invalido, non contestato dalla

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Nella

fattispecie l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto l’assicurata ha

dichiarato nel 2009, pari a fr. 55'088.-- lordi.

Questo importo può

essere fatto proprio dal TCA.

2.9.3

Va peraltro rilevato che dal

profilo medico è stato accertato che l’assicurata in tutte le

attività che non richiedono una potenzialità visiva per vicino e per lontano

minima, può lavorare al 90% dal mese di maggio 2009 (doc. AI 69-18/20). Pertanto

richiamata la giurisprudenza relativa all’obbligo di

intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior

modo possibile alle conseguenze dell "invalidità", segnatamente

mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una

nuova professione (cfr. consid. 2.5.), questo Tribunale ritiene opportuno

effettuare anche un raffronto dei redditi in attività adeguate.

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche superiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 6'456.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 6'714.24

mensili oppure a fr. 80'570.88 per l'intero anno (fr. 6'714.24 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 6'856.45 oppure di fr. 82'277.42 per

l'intero anno (fr. 6'856.45 x 12).

2.9.4

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi nell’attività di avvocato/notaio, partendo da

un salario da invalido di fr. 55'088.-e confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito

da valido nel medesimo anno di fr. 68'225.-- (consid. 2.10.1) emerge un tasso

d’invalidità del 19,2% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto

ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.

Procedendo

invece al raffronto dei redditi in attività adeguate, partendo da un salario da

invalido di fr. 82'277.42, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 90%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 74'049.68 e

confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo

anno di fr. 68'225.-- (consid. 2.10.1) non emerge alcuna incapacità di

guadagno.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato all'assicurata il riconoscimento di una

rendita d’invalidità la sua decisione formale del 4 febbraio 2011 merita quindi

conferma.

2.10

L’insorgente,

in via ricorsuale, ha postulato l’esecuzione di ulteriori accertamenti, in

particolare l’espletamento di una perizia volta a determinare il reddito

conseguito da uno studio legale a __________ con la medesima struttura e peculiarità

del proprio, nonché l’audizione testimoniale dei colleghi di lavoro (doc. I,

VI).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

In

particolare, una testimonianza dei colleghi di lavoro riferita ai tempi di presenza

dell’assicurata nello studio legale non assumerebbe una rilevanza decisiva.

La

professione di avvocato non impone infatti una presenza costante presso

l’Ufficio, ma può essere svolta a domicilio o all’esterno dello studio legale.

Una presenza discontinua in ufficio non dimostra così ancora lo svolgimento di un’attività

soltanto a tempo parziale.

2.11

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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