32.2011.76
Indipendente. L'amministrazione ha calcolato il reddito da valido considerando la media degli ultimi quattro anni prima del danno alla salute (2004-2007). L'affermazione della ricorrente di aver lavor
12 dicembre 2011Italiano43 min
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Numero d'incarto:
32.2011.76
Data decisione, Autorità:
12.12.2011, TCA
Titolo:
Indipendente. L'amministrazione ha calcolato il reddito da valido considerando la media degli ultimi quattro anni prima del danno alla salute (2004-2007). L'affermazione della ricorrente di aver lavorato a tempo parziale (50%) e solo dal 2006 aver esteso al 100% non trova riscontro agli atti
GRADO DI INVALIDITÀ
LAVORATORE INDIPENDENTE
PERIZIA
RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.76
LG/DC/sc
Lugano
12 dicembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 8 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1sso,
nata nel 1962, avvocato e notaio indipendente, in data 2 marzo 2009 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di essere
affetta da “Cheratocono bilaterale (degenerazione progressiva della cornea
ad ambedue gli occhi)” (doc. AI 2-1/7).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, in particolare una valutazione
bidisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità (doc. AI 69-1) e un’inchiesta per l’attività
professionale indipendente (doc. AI 88-1), l’UAI con decisione del 4 febbraio
2011 (doc. AI 95-1), preavvisata con progetto del 19 novembre 2010 (doc. AI
91-1), ha respinto la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità
inferiore al 40%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, patrocinata dallo RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e
il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti di carattere
economico (doc. I).
Il
patrocinatore di RI 1 ha contestato la valutazione economica svolta
dall’amministrazione con particolare riferimento al reddito da valido (doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI, fondandosi sulle valutazioni della consulente in integrazione
professionale, si è riconfermato nel proprio provvedimento con argomenti di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi
di diritto (doc. IV).
1.5. L’8 aprile
2011 il legale di RI 1 ha confermato che la presenza in ufficio dell’assicurata
era discontinua e non superiore al 50%. Quali mezzi di prova il rappresentante
ha citato se stesso, oltre ai colleghi avvocati __________ (doc. VI).
Il
doc. VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
1.6. Il 14
novembre 2011 si è tenuto un dibattimento davanti al Presidente del TCA (doc.
IX).
1.7. Con le
osservazioni del 23 novembre 2011 l’UAI ha trasmesso la documentazione
dell’ufficio tassazione di __________ concernente l’assicurata, nonché le
annotazioni della Consulente in integrazione professionale (doc. X+bis;1-86).
1.8. I doc.
X+bis; 1-86 sono stati trasmessi all’assicurata per osservazioni (doc. XI).
1.9. L’avv. RA 1
ha preso posizione in data 5 dicembre 2011 (doc. XII).
Il
doc. XII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. XIII).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio
2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21
dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio
2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA
U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è
chiamato a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare
all’assicurata il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità oppure
no.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la
giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Va poi ricordato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti
particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga,
ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone non esercitanti
un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo
straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105
V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p.
456).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata
considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento
sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto
invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a;
SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale
può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della
medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se si
volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo
cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in
base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2;
VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel
caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha
precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello
conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che
riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi
fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione
congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni
sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza il TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.4. L'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando,
della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro.
Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita
l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in
particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la
sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143
consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido
(Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen
Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di stabilire l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni
modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità
professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto
teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un
assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di
trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Occorre ancora rilevare che, secondo la giurisprudenza del TFA, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel
che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve
tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del
genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione
economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima
dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito
medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per
valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende
non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza
invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del
reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il
good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito
attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr.
Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten,
Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la
grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del
29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).
Per quel
che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto guadagno, in
particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una
attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a
quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere
ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale
di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e
categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.5. L’Alta
Corte ammette di principio, la possibilità di un raffronto tra redditi da
attività indipendente con redditi da dipendente (STFA I 543/03 del 27 agosto
2004).
Tale
modo di operare è segnatamente stato avallato nei casi in cui sono disponibili
dati fiscali attendibili (cfr. sentenza citata).
Inoltre
alla luce del principio generale applicabile
anche nel diritto delle assicurazioni sociali, per il quale all'assicurato
incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V
278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572) e, quindi, anche l’obbligo di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile
per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua
"invalidità", segnatamente mettendo a profitto la sua residua
capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 28
consid. 4a e sentenze ivi citate; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip
im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg).
In
talune circostanze si può dunque richiedere ad un assicurato
indipendente di intraprendere un’attività dipendente.
Questo
avviene allorché egli può mettere a miglior frutto la sua residua capacità
lavorativa e quando tale cambiamento di professione - tenuto conto dell’età,
della durata dell’attività svolta, della formazione, della tipologia dell’attività
sin qui esercitata e della situazione professionale - sia ragionevolmente
esigibile. Se ciò si avvera, l'esigibilità di un cambiamento di professione va
ammessa e il libero professionista può essere trattato, ai fini della
valutazione del suo reddito da invalido, come se avesse rinunciato alla propria
attività indipendente (cfr. STFA inedite 27 agosto 2004 in re I, I 543/03, consid. 4.3 e del 22 ottobre 2001 in re W., I 224/01, consid. 3b/bb). In tal
caso per stabilire l'invalidità vengono computate quelle entrate che egli
potrebbe percepire tramite un'attività lavorativa dipendente adeguata al danno
alla salute.
Ad
esempio l’Alta Corte aveva ritenuto esigibile un cambiamento di professione da
agricoltore indipendente in un’attività dipendente adeguata (ZAK 1983 pag. 256;
STFA I 38/06 del 7 giugno 2006, consid. 3.2 con riferimenti di giurisprudenza).
Vedi anche STFA I 761/04 del 14 giugno 2005, dove il TFA ha confermato
l’esigibilità di un cambiamento professionale da custode indipendente di diversi
immobili.
Nella
STFA I 782/03 del 24 maggio 2006, pubblicata in RtiD II-2006, pag. 214, il
reddito ipotetico senza il danno alla salute conseguibile da un’assicurata di
professione parrucchiera con attività lucrativa indipendente, che quando è rimasta
vittima di due incidenti della circolazione aveva avviato da poco il proprio
esercizio, non poteva essere determinato fondandosi sull’evoluzione che
l’azienda avrebbe avuto se non fosse subentrata l’invalidità, in quanto i dati
contabili a disposizione erano pochi e inattendibili. Pertanto, esso è stato
correttamente accertato sulla base di un esame comparativo dei redditi
conseguiti da aziende simili nella regione. Il reddito da invalida è poi stato
ottenuto facendo capo alla situazione salariale concreta dell’assicurata quale
assistente di cura. Siccome i due redditi di riferimento sono stati determinati
in maniera attendibile secondo il metodo ordinario, l’invalidità
dell’assicurata non doveva essere stabilita secondo il metodo straordinario.
Per altri casi in cui,
invece del metodo straordinario, è stato applicato il normale confronto dei
redditi utilizzando i dati statistici ed esigendo dall'assicurato il passaggio
ad un'attività dipendente cfr. STF 9C_335/2007 e STF 9C_13/2007.
2.6. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al
proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del
Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4).
(…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.7. Nel caso in
esame, con lo scopo di accertare in maniera approfondita lo stato di salute
dell’assicurata, l’Ufficio AI ha affidato al SAM il mandato di esperire una
perizia bidisciplinare. In tale ambito i medici del SAM hanno valutato la
patologia oftalmologica (Dr. __________) e quella psichiatrica (Dr. __________).
Il Dr. __________,
spec. FMH in malattie degli occhi, nel referto del 28 maggio 2010 ha posto la diagnosi di “Cheratocono bilaterale con: - stato dopo trattamento con tecnica
mista di cheratotomia radiale e Cross Linking il 30.09.2008; - astigmatismo
irregolare con visus corretto OD 0,4, OS 0,1” con
capacità lavorativa massima del 50% nell’attività di avvocato e notaio (doc. AI
69-29).
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nella perizia del 10 giugno 2010 ha posto la diagnosi di “Sindrome da disadattamento (ICD10 F43.21) reazione depressiva
prolungata in via di remissione” con incapacità lavorativa del 10% (doc. AI
69-24).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 4 agosto 2010 i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della
ricorrente presso il citato centro d’accertamento hanno ripreso le diagnosi del
Dr. __________ e del Dr. __________ e ritenuto l’assicurata completamente
inabile al lavoro dall’8 settembre 2008, mentre dal 9 novembre 2008 è da
considerare abile al lavoro nella misura del 50% nell’attività di
avvocato-notaio indipendente, mentre in tutte le attività che non richiedono
una potenzialità visiva per vicino e per lontano minima, il grado di capacità
lavorativa è del 90% dal mese di maggio 2009 (doc. AI 69-18/20).
Nel
rapporto medico del 9 agosto 2010 il Servizio medico regionale (SMR) ha ripreso
la diagnosi e la valutazione della capacità lavorativa del SAM e raccomandato
una valutazione economica per indipendenti (doc. AI 70-1).
L’Ufficio
AI, in sede di udienza del 14 novembre 2011, ha confermato le conclusioni del SAM e del SMR (doc. IX, pag. 3).
La
valutazione medica non viene contestata dalla ricorrente (cfr. doc. I, VI), per
cui il TCA ritiene superfluo dilungarsi ulteriormente su questo punto.
2.8. Occorre quindi
esaminare le conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal
profilo economico.
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2009.
L’UAI
ha ordinato all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per
indipendenti eseguita il 29 settembre 2010.
Nel relativo rapporto del
9 novembre 2010 l’incaricata, riguardo all’attività svolta dall’assicurata
prima e dopo l’insorgenza del danno alla salute, ha rilevato quanto segue:
"
(…)
Cambiamenti nell'organizzazione dell'impresa:
quali misure sono imputabili al danno alla salute?
(cambiamenti logistici,
sviluppo tecnologico, diversificazione del prodotto, rinuncia a commesse,
delega a terzi, modificazioni significative dei prezzi, cambiamenti degli orari
di apertura, ecc.) Decorrenza delle modifiche.
· Prima si occupava
anche delle pratiche notarili, oltre che di quelle di avvocatura, nonostante da
sempre abbia trovato più interessanti queste ultime. Occuparsi di casi di
avvocatura, spiega l'assicurata, le risulta ora più gravoso poiché richiedono
una maggiore "ricerca", mentre le pratiche notarili possono essere
gestite attraverso i "taglia e incolla" di una struttura
preesistente.
· Aver optato per le
pratiche notarili a scapito di quelle di avvocatura è stata dunque una scelta
obbligata, dopo la malattia, ma che le ha oltremodo consentito di mantenere
stabili gli incassi. Le pratiche notarili presuppongono infatti relazioni
dirette, telefoniche e scrittura al PC, ma non la "ricerca" come
invece avviene per altre tipologie di pratiche.
· Accenna inoltre a
come, avendo aperto lo studio dieci anni orsono, il guadagno avrebbe potuto
essere più elevato di quanto non lo sia stato effettivamente negli ultimi anni,
un trend che le sue difficoltà visive hanno di fatto ostacolato. Riferisce altresì
di aver dovuto rinunciare alle richieste di taluni clienti.
· Dall'insorgenza del
danno inoltre ha ridotto il tempo di presenza in ufficio nella misura del 50%;
questo non ha comunque pregiudicato la relazione con gli assistiti,
"poiché vi è sempre qualcuno (il collega appunto) che risponde alle
telefonate". Quando è a casa, inoltre, devia il telefono dell'ufficio sul
cellulare privato: in questo modo "i clienti non si accorgono che lei non
c'è", precisa l'assicurata.
· Altro elemento emerso
nel corso dell'inchiesta è il fatto che il collega con cui la signora RI 1
condivide lo studio non sia notaio ma solo avvocato; questo consente
all'assicurata, come ammette lei stessa, di poter disporre della collaborazione
del collega nel caso in cui una pratica sia troppo impegnativa, ma abbia a sua
volta la possibilità di ricevere incarichi per pratiche notarili.
SITUAZIONE DEL PERSONALE
Manodopera con/senza remunerazione
(situazione attuale)
Nessun dipendente.
Nel corso dell'inchiesta l'assicurata ammette di
non potersi permettere una segretaria, per questo si risolve a fare tutto da
sola.
Cambiamenti imputabili al danno alla salute
(concernenti il personale
e la percentuale lavorativa; data di inizio e fine)
Nessuno.
CONFRONTO TRA CAMPI DI ATTIVITA’ - vedi allegato 1
A sostegno di quanto dichiarato circa i
cambiamenti successivi il danno alla salute, l'assicurata ha precisato, in sede
di inchiesta, come la ripartizione della casistica di cui si occupa attualmente
sia per l'80% pratiche notarili, per il 20% pratiche di avvocatura; tale
ripartizione la reputo una base reale su cui valutare i limiti funzionali
dell'assicurata rispetto al lavoro che svolge abitualmente.
Va da sé comunque che, non avendo una segretaria,
l'assicurata sia nella condizione di occuparsi di tutto il procedere della
pratica, dall'incontro con l'assistito alla gestione delle telefonate, alla
fatturazione degli onorari.
Trattandosi comunque di mansioni il cui
"peso" è difficile da quantificare, ritengo che il confronto possa
essere fatto procedendo nel modo proposto dall'allegato 1.
EVOLUZIONE DEI REDDITI DELL'IMPRESA – vedi allegato 2
Reddito dell'assicurata:
2009
2008
2007
2006
2005
2004
Reddito
tassato
51'500
69'000
53'500
59'500
Guadagno
dichiarato
50'705
68'578
52'357
58'730
65'129
62'976
C.I.
56'000
62'000
-
-
IPG
24'090
5'726
Si osservano le annotazioni del tassatore sul
conto economico 2008 presentato dall'assicurata (vedi documentazione fiscale
allegata al dossier), dove si indica che:
· "Fr. 5'726.30
ricevuti dalla __________ non sono da conteggiare nella contabilità".
· "Fr. 1'126.80,
pagati da __________, non sono da dedurre dalle spese dello studio".
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento
dell'azienda, dell'attività professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
In misura abbondanziale, può essere richiesta la
valutazione del consulente, valutazione, che tuttavia, date le competenze
professionali dell'assicurata, ritengo superflua.
Ritiene necessaria una perizia?
No.
VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ
Nell'applicazione del metodo ordinario, possibile
poiché si dispone del reddito dichiarato dall'assicurata sia prima che dopo il
danno alla salute, si evince la seguente perdita di guadagno:
Reddito da valida:
Quale reddito senza danno alla salute si è inteso
prendere a riferimento la media degli ultimi quattro anni che hanno preceduto
l'insorgenza del danno, ovvero dal 2004 al 2007, media che risulta essere di
fr. 59'798.- netti, fr. 65'478.- lordi. Considerando altresì il caro vita, si ha
un reddito da valida di fr. 68'225.- lordi.
La scelta della media è spiegata sia
dall'andamento dell'attività, che può subire variazioni da un anno all'altro
(anche se, come evidenziano i conti economici, non si tratta di variazioni
sensibili), sia soprattutto per quanto ha dichiarato dall'assicurata, ovvero
che il rendimento dello studio avrebbe potuto aumentare con il trascorrere
degli anni; in quest'ottica si è ritenuto indicato applicare anche il caro
vita.
Reddito da invalida:
Quale reddito successivo il danno alla salute si
è preso a riferimento il reddito dichiarato nel 2009, perché il 2008 è
caratterizzato da una fase acuta di malattia (corrispondente altresì con la
data di insorgenza del danno) e solo alla fine dell'anno, nel mese di novembre,
l'assicurata ha potuto riprendere l'attività.
Il guadagno (dichiarato) per questo anno è di fr.
50'704.- netti, fr. 55'088.- lordi.
Il confronto riportato dalla tabella sottostante
è stato fatto, per correttezza, sui redditi dichiarati prima e dopo l'insorgenza
del danno alla salute. I dati parrebbero attendibili, visto che, nel corso
degli anni, l'ufficio contribuzioni ha apportato variazioni minime sulle cifre
dichiarate.
Reddito ipotetico senza danno
secondo
l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli
estratti dei CI – media anni 2004/2005/2006/2007
SFr.
68'225
./.
2. 5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs…….)
Totale
intermedio
SFr.
68'225
+
contribuzioni personali AVS/AI/IPG
Totale
intermedio
SFr.
68'225
./.
quota di lavoro non remunerata del congiunto (…
Reddito ipotetico senza invalidità della persona assicurata
SFr. 68'225
Reddito da invalido
conformemente
ai documenti contabili, senza redditi supplementari per la persona assicurata
(es: le indennità giornaliere o le rendite)
SFr.
50'704
./.
2.5% d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa, di (Frs. ….)
Totale
intermedio
SFr.
50'704
+
contribuzioni personale AVS/AI/IPG
SFr.
4'384
Totale
intermedio
SFr.
55'088
./o
quota di lavoro non remunerata del congiunto (…. %)
Reddito d'invalido della persona assicurata
SFr. 55'088
Diminuzione del reddito dell'attività professionale imputabile al
danno alla salute
SFr. 13'137
Tasso di diminuzione del reddito dell'attività professionale
19%
VALUTAZIONE:
Per la valutazione della perdita di guadagno
causata dal danno alla salute si è applicato il metodo ordinario del confronto
del redditi, che ha evidenziato un grado del 19%, insufficiente pertanto al
riconoscimento delle prestazioni.
Considerato che le indicazioni mediche non
trovano riscontro diretto nel dato economico, possiamo evidentemente concludere
come l'assicurata sia riuscita a trovare modalità adeguate ed efficaci per
gestire la professione al punto da non causare una perdita economica importante;
un esempio di quanto detto testé è la possibilità di optare per pratiche, come
quelle notarili, che impongono un minor sforzo visivo." (doc. AI 88/3-6).
2.9. Alla luce
della documentazione agli atti e di quanto emerso durante l'udienza del 14
novembre 2011 questo Tribunale non ha motivo per mettere in discussione
le risultanze dell’inchiesta economica del 29 settembre 2010 (sul valore
probante di tali inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V
61; STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006), per le ragioni che seguono.
2.9.1. Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza
preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con
riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente
possibile.
Di regola
ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima
del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale
dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso
in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nella presente
fattispecie l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da valido considerando la
media degli ultimi quattro anni (dal 2004 al 2007) che hanno preceduto
l'insorgenza del danno alla salute, per un importo di fr. 59'798.- netti, fr.
65'478.- lordi, che aggiornati al 2009 sono pari a fr. 68'225.- lordi (calcolo
confermato in sede di udienza del 14 novembre 2011, cfr. doc. IX, pag. 1/2). L’amministrazione
ha scelto di applicare la media dei redditi dal 2004 al 2007, con l’aggiunta
del rincaro, dopo aver considerato l’andamento dell’attività e dei redditi (stabili)
in quegli anni, nonché le dichiarazioni dell’assicurata. Procedere con la media
dei guadagni percepiti – secondo la consulente – “ci ha consentito di fornire
un quadro realistico e aderente della redditività nella professione svolta
dall’Avv. RI 1” (doc. AI 88-5; 94-1).
La
ricorrente, da parte sua, ha censurato questo calcolo del reddito da valido, in
quanto – a suo dire – fino alla metà del 2006 ha lavorato al 50% per dedicarsi alla famiglia e solo dal mese di giugno 2006 ha esteso l’attività al 100%, quando però la patologia oftalmologica (il cheratocono) ha fatto
la sua comparsa limitando la capacità lavorativa (doc. I).
Secondo
il rappresentante dell’assicurata l’Ufficio AI avrebbe dovuto paragonare il
dato relativo alle entrate del 2009 (reddito da invalido non contestato), con
un dato ipotetico (reddito da valido) che tenga conto delle possibilità di
crescita dello studio legale concretamente prospettabile.
Viene
quindi postulato l’espletamento di una perizia volta a determinare il reddito
conseguito da uno studio sito a __________ con la medesima struttura e
caratteristiche di quello dell’assicurata (doc. I).
In
primis va messo in evidenza che dal profilo medico la patologia
oftalmologica (cheratocono bilaterale) è nota dal 1994 ed inizialmente è stata
trattata con lenti a contatto del tipo semi-rigido fino al 2006-2007, periodo
in cui l’assicurata ha subìto un peggioramento dell’acuità visiva. Dal punto di
vista temporale è tuttavia a partire dal mese di settembre 2008 che i
medici del SAM hanno considerato che la patologia in questione ha un’influsso
sulla capacità lavorativa (cfr. doc. AI 69-19).
Questo Tribunale rileva che l’affermazione della ricorrente di
aver lavorato a tempo parziale (50%) per dedicarsi alla famiglia e solo dal
mese di giugno 2006 di aver esteso l’attività al 100%, non trova riscontro nella
documentazione agli atti.
Infatti l’insorgente
nel formulario di richiesta di prestazioni dell’assicurazione invalidità del 2
marzo 2009 ha indicato che negli ultimi tre anni prima dell’inoltro della
domanda svolgeva l’attività di avvocato e notaio a tempo pieno (100%),
con un reddito medio di fr. 60'000.-- addirittura inferiore a quanto calcolato
in sede di istruttoria dall’amministrazione (doc. AI 2-5).
Interpellata,
a tal proposito, in sede di udienza, l’assicurata ha asserito “di non avere
prestato sufficiente attenzione a questo aspetto e sottolinea che in quel
periodo si trovava nelle massime difficoltà per i suoi problemi alla vista”
(doc. IX, pag. 2).
In data 4
marzo 2009 l’UAI ha poi invitato l’assicurata a comunicare all’amministrazione
i dati relativi all’attività indipendente “PRIMA” (evidenziato in grassetto) del
danno alla salute. In particolare:
“(…)
1. Tipo dell’azienda (ramo d’attività) nonché ubicazione e superfici a
disposizione;
Considerandi
2.
Data d’inizio, genere dell’attività svolta (lavoro direttivo, altre
attività – indicare in che percentuale sono svolte le singole mansioni
sull’arco della giornata e della settimana – DARE INDICAZIONI PRECISE);
3.
Numero dipendenti stipendiati;
4.
Persone che aiutano senza ricevere salario in contanti (p.es. moglie
o figli);
5.
Redditi conseguiti negli ultimi 4 anni (allegare documentazione contabile
[conti economici e bilanci] nonché copia della dichiarazione fiscale);
6.
Fino a quando l’attività è stata svolta nella misura sopraccitata;
7.
Dopo il danno alla salute, in che percentuale è ancora svolta
l’attività e in quali mansioni” (doc. AI 6-1).
Nella
risposta del 17 marzo 2009 l’assicurata ha comunicato all’Ufficio AI quanto
segue:
“(…)
1.
studio legale e notarile, ubicato a __________, attività di avvocato
e notaio, superficie a disposizione circa mq 100 (condivisi con un collega).
2.
In qualità di indipendente non sono affiliata a nessuna cassa
pensioni;
3.
inizio attività agosto 1998, avvocato e notaio;
4.
nessun dipendente;
5.
nessun aiuto non stipendiato;
6.
redditi 2005-2008, dichiarazioni fiscali anni 2007 e 2008;
7.
l’attività è stata svolta al 100% fino al 8 settembre 2008;
8.
l’inabilità lavorativa al 100% fino al 9 novembre 2008 e in seguito
al 50% svolgendo tutte le mansioni riguardanti la mia professione”
L’insorgente
ha, in particolare, asserito di aver svolto l’attività legale/notarile al
100% fino all’8 settembre 2008 (doc. AI 11-1).
In sede
di udienza del 14 novembre 2011 il Presidente del TCA ha chiesto all’assicurata
per quale motivo è stato indicato che l’attività è stata svolta al 100% fino
all’8 settembre 2008 senza evidenziare la modifica del grado di attività
lavorativa a partire dal luglio 2006 e malgrado la domanda 2 fosse estremamente
chiara: “(…) DARE INDICAZIONI PRECISE (…)”.
L’assicurata
ha risposto: “pensavo che si riferisse a quel periodo, cioè negli anni in
corso” (doc. IX, pag. 3).
Il
presidente del TCA ha quindi sottolineato che la risposta, incompleta, andava
approfondita dall’amministrazione chiedendo un complemento d’informazioni
(cfr. doc. IX, pag. 3).
Di
particolare rilevanza è inoltre la circostanza che nella perizia SAM del 4
agosto 2010, per quanto riguarda l’anamnesi professionale (pto. C3), i medici
hanno riferito che “…nel corso del 1998 lavora dapprima per un breve periodo
presso lo studio dell’Avv. __________, in seguito, dal 1999 l’A. inizia
un’attività indipendente con l’apertura di uno studio legale e notarile a __________,
condividendo gli spazi aziendali con l’Avv. RA 1. Riferisce di aver potuto
lavorare al 100% fino a settembre 2008 quando, sottoposta ad un intervento
chirurgico ad entrambi gli occhi, è stata dichiarata totalmente inabile al
lavoro dall’8.9 al 9.11.2008 e in seguito, dal 10.11.2008, nella misura del 50%
(ca. quattro ore al giorno)”. (doc. AI 69-7).
La
consulente in integrazione professionale, nel complemento del 19 gennaio 2011, ha evidenziato che l’assicurata prima del danno alla salute ha svolto l’attività legale e
notarile per una decina di anni “senza modificare la propria ragione sociale
e senza procedere con cambiamenti strutturali tali da incidere sulla
redditività dello studio” (doc. AI 94-1).
In sede
di udienza del 14 novembre 2011 la consulente in integrazione professionale, __________
ha poi confermato che durante il colloquio con l’assicurata non è mai emerso
che lavorasse a tempo parziale:
“(…)
Ora, nel caso concreto, sia nel colloquio in
studio sia nei successivi colloqui telefonici non era mai emersa nessuna
indicazione che lasciasse presupporre che l’attività prima dell’insorgenza del
danno alla salute non fosse a tempo pieno.” (doc. IX, pag. 2).
Dalla documentazione agli
atti emerge anche che RI 1 si è sposata con __________ nel mese di dicembre del
1985.
Dall’unione sono nati due figli: __________ del 1986 e __________ del
1989.
(doc. AI 2-2).
Nel 2000 la relazione
coniugale è entrata in crisi e nel 2003 è sopraggiunta la separazione e il
divorzio consensuale nel dicembre 2006 (cfr. sentenza del 14 dicembre 2006).
I due figli sono stati
affidati alla madre (doc. AI 3-7; 69-6).
Nel
periodo di tempo che ci occupa, ovvero gli anni precedenti all’insorgenza del
danno alla salute (dal 2003 al 2007), l’assicurata risultava separata e i figli
erano già in età adolescenziale.
In sede
di osservazioni al progetto di decisione del 19 novembre 2010 l’insorgente ha esposto
il reddito professionale ai fini dell’AVS dal 1998 (inizio dell’attività
professionale) fino al 2009. Dallo stesso emerge un aumento importante del
reddito professionale dal 2002 al 2003 (il reddito passa da fr. 16'271.-- a fr.
50'240.--). È quindi verosimile che vi sia stata un'estensione dell’attività
lavorativa al 100% già in quegli anni, allorché è intervenuta la separazione
dal marito.
Come
evidenziato dall’amministrazione l’andamento dei redditi, a partire invece dal
2003, è piuttosto stabile e permette di giungere ad un risultato complessivamente
realistico su quello che era il reddito dell’assicurata prima dell’insorgenza
del danno alla salute.
Per
quanto riguarda infine la documentazione dell’Ufficio di tassazione di __________
prodotta dall’UAI in data 23 novembre 2011, la stessa è da ritenere invece del
tutto ininfluente ai fini della causa.
Secondo
l’UAI il chilometraggio delle trasferte lavorative dichiarato dall’assicurata
negli anni dal 2003 al 2008 non rispecchia l’aumento dell’onere lavorativo, a
partire dal mese di giugno 2006, invocato da RI 1. Vi sarebbe stato infatti un
aumento del chilometraggio dal 2003 al 2004 e dal 2004 al 2005, ma non
successivamente (doc. X).
La
responsabile dell’Ufficio tassazione di __________, interpellata dalla
Consulente in integrazione, ha indicato che la quota parte delle spese per auto
deducibili fiscalmente è del 70% per le persone indipendenti. Tale percentuale
– secondo quanto ripreso dalla Consulente – “non ha nulla a che vedere con
un eventuale impegno lavorativo in questa o altra misura. Lo si fa in
tutti i casi e sempre, continua la tassatrice, quando si tratta di persone che
svolgono un’attività indipendente”. Ha confermato quindi come la ripresa
fiscale del 70% delle spese per l’automobile non abbia nulla a che vedere
con la percentuale lavorativa, ma sia da riferire unicamente all’attività
svolta dalla contribuente stessa, ovvero quella di indipendente” (doc.
Xbis).
In
secondo luogo, come evidenziato dalla ricorrente, l’aumento del chilometraggio
negli anni indicati non permette comunque ancora di dedurre un cambiamento
dell’onere lavorativo essendovi numerosi fattori che influenzano il
chilometraggio annuo, per esempio trasferte più lunghe o sopralluoghi a
dipendenza del tipo di cliente.
In
conclusione, l’importo calcolato dall’amministrazione quale reddito da valido di
fr. 68'225.-- può essere confermato da questa Corte.
2.9.2
Per quanto
riguarda invece il reddito da invalido, non contestato dalla
ricorrente, va ricordato che lo
stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Nella
fattispecie l’Ufficio AI ha fatto riferimento a quanto l’assicurata ha
dichiarato nel 2009, pari a fr. 55'088.-- lordi.
Questo importo può
essere fatto proprio dal TCA.
2.9.3
Va peraltro rilevato che dal
profilo medico è stato accertato che l’assicurata in tutte le
attività che non richiedono una potenzialità visiva per vicino e per lontano
minima, può lavorare al 90% dal mese di maggio 2009 (doc. AI 69-18/20). Pertanto
richiamata la giurisprudenza relativa all’obbligo di
intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior
modo possibile alle conseguenze dell "invalidità", segnatamente
mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una
nuova professione (cfr. consid. 2.5.), questo Tribunale ritiene opportuno
effettuare anche un raffronto dei redditi in attività adeguate.
In
applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008
(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche superiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.
RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 6'456.--.
Riportando
questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata
in La Vie économique, 10-2010, p. 94), esso ammonta a fr. 6'714.24
mensili oppure a fr. 80'570.88 per l'intero anno (fr. 6'714.24 x 12, ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999
nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,
10-2010, p. 95), un reddito mensile di fr. 6'856.45 oppure di fr. 82'277.42 per
l'intero anno (fr. 6'856.45 x 12).
2.9.4
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi nell’attività di avvocato/notaio, partendo da
un salario da invalido di fr. 55'088.-e confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito
da valido nel medesimo anno di fr. 68'225.-- (consid. 2.10.1) emerge un tasso
d’invalidità del 19,2% arrotondato al 19% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto
ad una rendita d’invalidità, come stabilito dall’amministrazione.
Procedendo
invece al raffronto dei redditi in attività adeguate, partendo da un salario da
invalido di fr. 82'277.42, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 90%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 74'049.68 e
confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo
anno di fr. 68'225.-- (consid. 2.10.1) non emerge alcuna incapacità di
guadagno.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato all'assicurata il riconoscimento di una
rendita d’invalidità la sua decisione formale del 4 febbraio 2011 merita quindi
conferma.
2.10
L’insorgente,
in via ricorsuale, ha postulato l’esecuzione di ulteriori accertamenti, in
particolare l’espletamento di una perizia volta a determinare il reddito
conseguito da uno studio legale a __________ con la medesima struttura e peculiarità
del proprio, nonché l’audizione testimoniale dei colleghi di lavoro (doc. I,
VI).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
In
particolare, una testimonianza dei colleghi di lavoro riferita ai tempi di presenza
dell’assicurata nello studio legale non assumerebbe una rilevanza decisiva.
La
professione di avvocato non impone infatti una presenza costante presso
l’Ufficio, ma può essere svolta a domicilio o all’esterno dello studio legale.
Una presenza discontinua in ufficio non dimostra così ancora lo svolgimento di un’attività
soltanto a tempo parziale.
2.11
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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