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Decisione

32.2011.77

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29 settembre 2011Italiano66 min

Source ti.ch

Fatti

I 187 consid. 2.2). Tale garanzia comprende il diritto per l'interessato di

consultare l'incarto, di offrire e di esigere l'assunzione di mezzi probatori

purché siano pertinenti e riguardino punti rilevanti per il giudizio, di

partecipare alla stessa e di potersi esprimere sulle relative risultanze nella

misura in cui possano influire sulla decisione (STF 9C_734/2010 del 18 maggio

2011 consid. 4.1; DTF 135 I 187 consid. 2.2; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio

2011, consid. 2; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578

consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1

vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16

consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). In

sostanza, il medesimo, quale diritto di partecipazione al procedimento,

comprende tutte quelle facoltà che devono essere riconosciute a una parte affinché

possa efficacemente far valere la sua posizione nella procedura (DTF 135 II 286 consid.

5.1 pag. 293 e richiami). Esso comprende altresì l'obbligo per l'autorità di

motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre

la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a

fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e

di poterlo impugnare con cognizione di causa e, dall'altro, di permettere all'autorità

di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa

tuttavia che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed

esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole

circostanze rilevanti per il giudizio, atte a influire sulla decisione (citata

STF 9C_734/2010 consid. 4.1; DTF 134 I 83 consid.

4.1 pag. 88 e rinvii).

Nella fattispecie, in

merito alla censura del ricorrente secondo cui l'Ufficio AI non avrebbe in

realtà messo in atto ulteriori accertamenti medici a seguito delle sue osservazioni

al progetto di decisione dell'8 aprile 2010 (doc. 40) e del certificato del medico

curante dottor __________ inviato il 24 marzo 2010 (doc. 39), la stessa va

respinta.

In effetti, dalla

documentazione prodotta dall'amministrazione risulta chiaramente come quest'ultima

abbia disposto di interpellare il precitato medico chiedendogli di precisare in

cosa consisteva l'accennato peggioramento dello stato di salute dell'assicurato,

quali le cure intraprese ed i consulti eseguiti e previsti (docc. 44 e 45).

Inoltre, l'Ufficio AI (docc.

44 e 47) ha pure predisposto degli accertamenti presso il dottor __________,

menzionato sia dal medico curante generalista __________, sia dall'assicurato

medesimo nelle sue osservazioni.

Ma non solo. Vista la

comunicazione dell'interessato del 12 giugno 2010 (doc. 46) che avvisava l'UAI

che per motivi personali aveva cambiato lo psichiatra, il 6 luglio 2010 (doc.

48) l'amministrazione ha interpellato quindi anche il dr. med. __________, con

invito a compilare l'apposito rapporto medico allegato (doc. 50).

Alla luce di ciò, non

si può certo concludere che l'Ufficio assicurazione invalidità sia rimasto

inattivo alle (seppure stringate) osservazioni dell'assicurato ma, anzi, che ha

effettivamente eseguito una serie di accertamenti medici. Su questo punto,

quindi, la censura del ricorrente deve essere respinta.

Ora, con riferimento

al rapporto del 15 luglio 2010 (doc. 50) del (nuovo) medico psichiatra che l'insorgente

ritiene non sia stato preso in considerazione dall'amministrazione nell'emanazione

della decisione impugnata, questo Tribunale rileva, come visto, che l'obbligo

di motivare le decisioni ha per scopo di porre la persona interessata nelle

condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di

poterla impugnare con cognizione di causa. Ciò non significa però che l'autorità

sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni

addotte.

Se, quindi, nella

decisione impugnata l'amministrazione non ha menzionato espressamente il

certificato del dr. med. __________, ciò non vuole ancora dire che essa non l'abbia

effettivamente preso in considerazione nell'ambito dell'esame dello stato di

salute dell'interessato.

In effetti, dagli atti

risulta che il rapporto del 19 luglio 2010 dello psichiatra curante è stato invero

recepito dall'Ufficio AI (doc. 54) tanto che, di conseguenza, esso ha

predisposto una nuova valutazione psichiatrica da parte della dr.ssa __________

dell'SMR (doc. 55), la quale ha ampiamente considerato il parere del collega nel

suo referto (doc. 56), giungendo però ad un'altra conclusione.

Una decisione diversa da

parte dell'UAI, per il tramite del SAM dapprima e del consulente in

integrazione poi, non significa che il rapporto del medico curante dell'assicurato

non sia stato preso in considerazione. Tuttavia, il diritto di un assicurato di

fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento che l'amministrazione

prenderà non comporta comunque ancora di avere la certezza che l'autorità amministrativa

o giudiziaria accoglierà (per intero o anche parzialmente) le rimostranze della

parte interessata palesate tramite, in questo caso, un parere medico, ma

soltanto che essa le dovrà analizzare e valutare per potere giungere alla

propria decisione.

Ed è ciò che l'Ufficio

AI ha fatto nel caso concreto.

Infine, il ricorrente

si è lamentato che l'amministrazione non abbia dato seguito alla sua richiesta

di erigere una nuova perizia, ritenendo questo rifiuto come incomprensibile.

Alla stessa stregua

che per la censura appena analizzata, va qui evidenziato che l'amministrazione,

qualora ritenga già sufficienti i mezzi di prova raccolti pendente la procedura

amministrativa, in virtù del principio dell'apprezzamento anticipato delle prove

è legittimata a trarre le proprie conclusioni sulla scorta della documentazione

già in suo possesso, senza che debba forzatamente procedere ad ulteriori accertamenti

che non modificherebbero la sua presa di posizione.

Nella fattispecie, l'Ufficio

AI ha ritenuto che le conclusioni a cui sono giunti i periti del SAM fossero

logiche e convincenti, motivo per cui non ha reputato necessario esperire una

nuova perizia in ambito psichiatrico.

Conformemente alla

costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione

o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a

ed., pag. 274; cfr. anche STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; DTF 122 II 469 consid.

4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e

riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto

di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (e in precedenza

dall'art. 4 vCost. fed.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V

344 consid. 3c).

In tali condizioni, non vi è spazio per

una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente.

Va del resto

evidenziato come l'assicurato ha ancora potuto far valere le sue ragioni

innanzi ad un'autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l'istanza

precedente.

Per cui, in ogni caso,

l'eventuale violazione del diritto di essere sentito è stata comunque sanata in

questa sede, dove l'insorgente ha nuovamente ribadito le sue motivazioni e

prodotto ulteriore documentazione (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto

2008; DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 127 V 431).

Il TCA può pertanto

entrare nel merito del ricorso.

nel merito

3. Oggetto

della lite è la questione a sapere se l'Ufficio AI ha agito correttamente negando il diritto al ricorrente

ad una rendita AI, visto un grado d'invalidità nullo.

La contestazione

riguarda soltanto l'aspetto

psichiatrico ritenuto ininfluente dall'Ufficio AI, mentre i problemi somatici sono indiscussi.

4. Secondo

l'art. 4 cpv. 1 LAI in

relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante

durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio.

Gli elementi

fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi

un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia

o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, pag. 216 segg.).

L'art. 28 cpv. 2 LAI,

in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad

una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se

sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al

50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16

LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito

del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e

dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il

reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto

invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando

la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in

condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali

provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V

30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).

Nella DTF 107 V 21

consid. 2c, la Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità

non è tenuta a rispondere qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di

una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche,

non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dall'allora TFA [dal 1° gennaio 2007: TF] con sentenza

U 156/05 del 14 luglio 2006, consid.

5).

Nel confronto dei

redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,

come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche

e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,

pag. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra

parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di

applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è

essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.

Secondo il TFA i due redditi,

dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno

stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA resa in ambito LAINF, per

il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento

dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita (e non della decisione) ed i redditi da valido e

da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222; DTF 128 V 174).

5. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; STFA I

148/98 del 29 settembre 1998 consid. 3b; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

Nella STFA del 29 settembre 1998 (I

148/98), consid. 3b, l'Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

" Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni

fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,

devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe

ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente

esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna

dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante

il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato

del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto

è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai

fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno

alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o

meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto

domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa

non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a,

pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze

ivi citate).".

Secondo la giurisprudenza del TFA

siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni dello

sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999, I 441/99;

STFA del 29 settembre 1998, I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

Nella sentenza del 4

luglio 2007 (I 384/06), il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il

riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi

espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema

di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.;

cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del

13 luglio 2006, consid. 4).”.

6. Nel caso in esame, nel rapporto medico del

13 febbraio 2009 (doc. 30) la dr.ssa __________ dell'SMR, FMH in medicina generale

(sul diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici dell'SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), poste da un lato le diagnosi principali di sindrome

cervicovertebrale, cervicocefale e cervicobrachiale a sinistra su alterazioni

degenerative plurisegmentali con discopatia C4/C5, C5/C6, C7/Th1, spondilartrosi

e uncartrosi; sindrome lombo vertebrale con componente spondilogena,

prevalentemente alla gamba sinistra su discopatie L3/L4 e L4/L5, e d'altro lato

le diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa quali, fra le altre

patologie, la sindrome somatoforme da dolore persistente ed il disturbo di personalità

misto (complessivamente compensato), ha ritenuto l'assicurato inabile al lavoro

al 30% dal giugno 2005 per l'attività di meccanico d'auto, mentre abile al 100%

in attività adeguate che rispettino i limiti stabiliti dai periti del Servizio

Accertamento Medico.

Il medico SMR ha concluso il rapporto rilevando

quanto segue:

" L'assicurato è stato sottoposto a perizia SAM con

valutazione infettivologica, psichiatrica, neurologica e reumatologica.

I

disturbi che determinano una riduzione della CL sono quelli che interessano il

sistema muscolo-scheletrico. Lo stato di salute non ha subito sostanziali

cambiamenti dal 2005 e la prognosi valetudinaria a medio termine risulta

stazionaria dal punto di vista reumatologico.

Utile in

futuro, secondo il perito psichiatra, una presa a carico per il monitoraggio e

la prevenzione di eventuali ricadute tossiche o peggioramenti del disturbo di

personalità.".

Secondo l'assicurato, il perito

psichiatra non ha ben valutato la sua situazione, ossia non ha considerato il

suo stato reale di salute.

A sostegno della

fondatezza della sua affermazione, il ricorrente ha prodotto il certificato del

15 luglio 2010 (doc. C) del dr. med. __________, suo psichiatra, che ha illustrato

un quadro differente da quello esposto dalla dr.ssa __________ del SAM, anch'ella

psichiatra, ma senza titolo FMH.

7. A

seguito della domanda di prestazioni AI del 2 settembre 2008 (doc. 1), l'amministrazione

ha immediatamente provveduto ad interpellare i medici che hanno avuto in cura l'interessato

e ha poi sottoposto l'intera documentazione raccolta all'attenzione della dr.ssa

med. __________, FMH medicina generale, attiva presso il Servizio Medico

Regionale. Quest'ultima, ritenuto che non erano chiari né lo stato di salute né

i limiti funzionali e la capacità lavorativa in attività precedentemente svolte

ed in attività adeguate, il 7 aprile 2009 (doc. 21) ha ritenuto indispensabile

far eseguire una perizia pluridisciplinare.

L'assicurato è stato

visitato dai periti sull'arco di più giorni ed il 28 agosto 2009 (doc. 29) è

stata resa la perizia pluridisciplinare.

Detta perizia

riferisce della patologia infettivologica, che è stata indagata ulteriormente

durante i giorni in cui è avvenuta la perizia SAM. Dal 1999 l'assicurato presentava il virus dell'epatite C, che è stato curato dal dicembre 2001 al giugno

2002. Nel 2008 il medico curante ha certificato la guarigione dell'epatite

virale C. Gli esami eseguiti dal SAM nell'estate 2009 hanno dimostrato una

normale funzionalità epatica in stato dopo trattamento combinato di un'epatite

virale C con azzeramento della viremia. Pertanto, anche i periti interpellati

dall'UAI hanno affermato che l'epatopatia cronica dovuta al virus dell'epatite

C era guarita. Di conseguenza, sul piano infettivologico non v'erano

limitazioni dello stato valetudinario dell'assicurato.

Nel rapporto peritale

del 3 luglio 2009 (doc. 29-33) il dr. med. __________, specialista FMH neurologia,

ha indicato di avere visitato l'interessato quello stesso giorno.

L'esperto ha esposto sia

i dati anamnestici focalizzando sugli aspetti neurologici, sia risultati

dell'esame neurologico che egli stesso ha realizzato.

La diagnosi posta era

di cervicalgie e lombalgie croniche su alterazioni statico-degenerative del

rachide.

Nella sua valutazione,

l'esperto ha evidenziato l'assenza di una sindrome cervico-vertebrale o di

segni di sofferenza midollare o radicolare cervicale; in particolare, non ha

messo in evidenza alcun deficit sensitivo-motorio concernente la radice C7 ed

il riflesso tricipitale sinistro era vivace. Egli ha indicato anche l'assenza

di una sindrome lombo-vertebrale, nessun segno radicolare irritativo o

tantomeno deficitario dei membri inferiori. V'era invece un'ipestesia

soggettiva funzionale dell'arto inferiore sinistro, senza delimitazione

topografica. Entrambe le gambe non presentavano un deficit motorio, né una

asimmetria dei riflessi. Nessun problema a livello dei nervi cranici, nessun

segno di ipertensione intracranica, nessun deficit neuropsicologico.

Pertanto, dal punto di

vista strettamente neurologico l'assicurato non presentava nessun grado di

incapacità lavorativa in qualsiasi professione. Lo specialista ha evidenziato

che le patologie degenerative, sia cervicale sia lombo-sacrale, erano presenti da

anni e non gli avevano impedito di lavorare fino a quando è stato licenziato.

Infine, il perito ha evidenziato

l'aspetto estetico (abbronzato ed atletico) dell'assicurato, che non presentava

segni di contratture muscolari, asimmetrie né alterazioni posturali.

L'11 luglio 2009 la

dr.ssa __________, medico chirurgo specialista in psichiatria, ha avuto un

colloquio con l'assicurato, a seguito del quale il 15 luglio 2009 ha steso il suo rapporto peritale sulla patologia psichiatrica (doc. 29-21).

Esso tiene conto della

documentazione messa a sua disposizione e dell'esame clinico che la specialista

ha effettuato. Per l'anamnesi familiare, personale clinica e lavorativa, la

psichiatra ha rinviato all'esposizione già effettuata dal dr. med. __________

nell'ambito della redazione della perizia pluridisciplinare, seppure con il

diretto interessato abbia comunque ripercorso questi aspetti. La dottoressa ha

invece esposto nel suo parere l'anamnesi personale e patologica (ha sofferto di

importanti carenze sul piano affettivo sin da piccolo, essendo stato affidato

ad una zia in __________ mentre i genitori vivevano in Svizzera, ciò che l'ha

poi portato nell'adolescenza ad entrare progressivamente nel mondo delle

sostanze stupefacenti diventandone dipendente per una decina d'anni), così pure

i dati clinici soggettivi dell'assicurato (difetto di forza negli arti

superiori ed inferiori, dolori a livello cervicale con irradiazioni fino al

pollice della mano sinistra, dolori in sede lombare con irradiazione fino ai piedi).

Dal maggio 2009

assumeva Zoloft una volta al giorno, mentre nel 2005 pare sia stato preso a

carico dal Servizio psicosociale comunale di __________, ma da sempre è

reticente a terapie in ambito psichiatrico o psicologico.

Quanto allo status

psichico, l'esperta ha descritto un assicurato superficiale e vago sull'argomento

dell'uso di sostanze, mentre a più riprese interpretativo rispetto ai lavori

effettuati ed ai problemi con i relativi datori di lavoro. Ha dimostrato un

pensiero superficiale, concreto, non dispercezioni in atto; l'esame della

realtà era complessivamente mantenuto, ma era labile, l'umore era non

francamente orientato, poteva manifestare rapidi ed apparentemente immotivati

episodi di deflessione; manifestava ansia sub- cronica che probabilmente, come

il suo quadro umorale, in passato ha motivato il ricorso alle sostanze ed all'alcol

a scopo automedicativo; dal profilo cognitivo, nessun insight.

La scarsa continuità

nel lavoro e nei rapporti, i temi di abuso anche alcolico, una certa tendenza a

repentine modifiche dell'umore e la labilità emotiva apparivano compatibili con

un disturbo di personalità misto (con note borderline).

Pertanto, la diagnosi

era di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45,4) e di disturbo di personalità misto (complessivamente compensato) (ICD 10, F 61,0).

Nelle sue conclusioni,

la specialista ha rilevato come l'interessato non lavori più dal 2003, ma che

complessivamente era più stabile e regolato forse anche grazie alla presenza

del figlio nato nel 2007, che temeva di perdere se non fosse stato attento ed

adeguato. Pareva, inoltre, che l'assicurato non assumesse alcolici in modo improprio

né sostanze. In conclusione, a quel momento il quadro psichiatrico non comportava

alcuna percentuale di incapacità lavorativa: egli era abile al lavoro al 100%

in qualsiasi attività teoricamente esigibile, nel rispetto del quadro complessivo

psico-fisico, dell'età e del suo livello culturale.

Rispondendo ai quesiti

posti, la dottoressa ha indicato che l'evoluzione dello stato di salute dell'assicurato

era complessivamente stabile: la prognosi, a quel momento, non sembrava negativa.

Quanto alle possibilità terapeutiche atte a migliorare la capacità lavorativa,

ella ha affermato che non ve n'erano, mentre ha reputato utile una presa a

carico per il monitoraggio e la prevenzione di eventuali ricadute tossiche o

peggioramenti del disturbo di personalità. Per questo motivo, non ha ritenuto

utile la messa in campo di provvedimenti di integrazione professionale, anche

se non v'erano elementi che li sconsigliassero.

Infine, il 17 agosto

2009 (doc. 29-25) il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione,

sulla scorta degli atti messigli a disposizione, delle dichiarazioni dell'interessato

stesso, delle sue constatazioni cliniche avvenute durante la visita personale

del 15 luglio 2009 e delle radiografie portate dall'assicurato, ha reso il proprio

referto sulla patologia reumatologica.

Il perito ha esposto l'anamnesi

familiare, personale remota, sociale dell'assicurato, focalizzando sugli

aspetti puramente muscolo-scheletrici. Egli ha poi descritto i disturbi

soggettivi attuali, quali disturbi alla colonna cervicale cronici e

persistenti, associati a dei mal di testa che irradiavano dalla colonna

cervicale lungo la zona occipitale fino alla zona parietale a sinistra più che

a destra e che si presentavano un giorno alla settimana, talvolta associati a

nausea. I disturbi irradianti lungo il braccio sinistro erano nel frattempo

regrediti, in particolare la sintomatologia irritativa cervico-radicolare

descritta dal neurologo, mentre talvolta risentiva ancora dei dolori alla

muscolatura degli avambracci bilateralmente. Non aveva formicolii alle dita

delle mani, la forza era mantenuta. La messa in moto alla mattina era piuttosto

rallentata ed associata anche ad una stanchezza e ad una svogliatezza. Durante

il giorno il dolore a livello cervicale era sostanzialmente stabile. L'assicurato

ha inoltre segnalato dei disturbi intensi e frequenti nella zona della colonna

toracale ed interscapolare sul lato destro, mentre alla colonna lombare i dolori

erano quasi sempre presenti, in particolare in posizione seduta dopo 30 minuti.

La deambulazione era associata a dei disturbi alle ginocchia, nel salire e

scendere le scale; la gamba sinistra aveva dei formicolii a carattere diffuso;

dolori nel piegare la colonna vertebrale; dolori a rimanere fermo in piedi,

perciò doveva continuare a cambiare appoggio e muoversi; impossibile andare in

bicicletta, mentre riusciva ad alzare sei bottiglie d'acqua minerale, ma poi ne

risentiva per 2-3 giorni soprattutto alla colonna cervicale.

Lo specialista ha poi

descritto lo stato reumatologico oggettivo, dove la mobilità della colonna cervicale

era leggermente ridotta (1/3) in tutte le direzioni senza tuttavia sostanziali

limitazioni, v'erano zone d'irritazione e tendomioghelosi a carattere altalenante

alla colonna toracale, in particolar modo paravertebrale interscapolare sul lato

destro, leggera scoliosi destro-convessa con tendenza ipercifotica. Buona mobilità

della colonna toracale con dolori alla palpazione alla muscolatura

paravertebrale nella zona interscapolare a destra. Buona mobilità della colonna

lombare con dolori nella fase finale della flessione soprattutto al rialzarsi

dalla posizione flessa in avanti ed all'estensione. Segnalato una sintomatologia

dolorosa prevalentemente di tipo tendomioghelotico anche a livello dell'estremità

inferiore sinistra ed al passaggio lombosacrale. V'erano poi dolori nella zona

delle ginocchia bilateralmente con dolori muscolari alla muscolatura del

quadricipite ed al ligamento patellare nella sua parte prossimale. Non sinoviti

o gonfiori articolari, non versamenti alle ginocchia, non segni per lesioni

ligamentari o meniscali.

Dopo la descrizione

degli esami radiologici eseguiti negli anni precedenti, il perito ha esposto le

diagnosi di sindrome cervico-vertebrale, cervico-cefale e cervico-brachiale a

sinistra su alterazioni degenerative pluri-segmentali con discopatia C4/C5,

C5/C6, C7/Th1 e spondilartrosi e uncartrosi; sindrome lombo-vertebrale con

componente spondilogena prevalentemente alla gamba sinistra su discopatie L3/L4

e L4/L5.

Nella sua valutazione,

il reumatologo ha affermato che determinanti per le limitazioni funzionali erano

prevalentemente le patologie alla colonna cervicale e in minor misura quelle a

livello lombare. L'assicurato era limitato in attività lavorative particolarmente

pesanti e poco ergonomiche per la colonna vertebrale.

V'erano limitazioni

nell'alzare dei pesi superiori ai 10kg ripetutamente fino all'altezza del corpo

e ripetutamente 5kg sopra l'orizzontale. L'interessato era limitato in lavori

in cui doveva ripetutamente piegare la colonna vertebrale in avanti, tenere

delle posizioni statiche per un lungo periodo sia in posizione seduta che in

posizione in piedi fermo. Egli era pure limitato in attività lavorative da

svolgere con la colonna vertebrale flessa sia nella zona cervicale che toracale

o con movimenti ripetitivi di torsione e rotazione della cervicale e della

colonna lombare.

Sul piano valetudinario,

nell'ultima attività lavorativa svolta di aiuto cucina e uomo tuttofare, il

perito ha fissato l'incapacità lavorativa nel 30%. Nell'attività svolta in precedenza

di operaio di fabbrica l'interessato era invece abile in forma completa.

In attività adatte che

tengano conto delle limitazioni medio-leggere esposte e permettano all'assicurato

di lavorare con posizioni ergonomiche della colonna vertebrale alternando le

varie posizioni da seduto, in piedi e camminando, egli è stato considerato

abile al lavoro nella forma completa.

Sul piano terapeutico,

un approccio riabilitativo, con esercizi di ginnastica di tipo isometrico e di

rinforzo muscolare a carattere isotonico della colonna vertebrale, avrebbe

potuto favorire l'evoluzione dei disturbi a livello della colonna cervicale e

lombare ed anche la capacità lavorativa.

Stanti queste tre

perizie specialistiche, il SAM ha concluso che il grado di capacità lavorativa

medico-teorico globale dell'assicurato nella professione da ultimo svolta di

aiuto cuoco ed uomo tuttofare nella ristorazione era valutabile, nell'agosto

2009, nella misura del 70% (limiti funzionali e di rendimento sull'arco di

un orario di lavoro normale) da inizio giugno 2005 (progressiva manifestazione

dei dolori alla colonna cervicale, con cervicobrachialgia sinistra recidivante).

Da allora, lo sviluppo

della limitazione della capacità di lavoro non ha presentato sostanziali e

durature mutazioni (i disturbi a livello della colonna lombare influivano in

minor misura sullo stato valetudinario). La prognosi valetudinaria a

medio-lungo termine risultava stazionaria dal punto di vista reumatologico, mentre

secondo la consulente psichiatra in futuro sarebbe potuta essere utile una

presa a carico per il monitoraggio e la prevenzione di eventuali ricadute

tossiche o peggioramenti del disturbo di personalità.

Quanto alle

conseguenze sulla capacità d'integrazione, i periti hanno ritenuto non indicato

procedere a provvedimenti d'integrazione professionale, in quanto non hanno

reputato che essi avrebbero potuto migliorare sensibilmente lo stato

valetudinario.

Sarebbe stato invece

utile un aiuto al ricollocamento in attività meglio adatte allo stato di salute

dell'assicurato, che tenessero conto delle limitazioni reumatologiche evidenziate

da considerarsi di tipo medio-leggero, che permettevano all'assicurato di lavorare

in posizioni ergonomiche della colonna vertebrale alternando le varie posizioni

da seduto, eretto e deambulante. In tali attività, egli è stato considerato totalmente

abile al lavoro da giugno 2005.

Infine, il SAM ha

precisato che la capacità lavorativa nell'attività da ultimo svolta era

migliorabile tramite un approccio riabilitativo con ginnastica curativa tramite

esercizi di tipo isometrico e di rinforzo muscolare a carattere isotonico della

colonna vertebrale.

A seguito delle

contestazioni dell'assicurato riguardanti le conclusioni del medico SMR e del

consulente in integrazione professionale, che hanno portato l'amministrazione

ad emettere il progetto di decisione (negativa), l'Ufficio AI ha interpellato

il nuovo medico psichiatra dell'assicurato (doc. 50).

Il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, ha quindi compilato il 15 luglio 2010 (doc. 50)

il rapporto medico inviato dall'UAI.

La diagnosi posta

avente ripercussione sulla capacità lavorativa era di disturbo di personalità

misto con tratti di tipo paranoide, antisociale, emotivamente instabile (ICD

10: F 61.0), mentre la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa era

di pregressa sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive multiple, attualmente

in astinenza (ICD 10: F 19.3), entrambe presenti da anni.

Questo psichiatra ha

iniziato il trattamento con l'interessato il 7 giugno 2010, mentre dal 2009 si era

occupato il dr. med. __________.

Lo specialista ha quindi

posto l'anamnesi, i sintomi e le condizioni attuali dell'assicurato (ha

riferito confusamente di una sintomatologia ansioso-depressiva, si è lamentato

di pensieri negativi, difficoltà nell'addormentarsi, umore instabile, deficit

della memoria, astenia e facile stancabilità, intolleranza allo stress,

difficoltà relazionali, ecc.), così pure lo status oggettivo (l'umore durante i

colloqui non è apparso depresso, l'affettività era fortemente coartata e poco

modulata, piuttosto inappropriata, non disturbi della percezione, pensiero

corretto, globalmente povero, poco articolato, presenza di elementi paranoidi,

scarsa capacità di pensiero astratto, predominanti erano i meccanismi

dell'attribuzione esterna di responsabilità, scarsa capacità di concentrazione

ed attenzione; erano fortemente ridotti il pensiero astratto, il controllo degli

impulsi, la capacità di giudizio e di insight; l'esame della realtà era apparso

traballante. Il paziente era apparso globalmente attendibile, non ha dato

l'impressione di mentire intenzionalmente, sembrava credere davvero a quello

che diceva anche quando riferiva delle cose palesemente imprecise.

Il medico curante ha

poi indicato che la prognosi psicopatologica era piuttosto incerta. Il paziente

presentava una grave organizzazione borderline di personalità, clinicamente

diagnosticabile come un disturbo di personalità misto. La vita dell'assicurato

era stata evidentemente caratterizzata da una grave instabilità personale,

caratteriale e sociale. La sua storia era del tutto esemplificativa

dall'instabilità. Era verosimile che l'uso di sostanze stupefacenti avesse

coperto l'insorgenza della depressione che spesso si manifesta in questi

soggetti. L'interessato ha sempre condotto una vita marginale, sfuggendo alle

terapie psichiatriche e quindi ad eventuali diagnosi.

Dal profilo

lavorativo, la prognosi era infausta. Pur non presentando una sindrome clinica psichiatrica

classica allo stato attuale, l'interessato dimostrava chiaramente di non avere

mai avuto la capacità di mantenere regolarmente un posto di lavoro. Quale

conseguenza del disturbo di personalità egli non si rendeva assolutamente conto

delle proprie difficoltà ed era convinto che i propri fallimenti fossero da

attribuire a complotti dei colleghi o a cause esterne a sé. Al momento della

sua valutazione, lo specialista ha osservato che l'evoluzione naturale del

disturbo di personalità, che tende ad attenuarsi con gli anni, e la nascita del

figlio, sembravano avere determinato una certa qual stabilità, perlomeno aiutavano

il paziente a mantenere uno stile di vita relativamente regolare. L'assicurato

restava però fortemente instabile e con l'età le sue risorse si riducono.

Realisticamente, il

curante ha indicato che l'assicurato non era in grado di mantenere un posto di

lavoro né un comune ambiente di lavoro era in grado di sopportarne

l'instabilità. Egli era dunque da considerarsi inabile al lavoro al 100%

stabilmente dal 2005.

L'assicurato era in

trattamento psichiatrico. Ciò nonostante, nemmeno delle misure mediche di

reintegrazione avrebbero limitato gli impedimenti (instabilità emotiva, idee

paranoidi, mancato controllo degli impulsi) né si poteva contare su una ripresa

dell'attività professionale.

Nella compilazione

dell'apposito questionario, lo psichiatra ha compilato la tabella relativa al

tipo di attività lavorativa ancora ragionevolmente esigibile dall'assicurato,

indicando soltanto che la capacità di concentrazione era ridotta, la capacità

di comprensione era scarsa, mentre la capacità di adeguamento e di caricabilità

erano molto scarse.

Anche il dr. med. __________,

FMH psichiatria e psicoterapia, è stato interpellato dall'UAI ed il 23 luglio

Considerandi

2010.

(doc. 51) ha reso il proprio referto.

Egli ha diagnosticato

un disturbo bipolare II (F31.8); episodio depressivo di media entità nel

settembre 1997 (la prima consultazione è avvenuta l'11 settembre 1997), episodio

depressivo lieve nel novembre 2009 (il trattamento è avvenuto il 6 novembre

2009; l'ultimo controllo il 19 aprile 2010); politossicodipendenza pregressa

(THC, eroina).

Lo psichiatra ha

ricordato che nell'estate 1997 l'assicurato ha presentato un episodio

depressivo di media entità che ha rivelato la necessità di un trattamento medicamentoso.

A quel momento, v'era ancora un intenso consumo di eroina e cannabis. I tratti

caratteriali rilevati hanno presentato alcuni criteri tipici per il disturbo

dissociale, borderline e istrionico, ma essendoci associato un evidente

disturbo correlato alle sostanze psicoattive non era stato possibile formulare

il disturbo di personalità (anche nella perizia SAM la perita ha riconosciuto i

tratti borderline). L'interessato si è sottoposto alle proposte terapeutiche,

ma ben presto ha presentato una notevole accelerazione del tono dell'umore

(possibile episodio ipomaniacale) e ha abbandonato il trattamento. Nel novembre

2009.

ha presentato un quadro depressivo con risvegli notturni, risveglio

mattutino precoce, difficoltà di concentrazione e di memoria, adinamia,

ipobulia, stanchezza e svogliatezza. Il quadro era rientrato con il trattamento

con mianserina, ma anche in tal caso il paziente ha abbandonato il trattamento.

Comunque, non era stato rilevato alcun segno di abuso di sostanze psicoattive.

Le capacità cognitive erano apparse ridotte.

La prognosi non era

buona e lo specialista non aveva escluso l'evoluzione di stampo demenziale.

Nel suo referto egli

ha indicato che, seppure non potesse esprimersi con certezza, dal punto di

vista psichiatrico l'assicurato era inabile al 50% nelle attività semplici di

custode, lettura contatori, distribuzione della pubblicità, lavori di pulizia,

ecc. L'idoneità alla guida era dubbia. L'assicurato presentava infatti un

disturbo di personalità misto, sequele della lunga tossicodipendenza con incipienti

menomazioni nella sfera cognitiva poco compatibili con un'attività lucrativa

continua a tempo pieno. Le risorse rimanenti permettevano un'attività al 50%

o in un ambiente protetto.

Infine, l'ex

psichiatra curante ha osservato che vista la motivazione (paternità) e la

progettualità con adeguate misure mediche (psicoterapia e psicofarmacoterapia)

frenanti il degrado cognitivo, degli interventi integrativi sembravano

proponibili.

Quanto alle capacità

residue, lo specialista ha indicato che la capacità di concentrazione era

moderatamente limitata, la capacità di comprensione era modesta a causa delle

menomazioni nella sfera cognitiva e la capacità di adeguamento era leggermente

limitata. Quale aspetto particolare da considerare per un'eventuale attività, era

un'occupazione in un posto adeguato, ossia tranquillo e controllato.

8.

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha già avuto modo di evidenziare

che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici specializzati riconosciuti,

hanno forza probatoria piena se giungono a conclusioni logiche e sono state

realizzate sulla base di accertamenti approfonditi, fintanto che indizi

concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161,

DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986

pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore

probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di accertamento

(SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità

delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il

Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di parte dell'organo

esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente

la sua legittimazione a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non

consentono di considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione

nella precedente fase non contenziosa.

Nella sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 e segg.,

il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio

2010.

L'Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

D'altra parte il

Tribunale federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a livello amministrativo

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a livello dell'autorità giudiziaria di prima

istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche

caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi

esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella citata sentenza

DTF 137 V 210 e segg. (9C_243/2010 del 28 giugno 2011), il TF ha in particolare

precisato quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un

SAM:

" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend

ist, weil sie die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der

schweizerischen Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die

IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität

und Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122

V 157) aus. Sind formell

einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst beweistaugliche und beweiskräftige)

medizinische Entscheidungsgrundlagen des Versicherungsträgers

(Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach der Rechtsprechung

kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in

der gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers

zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche

schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im

gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers,

deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164

Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG

immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die

Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen

Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der

Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen

Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die

Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren

bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das

spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK

verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der Beschaffung

medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute in der

schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick.

Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers

fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz entweder bei der

entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall

beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS

gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung.

Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen

Gebot eines neutralen und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die

Eigenschaft der Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung

der MEDAS gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1

).

Unter

diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht allein durch den

Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse

aus dem Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene

Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes

bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger

korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren

verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung

ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche

Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines

gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden dürfte (unten

E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein Gericht die

ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre ancora

evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier

au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1

supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en

cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est

le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de

l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur

rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à

faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L'Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d'opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall'amministrazione

o dal giudice, ha precisato quanto segue:

" (…)

On

ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants,

il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle

expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître

pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise

(ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43

consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert. (…)".

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni

(D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota

158, pag. 628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e

cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle

assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing

& Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In quest'ultima

sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In

particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l'esperto

deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità

della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi

deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione

psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia,

la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole

deve essere fatta in base all'insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto

psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita

deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i

dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori

la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti

divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi,

il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile,

come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente

psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc. 32.1999.124).

9.

Questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall'UAI prima dell'emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, non può confermare l'operato dell'amministrazione, in quanto la

problematica psichiatrica non è stata chiarita in modo soddisfacente.

Se da una parte,

infatti, il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione delle patologie

reumatologiche e neurologiche approfonditamente vagliate dai medici del SAM, analogo

discorso non può invece valere con riferimento ai disturbi di natura psichiatrica

dell'assicurato, che necessitano, per contro, di essere ulteriormente indagati.

Per quanto riguarda la patologia

reumatologica, l'assicurato è stato sottoposto ad un

accurato esame nell'ambito della perizia SAM, grazie al consulto specialistico

del dr. med. __________, FMH in reumatologia, il quale nella perizia del 17

agosto 2009 ha posto la diagnosi di "Sindrome cervico-vertebrale,

cervico-cefale e cervico-brachiale a sinistra su alterazioni degenerative

pluri-segmentali con discopatia C4/C5, C5/C6, C7/Th1 e spondilartrosi e

uncartrosi; sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena

prevalentemente alla gamba sinistra su discopatie L3/L4 e L4/L5.". Il

reumatologo ha ritenuto l'assicurato abile al lavoro nella precedente attività

di aiuto cucina e uomo tuttofare con riduzione del 30%, mentre abile al 100%

come operaio di fabbrica. In un'attività adeguata che tenga conto di determinate

limitazioni funzionali, l'assicurato è stato considerato pienamente abile.

Il TCA non ha motivo

per distanziarsi da tale valutazione peritale, chiara, completa e logica, e che

non è del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti

delle patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell'interessato.

La medesima

conclusione va tratta per la patologia neurologica peritata dal dr. med.

__________, il quale ha visitato personalmente l'assicurato e ha posto la diagnosi

di cervicalgie e lombalgie croniche su alterazioni statico-degenerative del rachide,

patologie che comunque non comportavano alcuna incapacità lavorativa in

qualsiasi professione.

Quanto all'aspetto

psichiatrico, il TCA non può, in mancanza di ulteriori approfondimenti e

per le ragioni che seguono, prestare piena adesione alla valutazione peritale della

dr.ssa __________.

10.

Secondo

la giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali è tenuto a vagliare

oggettivamente tutti i mezzi di prova, a prescindere dalla loro provenienza, e

a decidere se la documentazione a disposizione permette di rendere un giudizio

corretto sull'oggetto della lite. Qualora i referti medici fossero

contradditori fra loro, non gli è consentito di liquidare il caso senza

valutare l'insieme delle prove e senza indicare le ragioni per le quali si

fonda su un parere piuttosto che su un altro (DTF 125 V 352). Determinante è,

del resto, che il rapporto sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su

esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona

esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia

chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto

siano motivate (cfr. DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U

252, p. 191ss.; DTF 122 V 160ss, consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante

per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né

la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il

suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

Come visto, nella DTF

125.

V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10, pag. 33 e RAMI 1999 U 356, pag. 572), la nostra Corte federale ha stabilito che ai rapporti

allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere

riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere

concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza

8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale

federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la

propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze

dell'amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno

il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni

contenute in tali rapporti. Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della

parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art.

6.

cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio

l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei

mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in

particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

11.

Agli

atti figurano da un canto, le certificazioni del medico curante dr. med. __________

che, in qualità di specialista, ha avuto (ed ha) in cura RI 1 e, d'altro canto,

la perizia SAM della dr.ssa __________ e le valutazioni dell'SMR nonché i

rilievi del dott. __________.

Di principio, questi

referti possono essere presi in considerazione nell'ambito di una valutazione

globale delle prove. In effetti, come visto, secondo la giurisprudenza federale,

per decidere a proposito del valore probante di un mezzo di prova, determinante

è il suo contenuto, piuttosto che la sua provenienza.

Per questo stesso

motivo, è totalmente ininfluente che la perita scelta dal SAM non disponga di

un titolo FMH in psichiatria. Infatti, il Tribunale federale ha stabilito che

non è necessario che il medico incaricato disponga del titolo FMH, bensì di una

specializzazione nel settore interessato (STF 9C_916/2009 del 30 agosto 2010

consid. 6.2; STF 9C_218/2008 del 4 marzo 2009 consid. 4.2). Ne consegue che, da

questo punto di vista (formale), la perizia della dr.ssa __________ va

considerata valida.

Pertanto, la censura

del ricorrente su questo punto deve essere respinta.

La dottoressa __________, specialista

in psichiatria, nel referto del 15 luglio 2009 ha posto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4) e di disturbo di personalità misto (complessivamente compensato) (ICD 10, F 61.0).

L'esperta, nella sua (breve)

perizia, ha evidenziato che grazie alla presenza del figlio, nato nel 2007, l'assicurato sembrava più stabile e regolato, tanto che non pareva che egli assumesse ancora

alcolici in modo improprio né tanto meno sostanze (spettava semmai al SAM

effettuare i necessari controlli ematici e delle urine per averne la certezza

assoluta). Pertanto, la specialista ha ritenuto che il quadro psichiatrico

dell'assicurato fosse stabile, che la prognosi, a quel momento, non fosse

negativa e che le patologie diagnosticate non comportassero alcuna percentuale

di incapacità lavorativa.

Essa ha però

evidenziato che se a quel momento, nel 2009, non v'erano possibilità

terapeutiche per migliorare la capacità lavorativa dell'assicurato, tuttavia

"potrebbe essere utile una presa a carico per il monitoraggio e la

prevenzione di eventuali ricadute tossiche o peggioramenti del disturbo di

personalità." (doc. 29-24 domanda n. 9). Inoltre, la perita ha

ritenuto che non fosse utile la messa in campo di provvedimenti di integrazione

professionale, seppure non vi fossero elementi che lo controindicassero.

A mente della

specialista, l'assicurato presentava quindi una capacità lavorativa del 100%,

in ogni attività (doc. 29-24).

Viste le osservazioni

al progetto di decisione, l'amministrazione ha interpellato il nuovo psichiatra

dell'assicurato sottoponendogli un rapporto medico da compilare, che il dr.

med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, ha ritornato il 15 luglio

2010.

Un anno dopo la

perizia SAM, il medico curante ha posto una diagnosi parzialmente sovrapponibile

a quella della perita, nella misura in cui egli ha diagnosticato un disturbo di

personalità misto con tratti di tipo paranoide, antisociale, emotivamente instabile

(ICD 10: F 61.0), ma ha sostanzialmente attestato un peggioramento del quadro

clinico, dato che il pensiero astratto, il controllo degli impulsi, la capacità

di giudizio e di insight erano fortemente ridotti.

Secondo lo psichiatra

curante, la capacità lavorativa dell'assicurato era nulla (doc. 50-4).

Il precedente curante

dell'interessato, dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, ha

anch'egli compilato il 23 luglio 2010 (doc. 51) il rapporto medico trasmessogli

dall'UAI. Come visto, lo psichiatra ha diagnosticato un disturbo bipolare II,

un episodio depressivo di media entità nel 1997 ed un episodio depressivo lieve

nel 2009.

Nel novembre 2009 l'interessato presentava un quadro depressivo con risvegli notturni, risvegli mattutini precoci,

difficoltà di concentrazione e di memoria, adinamia, ipobulia, stanchezza e

svogliatezza. Il quadro era migliorato con il trattamento di mianserina, che

tuttavia l'assicurato ha smesso di assumere. Le capacità cognitive erano

apparse ridotte rispetto alla cura del 1997. Lo specialista ha concluso che la

prognosi non era buona e non escludeva un'evoluzione di stampo demenziale. Per

questi motivi (disturbo di personalità misto, sequele della lunga tossicodipendenza

con incipienti menomazioni nella sfera cognitiva poco compatibili con

un'attività continua a tempo pieno), ha fissato nel 50% il grado di inabilità

lavorativa in attività semplici o protette.

Entrambi questi

referti sono stati quindi sottoposti dal medico del SMR che si occupava

dell'assicurato, dr.ssa __________, al vaglio di un altro specialista in psichiatria

(doc. 55).

Nel suo rapporto del

12.

novembre 2010 (doc. 56) la dottoressa __________, collega del Servizio

Medico Regionale con specializzazione in psichiatria e psicoterapia, ha così reso

la propria valutazione al riguardo:

" Il Dr __________ riconferma la presenza di un disturbo

di personalità misto come riportato in perizia SAM. Non viene menzionato invece

la presenza di un disturbo dell'umore. Già il Dr __________ aveva riportato la

comparsa di un episodio lieve nel novembre 2009, comunque rientrato con l'uso

di mianserina. Già in perizia SAM la Dr.ssa __________ segnalava una certa tendenza

a repentine modifiche dell'umore che a suo giudizio erano compatibili con un

disturbo di personalità misto.

Per

quanto riguarda la diagnosi di un disturbo bipolare mossa dal Dr __________

(ricordo che un disturbo bipolare di tipo II è caratterizzato dalla presenza di

uno o più episodi depressivi e almeno di un episodio ipomaniacale) questa non

era definita come certa dal Dr __________ che aveva identificato come possibile

episodio ipomaniacale, la presenza di una notevole accelerazione del pensiero e

successivamente non è stata confermata (rammento che la Dr.ssa __________

considerava che la certa tendenza a repentine modifiche dell'umore era a suo

giudizio compatibile con un disturbo di personalità misto).

Il

quadro clinico riportato dallo psichiatra curante Dr __________ mostra elementi

sovrapponibili a quelli evidenziati dalla dr.ssa __________ da lui considerati

come influenti sulla CL; il Dr __________ si esprime sulla presenza di elementi

paranoidi (la Dr.ssa __________ si esprimeva nel senso analogo di un pensiero

interpretativo), su di un'instabilità emotiva (analogamente la Dr.ssa __________

parla di tendenza a repentine modificazioni timiche).

Il

Dr __________ parla di "allo stato attuale l'evoluzione naturale del disturbo

di personalità, che tende ad attenuarsi con gli anni, e la nascita del figlio

sembrano aver determinato una certa qual stabilità, che perlomeno aiuta il

paziente a mantenere uno stile relativamente regolare". La Dr.ssa __________

si era espressa ritenendolo "complessivamente più stabile e regolato

forse anche grazie alla presenza del figlio…".

A

mio giudizio l'attuale documentazione riconferma la presenza di un disturbo di

personalità misto con un quadro clinico analogo a quello definito in perizia

SAM.

La

valutazione di una CL espressa in grado diverso è da attribuire ad una

valutazione diversa di uno stesso quadro clinico.".

12.

L'amministrazione

ha quindi sottoposto i pareri dei medici curanti alla valutazione di un medico

SMR, il quale non ha però più interpellato il perito SAM.

Ora, quand'anche si

ammettesse che le valutazioni dei due psichiatri curanti siano sostanzialmente

simili al parere della dr.ssa __________ del SAM, ma che divergano soltanto

nella valutazione della capacità lavorativa, non si può comunque non evidenziare

che il dottor __________ ha affermato che la prognosi psicopatologia era

piuttosto incerta e che nello stesso periodo il dottor __________ ha osservato

che la prognosi non era buona.

Queste constatazioni,

poi, sono state espresse nel luglio 2010, ossia un anno esatto dopo la perizia

pluridisciplinare del SAM e quindi sono più vicine, dal profilo temporale, al

momento dell'emanazione della decisione impugnata.

Quanto alla capacità

lavorativa, il TCA osserva che un anno prima, nel luglio 2009, la perita del

SAM ha considerato l'interessato abile al 100% in qualsiasi attività.

Per contro, nell'aprile

2010, ovvero quando il dr. med. __________ ha cessato di essere il medico

curante dell'assicurato, la sua capacità lavorativa residua in attività

semplici era stata valutata nel 50%.

Nel luglio 2010,

invece, il nuovo psichiatra curante l'ha ritenuta nulla stabilmente in

qualsiasi attività.

Non va inoltre

dimenticato che la stessa dottoressa __________ ha concluso la propria perizia

affermando che "potrebbe essere utile una presa a carico per il monitoraggio

e la prevenzione di eventuali ricadute tossiche o peggioramenti del disturbo di

personalità." (doc. 29-24). Questa dichiarazione significa che anche

l'esperta a cui si è affidata l'amministrazione tramite il SAM ha comunque

ipotizzato e preso in considerazione il fatto che lo stato di salute

dell'assicurato, dal profilo psichiatrico, avrebbe potuto peggiorare, tanto che

sarebbe stato utile per l'interessato una presa a carico per monitorarlo e

prevenire eventuali insorgenze patologiche.

In queste condizioni, alla

luce anche delle suesposte prognosi dei due curanti che, va ribadito, sono

posteriori di ben un anno rispetto alla perizia commissionata dall'UAI e quindi

attestano dello stato di salute in un periodo più vicino al periodo in esame (febbraio

2011), tutto ben considerato questo Tribunale ritiene che non sia possibile, con

la necessaria tranquillità e senza procedere ad ulteriori accertamenti - visto

peraltro che il referto peritale non appare particolarmente approfondito sui

dati oggettivi dell'assicurato e sulla valutazione finale -, escludere che un peggioramento dello stato di

salute dell'assicurato dal punto di vista psichiatrico sia intervenuto prima

dell'emanazione della decisione impugnata.

Ciò, a maggior ragione se si considerano le valutazioni del dottor __________,

che aveva indicato come dal punto di vista lavorativo la prognosi era

evidentemente infausta, seppure la nascita del figlio ed il passare degli anni

abbiano determinato una certa qual stabilità, anche se l'assicurato restava

fortemente instabile.

13.

Nella

già citata sentenza DTF 137 V 210 e segg. (9C_243/2010 del 28 giugno 2011), il

Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire

direttamente una perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore

per un complemento istruttorio.

L'Alta Corte ha al

riguardo sviluppato le seguenti considerazioni:

" (…)

4.4.1.1

Ist das Gutachten einer versicherungsinternen oder -externen Stelle nicht

schlüssig und kann die offene Tatfrage nicht anhand anderer Beweismittel

geklärt werden, so stellt sich das Problem, inwieweit die mit der Streitsache

befasste Beschwerdeinstanz noch die Wahl haben soll zwischen einer Rückweisung

der Sache an die Verwaltung, damit diese eine neue oder ergänzende Expertise

veranlasse, und der Einholung eines Gerichtsgutachtens. Das Bundesgericht hat

dazu jüngst festgehalten, die den kantonalen Gerichten zufallende Kompetenz zur

vollen Tatsachenprüfung (Art. 61 lit. c ATSG) sei nötigenfalls durch Einholung

gerichtlicher Expertisen auszuschöpfen (BGE 136 V 376 E. 4.2.3 S. 381). Dies

schliesst ein, dass die erstinstanzlichen Gerichte diese Befugnis nicht ohne

Not durch Rückweisung an die Verwaltung delegieren dürfen.

4.4.1.2

Die Vorteile von Gerichtsgutachten (anstelle einer Rückweisung an die

IV-Stelle) liegen in der Straffung des Gesamtverfahrens und in einer beschleunigten

Rechtsgewährung. Die direkte Durchführung der Beweismassnahme durch die

Beschwerdeinstanz mindert das Risiko von - für die öffentliche Hand und die

versicherte Person - unzumutbaren multiplen Begutachtungen. Zwar gilt die

Sozialversicherungsverwaltung mit Blick auf die differenzierten Aufgaben und

die dementsprechend unterschiedliche funktionelle und instrumentelle

Ausstattung der Behörden in der Instanzenabfolge im Vergleich mit der Justiz

als regelmässig besser geeignet, Entscheidungsgrundlagen zu vervollständigen (BGE

131.

V 407 E. 2.1.1 S. 411). In der hier massgebenden Verfahrenssituation

schlägt diese Rechtfertigung für eine Rückweisung indessen nicht durch.

4.4.1.3

Die Einschränkung der Befugnis der Sozialversicherungsgerichte, eine

Streitsache zur neuen Begutachtung an die Verwaltung zurückzuweisen, verhält

sich komplementär zu den (gemäss geänderter Rechtsprechung) bestehenden

partizipativen Rechten der versicherten Person im Zusammenhang mit der

Anordnung eines Administrativgutachtens (Art. 44 ATSG; vgl. oben E. 3.4).

Letztere tragen zur prospektiven Chancengleichheit bei, derweil das Gebot, im

Falle einer Beanstandung des Administrativgutachtens eine Gerichtsexpertise

einzuholen, die Waffengleichheit im Prozess gewährleistet, wo dies nach der

konkreten Beweislage angezeigt ist. Insoweit ist die ständige Rechtsprechung,

wonach das (kantonale) Gericht prinzipiell die freie Wahl hat, bei festgestellter

Abklärungsbedürftigkeit die Sache an den Versicherungsträger zurückzuweisen

oder aber selber zur Herstellung der Spruchreife zu schreiten (vgl. statt

vieler ARV 1997 Nr. 18 S. 85 E. 5d mit Hinweisen, C 85/95; Urteil vom 11. April

2000.

E. 3b, H 355/99), zu ändern.

4.4.1.4

Freilich ist es weder unter praktischen noch rechtlichen Gesichtspunkten - und

nicht einmal aus Sicht des Anliegens, die Einwirkungsmöglichkeiten auf die

Erhebung des medizinischen Sachverhalts fair zu verteilen - angebracht, in

jedem Beschwerdefall auf der Grundlage eines Gerichtsgutachtens zu urteilen.

Insbesondere ist der Umstand, dass die MEDAS von der Invalidenversicherung

finanziert werden, kein genügendes Motiv dafür. Doch drängt sich auf, dass die

Beschwerdeinstanz im Regelfall ein Gerichtsgutachten einholt, wenn sie einen

(im Verwaltungsverfahren anderweitig erhobenen) medizinischen Sachverhalt

überhaupt für gutachtlich abklärungsbedürftig hält oder wenn eine

Administrativexpertise in einem rechtserheblichen Punkt nicht beweiskräftig ist

(vgl. die Kritik an der bisherigen Rückweisungspraxis bei Niederberger, a.a.O.,

S. 144 ff.). Die betreffende Beweiserhebung erfolgt alsdann vor der -

anschliessend reformatorisch entscheidenden - Beschwerdeinstanz selber statt

über eine Rückweisung an die Verwaltung. Eine Rückweisung an die IV-Stelle

bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer

bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist (siehe beispielsweise

das Urteil 9C_646/2010 vom 23. Februar 2011 E. 4; vgl. auch SVR 2010 IV Nr. 49

S. 151 E. 3.5,9C_85/2009)".

Nella concreta

evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti dall'amministrazione

che necessitano un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen

Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti all'UAI

ai sensi della giurisprudenza citata, per nuovi accertamenti psichiatrici.

L'amministrazione

dovrà interpellare il perito dr. med. __________ o, in sua assenza, un altro

perito scelto all'interno del Servizio Accertamento Medico - e non del SMR -, chiedendogli

di indicare se alla luce della nuova documentazione medica prodotta dal ricorrente,

conferma oppure no la (sua) valutazione peritale del 15 luglio 2009, in particolare per quel che concerne la capacità lavorativa residua dell'assicurato, motivando

in ogni caso la risposta.

Tutt'al più, visto il

lungo tempo trascorso fra il referto peritale psichiatrico (luglio 2009) e

l'emanazione della decisione dell'UAI (febbraio 2011), potrebbe essere opportuno

esperire un complemento peritale visitando personalmente l'assicurato, così da

aggiornare il parere psichiatrico ad un periodo più prossimo allo stato di salute

reale e recente dell'interessato.

La decisione impugnata

va quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in

atto un approfondimento a livello psichiatrico.

Quindi, in esito a

tale complemento istruttorio, l'amministrazione effettuerà una valutazione

globale delle patologie di cui soffre l'assicurato, debitamente motivata, e si

pronuncerà nuovamente sul diritto alla rendita.

Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento di ripetibili da parte

dell'Ufficio AI (art. 61 lett. g LPGA).

14.

Contestualmente

al ricorso, l'assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio del suo legale (doc.

I).

In

virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio

(DTF 124 V 309 consid. 6, STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA del 10 gennaio 2011,

33.2010

; STCA del 5 giugno 2009, 32.2008.179; STCA del 26 marzo 2009,

32.2008

).

15.

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità

delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.-sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è accolto ai sensi dei considerandi.

1.1. La

decisione dell'8 febbraio 2011 è annullata.

1.2. Gli

atti sono di conseguenza rinviati all'amministrazione affinché proceda come indicato

al considerando 13.

2. Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi Fr. 500.- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

L'Ufficio

AI dovrà inoltre versare all'assicurato Fr. 1'200.- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria

dell'8 marzo 2011.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata

e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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