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Decisione

32.2011.78

Perizia pluridisciplinare del SAM per stabilire se é intervenuto un miglioramento duraturo dello stato di salute. Rinvio atti. Domanda di ripristino dell'effetto sospensivo

30 maggio 2011Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i periti dovranno valutare se nel caso di specie la valutazione necessita o

meno di più osservazioni in un prolungato periodo di tempo (per un caso in cui

questo Tribunale ha concluso in questo senso e ritenuto insufficiente un solo

colloquio cfr. la STCA del 21 marzo 2011 incarto nr. 32.2010.137);

- la

proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI, per altro condivisa

dall’assicurata, appare pertanto giustificata;

- quanto

alla valutazione economica, peraltro prematura vista la necessità di ulteriori

accertamenti medici, il TCA rileva che dal questionario per il datore di lavoro

3 agosto 2006 (doc. AI 11/1-3) risulta che nel 2004 il reddito annuo è stato di

fr. 62'320.--, importo questo comprensivo dell’indennità mensile per vitto di

fr. 210.-- (vedi il punto 4 del questionario dal quale risulta un salario

mensile di fr. 4'600.-- e il punto 8 che riporta un reddito di fr. 4'810.-- da

gennaio a dicembre);

- nella

DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la

riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione

di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo

ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

"

(…)

Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage

unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig

missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch

die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung

oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der

aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die

Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum

Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.

(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA,

dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza

e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto

contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno

per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti

all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino

alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la nostra Massima

Istanza ha, in particolare, osservato:

"

(…)

Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von

SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche

Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.

Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen

Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter

gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier

interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE

106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen. Dafür sprechen

namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die

Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine

Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.

(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)

Questa giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF

9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010

consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella

composizione del TF a cinque giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;

- vista

la suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti

non è possibile concludere che con la decisione impugnata l’Ufficio AI ha

voluto provocare arbitrariamente l’inizio dell’effetto della revisione.

L’amministrazione ha infatti ordinato una perizia a cura del CPAS e il dr. __________

FMH in medicina interna, che già si era espresso nel rapporto medico 5 maggio

2006 (doc. AI 5/1-2), nel rapporto medico di decorso 18 giugno 2009 (doc. AI

53/1-7), se da una parte ha indicato che “(…) è previsto prossimamente un

consulto specialistico presso il Dr. med. __________, FMH in reumatologia (…)”(doc.

AI 53/4 punto 5.6), dall’altra ha attestato uno stato di salute stazionario, non

ha espresso alcuna valutazione medica in merito alle risorse evidenziando il

persistere di uno stato depressivo (vedi i punti 5.3, 5.5, 6.1 e 7.1 sub doc.

AI 53/3-6) – questo Tribunale deve innanzitutto concludere che l’effetto

sospensivo tolto con la decisione impugnata andrebbe mantenuto durante la

procedura di rinvio e che, pertanto, proprio per questa ragione, la domanda di

ripristino dell’effet-to sospensivo deve essere decisa in quanto non divenuta

priva di oggetto;

- nel

caso concreto non sono dati materialmente i presupposti per ripristinare

l’effetto sospensivo. Infatti, trattandosi di soppressione di prestazioni, in

precedenza erogate, allorché non è possibile stabilire sin dall'inizio l'esito

finale della vertenza occorre ritenere che, per principio, l'interesse

dell'amministrazione è predominante quando il rischio di non poter recuperare

le prestazioni versate pendente causa è concreto. Questo rischio è infatti

prioritario rispetto all'interesse dell'assicurato di poter beneficiare delle

prestazioni assicurative durante la procedura ricorsuale, al fine di non dover

far capo all'assistenza (SVR 1994 Nr. 31 p. 81/82; ZAK 1990 p. 152). Secondo la

giurisprudenza federale l'interesse dell'assicurato prevale su quello generale

solo quando si può ammettere con grande verosimiglianza che egli risulterà

vincente nella procedura principale (DTF 105 V 269-270 consid. 3) e meglio

quando la decisione risulta palesemente errata (SVR 1994 Nr. 31 p. 81). Ora,

osservato come da quanto sopra esposto è necessario un accertamento medico

pluridisciplinare, alla luce degli atti all’inserto non è dato di stabilire in modo

chiaro quale sarà l’esito finale della vertenza.

Inoltre, considerato come la ricorrente abbia espressamente fatto presente a pagina

14 del ricorso di percepire un modesto reddito lavorativo di fr. 1'615.--al

mese, l'interesse dell'amministrazione di evitare il rischio di non poter recuperare

le prestazioni versate pendente causa è concreto;

- di

conseguenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo va respinta mentre

che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra

enunciati, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;

- vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità

per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA);

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda

agli accertamenti di cui ai considerandi e successivamente renda una nuova

decisione.

Considerandi

2.

La

domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è respinta.

3.

Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà alla ricorrente fr. 1’000.- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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