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Decisione

32.2011.8

L'UAI ha correttamente attribuito una rendita intera dal 1.2.2010 al 31.5.2010 negando in seguito il diritto a prestazioni non essendo pensionabile il grado d'invalidità in attività adeguate

24 giugno 2011Italiano68 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5. In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2. 2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement

dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.

17 LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.

ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2 Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le

syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant

une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni

d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3 Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait

- des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché

du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3. 3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112 V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2 Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque

l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen

suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de

leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3 En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de

crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes

d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que

l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits

dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une

surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In

una sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri

per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in un’altra sentenza

I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così

espresso:

"

6.2. A determinate condizioni, anche un disturbo

da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle affezioni psichiche,

per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si rende normalmente

necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche - può causare una

incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.:

pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora recentemente

confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è tuttavia, di

regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione duratura della

capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in

linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme

presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica

oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della

sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con

riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile

inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia

l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad

es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI (cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad

esprimersi deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato

(VSI 2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente

sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In

una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le

limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito dell'esame dei

criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza 9C_111/2008 del 27

gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così espressa:

" (...)

3.

3.1 En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2 Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et

de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de

la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007. Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

" (…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in una recente

sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla pubblicazione

nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha stabilito che

non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere in discussione

la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di controversie negli

ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia presenta numerose

similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si giustifica, dal

profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di applicare per

analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di disturbi da

dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere invalidante di

una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia si deve

presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le manifestazioni

della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure ambulatorie o

stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo nonostante

l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di una

componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I

621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.7. Nella

decisione del 24 novembre 2010 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita

intera d’invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° febbraio 2010 e

il 31 maggio 2010 sulla base della perizia reumatologica del Dr. __________ e

delle valutazioni psichiatriche del Dr. __________, svolte per conto della __________

Assicurazioni (assicurazione collettiva indennità giornaliere malattia).

Si tratta

ora di stabilire se l’UAI ha correttamente o meno negato le prestazioni

all’assicurata a far tempo dal 1° giugno 2010.

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatrica e psicoterapia, nel referto del 21 giugno 2009,

svolto per conto della __________ Assicurazioni, dopo aver esposto la

situazione attuale e il decorso, i dati soggettivi, l’anamnesi e l’esame

clinico, ha posto la diagnosi di “Lieve sintomatologia ansiosa senza valenza

di malattia” (doc. CM 19-21).

Lo

specialista è quindi giunto alle seguenti conclusioni:

"

(…)

Valutazione e conclusioni

Si tratta di una donna 49enne, d'origine bosniaca,

sposata e con due figli adulti, di professione aiuto-cuoca presso la __________

SA di __________ dal 1991, da anni sofferente da disturbi lombo-vertebrali e

per questo seguita dal reumatologo dr. __________, che nel contesto di

probabili conflitti sul posto di lavoro, ha manifestato principalmente una

sindrome lombo-vertebrale e dolori diffusi accompagnati da uno stato

ansioso-depressivo.

Da parte del suo medico curante dr. __________

che la vede ora con frequenza mensile, è stata impostata una terapia con

Saroten Retard e Demetrin.

La signora RI 1 avrebbe dovuto riprendere la sua

attività lavorativa al 50% a partire dal 11.05.2009, come concordato con il suo

medico curante.

Il datore di lavoro non avrebbe tuttavia

accettato questa soluzione (secondo le informazioni ottenute dall'assicurata).

Verosimilmente i problemi insorti sul posto di

lavoro sono legati ad ammanchi di cassa e al clima di sospetto che si sarebbe

creato.

In ogni modo la signora RI 1 ha dichiarato di non

voler più rientrare sul posto di lavoro.

Da un punto di vista medico-psichiatrico, in

considerazione delle risultanze del mio esame clinico odierno, non sono stati

evidenziati dei sintomi psicopatologici di rilevanza clinica.

Il lieve stato d'ansia riscontrato corrisponde a

modalità reattive comprensibili, legate alla situazione che si è creata sul

posto di lavoro, ma non è attribuibile ad un'evoluzione psichica patologica.

Sussiste anche una sintomatologia algica con

dolori diffusi interpretati come fibromialgia, ma che da un punto di vista

medico-psichiatrico non sono inquadrabili diagnosticamente in un disturbo

somatoforme persistente o una cosiddetta nevrosi conversiva.

Secondo le informazioni ottenute infatti,

l'assicurata è cresciuta senza subire eventi traumatici maggiori o situazioni

conflittuali croniche e vive tuttora in condizioni stabili. Neppure sussistono

comorbidità psichiatriche di rilevanza clinica come ad esempio una depressione

endogena con tristezza vitale, fluttuazioni giornaliere, sentimenti di colpa e

ruminazioni mentali.

I disturbi accusati sono piuttosto interpretabili

come una sindrome psicogena spesso conseguente a una situazione conflittuale in

ambito lavorativo con dolori, irritabilità e disturbi del sonno.

Questa sindrome non giustifica tuttavia

un'inabilità lavorativa.

In conclusione: da un punto di vista

medico-psichiatrico non sussistono al momento attuale delle patologie

psichiche che in qualche modo potrebbero compromettere l'esercizio di

un'attività lavorativa ritenuta confacente.

Le presenti conclusioni sono state chiaramente

comunicate all'interessata" (doc. CM 33-5+6+7).

Il Dr. __________

ha quindi peritato una seconda volta l’assicurata in data 3 febbraio 2010. Nel

referto del 5 febbraio 2010 ha confermato la diagnosi di “Lieve

sintomatologia ansiosa senza valenza di malattia” e così concluso la

propria valutazione:

"

(…)

Valutazione e conclusioni

Si tratta di una donna 50enne, d'origine

bosniaca, aiuto-cuoca per 18 anni presso la __________ SA di __________ da 14

anni sofferente di una sindrome lombovertebrale, valutata a livello

reumatologico nel mese di giugno 2009 dal dr. __________ che ha diagnosticato

una sindrome fibromialgica generalizzata, sbilancio e decondizionamento

muscolare, disturbi statici del rachide oltre ad alterazioni degenerative del

rachide lombare (protrusione discale multisegmentale e spondilartrosi

attivate). Il medico l’ha dichiarata abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa normale, ma con una diminuzione del rendimento al 50%, a partire dal

07.03.09. Ha tuttavia ritenuto che tale rendimento potesse essere incrementato

svolgendo le terapie indicate fino a raggiungere una capacità lavorativa totale

con un rendimento massimo, al più tardi a decorrere dal 15.08.09.

Da un punto di vista strettamente medico-psichiatrico,

l’ass. continua a lamentare giramenti di testa, si sente stanca e debole,

accusa disturbi del sonno.

Dal punto di vista oggettivo, in base alle

risultanze del mio esame clinico odierno, si può tuttalpiù rilevare una lieve

sintomatologia depressiva, senza sintomi psicopatologici di rilevanza clinica.

I disturbi soggettivamente lamentati comportano, di per sé, solo una minima

conseguenza sulla capacità e sul funzionamento lavorativo. Già nella mia

precedente perizia avevo escluso esserci i presupposti endopsichici e

biografici che avrebbero potuto condeterminare un disturbo somatoforme

persistente.

Avevo concluso, dal lato psichico, che i disturbi

accusati erano piuttosto interpretabili come una sindrome psicogena spesso

conseguente ad una situazione conflittuale in ambito lavorativo.

In ogni modo si può escludere una sintomatologia

depressiva di tipo endogeno e di entità tale da pregiudicare un’attività

lavorativa ritenuta confacente alle sue limitazioni reumatologiche. Neppure

sono presenti altre comorbidità di rilevanza clinica.

Al fine di facilitare l’inserimento in

un’attività lavorativa confacente, dopo aver discusso __________ __________ in

data 03.0210, propongo, per ragioni di opportunità e per dare allo psichiatra

curante il tempo necessario per motivare l’assicurata ad un progetto

riabilitativo, di concedere all’ass. un’inabilità lavorativa completa, ma al

massimo per il corrente mese di febbraio” (doc. CM 58-5+6).

Il Dr. __________sten, spec. FMH in reumatologia, nella perizia

del 24 giugno 2009, svolta per conto della __________ Assicurazioni, ha

indicato la seguente diagnosi :

" (…)

Sindrome fibromialgica

generalizzata

Sbilancio e

decondizionamento muscolare

Disturbi statici del

rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistro convessa,

iperlordosi lombare)

Alterazioni

degenerative del rachide lombare (protrusione discale multi segmentale L3-S1

con spondilartrosi attivate)

Obesità (peso 86 kg / statura 164 kg)” (doc. CM 41-2).

Il perito, dopo aver

riassunto gli atti, l’anamnesi e l’esame reumatologico, ha esposto la seguente

valutazione:

" (…)

Valutazione:

La signora RI 1, soffre di dolori panvertebrali

noti da diversi anni, peggiorati nell'intensità a livello lombare nel mese di

febbraio 2009, per cui soggiornava per una riabilitazione, presso l'Ospedale di

__________ dal 24.2. al 6.3.2009 (atti in merito mancanti); il 20.4.2009, il

medico curante richiedeva una risonanza magnetica della colonna lombare, dando

come dati clinici una sindrome lombovertebrale cronica esacerbata, una

fibromialgia; l'esame citato evidenziava, oltre a turbe statiche, discopatie

plurisegmentali da L3 a S1 con

protrusioni discali e spondilartrosi attivate associate, senza compressione di

strutture neurali; stando ad uno scritto del medico curante all'assicuratore __________

dell' 11.5.2009, i problemi algici sono noti dal 1996 circa e, malgrado i

trattamenti svolti in ambito ambulatoriale e stazionario, non hanno potuto

essere risolti. Al momento della visita peritale, l'assicurata lamenta dolori

ubiquitari, accentuati all'emicorpo sinistro, presenti sempre, stringenti, poco

modulabili, con una certa tendenza ad aumentare in posizioni statiche. La

presentazione del dolore si spiega essenzialmente con la presenza di 14 su 18

punti fibromialgici positivi ripartiti simmetricamente alla parte superiore ed

inferiore del corpo, che, come tali, definiscono la diagnosi di sindrome

fibromialgica generalizzata. Alle articolazioni periferiche, mostranti una

mobilità regolare, non vengono oggettivate sinoviti o tenosinoviti. Il rachide

si presenta con disturbi statici appiattito nella regione dorsale con scoliosi

sinistroconvessa, iperlordosico in sede lombare, la colonna cervicale appare

moderatamente limitata alle rotazioni globali bilaterali, minimamente limitata alla

flessione passiva come pure alle lateroflessioni passive bilaterali con impatti

muscolari, in sbilancio muscolare paravertebrale cervicale; la colonna dorsale,

in detti disturbi statici, risulta moderatamente limitata alla flessione

attiva, altamente ridotta all'estensione passiva ma libera alle lateroflessioni

passive bilaterali; la colonna lombare mostra un'estensione passiva

moderatamente limitata, è soltanto minimamente ridotta nelle altre direzioni;

il manto muscolare è decondizionato in assicurata perobesa, con sovrappeso

corporeo di oltre 20 kg, che si rialza da anteflessione del tronco con fenomeno

della scaletta, eventualmente indicante un'instabilità segmentale ai segmenti

lombari, fenomeno che potrebbe essere anche spiegato con il decondizionamento

della muscolatura paravertebrale lombare; l'aumento dei dolori lombari

all'iperestensione prolungata, è correlabile con la patologia

spondilartrosica lombare attivata, riscontrata alla risonanza magnetica della

colonna lombare realizzata il 20.4.2009. Sono assenti deficit

cervicolomboradicolari.

Fino a che punto i dolori al rachide lombare,

siano parzialmente indotti dalle spondilartrosi attivate citate in un contesto

di iperlordosi e sovrappeso oppure principalmente dovuti al contesto fibromialgico,

non può essere detto soltanto sulla base dell'anamnesi e dell'esame clinico, ma

potrebbe essere ulteriormente indagato tramite infiltrazioni con anestetici

locali e corticosteroidi cristallini, TAC mirate, alle articolazioni

intraapofisarie L3-S1 dalle due parti, approccio che costituirebbe nel contempo

una terapia efficace e risolutiva per questa problema.

Sulla base degli atti, dell'anamnesi richiesta,

dell'esame clinico, possiamo dunque porre le diagnosi di sindrome fibromialgica

generalizzata, sbilancio e decondizionamento muscolare, disturbi statici del

rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa, iperlordosi

lombare), alterazioni degenerative del rachide lombare (protrusione discale

multisegmentale L3-S1 con spondilartrosi attivate), obesità (peso 86 kg / statura 164 cm).

Da notare che l'assicurata, sebbene sia stata

sottoposta ad un trattamento ambulatoriale e stazionario, continua a presentare

un decondizionamento e sbilancio della muscolatura, per cui le cure finora

instaurate, non hanno raggiunto l'obiettivo del riequilibrio muscolare,

rilevante allo scopo di stabilizzare la colonna lombare rispettivamente per

aumentare la resistenza agli sforzi fisici. In tal senso, oltre ad applicare le

infiltrazioni selettive alle articolazioni intraapofisarie da L3 a S1, come

menzionato sopra, dovrebbero andare da subito gli sforzi terapeutici, limitando

il più possibile, un approccio terapeutico passivo come quello descritto

dell'assicurata, svolto di recente. Parallelamente l'assicurata dovrebbe

correggere il suo sovrappeso corporeo per poter ridurre il carico sul passaggio

lombosacrale rispettivamente sugli arti inferiori facilitando nel contempo il

ricondizionamento muscolare auspicato.

Per quanto riguarda la capacità funzionale e di carico

residua, l'assicurata può molto spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all'altezza dei fianchi, molto spesso tra 5-10 kg fino all'altezza dei fianchi, talvolta

tra 10-25 kg fino all'altezza dei fianchi, di rado tra 25-45 kg fino all'altezza dei fianchi, mai oltre 45 kg fino all'altezza dei fianchi; l'assicurata può

spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l'altezza del petto, talvolta pesi

oltrepassanti i 5 kg sopra l'altezza del petto. L'assicurata può molto spesso

maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media

entità, talvolta attrezzi pesanti, talvolta maneggiare attrezzi molto pesanti.

La rotazione manuale è normale. L'assicurata può talvolta effettuare lavori al

di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, spesso

Considerandi

assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti, spesso la posizione in

piedi ed inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto

spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L'assicurata può assumere

spesso la posizione seduta di lunga durata, spesso la posizione in piedi di

lunga durata. L'assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, molto spesso camminare per lunghi tragitti, come pure molto

spesso camminare su terreno accidentato, può molto spesso salire le scale,

talvolta salire su scale a pioli.

In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico

l'assicurata abile al lavoro nella misura del 100 % con un rendimento massimo

del 100 %, a decorrere del momento dal quale è stata dimessa dal soggiorno

riabilitativo presso l'Ospedale distrettuale di __________, al più tardi a

decorrere dal 7.3.2009.

Sempre a decorrere dal 7.3.2009, l'assicurata,

dal lato strettamente reumatologico, nella sua ultima attività principale come

aiuto cucina, risulta abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa

normale, ma con una diminuzione del rendimento del 50 %; tale rendimento è

ulteriormente e progressivamente incrementabile svolgendo le terapie

sopramenzionate nel corso delle prossime settimane, fino a raggiungere una

capacità lavorativa totale con un rendimento massimo nell'ultima attività di

aiuto cucina, al più tardi a decorrere dal 15.8.2009." (doc. AI 19-12 a 19-14)

2.8

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui

permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient

de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un

mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.9

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le valutazioni

peritali del Dr. __________ e del Dr. __________ svolte in ambito LAINF, da

considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri

giurisprudenziali sopra ricordati.

2.9.1

Per

quanto riguarda la patologia psichiatrica, l’assicurata

è stata sottoposta ad un primo accurato esame, grazie al consulto specialistico

del Dr. __________ che nel referto del 21 giugno 2009 ha diagnosticato una “Lieve sintomatologia ansiosa senza valenza di malattia” (doc. CM

33-5).

Secondo

lo specialista dal punto di vista psichiatrico non sussistono delle patologie

psichiche che possono compromettere l’esercizio di un’attività lavorativa

confacente (doc. CM 33-7).

A seguito

delle certificazioni del medico curante, Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, che aveva diagnosticato in data 28 gennaio 2010 una

“Sindrome depressiva recidivante (F33.21)” e una “Sindrome

somatoforme da dolore persistente (F45.4)”, oltre che “Cervicolombalgie”

e “Fibromialgia” da febbraio 2009 con inabilità lavorativa totale, il

SMR ha chiesto un aggiornamento del quadro clinico (doc. AI 26-1).

Nel

successivo referto peritale del 5 febbraio 2010 il Dr. __________ ha ripreso la

medesima diagnosi di “Lieve sintomatologia ansiosa senza valenza di malattia”

indicando che “in ogni modo si può escludere una sintomatologia depressiva

di tipo endogeno e di entità tale da pregiudicare un’attività lavorativa

ritenuta confacente alle sue limitazioni reumatologiche. Neppure sono presenti

altre comorbidità di rilevanza clinica” (doc. CM 58-6).

Il Dr. __________

ha quindi concluso la propria valutazione precisando di aver discusso la

situazione con lo psichiatra curante dr. __________, il 3 febbraio 2010,

proponendo, per ragioni di opportunità e “per dare allo psichiatra curante

il tempo necessario per motivare l’assicurata ad un progetto riabilitativo”,

di concedere all’assicurata un’inabilità lavorativa completa, al massimo per il

mese di febbraio (doc. CM 58-6).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla

valutazione peritale del Dr. __________, che non è del resto stata smentita da

certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

2.9.2

Per

quanto riguarda la patologia reumatologica,

l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame in ambito LAINF, grazie al

consulto specialistico del Dr. __________ che nel referto del 24 giugno 2009 ha diagnosticato una “Sindrome fibromialgica generalizzata.

Sbilancio e decondizionamento muscolare. Disturbi statici del rachide (appiattimento

della dorsale con scoliosi sinistro convessa, iperlordosi lombare). Alterazioni

degenerative del rachide lombare (protrusione discale multi segmentale L3-S1

con spondilartrosi attivate).Obesità (peso 86 kg / statura 164 kg)” (doc. CM 41-1).

A mente

del Dr. __________ in un’attività adeguata l’assicurata è abile al lavoro nella

misura del 100% con un rendimento massimo del 100%, a decorrere del momento dal

quale è stata dimessa dal soggiorno riabilitativo presso l'Ospedale

distrettuale di __________, al più tardi a decorrere dal 7.3.2009 (doc. CM 41-7).

Dalla

medesima data e nella sua ultima attività principale come aiuto cucina, ella

risulta abile al lavoro sull'arco di una giornata lavorativa normale, ma con

una diminuzione del rendimento del 50%. Questo rendimento – secondo il perito -

è ulteriormente e progressivamente incrementabile svolgendo le terapie

sopramenzionate nel corso delle prossime settimane, fino a raggiungere una

capacità lavorativa totale con un rendimento massimo nell'ultima attività di

aiuto cucina, al più tardi a decorrere dal 15.8.2009 (doc. CM 41-7).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi nemmeno da

tale valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

Agli atti

figura il referto del 9 luglio 2009 del medico curante, Dr. __________, spec.

FMH in medicina interna e reumatologia, il quale ha posto una diagnosi in parte

sovrapponibile a quella del perito indicando: “Fibromialgia – sindrome

algica somatoforme: pannicolosi algica con lip-/linfedema dd: meno probabile

insufficienza venosa in varicosi; - discrete discopatie L3-S1, spondilartrosi

attivata corrispondente (RM 04/2009); - stato dopo blocco lombare iperalgico

2009; - note discopatie C4/5, debuttante C5/6, spondilartrosi C3/4 (Rx 1998); -

turbe statiche con iperlordosi lombare, lieve scoliosi toracica destro, lombare

sinistro convessa; - compromissione biopsicosociale; adipositas” (doc. AI

19-15).

Per

quanto riguarda la capacità lavorativa residua il Dr. __________, in data 9

luglio 2009, indicava che “un tentativo al 50% è giustificato” (doc. AI

19-16).

Nel

rapporto medico del 22 dicembre 2009 il Dr. __________ ha ripreso la medesima

diagnosi e indicato una capacità lavorativa del 50% dal 1° luglio 2009 quale

aiuto cucina, mentre – secondo il medico curante – per un’attività adatta, dal

punto di vista strettamente reumatologico “non vi è una riduzione

significativa” (doc. AI 20-3).

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

In

conclusione, rispecchiando le valutazione peritali del Dr. __________ e del Dr.

__________ i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.8.), alle stesse può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im Schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata dal mese di marzo 2010 è inabile al lavoro nella misura del 50%

nell’attività di aiuto cucina, ma è da considerare abile al lavoro al 100% in

attività adeguate e rispettose dei suoi limiti funzionali.

La

consulente in integrazione professionale nel proprio rapporto dell’8 luglio 2010,

per quanto riguarda le attività esigibili ha indicato che l’assicurata potrebbe

essere integrata in attività leggere poco qualificate e rispettose dei limiti

funzionali nel settore dell’industria alimentare, cioccolattiera, farmaceutica

ecc. quale operaia generica, addetta al controllo dell’imballaggio, alla

preparazione e distribuzione, cassiera non qualificata, oppure, viste le sue

precedenti esperienze lavorative, come aiuto cucina (doc. AI 42-3).

L’assicurata

nel proprio allegato ricorsuale ha indicato che “buona parte delle attività

che vengono considerate possibili, in realtà non possono in alcun modo essere

svolte, neppure nell’ipotesi più favorevole” (doc. I, pag. 2).

Per

costante giurisprudenza la questione relativa alle attività professionali

concretamente realizzabili è di competenza del consulente in integrazione

professionale (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008 citata al consid. 2.7.).

Nell'evenienza

concreta, i consulenti in integrazione professionale (CIP__________ e __________,

hanno tenuto conto dei limiti funzionali posti dal perito. Sono state quindi

considerate esigibili tutte quelle attività di tipo semplice, poco

diversificate, di carattere prettamente manuale, principalmente di produzione o

di esercizio e sono state citate - a titolo di esempio – alcune attività.

Alla luce

di quanto precede, il TCA ritiene che la valutazione operata dai consulenti in

integrazione

professionale e ripresa nel provvedimento contestato sia corretta e che non

siano stati addotti motivi sufficienti per rimetterla in discussione.

2.10

Occorre ora esaminare le conseguenze del danno alla salute

subìto dalla ricorrente dal profilo economico.

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza

preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con

riferimento). Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente

possibile.

Di regola

ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima

del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale

dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nella

fattispecie l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe potuto

percepire da sana nel 2009 in fr. 43'550.-- secondo quanto dichiarato dall’ultimo

datore di lavoro (cfr. doc. AI 13-1).

L’insorgente,

da parte sua, ha indicato che il reddito da valido sarebbe stato manifestamente

sottostimato e non aggiornato (doc. I, pag. 2).

Alla luce

della giurisprudenza suindicata e delle indicazioni del datore di lavoro,

questo importo viene confermato dal TCA.

Per

quanto riguarda invece il reddito da invalido, contestato dalla

ricorrente, va ricordato che lo

stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi

sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione

deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 ha ricordato che:

" 3.3 In una

recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: DTF 135 V 297), il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'116.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 5-2011, p. 90), esso ammonta a fr. 4'280.64

mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12, ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2009 (cfr. tab. B 10.3, pubblicata in La Vie économique,

5-2011, p. 91), un reddito mensile di fr. 4'371.30 oppure di fr. 52'455.68 per

l'intero anno (fr. 4'371.30 x 12).

L’assicurata,

quale aiuto cucina, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 43’550.-- / anno per

un’occupazione a tempo pieno (cfr. consid. 2.10.). Tale reddito si situa, per

ragioni estranee all’invalidità, sotto la media dei salari svizzeri per

un’attività equivalente (cioè fr. 46'470.36, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “Alberghi

e ristoranti, livello di qualifica 4, fr. 3’647.-- X 12 mesi = 43'764.--

riportato su 41.6 e aggiornato al 2009)

Se si

riduce il reddito statistico da invalido, in applicazione della giurisprudenza

di cui alla 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, della percentuale dell’1,28% (parte

percentuale eccedente la soglia determinante del 5%) si ottiene un importo di

fr. 51'784.24.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.11

In concreto,

la consulente IP ha applicato una riduzione del 4% per attività leggera ritenuto

che l’assicurata non è più in grado, a causa del danno alla salute, di

effettuare lavori pesanti (doc. AI 41-5).

Il

patrocinatore di RI 1 ha valutato come assolutamente insufficiente la riduzione

applicata (doc. I, pag. 2).

La

percentuale del 4% stabilita dalla consulente può essere confermata dal TCA.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che per costante

giurisprudenza il Giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Come

vedremo, tuttavia, anche applicando la riduzione massima consentita del 25% il

risultato finale non cambia.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un

salario da invalido di fr. 51'784.24 e ammettendo la riduzione del 4%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 49'712.87 confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 43'550.--

(consid. 2.10.) non emerge alcuna incapacità di guadagno.

Partendo

da un salario da invalido di fr. 51'784.24 e ammettendo la riduzione del 25%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 38'838.18 confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 43'550.--

(consid. 2.10.) emerge un tasso d’invalidità del 10,8% arrotondato all’11% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41), percentuale

che non dà diritto ad una rendita d’invalidità, come stabilito nella decisione

impugnata.

Va

precisato che l’amministrazione, per il confronto dei redditi, ha applicato i dati

del 2009 invece del 2010, come invece avrebbe dovuto secondo la giurisprudenza

in materia (cfr. DTF 129 V 222; SVR 2002 IV Nr. 24 ; SVR 2003 IV Nr.11) , visto

che nella decisione impugnata le prestazioni vengono negate a partire dal mese

di giugno 2010.

L’UAI ha

giustificato l’applicazione dei dati del 2009 con la mancanza, a quel momento,

dei dati statistici del 2010 (doc. AI 42-3). Questo modo di operare non è

corretto.

Tuttavia,

considerato l’esiguo grado d’invalidità dell’assicurata (0% con la riduzione del

4% dal salario da invalido e 11% con la riduzione del 25%), il TCA ritiene che

anche applicando i dati del 2010 (+0,8% per il 2010 secondo l’indice dei salari

nominali, Ufficio federale di statistica), la soluzione finale non cambierebbe.

2.12

L’amministrazione

ha, come detto, proceduto ad un confronto dei redditi anche per quanto riguarda

l’attività abituale applicando i dati statistici.

Il TCA

rileva tuttavia che la ricorrente conserva una capacità lavorativa residua del

50% nella sua attività di aiuto cucina, nella quale è in grado di conseguire,

mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente

al 50% del reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), l’incapacità

lucrativa della ricorrente ammonta dunque al 50% (cfr. al riguardo DTF 114 V

310.

consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008).

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce

del grado d’invalidità dello 50% nella precedente attività lavorativa,

l’assicurata è in grado di sfruttare al meglio la sua capacità lavorativa

residua in attività adeguate dove, dopo il confronto dei redditi, il grado

d’invalidità è dello 0%.

L’UAI ha

pertanto giustamente soppresso le prestazioni a partire dal 1° giugno 2010, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011consid.

3.

) –.

2.13

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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