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Decisione

32.2011.80

Nuova domanda. Confermata perizia pluridisciplinare SAM. Confronto percentuale dei redditi. Grado d'invalidità non pensionabile

18 ottobre 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

I 870/02 del 21 aprile 2004, consid. 3.3.2; Pratique

VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsun-fähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich

in der Invaliditäts-bemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Infine, va fatto presente che il TFA si é confermato nella propria

giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia (DTF 132 V 65;

STFA I 873/05 del 19 maggio 2006).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve

esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare

verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile

dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso

applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso

(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

2.6. Nel

caso in esame dagli atti di causa risulta che – vista la domanda di

prestazioni del gennaio 2008 (doc. AI 74/1-8 e consid. 1.2) e conformemente

alle annotazioni 30 gennaio 2008 e 17 dicembre 2009 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 78/1 e 91/1) – l’amministrazione è entrata nel merito della nuova domanda e ha

ordinato una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 93/1-2).

Dalla

perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010 (doc. AI 100/1-60) risulta che i

periti, dopo aver esposto dettagliatamente l’anamnesi e le constatazioni

obiettive, hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di

natura psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________),

pneumologia (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la seguente diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome affettiva persistente (ICD-10 F 33.8).

Lieve periartropatia omero scapolare tendinotica alla

spalla ds..

Lieve periartropatia all’anca sin..

Sindrome cervicospondilogena e lombospondilogena

cronica con/su:

- minime alterazioni degenerative a

livello cervicale e lombare;

- minime alterazioni della statica a

livello lombare.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Probabile asma bronchiale ad insorgenza tardiva senza

componente allergica.

Sovrappeso con BMI 29 kg/m2.

Ipertensione arteriosa sotto trattamento.

Dislipidemia sotto trattamento.

Varicosi C3.

(…)" (doc. AI 100/13)

Sulla

base di tutti gli atti medici raccolti, dopo un’attenta valutazione, posta la seguente

valutazione complessiva della capacità lavorativa: “(…) l’A. presenta una

capacità lavorativa dell’80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento

ridotto) come ausiliaria di pulizie. (…)” (doc. AI 21/18), i periti hanno

concluso:

"

(…)

8. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

LAVORATIVA

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una

capacità lavorativa dell'80% come ausiliaria di pulizia. È presente una

sindrome affettiva persistente, la cui gravità non codifica un'incapacità

lavorativa superiore al 20%.

Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una

capacità lavorativa del 95%.

Dal punto di vista pneumologico l'A. presenta una

capacità lavorativa del 100% in attività fisiche sedentarie leggere e

leggere-medie senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile

la lavoro.

Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa

dell'80% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto) come

ausiliaria di pulizie senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie

dall'ottobre 2008 (redazione di vari rapporti medici all'attenzione

dell'Ufficio AI da parte dei medici curanti) e continua.

Continuando il trattamento psichiatrico in corso è

possibile che subentri un miglioramento valetudinario e di conseguenza

miglioramento della capacità lavorativa dell'A., così da raggiungere una capacità

lavorativa del 95% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto)

come ausiliaria di pulizie.

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ

D'INTEGRAZIONE

Non si consiglia nessuna riqualifica professionale.

Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una

capacità lavorativa dell'80%.

Dal punto di vista pneumologico l'A. presenta una

capacità lavorativa del 100% in attività sedentarie leggere e leggere-medie

senza esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.

Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile

al lavoro.

Dal punto di vista reumatologico l'A. presenta una

capacità lavorativa del 90% (presenza durante tutto il giorno ma con rendimento

ridotto) in un'attività molto pesante.

In un'attività mediamente pesante o leggera, che possa

richiedere anche una certa velocità d'esecuzione, possa permettere qualche

cambiamento di posizione (indicativamente per qualche minuto ogni ora e la

possibilità di brevi pause dello stesso ordine), che permetta generalmente il

rispetto delle regole di ergonomia della schiena, che eviti il movimento

eccessivamente ripetitivi (tutto il giorno gli stessi movimenti) soprattutto

per il tronco, l'A. è abile al lavoro a tempo pieno ma con una diminuzione del

rendimento al massimo del 5%.

Riportiamo i limiti funzionali descritti dal

reumatologo:

Risorse fisiche

0%

1-5% 6-33% 34-66% 67-100%

=

0 h = fino a = ½ fino a = 3 fino a = ca. 5½

ca.

0,5 h scarse 3 h 5¼ h fino a 8 h

Sollevare e portare mai di

rado talvolta sovente molto

esigibile sovente

leggero (fino a 9 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ¨ ¨ ý

medio (10-25 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ¨ ¨ ý

pesante (> 25 kg)

all'altezza dei fianchi ¨ ¨ ¨ ý ¨

sollevare sopra l'altezza

del petto ¨ ¨ ¨ ý ¨

Maneggio attrezzi

leggero/di precisione ¨ ¨ ¨ ¨ ý

medio ¨ ¨ ¨ ¨ ý

pesante/lavoro

manuale ¨ ¨ ¨ ý ¨

rotazione manuale ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Posizione corporea/mobilità

lavori sopra l'altezza del capo¨ ¨ ¨ ý ¨

rotazione ¨ ¨ ¨ ý ¨

seduta

chinata ¨ ¨ ¨ ý ¨

eretta chinata ¨ ¨ ¨ ý ¨

inginocchiata ¨ ¨ ¨ ¨ ý

flessione delle ginocchia ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Posizione di lunga durata

seduta ¨ ¨ ¨ ¨ ý

eretta ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Spostamento

camminare (fino a 50 m) ¨ ¨ ¨ ¨ ý

camminare (oltre 50 m) ¨ ¨ ¨ ¨ ý

camminare (lunghi tragitti) ¨ ¨ ¨ ¨ ý

camminare su terreni

dissestati ¨ ¨ ¨ ¨ ý

salire le scale/scale a pioli ¨ ¨ ¨ ¨ ý

Limitazioni

equilibrio/bilanciamento ¨ limitato ý non limitato

Come casalinga l'A. presenta una capacità lavorativa dl

95%.

In attività mediamente pesante o leggera, rispettosa

dei limiti funzionali appena descritti e senza l'esposizione ad agenti

irritativi delle vie respiratorie, l'A. raggiunge una capacità lavorativa

dell'80% (presenza durane tutto il giorno ma con rendimento ridotto)

dall'ottobre 2008 e continua.

Se dovesse migliorare la patologia psichiatrica l'A.

potrebbe raggiungere una capacità lavorativa del 95% (presenza durante tutto il

giorno ma con rendimento ridotto) nelle attività appena descritte.

Come casalinga l'A. presenta una capacità lavorativa

del 100% dall'ottobre 2008 e continua.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE

PARTICOLARI

Si può constatare un leggero peggioramento a livello

psichico che possiamo far risalire all'ottobre 2008.

Le conclusioni peritali si fondano su

un'esauriente discussione tra tutti i medici periti del SAM.

Domande particolari non sono poste.

(…)" (doc. AI 100/17-20)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali, ritenuto il rapporto medico 17 aprile

2010 del dr. __________ (doc. AI 101/1-3), ritenute le valutazioni del

consulente in integrazione professionale 24 giugno e 15 dicembre 2010 (doc. AI

106/1-2 e 112/1-2) e considerato l’esito dell’inchiesta domestica 6 ottobre

2010 (doc. AI 108/1-6) – con decisione 8 febbraio 2011 ha negato il diritto a prestazione essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 119/1-3).

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

In una

sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli

assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o

a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su

indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza

probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa

la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità,

l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un

Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il TF ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

Nella

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V

210 e segg., il TF ha preso posizione sulle critiche alla giurisprudenza federale

relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico

(art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e

del Dr. iur Johannes Reich dell'11 febbraio 2010.

L'Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3).

D'altra

parte il TF ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in

pericolo in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell'attività dei SAM nei confronti dell'assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

a

livello amministrativo

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze

minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento

dei diritti di partecipazione:

-- in caso di

divergenze l'amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione

incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al

Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della

giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona

assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura

(ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9; cambiamento

della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

a

livello dell'autorità giudiziaria di prima istanza

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell'assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Il

TF ha inoltre concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale

non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere

nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche

e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente

sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF 9C_87/2011 del 1. settembre

2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Giova

qui ricordare che il TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai

medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

inoltre ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice

non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i

motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine va rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27

settembre 2001, inc. 32.1999.124).

2.8. Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio

di rapporti medici e in particolare le STF 9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e

9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto riguarda le perizie raccolte secondo

il vecchio standard processuale, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del SAM, i

quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui l’assicurata

è portatrice, giungendo ad una conclusione logica e priva di contraddizioni che

stabilisce una capacità lavorativa dell’80% tanto nella sua attività abituale

di aiuto cucina e ausiliaria di pulizia, quanto in un’attività adeguata

dall’ottobre 2008.

La

dettagliata ed approfondita valutazione del SAM non é stata del resto validamente

smentita da altri certificati da parte di medici specialisti attestanti nuove

patologie.

In

particolare, per quanto riguarda la patologia psichiatrica, nello stringato rapporto

medico 8 marzo 2011, la dr.ssa __________ FMH in psichiatria e psicoterapia, –

a cui l’Ufficio AI aveva trasmesso la perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010

del SAM (doc. AI 104/1) – non si è confrontata con le conclusioni dei periti

SAM, non ha posto una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta, non ha

apportato nuovi elementi in grado di precisare in cosa sia consistito

l’asserito peggioramento da due mesi e, senza nemmeno indicare i trattamenti

intrapresi visto il decorso, si è limitata a certificare in modo del tutto

generico che l’assicurata “(…) attualmente è inabile al 70% (…)” (doc.

A4).

Dal

canto suo il dr. __________, FMH in fisiatria e riabilitazione reumatologica,

nel certificato medico 21 febbraio 2011, circa la capacità lavorativa, ha

concluso che “(…) dal punto di vista reumatologico ritengo che l’assicurata

sia attualmente inabile al lavoro al 50% come ausiliaria di pulizie. La limitazione

della capacità lavorativa è dovuta alla sintomatologia algica cronica con

recrudescenza al carico della colonna vertebrale ma anche se la paziente deve

camminare o stare in piedi per periodi prolungati e deve inchinarsi sul lavoro

o fare movimenti ripetitivi con le braccia. Un peggioramento dello stato di

salute di un certo rilievo è subentrato da circa un anno con la patologia al

metatarso destro che si manifesta durante le attività esplicate in piedi. (…)”

(doc. A2). Al riguardo va osservato che nel rapporto medico 10 ottobre 2008

(doc. AI 89/1-5), rapporto menzionato nell’elenco atti e quindi considerato dal

SAM (doc. AI 100/3-4), il dr. __________ aveva già attestato un’incapacità

lavorativa del 50% e questo nonostante all’epo-ca non avesse posto la diagnosi

di “(…) metatarsalgia cronica destra: cisti ossee delle articolazioni MP:

stato dopo resezione di una ciste interdigitale 2° raggio del piede destro in

luglio 2010 (…)” che non sembrerebbe pertanto avere un influsso sulla

capacità lavorativa (doc. A2).

Quanto

al certificato medico 17 febbraio 2011, il dr. __________, FMH in medicina

generale, – che nel rapporto medico 7 ottobre 2008 (doc. AI 88/2-6) aveva

attestato un’inabilità lavorativa nella sua attività abituale del 75% e a cui

l’Ufficio AI aveva trasmesso la perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010 del

SAM (doc. AI 103/1) – egli non si è confrontato con le valutazioni dei periti

SAM e, pur non essendo specialista in materia, ha concluso in modo del tutto

generico che “(…) viste tutte le patologie di cui sopra, e in riferimento anche

ai rapporti che gli specialisti, Dr. med. __________, Dr.ssa __________,

faranno a loro volta, ritengo che l’abilità della paziente sia al massimo del

50%. (…)” (doc. A3).

In

conclusione, rispecchiando la perizia pluridisciplinare 13 aprile 2010 del SAM

tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento duraturo con

conseguenze sulla capacità lavorativa dopo il mese di aprile 2010 e prima

dell’8 febbraio 2011 (data della decisione impugnata), a ragione l’Ufficio AI

ha ritenuto una capacità lavorativa dell’80% tanto nella sua abituale quanto in

un’altra attività adeguata.

2.9. Quanto

alla valutazione economica il TCA rileva innanzitutto che, viso che

dall’inchiesta domestica 6 ottobre 2010 risulta che l’assicurata va considerata

salariata al 100% – “(…) la signora __________ afferma che, in assenza del

danno alla salute, lavorerebbe al 100% (…)” (doc. AI 108/2) –, a ragione,

per il calcolo del grado d’invalidità, l’amministrazione non ha applicato il

metodo misto.

Visto

inoltre che l'assicurata presenta, dall’ottobre 2008, secondo la perizia pluridisciplinare

del SAM, una capacità lavorativa dell’80% tanto nella sua attività abituale di

aiuto cucina e ausiliaria di pulizia quanto in un’attività adeguata, per ridurre

il danno ella doveva continuare a mettere a frutto questa sua capacità nella

sua precedente professione.

In

questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF

114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I

759/2005 del 21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen

Unfallversicherung, tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza

se il danno alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze

peritali – da imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio

sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità

lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto

l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.

3b).

Va qui rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza

9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto

considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella

sua professione abituale, che in altre attività, presenta un grado di

invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una

sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al

50% nella sua professione.

Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque concludere che,

nel caso concreto, la ricorrente presenta un grado d’invalidità del 20% che non

dà diritto ad alcuna rendita (cfr. consid. 2.3).

Ne

consegue che la decisione contestata va confermata, mentre il ricorso è da respingere.

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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