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Decisione

32.2011.81

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

17 novembre 2011Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”,

in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono

citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.10. Nella

fattispecie concreta, come detto, la ricorrente contesta la perizia 27 dicembre

2008 del CPAS (dr. __________) in cui è stata ritenuta inabile al 50% sia nella

sua professione abituale che in attività adeguate. Per il

periodo precedente l’esame peritale, il dr. __________ ha fatto riferimento

alle incapacità lavorative attestate dai certificati medici presenti nel

dossier (50% dal 24 settembre 2007 e 100% dal 10 marzo 2008 sino alla

valutazione peritale del 19 novembre 2008).

Il

dr. __________, diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente, episodio

attuale di media gravità con segni biologici (ICD 10:F33.11), ha accertato un miglioramento

dal punto di vista psichico rispetto alle precedenti refertazione mediche

presenti nel dossier ed esposte in sede peritale (cfr. punto n. 1.2. “Ricostruzione

degli atti”). In particolare, il succitato specialista si è confrontato con la

perizia del 24 maggio 2008 del dr. __________, anch’egli specialista in psichiatria

e psicoterapia, resa per conto dell’assicuratore perdita di guadagno per malattia

(__________ SA), in cui quest’ultimo aveva ritenuto improbabile una nuova

attività presso l’ultimo datore di lavoro (cfr. atti __________ in doc. AI 1-5).

Partendo dalla medesima diagnosi posta dal dr. __________, il dr. __________ ha

osservato un miglioramento. Focalizzata la principale fonte di preoccupazione attorno

alla ripresa legata ad un eventuale rientro lavorativo (va qui fatto presente che

il perito sapeva del decesso nell’estate del 2008 della sorella

dell’assicurata), il dr. __________ ha ritenuto utile che Gianna Diviani riceva

un sostegno psicologico nel senso di individuare le risorse residue. Il perito

ha poi fatto riferimento alla disponibilità dell’ex datore di lavoro, così come

riferito dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 16 settembre 2008, a ricevere un supporto di persone specializzate dall’AI nell’ambito di un ipotetico

trasferimento interno ed a disporre di un accertamento diretto da parte del collocatore.

Determinante sono le considerazioni espresse dal perito in merito

all’individualizzazioni di risorse residue:

"

(…)

Deducibile dalla descrizione della giornata e non puramente

teorica. L'A., infatti è in grado di recarsi almeno 2 volte alla settimana in

palestra dove svolge un'attività fisica per circa 1 ora (a testimonianza del

fatto che riesce a prendersi cura della propria persona), riesce ad occuparsi

adeguatamente delle faccende domestiche, si reca tutti i pomeriggi dall'anziana

madre a __________ in automobile (tragitto __________ in auto che testimonia

del fatto che anche la sintomatologia ansiosa legata all'uso del proprio

veicolo a motore è in regressione).

La diagnosi di sindrome fobica citata dallo psichiatra

dr. __________ nel suo rapporto dello scorso mese di agosto è quindi

attualmente compensata o é da considerarsi nell'ambito di una sintomatologia

ansiosa quasi sempre presente in una sindrome depressiva.

L'A., oltre ad occuparsi della propria abitazione, ha

le risorse necessarie per prendersi cura dell'anziana madre, portarla a

passeggio, fare la spesa per lei ed in seguito rientrare a domicilio a preparare

il pasto serale per il consorte.

Quanto finora descritto testimonia la presenza di un

discreto funzionamento sociale e lavorativo e di una prognosi ancora non

compromessa. (…)" (Doc. AI 23/6)

Di

conseguenza il CPAS ha concluso:

"

(…)

A nostro avviso le risorse residue dell'A. sono

quantificabili nella misura di 4 ore al giorno nell'attività consueta o in

altre simili di segretariato approfittando della disponibilità dichiarata

dall'azienda per un ipotetico trasferimento interno. Qualora ciò non fosse

concretizzabile sarebbe auspicabile un intervento dell'UAI per un aiuto al

collocamento ed un riallenamento al lavoro.

Per quanto concerne le attività inerenti l'economia

domestica riteniamo che l'A. non presenti limiti funzionali." (Doc. AI

23/7)

Inoltre,

la perizia CPAS del 27 dicembre 2008 è stata confermata dalla dr.ssa __________

nel suo referto 2 settembre 2010 (“Segnaliamo tuttavia che l’esame peritale

del collega appare chiaro e ben motivato e non abbiamo elementi per ritenere

non valide le conclusioni a cui è giunto”; doc. AI 77-16).

In

conclusione, rispecchiando la perizia 27 dicembre 2008 del CPAS tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid.

2.7), richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117

V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta da novembre 2008 un’inabilità

lavorativa del 50% nella sua originaria professione ed in altre attività

adeguate.

2.11. Per

quel che concerne l’evoluzione dopo la perizia 27 dicembre 2008 è incontestato

che l’assicurata presenti un peggioramento della patologia psichiatrica. Difatti

nel referto 2 settembre 2010 la dr.ssa __________ ha ben spiegato come il

quadro depressivo sia peggiorato (pp. 15 e 16, al cui testo va fatto riferimento),

diagnosticando “ una sindrome depressiva ricorrente con episodio di entità

grave senza sintomi psicotici con conseguente limitazione della capacità lavorativa

completa a decorrere dal mese di giugno 2010” (doc. AI 77-17). Controverso è invece il momento del peggioramento.

Il mese di giugno 2010 corrisponde a

quando la dr.ssa __________ ha visto l’assicurata, motivo per cui il peggioramento

è oggettivabile in quel mese. Non vi sono motivi che permettono di anticipare

tale momento. Questo TCA non misconosce che nel marzo 2009 la ricorrente ha

perso la madre alla quale era molto legata e tantomeno del ricovero presso la

Clinica __________ (23 aprile – 12 maggio 2009), circostanze che, secondo il

complemento peritale 16 luglio 2009, non sono state considerate sufficienti per

modificare le conclusioni della perizia 27 dicembre 2008 (doc. AI 79).

Nemmeno i certificati 2 giugno 2009 e

13 gennaio 2010 della dr. ssa __________, che segnatamente escludeva una ripresa

lavorativa (doc. AI 43-18 e 62-3), permettono di concludere diversamente. Al

riguardo, nella perizia 2 settembre 2010 la dr.ssa __________, facendo presente

come nel rapporto 13 gennaio 2010 la psichiatra curante non aveva più riportato

- contrariamente a quanto scritto il 2 giugno 2009 - una sindrome depressiva

ricorrente, ha rilevato che:

"

(…)

A tal proposito condividiamo quanto già segnalato dalla

Dr.ssa __________, medico psichiatra SMR, che ha evidenziato come una diagnosi

di sindrome da disadattamento, per le sue caratteristiche, si connota per un

quadro clinico la cui entità e gravità non ê tale da raggiungere i criteri per

soddisfare la diagnosi di un episodio depressivo maggiore, ma nemmeno lieve.

La dr.ssa __________ nel suo rapporto del 13.1.2010

come già detto, non cita il disturbo depressivo ricorrente, che rimane invece a

nostro avviso il principale responsabile delle riduzioni della CL. Di ciò

abbiamo potuto discutere telefonicamente con la collega, la quale ha potuto

condividere la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente sottolineando

che la fragilità personale sottostante dell'assicurata ha assunto un ruolo

determinante nello sviluppo della patologia depressiva che si è riesacerbata

dopo i decessi della sorella e della madre e ha quindi assunto in questo contesto

caratteristiche reattive giustificando a suo avviso, una diagnosi di sindrome

da disadattamento. (…)" (Doc. AI 77/17)

La

perita ha poi evidenziato come i succitati rapporti “sono privi di un esame

psichico e non riportano i disturbi soggettivi dell’assicurata così con una

descrizione della giornata tipo di quest’ultima che permetta di considerare

un’eventuale evoluzione negativa del quadro psicopatologico sottostante”

(doc. AI 77-17). Pur condividendo con la dr. ssa __________ l’importanza della

vulnerabilità di base nell’organizzazione psicologica della paziente, la dr.ssa

__________ ha comunque evidenziato di non trascurare "che in entrambi i

rapporti la collega attesta un'incapacità di lavoro piena, ponendo nel giugno

2009 una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente (senza descrivere l'entità

dell'episodio depressivo osservato) e nel gennaio del 2010 una diagnosi di sindrome

di disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva che presuppone una

gravità minore rispetto alla prima diagnosi" (doc. AI 77-18).

Pertanto

essa ha concluso che “ per i periodi precedenti (alla sua valutazione,

n.d.r)” consideriamo valide le conclusioni peritali del dr. __________” (doc.

AI 77-18).

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p.

28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.12. Per

la determinazione del grado d’invalidità relativa alla parte salariata, stato

2008 (momento del miglioramento della situazione valetudinaria), con rapporto

14 aprile 2009 il consulente ha applicato il metodo ordinario (doc. AI 33).

Riguardo

al reddito da valido è decisivo stabilire, secondo il principio della

verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della

nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite del 13 giugno

2003 I 475/01 e del 23 maggio 2000 U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100

consid. 3b con riferimenti, vedi anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito

dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il

reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V

29; ZAK 1985 pag. 635 consid. 3; RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100 consid. 3b). Considerato

come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato

avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo

guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita

dei salari (RKUV 2000 n. U 400 pag. 381 e riferimenti; DTF 129 V 222 consid.

4.3.1 pag. 224) o comunque il salario che potrebbe

essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in

un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare edita dall'UFAS, sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità, cifra marg.

3025).

In

casu, dopo aver proceduto ad una ricostruzione salariale, fondata sulle

distinte salariali 2001-2006 (prima del danno alla salute; doc. AI 31-1), del

salario annuo base con pensum lavorativo del 60% pari a fr. 52'893.-- (al 100%

il salario annuo base sarebbe stato di fr. 88'156.--) ed aggiunto le diverse

indennità cui l’assicurata aveva diritto (fr. 3'494.--), la consulente ha preso

in considerazione un salario complessivo di fr. 56'387.--, corrispondente a

quanto l’interessata percepirebbe senza il danno alla salute (doc. AI 33-2).

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo costante giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio

dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Nel

caso in esame, tenuto conto che nella perizia 27 dicembre 2008 l’assicurata è

stata considerata abile al 50% nella sua abituale professione, la consulente ha

cifrato in fr. 47'572.-- il salario conseguibile con il danno alla salute.

La

consulente ha poi determinato il salario da invalido secondo le note tabelle

statistiche, tenendo conto di un’esigibilità medica del 50% in attività

adeguate, per giungere ad un importo di fr. 25'541.--.

Come

si evince dai calcoli esposti nel succitato rapporto, l’assicurata presenta un

minore discapito economico considerando la capacità residua nella sua professione.

Infatti, dal raffronto di fr. 56'387.-- di reddito da valido e fr. 47'572.-- di

reddito da invalido, risulta un grado d’invalidità del 16%, inferiore a quello

che si otterrebbe considerando il reddito da invalido calcolato in base ai

salari statistici (56'387 – 25'541 x 100 : 56'387= 56%). Per questi motivi le

censure sollevate dalla ricorrente riguardo all’esigibilità in attività adeguate,

all’utilizzo dei salari statistici, come pure la contestazione del mancato

riconoscimento della deduzione del 25% del reddito da invalido, non sono

rilevanti.

Infine,

contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente, il modo di procedere della consulente

è corretto. Rettamente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha fatto presente

che, conformemente alla giurisprudenza federale (STF 9C_293/ 2007 del 20 maggio

2008 pubblicata in RtiD 2009 I p. 255), in applicazione del metodo misto occorre

confrontare quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata

a tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato

di salute. Il risultato così ottenuto, come si vedrà in seguito, va poi

rapportato alla quota parte in attività salariata (fra le tante cfr. STCA

32.201.247 del 16 marzo 2011 e 32.2010. 155 del 21 gennaio 2011).

2.13. Per

quel che concerne l'attività di casalinga, va rammentato che

l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente)

dell'economia domestica, come si é visto (cfr. consid. 2.6), è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili con i lavori che può

eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 disponibile in italiano (solo

le versioni in tedesco e francese sono state aggiornate al 1° gennaio 2008 ed

al 1° gennaio 2010) l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento

in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097, corrispondente alla cifra 3088 della

versione francese e tedesca) ha previsto una nuova ripartizione delle singole

attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso

concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 (corrispondente alla cifra 3086 versione tedesca e

francese) prevede:

"

Di regola, si ammette

che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono

le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti,

cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione

(spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre,

fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta,

assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti

(lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le

scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i

malati, curare le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire

abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del

tempo libero (N. 3090)."

Mentre

alle cifre 3096, 3097 e 3098 (rispettivamente cifre 3087, 3088 e 3089 versione

tedesca e francese) si legge ancora:

"

Il totale delle attività

dev'essere sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire per quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia,

nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la

sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità,

della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico.”

Al

riguardo, il TFA ha già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di

collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001 consid. 4). Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

Con

sentenza non pubblicata 22 agosto 2001 nella causa G. C., il TFA (I 102/00) ha

avuto modo di nuovamente confermare la legittimità di queste direttive, in

quanto il calcolo dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato

valutando l'attività domestica secondo l'importanza percentuale delle singole

summenzionate mansioni nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che l’impedimento

è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui l’incapacità di

lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa risulta decisiva

(RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984 p. 144 consid. 5).

Nella

fattispecie, nel rapporto d’inchiesta allestito il 6 febbraio 2009 (doc. AI 28),

sulla base degli accertamenti eseguiti presso il domicilio dell’assicurata,

dopo aver fissato gli impedimenti di ogni singola mansione, l'assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 6%.

Alla

valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,

ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione. Nell’inchiesta economica in questione è

stata correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività

domestiche nel rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo

un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica. Del resto, nella perizia

27.

dicembre 2008 non sono state riscontrate delle limitazioni riguardo all’attività

casalinga.

2.14

Visto quanto sopra, ritenuta una (incontestata) ripartizione del 60% quale

salariata e del 40% quale casalinga, nel 2008 l’assicurata

presentava un’invalidità globale del 12%, così come esposto nel seguente

specchietto riportato nella decisione 17 novembre 2009:

Attività

Quota parte Limitazione Grado d’inv.

parziale

Salariata

60% 16% 10%

Casalinga

40% 6% 2%

Grado

d’invalidità globale 12%

Dal

giugno del 2010, invece, considerata una totale inabilità lavorativa in qualsiasi

attività lucrativa ed un’incapacità come casalinga del 75% (cfr. inchiesta

economica del 25 ottobre 2010; doc. AI 83), il grado d’invalidità complessivo è

del 90%:

Attività Quota parte Limitazione

Grado d’inv. parziale

Salariata

60% 100%

60%

Casalinga

20% 75% 30%

Grado

d’invalidità globale 90

%

Pertanto,

rettamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita intera, erogata dal 1° settembre

2008, con effetto dal 1° marzo 2009, ossia tre mesi dopo il migliormamento conformemente

all’art. 88a cpv. 1 OAI. Visto, il risorgere dell’invalidità (art. 29bis OAI),

giustamente all’assicurata è stato conferito il diritto alla rendita intera dal

1° giugno 2010.

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va

respinto.

2.15

Secondo l’art. 69 cpv.

1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--

sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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