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Decisione

32.2011.82

Soppressione della rendita in via di revisione. Assicurato non prova l'esistenza di un salario sociale

16 maggio 2011Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

1.5. Con

osservazioni e risposta di causa 1. aprile 2011 l’Ufficio AI si è opposto al

ripristino dell’effetto sospensivo e – con argomentazioni che,

laddove necessario, saranno riprese nei con-siderandi successivi – ha chiesto di

respingere il ricorso.

1.6. Con

osservazioni 11 aprile 2011 – con argomentazioni di cui si dirà, se necessario,

in seguito – l’assicurato ha confermato quanto postulato con il ricorso.

considerando in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Nel

merito

2.2. Il

1° gennaio 2008 è entrata in vigore la modifica del 6 ottobre 2006 della legge

federale sull’assicurazione invalidità (LAI), di altre leggi federali nonché

della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni

sociali (5a revisione dell’AI; RU 2007 5129 e segg.). Per la disanima del

diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza

occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale, secondo cui

sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello

stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce

conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1 pag. 446 seg. con riferimento a

DTF V 329). Ne discende che nel caso in esame si applicano le norme sostanziali

in vigore fino al 31 dicembre 2007 per quanto attiene allo stato di fatto

realizzatosi fino a tale data, mentre per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 14

febbraio 2011 seguente, data della decisione impugnata, che delimita

temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF

132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), trovano applicazione le

nuove norme (STF 9C_443/2009 del 19 agosto 2009).

2.3. Oggetto

del contendere è sapere se la decisione 14 febbraio 2011 – con la quale

l’Ufficio AI ha soppresso il diritto al quarto di rendita con effetto dal 1.

aprile 2011 – è conforme o meno alla legislazione federale.

2.4. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).

Secondo

l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però

essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito

una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;

vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente

invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA

(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz

über die Invalidenversiche-rung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), pag. 379-380).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono

applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di

assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo

(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita (o dell’assegno per grandi

invalidi) è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che

segue la notifica della decisione.

2.6. Nel

caso concreto, dopo la richiesta di prestazioni AI del luglio 2003 (doc. AI

34/1-7), sfociata, viste le risultanze mediche ed economiche, nelle decisioni

13 aprile 2005 con le quali è stato riconosciuto il diritto a un quarto di

rendita nel mese di luglio 2002, a una mezza rendita dal 1. agosto al 31 dicembre

2002 e a un quarto di rendita dal 1. gennaio 2003 (doc. AI 50/1-2, 51/1-2,

52/1-2, 53/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 48/1-3), l’Ufficio AI, nell’ambito

dell’ultima revisione intrapresa nel mese di aprile 2010, vista la stabilità

dello stato di salute del ricorrente e l’aumento del guadagno conseguito, dopo

un raffronto dei redditi, ha soppresso il diritto alla rendita.

Questo

Tribunale rileva innanzitutto che con le decisioni 13 aprile 2005, emesse nell’ambito

della richiesta di prestazioni del luglio 2003 e cresciute incontestate in

giudicato, l’Ufficio AI – viste le risultanze dei richiamati: questionario per il datore di

lavoro (doc. AI 39/1-3), rapporto medico e allegati del dr. __________ (doc. AI

40/1-5) e incarto concernenete l’assicurato dell’assicurazione militare (doc.

AI 37/1 e 42/1) – ha riconosciuto il diritto ad una rendita che dal gennaio 2003 si è

fissata ad un quarto. In questo senso – a differenza di quanto

sostenuto a pagina 7 del ricorso: “(…) non essendo possibile all’Ufficio AI

procedere con una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (mancandogli una propria

decisione cresciuta in giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto

alla rendita), l’intera procedura di revisione non merita di essere confermata

(…)” – le decisioni 13 aprile 2005 (che si fondano su un esame materiale degli

atti) sono cresciute incontestate in giudicato (cfr. consid. 1.1) e le stesse,

come del resto già aveva fatto nel dicembre 2007 (cfr. consid. 1.2), potevano

essere riviste se date le premesse per una revisione (cfr. consid. 2.5).

2.7. Per

quanto riguarda la situazione medica questo Tribunale rileva che la stessa è

rimasta stazionaria.

Il

dr. __________, FMH in medicina generale, da ultimo nel rapporto sulla revisione

delle prestazioni 27 maggio 2010, ha attestato uno stato clinico e di salute

stazionari (doc. AI 71/1-6 in particolare i punti 5.4 e 6.1) e l’assicurato non

ha contestato questa valutazione.

Visto

quanto sopra questo Tribunale deve pertanto concludere che – dopo la decisione

su opposizione 30 ottobre 2003 dell’Ufficio federale dell’assicurazione

militare, confermata da questo Tribunale con sentenza cresciuta in giudicato

del 2 settembre 2004 (doc. 3/48-56 e 3/2-16 dell’incarto AMF) – lo stato di salute

dell’assicurato, nel corso del tempo, non è sostanzialmente variato.

In

questo senso non è dunque nemmeno dato un cambiamento della situazione medica

intercorso dopo le decisioni 13 aprile 2005 dell’Ufficio AI e la comunicazione

2 febbraio 2009 (doc. AI 50/1-2, 51/1-2, 52/1-2, 53/1-2 e 65/1-2).

2.8. Resta

da esaminare se la capacità di guadagno dell’interes-sato è migliorata.

Infatti, come rammenta Urs Müller (in: Die materiellen Voraussetzungen

der Renterevision in der Invalidenversicherung, Friborgo 2003, pag. 134) “grundsätzlich

gibt somit jede wesentliche Änderung in den tatsächlichen Verhältnissen, die

geeignet ist, den Invaliditätsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen,

Anlass zu Rentenrevision.”.

Circa

la modifica del reddito da invalido, Müller afferma che “mit anderen Worten

genügt für die Rentenrevision, dass seitens des Invalideneinkommens eine Änderung

eintritt, die nunmehr den für den Umfang des Rentenanspruchs nach art. 28 Abs.

1 IVG massgeblichen Invaliditätsgrad verändert.” (op. cit., pag.

146-147)

In

questo ambito va evidenziato che l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008,

che regola la riduzione o soppressione della rendita, stabilisce che se un

assicurato che ha diritto a una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o

se il suo reddito lavorativo attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente

all’articolo 17 LPGA soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500

franchi all’anno (cpv. 1). Solo i due terzi dell’importo che supera questo

limite di 1500 franchi sono presi in considerazione per la revisione della

rendita (cpv. 2).

L’art.

86ter OAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, pone poi il principio

secondo cui la revisione tiene conto unicamente della parte di miglioramento

del reddito che non dipende dal rincaro.

Per

un caso in cui questo Tribunale già si è pronunciato in merito all’art. 31 LAI

interpellando anche l’UFAS al riguardo, confronta la STCA del 17 settembre 2009

nella causa R., 32.2008.180.

2.9. Nella

STCA del 2 settembre 2004 (doc. 3/2-16 dell’incarto AMF) questo Tribunale – chiamato a

stabilire se quale guadagno assicurato poteva essere ritenuto quello da

disegnatore del genio civile come preteso e, se del caso, quale reddito

indicato dalle ditte interpellate andava applicato – aveva sviluppato le

seguenti considerazioni:

"

(…)

2.6. Nella fattispecie in esame, a

seguito dell’aumento dell’incapacità lavorativa al 50% accertato dai dr. __________

e __________ (doc. AMF 612), la Sezione 7 AM ha proceduto alla revisione della

rendita. Con lo scopo di determinare il reddito ipotetico senza invalidità, nel

maggio 2003 l’amministrazione ha chiesto a cinque ditte ticinesi di indicare i

salari versati a lattonieri edili d’età compresa tra i 30 e 40 anni (doc. AMF

664), i cui risultati sono stati riportati nella decisione contestata:

"• la

ditta __________ SA di __________ ha annunciato tre salari distinti, il primo

di fr. 58'500 equivalente allo stipendio di un suo impiegato di 30 anni, il

secondo di fr. 66'300 equivalente allo stipendio di un suo impiegato di 40 anni.

Il terzo, di fr. 62'400, è un salario fittizio ottenuto dalla media dei due

salari precedenti, allo scopo di valutare l'ipotetico salario di un lattoniere

di 35 anni impiegato dalla stessa ditta.

• La

ditta __________ SA di __________, non ha alle sue dipendenze lattonieri

dell'età dell'assicurato, ma se ciò fosse il caso il salario sarebbe di fr. 63'093.

• La

ditta __________ di __________ ha alle sue dipendenze un lattoniere di 40 anni

il cui salario è di fr. 68'900.

• La

ditta __________ SA, pure di __________ impiega un lattoniere di 36 anni, come

l'assicurato, cui viene attualmente corrisposto uno stipendio di fr. 65'000.

• Anche

la ditta __________ SA di __________ ha alle dipendenze un lattoniere dell'età

di RI 1 il cui stipendio è di fr. 62'400."

(Doc. A)

Se da una parte nel preavviso 20 giugno 2003

la Sezione 7 AM ha fatto riferimento alla media dei succitati importi (fr.

63'838,60), dall’altra, con la decisione contestata l’UFAM, a motivo delle

buone qualità professionali dimostrate dall’insorgente nell’attuale attività di

disegnatore del genio civile, ha invece optato per il salario più elevato fra

quelli indicati, nell’ambito della succitata inchiesta economica, per un lattoniere

della stessa età dell’assicurato, vale a dire fr. 65'000 (ditta __________).

Con il ricorso RI 1 sostiene invece che

occorre partire da un ipotetico reddito di un lattoniere con provata esperienza

ed in possesso della maestria federale.

A comprova di quanto sostenuto egli ha

prodotto la dichiarazione 7 gennaio 2004 della ditta __________ di __________,

precedente datore di lavoro, del seguente tenore:

" con la presente dichiariamo che il

Signor RI 1 (1967) era intenzionato a continuare la professione di lattoniere e

a ottenere la maestria federale in accordo con la nostra ditta." (doc. C)

L’assicurato ha altresì allegato al ricorso

la dichiarazione scritta 22 gennaio 2004 resa dalla __________ in merito

all’ammissione all’esame professionale superiore (maestria federale) quale lattoniere:

" … le confermiamo che, ora come nel

recente passato, uno dei requisiti indispensabili per essere ammessi all’esame

indicato a margine è quello che prevede una comprovata esperienza professionale

di almeno 5 anni calcolata al momento dell’esame stesso." (doc. D)

Orbene, è vero che, come attestato dalla

stessa __________, uno dei requisiti indispensabili per l’ammissione

agli esami di maestria consiste nella comprovata esperienza professionale di 5

anni e che l’assicurato, ultimato l’apprendistato nel 1985, avrebbe potuto

essere ammesso ai succitati esami nel 1990 e che l’infortunio occorsogli nel 1987 ha reso impossibile questa eventualità.

È altrettanto vero però che

l’amministrazione ha riconosciuto al ricorrente delle buone qualità professionali

nella sua attuale attività di disegnatore edile e che per questo motivo nella

decisione contestata è stato fatto riferimento, quale reddito senza invalidità,

al salario massimo di un lattoniere risultante dall’indagine economica.

Ciononostante, a mente di questo Tribunale,

tali indizi non sono sufficienti per ritenere, con il grado dell’alta

probabilità richiesto dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.4), che il

ricorrente avrebbe affrontato gli esami professionali quale lattoniere

per poi ottenere la maestria federale. La semplice intenzione di RI 1,

attestata dall’ex datore di lavoro, di voler conseguire la maestria non

soddisfa infatti il citato criterio dell’alta probabilità. Del resto egli non

ha neppure allegato di aver intrapreso dei concreti passi in vista di un

ipotetico avanzamento professionale.

Inoltre, la circostanza che l’assicurato sia

responsabile degli apprendisti (cfr. la dichiarazione 26 novembre 2003 dello

studio d’ingegneria __________, doc. B) non costituisce di per sé la garanzia per

il superamento degli esami di maestria, visto che generalmente i dipendenti formati

hanno il compito d’istruire gli apprendisti.

Va poi rilevato che mai in precedenza il

ricorrente, al beneficio di una rendita d’invalidità dal 1992 sistematicamente

adeguata all’evoluzione di prezzi ex art. 43 LAM, ha fatto valere

d’intraprendere una simile carriera professionale.

L’amministrazione ha quindi rettamente

concluso per l’assenza, secondo il requisito giurisprudenziale dell’alta

probabilità, di elementi che permettono di ritenere che l’assicurato, senza il

danno alla salute, avrebbe avviato una carriera professionale di lattoniere.

2.7. In via subordinata, RI 1 sostiene

che il reddito determinato dall’amministrazione non può essere accettato in

quanto si riferisce ad un dato salariale medio, invece il reddito da

invalido (disegnatore edile) considerato è un salario massimo.

Anche ammettendo per ipotesi che

quale disegnatore del genio civile il ricorrente percepisce una retribuzione al

di sopra della media, a seguito dell’esperienza e delle capacità professionali

acquisite, secondo questa Corte, non vi è motivo per aderire alla richiesta

ricorsuale.

Da un lato, non è assodato che

anche quale lattoniere l’assicurato, nonostante le buone qualifiche

professionali, avrebbe percepito un salario al di sopra della media.

Dall’altro, il dato salariale di

fr. 65'000 contenuto nella decisione impugnata non corrisponde ad un valore

mediano, ma è il salario più elevato fra quelli segnalati dalla ditta __________

(fr. 63'093) e dalla ditta __________ (fr. 65'000) per un lattoniere avente la

medesima età del ricorrente.

L’importo proposto

dall’insorgente (fr. 68'900, a cui vanno aggiunti fr. 4'392 di assegni per

figli) corrisponde invece al salario di un lattoniere di 40 anni impiegato

presso la ditta __________ e quindi non è rappresentativo, essendo l’insorgente

nato nel 1967.

Non va poi

dimenticato che l’UFAM ha costantemente adeguato il reddito da lattoniere,

determinato al momento dell’inizio del diritto alla rendita (1992) sulla base

delle indicazioni fornite dall’assicurato stesso (doc. AMF 305 e 306),

all’evoluzione dei prezzi, senza aver mai ricevuto obiezione alcuna, almeno

sino al 30 giugno 2003.

Il guadagno assicurato fissato dall’amministrazione è

dunque corretto.

2.8. Anche il grado d’invalidità ai

sensi dell’art. 40 cpv. 1 LAM in relazione all’art. 8 LPGA (cfr. consid. 2.3)

dev’essere confermato dal TCA.

Dal raffronto tra il reddito

senza invalidità quale lattoniere (fr. 69'392) ed il reddito da invalido quale

disegnatore edile al 50% (fr. 39'591) risulta un discapito economico di fr.

29'801, ciò che corrisponde ad un grado d’incapacità al guadagno del 43%.

(…)" (doc. 3/11-14 incarto AMF)

Nella

fattispecie concreta – ritenute le conclusioni a cui è pervenuto questo Tribunale nelle

considerazioni della suesposta sentenza dove, lo si ribadisce, si trattava di

stabilire innanzitutto se a ragione l’assicurazione militare aveva ritenuto

quale guadagno assicurato quello da lattoniere con provata esperienza indicato

dalle ditte interpellate e se, considerato il reddito conseguito nell’attività

in cui era stato riformato di disegnatore del genio civile, andava o meno

confermata la rendita d’invalidità mensile di fr. 2'362.20 (cfr. la decisione

su opposizione del 30 ottobre 2003 sub doc. 3/48-56 incarto AMF) – è dunque a

ragione che per il calcolo del reddito da valido, da considerare nell’ambito

della revisione intrapresa nell’aprile 2010, l’Ufficio AI ha aggiornato il reddito

di fr. 65'000.-- (valido nel 2003) al 2009 (ultimi dati allora disponibili)

ottenendo così l’importo di fr. 70'954.-- (doc. AI 76/1).

In

particolare, a ragione non sono stati considerati gli assegni per i figli

(questi assegni non possono infatti essere inglobati nel salario lordo del

ricorrente non essendo strettamente legati all'attività che egli svolge, ma unicamente al suo statuto familiare;

cfr. in questo senso anche la STCA del 5 giugno 2009 nella causa T.,

32.2008.176).

Ritenuto

inoltre che la STCA del 2 settembre 2004 è cresciuta incontestata in giudicato,

infondata e al limite della temerarietà è la censura secondo cui quale reddito

da valido andrebbe considerato quello ipotetico di un disegnatore edile (cfr.

le osservazioni 11 aprile 2011 sub doc. VI punto 3).

Quale

reddito da invalido per il 2009 l’amministrazione ha considerato quello indicato

dal datore di lavoro di fr. 46'150.--annui (doc. AI 70/1-6 punto 2.12).

In

corretta applicazione dell’art. 31 LAI, a lui più favorevole (per un caso

analogo cfr. la STCA del 17 settembre 2009 nella causa R., 32.2008.180; vedi

inoltre il regesto della DTF 136 V 216 = SVR 2011 IV Nr. 1, pag. 1, secondo il

quale “(…) le franchigie sul reddito previsto all’art. 31 LAI (“riduzione o

soppressione della rendita”) in relazione alla revisione di una rendita si

applicano solamente se la beneficiaria o il beneficiario della rendita

percepisce nel frattempo un reddito effettivo da invalido o un reddito

maggiore, ma non nel caso in cui è preso in considerazione uno stipendio a

carattere puramente ipotetico (consid. 5) (…)”), il reddito da invalido

ammonta poi a fr. 44'172.33 (43'217 + 955.33 = 44'172.33).

L’Ufficio

AI, infatti, partendo da un salario da invalido di fr. 39'951.-- (valido nel

2003) lo ha aggiornato al 2009 ottenendo l’importo di fr. 43'217.-- (doc. AI

78/2). Alla parte del miglioramento del reddito che non dipende dal rincaro di

fr. 2'933.--(46'150 – 43'217 = 2'933; l’Ufficio AI ha considerato invece un

importo di fr. 3'023.-- perché erroneamente ha sottratto fr. 43'127.--, vedi

doc. AI 79/1) vanno tolti fr. 1'500.-- (art. 31 cpv. 1 LAI) e i 2/3 del

restante (art. 31 cpv. 2 LAI), fr. 955.33 (2/3 di 2'933 – 1'500 = 955.33),

vanno aggiunti ai fr. 43'217.--per un reddito da invalido determinante di fr.

44'172.33.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 70'954.-- con quello

da invalido di fr. 44'172.33 il grado d’invalidità è del 38% ([70'954.00

– e 44'173.33] x 100 : 70'954.00 = 37.74% arrotondato al 38% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2). E’ dunque a ragione che

essendo il grado d’invalidità non pensionabile (cfr. consdi. 2.4) l’Ufficio AI

ha soppresso il diritto alla prestazione visto l’aumento della capacità di

guadagno.

Allo

stesso risultato, grado d’invalidità non pensionabile, si giungerebbe anche

volendo aggiornare i redditi da valido e da invalido al 2010. Entrambi i

redditi considerati per il 2009 andrebbero infatti aumentati dello 0.8% (ultimo

dato a disposizione valido per il quarto trimestre del 2010; cfr. la tabella

relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio

federale di statistica).

Riguardo

alla censura secondo la quale il reddito da invalido conseguito presso lo

Studio Ingegneria __________ SA configurerebbe un salario sociale il TCA rileva

quanto segue.

Per

determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della prestazione

fornita. Se quindi l’assicurato riceve un salario più elevato (il cosiddetto salario

sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la retribuzione del suo

effettivo rendimento (DTF 104 V 90; si veda in proposito il tenore dell’art. 25

cpv. 1 lett. b OAI secondo cui sono considerati redditi del lavoro secondo

l’art. 16 LPGA i redditi annui presumibili sui quali sarebbero riscossi i

contributi disposti dalla LAVS, esclusi tuttavia i componenti del salario per i

quali il lavoratore non può fornire, come esperito, nessuna controprestazione a

causa della limitata capacità al lavoro).

In

concreto, nel formulario 12 maggio 2010 (doc. AI 70/1-6), il datore di lavoro

ha indicato che lo stipendio valido dal 1. gennaio 2010 di fr. 3'570.-- al mese

corrisponde all’effettivo rendimento dell’assicurato precisando pure che senza

il danno alla salute egli potrebbe guadagnare fr. 92'820.-- (doc. AI 70/2,

punti 2.10 e 2.11; anche nel precedente formulario del 4 febbraio 2008 sub doc.

AI 58/1-6 lo stesso datore di lavoro aveva indicato che il salario di fr.

43'550.-- valido per il 2007 corrispondeva all’effettivo rendimento e che senza

il danno alla salute egli avrebbe potuto guadagnare fr. 87'100.--).

Nemmeno

è possibile concludere per un salario sociale per il solo fatto che altri

dipendenti dello studio d’ingegneria percepirebbero un salario proporzionalmente

inferiore rispetto a quello dall’assicurato (cfr. il doc. A4). Infatti il

salario che un datore di lavoro è disposto a versare, oltre a considerare gli anni

d’esperienza, si fonda pure sulle qualità particolari del dipendente, dei

compiti e delle mansioni attribuitegli. Va qui ricordato che sempre nella STCA

del 2 settembre 2004 (doc. 3/2-16 dell’incarto AMF) questo Tribunale aveva già

evidenziato le buone qualifiche professionali dell’assicurato e, ammettendo che

quale disegnatore egli percepiva un salario al di sopra della media, aveva

confermato l’operato dell’ammini-strazione che aveva ritenuto il salario più

elevato, indicato dalle ditte consultate, quale lattoniere.

In

simili circostanze – ricordato che la prova dell’esistenza di un salario sociale è

sottoposta a requisiti severi, dovendo partire dal presupposto che i salari

pagati equivalgono ad una prestazione lavorativa effettiva (DTF 117 V 8 consid.

2c/aa pag. 18 e sentenze ivi citate; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; sentenza del

Tribunale federale delle assicurazioni I 154/95 del 15 febbraio 1996) – questo Tribunale

deve concludere che a ragione l’amministrazione non ha ritenuto il reddito da

invalido conseguito presso lo Studio Ingegneria __________ SA quale salario

sociale.

Quanto

al momento in cui ha effetto la soppressione della rendita, l’amministrazione lo

ha a ragione fissato al 1. aprile 2011 (cfr. la risposta di causa). Infatti,

essendo la decisione impugnata del 14 febbraio 2011, il primo giorno del mese

che segue la notifica della decisione ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI è appunto il 1. aprile 2011.

2.10. Visto

tutto quanto precede la decisione impugnata va pertanto confermata e il ricorso

respinto.

Con

la resa della presente sentenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo

diviene priva di oggetto (STF 8C_311/2010 dell’11 agosto 2010, consid. 6 con

riferimenti)

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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