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Decisione

32.2011.84

Corretta la decisione con la quale l'UAI, in applicazione del metodo misto di calcolo del grado di invalidità, ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni, alla luce di un grado di invalidità

22 settembre 2011Italiano74 min

Source ti.ch

Fatti

i solo postumi infortunistici ulteriori accertamenti o cure non sono indicati.

Procedere

amministrativo:

per

le sole conseguenze dell’infortunio dell’1.10.1994 l’assicurato è abile al

lavoro in misura del 100%. In realtà persiste però un’inabilità lavorativa in

misura del 50% a causa della patologia degenerativa alla spalla destra. Una

ripresa del lavoro in misura del 100% a lungo termine non sembra realizzabile. L’assicurato

si annuncerà per la problematica della spalla destra alla Cassa malati.”

(Doc.

A6)

Nelle annotazioni mediche del 18 marzo 2011 il

dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina generale, ha osservato:

"

Assicurato artigiano specialista all’80%

IL

100% dal 5.8.2009

50% dal 17.8.2009

100% dal 13.4.2010

50% dal 29.4.2010

__________ 10.6.2010:

- persiste IL 50% per patologia degenerativa alla

spalla destra

Visita SMR dr.ssa __________ del 14.9.2010:

diagnosi: - tendinopatia della cuffia dei rotatori a destra

in st. d. infortunio nel 1994 con rottura della clavicola con pseudoartrosi con

osteosintesi il 27.1.1995 e AMO il 30.6.1996

- psoriasi

- epicondilite radiale destra

- sospetta sindrome del tunnel carpale a

destra

Si stabilisce una CL del 50% in attività abituale

ed una CL piena in attività adatta

Inchiesta a domicilio del 13.12.2010: impedimento

del 20%

Si calcola un grado AI del 26%

Decisione del 11.2.2011: rifiuto in presenza di

grado AI complessivo del 25%

Rapporto dr. __________ del 27.1.2011:

- persiste una IL del 50%

Ricorso:

la documentazione presentata in sede di ricorso

(rapporto dr. __________ e rapporto __________) non permette di constatare una

modifica dello stato di salute dell’assicurato. Fuori dubbio una CL del 50% nell’attività

abituale, fatto condiviso da tutti. Si conferma una esigibilità piena in

attività adatta come stabilito dalla dr.ssa __________ in occasione della sua

visita.” (Doc. IV/bis)

2.8. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.

iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren

angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller

als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des

Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum

Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur

Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen

Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität

verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das

heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen

des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher

nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen

Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene

Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie

die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und

objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen

Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt

(vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten

werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV

auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich

ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i rapporti

del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve

tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente con il

paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo

paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43

consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait

remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et

procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins

traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces

médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été

ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour

remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9. Al fine di stabilire il grado

d’invalidità, l’Ufficio AI, applicando il metodo misto, ha valutato all’80%

la parte dedicata all’attività salariata e al 20% la quota dedicata alle

mansioni domestiche.

Tale suddivisione, che

peraltro non è stata contestata dall’assicurato, deve essere confermata.

La stessa si fonda,

infatti, sulle dichiarazioni fornite dal datore di lavoro dell’assicurato nel

questionario del 17 maggio 2010 - nel quale ha indicato che l’interessato

lavorava 32.8 ore alla settimana rispetto alle 41 ore settimanali

corrispondenti all’orario normale di lavoro nell’azienda (doc. 3-2) – e su quanto

dichiarato dall’assicurato stesso all’assistente sociale in occasione

dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica

eseguita in data 13 dicembre 2010 (cfr. doc. 29-2).

2.10. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale della dr.ssa __________ del SMR, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nel suo

rapporto peritale del 14 settembre 2010, la dr.ssa __________ del SMR, dopo

avere elencato le patologie dell’interessato e i suoi limiti funzionali, lo ha

ritenuto inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di artigiano

specialista presso le __________, ma abile al lavoro al 100% in attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 23/5-6).

Il TCA concorda con queste valutazioni del medico

del SMR, che, del resto, non sono state smentite da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire maggiormente sulla capacità lavorativa residua

dell’interessato.

L’assicurato, come esposto in precedenza (cfr.

consid. 2.7.), si è infatti limitato a produrre un referto del 10 giugno 2010

relativo all’esame medico circondariale eseguito dal dr. __________ per conto

dell’assicuratore infortuni (doc. A6) e un certificato del 27 gennaio 2011

redatto dal suo medico curante, dr. __________ (doc. A7), referti che

non sono certo in grado di mettere in dubbio le conclusioni della dr.ssa __________.

Entrambi

i referti, difatti, confermano che l’interessato presenta una capacità lavorativa residua del 50% nella sua precedente

attività professionale, in sintonia con quanto valutato pure dal medico del SMR

in occasione della visita peritale dell’8 settembre 2010 (cfr. doc. 23), come

del resto rilevato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni mediche del 18

marzo 2011 (doc. IV/bis).

In entrambi i referti, al contrario, non risulta

alcuna indicazione riguardo a una presunta limitazione della capacità

lavorativa dell’interessato con riferimento allo svolgimento di attività

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140 e 129 V 4).

Pertanto,

stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto

quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito

economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b,

400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato sia inabile al lavoro al 50% nella sua precedente attività di artigiano

specialista presso __________, ma abile al lavoro al 100% in attività leggere

adeguate, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.11. Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurato quale casalingo,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 27 dicembre 2010

l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 20% (cfr.

doc. 29/1-5).

2.12. Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento - dovuto

all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122 prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

Considerandi

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla

base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere stati

rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la

propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione

di impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio

le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235

consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G.,

consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Nella già citata DTF 128 V 93, il TFA, a

proposito del valore probatorio di un rapporto d'inchiesta dell'ufficio AI, ha

rilevato:

"

(…)

4.

- Die in Art. 69 Abs. 2 IVV vorgesehene

Abklärung an Ort und Stelle ist die geeignete Vorkehr für die Ermittlung des

Betreuungsaufwandes. Für den Beweiswert eines entsprechenden Berichtes sind -

analog zur Rechtsprechung zur Beweiskraft von Arztberichten gemäss BGE 125 V 352 Erw. 3a mit

Hinweis - verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Es ist wesentlich, dass als

Berichterstatterin eine qualifizierte Person wirkt, welche Kenntnis der örtlichen

und räumlichen Verhältnisse sowie der aus den seitens der Mediziner gestellten

Diagnosen sich ergebenden Beeinträchti-gungen und Behinderungen der

pflegebedürftigen Person hat. Weiter sind die Angaben der die Pflege Leistenden

zu berücksichtigen, wobei divergierende Meinungen der Beteiligten im Bericht

aufzuzeigen sind. Der Berichtstext schliesslich muss plausibel, begründet und

detailliert bezüglich der einzelnen, konkret in Frage stehenden Massnahmen der

Behandlungs- und Grundpflege sein und in Übereinstimmung mit den an Ort und

Stelle erhobenen Angaben stehen. Trifft all dies zu, ist der Abklärungsbericht

voll beweiskräftig. Das Gericht greift, sofern der Bericht eine zuverlässige

Entscheidungsgrundlage im eben umschriebenen Sinne darstellt, in das Ermessen

der die Abklärung tätigenden Person nur ein, wenn klar feststellbare

Fehleinschätzun-gen vorliegen.

Das gebietet insbesondere der Umstand, dass die

fachlich kompetente Abklärungsperson näher am konkreten Sachverhalt ist als das

im Beschwerdefall zuständige Gericht. Obwohl von zentraler Bedeutung für die

Beurteilung des Anspruchs auf Beiträge an die Hauspflege und im Hinblick auf

die Beweiswürdigung regelmässig zumindest wünschenswert, besteht an sich keine

strikte Verpflichtung, die an Ort und Stelle erfassten Angaben der versicherten

Person (oder ihrem gesetzlichen Vertreter) zur Durchsicht und Bestätigung

vorzulegen. Nach Art. 73bis Abs. 1 IVV genügt es, wenn ihr im Rahmen des

Anhörungsverfahrens das volle Akteneinsichtsrecht gewährt und ihr Gelegenheit

gegeben wird, sich zu den Ergebnissen der Abklärung zu äussern (vgl.-generell-

BGE 125 V 404 Erw. 3, bie Abklärung der gesundheitlichen Behinderung der im

Bereich der Haushaltführung tätigen Personen nach Art. 27 IVV: Urteil S. vom 4.

September 2001, I 175/01)."

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.13

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 27 dicembre 2010 (cfr. doc. 29-1 e segg.) dal seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0.

%

Da sempre organizza e programma le attività

domestiche, senza riportare difficoltà di rilievo.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

40%

percentuale

degli impedimenti

10.

%

percentuale

di invalidità

4%

Da molti anni la

madre gli fa trovare qualcosa di pronto per il pranzo, che consumano insieme,

al rientro dal lavoro dello stesso. L’assicurato da sempre si descrive poco

bravo ai fornelli, riuscendo a cucinare unicamente cose semplici o già precotte

e solo da riscaldare. La sera spesso non cena con la madre, soprattutto se al

pomeriggio esce, allora si ferma nel negozio vicino casa e compera qualcosa di

freddo, che consuma da solo al domicilio. Altre sere riscalda gli avanzi del

mezzogiorno, abitudine che ha conservato anche dopo il subentrare del danno

alla salute. Nell’eseguire tali operazioni si descrive rallentato, tuttavia

ancora capace.

Terminato di mangiare

si occupa del riordino delle stoviglie, anche se, la maggior parte delle volte,

come d’abitudine, è la madre che le lava a mano.

È poi la madre che,

da sempre e poco alla volta, si occupa della pulizia approfondita del locale.

Come si evince da

ciò che dichiara, l’assicurato ha mantenuto una buona autonomia nelle attività

qui considerate, già da tempo ridotte al minimo indispensabile, riportando

appunto un rallentamento, che permette di valutare gli impedimenti, appunto

minimi, nella percentuale sopra esposta.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

8%

Da sempre l’assicurato collabora insieme alla

madre nell’esecuzione delle pulizie. Con l’esacerbazione del male alla spalla

destra dichiara di non dedicarsi più a quei lavori particolarmente pesanti,

delegati alla sorella, come la pulizia dei vetri o dei tappeti, o ancora a

mettere/togliere le tende, gesto che richiede di rimanere a braccia alzate.

Utilizzando invece l’arto superiore sinistro, passa ancora l’aspirapolvere e

ripulisce il servizio, mentre la madre riordina e rispolvera. Rispetto al

passato si descrive più rallentato. Insieme alla madre sostituisce infine le

lenzuola.

In quest’ambito sono riportate difficoltà che

l’assicurato riallaccia alla presenza dei dolori alla spalla destra, per questo

alcuni lavori particolarmente gravosi sono stati delegati all’intervento

esterno; mentre altri, più leggeri, riesce ancora a portarli a termine da solo,

anche se i ritmi sono rallentati. Per quanto dichiarato e, visti i limiti

funzionali all’incarto, valuto gli impedimenti nella percentuale sopra esposta.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

30%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

6%

Da sempre collabora insieme alla madre nella

spesa, che d’abitudine viene svolta giornalmente.

La madre ha un carrellino che tira e, quando si

tratta di comperare merce poco voluminosa, va a piedi nel negozio vicino a

casa. Al momento di comperare roba ingombrante e voluminosa, allora

l’assicurato dichiara di “mettersi al volante” e accompagna la madre

all’interno dei negozi anche se, rispetto al passato, il trasporto della merce

è più difficoltoso, per questo il carico è suddiviso in più borse.

All’occorrenza, dovesse “mancare un ingrediente”,

l’assicurato si reca a piedi nel negozio vicino a casa e provvede a comperarlo,

fatto che gli risparmia anche la fatica di guidare. La carne va invece a

prenderla nella macelleria vicino a casa. Da sempre è poi lui che si occupa

della contabilità familiare.

Le difficoltà di carico riferite sono appunto

minime e riguardano la merce particolarmente ingombrante o voluminosa, fatto a

cui si può ovviare, data la collaborazione della madre, in parte esigibile. Per

quanto sin ora detto e dati i limiti funzionali, valuto gli impedimenti nella percentuale sopra esposta, che considera nondimeno la

conservata e dichiarata autonomia.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

0%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0%

L’assicurato

riferisce di non essersi mai occupato di simili attività, né del bucato e

nemmeno dello stiro, completamente delegate all’intervento della madre.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

40%

percentuale

di invalidità

2.

%

Ha sempre collaborato insieme alla madre in quei

particolari, benché assai rari, lavori di manutenzione elettrica

dell’appartamento, ad esempio al momento di sostituire una lampadina o una

presa, lavori ora divenuti più difficili da eseguire, a causa del dolore

risentito.

Nonostante l’abbia più volte sollecitato non riferisce

altre particolari attività. Molti anni fa pitturava, attività che non ha più

svolto (cessata quindi prima del subentrare del danno alla salute).

Sebbene ancora oggi ne abbia la facoltà, i

limiti funzionali certificati all’incarto permettono di considerare in parte le

difficoltà incontrate in quei lavori di precisione, dov’è richiesto l’impiego

delle 2 mani ed un lavoro a braccia elevate.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

20.

%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

La madre.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

80%

casalinga

20%

20%

4%

TOTALE

100%

Da quando il danno alla salute ha avuto

ripercussioni sulla capacità al lavoro?

L’assicurato riferisce da agosto 2009.”

(Doc. 29/3-5)

2.14

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurato, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 20%.

Valutando

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicurato in merito alle limitazioni ad

eseguire talune mansioni domestiche.

Il TCA

non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dall’assistente sociale,

ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata

dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente

erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

L’assicurato,

del resto, non ha contestato la valutazione dell’assistente sociale (doc. I).

Questo

tema non necessita quindi di ulteriori approfondimenti.

2.15

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 100% in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni

sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico e non medico

(DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a),

occorre esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui, come

correttamente ritenuto dall’UAI, sono determinanti i dati del 2009.

2.16

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto

contestato in sede di ricorso, nel rapporto del 4 ottobre 2010 il consulente in

integrazione professionale, basandosi sulle indicazioni fornite dal datore di

lavoro nel questionario del 17 maggio 2010 (cfr. doc. 3-2), ha indicato che,

senza il danno alla salute, lavorando all’80% come artigiano presso le __________,

l’interessato avrebbe percepito fr. 56'525.-- (doc. 26-2).

Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale

dato.

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del loro

tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni (consid.

7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SMR).

Va inoltre evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD

I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -

con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad

un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere

raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al

100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe

potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel

raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare

quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a

tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di

salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in

attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al

reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di

una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e

poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice,

ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo

pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza

sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale per la

valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido

e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Il reddito da valido di fr. 56'525.- deve dunque

essere confermato dal TCA.

2.17

Per

quanto riguarda il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la quale

nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF

135.

V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

2008.

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo

nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'806.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'998.24 mensili oppure a fr. 59'978.88 per l'intero anno (fr. 4'998.24 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento

all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari

nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio federale di statistica), un

reddito annuo di fr. 61'238.44.

L’assicurato,

quale artigiano presso le __________, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 56'525.--/

anno per un’occupazione all’80%, che proiettati al 100% danno un importo di fr.

70'656.--.

Tale

reddito si situa sotto la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cioè fr. 77’574.- annui per il 2009, se si utilizza la Tabella TA1

2008.

p.to 35 “fabbricazione di macchine e mezzi di trasporto”, livello

di qualifica 3, dopo adeguamento all'evoluzione

salariale per il 2009: 6’088.-- x 12 mesi = 73’056.--, riportato su 41.6

+ adeguamento all’indice dei salari nominali; rispettivamente, fr. 79’370.-

annui per il 2009 volendo utilizzare la Tabella TA1 2008 p.to 30-32 “fabbr.

app. elettrici, meccanica di precisione”, livello di qualifica 3, dopo adeguamento all'evoluzione salariale per il 2009:

6’229.-- x 12 mesi = 74’748.--, riportato su 41.6 + adeguamento all’indice dei

salari nominali).

Ora,

qualora, già prima dell'insorgenza del danno alla salute, il reddito di una

persona assicurata si situi sotto la media dei salari per un'attività

paragonabile nel settore interessato – a causa ad esempio di una formazione e

di conoscenze linguistiche insufficienti - e che non si possa sostenere che

essa si sia volontariamente accontentata di una retribuzione modesta, si deve

ammettere che gli stessi fattori che hanno inciso negativamente sul reddito da

valido potrebbero anche influenzare il reddito da invalido. Accertato che

l'assicurato ha realizzato un guadagno inferiore alla media per dei motivi

estranei all'invalidità, anche il reddito medio realizzabile sul mercato

equilibrato del lavoro (reddito da invalido) va ridotto in proporzione (cfr. STF

U 529/06 del 28 gennaio 2008).

In

casu, posto che dall’incarto non emergono indizi a favore del fatto che

fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di un guadagno modesto, il

reddito statistico da invalido (fr. 61'238.44) va

dunque ridotto - in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF

8C_44/2009 del 3 giugno 2009 pubblicata in DTF 135 V 297 - del 3.92%, nel primo

caso - percentuale corrispondente al gap salariale dell’8.92% (fr. 77’574

vs. fr. 70'656), meno il 5% (cfr. STF 8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) – rispettivamente,

nel secondo caso, del 5.98% - percentuale corrispondente al gap

salariale dell’10.98% (fr. 79’370 vs. fr. 70'656), meno il 5% (cfr. STF

8C_652/2008 dell’8 maggio 2009) e si attesta pertanto a fr. 58'838.-,

rispettivamente a fr. 57'576.-.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurato può esercitare un’attività

adeguata alle sue condizioni di salute al 100%, il reddito statistico non va

-contrariamente a quanto invece effettuato dall’amministrazione nella decisione

impugnata - ulteriormente ridotto.

Va infatti sottolineato che nella decisione impugnata l’UAI è

giunto ad un grado di invalidità, per la quota parte di salariata, del 26%

tenendo conto di un reddito da invalido di 61'244 per un impiego a tempo pieno,

adattato poi all’80%, per un importo pari a fr. 48’995 (cfr. doc. 26-2).

Il TCA non può concordare

con questo calcolo eseguito dall’amministrazione.

Va infatti evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, il Tribunale

federale ha annullato la decisione cantonale - con la quale il primo giudice

aveva dimezzato la rendita spettante ad un’assicurata (anziché ridurla ad un

quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere raffrontato il reddito che avrebbe

potuto percepire l’assicurata, lavorando al 100% nella sua usuale attività (che

ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe potuto guadagnare, al 50%, in

attività adeguate – sottolineando che nel raffronto dei redditi, in

applicazione del metodo misto, occorre confrontare quanto l’assicurata avrebbe

potuto guadagnare nella sua attività esercitata a tempo parziale, con quanto

può conseguire in attività adeguate al suo stato di salute. Il risultato così

ottenuto va poi rapportato alla quota parte in attività salariata.

L’Alta

Corte nella decisione del 20 maggio 2008 9C_293/2007 pubblicata in RtiD I-2009,

pag. 255 ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al

reddito da invalida (incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di

una ridotta capacità [v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e

poco qualificate come ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie,

stiratrice, ausiliaria di lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità

a tempo pieno. Tale valutazione è giuridicamente errata e contraria alla

giurisprudenza sviluppata in applicazione del metodo misto, secondo la quale

per la valutazione dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da

valido e da invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa

parziale (ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Anche

nella STF 9C_313/2007 dell’8 gennaio 2008 il TF, poste le quote parti del 60%

come salariata e del 40% come casalinga e stabilita una limitazione del 52% in

attività domestiche e un grado di incapacità lavorativa del 100% nell’attività

salariata, è giunto, dopo avere rapportato tali limitazioni alla rispettiva

quota parte, ad un grado di invalidità globale dell’81% ([60 x 100%] + [40 x 52%]), attribuendo all’assicurata una rendita

intera di invalidità.

Pertanto,

il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve

essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità lavorativa

stabilita dal medico (nulla nel caso di specie, essendo l’assicurato, come

visto in precedenza (cfr. consid. 2.10.), abile al lavoro al 100% in attività

adatte), poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze

specifiche del caso concreto (cfr. qui di seguito, consid. 2.18.). È solo

successivamente (e cioè al momento del calcolo complessivo) che si tiene conto

della quota parte relativa all’attività salariata (in casu dell’80%)

(cfr. consid. 2.20.).

2.18

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza

del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad

una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

"

2.4

Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen

Auffassung der Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem

Beschwerdegegner die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar,

während körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte

Tätigkeiten zu 60% zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne

Heben, Stossen und Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter

Haltung mit Rotation der Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind

keine triftigen Gründe ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug

abzusehen; dies wird von der Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht

bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt (Lohnstrukturerhebung

2000.

S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 59 Tabelle TA12). Es

ist denn auch dieser Totalwert die massgebende Vergleichsgrösse und nicht etwa

das Einkommen der Schweizer (wie es die Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne

aus den Einkommen der In- und Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden

...)." Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund

statistischer Angaben festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache

der Lohneinbusse von teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden

Anforderungsniveau 4 (einfache und repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen

ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000 S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S.

28.

T8), auch wenn in diesem Rahmen der prozentuale Minderverdienst nicht

schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist (vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die Möglichkeit,

nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu berücksichtigen. Da

die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen Abzug wegen

Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen gewesen wäre,

lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein Ermessen an die

Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende Ermessensausübung

erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw. 2.3 hievor).

Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus des

Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat jedoch

die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit einem

Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache Rechnung

getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein kann,

erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher liegend.

Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der Verwaltung

abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist, was zu einem

Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe Invalidenrente

führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl. Erw.

2.5.1

hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr nachgehen

kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird sowohl dem

Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der leidensbedingten

Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist, angemessen Rechnung

getragen”).

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.19

In concreto,

nel rapporto del 4 ottobre 2010, il consulente IP ha applicato una riduzione

del 15%, così giustificata: “5% per attività leggere e 10% per contingenze

particolari” (cfr. doc. 26-2).

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione

percentuale del 15% applicata dall’amministrazione, rimasta peraltro

incontestata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e

6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2009, partendo da un

salario da invalido di fr. 58'838, rispettivamente di 57'576 (cfr. consid. 2.17.), ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo la riduzione del 15%,

il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 50’012.20 (fr. 58’838

- (fr. 58’838 x 15 : 100)), oppure a fr. 48'939.92 (fr. 57'576 - (fr. 57'576 x

15.

: 100)).

Confrontando

ora questi dati con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 56'525.--

(consid. 2.8.1.) emerge un tasso d’invalidità dell’11.52% arrotondato al 12%,

rispettivamente del 13.42% arrotondato al 13% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41).

2.20

Viste le

quote parti tra attività salariata (80%) e mansioni casalinghe (20%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale

è così del 13,6% (80 X 12% + 20 X 20%), rispettivamente del 14,4% (80 X 13% +

20.

X 20%) in applicazione del metodo misto, ossia, in entrambi i casi, un grado

d’invalidità che non permette la concessione di prestazioni dell’assicurazione

invalidità come stabilito dall’amministrazione.

2.21

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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