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Decisione

32.2011.85

Non entra in matiera sulla nuova domanda di prestazioni AI poiché non è stato reso verosimile un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa dell'assicurato

12 settembre 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di

guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono

essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze

concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

Al

proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,

per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su

opposizione).

L’Alta

Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di

pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo

successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una

modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità

essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di

decidere.

Tale

principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF

129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella

causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella

causa G. consid. 4.2, I 475/01).

5. Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita

subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o

ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.

Qualsiasi

cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado

d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta

l’art. 17 LPGA.

La

rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica

sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso

sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano

subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.

1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per

sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la

situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della

rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351

consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere

che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del

diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza

interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non

soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC 1984 p. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

L’art.

88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della

rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla

data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è

causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se

quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente

dall’articolo 77 OAI.

6. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI; rimasti invariati a seguito della 5a revisione

dell’AI).

Non

è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è

subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in

giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una

simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita

dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (cfr. SVR

2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti). Scopo del

requisito di rendere verosimile una rilevante modifica è quello di impedire che

l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate,

quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente

decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid.

4b con riferimenti).

Se

tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della

domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile

una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita

l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (sentenza

dell’11 settembre 2008,9C_708/2007; DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198

consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die

materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et

pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la

fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è

effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per

analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1

LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die

Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in

Schaffauer/ Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la costante

giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non

solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso

sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato,

se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento

importante (RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116

consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è

dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato

abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.

D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista

astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la

revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla

pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente

mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,

sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336).

Nel

caso di nuova domanda il punto di partenza per la valutazione di una modifica

(e, quindi, di conseguenza anche per l'esame di verosimiglianza) del grado di

invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è

dato, dal profilo temporale, dall'ultima decisione cresciuta in giudicato che è

stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo contestuale

accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e confronto dei

redditi (DTF 130 V 71). Tale giurisprudenza è valida anche nel

caso di revisione della rendita (DTF 133 V 108).

Nella

sentenza, pubblicata in DTF 130 V 64, il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) ha precisato

che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante

cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono

essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere applicabile. Solo se

nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione)

l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia

riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti

o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire

all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con

l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF

130 V 69 consid. 5.2.5).

Va poi evidenziato che

più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla

verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“Aus

dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob

die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”, riportato nella sentenza del 10 febbraio 2005, I 619/06,

consid. 3).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,

il giudice esamina solo se l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia

a buon diritto. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il

giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina

materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato

è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265

consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della

Considerandi

LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo

2004.

(sentenza del 20 giugno 2007, I 630/06, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5).

7.

Va

infine evidenziato che circa la valenza probante di un rapporto medico, determinante

è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(cfr. anche la sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011 dove l’Alta Corte ha

nuovamente fatto riferimento alla pronunzia pubblicata in DTF 125 V 351).

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, sentenza I 462/05 del 25 aprile 2007).

8.

Oggetto

del contendere è pertanto unicamente la questione di sapere se a ragione l’UAI

ha rifiutato di entrare nel merito della domanda e meglio se lo stato di salute

del ricorrente, rispetto allo stato di fatto presente all’epoca dell’emissione

della decisione del 13 aprile 2004 (cfr. DTF 133 V 108), ha subito un

peggioramento tale da incidere sul grado d’invalidità.

Quest’ultima

decisione è stata presa fondandosi sulla documentazione medica agli atti, così

descritta il 22 marzo 2004 dal medico SMR, dr. med. __________:

" (…)

IL 100% dal 21.04.2002

secondo il suo curante dr. __________.

Diagnosi:

-

Lombalgia

-

Stato depressivo.

Nell’ambito delle

visite fiduciarie l’A. è stato visto 2x dal dr. __________ e 1x dallo

psichiatra (dr. __________ (11.08.2003) e, per la __________ __________.

Le lombalgie vengono

ritenute solo parzialmente inabilitanti all’inizio, e in seguito non influenti

sulla CL, lo psichiatra nega la presenza di una depressione, dal punto di vista

psichico non sussiste IL.

Concordo con IL 50%

dal 1.08.03 e 0% dal 1.10.2003.

In base ai rapporti

agli atti (reumatologo dr. __________ del 10.09.2002, allegato al rapporto del

dr. __________, corroborato anche dal referto della RM della colonna lombare

del 04.09.2002), ritengo che l’attività svolta in precedenza e l’attività di

impiegato sia adatta allo stato di salute dell’A." (doc. AI 16-1)

Con

la nuova domanda l’insorgente fa valere di essere completamente inabile al

lavoro dal 1° giugno 2010, in particolare per emicrania, lombalgia, stato

depressivo, allergie respiratorie (doc. AI 25-7) ed allega due scarni

certificati medici scritti a mano dal medico curante, dr. med. __________, FMH

chirurgia.

Il

21.

gennaio 2011 il dr. med. __________ ha affermato che “continua

l’inabilità al lavoro al 100% dall’1.2.2011 al 28.2.2011” (doc. AI 29-2),

mentre l’11 marzo 2011 ha certificato che l’insorgente “è inabile al lavoro

al 100% dall’1.6.2010 e continua tuttora, a causa di una grave lombalgia su

discopatia con associati forti stati depressivi (già riconosciuti dall’AI in

passato). Attualmente il quadro clinico è peggiorato con altri problemi del

tipo: emicrania, (… ndr: illeggibile) ipertensivi, (… ndr: illeggibile), e

allergie respiratorie” (doc. A2).

Il

29.

marzo 2011 il medico SMR, dr. med. __________, ha precisato che “l’attuale

scritto del dr. __________, privo di dati clinici oggettivi, è insufficiente

per provare una inabilità lavorativa prolungata” (doc. VI/Bis).

In

concreto l’insorgente, chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione

del 13 aprile 2004, vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha

reso verosimile una modifica della sua situazione valetudinaria tale da

incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in altre attività.

Innanzitutto

il medico curante, dr. med. __________, FMH in chirurgia, e che pertanto non è

specialista né in reumatologia né in psichiatria, rileva che l’interessato è

inabile al lavoro al 100% a causa di una grave lombalgia su discopatia con

associati forti stati depressivi (senza peraltro utilizzare, per questa seconda

patologia, i criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente; cfr. a questo proposito la sentenza I 384/06 del 4 luglio

2007), ossia a causa di patologie già esaminate nel corso della precedente

procedura (come del resto ammesso dal medesimo curante; cfr. doc. A2: “già

riconosciuti dall’AI in passato”) e non più ritenute invalidanti (cfr. doc.

AI 19-2).

Per

il resto con gli scarni, stringati e generici certificati del 21 gennaio 2011 e

dell’11 marzo 2011 il dr. med. __________ non oggettiva un peggioramento dello

stato valetudinario dovuto a queste patologie (non produce, ad esempio, alcun

esame radiologico attestante una modifica dello stato di salute reumatologico,

non certifica l’assunzione di eventuali medicamenti, ecc.).

Per

quanto concerne le ulteriori patologie, che peraltro il curante cita come

semplici “problemi” (cfr. doc. A2: “il quadro clinico è peggiorato

con altri problemi del tipo (…)”), ossia le emicranie, gli stress

ipertensivi e le allergie respiratorie, il dr. med. __________ non precisa

quale sarebbe il loro influsso sulla capacità lavorativa del ricorrente, non

espone il decorso delle malattie e non fornisce una descrizione dei trattamenti

intrapresi, non adempiendo in questo modo ai requisiti richiesti dalla

giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore probatorio

(doc. 7).

Va

poi ribadito che neppure il medico SMR, dr. med. __________, chiamato a

valutare i certificati prodotti dal ricorrente, ha ritenuto sufficienti le

affermazioni del medico curante.

A

questo riguardo va ricordato che per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Infine,

circa la critica del ricorrente rivolta all’UAI per non averlo sottoposto ad

una visita medica, va evidenziato che, di norma, una valutazione sulla base dei

soli atti medici è possibile se l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti

elementi risultanti da altri accertamenti personali (cfr., nel caso di una

perizia, sentenza 9C_376/2007 del 13 giugno 2008).

Alla

luce di quanto sopra questo Tribunale ritiene che non sia stato reso verosimile

un peggioramento dello stato di salute con influenza rilevante sulla capacità

lavorativa del ricorrente rispetto alla situazione esistente il 13 aprile 2004.

Anche il medico SMR, dr. med. __________, ha evidenziato l’assenza di

documentazione medica che rende verosimile una sostanziale modifica dello stato

di salute dell’assicurato con un’influenza duratura sulla capacità lavorativa.

La differente valutazione medica del curante è inoltre spiegabile con la

diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di

perizia: cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011).

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

diritti del ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo

del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la

facoltà di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una

rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado d’inabilità.

In

concreto non essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle

condizioni di salute e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale,

giustamente l’UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni

9.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--devono essere messi

a carico del ricorrente.

Quest’ultimo

ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione

dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1°

gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va

da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della

necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato

in causa.

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole

riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si

esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa. In effetti, gli scarni certificati del medico curante

non erano atti a rendere verosimile un peggioramento dello stato di salute con

influenza sulla capacità lavorativa.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi),

l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L'istanza

tendente all’esonero, rispettivamente alla riduzione delle spese e tasse di

giustizia, è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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