32.2011.88
Revisione. L'UAI ha rettamente aumentato le prestazioni dal 1.6.2010 al 30.11.2010 e poi le ha ridotte dal 1.12.2010 a seguito del miglioramento dello stato di salute dell'assicurato
12 ottobre 2011Italiano42 min
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Numero d'incarto:
32.2011.88
Data decisione, Autorità:
12.10.2011, TCA
Titolo:
Revisione. L'UAI ha rettamente aumentato le prestazioni dal 1.6.2010 al 30.11.2010 e poi le ha ridotte dal 1.12.2010 a seguito del miglioramento dello stato di salute dell'assicurato
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
NUOVA DOMANDA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
art. 87 cpv. 2 OAI
art. 87 cpv. 3 OAI
art. 87 cpv. 4 OAI
art. 88a cpv. 1 OAI
art. 88a cpv. 2 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.88
LG//DC/sc
Lugano
12 ottobre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 17 febbraio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1953, attivo in qualità di ausiliario di officina a tempo parziale (30-35%)
presso la __________ SA di Iragna, in data 23 aprile 2002 ha presentato una richiesta volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per una “coxalgia
destra in stato dopo probabile morbo di Perthès” (doc. AI 3-1; 7-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 19 gennaio
2004, cresciuta incontestata in giudicato, ha attribuito all’assicurato una
mezza rendita (grado 50%), a far tempo dal 1° febbraio 2003 (doc. AI 18-1).
1.3. L’Ufficio AI
ha avviato nel mese di agosto 2004 una procedura di revisione e con comunicazione
del 15 febbraio 2005 ha confermato all’assicurato l’erogazione della medesima
rendita d’invalidità (doc. AI 23-1; 36-1).
1.4. In sede di
revisione della rendita avviata nel mese di febbraio 2008 l’Ufficio AI, con
comunicazione del 14 gennaio 2009, ha nuovamente confermato all’assicurato il
diritto ad una mezza rendita d’invalidità (grado 50%) (doc. AI 41-1; 47-1).
1.5. In data 9
giugno 2010 RI 1 ha presentato una nuova domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti per un peggioramento dello stato di salute (doc. AI
49-1).
1.6. L’Ufficio
AI, con progetto di decisione del 14 luglio 2010 (doc. AI 55-1), non è entrato
nel merito della richiesta di prestazioni non avendo l’assicurato credibilmente
dimostrato che dopo l’emissione della precedente decisione, le circostanze
oggettive avevano subìto una modifica rilevante ai fini del diritto alle
prestazioni.
1.7. In sede di
osservazioni al progetto di decisione l’assicurato ha però prodotto la perizia
del 27 luglio 2010 del Dr. __________, svolta per conto dell’assicuratore __________
(doc. AI 58-1), nonché il referto del 13 agosto 2010 del Dr. __________ (doc.
AI 62-2).
1.8. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 17 febbraio
2011 (doc. AI 78-1), preavvisata con progetto del 24 novembre 2010 (doc. AI
75-1), ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado
100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 30 novembre
2010 e una mezza rendita (grado 50%) dal 1° dicembre 2010.
1.9. Contro
questa decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA, postulando in via principale l’attribuzione a RI 1
di una rendita intera d’invalidità, a partire dal 1° giugno 2010 sino a tempo
indeterminato e in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
nuovi accertamenti medici (doc. I).
L’insorgente
ha contestato la riduzione della rendita operata dall’amministrazione che – a
suo dire – non avrebbe accertato in maniera completa lo stato di salute
dell’assicurato, nel frattempo peggiorato in maniera sensibile. A sostegno
delle proprie argomentazioni il legale ha prodotto il rapporto del medico
curante Dr. __________ (doc. I+B).
1.10. L’UAI, in
risposta, sulla base della perizia medica del Dr. __________, svolta per conto
della __________ Assicurazioni, ha confermato la decisione impugnata (doc. IV).
1.11. Il 10 maggio
2011 l’avv. RA 1 ha sottolineato come l’amministrazione non avrebbe debitamente
tenuto conto del referto del medico curante (doc. VIII).
Il doc.
VIII è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. IX).
1.12. Il TCA, in
data 22 settembre 2011, ha interpellato l’Ufficio AI in merito ad alcune
precisazioni sulla valutazione economica (doc. X).
1.13. L’UAI, dopo
aver interpellato la consulente in integrazione professionale, ha risposto il
30 settembre 2011 (doc. XI+bis).
Lo
scritto del TCA (doc. X) e la risposta dell’UAI (doc. XI+bis) sono stati
inviati all’avv. RA 1 per osservazioni (doc. XII).
1.14. Il
patrocinatore dell’assicurato ha preso posizione il 6 ottobre 2011 (doc. XIII)
Il doc.
XIII è stato trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr.
STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre
2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002;
STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U
347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H
304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Oggetto del
contendere è la questione a sapere se vi sia stato o meno un temporaneo peggioramento
delle patologie invalidanti di cui è affetto RI 1 giustificante, in via di
revisione, l’aumento del grado d’invalidità al 100% tra il 1° giugno 2010 e il
30 novembre 2010 e un successivo miglioramento giustificante la diminuzione al
50% del grado d’invalidità dal 1° dicembre 2010.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Se il grado
d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in
modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata
o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv.
1 LPGA). La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI).
Invece,
se è stata inoltrata domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che
il grado d’invalidità o d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3
OAI).
Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di
aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi
senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono
applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo
(STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994
nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che
le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una
modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno.
D'altra
parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista
astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni
caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla
pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente
mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata,
sia giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a;
STFA 29 aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag. 268;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa gli
effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un
assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la
riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è
messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.4. Con la
decisione del 19 gennaio 2004 l’assicurato è stato messo al beneficio di una
mezza rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° febbraio 2003, sulla base della
documentazione medica agli atti. Nel rapporto del 5 maggio 2002 il medico
curante Dr__________ attestava una completa incapacità lavorativa nell’ultima
attività esercitata (agricoltore), ma una piena capacità in un’attività
prevalentemente leggera (con alternanza posizione eretta/seduta, con
spostamenti brevi e senza portare pesi superiori ai 15 kg) (doc. AI 7-3).
Nelle
annotazioni del 22 agosto 2002 il Dr. __________ del SMR confermava queste
indicazioni (cfr. doc. AI 9-1).
L’UAI ha
quindi attribuito all’assicurato una mezza rendita d’invalidità a seguito delle
indicazioni del datore di lavoro di quel momento (__________) che attestava
come RI 1 lavorasse ancora al 50% nella sua attività di agricoltore (doc.
AI 16-1; 17-1).
Nell’ambito
della nuova domanda del 9 giugno 2010 l’UAI ha attribuito all’assicurato una
rendita intera d’invalidità dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010 e una mezza
rendita dal 1° dicembre 2010, sulla base della valutazione reumatologica del
Dr. __________, svolta per conto della __________ Assicurazioni SA.
Il
Dr. __________, spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e
riabilitazione, nel rapporto del 27 luglio 2010, dopo aver riassunto l’anamnesi
dell’assicurato, la terapia attuale, lo stato reumatologico e quello
neurologico periferico, ha posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
Diagnosi
- Esiti da ricostruzione / sutura del tendine del muscolo sovra-
spinato, tenotomia del capo lungo del bicipite e decompressione sottoacromiale
alla spalla destra per rottura transmurale della cuffia dei rotatori con
sindrome d'attrito sottoacromiale (artroscopia ed accesso in mini-open il
09.02.2010) con
× limitazioni funzionali ed algiche residuali
della spalla destra.
- Periartropatia cronica dell'anca destra senza limitazioni
funzionali significative dell'anca.
- Mezza rendita d'invalidità.
Commento
All'origine della presente incapacità lavorativa
in qualità di ausiliario in una piccola impresa di metal costruzione (con
mansioni di magazziniere), certificata del 100% dal 18.11.2009 vi fu
inizialmente un’irritazione della cuffia dei rotatori nell'ambito di una
sindrome d'attrito sottoacromiale con una lesione trans murale del tendine del sovraspinato.
Il 09.02.2010 il paziente è stato sottoposto all'intervento chirurgico di
decompressione dello spazio subacromiale e della ricostruzione della cuffia dei
rotatori (con tenotomia del capo lungo del bicipite) senza che abbia finora
ricuperato completamente la funzionalità articolare, da una parte per
limitazioni strutturali (rotazione interna), dall'altra parte per una
sintomatologia dolorosa persistente, ancora con le caratteristiche di
un'irritazione dell'apparato tendineo nello spazio subacromiale. Il paziente
continua a frequentare sedute di fisioterapia. Il prossimo controllo presso il
chirurgo è previsto il 19.08.2010.
Clinicamente noto una persistente irritazione
dell'apparato tendineo nella spalla destra, senza indizi in favore di una insufficienza
della cuffia dei rotatori. Essa spiega la sintomatologia dolorosa segnalata dal
paziente che riferisce in particolare di difficoltà a portare il braccio verso
l'orizzontale (abduzione od elevazione) rispettivamente dell'impossibilità di
portare pesi superiori a 5 kg circa.
Visto il tempo trascorso dall'intervento si ha
qualche dubbio sull'ulteriore ricupero in un prossimo futuro della caricabilità
della spalla rispettivamente del braccio destro.
Considerando lo stato attuale del paziente come
quello per intanto definitivo ne risulta una riduzione della sua capacità
funzionale che giudico come segue:
- sollevamento e/o trasporto di carichi:
× molto leggeri (fino a 5 kg): normale
× leggeri (da 6 a 10 kg): ridotta
× medi e pesanti (oltre a 10 kg): esigua a nulla
× sopra il paino delle spalle:
- di 5 kg: × braccio sinistro: normale
× braccio destro: nulla
- manipolazione di oggetti ed attrezzi:
× leggeri/di precisione: normale
× medi: ridotta
× pesanti: nulla
- posizioni di lavoro o dinamiche particolari:
× a braccia elevate:
- sinistra: normale
- destra: nulla
× con rotazione del tronco: normale
× seduta e piegata in avanti: normale
× eretta e piegata in avanti: normale
× inginocchiata: normale
× con ginocchia in flessione: normale
- mantenere posizioni statiche:
× seduta: normale
× eretta: normale
- spostarsi / camminare:
× fino a 50 m: normale
× oltre 50 m: normale
× per lunghi tragitti: normale
× su terreno accidentato: normale
× salire/scendere scale: normale
× idem ponteggi,
scale a pioli: ridotta (possibile solo con le mani libere)
- diversi:
× il paziente
non può effettuare movimenti ripetitivi che impegnano la spalla in un'abduzione
e/o elevazione maggiore di 40° circa
× non può
spingere o tirare oggetti con la mano destra superiori a 5 kg circa.
Fatti
I disturbi riferiti all'anca destra e dal
paziente considerati di natura artrosica sono clinicamente riconducibili ad una
tendoperiostosi del trocantere maggiore senza impedimenti funzionali articolari
e per intanto senza ulteriore impatto sulla sua caricabilità fisica.
Nell'ottica di ciò non mi è chiaro la ragione della assegnazione di una mezza
rendita d'invalidità che secondo il paziente sarebbe stata assegnata proprio
per la problematica di quest'anca.
Le limitazioni funzionali del braccio destro
impediscono per intanto la ripresa dell'attività lucrativa svolta per la quale
ritengo il paziente ulteriormente inabile al lavoro al 100%.
Suggerisco all'Assicurazione di aggiornarsi presso
l'ortopedico Dr. __________ sulle sue intenzioni in merito ad eventuali
ulteriori e cure (visita prevista il 19.08.2010).
Se il quadro attuale risulterebbe quello
definitivo la ripresa lavorativa al posto attuale non sarà più possibile.
Essendo l'azienda composta da pochi collaboratori
non penso che un reinserimento nella stessa ditta con mansioni adeguate sarebbe
ancora possibile.
Dal lato prettamente medico-teorico il signor RI
1 presenterebbe sin d'ora una capacità lavorativa per lo meno parziale (a mio
giudizio del 50%) per un'attività lucrativa consone alle sue presenti risorse
fisiche (presenza normale, rendimento ridotto a causa della sintomatologia
dolorosa persistente).
Questa valutazione non prende in considerazione
fattori non medici che potrebbero ostacolare un cambiamento professionale
(formazione scolastica rudimentale e capacità intellettuali che lo indirizzano
chiaramente verso attività manuali; età).
Una valutazione da parte dell'AI si impone."
(Doc. AI 58/4-7)
2.5. Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire
se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova,
né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del
23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del
25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore
probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis
cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.
iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie
die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das
heisst beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen
des Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher
nach der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der
gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers
zum Ausdruck kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche
schwergewichtig auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im
gerichtlichen Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers,
deren Abänderung im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164
Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG
immer dann zur Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die
Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen
Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der
Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen
der IV-Stelle im (vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum
Verfügungserlass seien Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere
gerichtliche Abstellen hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die
Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz
verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf
unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder
fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall
weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung
gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage
zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.
3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
Considerandi
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en
cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Questo
Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della
decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal Dr. __________, da considerare dettagliata, approfondita
e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
L’assicurato
è stato sottoposto ad un accurato esame ad opera del Dr. __________,
spec. FMH in malattie reumatiche, fisiatria e riabilitazione, il
quale nel rapporto del 27 luglio 2010, ha posto la diagnosi di “- Esiti da ricostruzione / sutura del tendine del muscolo sovra- spinato, tenotomia del
capo lungo del bicipite e decompressione sottoacromiale alla spalla destra per
rottura transmurale della cuffia dei rotatori con sindrome d'attrito
sottoacromiale (artroscopia ed accesso in mini-open il 09.02.2010) con limitazioni
funzionali ed algiche residuali della spalla destra.- Periartropatia cronica
dell'anca destra senza limitazioni funzionali significative dell'anca”
(doc. AI 58-4).
Lo specialista ha quindi
indicato un’incapacità lavorativa totale (100%) dal novembre 2009 fino alla
data della perizia (27 luglio 2010) giustificata, inizialmente, da un’irritazione della cuffia dei rotatori nell'ambito di una sindrome
d'attrito sottoacromiale con una lesione trans murale del tendine del
sovraspinato. In data 9 febbraio 2010 il paziente ha subito un intervento chirurgico
di decompressione dello spazio subacromiale e della ricostruzione della cuffia
dei rotatori, avvenuto (doc. AI 58-5).
Nella
perizia il Dr. __________ ha indicato che RI 1 non ha ancora recuperato
completamente la funzionalità articolare, da una parte per limitazioni
strutturali (rotazione interna), dall'altra per una sintomatologia dolorosa
persistente, ancora con le caratteristiche di un'irritazione dell'apparato tendineo
nello spazio subacromiale (doc. AI 58-5).
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua, secondo lo specialista l’attività abituale del
paziente (ausiliario di officina) non è più possibile. Tuttavia, in un’attività
adeguata (presenza normale, rendimento ridotto a causa della sintomatologia
dolorosa persistente) l’assicurato è considerato abile al 50%, a partire dal 27
luglio 2010 (data della perizia) (doc. AI 58-7).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
In sede ricorsuale
l’insorgente ha prodotto il referto del 13 agosto 2010 del Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia ortopedica e traumatologia, il quale ha posto una
diagnosi sovrapponibile a quella del perito indicando una “Coxartrosi
incipiente dx. Stato dopo ricostruzione della cuffia dei rotatori associata a
decompressione sottoacromiale della spalla dx”
Il Dr. __________ ha riferito
di una sintomatologia dolorosa alla spalla destra risultante da una rottura a
tutto spessore del sovra spinato associato ad un impingement sottoacromiale con
una evoluzione buona, ma ancora in prognosi riservata. L’incapacità lavorativa
è attestata al 100% e lo stato di salute è – a mente dello specialista –
soggetto a peggioramento (doc. AI 65-3).
A corroborare, tuttavia,
la valutazione del perito, nel successivo rapporto dell’11 novembre 2010 lo
stesso Dr. __________ ha ripreso la precedente diagnosi (cfr. pto. 1.1.)
confermato l’inabilità totale (100%) nell’ultima attività esercitata, ma
indicato che in un’attività adeguata vi è una capacità lavorativa residua del
50% (cfr. doc. AI 71-5).
Per contro, il Dr. __________,
FMH in medicina generale, nel rapporto medico del 30 settembre 2010 pur non
discostandosi dal punto di vista diagnostico da quanto rilevato dal perito e
dal Dr. __________, ha attestato un’inabilità lavorativa totale in ogni
attività (doc. 66-1).
Giova
ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza,
quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se
specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un
valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al
suo paziente (cfr. RAMI
2001.
U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid.
4; DTF 122 V
161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in
Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico
assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si
può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista
(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007
consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat
d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux
arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne saurait
remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins
traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces
méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés dans le
cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée
dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont
fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont
confirmé la décision attaquée. (...)"
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato, dal profilo
reumatologico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr.
__________ e che dalla documentazione medica agli atti sia oggettivabile un temporaneo
peggioramento del quadro valetudinario dal mese di novembre 2009 fino al
27.
luglio 2010 (data della perizia del Dr. __________), ma successivamente lo
stato di salute non è peggiorato rispetto a quanto era stato
valutato dall’amministrazione in occasione della decisione del 19 gennaio 2004.
In
conclusione, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze mediche,
richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per
ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla
salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi
citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,
pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprin-zip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e
sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts
zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato con il grado della
verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali che
l’assicurato ha presentato un’incapacità lavorativa totale dal mese di novembre
2009.
fino al 27 luglio 2010 e successivamente è nuovamente abile al 50% in
attività adeguate.
L’UAI ha
pertanto giustamente aumentato le prestazioni a decorrere dal 1° giugno 2010 al
30.
novembre 2010 e poi le ha ridotte dal 1° dicembre 2010, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione
allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente
continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 consid. 3.1).
Si
ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica
eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per
l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento
impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V
140.
e 129 V 4).
Nella
misura in cui l’UAI ha attribuito all’assicurato una rendita intera
d’invalidità a decorrere dal 1° giugno 2010 al 30 novembre 2010 e una mezza
rendita dal 1° dicembre 2010, la decisione del 17 febbraio 2011 deve, perciò,
essere confermata.
Si rileva
di transenna che l’Ufficio AI nella tabella del 23 novembre 2010 (cfr. doc. AI
75-4) aveva proceduto ad un confronto dei redditi, con riferimento al 2009. Partendo
da un salario da invalido di fr. 61'244.25, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 50% e
ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente – secondo
l’UAI – ammonta a fr. 22'966.60. Confrontando ora questo dato con l’ammontare
del reddito da valido ipotetico nel medesimo anno di fr. 44'747.-- emerge un
tasso d’invalidità del 48,67% arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad
un quarto di rendita d’invalidità.
Questa
Corte, il 22 settembre 2011, ha interpellato l’UAI sulle ragioni che hanno indotto
l’amministrazione ad attribuire la mezza rendita d’invalidità a fronte di una
percentuale del 49% dopo il confronto dei redditi:
"
(…)
richiamato l’incarto indicato a margine e la
decisione impugnata del 17 febbraio 2011, rileviamo che l’Ufficio AI ha
attribuito a RI 1 una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo
compreso tra il 1° giugno 2010 e il 30 novembre 2010 (100%) e una mezza rendita
(50%) dal 1° dicembre 2010.
Dalla documentazione agli atti constatiamo che
l’UAI ha proceduto anche ad un confronto dei redditi (cfr. tabella del 23
novembre 2010, cfr. doc. AI 75-4).
Partendo da un salario da invalido di fr. 61'244.25, ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 5% –
secondo la tabella del 23 novembre 2010 – il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta a fr. 22'966.60. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del
reddito da valido ipotetico nel medesimo anno di fr. 44'747.-- emerge un tasso
d’invalidità del 48,67% arrotondato al 49% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto ad
un quarto di rendita d’invalidità.
Alla luce di tale confronto dei redditi, con la
presente vi invitiamo a chiarirci per quale motivo, nella risposta dell’UAI del
5.
maggio 2011, si afferma che l’assicurato ha nuovamente diritto ad una mezza
rendita d’invalidità.
“Dal lato economico, l’amministrazione ha
determinato un grado d’invalidità del 49%, (cfr. doc. 75-4 incarto AI) pertanto
l’assicurato ha diritto nuovamente ad una mezza rendita a partire dal
01.12
” (doc. VI, pag. 4, la sottolineatura è del redattore)” (doc. X).
L’Ufficio
AI ha risposto il 30 settembre 2011 producendo le annotazioni della consulente
in integrazione professionale:
"
È un caso del gennaio 2011. Il ragionamento che
probabilmente avevo fatto è che dopo il peggioramento dello stato di salute dal
18.11.2009
fino al 26.07.2010, la situazione è ritornata come in precedenza
(attività prevalentemente leggera) e da li confermato il 50%.
Nella proposta SMR 22.08.2002 il Dr. __________
indicava: giustificata una capacità residuale in un’attività prevalentemente
leggera che permetta l’alternanza della posizione eretta/seduta, che non
necessiti lunghi spostamenti e che non imponga il sollevare trasportare pesi di
oltre 15 kg.
Perizia Dr. __________ 27.07.2010: sollevare e
portare pesi: molto leggeri (fino a 5 kg) normale, leggeri (da 6 a 10 kg) ridotta, medi e pesanti (oltre 10 kg) esigua a nulla.
Incapacità lavorativa del 50% (rendimento
ridotto).
Effettivamente essendo subentrato un cambiamento
di salute (peggioramento), in seguito si sarebbe dovuto ridurre il grado AI al
49% con diritto ad un quarto di rendita.
Vedendo i limiti funzionali leggermente aumentati
si è ritenuto di dover confermare la mezza rendita” (doc. XIbis).
L'amministrazione
ha dunque adottato la soluzione più favorevole all’assicurato.
2.7
L’assicurato
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti
(doc. I).
Va
qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con
riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti medici.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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