32.2011.95
Richiesta di una rendita AI. Ricorso parzialmente accolto ed assegnazione di un quarto di rendita in seguito ad una riduzione del 15% (in luogo del 6% decisa dall'amministrazione), del reddito da inva
29 settembre 2011Italiano56 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2011.95
Data decisione, Autorità:
29.09.2011, TCA
Titolo:
Richiesta di una rendita AI. Ricorso parzialmente accolto ed assegnazione di un quarto di rendita in seguito ad una riduzione del 15% (in luogo del 6% decisa dall'amministrazione), del reddito da invalido. Potere d'esame del TCA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DECORRENZA DELLA RENDITA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
art. 4 LAI
art. 29 cpv. 1 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2011.95
cs
Lugano
29 settembre
2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 marzo 2011 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 14 febbraio 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel __________, il 21 luglio 2005 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI,
respinta con decisione del 4 maggio 2007, poiché il grado d’invalidità del 35%
non permetteva il versamento di una rendita d’invalidità (doc. AI 43-1).
1.2. Il 18
febbraio 2009 l’interessato ha inoltrato una nuova domanda di prestazioni (doc.
AI 49-1). Esperiti gli accertamenti medici, tra cui una perizia
pluridisciplinare ad opera del SAM del 7 aprile 2010, con decisione del 14
febbraio 2011, preavvisata dal progetto del 27 dicembre 2010 (doc. AI 67-1),
l’UAI ha negato il diritto a prestazioni poiché il grado d’invalidità raggiunge
il 38% (doc. AI 77-1).
1.3. Con ricorso
del 17 marzo 2011 RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro la
predetta decisione chiedendo l’attribuzione di una mezza rendita AI calcolata
su un grado d’invalidità del 51% e domandando di essere posto al beneficio
dell’assistenza giudiziaria (doc. I).
Il
ricorrente, che sottolinea di non aver ottenuto copia del proprio incarto
malgrado una richiesta esplicita all’UAI il 4 marzo 2011 dopo aver conferito il
mandato all’avv. RA 1, contesta in particolare il calcolo del reddito da
invalido ritenuto come l’amministrazione ha proceduto con una riduzione,
ritenuta insufficiente, del 6% per la necessità di svolgere unicamente attività
leggere e che ha portato il grado d’invalidità al 38%, di poco inferiore al
limite del 40% per poter ottenere il diritto ad una rendita AI.
1.4. Con risposta
del 12 aprile 2011 l’UAI propone la reiezione del ricorso (doc. VI), con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione.
1.5. Con scritto
del 18 aprile 2011 l’insorgente ha domandato copia dell’incarto AI (doc. VIII),
trasmessagli il 19 aprile 2011 (doc. IX). Dopo aver chiesto (doc. X) ed
ottenuto (doc. XI), una proroga del termine per presentare nuovi mezzi di
prova, il ricorrente ha chiesto di essere sentito personalmente e di sentire
quale teste il medico curante, dr. med. __________ per stabilire le attività
ancora esigibili e il suo reddito da invalido (doc. XII). Con osservazioni del
3 giugno 2011 l’UAI ha comunicato al TCA di ritenere superfluo procedere ad
ulteriori accertamenti ed in particolare di sentire il medico curante (doc.
XIV).
in
diritto
In
ordine
2.1. Con il
ricorso l’insorgente ha evidenziato di aver chiesto l’invio dell’incarto
all’amministrazione senza tuttavia ottenerlo.
Egli fa
implicitamente valere una violazione del diritto di essere sentito.
Ai sensi
dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante
giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere
dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una
decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti
suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione
dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne
conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa
J. e D., H 97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1
vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16
consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il
diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le
proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto la richiesta dell’insorgente di ottenere l’incarto AI, del 4 marzo
2011 (doc. AI 78-1), è successiva all’emanazione della decisione impugnata del
14 febbraio 2011.
Ciò
tuttavia non è un valido motivo per non trasmettere all’assicurato il proprio
incarto.
In
concreto va comunque evidenziato che nelle more processuali il TCA ha trasmesso
la documentazione all’insorgente il quale ha potuto determinarsi in merito e
produrre nuove prove (doc. VIII e IX).
Nel caso
di specie il ricorrente ha pertanto potuto far valere le sue ragioni innanzi
un’autorità giudiziaria che gode del pieno potere cognitivo, come l’istanza
precedente (cfr. sentenza 9C_738/2007 del 29 agosto 2008; DTF 133 I 201 consid.
2.2; DTF 127 V 431).
Il TCA deve
pertanto entrare nel merito del ricorso.
Nel
merito
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI (cpv. 2 dal 1°
gennaio 2008) prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita
se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.
342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10
consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui
l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto
è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I
148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
2.4. Nel caso concreto l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare
ad opera del SAM (doc. AI 62-1 e seguenti).
Dal
referto, datato 7 aprile 2010 (doc. AI 62-1), risulta che i periti hanno fatto
capo a 4 consulti specialistici esterni, di natura reumatologica (dr. med. __________),
neurologica (dr. med. __________), ORL (dr. med. __________) e psichiatrica
(dr. med. __________; doc. AI 62-10).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa di lombosciatalgie croniche in nota
spondiolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in spondilolisi
bilaterale di L5 con prolasso erniario L5/S1 (TAC della colonna lombare del
3.6.2003), tendenza ad ipermobilità articolare, disturbi statici del rachide
(scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare con iperlordosi
lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, senza deficit neurologici
oggettivi agli arti inferiori; epicondilopatia omero radiale e omero ulnare a
destra, con/su esiti da denervazione del gomito destro secondo Wilhelm il
10.8.2004, esiti da trasposizione intramuscolare del nervo ulnare destro al
gomito, decompressione del nervo mediano destro al polso, 23.2.2007, lieve
neuropatia sensitiva con sindrome iperalgica del nervo ulnare ds, anestesia e
perdita sensoriale dissociativa, sindrome somatoforme da dolore persistente
ICD-10 F 45.4 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di otite
media cronica ds., con/su stato dopo timpanoplastica e revisione all’orecchio
ds., ipoacusia bilaterale, epatopatia citolitica e colestatica nell’aprile
2009, di origine verosimilmente medicamentosa, con pregressa epatite A e B,
sovrappeso con BMI 26 kg/m2, tabagismo cronico (doc. AI 62-11).
Dalla
perizia emerge che dal punto di vista reumatologico l’assicurato lamenta da
diversi anni dolori lombari irradianti negli arti inferiori, intensificatisi
nel corso dell’inizio degli anni 2000 per i quali veniva valutato in ambito
reumatologico specialistico con riscontro di una spondilolistesi di L5 su S1 di
primo grado secondo Meyerding su spondilolisi bilaterale di L5, con associata
discopatia L5-S1 con prolasso erniario verosimilmente contenuto a contatto con
la radice spinale a sin. di S1 a una TAC della colonna lombare del 3.06.2003;
lo stesso reumatologo il 26.11.2005 parlava di condizioni simili alla visita
precedente, con sindrome vertebrale contenuta associata a ripercussioni
dolorose intermittenti agli arti inferiori con predominanza ds.. Ora l’assicurato
avverte dolori lombari a destra e a sinistra, attualmente irradianti a
traiettoria dorsale nella coscia e nel polpaccio fino ad arrivare nell’alluce
sinistro con formicolii diffusi associati, traiettoria del dolore
potenzialmente compatibile con il dermatomero di L5 a sinistra. I dolori
lombosciatalgici sono sempre presenti, di giorno e di notte, prevalgono di
notte e al mattino, diminuiscono un po` camminando, peggiorano in posizioni
statiche e chinandosi. L’assicurato durante l’esame clinico dimostra di poter
rimanere seduto durante almeno 20 minuti, come pure di riuscire a stare in
posizione eretta prolungatamente, sebbene affermi all’anamnesi di non riuscire
a stare seduto, rispettivamente in piedi. La colonna lombare risulta in
iperlordosi con scoliosi destro convessa compensata con manto muscolare
decondizionato. La mobilità lombare, in tendenza all’ipermobilità articolare,
risulta soltanto minimamente limitata alle lateroflessioni bilaterali, con
impatti muscolari indicanti un accorciamento della muscolatura paravertebrale
lombare, libera alla flessione attiva con Schober a 10/14 cm, per una distanza
dita-suolo anteriore a 34 cm, libera all’estensione passiva. L’assicurato
lamenta soprattutto dolori al passaggio lombosacrale all’iperestensione e
dolori lombosciatalgici dorsali a fine corsa alla lateroflessione passiva verso
sinistra. Il quadro dei riflessi osteotendinei agli arti inferiori appare
simmetrico medio-vivace ai patellari e achillei; risulta una possibile paresi
del muscolo estensore lungo dell’alluce a sinistra in segno di Trendelenburg
negativo bilateralmente. L’assicurato indica pure dolori cervicali saltuari. La
colonna cervicale appare minimamente limitata alla flessione e alle
laterfoflessioni passive bilaterali, moderatamente ridotta alla rotazione
globale verso sinistra, con movimenti indolori; sono assenti deficit
cervicoradicolari. Il 10 agosto 2004 veniva sottoposto a denervazione del
gomito destro secondo Wilhelm per epicondilite radiale cronica recidivante e il
23 febbraio 2007 a trasposizione intramuscolare del nervo ulnare destro al
polso a seguito di una sindrome del tunnel carpale a destra, con scomparsa di
parte delle parestesie alla mano, con permanenza delle parestesie nel
territorio di distribuzione del nervo ulnare destro. Ora avverte dolori al
gomito destro, mediali e laterali, sempre presenti, di giorno e di notte,
indipendenti dai movimenti e dai carichi. I gomiti si presentano con mobilità
passiva normale, indolori, anche se a destra si manifesta un indolenzimento
dell’epicondilo omero radiale e omero ulnare. Da segnalare una mobilità passiva
delle spalle libera e indolore, con tests resistivi per le cuffie rotatorie ben
tenuti, pure indolori. In esiti di gonalgie laterali a destra, le ginocchia
risultano stabili, indolori, con mobilità passiva normale, senza segni
meniscali, altrettanto dicasi della mobilità delle articolazioni coxofemorali.
Sulla
base di queste constatazioni, il consulente ha valutato il grado di capacità
lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura dello 0%
nell’attività da ultimo esercitata e nella misura del 100% in un’attività
leggera.
Circa
la patologia neurologica, il consulente ha evidenziato che l’assicurato dal
1992 soffre di dolori lombari estesi in passato alla gamba destra, attualmente
piuttosto alla sinistra. L’esame neurologico non mostra deficit rilevanti agli
arti inferiori e i sintomi sono prevalentemente riferibili a una sindrome da
insufficienza lombovertebrale cronica, senza deficit di tipo radicolare. Non si
evidenziano dunque deficit neurologici agli arti inferiori determinanti
un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Più rilevante è la situazione a
livello della mano destra dominante per l’assicurato. A questo arto, oltre ai
dolori persistenti e molto limitanti a livello del gomito anche dopo
l’intervento per epicondilite, l’assicurato ha subito pure una lesione del
nervo ulnare destro. Soggettivamente persistono deficit di sensibilità e dolori
accentuati sotto sforzo all’avambraccio e alla mano destri. Clinicamente vi
sono deficit di sensibilità nel territorio del nervo ulnare destro, mentre le
difficoltà motorie sembrano piuttosto legate a un certo risparmio antalgico e
non a vere e proprie paresi. L’esame elettroneurografico del nervo ulnare
destro ha permesso di documentare una sua buona funzionalità. Malgrado ciò è
possibile che vi siano lievi deficit residui, come descritti all’esame clinico,
dovuti a una residua neuropatia del nervo ulnare di entità lieve e dunque non
documentabile all’esame elettroneurografico. Il consulente ritiene trattarsi di
sintomi ben credibili, tenendo presente i dati anamnestici dell’assicurato.
Risulta difficile distinguere nettamente tra i deficit di tipo neurogeno e la
sintomatologia dolorosa dovuta alla problematica di epicondilite; sembra che
prevalga quest’ultima nel determinare la sintomatologia dell’assicurato.
D’altro canto i dolori in parte neuropatici verso la mano destra possono sicuramente
determinare limitazioni relativamente importanti, soprattutto per lavori
manuali che necessitino sforzi rilevanti.
Per
attività che non richiedano sforzi importanti con la mano destra, il consulente
ritiene giustificata un’inabilità lavorativa del 30% dal punto di vista
neurologico. Per attività molto pesanti, e che necessitino sforzi ingenti con
la mano destra, dunque anche per quella di operaio addetto alla produzione di
bobine da lui svolta da ultimo, il consulente reputa che attualmente l’assicurato
non possa riprendere questa attività.
A
proposito della patologia ORL, va evidenziato che per una otite media cronica
suppurativa bilaterale, l’assicurato era stato operato di timpano plastica sul
lati sinistro nel 1991 e di tonsillectomia per tonsillite cronica nel 1992. Per
riperforazione a livello dell’orecchio sinistro, revisione della
timpanoplastica nel 1996; l’orecchio destro non è mai stato operato e spurga
tuttora. Allo stato clinico vi è a destra un’otite media cronica attiva, con
perforazione centrale; in ordine a sinistra, con timpano retratto.
Nell’audiogramma tonale effettuato, soglia per l’orecchio sinistro nella norma
fino a 750 Hz (poi rimane subnormale); la soglia media per l’orecchio destro è
di circa 50 dB sulle frequenze basse e medio-alte. Il consulente diagnostica
un’otite medica cronica attiva a destra e un’ipoacusia bilaterale. Tali
patologie non comportano alcuna riduzione della capacità lavorativa dal punto
di vista ORL in qualunque attività.
Infine,
per quanto concerne la patologia psichiatrica, l’assicurato presenta una
tendenza psicologica alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici. Per
questo motivo, in considerazione delle caratteristiche cliniche, della durata e
dell’intensità della sintomatologia, il consulente considera che ciò riunisca i
criteri di Förster e vada riconosciuta la sindrome da dolore somatoforme.
Presenta inoltre una doppia diagnosi, come già espresso nella sua precedente
perizia effettuata nel 2006, in quanto è clinicamente distinguibile una componente
conversiva. Nell’attuale valutazione si osserva una minore componente
dimostrativa ed esagerata della sua sofferenza, ma mantiene un chiaro
atteggiamento passivo e pseudo regressivo. Non è ammissibile che l’assicurato
non possa essere trattato adeguatamente da un punto di vista medico e il fatto
che sia diventato padre parla a favore che il suo stato psicologico è
sufficientemente ben compensato da essere in grado di portare avanti una
decisione così importante. Il consulente valuta il grado di capacità lavorativa
dell’assicurato dal punto di vista psichiatrico nella misura dell’80%
nell’attività da ultimo esercitata e nella misura del 90% in altre attività
confacenti, dove non sia confrontato psicologicamente con il fatto di assumersi
un lavoro pesante.
Sulla
base di queste valutazioni i periti hanno stabilito che l’attuale grado di
capacità lavorativa medico-teorico globale dell’assicurato, nell’attività da
ultimo esercitata di operaio addetto alla produzione di bobine, è dello 0%.
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno
affermato:
"
Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano
soprattutto dalle patologie reumatologiche e neurologiche, e in misura minore
dalla patologia psichiatrica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal
punto di vista ORL non vi sono limitazioni della capacità lavorativa in
qualunque attività.
Per quanto riguarda la patologia del fegato, come
attestato nel rapporto d’uscita dell’Ospedale Regionale di __________ del
6.05.2009 (degenza dal 20 a 23.04.2009), si è trattato di un’epatopatia
citolitica e colestatica di origine verosimilmente medicamentosa, con pregressa
epatite A e epatite B: confrontati con una sierologia negativa per un’infezione
recente e una sonografia nella norma, si era concluso trattarsi verosimilmente
di un’origine medicamentosa. Con una terapia sintomatologica si era constatato
un miglioramento degli enzimi epatici e colestatici; agli esami di laboratorio
effettuati dal medico curante il 30.06.2009 gli enzimi epatici erano nella
norma.
Dal punto di vista reumatologico, sulla base
degli atti, dell’anamnesi richiesta e dell’esame clinico, il nostro consulente
pone le diagnosi di lombosciatalgie croniche in nota spondilolistesi di L5 su
S1 di primo grado secondo Meyerding in spondilolisi bilaterale di L5 con
prolasso erniario L5-S1 (TAC della colonna lombare del 3.06.2003), tendenza ad
ipermobilità articolare, disturbi statici del rachide (scoliosi
sinistroconvessa dorsale, destro convessa lombare con iperlordosi lombare),
decondizionamento e sbilancio muscolare, epicondilopatia omeroradiale e
omeroulnare a destra, esiti da denervazione del gomito destro secondo Wilhelm,
il 10.08.2004, esiti da trasposizione intramuscolare del nervo ulnare destro al
gomito, decompressione del nervo mediano destro al polso il 23 febbraio 2005.
Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto
di pesi fino all’altezza dei fianchi, sollevamento di pesi sopra l’altezza del
petto, maneggiare attrezzi (soprattutto pesanti), rotazione manuale a destra,
effettuare lavori al di sopra della testa, rotazione del tronco e assunzione di
certe posizioni. Tenendo in considerazione queste limitazioni funzionali, il
nostro consulente giunge alla conclusione che l’assicurato sia da considerare
inabile al lavoro in misura totale nell’attività da ultimo esercitata,
confermando le valutazioni del Dr. med. __________, specialista FMH
reumatologia, __________, del 23.07.2003 e 16.11.2005.
Dal punto di vista neurologico, rilevante per la
capacità lavorativa è la situazione a livello della mano destra, mano dominante
per l’assicurato. A questo arto, oltre ai dolori persistenti e molto limitanti
a livello del gomito anche dopo l’intervento per epicondilite, l’assicurato ha
subito pure una lesione del nervo ulnare destro. Clinicamente vi sono deficit
di sensibilità nel territorio del nervo ulnare destro, dovuti a una residua
neuropatia del nervo ulnare di entità lieve e dunque non documentabile all’ENG.
Dal punto di vista neurologico i disturbi di sensibilità e i dolori neuropatici
alla mano destra sono sicuramente limitanti per l’attività da ultimo svolta
dall’assicurato come operaio addetto alla costruzione di bobine: il nostro
consulente ritiene che quest’attività molto pesante, e che necessita di sforzi
ingenti con la mano destra, non sia più proponibile, sia per i problemi alla
mano destra, sia per i problemi al gomito.
Dal punto di vista psichiatrico l’assicurato è
stato valutato dal Dr. med. __________, che aveva già effettuato una
valutazione peritale richiesta dall’Ufficio AI del Ct. Ticino nel 2006 (atto
22.11.2006). Rispetto ad allora le diagnosi non sono cambiate (vi è una
sindrome somatoforme da dolore persistente e un’anestesia e perdita sensoriale
dissociativa) e pure il grado d’incapacità lavorativa è rimasto invariato
rispetto al 2006, senza alcun peggioramento del quadro clinico. Secondo il Dr.
med. __________ l’intero quadro psicopatologico complessivo comporta
un’incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche nella misura del 20%,
giustificata dal fatto che il dolore continuo e il comportamento passivo e
pseudo regressivo rendono l’assicurato lento, con una maggiore esauribilità e
una minore resistenza al lavoro.
Riassumendo, sulla base di quanto descritto
sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di
capacità lavorativa globale, nell’attività da ultimo esercitata di operaio
addetto alla produzione di bobine, nella misura dello 0%, confermando in tale
modo quanto esposto nella decisione dell’Ufficio AI del Ct. Ticino del
4.05.2007 (risulta medicalmente oggettivata una completa incapacità lavorativa
nella precedente attività di addetto alla produzione di bobine a decorrere dal
6.08.2004), con situazione invariata da allora.” (doc. AI 62-16)
Circa
le conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno affermato:
"
Dal punto di vista reumatologico, per quanto
riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l’A. può molto spesso
sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso tra
5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado oltre 25 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto
spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti
i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi di
precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi
pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è
possibile talvolta a ds., risulta normale a sin.. L’A. può talvolta effettuare
lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco,
molto spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la
posizione in piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione
inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può
assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in
piedi di lunga durata. L’A. può molto spesso camminare per lunghi tragitti,
come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale,
di rado salire su scale a pioli. In un’attività che rispetti queste
limitazioni, dal punto di vista reumatologico vi è una capacità lavorativa
nella misura del 100%.
Secondo il nostro consulente neurologo,
un’attività che permetta all’A. di risparmiare la mano e il braccio destri,
senza dover eseguire sforzi manuali ingenti, potrebbe essere esigibile, dal
punto di vista neurologico, nella misura del 70%, tenendo conto dei disturbi di
sensibilità e dei dolori neuropatici alla mano ds..
Dal punto di vista psichiatrico, come descritto
nel capitolo 6, vi è un’incapacità lavorativa nella misura del 10% in attività
confacenti, dove non sia confrontato psicologicamente con il fatto di assumersi
un lavoro pesante.
Riteniamo che le incapacità lavorative descritte
dai nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie
causano una limitazione della capacità lavorativa che comportano sempre una
riduzione del rendimento.
Giungiamo quindi alla conclusione che, in
un’attività adatta allo stato di salute, che tenga in considerazione le
limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale sia da considerare
nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di
un’intera giornata lavorativa. Ciò vale dall’intervento di denervazione del
gomito ds. effettuato nell’agosto 2004.
Dal punto di vista psichiatrico non sono ritenuti
indicati provvedimenti d’integrazione professionale.” (doc. AI 62-18)
2.5. Per costante
giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha
preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore
probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis
cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
Considerandi
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
"
2.2.2
Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt,
dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und
gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege
ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als
Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des
Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein
Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der
IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die
Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum
Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur
Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen
Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität
verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351;
122.
V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst
beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des
Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach
der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465
E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung
über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck
kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig
auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen
Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung
im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).
Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur
Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in
ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der
Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung
von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich
nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im
(vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien
Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen
hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und
Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen
durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung
bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in
die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die
medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber
liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des
medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)
vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie
gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen
und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der
Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS
gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen,
selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen
Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt
(vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten
werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV
auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich
ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der
Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass
gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem
Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage
für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,
wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise
abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt
grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im
europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über
streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens
abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,
wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal
verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008
del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici
curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato
quanto segue:
"
(…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de
leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de
l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.6
Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione
della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia
pluridisciplinare del SAM del 7 aprile 2010, che ha concluso per una incapacità
lavorativa completa nella precedente attività ed una capacità lavorativa
completa, con riduzione del rendimento del 30%, in un’attività adatta allo
stato di salute, che tenga conto delle limitazioni ivi descritte (doc. AI
62-18).
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
Gli
specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,
personale-sociale, professionale e patologica del ricorrente, le affezioni
attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di lombosciatalgie croniche in nota
spondiolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in spondilolisi
bilaterale di L5 con prolasso erniario L5/S1 (TAC della colonna lombare del
3.6
), tendenza ad ipermobilità articolare, disturbi statici del rachide
(scoliosi sinistro convessa dorsale, destroconvessa lombare con iperlordosi
lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, senza deficit neurologici
oggettivi agli arti inferiori; epicondilopatia omero radiale e omero ulnare a
destra, con/su esiti da denervazione del gomito destro secondo Wilhelm il
10.8
, esiti da trasposizione intramuscolare del nervo ulnare destro al
gomito, decompressione del nervo mediano destro al polso, 23.2.2007, lieve neuropatia
sensitiva con sindrome iperalgica del nervo ulnare ds, anestesia e perdita
sensoriale dissociativa, sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F 45.4 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di otite media cronica ds., con/su
stato dopo timpanoplastica e revisione all’orecchio ds., ipoacusia bilaterale,
epatopatia citolitica e colestatica nell’aprile 2009, di origine verosimilmente
medicamentosa, con pregressa epatite A e B, sovrappeso con BMI 26 kg/m2,
tabagismo cronico (doc. AI 62-11).
I periti
e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa
loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla
base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 14 e 30
dicembre 2009, nonché 13, 14 e 25 gennaio 2010 (doc. AI 62-1).
L’insorgente
peraltro, circa l’aspetto medico, non ha prodotto alcuna documentazione medica
atta a sovvertire le conclusioni della perizia SAM, limitandosi a chiedere
l’audizione del medico curante ma unicamente “per stabilire le attività
ancora esigibili dall’assicurato e conseguentemente il suo reddito da invalido”
(doc. XII).
La
sua audizione si rivela superflua. Infatti, i periti (doc. AI 62-17), così come
il medico SMR (doc. AI 63-2) hanno elencato le limitazioni del ricorrente in
professioni adatte al suo stato di salute (cfr. doc. AI 62-17). Egli è inoltre
stato convocato ad un incontro informativo dove aveva inizialmente confermato
il suo interesse a svolgere il percorso di orientamento presso la __________ e a
beneficiare del sostengo del servizio di collocamento AI (doc. AI 72-1). L’interessato
non si è tuttavia presentato all’appuntamento avendo “conferito mandato“
all’avv. RA 1 per “valutare l’opportunità di inoltrare ricorso” contro
la decisione del 14 febbraio 2011, “rinunciando di fatto al servizio di
aiuto al collocamento AI” (doc. AI 80-1).
Del
resto il TF già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro
sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.
2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293
consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente
del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato
(RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di
occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite
mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC
1980.
pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa
dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni
riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di
portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la
persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte
Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti,
sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).
In
questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se
è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA (dal
1° gennaio 2007: TF) ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad
attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di
montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.
3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).
Ne segue
che l’audizione del medico curante, così come l’assunzione di ulteriori prove
ed in particolare l’audizione del ricorrente stesso, si rivela superflua.
L’audizione
richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere
sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato
questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.
6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente di “essere
personalmente sentito”), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente
poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto
2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la
generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione
dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere
l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Inoltre,
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
2.7
Va ora
esaminato se il calcolo effettuato dall’amministrazione è corretto.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel
settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti
collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso di specie per calcolare il reddito da
valido la consulente in integrazione professionale si è basata sul salario che
l’interessato avrebbe potuto conseguire nel 2009 se avesse continuato a
svolgere la medesima attività.
Ciò è
corretto ritenuto che la domanda di prestazioni è stata inoltrata il 18
febbraio 2009, che il medico SMR ha stabilito che l’incapacità lavorativa del
30% ha avuto inizio il 6 agosto 2004 (doc. AI 63-2) e che per l’art. 29 cpv. 1
LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data
in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.
Sulla base degli accertamenti effettuati
dall’amministrazione l’insorgente avrebbe conseguito nel 2009, svolgendo la
precedente attività di operaio turnista addetto alla produzione di bobine presso
il suo ex-datore di lavoro, un reddito annuo di fr. 67'913.80 “comprensivi
di ogni supplemento” (doc. AI 66-1). A torto l’amministrazione ha
utilizzato l’importo di fr. 65'394.
2.8
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3
giugno 2009 il TF ha affermato che:
"
(…)
3.3
In una recente sentenza
8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale,
il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che
quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto
al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso
deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della
DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -
giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo
parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale
eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella
stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si
dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'979 (4’806: 40 X
41.6
[cfr. la vie économique 6-2010 tabella 9.2 pag. 94] X 12), che aggiornato
al 2009 ammonta a fr. 61'239 (+ 2,1%).
L’assicurato,
quale operaio turnista addetto alla produzione di bobine avrebbe conseguito,
nel 2009, un reddito annuo di fr. 67'913.80.
Tale
reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente
(cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “attività manifatturiere”: fr. 5’116 : 40 X
41.3
[settore secondario] X 12 mesi = 63’387 nel 2008; fr. 5'223 (ossia fr. 5'116 + 2,1%) : 40
x 41.3 X 12 = fr. 64'713 nel 2009).
Non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 6% per l’attività
leggera, giungendo ad un grado d’invalidità del 38%, mentre l’insorgente chiede
una riduzione del 25%.
In una
sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la
questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle
assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per
l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido
accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta
Corte al consid. 5.2 si è così espressa:
"
Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral,
celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas
limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81). »
L’assicurato è un cittadino svizzero (doc. AI 2-2) nato nel 1966 che
può svolgere un’attività lavorativa leggera nella misura del 70% con importanti
limitazioni funzionali, e meglio:
"
Dal punto di vista reumatologico, per quanto
riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l’assicurato può molto
spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso tra 5-10kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25kg fino
all’altezza dei fianchi, di rado >25 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi > 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurato può
molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare
attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare
attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è possibile talvolta a destra,
risulta normale a sinistra. L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di
sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso
assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in
piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto
spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato può assumere
spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di
lunga durata. L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso >50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare
su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a
pioli.
In un’attività che rispetti queste limitazioni,
dal punto di vista reumatologico vi è una capacità lavorativa nella misura del
100%.
Dal punto di vista neurologico, un’attività che
permetta all’assicurato di risparmiare la mano e il braccio destri, senza dover
eseguire sforzi manuali ingenti, potrebbe essere esigibile nella misura del
70%, tenendo conto dei disturbi di sensibilità e dei dolori neuropatici alla
mano destra.
Dal punto di vista psichiatrico, vi è
un’incapacità lavorativa nella misura del 10% in attività confacenti, dove non
sia confrontato psicologicamente con il fatto di assumersi un lavoro pesante.
Tutte le restrizioni della capacità lavorativa
riguardano il rendimento durante un orario lavorativo normale.” (doc. AI 63-2)
Va
innanzitutto evidenziato che, ritenuto come l’insorgente può svolgere un’attività
leggera nella misura completa ma con riduzione del rendimento del 30% (cfr.
anche doc. AI 63-2), non è possibile applicare una riduzione del reddito da
invalido per tener conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività
adatta solo a tempo parziale (cfr. sentenza 32.2008.8 dell’11 marzo 2009,
sentenza 32.2010.65 dell’8 settembre 2010 e sentenza I 69/07 del 2 novembre
2007).
Il TCA
constata inoltre che prendendo in considerazione la riduzione del 6% applicata
dall’UAI, tenuto conto di un salario da invalido di fr. 61'239, ridotto del 30%
in seguito alla capacità lavorativa del 70%, a fr. 42'874 e del 6% per attività
leggere, a fr. 40'302 e raffrontandolo al reddito da valido di fr. 67'914 si
ottiene già un grado d’invalidità del 41% (40,65 arrotondato al 41%) che dà
diritto ad un quarto di rendita.
Questo
Tribunale ritiene comunque che nel caso di specie una riduzione del 15% sia più
corretta, viste le forti limitazioni mediche del ricorrente nello svolgere
un’attività lucrativa leggera (cfr. doc. AI 63-1).
A questo
proposito va sottolineato che nella precedente procedura, sfociata nel diniego della
rendita AI con la decisione del 4 maggio 2007, l’UAI aveva fatto allestire un
approfondito rapporto ad opera della consulente professionale, la quale il 6
febbraio 2007, di fronte a limitazioni in parte minori e ad un’incapacità
lavorativa in attività leggere del 20%, ossia ad una situazione valetudinaria
leggermente migliore, aveva proceduto ad una riduzione del 15% “per la
caricabilità ridotta e per la scarsa adattabilità dovuta alle limitazioni
fisico-funzionali” (doc. AI 36-3).
Ne
segue che al caso di specie va applicata una riduzione del 15%.
Il
reddito da invalido di fr. 61'239 va ridotto del 30% a fr. 42'867 e poi del 15%
a fr. 36'437. Raffrontato al reddito da valido di fr. 67'913 si ottiene un
grado d’invalidità del 46% (46,34% arrotondato al 46%) ed un diritto ad ¼ di
rendita.
In queste
condizioni il ricorso va parzialmente accolto nel senso che il ricorrente ha
diritto ad ¼ di rendita dal 1° agosto 2009 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda
del 18 febbraio 2009 ricevuta dalla cassa il 20 febbraio 2009, cfr. doc. AI
49-1 e marginale 2027 CIIAI).
2.9
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno ripartite in
fr. 400.-- a carico dell’UAI e fr. 100.-- a carico, di principio, del
ricorrente.
Quest’ultimo,
al quale vanno riconosciute ripetibili parziali, chiede tuttavia di essere
messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
Il TCA
deve pertanto esaminare, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto
con il parziale accoglimento del ricorso, la richiesta di assistenza
giudiziaria.
Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale
deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo
giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale
norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2
lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva
che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se
del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a
ed., ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I
presupposti, cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria –
rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.
dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova
nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e
se il processo non è privo di esito favorevole.
In
concreto l’insorgente, al beneficio di prestazioni assistenziali, il cui ricorso
non era sin dall’inizio privo di esito favorevole, necessita dell’aiuto di un
avvocato.
Le
condizioni per ottenere l’assistenza giudiziaria sono adempiute.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è parzialmente accolto.
RI 1 ha
diritto ad ¼ di rendita AI dal 1° agosto 2009.
2. L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.
§
Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI in ragione di fr.
400.-- e del ricorrente in ragione di fr. 100.--. A seguito della concessione
dell'assistenza giudiziaria queste ultime sono per il momento assunte dallo
Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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