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Decisione

32.2011.95

Richiesta di una rendita AI. Ricorso parzialmente accolto ed assegnazione di un quarto di rendita in seguito ad una riduzione del 15% (in luogo del 6% decisa dall'amministrazione), del reddito da inva

29 settembre 2011Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169;

Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag.

342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10

consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui

l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto

è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I

148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

2.4. Nel caso concreto l’insorgente è stato sottoposto ad una perizia pluridisciplinare

ad opera del SAM (doc. AI 62-1 e seguenti).

Dal

referto, datato 7 aprile 2010 (doc. AI 62-1), risulta che i periti hanno fatto

capo a 4 consulti specialistici esterni, di natura reumatologica (dr. med. __________),

neurologica (dr. med. __________), ORL (dr. med. __________) e psichiatrica

(dr. med. __________; doc. AI 62-10).

Sulla

base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno del ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto la diagnosi con

influenza sulla capacità lavorativa di lombosciatalgie croniche in nota

spondiolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in spondilolisi

bilaterale di L5 con prolasso erniario L5/S1 (TAC della colonna lombare del

3.6.2003), tendenza ad ipermobilità articolare, disturbi statici del rachide

(scoliosi sinistroconvessa dorsale, destroconvessa lombare con iperlordosi

lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, senza deficit neurologici

oggettivi agli arti inferiori; epicondilopatia omero radiale e omero ulnare a

destra, con/su esiti da denervazione del gomito destro secondo Wilhelm il

10.8.2004, esiti da trasposizione intramuscolare del nervo ulnare destro al

gomito, decompressione del nervo mediano destro al polso, 23.2.2007, lieve

neuropatia sensitiva con sindrome iperalgica del nervo ulnare ds, anestesia e

perdita sensoriale dissociativa, sindrome somatoforme da dolore persistente

ICD-10 F 45.4 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di otite

media cronica ds., con/su stato dopo timpanoplastica e revisione all’orecchio

ds., ipoacusia bilaterale, epatopatia citolitica e colestatica nell’aprile

2009, di origine verosimilmente medicamentosa, con pregressa epatite A e B,

sovrappeso con BMI 26 kg/m2, tabagismo cronico (doc. AI 62-11).

Dalla

perizia emerge che dal punto di vista reumatologico l’assicurato lamenta da

diversi anni dolori lombari irradianti negli arti inferiori, intensificatisi

nel corso dell’inizio degli anni 2000 per i quali veniva valutato in ambito

reumatologico specialistico con riscontro di una spondilolistesi di L5 su S1 di

primo grado secondo Meyerding su spondilolisi bilaterale di L5, con associata

discopatia L5-S1 con prolasso erniario verosimilmente contenuto a contatto con

la radice spinale a sin. di S1 a una TAC della colonna lombare del 3.06.2003;

lo stesso reumatologo il 26.11.2005 parlava di condizioni simili alla visita

precedente, con sindrome vertebrale contenuta associata a ripercussioni

dolorose intermittenti agli arti inferiori con predominanza ds.. Ora l’assicurato

avverte dolori lombari a destra e a sinistra, attualmente irradianti a

traiettoria dorsale nella coscia e nel polpaccio fino ad arrivare nell’alluce

sinistro con formicolii diffusi associati, traiettoria del dolore

potenzialmente compatibile con il dermatomero di L5 a sinistra. I dolori

lombosciatalgici sono sempre presenti, di giorno e di notte, prevalgono di

notte e al mattino, diminuiscono un po` camminando, peggiorano in posizioni

statiche e chinandosi. L’assicurato durante l’esame clinico dimostra di poter

rimanere seduto durante almeno 20 minuti, come pure di riuscire a stare in

posizione eretta prolungatamente, sebbene affermi all’anamnesi di non riuscire

a stare seduto, rispettivamente in piedi. La colonna lombare risulta in

iperlordosi con scoliosi destro convessa compensata con manto muscolare

decondizionato. La mobilità lombare, in tendenza all’ipermobilità articolare,

risulta soltanto minimamente limitata alle lateroflessioni bilaterali, con

impatti muscolari indicanti un accorciamento della muscolatura paravertebrale

lombare, libera alla flessione attiva con Schober a 10/14 cm, per una distanza

dita-suolo anteriore a 34 cm, libera all’estensione passiva. L’assicurato

lamenta soprattutto dolori al passaggio lombosacrale all’iperestensione e

dolori lombosciatalgici dorsali a fine corsa alla lateroflessione passiva verso

sinistra. Il quadro dei riflessi osteotendinei agli arti inferiori appare

simmetrico medio-vivace ai patellari e achillei; risulta una possibile paresi

del muscolo estensore lungo dell’alluce a sinistra in segno di Trendelenburg

negativo bilateralmente. L’assicurato indica pure dolori cervicali saltuari. La

colonna cervicale appare minimamente limitata alla flessione e alle

laterfoflessioni passive bilaterali, moderatamente ridotta alla rotazione

globale verso sinistra, con movimenti indolori; sono assenti deficit

cervicoradicolari. Il 10 agosto 2004 veniva sottoposto a denervazione del

gomito destro secondo Wilhelm per epicondilite radiale cronica recidivante e il

23 febbraio 2007 a trasposizione intramuscolare del nervo ulnare destro al

polso a seguito di una sindrome del tunnel carpale a destra, con scomparsa di

parte delle parestesie alla mano, con permanenza delle parestesie nel

territorio di distribuzione del nervo ulnare destro. Ora avverte dolori al

gomito destro, mediali e laterali, sempre presenti, di giorno e di notte,

indipendenti dai movimenti e dai carichi. I gomiti si presentano con mobilità

passiva normale, indolori, anche se a destra si manifesta un indolenzimento

dell’epicondilo omero radiale e omero ulnare. Da segnalare una mobilità passiva

delle spalle libera e indolore, con tests resistivi per le cuffie rotatorie ben

tenuti, pure indolori. In esiti di gonalgie laterali a destra, le ginocchia

risultano stabili, indolori, con mobilità passiva normale, senza segni

meniscali, altrettanto dicasi della mobilità delle articolazioni coxofemorali.

Sulla

base di queste constatazioni, il consulente ha valutato il grado di capacità

lavorativa, dal punto di vista reumatologico, nella misura dello 0%

nell’attività da ultimo esercitata e nella misura del 100% in un’attività

leggera.

Circa

la patologia neurologica, il consulente ha evidenziato che l’assicurato dal

1992 soffre di dolori lombari estesi in passato alla gamba destra, attualmente

piuttosto alla sinistra. L’esame neurologico non mostra deficit rilevanti agli

arti inferiori e i sintomi sono prevalentemente riferibili a una sindrome da

insufficienza lombovertebrale cronica, senza deficit di tipo radicolare. Non si

evidenziano dunque deficit neurologici agli arti inferiori determinanti

un’inabilità lavorativa anche solo parziale. Più rilevante è la situazione a

livello della mano destra dominante per l’assicurato. A questo arto, oltre ai

dolori persistenti e molto limitanti a livello del gomito anche dopo

l’intervento per epicondilite, l’assicurato ha subito pure una lesione del

nervo ulnare destro. Soggettivamente persistono deficit di sensibilità e dolori

accentuati sotto sforzo all’avambraccio e alla mano destri. Clinicamente vi

sono deficit di sensibilità nel territorio del nervo ulnare destro, mentre le

difficoltà motorie sembrano piuttosto legate a un certo risparmio antalgico e

non a vere e proprie paresi. L’esame elettroneurografico del nervo ulnare

destro ha permesso di documentare una sua buona funzionalità. Malgrado ciò è

possibile che vi siano lievi deficit residui, come descritti all’esame clinico,

dovuti a una residua neuropatia del nervo ulnare di entità lieve e dunque non

documentabile all’esame elettroneurografico. Il consulente ritiene trattarsi di

sintomi ben credibili, tenendo presente i dati anamnestici dell’assicurato.

Risulta difficile distinguere nettamente tra i deficit di tipo neurogeno e la

sintomatologia dolorosa dovuta alla problematica di epicondilite; sembra che

prevalga quest’ultima nel determinare la sintomatologia dell’assicurato.

D’altro canto i dolori in parte neuropatici verso la mano destra possono sicuramente

determinare limitazioni relativamente importanti, soprattutto per lavori

manuali che necessitino sforzi rilevanti.

Per

attività che non richiedano sforzi importanti con la mano destra, il consulente

ritiene giustificata un’inabilità lavorativa del 30% dal punto di vista

neurologico. Per attività molto pesanti, e che necessitino sforzi ingenti con

la mano destra, dunque anche per quella di operaio addetto alla produzione di

bobine da lui svolta da ultimo, il consulente reputa che attualmente l’assicurato

non possa riprendere questa attività.

A

proposito della patologia ORL, va evidenziato che per una otite media cronica

suppurativa bilaterale, l’assicurato era stato operato di timpano plastica sul

lati sinistro nel 1991 e di tonsillectomia per tonsillite cronica nel 1992. Per

riperforazione a livello dell’orecchio sinistro, revisione della

timpanoplastica nel 1996; l’orecchio destro non è mai stato operato e spurga

tuttora. Allo stato clinico vi è a destra un’otite media cronica attiva, con

perforazione centrale; in ordine a sinistra, con timpano retratto.

Nell’audiogramma tonale effettuato, soglia per l’orecchio sinistro nella norma

fino a 750 Hz (poi rimane subnormale); la soglia media per l’orecchio destro è

di circa 50 dB sulle frequenze basse e medio-alte. Il consulente diagnostica

un’otite medica cronica attiva a destra e un’ipoacusia bilaterale. Tali

patologie non comportano alcuna riduzione della capacità lavorativa dal punto

di vista ORL in qualunque attività.

Infine,

per quanto concerne la patologia psichiatrica, l’assicurato presenta una

tendenza psicologica alla somatizzazione dei conflitti intrapsichici. Per

questo motivo, in considerazione delle caratteristiche cliniche, della durata e

dell’intensità della sintomatologia, il consulente considera che ciò riunisca i

criteri di Förster e vada riconosciuta la sindrome da dolore somatoforme.

Presenta inoltre una doppia diagnosi, come già espresso nella sua precedente

perizia effettuata nel 2006, in quanto è clinicamente distinguibile una componente

conversiva. Nell’attuale valutazione si osserva una minore componente

dimostrativa ed esagerata della sua sofferenza, ma mantiene un chiaro

atteggiamento passivo e pseudo regressivo. Non è ammissibile che l’assicurato

non possa essere trattato adeguatamente da un punto di vista medico e il fatto

che sia diventato padre parla a favore che il suo stato psicologico è

sufficientemente ben compensato da essere in grado di portare avanti una

decisione così importante. Il consulente valuta il grado di capacità lavorativa

dell’assicurato dal punto di vista psichiatrico nella misura dell’80%

nell’attività da ultimo esercitata e nella misura del 90% in altre attività

confacenti, dove non sia confrontato psicologicamente con il fatto di assumersi

un lavoro pesante.

Sulla

base di queste valutazioni i periti hanno stabilito che l’attuale grado di

capacità lavorativa medico-teorico globale dell’assicurato, nell’attività da

ultimo esercitata di operaio addetto alla produzione di bobine, è dello 0%.

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa i periti hanno

affermato:

"

Conseguenze sulla capacità lavorativa derivano

soprattutto dalle patologie reumatologiche e neurologiche, e in misura minore

dalla patologia psichiatrica, mentre invece, come descritto al capitolo 6, dal

punto di vista ORL non vi sono limitazioni della capacità lavorativa in

qualunque attività.

Per quanto riguarda la patologia del fegato, come

attestato nel rapporto d’uscita dell’Ospedale Regionale di __________ del

6.05.2009 (degenza dal 20 a 23.04.2009), si è trattato di un’epatopatia

citolitica e colestatica di origine verosimilmente medicamentosa, con pregressa

epatite A e epatite B: confrontati con una sierologia negativa per un’infezione

recente e una sonografia nella norma, si era concluso trattarsi verosimilmente

di un’origine medicamentosa. Con una terapia sintomatologica si era constatato

un miglioramento degli enzimi epatici e colestatici; agli esami di laboratorio

effettuati dal medico curante il 30.06.2009 gli enzimi epatici erano nella

norma.

Dal punto di vista reumatologico, sulla base

degli atti, dell’anamnesi richiesta e dell’esame clinico, il nostro consulente

pone le diagnosi di lombosciatalgie croniche in nota spondilolistesi di L5 su

S1 di primo grado secondo Meyerding in spondilolisi bilaterale di L5 con

prolasso erniario L5-S1 (TAC della colonna lombare del 3.06.2003), tendenza ad

ipermobilità articolare, disturbi statici del rachide (scoliosi

sinistroconvessa dorsale, destro convessa lombare con iperlordosi lombare),

decondizionamento e sbilancio muscolare, epicondilopatia omeroradiale e

omeroulnare a destra, esiti da denervazione del gomito destro secondo Wilhelm,

il 10.08.2004, esiti da trasposizione intramuscolare del nervo ulnare destro al

gomito, decompressione del nervo mediano destro al polso il 23 febbraio 2005.

Ciò comporta delle limitazioni per quanto riguarda il sollevamento e trasporto

di pesi fino all’altezza dei fianchi, sollevamento di pesi sopra l’altezza del

petto, maneggiare attrezzi (soprattutto pesanti), rotazione manuale a destra,

effettuare lavori al di sopra della testa, rotazione del tronco e assunzione di

certe posizioni. Tenendo in considerazione queste limitazioni funzionali, il

nostro consulente giunge alla conclusione che l’assicurato sia da considerare

inabile al lavoro in misura totale nell’attività da ultimo esercitata,

confermando le valutazioni del Dr. med. __________, specialista FMH

reumatologia, __________, del 23.07.2003 e 16.11.2005.

Dal punto di vista neurologico, rilevante per la

capacità lavorativa è la situazione a livello della mano destra, mano dominante

per l’assicurato. A questo arto, oltre ai dolori persistenti e molto limitanti

a livello del gomito anche dopo l’intervento per epicondilite, l’assicurato ha

subito pure una lesione del nervo ulnare destro. Clinicamente vi sono deficit

di sensibilità nel territorio del nervo ulnare destro, dovuti a una residua

neuropatia del nervo ulnare di entità lieve e dunque non documentabile all’ENG.

Dal punto di vista neurologico i disturbi di sensibilità e i dolori neuropatici

alla mano destra sono sicuramente limitanti per l’attività da ultimo svolta

dall’assicurato come operaio addetto alla costruzione di bobine: il nostro

consulente ritiene che quest’attività molto pesante, e che necessita di sforzi

ingenti con la mano destra, non sia più proponibile, sia per i problemi alla

mano destra, sia per i problemi al gomito.

Dal punto di vista psichiatrico l’assicurato è

stato valutato dal Dr. med. __________, che aveva già effettuato una

valutazione peritale richiesta dall’Ufficio AI del Ct. Ticino nel 2006 (atto

22.11.2006). Rispetto ad allora le diagnosi non sono cambiate (vi è una

sindrome somatoforme da dolore persistente e un’anestesia e perdita sensoriale

dissociativa) e pure il grado d’incapacità lavorativa è rimasto invariato

rispetto al 2006, senza alcun peggioramento del quadro clinico. Secondo il Dr.

med. __________ l’intero quadro psicopatologico complessivo comporta

un’incapacità lavorativa per ragioni psichiatriche nella misura del 20%,

giustificata dal fatto che il dolore continuo e il comportamento passivo e

pseudo regressivo rendono l’assicurato lento, con una maggiore esauribilità e

una minore resistenza al lavoro.

Riassumendo, sulla base di quanto descritto

sopra, dal punto di vista fisico e psichico, valutiamo l’attuale grado di

capacità lavorativa globale, nell’attività da ultimo esercitata di operaio

addetto alla produzione di bobine, nella misura dello 0%, confermando in tale

modo quanto esposto nella decisione dell’Ufficio AI del Ct. Ticino del

4.05.2007 (risulta medicalmente oggettivata una completa incapacità lavorativa

nella precedente attività di addetto alla produzione di bobine a decorrere dal

6.08.2004), con situazione invariata da allora.” (doc. AI 62-16)

Circa

le conseguenze sulla capacità d’integrazione i periti hanno affermato:

"

Dal punto di vista reumatologico, per quanto

riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l’A. può molto spesso

sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso tra

5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado oltre 25 kg fino all’altezza dei fianchi; l’A. può molto

spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi oltrepassanti

i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’A. può molto spesso maneggiare attrezzi di

precisione, molto spesso maneggiare attrezzi di media entità, talvolta attrezzi

pesanti, di rado maneggiare attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è

possibile talvolta a ds., risulta normale a sin.. L’A. può talvolta effettuare

lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco,

molto spesso assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la

posizione in piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione

inginocchiata, molto spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’A. può

assumere spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in

piedi di lunga durata. L’A. può molto spesso camminare per lunghi tragitti,

come pure spesso camminare su terreno accidentato, può spesso salire le scale,

di rado salire su scale a pioli. In un’attività che rispetti queste

limitazioni, dal punto di vista reumatologico vi è una capacità lavorativa

nella misura del 100%.

Secondo il nostro consulente neurologo,

un’attività che permetta all’A. di risparmiare la mano e il braccio destri,

senza dover eseguire sforzi manuali ingenti, potrebbe essere esigibile, dal

punto di vista neurologico, nella misura del 70%, tenendo conto dei disturbi di

sensibilità e dei dolori neuropatici alla mano ds..

Dal punto di vista psichiatrico, come descritto

nel capitolo 6, vi è un’incapacità lavorativa nella misura del 10% in attività

confacenti, dove non sia confrontato psicologicamente con il fatto di assumersi

un lavoro pesante.

Riteniamo che le incapacità lavorative descritte

dai nostri consulenti non debbano essere sommate, in quanto tutte le patologie

causano una limitazione della capacità lavorativa che comportano sempre una

riduzione del rendimento.

Giungiamo quindi alla conclusione che, in

un’attività adatta allo stato di salute, che tenga in considerazione le

limitazioni descritte sopra, la capacità lavorativa globale sia da considerare

nella misura del 70%, intesa come riduzione del rendimento sull’arco di

un’intera giornata lavorativa. Ciò vale dall’intervento di denervazione del

gomito ds. effettuato nell’agosto 2004.

Dal punto di vista psichiatrico non sono ritenuti

indicati provvedimenti d’integrazione professionale.” (doc. AI 62-18)

2.5. Per costante

giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

Considerandi

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato

quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2

Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt,

dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die verfassungs- und

gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen Verwaltungsrechtspflege

ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im Verwaltungsverfahren nicht als

Partei, sondern als zur Neutralität und Objektivität verpflichtetes Organ des

Gesetzesvollzugs. Solange kein Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein

Einparteienverfahren mit dem Leistungsgesuchssteller als Partei und der

IV-Stelle als Behörde, welche nach den Grundsätzen des Amtsbetriebes die

Herrschaft über das Verfahren innehat. Nach dem Übergang zum

Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im prozessualen Sinne zur

Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an die rechtsstaatlichen

Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und Neutralität

verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351;

122.

V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst

beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des

Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach

der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465

E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung

über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck

kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig

auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen

Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung

im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).

Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur

Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in

ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der

Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung

von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich

nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im

(vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien

Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen

hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen

durch externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen,

selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen

Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt

(vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten

werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV

auf tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich

ergebenden Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt

grundsätzlich vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de

leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler

qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments

objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui

sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de

l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.6

Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione

della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio la perizia

pluridisciplinare del SAM del 7 aprile 2010, che ha concluso per una incapacità

lavorativa completa nella precedente attività ed una capacità lavorativa

completa, con riduzione del rendimento del 30%, in un’attività adatta allo

stato di salute, che tenga conto delle limitazioni ivi descritte (doc. AI

62-18).

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

Gli

specialisti, dopo aver descritto nei minimi particolari l’anamnesi famigliare,

personale-sociale, professionale e patologica del ricorrente, le affezioni

attuali e le costatazioni obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di lombosciatalgie croniche in nota

spondiolistesi di L5 su S1 di primo grado secondo Meyerding in spondilolisi

bilaterale di L5 con prolasso erniario L5/S1 (TAC della colonna lombare del

3.6

), tendenza ad ipermobilità articolare, disturbi statici del rachide

(scoliosi sinistro convessa dorsale, destroconvessa lombare con iperlordosi

lombare), decondizionamento e sbilancio muscolare, senza deficit neurologici

oggettivi agli arti inferiori; epicondilopatia omero radiale e omero ulnare a

destra, con/su esiti da denervazione del gomito destro secondo Wilhelm il

10.8

, esiti da trasposizione intramuscolare del nervo ulnare destro al

gomito, decompressione del nervo mediano destro al polso, 23.2.2007, lieve neuropatia

sensitiva con sindrome iperalgica del nervo ulnare ds, anestesia e perdita

sensoriale dissociativa, sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F 45.4 e la diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa di otite media cronica ds., con/su

stato dopo timpanoplastica e revisione all’orecchio ds., ipoacusia bilaterale,

epatopatia citolitica e colestatica nell’aprile 2009, di origine verosimilmente

medicamentosa, con pregressa epatite A e B, sovrappeso con BMI 26 kg/m2,

tabagismo cronico (doc. AI 62-11).

I periti

e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla

base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate i giorni 14 e 30

dicembre 2009, nonché 13, 14 e 25 gennaio 2010 (doc. AI 62-1).

L’insorgente

peraltro, circa l’aspetto medico, non ha prodotto alcuna documentazione medica

atta a sovvertire le conclusioni della perizia SAM, limitandosi a chiedere

l’audizione del medico curante ma unicamente “per stabilire le attività

ancora esigibili dall’assicurato e conseguentemente il suo reddito da invalido”

(doc. XII).

La

sua audizione si rivela superflua. Infatti, i periti (doc. AI 62-17), così come

il medico SMR (doc. AI 63-2) hanno elencato le limitazioni del ricorrente in

professioni adatte al suo stato di salute (cfr. doc. AI 62-17). Egli è inoltre

stato convocato ad un incontro informativo dove aveva inizialmente confermato

il suo interesse a svolgere il percorso di orientamento presso la __________ e a

beneficiare del sostengo del servizio di collocamento AI (doc. AI 72-1). L’interessato

non si è tuttavia presentato all’appuntamento avendo “conferito mandato“

all’avv. RA 1 per “valutare l’opportunità di inoltrare ricorso” contro

la decisione del 14 febbraio 2011, “rinunciando di fatto al servizio di

aiuto al collocamento AI” (doc. AI 80-1).

Del

resto il TF già ripetutamente statuito che esiste un mercato del lavoro

sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua (consid.

2b non pubblicato della sentenza DTF 119 V 347; Pratique VSI 1998 pag. 293

consid. 3b pag. 296; si veda anche la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 401/01 del 4 aprile 2002, consid. 4c). Si tratta segnatamente

del mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato

(RCC 1989 pag. 328 consid. 4a pag. 331), in cui vi è una sufficiente offerta di

occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite

mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici (RCC

1980.

pag. 481 consid. 2 pag. 482; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale

federale delle assicurazioni U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

A ciò si aggiunge che, tramite la riduzione del reddito ammessa

dalla giurisprudenza (DTF 126 V 75) si tien conto delle limitazioni

riconducibili al danno alla salute, come ad esempio dell'impossibilità di

portare pesi superiori ad una certa misura e quindi anche del fatto che la

persona può, in realtà svolgere, solo lavori leggeri ("leidensbedingte

Einschränkung", DTF 129 V 472 consid. 4.2.3 pag. 481 con riferimenti,

sentenza I 418/06 del 24 settembre 2007, consid. 4.3).

In

questo contesto, è peraltro utile ricordare che, secondo la giurisprudenza, se

è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TFA (dal

1° gennaio 2007: TF) ha in particolare già ritenuto corretto il rinvio ad

attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di

montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (cfr. VSI 1998 p. 296 consid.

3b; sentenza U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.7).

Ne segue

che l’audizione del medico curante, così come l’assunzione di ulteriori prove

ed in particolare l’audizione del ricorrente stesso, si rivela superflua.

L’audizione

richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d’essere

sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2 che ha confermato

questo principio, nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid.

6, pag. 94 e il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto unicamente di “essere

personalmente sentito”), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente

poiché superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto

2007, I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la

generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e all’applicazione

dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per far sorgere

l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

2.7

Va ora

esaminato se il calcolo effettuato dall’amministrazione è corretto.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso di specie per calcolare il reddito da

valido la consulente in integrazione professionale si è basata sul salario che

l’interessato avrebbe potuto conseguire nel 2009 se avesse continuato a

svolgere la medesima attività.

Ciò è

corretto ritenuto che la domanda di prestazioni è stata inoltrata il 18

febbraio 2009, che il medico SMR ha stabilito che l’incapacità lavorativa del

30% ha avuto inizio il 6 agosto 2004 (doc. AI 63-2) e che per l’art. 29 cpv. 1

LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data

in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente

all’articolo 29 capoverso 1 LPGA.

Sulla base degli accertamenti effettuati

dall’amministrazione l’insorgente avrebbe conseguito nel 2009, svolgendo la

precedente attività di operaio turnista addetto alla produzione di bobine presso

il suo ex-datore di lavoro, un reddito annuo di fr. 67'913.80 “comprensivi

di ogni supplemento” (doc. AI 66-1). A torto l’amministrazione ha

utilizzato l’importo di fr. 65'394.

2.8

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 il TF ha affermato che:

"

(…)

3.3

In una recente sentenza

8C_652/2008 dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale,

il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59'979 (4’806: 40 X

41.6

[cfr. la vie économique 6-2010 tabella 9.2 pag. 94] X 12), che aggiornato

al 2009 ammonta a fr. 61'239 (+ 2,1%).

L’assicurato,

quale operaio turnista addetto alla produzione di bobine avrebbe conseguito,

nel 2009, un reddito annuo di fr. 67'913.80.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cfr. Tabella TA1 p.to 15-37 “attività manifatturiere”: fr. 5’116 : 40 X

41.3

[settore secondario] X 12 mesi = 63’387 nel 2008; fr. 5'223 (ossia fr. 5'116 + 2,1%) : 40

x 41.3 X 12 = fr. 64'713 nel 2009).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 6% per l’attività

leggera, giungendo ad un grado d’invalidità del 38%, mentre l’insorgente chiede

una riduzione del 25%.

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral,

celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas

limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81). »

L’assicurato è un cittadino svizzero (doc. AI 2-2) nato nel 1966 che

può svolgere un’attività lavorativa leggera nella misura del 70% con importanti

limitazioni funzionali, e meglio:

"

Dal punto di vista reumatologico, per quanto

riguarda la capacità funzionale e di carico residua, l’assicurato può molto

spesso sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso tra 5-10kg fino all’altezza dei fianchi, talvolta tra 10-25kg fino

all’altezza dei fianchi, di rado >25 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurato può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, talvolta pesi > 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurato può

molto spesso maneggiare attrezzi di precisione, molto spesso maneggiare

attrezzi di media entità, talvolta attrezzi pesanti, di rado maneggiare

attrezzi molto pesanti. La rotazione manuale è possibile talvolta a destra,

risulta normale a sinistra. L’assicurato può talvolta effettuare lavori al di

sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del tronco, molto spesso

assumere la posizione seduta e inclinata in avanti, talvolta la posizione in

piedi e inclinata in avanti, spesso assumere la posizione inginocchiata, molto

spesso effettuare la flessione delle ginocchia. L’assicurato può assumere

spesso la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in piedi di

lunga durata. L’assicurato può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso >50 metri, spesso camminare per lunghi tragitti, come pure spesso camminare

su terreno accidentato, può spesso salire le scale, di rado salire su scale a

pioli.

In un’attività che rispetti queste limitazioni,

dal punto di vista reumatologico vi è una capacità lavorativa nella misura del

100%.

Dal punto di vista neurologico, un’attività che

permetta all’assicurato di risparmiare la mano e il braccio destri, senza dover

eseguire sforzi manuali ingenti, potrebbe essere esigibile nella misura del

70%, tenendo conto dei disturbi di sensibilità e dei dolori neuropatici alla

mano destra.

Dal punto di vista psichiatrico, vi è

un’incapacità lavorativa nella misura del 10% in attività confacenti, dove non

sia confrontato psicologicamente con il fatto di assumersi un lavoro pesante.

Tutte le restrizioni della capacità lavorativa

riguardano il rendimento durante un orario lavorativo normale.” (doc. AI 63-2)

Va

innanzitutto evidenziato che, ritenuto come l’insorgente può svolgere un’attività

leggera nella misura completa ma con riduzione del rendimento del 30% (cfr.

anche doc. AI 63-2), non è possibile applicare una riduzione del reddito da

invalido per tener conto del fatto che l’assicurato può effettuare un’attività

adatta solo a tempo parziale (cfr. sentenza 32.2008.8 dell’11 marzo 2009,

sentenza 32.2010.65 dell’8 settembre 2010 e sentenza I 69/07 del 2 novembre

2007).

Il TCA

constata inoltre che prendendo in considerazione la riduzione del 6% applicata

dall’UAI, tenuto conto di un salario da invalido di fr. 61'239, ridotto del 30%

in seguito alla capacità lavorativa del 70%, a fr. 42'874 e del 6% per attività

leggere, a fr. 40'302 e raffrontandolo al reddito da valido di fr. 67'914 si

ottiene già un grado d’invalidità del 41% (40,65 arrotondato al 41%) che dà

diritto ad un quarto di rendita.

Questo

Tribunale ritiene comunque che nel caso di specie una riduzione del 15% sia più

corretta, viste le forti limitazioni mediche del ricorrente nello svolgere

un’attività lucrativa leggera (cfr. doc. AI 63-1).

A questo

proposito va sottolineato che nella precedente procedura, sfociata nel diniego della

rendita AI con la decisione del 4 maggio 2007, l’UAI aveva fatto allestire un

approfondito rapporto ad opera della consulente professionale, la quale il 6

febbraio 2007, di fronte a limitazioni in parte minori e ad un’incapacità

lavorativa in attività leggere del 20%, ossia ad una situazione valetudinaria

leggermente migliore, aveva proceduto ad una riduzione del 15% “per la

caricabilità ridotta e per la scarsa adattabilità dovuta alle limitazioni

fisico-funzionali” (doc. AI 36-3).

Ne

segue che al caso di specie va applicata una riduzione del 15%.

Il

reddito da invalido di fr. 61'239 va ridotto del 30% a fr. 42'867 e poi del 15%

a fr. 36'437. Raffrontato al reddito da valido di fr. 67'913 si ottiene un

grado d’invalidità del 46% (46,34% arrotondato al 46%) ed un diritto ad ¼ di

rendita.

In queste

condizioni il ricorso va parzialmente accolto nel senso che il ricorrente ha

diritto ad ¼ di rendita dal 1° agosto 2009 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda

del 18 febbraio 2009 ricevuta dalla cassa il 20 febbraio 2009, cfr. doc. AI

49-1 e marginale 2027 CIIAI).

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno ripartite in

fr. 400.-- a carico dell’UAI e fr. 100.-- a carico, di principio, del

ricorrente.

Quest’ultimo,

al quale vanno riconosciute ripetibili parziali, chiede tuttavia di essere

messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

Il TCA

deve pertanto esaminare, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto

con il parziale accoglimento del ricorso, la richiesta di assistenza

giudiziaria.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale

deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG-Kommentar 2a

ed., ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I

presupposti, cumulativi per la concessione dell’assistenza giudiziaria –

rimasti invariati rispetto al vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n.

dal 104 al 108, pag. 788-789) – sono in principio dati se l’istante si trova

nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e

se il processo non è privo di esito favorevole.

In

concreto l’insorgente, al beneficio di prestazioni assistenziali, il cui ricorso

non era sin dall’inizio privo di esito favorevole, necessita dell’aiuto di un

avvocato.

Le

condizioni per ottenere l’assistenza giudiziaria sono adempiute.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

RI 1 ha

diritto ad ¼ di rendita AI dal 1° agosto 2009.

2. L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito

patrocinio, nella misura in cui non è divenuta priva di oggetto, è accolta.

§

Di conseguenza RI 1 è ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’UAI in ragione di fr.

400.-- e del ricorrente in ragione di fr. 100.--. A seguito della concessione

dell'assistenza giudiziaria queste ultime sono per il momento assunte dallo

Stato. L’UAI verserà al ricorrente fr. 2'000 a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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