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Decisione

32.2011.98

Rifiuto di prestazioni dopo STCA di rinvio per accertamenti medici. Confermata la perizia reumatologica. Valutazione economica (mercato equilibrato del lavoro, confronto percentuale dei redditi, confr

27 ottobre 2011Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

1.2, 127 V 467 consid. 1 e 121 V 366 consid. 1b).

In

questo senso all’assicurato va fatto presente che in caso di peggioramento

rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, egli potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.

Sempre

in merito al rapporto 20 aprile 2011 del dr. __________ (doc. B1), il dr. __________,

medico SMR, nell’annotazione 11 maggio 2011, si è così espresso:

"

(…)

Rapporto dr. __________ di aprile 2011:

diagnosi: lombalgia aspecifica con

instabilità segmentale in insufficienza muscolare addominale/paravertebrale e

dolori inguinali prevalentemente a destra

▪ discopatie moderate L4-S1 con

spondilartrosi corrispondente

▪ moderata coxartrosi a

destra

▪ compromissione

biopsicosociale

A livello radiologico non vi è una significativa

progressione nel tempo rispetto al 2006

viene costatata una rigidità muscolare

compromissione biopsicosociale

valutazione:

dall’attuale rapporto risulta una situazione in pratica

invariata rispetto agli anni precedenti, rimane quindi valida la valutazione

del dr. __________.

(…)" (VIII/bis)

A

sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a

disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato – determinante

per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare un'attività lucrativa o di

svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono

indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli

casi.

Scopo

e senso del succitato disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere

cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2,

pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174, con riferimenti).

In conclusione,

sulla base della perizia reumatologica 13 luglio 2009 del dr__________, alla

quale va dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c,

117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente

presenta un’abilità lavorativa del 75% (flessione del rendimento) nella sua attività

abituale di cuoco e del 100% con un rendimento massimo del 100% in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali descritti.

Pertanto,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di un’ulteriore perizia medica da lui richiesta con scritto del 3

maggio 2011 (cfr. consid. 1.6).

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 con rinvii). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).

2.8. Seppur non determinante, vista l’applicabilità del raffronto

percentuale dei redditi come si vedrà in seguito, quanto

alla censura sollevata al punto L a) del ricorso: “(…) nella fattispecie si

ritiene che altre attività al di fuori di quella attualmente esercitata dal

ricorrente, non siano da questi esigibili, alla luce della sua situazione

professionale. Si sottolinea infatti come il ricorrente abbia 57 anni, da

sempre lavora presso il ristorante __________, abbia una formazione di cuoco e

il suo stato di salute lo limita in modo marcato in qualsiasi professione. (…)”

va rilevato quanto segue.

La

questione relativa alle attività professionali concretamente realizzabili è di

competenza del consulente in integrazione professionale (STF 9C_13/2007 del 31

marzo 2008, consid. 3; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Va poi evidenziato che, secondo la giurisprudenza, se è vero che

vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (STFA inedita del 10 settembre 1998 nella

causa S.; DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240 pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag.

106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale impegno, un’occupazione

confacente all’interessato non è reperibile in concreto, questo è dovuto alla

congiuntura del momento, per la quale, considerata la nozione di mercato equilibrato

del lavoro, né l’assicurazione per l’invalidità né quella contro gli infortuni

sono tenute a rispondere (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b).

Ritenuta

la suenunciata giurisprudenza, questo Tribunale non ha,

nel caso concreto, motivo per mettere in dubbio le conclusioni del consulente

in integrazione che, nel rapporto finale 15 aprile 2010 (doc. AI 94/1-11) – ritenuto il

danno alla salute e i relativi impedimenti nonché limitazioni –, per quanto riguarda

le attività esigibili, ha indicato che “(…) Per quanto riguarda altre

attività esigibili, in cui l’A. potrebbe essere ragionevolmente reintegrabile

al 100% con pieno rendimento, si può concludere che partendo dalle limitazioni

medico-teoriche e tenendo conto della configurazione della realtà economica del

Cantone Ticino (pur tenendo conto delle componenti riduttive), in situazione di

equilibrio il mercato del lavoro accessibile sia ancora apprezzabilmente

esteso. Come già indicato dal precedente consulente AI si può dunque confermare

che i limiti funzionali espressi in sede medica permettono di individuare una

vasta gamma di attività sia nel settore secondario (operaio generico

nell’indistria farmaceutica, alimentare, meccanica con mansioni d’assemblaggio,

produzione, stampa, rifinitura, controllo / sorveglianza del funzionamento

della qualità,…) che nel settore terziario (venditore/cassiere non qualificato,

custode o fattorino) (…)” (doc. AI 94/5).

In

particolare, avuto riguardo alle limitazioni funzionali, va qui ribadito che in

base alla perizia del dr. __________ l’assicurato va ritenuto abile al lavoro

nella misura del 100% con un rendimento pieno in un’attività

adeguata rispettosa dei limiti funzionali descritti.

Quanto

all’età dell’assicurato (quasi 57enne al momento della resa del provvedimento

impugnato), si ricorda che il TFA nella sentenza

del 26 maggio 2003, pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 35, ha precisato che qualora la persona assicurata sia d’età avanzata, questo aspetto deve essere

considerato nell’esame della questione se essa potrebbe reperire un’occupazione

in un mercato del lavoro equilibrato. In quel caso non era stata condivisa la

soppressione di una rendita intera di invalidità nei confronti di un’assicurata

a cui mancavano pochi mesi all’età di pensionamento di vecchiaia.

Infatti, benché teoricamente dal profilo medico esistessero delle occupazioni

adeguate alle limitazioni funzionali presentate dall’assicurata, nel periodo

precedente al pensionamento la stessa non poteva più trovare un impiego nel

mercato del lavoro equilibrato. Sempre in merito alla

sfruttabilità della capacità di lavoro residua avuto riguardo all’età, l’Alta

Corte, nella STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010, si è confermata nella

propria giurisprudenza e ha indicato alcuni casi di applicazione.

In

esito alle considerazioni che precedono, si deve dunque concludere che sul

mercato generale del lavoro esistono delle attività adeguate che l’assicurato sarebbe

in grado di esercitare, nella misura del 100%, nonostante il danno alla salute.

2.9. Quanto

alla valutazione economica, ritenuto che l'assicurato presenta, dal luglio

2006, secondo la perizia reumatologica del dr. __________, una capacità lavorativa

del 75% (flessione del rendimento) nella sua attività abituale di cuoco (attività

questa che egli continua a svolgere: “(…) l’A. svolge tuttora la propria

attività di cuoco presso il Ristorante __________. (…)” [doc. AI 94/5]), in

casu è indicato un raffronto percentuale dei redditi (DTF 114 V 313

consid. 3a e riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008 e I 759/2005 del

21 agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friburgo 1995, pag. 154). In effetti, per la giurisprudenza se il danno

alla salute non è tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da

imporre un cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al

guadagno non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal

medico. Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale

che la restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di

sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione

(RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Alla luce di quanto appena esposto occorre dunque concludere che,

nel caso concreto, il ricorrente presenta un grado d’invalidità del 25% che non

dà diritto ad alcuna rendita (cfr. consid. 2.4).

Anche

se si volesse, per pura ipotesi di lavoro, procedere ad un confronto dei

redditi ipotetici da valido e da invalido non si otterrebbe un grado

d’invalidità pensionabile.

Secondo

la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il momento dell’inizio

dell’eventuale diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del

26 giugno 2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati

del 2006 visto che l’inabilità al lavoro è iniziata nel giugno 2005 (art. 29

cpv. 1 lett. b LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008).

In

concreto, ritenute le conclusioni dei consulenti in integrazione nel rapporto

finale 18 dicembre 2006 (doc AI 27/1-3) – ipotesi questa più

favorevole all’assicurato visto che nel rapporto finale 15 aprile 2010 il

consulente in integrazione ha concluso per un reddito da valido di fr.

74'855.-- (doc. 94/5) – il reddito da valido per il 2006 è di fr. 78'600.--.

Nel

2006, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 134 V 322, 129 V 222, 126 V 76 consid. 3b/aa e 80

consid. 5b/cc), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e

ripetitiva, livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito

annuo ipotetico da invalido pari a fr. 59'197.32 (fr. 4'732.--

riportati su 41.7 ore [cfr. tabella B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 1/2-2011, pag. 94] moltiplicati per

12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Applicata la riduzione del 15% riconosciuta dal consulente in integrazione nel rapporto finale 15 aprile 2010 (cfr. doc. AI 96/3-4; nel precedente rapporto

finale 18 dicembre 2006 i consulenti avevano riconosciuto invece una riduzione

dell’8% [cfr. doc. AI 27/2 e 28/1]) – al proposito va rilevato che il consulente in

integrazione ha stabilito “(…) una riduzione al reddito da invalido del/lo

5% per attività leggere e del/lo 10% per altri fattori di riduzione (…)”

(doc. AI 96/4) e che, per costante giurisprudenza, il

giudice non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati

motivi (DTF 137 V 73 consid. 5.2 con riferimento a DTF 126 V 80 consid. 6) – il reddito

ipotetico da invalido si attesta infine in fr. 50'317.72 (fr. 59'197.32 ridotti

del 15%).

Ritenuto

il reddito da valido di fr. 78'600.-- e da invalido di fr. 50'317.72 si ottiene

un grado d’invalidità del 36% ([78'600.00 - 50'317.72] x 100 : 78'600.00 =

35.98% arrotondato al 36% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121

consid. 3.2) che non dà diritto ad alcuna rendita d’invalidità (cfr. consid.

Considerandi

2.

).

Viste

le risultanze suesposte, può qui restare aperta la questione a sapere se debba

o meno essere confermata la conclusione del consulente in integrazione nel

rapporto finale 15 aprile 2010 che – dopo aver considerato l’evoluzione negli

anni del numero dei dipendenti, dei salari, dei conti economici nonché la posizione

di co-titolare dell’insorgente nell’azienda datrice di lavoro (doc. AI 94/6-10)

– ha ritenuto: “(…) malgrado una capacità lavorativa del 75%

(diminuzione del rendimento) nella sua attività abituale, il consulente AI,

preso atto di ogni aspetto legale, giuridico, economico e di salute con la

dovuta attenzione, giudica che l’A. non abbia in realtà nessun discapito

economico dal danno alla salute. (…)” (doc. AI 94/11).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata

e il ricorso respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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