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32.2011.99

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17 ottobre 2011Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.4. Nel caso di

specie, l’Ufficio AI, al fine di accertare in maniera approfondita lo stato di

salute dell’assicurato, ha affidato al Centro peritale per le Assicurazioni

Sociali (CPAS) di Bellinzona l’incarico di eseguire una perizia psichiatrica.

Nel

rapporto peritale dell’11 novembre 2010, il dr. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, medico Capo Clinica del Centro peritale e il dr. __________,

specialista FMH in psichiatria e psicoterapia e Direttore del Centro peritale,

hanno ritenuto che l’assicurato sia affetto da “sindromi e disturbi dovuti

all’uso di sostanze psicoattive multiple, sindrome psicotica schizofrenosimile

prevalentemente allucinatoria (ICD10-F19.52) in fase di risoluzione quasi

completa” (cfr. doc. 27-5).

Gli

specialisti hanno rilevato di potere confermare - sulla base di quanto

oggettivato durante l’incontro peritale, grazie all’esame psichico e ad

un’accurata raccolta anamnestica - la diagnosi della psichiatra curante, dr.ssa

__________, di una sindrome psicotica schizofrenosimile dovuta all’uso di

sostanze psicoattive multiple, a loro parere “attualmente in fase di remissione

quasi completa nonostante l’assenza di un’adeguata terapia psicofarmacologica

che l’assicurato rifiuta di assumere” (doc. 27-5).

Quanto

alla capacità lavorativa, gli specialisti del CPAS hanno considerato

l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 30% a partire dal momento

dell’esame peritale (doc. 27-6).

Quanto al

periodo precedente, essi si sono così espressi:

"

La psichiatra curante dr.ssa __________

certifica un’inabilità lavorativa del 100% dal 2000 pur avendo in cura

l’assicurato dal mese di febbraio 2010. Lo psichiatra dr. __________, che ha

seguito l’assicurato dal mese di ottobre 2008 al mese di gennaio 2010,

certifica un’inabilità lavorativa del 100% da anni.

Di fatto però l’assicurato non è mai stato in

cura dal 2000 al 2008 né ha mai assunto una terapia farmacologica (è stato

visto in 3-4 occasioni dallo psichiatra dr. __________ nel 2002 ed era allora

stato redatto un rapporto medico in cui veniva diagnosticata una grave psicosi

schizofrenica e si chiedeva l’esonero dal servizio di leva).

Non sono quindi a nostra disposizione elementi

oggettivi sufficienti a giustificare un’inabilità lavorativa del 100% a partire

dal 2000. Tale inabilità può invece essere giustificata dal mese di ottobre

2008 al mese di febbraio 2010 (periodo durante il quale l’assicurato era in

cura presso lo psichiatra dr. __________) e dal mese di marzo 2010 fino al

momento della nostra perizia (psichiatra curante dr.ssa __________).

Quanto da noi oggettivato durante l’incontro con

l’assicurato, ossia una sindrome psicotica schizofrenosimile in remissione

quasi completa, non giustifica in alcun modo un’inabilità lavorativa del 100%

ma a nostro avviso, a partire dal momento della nostra valutazione, l’inabilità

lavorativa dell’assicurato si attesta al 30% e quindi egli risulta abile al

lavoro nella misura del 70%.” (Doc. 27-6)

Nelle

annotazioni del 15 novembre 2010, il dr. __________ del SMR, medico generico (sul

diritto per gli assicurati di conoscere la specializzazione dei medici del SMR,

cfr. SVR 2008 IV Nr. 13), ha osservato:

"

Prendo atto della perizia psichiatrica del dr. __________

del CPAS datata 11.11.2010.

In essa viene descritta una situazione

sensibilmente migliore di quella data dal precedente e dall’attuale psichiatra

curante.

Chiedo ulteriori precisazioni sulla % di IL

stabilita (30%):

-

meglio specificare i criteri secondo i quali si

è giunti a determinare questa % IL

-

se è possibile distinguere se 70% tempo di

lavoro o se rendimento diminuito su tempo di lavoro normale

-

a quali attività si riferisce la IL (ingegnere?

Ad altre attività con impegno intellettuale minore? Attività solo manuali?

Descrivere se possibile a quale tipo di attività ci si riferisce).” (Doc. 28-1)

Con

scritto del 26 novembre 2010 in risposta alle richieste del dr. __________ del

SMR, il dr. __________ e il dr. __________ hanno precisato:

"

Ricordiamo che l’assicurato, dopo avere

frequentato le scuole dell’obbligo, ha frequentato il liceo scientifico ed

ottenuto, presso il Politecnico di __________, il diploma di ingegneria dei

materiali nel 1994.

Dopo avere lavorato per un periodo presso la __________

nel reparto di ricerca e sviluppo si è recato per alcuni mesi, come guida

turistica, presso le __________ ed in __________ nel 2000 dove ha assunto

anfetamine ed allucinogeni che hanno scatenato una psicosi esogena per la quale

non si è mai curato ma che, nel giro di alcuni anni, è rientrata quasi del

tutto spontaneamente.

Essendosi la sintomatologia psicotica riassorbita

quasi del tutto, vista la formazione e le risorse presenti, siamo giunti alla

conclusione che l’assicurato sia da considerare abile al lavoro nella misura

del 70%.

Un’abilità al lavoro completa, a nostro avviso,

non è ancora proponibile a causa della presenza a momenti di dispercezioni

uditive (echi di voci lontane) che interferiscono sulla capacità di mantenere a

lungo attenzione e concentrazione.

L’assicurato lamenta ancora inoltre la presenza

di immagini (probabilmente di tipo flashback) che ritornano nella sua mente e

si impongono distraendolo. Lo stesso dicasi per la presenza talvolta di

pensieri intrusivi. L’assicurato inoltre vive ancora delle esperienze tipo

derealizzazione.

A nostro avviso questa sintomatologia residua

incide sulla sua capacità lavorativa nella misura del 30% e non in misura

superiore grazie alle capacità di critica dell’assicurato medesimo ed alla sua

capacità di distanziarsene emotivamente.

È immaginabile quindi una giornata lavorativa a

tempo pieno, ma con una riduzione del rendimento quantificabile appunto nella

misura del 30%. Tale riduzione del rendimento riguarda tutte le attività

precedentemente svolte, tranne quella di lavapiatti, che oggettivamente non

richiede significative risorse in termini mentali. Questo poiché i sintomi

riducono la possibilità di restare focalizzato con continuità sulla mansione

lavorativa.

In merito al tipo di attività che l’assicurato

potrebbe ancora svolgere, sicuramente potrebbe occuparsi di quelle meno

qualificate e più semplici rispetto alla professione appresa (guida turistica,

impiegato d’ufficio e lavapiatti). Per quanto concerne invece la professione

appresa (ingegnere dei materiali) sarebbe opportuno considerare un periodo di

riallenamento al lavoro, di reinserimento graduale e, con grande probabilità,

anche prendere in considerazione la possibilità di frequentare dei corsi di

aggiornamento.

In merito alle caratteristiche specifiche che

dovrebbe avere un’attività nella quale l’assicurato sia in grado di cimentarsi,

si consideri che egli, da un punto di vista intellettivo, presenta delle risorse

superiori alla media. È vero però che ha esercitato nella professione appresa

solo per poco tempo. Questo ci riallaccia a quanto citato più sopra, ossia all’opportunità

di frequentare corsi di aggiornamento, di reinserirsi gradualmente e di

prevedere un periodo di riallenamento al lavoro.

Questi problemi non si pongono invece per quanto

concerne attività più semplici quali ad esempio quella di guida turistica, di

impiegato di ufficio o addirittura di lavapiatti.” (Doc. 30/1-2)

Nel

rapporto medico del 6 dicembre 2010, il dr. __________ del SMR, dopo avere

posto le diagnosi principali di “sindromi e disturbi dovuti all’uso di sostanze

psicoattive multiple, sindrome psicotica schizofrenosimile prevalentemente

allucinatoria, in fase di risoluzione quasi completa”, ha osservato:

"

Per questo A. 40enne, ingegnere dei materiali

diplomato (1994, ETH __________), senza attività, in assistenza.

Perizia psichiatrica (dr. __________, CPAS,

11.11.2010), con ulteriore risposta del perito del 26.11.2010 alle nostre

domande (lettera del 15.11.2010).

Lo stato psichico dell’A. risulta molto migliore

di quanto ritenuto dagli psichiatri curanti e non viene ritenuta giustificata

(a partire dalla perizia) una IL totale. Critica della malattia presente.

La limitazione è valutata al 30%, ritenendo che

la capacità di concentrazione e di attenzione sia ancora leggermente ridotta,

non essendosi la forma psicotica risolta completamente.

La presa di medicamenti antipsicotici è

consigliabile per aiutare nel reinserimento.

Questa % di IL si riferisce ad attività di medio

impegno intellettuale (impiegato in ufficio p. es), come lavapiatti sarebbe

presente una CL normale.

L’A. è di formazione, avendo esercitato per circa

3 anni, ingegnere dei materiali. Non è più attivo in questa attività dal

1998/99.

In questa attività la CL è attualmente minore.

Indicato periodo di riallenamento al lavoro.”

(Doc. 31/1-2)

2.5. In sede

ricorsuale, l’assicurato ha contestato la decisione dell’UAI di rifiuto delle

prestazioni, trasmettendo due certificati medici, l’uno del 16 dicembre 2010

(doc. A13/1) e l’altro del 14 marzo 2011 (doc. A15), della sua psichiatra

curante, dr.ssa __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia,

attestanti una completa inabilità lavorativa dell’assicurato, a partire dal 28

gennaio 2010, per motivi psichici.

Nelle

annotazioni mediche del 29 marzo 2011, il dr. D. __________ del SMR, spec. FMH

in medicina generale e la dr.ssa __________, psichiatra del SMR, hanno

osservato:

"

Certificato dr.ssa __________ 14.03.2011:

paziente in sua cura dal 28.1.2010 per disturbi psichici.

Inabile al lavoro in modo completo per malattia.

La presente certificazione non riporta diagnosi

né le motivazioni per le quali si discosta dalla valutazione della CL basata su

perizia del Centro Peritale (11.11.2010).

La documentazione prodotta non modifica le

conclusioni giunte basate sulla perizia del Centro Peritale che viene quindi

confermata.” (Doc. VI/1)

2.6. Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale ha

preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al valore

probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis

cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr.

iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte

è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particlare precisato quanto

segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

"

2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376 dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie

die verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351; 122 V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst

beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des

Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach

der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465 E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der

gesetzlichen Ordnung über die Amtsermittlungspflicht des

Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck kommt, wird Beweis über

sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig auf der Stufe des

Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen Prozess. Hierin liegt

eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung im formellen Gesetz

vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV). Die Verwaltung ist

aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur Beschwerde berechtigt,

wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich

verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der Durchführungsstelle im

gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung von Beschwerden in

öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich nicht gefolgert

werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im (vorausgehenden)

nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien Handlungen einer

(formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen hierauf gegen die

Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3 Die grundsätzliche Verfassungs- und

Konventionsmässigkeit der Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch

externe Gutachtensinstitute in der schweizerischen Invalidenversicherung

bestätigt ein rechtsvergleichender Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in

die Kompetenz des nationalen Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die

medizinische Sachkompetenz entweder bei der entscheidenden Behörde selber

liegen oder bei zur Entscheidung im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3 Im Hinblick auf die Ermittlung des

medizinischen Sachverhalts sind die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG)

vorgesehene Hilfsorgane der Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie

gleich wie die IV-Stellen selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen

und objektiven Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der

Neutralität und Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS

gestützt. Ihre Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz

verschiedenen, selber gewählten Rechtsformen auftreten und auf

unterschiedlichen Trägerschaften beruhen; sodann werden sie vom BSV weder

fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a IVG), noch sind sie im Einzelfall

weisungsgebunden. Ihre Kosten werden naheliegenderweise aus der IV-Rechnung

gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf tarifvertraglicher Grundlage

zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden Problematik vgl. aber unten E.

3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der

Verfahrensfairness nicht allein durch den Umstand verletzt sein, dass

gutachtliche und andere medizinische Erkenntnisse aus dem

Administrativverfahren die wesentliche tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage

für die gerichtliche Überprüfung des Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption,

wonach ein Gericht auf die vom Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise

abstellen und auf ein eigenes Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich

vereinbar mit Völker- und Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der Rechtsvergleichung ergibt sich keine im

europäischen Raum allgemein anerkannte einheitliche Rechtsauffassung, dass über

streitige Sozialleistungen nur aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens

abschliessend entschieden werden dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist,

wie es sich verhält, wenn ein Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal

verworfen hat (dazu unten E. 4.4.)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Considerandi

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una sentenza 9C_142/2008

del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze d’opinioni tra medici

curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal giudice ha precisato

quanto segue:

"

(…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en

cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

del CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nel

rapporto peritale dell’11 novembre 2010, il dr. __________ e il dr. __________

del CPAS hanno ritenuto l’interessato, affetto da “sindromi e disturbi dovuti

all’uso di sostanze psicoattive multiple, sindrome psicotica schizofrenosimile

prevalentemente allucinatoria (ICD10-F19.52) in fase di risoluzione quasi

completa”, abile al lavoro al 70% a partire dal momento dell’esame peritale

(doc. 27-6).

Chiamati dal SMR a fornire ulteriori precisazioni

in merito alla capacità lavorativa residua dell’assicurato (doc. 29), i medici

del CPAS, con scritto del 26 novembre 2010, hanno precisato che, nonostante la

sintomatologia psicotica si sia quasi del tutto riassorbita, a loro avviso,

l’interessato non può ancora essere considerato totalmente abile al lavoro a

causa della “presenza a momenti di dispercezioni uditive (echi di voci lontane)

che interferiscono sulla capacità di mantenere a lungo attenzione e

concentrazione” e di immagini e pensieri intrusivi (doc. 30-1).

Secondo gli specialisti del CPAS, quindi, la

sintomatologia residua dell’assicurato incide sulla sua capacità lavorativa

nella misura del 30% e “non in misura superiore grazie alle capacità di critica

dell’assicurato medesimo ed alla sua capacità di distanziarsene emotivamente”.

La riduzione del rendimento del 30% è giustificata dalla minore possibilità per

l’assicurato di restare focalizzato con continuità sulle mansioni lavorative

(doc. 30-1).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che, del resto, non sono

state smentite da altre certificazioni medico-specialistiche attestanti delle

patologie maggiormente invalidanti.

Questo

Tribunale rileva, infatti, che l’assicurato si è limitato a contestare la

perizia del CPAS, producendo due generici certificati medici della sua

psichiatra curante, dr.ssa __________, attestanti una incapacità lavorativa del

100% a partire dal 28 gennaio 2010 per motivi psichici (doc. A13/1 e A15).

Al

riguardo, nelle annotazioni del 29 marzo 2011, il dr. __________ e la dr.ssa __________

del SMR hanno rilevato che i referti della psichiatra curante - che non

riportano “diagnosi né motivazioni per le quali si discostano dalla valutazione

della capacità lavorativa basata sulla perizia del Centro Peritale” – non

modificano le conclusioni alle quali sono giunti i periti del CPAS (doc. VI/1).

Il TCA

condivide queste considerazioni dei medici del SMR.

I referti

della dr.ssa __________, infatti, privi di una diagnosi posta secondo un

sistema di classificazione riconosciuto, non sono atti a mettere in dubbio le

conclusioni alle quali sono giunti i medici del CPAS (al riguardo, cfr. STF 9C_376/2007

del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un

certificato medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce

unicamente dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio

depressivo di media gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su

un’eventuale incidenza (presente e/o passata) invalidante dei disturbi

psichici).

Al

riguardo, il TCA ricorda che, in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il

Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno alla

salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

Inoltre,

va qui ricordato che se, da una parte, la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Si

ricorda tuttavia al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Giova qui

inoltre ricordare un principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima

Istanza, quello secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche

se specialista (cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno

un valore di prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega

al suo paziente (cfr.

RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF

124.

I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico

assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si

può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista

(cfr. STF I 1102/06 del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007

consid. 2).

Ad esempio, nella sentenza

9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:

" (...) Par ailleurs, il y a lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat de soins et un mandat

d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier 2007, consid. 2 et les nombreux

arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175), on ne

saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le

juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs

médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que

si ces méde-cins traitants font état d'éléments objectifs ayant été ignorés

dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre

en cause les conclusions de l'expertise. Cette hypothèse n'étant toutefois pas

donnée dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que les premiers juges se sont

fondés, sans violer le droit fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont

confirmé la décision attaquée. (...)"

Questa

Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurato sia stato dettagliatamente

ed approfonditamente vagliato dagli specialisti del CPAS.

Quanto

alla critica ricorsuale a proposito della presunta inaffidabilità della perizia

del CPAS con riferimento alla determinazione del momento di insorgenza

dell’incapacità lavorativa dell’interessato - che secondo il legale potrebbe

risalire già al momento in cui l’assicurato ha deciso di abbandonare il Ticino

nel 1999 (doc. I) – il TCA sottolinea che, nel rapporto peritale dell’11

novembre 2010, gli specialisti del CPAS hanno espressamente indicato che,

nonostante il dr. __________ prima e la dr.ssa __________, poi abbiano

attestato un’inabilità lavorativa del 100% dal 2000, pur avendo in cura

l’assicurato solo dall’ottobre 2008 l’uno e, l’altra, dalla fine del mese di

gennaio 2010, “di fatto però l’assicurato non è mai stato in cura dal 2000 al

2008.

né ha mai assunto una terapia farmacologica (è stato visto in 3-4

occasioni dallo psichiatra dr. __________ nel 2002 ed era allora stato redatto

un rapporto medico in cui veniva diagnosticata una grave psicosi schizofrenica

e si chiedeva l’esonero dal servizio di leva)”. Gli specialisti del CPAS hanno

concluso che “non sono quindi a nostra disposizione elementi oggettivi

sufficienti a giustificare un’inabilità lavorativa del 100% a partire dal 2000.

Tale inabilità può invece essere giustificata dal mese di ottobre 2008 al mese

di febbraio 2010 (periodo durante il quale l’assicurato era in cura presso lo

psichiatra dr. __________) e dal mese di marzo 2010 fino al momento della

nostra perizia (psichiatra curante dr.ssa __________)” (doc. 27-6).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dei periti del CPAS.

In

conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del CPAS i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è stato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività a partire

dal mese di ottobre 2008, ma, a partire dal momento dell’esame peritale del

CPAS (novembre 2010), ha recuperato una capacità lavorativa residua del 70%

nelle sue precedenti attività di guida turistica, impiegato di ufficio e

aiuto-cuoco e in qualsiasi altra attività adeguata.

2.8

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato, a partire dal mese di novembre 2010, sfrutti

la sua residua capacità lavorativa del 70% nelle precedenti attività di guida

turistica, impiegato di ufficio e aiuto-cuoco e in qualsiasi altra attività

adeguata, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.9

Al fine di

determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità, si deve

anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa

immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito

verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se,

ipoteticamente, in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato

un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994

pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata in DTF 120 V

150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109;

Meyer-Blaser, Rechtssprechung des Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG

über die IV, Zurigo 1997, pag. 28, 30; Blanc, La procédure administrative en

assurance-invalidité, Fribourg 1999, pagg. 190s).

In sede

ricorsuale, il patrocinatore ha contestato il metodo generale del raffronto dei

redditi utilizzato dall’amministrazione, ritenendo applicabile al caso di

specie il metodo specifico del confronto dei campi di attività, dato che

l’assicurato non ha più lavorato da quando è rientrato in Ticino, a causa dei

suoi problemi psichici (doc. I).

Al

riguardo, nella risposta di causa, l’Ufficio AI ha indicato che “a parte il

fatto che dagli atti presenti all’inserto nulla si evince in tal senso

(ovverossia che il signor RI 1 debba essere considerato come persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica), lo stesso assicurato – in

sede di osservazioni al progetto – non ha assolutamente contestato il metodo di

calcolo adottato dall’amministrazione, rimarcando altresì che “al momento non

sono in grado né di cercare lavoro, né tantomeno di lavorare. Questo nella

misura del 100% e per tutte le professioni” (doc. VI).

Chiamata

a pronunciarsi, questa Corte, alla luce delle considerazioni che

seguono, ritiene corretto l’approccio scelto dall’amministrazione, invece di

quello preteso dall’assicurato (metodo specifico di calcolo).

Va

sottolineato che, nella domanda di prestazioni del 19 marzo 2010, l’assicurato

stesso ha indicato di avere esercitato l’attività di impiegato di ufficio

presso la __________ di __________ dal mese di agosto 2007 al mese di novembre

2007.

e di essere, da novembre 2007, senza attività lucrativa. Egli ha pure

indicato di essere stato iscritto alla disoccupazione dal 21.12.2006 al

12.6

, senza tuttavia diritto alle indennità (cfr. doc. 1-7).

In nessun

momento l’assicurato ha indicato di essere una persona senza attività lucrativa

occupata nell’economia domestica o “casalingo”.

Inoltre,

nelle osservazioni del 20 dicembre 2010 contro il progetto di decisione di

rifiuto delle prestazioni del 14 dicembre 2010, l’assicurato ha indicato di non

essere in grado né di cercare lavoro, né di lavorare, allegando a comprova di

quanto sostenuto un certificato medico della sua psichiatra curante (doc.

33-1).

Anche in

questa occasione, dunque, egli non ha asserito di svolgere l’attività di

“casalingo”.

Nel

curriculum vitae redatto in data 13 aprile 2010 per l’UAI, l’assicurato ha

indicato che “non ritengo di potere lavorare” (doc. 6-1).

Nel rapporto

medico del 19 aprile 2010, il dr. __________ ha indicato che l’assicurato “dopo

essere stato impiegato per circa tre anni nel suo settore di formazione, ha

lavorato come animatore turistico in __________ per poi rientrare in Svizzera

con un atteggiamento critico nei confronti del suo stile di vita precedente,

dei meccanismi e regole che lo alimentano e nei confronti di alcune persone

anche nell’ambito familiare” (doc. 9-2).

Nel

rapporto medico del 20 maggio 2010, la dr.ssa __________ ha indicato che

l’interessato “fino al 2004 ha vissuto con i suoi soldi. Dopo si è iscritto

alla disoccupazione. Terminato il periodo di diritto è andato in assistenza (…)

Nel 2006 ha tentato di lavorare come aiuto cuoco in vari ristoranti ma con scarsi

risultati. Andare all’estero ora gli fa paura” (doc. 11-3).

Dagli

atti non risulta quindi che l’assicurato abbia smesso di svolgere un’attività

lavorativa per sua libera scelta, indipendentemente da motivi di salute, ma

piuttosto di non avere un’attività lavorativa a causa dei suoi problemi di

salute.

Alla luce

di quanto sopra esposto dunque, è a giusta ragione che l’amministrazione ha

ritenuto che l’assicurato, prima del danno alla salute, fosse salariato in

misura completa, utilizzando di conseguenza il metodo generale del

raffronto dei redditi.

2.10

In queste

condizioni, questo Tribunale, constatato che l’assicurato conserva a partire da

novembre 2010 una capacità lavorativa residua del 70% nelle sue precedenti

attività di guida turistica, impiegato di ufficio e aiuto-cuoco, nelle quali è

in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità lavorativa residua,

un reddito corrispondente al 70% del reddito realizzabile senza il danno alla

salute (100%), ritiene che, come indicato dall’UAI nella risposta di causa

(doc. VI), nell’ipotesi maggiormente favorevole all’interessato, l’incapacità

lucrativa del ricorrente ammonta al 30% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid.

3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF 9C_559/2009

del 18 dicembre 2009), percentuale che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità.

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%.

Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in

una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando

la precedente sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il

diritto ad una mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro

al 50% sia nella sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18

dicembre 2009 per un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

2.11

Il TCA

sottolinea tuttavia che, nonostante l’assicurato sia stato considerato inabile

al lavoro al 100% dal mese di ottobre 2008 al mese di ottobre 2010, come da

indicazioni dei periti del CPAS, nella decisione impugnata l’amministrazione, a

torto – come del resto riconosciuto dallo stesso Ufficio AI in sede di risposta

di causa (doc. VI) - non ha tenuto conto di tale circostanza.

D’altra

parte, va pure tenuto conto del fatto che l’assicurato ha presentato la propria

richiesta di prestazioni solo nel mese di marzo 2010 (doc. 1).

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più

presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto

alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA, ma al più

presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

Stante

quanto sopra esposto, questo Tribunale ritiene che, considerato da una parte

che l’assicurato è stato totalmente inabile al lavoro dal mese di ottobre 2008

ma, d’altro canto, tenendo conto del fatto che la richiesta di prestazioni è

stata presentata solo nel marzo 2010, a norma dell’art. 29 cpv. 1 LAI

l’assicurato ha diritto ad una rendita intera a partire dal 1° settembre 2010

(ossia sei mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni), come

correttamente proposto dall’UAI in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI).

Tale

rendita intera può essere riconosciuta all’interessato solo per un periodo

limitato e meglio solo fino al 31 gennaio 2011, come proposto correttamente

dall’amministrazione in sede di risposta di causa (cfr. doc. VI), dato che, a

partire dal mese di novembre 2010, l’assicurato ha ritrovato una capacità

lavorativa del 70%, che comporta, come visto, nell’ipotesi maggiormente

favorevole all’assicurato, un’incapacità lucrativa del 30%, insufficiente per

avere diritto ad una rendita di invalidità (cfr. consid. 2.10.).

Al

riguardo va evidenziato che, giusta l’art. 88a OAI, se la capacità al

guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete

migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si

riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente

continuerà a durare.

In concreto, come visto in precedenza (cfr. consid. 2.7.), l’assicurato è da

considerare abile al lavoro al 70% a partire dal mese di novembre 2010 (cfr.

doc. 134-2). Di conseguenza, i tre mesi dopo il subentrare della capacità

lavorativa del 70% dell’assicurato, ex art. 88a OAI, vengono a scadere il 31 gennaio

2011, come correttamente proposto dall’Ufficio AI nella risposta di causa (cfr.

SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 632/05 del 25 ottobre 2006).

Nella

misura in cui l’Ufficio AI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di

invalidità, la decisione del 18 febbraio 2011 deve,

perciò, essere annullata e modificata nel senso che l’assicurato ha diritto ad

una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° settembre 2010

(art. 29 cpv. 1 LAI) al 31 gennaio 2011 (art. 88a cpv. 1 OAI), come

correttamente proposto dall’Ufficio AI in sede di risposta di causa (cfr. doc.

VI).

2.12

Parzialmente

vincente in causa, il ricorrente, rappresentato da un

legale, ha diritto ad un’indennità per ripetibili ridotta (art. 61 lett.

g LPGA).

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, in casu si giustifica una ripartizione delle spese di

complessivi fr. 500.-- in misura di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio AI e di

fr. 400.-- che vanno a carico del ricorrente.

2.14

L’assicurato

ha chiesto l'assistenza giudiziaria (cfr. consid. 1.2.).

Ritenuti

l'esito della lite e il diritto a ripetibili parziali, tale richiesta, per

quanto attiene alla parte per la quale l’insorgente è vincente in causa, è

divenuta priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 310 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003

nella causa C., U 164/02; STFA dell'8 novembre 2001 nella causa F., U 134/99;

STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T. contro INSAI e TCA, U 59/99; STFA del

2.

agosto 1999 nella causa H.D contro UAI e TCA, I 360/97; STFA del 19 novembre

1998.

nella causa S.S contro CCC, P 7/97 e STFA del 27 aprile 1998 nella causa

INSAI contro A.C. e TCA, U 18/97).

Per la

parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, egli può invece essere

posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia le relative

condizioni (cfr. DTF 124 V 301 consid. 6).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS,

rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità

di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Per

valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la

giurisprudenza federale, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al

di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (cfr. SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c).

Al minimo

esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA

del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

Il

ricorrente, nato il 29.12.1970, celibe, senza attività lucrativa, si trova nel

bisogno. L’assicurato ha infatti dichiarato di percepire unicamente fr. 1'765.35.-

mensili dall’Ufficio del sostegno sociale (cfr. documentazione allegata al doc.

V).

Egli ha

inoltre dichiarato di possedere una sostanza di fr. 16'000, precisando tuttavia

che “quest’ultima è sostanzialmente vincolata e quindi non accessibile” (cfr.

certificato municipale, allegato al doc. V).

In una

sentenza H 41/01 del 26 aprile 2001, il TFA si è pronunciato sulla questione a

sapere a quali condizioni ed in quale misura è possibile tenere conto della

sostanza per determinare se il ricorrente è indigente, rilevando quanto segue:

"

Pour déterminer si le recourant est indigent, il

faut tenir compte de sa fortune, pour

autant qu'elle soit disponible (ATF 119 Ia 12 consid. 5, 118 Ia 370 consid. 4).

En particulier, lorsqu'il dispose d'une fortune mobilière, il convient qu'il l'affecte à la défense de ses intérêts

(Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative : Les règles minima

imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, JT 1989 I p. 38). La

jurisprudence a toutefois admis que la fortune mobilière pouvait présenter le caractère d'une réserve de secours

destinée à couvrir les besoins futurs de la personne indigente (arrêts non

publiés du TFA du 7 octobre 1996 [H 109/96], du 17 mai 1993 [H 62/93]; arrêts

non publiés du Tribunal Fédéral du 6 mai 1994 [1P.640/1992], du 11 février

1994.

[5P.520/1993] et du 29 mai 1990 [4P.97/1990]. La fourchette des montants

considérés comme réserve de secours par cette jurisprudence s'étend de 19.800

fr. à 40.000 fr. environ.

En l'espèce, la fortune mobilière de 100.000 fr. dont dispose le recourant excède largement le

montant admissible au titre de réserve de secours. A cet égard, il n'est pas

possible de prendre en considération les frais que le recourant pourrait

encourir dans le cadre de futures procédures. De surcroît, il n'apparaît pas

que sa fortune soit placée d'une

manière qui l'empêche de disposer des sommes nécessaires à la couverture de ses

frais d'avocat. Les autres moyens du recourant ne sont pas non plus pertinents

dans ce contexte."

(STFA succitata, consid. 4c).

Nella

concreta evenienza, essendo la sostanza di cui dispone l’assicurato non disponibile,

l'indigenza deve pertanto essere ammessa.

L’assicurato

non possiede inoltre le necessarie conoscenze giuridiche, per cui l’intervento

di un legale appare giustificato e di primo acchito il ricorso non pareva

essere privo di fondamento.

Essendo dunque nella fattispecie soddisfatti i requisiti cumulativi per la

concessione dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, il gratuito

patrocinio, per la parte del ricorso in cui il ricorrente è soccombente, va quindi

concesso, riservato l'eventuale obbligo di rimborso, qualora la situazione

economica dell'assicurato dovesse in futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f

LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art. 61, n. 93; cfr. art. 9 Lag;

relativamente al gratuito patrocinio nella procedura davanti al TFA cfr. art.

152.

cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella causa S., I 569/02, consid. 5;

STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U 234/00, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Ne

consegue che il ricorrente è per il momento esonerato dal pagamento delle spese

processuali (cfr. art. 69 cpv. 1bis LAI; STF I 885/06 del 20 giugno 2007).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è parzialmente accolto.

§ La decisione del 18

febbraio 2011 impugnata è annullata.

§§ L’Ufficio AI è condannato a riconoscere all’assicurato una

rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2010 al

31 gennaio 2011. Dal 1° febbraio 2011 la rendita è

soppressa.

2. L'istanza

tendente alla concessione del gratuito patrocinio, in quanto non divenuta priva

di oggetto, è accolta.

3. Le spese

per fr. 500.--, sono ripartite in ragione di fr. 100.-- a carico dell’Ufficio

AI e di fr. 400.-- a carico di RI 1. A seguito della concessione dell’esonero

dal pagamento delle spese di giustizia, le spese a carico del ricorrente sono

per il momento assunte dallo Stato.

L’UAI

verserà all’assicurato l’importo di fr. 1’500.-- (IVA inclusa) a titolo di

ripetibili parziali.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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