32.2012.1
Decisione dell'UAI di soppressione della rendita confermata a seguito di perizia pluridisciplinare SAM
18 giugno 2012Italiano85 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2012.1
LG/sc
Lugano
18 giugno 2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 gennaio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 25 novembre 2011 emanata da
Ufficio assicurazione
invalidità, 6500 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1955, la quale
dopo un periodo in cui ha lavorato come quale venditrice è sempre stata
casalinga, in data 22 febbraio 2000 ha presentato una domanda volta
all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (rendita) per problemi di natura
reumatologica (doc. AI 1-1/5).
1.2. L’UAI, con deliberazione del
15 marzo 2000 (doc. AI 6-1), cresciuta incontestata in giudicato, ha respinto
la richiesta di prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore al 40% alla
scadenza dell’anno di attesa.
1.3. Tramite formulario ufficiale
del 14 febbraio 2001 l’assicurata ha presentato una nuova domanda di
prestazioni AI per adulti, per le medesime problematiche (doc. AI 9-5).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 14-1), l’UAI con
decisione del 14 novembre 2001 (doc. AI 18-1), cresciuta incontestata in
giudicato, ha attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (grado
61%), a far tempo dal 1° dicembre 2000.
1.4. In sede di revisione della
rendita, avviata nel mese di agosto 2006 (doc. AI 25-1), dopo aver esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 28 dicembre 2009 ha soppresso la mezza rendita d’invalidità all’assicurata (doc. AI 65-1).
1.5. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il mantenimento
delle prestazioni AI erogate fino al 31 dicembre 2009 (doc. I).
1.6. Con sentenza del 12 luglio
2010 (inc. 32.2010.28) questa Corte ha accolto il gravame per i seguenti
motivi:
“(…)
Il TCA ritiene che non è possibile, senza procedere ad ulteriori
accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che lo stato di salute
dell’assicurata abbia subìto un miglioramento nel periodo che va dalla
decisione del 14 novembre 2001 alla decisione di revisione del 28 dicembre
2009.
Nel rapporto medico del 18 febbraio 2000 e in quello del 3 marzo
2000 del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e malattie reumatiche,
alla base della decisione dell’UAI del 14 novembre 2001, era stata infatti
posta una diagnosi in parte sovrapponibile a quella del Dr. __________ (cfr.
referti peritali del 7 novembre 2007 e del 10 novembre 2009, doc. AI 45-29;
59-1).
Il medico curante aveva diagnosticato sia la patologia
fibromialgica che l’oligo politenosinovite (doc. AI 4-1).
Nel rapporto di decorso del 1° settembre 2006 il Dr. __________ ha
quindi riferito all’UAI che lo stato di salute era stazionario, che le diagnosi
non erano state modificate e che la situazione era globalmente stabile (doc. AI
26-1).
Poi in sede di osservazioni al progetto di decisione del 15 luglio
2009 il Dr. __________ si è così espresso:
“Così richiestomi certifico che la
paziente in epigrafe, che conosco dal 1997, presenta ricorrenti
poliartralgie in crisi algiche di alcuni giorni con caratteristiche
infiammatorie le quali, pure in assenza di spiccata sindrome bioumorale
infiammatoria (comunque VS variabili fra 5 e 23) e nonostante le incostanti e
discrete tumefazioni articolari, vista anche la pregressa elevazione degli ANA
(2005), evocano la possibilità di oligo-/politenosinoviti/artriti ricorrenti
nel contesto di autoimmunopatia indifferenziata e/o di un reumatismo
palindromico.
È pertanto verosimile che la paziente non abbia presentato
sinoviti durante la visita specialistica reumatologica effettuata a livello
peritale (SAM), benché negli ultimi tempi le crisi infiammatorie/articolari si
manifestino in modo ricorrente con frequenza superiore sovrapponendosi a dolori
cronici con caratteristiche somatoformi di carattere fibromialgico noto.
Durante le crisi algiche la paziente è nettamente limitata
nell’esecuzione delle sue abituali attività.
Alla luce di quanto sopra e per correttezza, prego di
rivalutare la situazione in merito alla decisione di soppressione completa
della rendita” (doc. AI 54-3).
Nella perizia del 7 novembre 2007 il Dr. __________ ha riferito la
valutazione del Dr. __________: “La situazione è da considerarsi
sostanzialmente stabile secondo la valutazione del Dr. __________ che ha in
cura la paziente” (doc. AI 45-36). Il perito ha quindi esposto la propria
valutazione evidenziando l’incremento della sintomatologia dolorosa della
patologia fibromialgica, mentre le problematiche infiammatorie articolari “sono
andate preogredientemente scemando”. Le limitazioni funzionali
sarebbero quindi dettate principalmente dalla sintomatologia dolorosa
fibromialgica e non da alterazioni infiammatorie articolari o perarticolari
rilevanti (doc. AI 45-36).
Per contro, nella perizia del 10 novembre 2009 il Dr. __________
ha indicato che la patologia fibromialgica non è portatrice di limitazioni
(doc. AI 59-7).
In merito alla capacità lavorativa residua il Dr. __________ ha
indicato che RI 1 è inabile come casalinga al 40%, mentre in un’attività
adeguata l’inabilità è del 20% (doc. AI 45-37).
Questa valutazione è sovrapponibile a quella del medico curante
del 3 marzo 2000 quando fissava un’incapacità al lavoro del 40% a
partire dal 19 gennaio 2000 nell’attività di casalinga (doc. AI 5-1), poi
aumentata al 50% dal 13 novembre 2000 (doc. AI 16-3).
Tutto ben considerato dunque questo Tribunale ritiene che, sulla
sola base degli atti di causa e senza gli ulteriori accertamenti medici
necessari, l’Ufficio AI non poteva concludere, con la sufficiente tranquillità,
per un miglioramento dello stato di salute dell’assicurata e, conseguentemente,
sopprimere il diritto alla mezza rendita.
(…)
La decisione impugnata va dunque annullata e l'incarto retrocesso
all'amministrazione. L’UAI dovrà interpellare un altro perito reumatologo al
fine di stabilire se vi è stato oggettivamente un miglioramento dello stato di
salute reumatologico rispetto a quanto stabilito nella decisione del 14
novembre 2001. In caso di risposta positiva lo specialista dovrà descrivere
minuziosamente in cosa è consistito questo miglioramento. Una volta accertato
quanto sopra i periti del SAM dovranno nuovamente valutare la situazione e
l’UAI emettere una nuova decisione.
In particolare l’UAI dovrà escludere che si tratta semplicemente
di una diversa valutazione (doc. AI 74-35+36+37)”.
1.7. L’Ufficio ha quindi
predisposto un nuovo accertamento peritale pluridisciplinare SAM (doc. AI
85-1).
1.8. Esperito tale
accertamento e una nuova valutazione economica l’UAI con decisione del 25
novembre 2011 (doc. AI 110-1), preavvisata con progetto dell’8 agosto 2011
(doc. AI 94-1), ha confermato la soppressione della rendita con effetto al 28
febbraio 2010 essendo il grado d’invalidità del 23%.
1.9. Contro questa
decisione l’assicurata, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della decisione impugnata e il
mantenimento delle prestazioni erogate fino al 31 dicembre 2009 (doc. I).
In buona sostanza il
patrocinatore della ricorrente ha contestato la valutazione medica svolta
dall’amministrazione. L’UAI non avrebbe – secondo il legale – dato seguito alla
sentenza di rinvio del TCA interpellando un altro perito reumatologo al di
fuori del SAM, il quale non avrebbe acquisito un rapporto medico attestante un
oggettivo miglioramento (doc. I).
Secondo la ricorrente il
grado d’incapacità lavorativa rimane superiore al 50%, e si sarebbe aggravato
negli ultimi due anni. Viene quindi richiesto l’allestimento di una perizia
medica oggettiva neutrale da parte di un esperto esterno (doc. I)
1.10. In risposta l’UAI ha
confermato la propria decisione sulla base della valutazione pluridisciplinare
SAM, a cui viene attribuita forza probatoria piena (doc. V).
1.11. Il 31 gennaio 2012 il legale
dell’assicurata si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie argomentazioni
rilevando che dalla nuova valutazione emerge alcun peggioramento né
miglioramento del quadro clinico e dunque non si giustifica la soppressione
della rendita (doc. VII).
1.12. Il doc. VII è stato inviato
all’UAI per conoscenza (doc. VIII).
1.13. In data 18 aprile 2012 il TCA
ha interpellato il Dr. __________ del SAM in merito allo stato di salute
dell’assicurata antecedentemente alla valutazione peritale del 21 febbraio 2011
(doc. IX).
1.14. Il perito e il SAM hanno
risposto rispettivamente il 23 aprile 2012 e il 25 aprile 2012 (doc. X, XII+1).
La risposta del Dr. __________
è stata inviata alle parti per osservazioni (doc. XI).
1.15. L’avv. RA 1 ha preso posizione in data 3 maggio 2012, mentre l’UAI ha formulato le proprie osservazioni il 7
maggio 2012 (doc. XIV, XV+bis).
Il doc. XIV è stato
inviato all’UAI per conoscenza (doc. XVI) e i doc. XV+bis al legale
dell’assicurata (doc. XVII).
1.16. Nello scritto del 16 maggio
2012 il legale di RI 1j ha contestato l’annotazione del Dr. __________ del SMR (doc.
XVIII).
Fatti
I doc. XVII e XVIII sono
stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XIX).
Considerandi
2.1
Il TCA è nuovamente chiamato
a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di
revisione, la mezza rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992.
p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due
redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,
vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere
calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR
1996.
IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003.
nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002.
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003.
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.2
Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile
modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato
stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti
che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della
grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di
revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o
d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura
rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,
prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi
invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel
capoverso 3.
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi,
senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
La costante giurisprudenza
ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di
modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività
lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue
conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante
(DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323;
DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una
rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche
dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di
guadagno.
D'altra parte la modifica
deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in
relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.
In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29
aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).
Per stabilire in concreto
se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
2.3
Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165=
RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag.
180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.
consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna
2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.
3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
In una
sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per
poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca
un’incapacità di guadagno duratura.
Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in
un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A
determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto
soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo
gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente
non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con
riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile
inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad
es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da
notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel
novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di
guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.
sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento
ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Anche in
un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato
che:
" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità
presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica
di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa
di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni
organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi
stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12.
marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore
somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei
criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi
a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione
sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
A proposito
dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza
9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così
espressa:
" (...)
3.
3.1
En premier lieu, la juridiction cantonale de
recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble
somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation
de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
3.2
Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen
sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que
deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence
d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur
plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état
psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant
simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit
psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que
les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements
thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de
mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la
personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes
douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas
de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine
intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble
somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Le recourant invoque une constatation des faits
manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les
avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au
dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet
2007.
Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du
tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre
pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration
sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la
vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens
collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des
traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié
l'existence.
En ce qui concerne l'appréciation globale de
l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses
douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le
recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point
l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces
derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls
deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la
reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne
convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble
somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le
docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait
état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre
l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il
en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers
juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui
n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21
juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision
du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables
en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second
rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,
l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."
Sul tema confronta la sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011
pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un
episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità
e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che
non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a
sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).
La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella
propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,
rilevando:
"
(…)
Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in
una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla
pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha
stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere
in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di
controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia
presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si
giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di
applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di
disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere
invalidante di una fibromialgia.
Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia
si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere
sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131
V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve
comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati
fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di
fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi
negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante
per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un
processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe
croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le
manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure
ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo
nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di
una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato
psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di
un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto
tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di
disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno
alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni
legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.
(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)
Il TF, in una sentenza
9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 56, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia
(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di
sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed
eziologico.
In tale contesto
l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2
Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45.
S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136.
V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.4
Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore
somatoforme (cfr. DTF 130 V 352, vedi anche
consid. 2.4.) sulle rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo
eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una
modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia
diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la
giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,
privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della
prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi
(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non
giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di
adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).
In un’altra sentenza
9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato
che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un
motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche
modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7
cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce
un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).
L’Alta Corte
ha, in particolare, sottolineato:
“(…)
6.1.2
Au cours d'une évolution débutée dans les années nonante, les troubles
somatoformes douloureux ont nettement pris de l'importance (cf.
KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, Journal suisse de médecine 1997, p. 1380 ss, 1380 s.; PETER ROSATTI,
De la sinistrose aux troubles somatoformes, in L'expertise médicale, 2002, p.
81.
ss, 86). En tant que tel, le diagnostic correspondant - en particulier aussi
celui de syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10: F45.4) - ne dit
rien encore quant à la capacité de travail de l'assuré (cf. ATF 130 V 396 consid. 6.2.3 p. 402 et les références). La doctrine psychiatrique en
Allemagne a toutefois développé des critères pour poser un pronostic (KLAUS
FOERSTER, Begutachtung und Erwerbsfähigkeit bei Patienten mit psychogenen
Störungen, RSAS 1996 p. 486 ss, 498) et évaluer l'exigibilité de l'exercice
d'une activité lucrative (FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung im Sozialrecht,
in Psychiatrische Begutachtung, Venzlaff/Foerster [éd.], 3e éd.,
Munich 2000, p. 509, 511; cf. aussi KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, op. cit., p. 1434 s.,
avec référence à l'étude fondamentale de WINCKLER et FOERSTER). La doctrine a
introduit ces critères en droit suisse (HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme
Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, RSAS 1999 p. 1 ss et 105
ss) et le Tribunal fédéral des assurances les a repris par la suite (arrêt I
554/98 du 19 janvier 2000, dont des extraits ont été publiés in VSI 2000 p. 152
[consid. 2c p. 154 s.]). Cette jurisprudence, qui ne constitue pas un
revirement de fond quant aux principes posés dans l' ATF 102 V 165, mais une application de ceux-ci au diagnostic de "troubles
somatoformes douloureux", a également été reprise par la pratique
administrative. Dans la Lettre circulaire AI n° 180 du 27 mai 2003 (n. 1018 de
la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité
[CIIAI], valable à partir du 1er juillet 2003), l'OFAS a indiqué
que: "les 'douleurs somatoformes', en particulier, n'ont pas de
conséquences pour la capacité de travail si elles ne s'accompagnent pas d'une
comorbidité psychiatrique; dans ces cas, on peut donc raisonnablement exiger un
effort de volonté pour utiliser la capacité de travail. Le plus important est
d'apprécier, sur la base de constatations objectives, si l'incapacité de
travail de la personne assurée est totale ou partielle".
6.1.3
Dans
l'arrêt ATF 130 V 352 rendu le 12 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a également
repris les "critères de Foerster" (en se référant à MEYER-BLASER,
Arbeitsunfähigkeit [Art. 6
BGE 135 V 215 S. 227
ATSG], in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p.
27.
ss, 80 ss), mais en a décrit plus précisément la signification et
l'application pour l'évaluation du droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (cf. en particulier ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 s.). En particulier, les médecins chargés d'une
expertise et les organes d'application du droit ont été invités à examiner la
capacité de travail dans chaque cas individuel au regard de critères
déterminés, afin de garantir une appréciation de la capacité de travail plus
uniforme et, de ce fait, plus conforme au principe de l'égalité de traitement.
Le regeste publié au Recueil officiel mentionne une précision de la
jurisprudence (ATF 130 V 352). Le point de savoir s'il s'agit effectivement d'une précision de la
jurisprudence ou d'un changement de celle-ci n'a pas à être résolu, dès lors
que l'une ou l'autre qualification n'a pas d'influence sur le résultat.
6.2
6.2.1
Comme
il ressort de l'exposé de jurisprudence ci-dessus, l'arrêt ATF 130 V 352 n'a pas modifié la situation juridique en ce sens qu'une rente était
d'emblée allouée par le passé en cas de diagnostic de troubles somatoformes
douloureux, alors que cela serait désormais exclu. Dans le cas qu'elle avait à
juger, l'instance précédente alors compétente avait nié le caractère invalidant
des troubles somatoformes douloureux (en se fondant sur la jurisprudence antérieure),
de même que les tribunaux cantonaux dans les arrêts ultérieurs publiés (ATF 130 V 396 et ATF 131 V 49). Le diagnostic de troubles somatoformes douloureux pouvait conduire -
avant comme après l'arrêt ATF 130 V 352 - tant à l'admission qu'au rejet du droit à la rente. L'octroi de
rentes dans le passé n'apparaît dès lors ni contraire au droit, ni inapproprié
ou encore choquant dans la perspective actuelle. Aussi, une adaptation des
rentes en cours ne se justifie-t-elle pas du point de vue de la mise en oeuvre
de l'assurance conforme au droit et objectivement justifiable (cf. ATF 115 V 308 consid. 4b p. 316)”.
2.5
Dando seguito alla sentenza
del 12 luglio 2010 l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una nuova
perizia pluridisciplinare.
In tale ambito, i medici
del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella
reumatologica (Dr. __________e infine quella pneumologica (Dr. __________).
Dal profilo della
patologia psichiatrica, la Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in
psichiatria, nel referto del 23 gennaio 2011, dopo aver illustrato l’anamnesi
della paziente, i dati soggettivi, la farmacoterapia e lo stato psichico, ha
posto la seguente diagnosi e conclusione:
" (…)
DIAGNOSI
con ripercussione sulla capacità lavorativa:
- Sindrome mista ansioso-depressiva (lCD 10, F 41.2)
Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4)
In questo soggetto il quadro somatoforme da dolore cronico si
colloca in una dimensione in cui:
- non esiste una patologia psichica di rilevante intensità
- non esiste ritiro sociale
- c'e una storia di sofferenza fisica ma senza conferme oggettive
dirimenti
- non manifesta un disagio psico-emotivo tale da compromettere
l'esigibilità di un funzionamento lavorativo
- esiste uno scarso successo delle terapie mediche suI dolore
cronico
e nessuna terapia di pertinenza psichiatrica
- non si rileva un aggravamento del quadro nel corso degli
anni, dal
punto di vista psichiatrico
1.
CONCLUSIONI:
La signora ha avuto una vita difficile ma, nonostante
l'espressione di un disagio emotivo a impronta mista ansioso-depressiva, ella
si mostra complessivamente capace di reagire, di risignificare.
Il disagio espresso dall'assicurata non ha ripercussioni sulla
capacità lavorativa, motivo per cui ella appare capace Iavorativamente per i
solo motivi di interesse psichiatrico al 100%.
2.
Valutazione della capacità Iavorativa (in percentuale)
dell'attività da ultimo svolta dall’assicurato/a, se possibile specificando se
dovuta a limitazione funzionale o di rendimento riferito a un'attività al 100%
Abile al 100%.
3.
Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa
prolungata dal vostro punto di vista specialistico e come si è evoluta fino al
momento dell'attuale perizia?
Nessun riduzione.
4.
Riguardo Ie diagnosi da Lei esposte qual è secondo Lei la
prognosi a medio-Iungo termine?
Prognosi buona per quanto allo stato dei fatti.
5.
Come si giustifica la diminuzione della Capacità Lavorativa?
Quali sono Ie limitazioni funzionali constatate?
Nessuna Iimitazione evidenziata.
6.
Vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità
lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità
lavorativa?
Non sembrano necessarie al momento.
7.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione
professionale e/o riformazione professionale presso questo assicurato?
Descrivere le residue risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone
No, non Ii ritengo al momento necessari in questo soggetto ma mi
pare che non esistano elementi di pertinenza psichiatrica che Ii
controindichino in senso assoluto.
8.
Ritiene che l'assicurata/o sia capace di svolgere altre
attività? Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in
percentuale in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento)
specificando da quando
Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere tutte Ie altre
attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale, età, quadro
fisico e attitudini personali nella stessa percentuale già detta (abile al
100%) da subito.
9.
In che percentuale I'assicurata/o può svolgere
l'attività di casalinga/o (motivare la percentuale)
Al 100%.
8.
L'ambiente di lavoro può sopportare i disturbi psichici dell'assicurato/a
Si.” (doc. AI 87-42+43)
Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e
malattie reumatiche, nel referto del 21 febbraio 2011, dopo aver illustrato
l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha posto la
seguente diagnosi e valutazione:
" (…)
4.
Diagnosi
4.1
Diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla
capacità lavorativa:
1.
Sindrome del dolore cronico.
- DD: sindrome fibromialgica primaria, "chronic fatigue
syndrome",
sindrome somatoforme.
2.
Gonalgie a sx su incipiente gonartrosi e lesione del menisco
mediale (vedi referto MRI del 04.02.2011).
- Prevista prossimamente una valutazione chirurgico-ortopedica.
3.
Poliartralgie di origine non chiara, in assenza di chiare
sinoviti o
tenosinoviti.
- DD: nell’ambito della diagnosi 1.
- Stato dopo trattamento con Plaquenil e Salazopirina nel 1998,
interrotte per intolleranza.
- Assenza di un miglioramento dei dolori articolari sotto
terapia con
corticosteroidi (ultimo trattamento per un paio di settimane
nel
gennaio 2011).
4.
Sindrome cervico-vertebrale e cervico-cefalica cronica di
origine
principalmente miotensiva.
- DD: nell'ambito della diagnosi 1.
5.
Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:
- Incipienti alterazioni degenerative tra L3 ed S1.
- DD: nell'ambito della diagnosi 1.
6.
Incipiente poliartrosi alle mani.
4.2
Diagnosi non reumatologiche con possibile ripercussione
sulla capacità lavorativa:
Poliallergie con episodi urticarioidi ed asmoidi ricorrenti.
-Triptasi aumentate.
2.
Sindrome ansiosa cronica.
4.3
Diagnosi; senza ripercussione sulla capacità
lavorativa:
1.
GERD su ernia itale assiale.
-Stato dopo trattamento eradicativo per infezione da Helicobacter
pylori nell'agosto 2008 e nel maggio 2010.
-In terapia cronica con IPP.
5.
Valutazione e prognosi .
La storia clinica dell'assicurata è già stata ampiamente precisata
sia dagli esaustivi rapporti del dr. __________, sia dalle perizie
reumatologiche eseguite nel 2007 e nel 2009 dal dr. __________.
Si tratta di un'assicurata quasi 56enne che lamenta cronici e
diffusi dolori al sistema locomotore di origine sicuramente multifattoriale. II
quadro clinico è sempre stato caratterizzato da una diffusa dolenzia di
carattere fibromialgico. Nei rapporti vengono pure descritte delle possibili
artriti/sinoviti, mai però del tutto confermate. Gli esami di laboratorio non
hanno d'altronde mai mostrato un aumento dei parametri infiammatori. La
sierologia reumatologica è attualmente negativa (nel corso degli anni vi
sarebbero state delle misure degli ANA e degli anti-DNA leggermente positivi,
ciò che verosimilmente è da imputare ad "errori" di laboratorio). II
tentativo di introdurre una terapia di base con Plaquenil e Salazopirina era
stato presto interrotto nel 1998 a causa dell’intolleranza dei farmaci. Dei
trattamenti con corticosteroidi non hanno invece mai portato ad alcun
miglioramento del dolori articolari. Sottolineo inoltre come la MRI delle mani recentemente fatta eseguire dal dr. __________ non abbia evidenziato alcuna
chiara sinovite a tenosinovite. Questi elementi a mio parere sconfessano la
presenza di un'evtl. artropatia infiammatoria.
AlI'esame clinico ho potuto riscontrare un'assicurata in buone
condizioni generali, ben collaborante, apparentemente non depressa, anche se un
po' dimostrativa nel manifestare i suoi disturbi.
È possibile evocare una dolenzia alla palpazione praticamente
dell'intero sistema locomotore, dalla testa ai piedi, ben oltre ai classici
tender points fibromialgici. Assenza di chiare sinoviti o tenosinoviti sia alle
piccole articolazioni di mani e piedi, sia alle grosse articolazioni. I
movimenti di flessione ad estensione del ginocchio sx risultano essere
leggermente limitati e dolenti, assenza comunque di un chiaro versamento
articolare o di segni per una meniscopatia acuta. I movimenti della colonna
vertebrale sono pure leggermente limitati ad ogni livello, dolenti all'altezza
della colonna lombare inferiore, in presenza comunque di una discreta
contro-innervazione da lei stessa esercitata; nessun segno per una
radicolopatia cervicale o lombare.
In considerazione del quadro clinico da me ora rilevato, della
complessa anamnesi, dei risultati di laboratorio, nonché dei risultati degli
esami radiologici più volte eseguiti, compresa Ia recente MRI delle mani,
ritengo di non poter confermare la presenza di un'artropatia infiammatoria.
L'assicurata presenta invece una già ben descritta sindrome del dolore cronico,
con evocazione di dolori alla palpazione dell'intero sistema locomotore, con
reazioni algiche in parte inadeguate, non spiegabili né con la presenza di
un'eventuale patologia infiammatoria, né tanto meno degenerativa. Leggendo gli
atti medici a mia disposizione, in modo particolare Ie dettagliate valutazione
reumatologiche eseguite dal dr. __________ e dal dr. __________, non credo di
poter oggettivare alcun peggioramento subentrato nel corso degli ultimi anni.
Tuttalpiù, l'unico elemento di nuova insorgenza è dato dai dolori al ginocchio
sx, dove il collega __________ ha potuto evacuare alcuni ml di versamento di
carattere irritativo, probabilmente causato dalla descritta meniscopatia. Per
questi problemi al ginocchio è già prossimamente previsto un consulto
ortopedico dal dr. __________. Personalmente ho comunque
l’impressione che un evtl. intervento di meniscectomia ben
difficilmente potrà influenzare i dolori attualmente lamentati dall’assicurata.
Per quanto concerne Ia valutazione della sua capacità lavorativa,
non ho motivo per modificare quanto già attestato dal collega __________ nel
2007.
e poi ancora nel 2009, quando aveva ritenuto I'assicurata inabile al
lavoro quale casalinga nella misura del 40% e per un'attivata lavorativa
leggera, adeguata alle sue condizioni di salute (attività che Ie permetta di
cambiare frequentemente di posizione, che eviti carichi eccessivi per la
colonna vertebrale, come iI sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg o movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori pesanti o ripetitivi da
svolgersi con Ie mani) nella misura del 20%. Evidentemente questa valutazione
di carattere medico-teorico si scontra con iI quadro algico lamentato
dall'assicurata, quadro comunque non oggettivabile o spiegabile da evidenti
patologie di natura reumatologica. In qualità di amministratrice non vi e
invece alcuna limitazione della capacità lavorativa.
Sotto I'aspetto terapeutico ritengo che sarà difficile poter
proporre alla signora RI 1 delle valide misure che possano migliorare in modo
significativo i suoi cronici dolori, in assenza di un'adeguata risposta alle
molteplici terapie già correttamente eseguite nel corso degli anni dal collega __________.
II quadro algico si e talmente cronicizzato ed è tanto fortemente
influenzato da una problematica somatoforme da non attendersi alcun risultato
favorevole né con misure medicamentose né tanto medico fisiatriche. Come già
affermato sopra, non mi aspetto neppure un significativo miglioramento dei
dolori al ginocchio sx, qualora verrà deciso di intervenire tramite artroscopia
in occasione del prossimo consulto che verrà eseguito iI 29.03.2011 da parte
del dr. __________.
La prognosi valetudinaria e perciò a mio parere da considerare sfavorevole
soprattutto se si pensa ad un evtl. inserimento dell'assicurata nel mondo del
lavoro, ciò che ritengo, alla sua età, ormai improponibile” (doc. AI
87-48+49+50).
La
patologia neurologica è stata indagata dal Dr. __________, spec. FMH in neurologia,
che nel referto del 1° febbraio 2011, dopo aver illustrato l’anamnesi della
paziente, lo stato neurologico, ha così risposto alle domande del SAM:
" (…)
Posso così rispondere alle vostre domande secondo iI questionario
base:
1.
Diagnosi dal suo punto di vista neurologico:
con influsso sulla capacità lavorativa:
senza influsso sulla capacità lavorativa:
▪ emicrania senza aura
2.
Valutazione
della capacità lavorativa (in percentuale) nell'attività da ultimo svolta
dall'Assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a limitazione funzionale
o di rendimento riferito ad un'attività al 100 %.
Per quel che riguarda gli aspetti
neurologici l'A. può essere considerata abile al lavoro al 100 %.
3.
Da quando
esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata dal punto di vista
neurologico e come si è evoluta fino al momento dell’attuale perizia?
Non vi è mai stata riduzione della
capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.
4.
Riguardo
alle diagnosi da Lei esposte qual è secondo Lei la prognosi a medio-lungo
termine?
Probabilmente anche a medio-lungo
termine la paziente continuerà a presentare cefalee recidivanti.
5.
Come si
giustifica Ia diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono Ie limitazioni
funzionaIi costatate?
Non vi è diminuzione della capacità
lavorativa dal punto di vista neurologico.
6.
Vi sono
possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute? Che effetti
avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?
Assunzione di anaIgesici al bisogno,
in caso di peggioramento delle cefalee eventualmente cura profilattica per
l'emicrania.
7.
Ritiene
possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale e/o
riformazione professionale? Descrivere Ie risorse di cui l'assicurato/a ancora
dispone.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
8.
Ritiene
che l'Assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i
limiti funzionali e Ia capacità lavorativa in % in tale attività adatta,
specificando da quando.
Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.
9.
In quale
misura l'A. può svolgere I'attività di casalingo/a (motivare Ia percentuale).
In misura del 100% dal punto di vista neurologico.
10.
L’ambiente
di lavoro dell'Assicurato/a è in grado di sopportarne i disturbi psichici?
Da valutare in ambito psichiatrico.” (doc. AI 87-52+53)
Per
quanto riguarda la patologia pneumologica, il Dr. __________, vice-primario di
medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________, nel referto del 7 febbraio
2011, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, lo status e la funzione
polmonare del 27 gennaio 2011 ha così risposto alle domande del SAM:
" (…)
1.
Diagnosi dal suo punto di vista specialistica (specificando
se sono con o senza influsso sulla capacità lavorativa).
1.
Asma bronchiale di origine allergica con:
- attualmente
abbastanza compensata sotto terapia
2.
Poliallergia importante
3.
Rinosinusite allergica con:
- stato da svuotamento chirurgico del
sino-mascellare nel 2007 a
due riprese
Tutte e tre Ie diagnosi con possibile influsso sulla capacità
lavorativa.
Diagnosi non specialistiche
- Riflusso esofageo in trattamento, gastrite recidivante con
Helicobacter pylori positiva con eradicazione a 2 riprese:
- verosimile fibromialgia
- oligo, politenosiviti ricorrenti possibilmente nel contesto di
autoimmunopatia indifferenziata e/o di reumatismo palindromico
- stato dopo colecistectomia dopo colecistite e colangite in
seguito
- stato da appendicectomia e tonsillectomia e febbre reumatica all'età
di 10 anni
2.
Valutazione della capacità lavorativa (in percentuale) nell’attività
da ultimo svolta dall'assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a
limitazione funzionale o di rendimento riferito ad un'attività al 100%.
L'attività da ultimo svolta dall'assicurata è stata quella di
casalinga. Dal punto di vista pneumologico attualmente la paziente non presenta
una diminuzione della capacità lavorativa per I'attività come casalinga.
Possibile una limitazione di rendimento e funzionale in caso di attacchi asmatici,
esacerbazioni ma che sono di carattere intermittente e poco prevedibili (in
media da 2 a 3 all'anno).
3.
Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa
prolungata dal vostro punto di vista specialistica e come si è evoluta fino al
momento dell'attuale perizia?
L'asma bronchiale risale a diversi anni orsono, non vi è però una
situazione tale da comportare un'incapacità lavorativa prolungata dal punto di
vista pneumologico.
4.
Riguardo alle diagnosi de lei esposte qual è secondo lei la
prognosi a medio-lungo termine?
Si tratta di una patologia cronica che la paziente ha da diversi
anni con sintomatologia intermittente con un trattamento adeguato, si può
stabilizzare e controllare la sintomatologia che non dovrebbe peggiorare nel
tempo.
5.
Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?
Quali sono Ie limitazioni funzionali constatate?
Attualmente dal punto di vista strettamente pneumologico non si
constata alcuna diminuzione della capacità lavorativa e non vi sono vere e
proprie limitazioni funzionali.
6.
Vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di
salute? Che effetti avrebbero questi procedimenti sulla capacità lavorativa?
Con un trattamento precoce delle esacerbazioni asmatiche e il
trattamento di fondo, così come il trattamento dei fattori concomitanti quali
il riflusso esofageo e la rinosinusite allergica, la malattia si lascia
controllare bene. Dato che non vi è una limitazione della capacità lavorativa
attualmente non ci si può attendere neppure un miglioramento.
7.
Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione
professionale e/o riformazione professionale? Descrivere le risorse di cui l’assicurato/a
ancora dispone.
Dal punto di vista pneumologico non vi sono controindicazioni e
provvedimenti d'integrazione professionale e/o riformazione professionale.
Sono però da evitare tutta quelle professioni che mettono la
paziente a contatto di sostanze irritative o che possono peggiorare I'asma
bronchiale quali farine, sostanze irritative, polveri fini e condizioni ambientali
avverse (Iuoghi fumosi, molto caldi.... ) o che comportano un contatto diretto
con gli allergeni che provocano le esacerbazioni.
8.
Ritiene che I'assicurato/a sia in grado di svolgere altre
attività? Se si, descrivere i Iimiti funzionali e la capacità lavorativa in %
in tale attività adatta, specificando da quando.
Vedi punto 7. In attività adatte, sempre dal punto di vista
strettamente pneumologico non vi e alcuna limitazione funzionale, sempre che Ie
condizioni di lavoro ambientali siano compatibili con l'asma bronchiale,
pensabile un'attività del 100%.
9.
In quale misura l'assicurato/a può svolgere
I'attività di casalingo/a (motivare la percentuale).
In base alla visita odierna dal punta di vista pneumologico non vi
è alcuna limitazione all'attività quale casalinga. Possibile ma impossibile da
quantificare è una diminuzione dal punta di vista del rendimento durante le
fasi esacerbazioni 2-3 volte all'anno per Ia durata di 10gg” (doc. AI 87)
Globalmente, quindi, nel
rapporto peritale del 25 maggio 2011 i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa di “Sindrome del dolore cronico, diagnosi
differenziale sindrome fibramialgica primaria, "chronic fatigue syndrome”.
Gonalgie a sin. su incipiente
gonartrosi e lesione del menisco mediale, vedi referto MRI del 4.2.2011. Poliartralgie d'origine non
chiara, in assenza di chiara sinoviti e tenosinoviti, in diagnosi differenziale
rientra la sindrome fibromialgica primaria e la "chronic fatigue
syndrome", con stato dopo trattamento con Plaquenil e Salazopirina nel
1998, interrotto per intolleranza. Assenza di miglioramento dei dolori
articolari sotto terapia con corticosteroidi (ultimo trattamento per un paio di
settimane nel gennaio 2011). Sindrome
cervicovertebrale e cervicocefalica cronica d'origine principalmente miotensiva,
nella diagnosi differenziale rientra nella prima diagnosi. Sindrome
lombovertebrale e spondilogena cronica su incipiente alterazione degenerativa
tra L3-S1, diagnosi differenziale nell'ambito della prima diagnosi. lncipiente
poliartrosi alle mani” (doc. AI 87-29).
Quale diagnosi senza influenza
sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Emicrania
senz'aura. Sindrome mista ansioso-depressiva (lCD-10 F41.2). Asma bronchiale d'origine allergica:
-attualmente abbastanza compensata sotto terapia. Poliallergia. Rinosinusite
allergica con stato da
svuotamento chirurgico e del seno mascellare
nel 2007 a due riprese. Riflusso esofageo in trattamento, gastrite recidivante
a Helicobacter pylori positiva con eradicazione a due riprese. Stato dopo
colecistectomia dopo colecistite, colangite. Stato dopo appendicectomia e
tonsillectomia. Febbre reumatica all’età di 10 anni” (doc. AI 87-29+30).
Quanto alla capacità
lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto
l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% come casalinga, mentre in
un’attività lavorativa adeguata la capacità lavorativa è dell’80% (doc. AI
87-36).
2.6
Quanto alla valenza probante
di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano
stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami
completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito
che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli
esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le
loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; STFA U 329/01
ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di
partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del
processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136.
V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non
contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione :
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997.
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione
impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF
9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre ancora evidenziare
che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle
opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et
des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta Corte in una
sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze
d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal
giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre
experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de
mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports
médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des
critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur
probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence
consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les
références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause
une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de
nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont
une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins
traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans
le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause
les conclusions de l'expert. (…)"
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato
che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile,
esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione
dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in
RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella
quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie
giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203
e segg. (249-254).
In quest’ultima sentenza
l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,
secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]
Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve
innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il perito
deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da
parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali
il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la
perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il
carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con
sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti
medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in
base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto,
un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.7
Come evidenziato da questa Corte nella sentenza del 12 luglio
2010.
(cfr. consid. 2.8.) all’assicurata è stata attribuita - con decisione
dell’UAI del 14 novembre 2001 - una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal
1° dicembre 2000 sulla base dei referti del Dr. __________ (doc. AI 4-1/2, 5-1;
16-3) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia
domestica (doc. AI 14-7).
In sede di revisione della
rendita del mese di agosto 2006 l’assicurata è stata considerata salariata al
100% e a seguito della perizia SAM del 21 dicembre 2007 ritenuta abile al
lavoro al 60% nell’attività di venditrice, e all’80% in attività adeguate.
L’amministrazione ha così soppresso la mezza rendita AI erogata all’assicurata
essendo il grado d’invalidità del 28%.
Richiamato quanto esposto
ai consid. 2.9. e 2.10. della sentenza del 12 luglio 2010 il TCA deve dunque
nuovamente situarsi al mese di dicembre 2009 (data della decisione dell’Ufficio
AI che sopprimeva la rendita) e valutare se dal 14 novembre 2001 al 28 dicembre
2009, le condizioni di salute dell’assicurata sono rimaste tali da giustificare
l’erogazione di una mezza rendita di invalidità o se vi è stato, al contrario,
un miglioramento delle stesse giustificante la soppressione della rendita.
2.8
Questo Tribunale, chiamato a
verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente
vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,
non ha motivo per mettere in dubbio la valutaziona peritale SAM, da considerare
dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali
sopra ricordati.
2.8.1
Per quanto riguarda la patologia
psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame, grazie
al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista
in psichiatria, che nel referto del 23 gennaio 2011 ha diagnosticato una “- Sindrome mista ansioso-depressiva (lCD 10,F 41.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4)” (doc. AI 87-42).
La Dr.ssa __________ ha
ritenuto l’assicurata in grado di svolgere la precedente attività lavorativa e tutte
Ie altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale,
età, quadro fisico e attitudini personali al 100% da subito (doc. AI 87-43).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale
della Dr.ssa __________, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
La patologia fibromialgica non viene dunque ritenuta invalidante
in ambito psichiatrico, ma come vedremo (cfr. consid. 2.8.4.) ha influsso sulla
capacità lavorativa dell’assicurata dal profilo reumatologico.
2.8.2
Per quanto
riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata
sottoposta ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________,
spec. FMH in neurologia, che nel referto del 1° febbraio 2011 ha diagnosticato una “emicrania senza aura” (doc. AI 87-52).
Il perito ha ritenuto
l’assicurata abile in misura del 100% dal punta di vista neurologico (doc. AI
87-53).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale
del Dr. __________, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
2.8.3
Per quanto
riguarda la patologia pneumologica, l’assicurata è stata
sottoposta ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________,
vice-primario di medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________, che
nel referto del 7 febbraio 2011 ha diagnosticato “1. Asma bronchiale di
origine allergica con: - attualmente abbastanza compensata sotto terapia. 2.
Poliallergia importante. 3. Rinosinusite allergica con: -stato da svuotamento
chirurgico del sino-mascellare nel 2007 a due riprese” (doc. AI 87-57).
Secondo il perito non vi è
diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista pneumologico (doc. AI
87-58).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale
del Dr. Györik, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.
2.8.4
Per quanto
riguarda infine la patologia reumatologica, oggetto del rinvio
nella sentenza del TCA del 12 luglio 2010, va rammentato che il precedente
perito Dr. __________ nel 2007 aveva diagnosticato una “fibromialgia e
oligo-politenosinovite, artrite non classificabile a carattere intercorrente”
e riferito come la malattia reumatica infiammatoria avesse mostrato
un’evoluzione da considerarsi molto favorevole. La problematica infiammatoria
era stata superata dalla sindrome dolorosa cronica (doc. AI 45-36).
Nel 2009 il Dr. __________
ha ripreso la medesima diagnosi e rilevato che l’evoluzione è tipica per un
quadro a carattere fibromialgico. La malattia reumatica a carattere
infiammatorio - secondo lo specialista - non ha provocato delle limitazioni
funzionali significative, delle distruzioni articolari o delle lesioni
dell’apparato muscolo-scheletrico tali da giustificare delle sostanziali
limitazioni delle attività professionali. L’evoluzione e il decorso della
patologia reumatica infiammatoria ha avuto un’evoluzione e un decorso
estremamente favorevole, blando e non aggressivo. Mentre la fibromialgia non è
ritenuta portatrice di limitazioni (doc. AI 59-7).
Il Dr. __________ non ha
quindi riscontrato modifiche in relazione alla precedente valutazione del 2007
e aveva fissato un’inabilità del 40% quale casalinga e in quella di venditrice,
mentre in attività adeguata l’inabilità era del 20% (doc. AI 59-7).
In sede di rinvio
l’amministrazione doveva chiarire se nel periodo di tempo dal 14 novembre 2001
al 28 dicembre 2009 il quadro valetudinario dell’assicurata fosse
effettivamente migliorato.
Nella valutazione peritale
successiva alla sentenza di rinvio, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame
reumatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH
in medicina interna e malattie reumatiche, che nel referto del 21 febbraio 2011 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome del dolore cronico,
diagnosi differenziale sindrome fibramialgica primaria, "chronic fatigue
syndrome”. Gonalgie a sin. su
incipiente gonartrosi e lesione del menisco mediale, vedi referto MRI del 4.2.2011. Poliartralgie d'origine non
chiara, in assenza di chiara sinoviti e tenosinoviti, in diagnosi differenziale
rientra la sindrome fibromialgica primaria e la "chronic fatigue
syndrome", con stato dopo trattamento con Plaquenil e Salazopirina nel
1998, interrotto per intolleranza. Assenza di miglioramento dei dolori
articolari sotto terapia con corticosteroidi (ultimo trattamento per un paio di
settimane nel gennaio 2011). Sindrome
cervicovertebrale e cervicocefalica cronica d'origine principalmente
miotensiva, nella diagnosi differenziale rientra nella prima diagnosi. Sindrome
lombovertebrale e spondilogena cronica su incipiente alterazione degenerativa
tra L3-S1, diagnosi differenziale nell'ambito della prima diagnosi. lncipiente
poliartrosi alle mani” (doc. AI 87-48).
Il Dr. __________ ha
chiaramente indicato di non poter confermare la presenza di un'artropatia
infiammatoria, vi è invece una “sindrome del dolore cronico, con evocazione
di dolori alla palpazione dell'intero sistema locomotore, con reazioni algiche
in parte inadeguate, non spiegabili né con la presenza di un'eventuale
patologia infiammatoria, né tanto meno degenerativa” (doc. AI 87-49).
La conclusione del Dr. __________,
secondo cui la malattia reumatica infiammatoria ha avuto un evoluzione
favorevole, mentre predominante è la patologia fibromialgica trova conferma nella
perizia del Dr. __________ (cfr. doc. AI 45-36;
87-49).
Per quanto concerne Ia
valutazione della sua capacità lavorativa, il Dr. __________ si è allineato
alle valutazioni del Dr. __________ nel 2007 e nel 2009, quando aveva ritenuto
I'assicurata inabile al lavoro quale casalinga nella misura del 40% e per
un'attività lavorativa leggera, adeguata alle sue condizioni di salute nella
misura del 20% (doc. AI 87-49).
In data 18 aprile 2012 il
TCA ha interpellato il Dr. __________ ponendogli il seguente quesito:
" (…)
Nel suo referto peritale del 21 febbraio 2011 - svolto per conto
del SAM a seguito della nostra sentenza di rinvio del 12 luglio 2010 - lei ha
posto la diagnosi esposta al punto 4, pag. 4 indicando di non poter confermare
la presenza di un'artropatia infiammatoria. L’assicurata presenta invece -
sempre secondo la sua valutazione - una chiara sindrome del dolore cronico “con
evocazione di dolori alla palpazione dell'intero sistema locomotore, con
reazioni algiche in parte inadeguate, non spiegabili né con la presenza di
un'eventuale patologia infiammatoria, né tanto meno degenerativa”. Infine,
lei ha concluso asserendo di non poter oggettivare un peggioramento nel corso
degli ultimi anni, se non per quanto riguarda i dolori al ginocchio sinistro.
In merito alla capacità lavorativa residua lei ha indicato di non
scostarsi da quanto valutato dal Dr. ____________________ nelle perizie del
2007.
e del 2009.
Alla luce della documentazione medica agli atti, in particolare
dei referti del Dr. __________ del 2007 e del 2009 e di quelli dei medici
curanti, la invito a chiarirci se - a suo parere - vi è stato oggettivamente un
miglioramento dello stato di salute reumatologico dell’assicurata nel
periodo di tempo tra il novembre 2001 sino alla sua valutazione, oppure se il
quadro valetudinario, dal profilo reumatologico, è da ritenersi sostanzialmente
stabile.
Nel caso la patologia reumatologica sia evoluta positivamente, la
invito a descriverci nel dettaglio in cosa è consistito questo miglioramento.”
(doc. IX).
Nello scritto del 23
aprile 2012 il Dr. __________ ha precisato quanto segue:
" (…)
Come ho avuto modo di precisare nella mia valutazione peritale
reumatologica del 21.02.2011, la signora RI 1 lamenta ormai già da anni diffusi
dolori al sistema locomotore di origine multifattoriale. Il reumatologo
curante, nonché il dr. __________, che aveva già avuto modo di peritare
l’assicurata nel dicembre 2007 e poi ancora nel novembre 2009, avevano
postulato la sospetta diagnosi di un’artropatia infiammatoria, poi però mai del
tutto confermata. La valutazione della capacità lavorativa espressa dal dr. __________
non prendeva comunque in considerazione la presenza di alcuna patologia
infiammatoria, mentre veniva giusitificata unicamente dalla presenza di una
sindrome del dolore cronico.
Da quanto ho potuto rilevare sia dagli atti messimi a disposizione
sia dall’anamnesi da me direttamente rilevata in occasione della valutazione
peritale, il decorso presentato dall’assicurata negli ultimi anni è da
considerare stazionario; non vi è infatti stato né un sensibile peggioramento
né tanto meno un miglioramento delle sue condizioni cliniche tali da motivare
un cambiamento della decisione concernente la sua capacità lavorativa. Per
questo motivo ho ritenuto di poter riconfermare quanto già attestato dal
collega __________, che attestava un’incapacità lavrativa del 20% per un lavoro
fisicamente medio-leggero, adeguato alle limitazioni da lui precisate, nonché
un’incapacità del 40% quale casalinga. Dagli atti e dall’esame clinico da me
eseguito il 16.02.2011 non avevo infatti rilevato alcun elemento oggettivabile
tale da modificare questa valutazione."
(doc. X).
Sebbene negli ultimi anni
- secondo il Dr. __________ - il quadro clinico sia da considerarsi
stazionario, per quanto concerne il periodo oggetto della presente vertenza
(dal novembre 2001 al dicembre 2009) il miglioramento constatato dal perito Dr.
__________ nelle perizie del 2007 e del 2009, riconducibile all’assenza di una
patologia infiammatoria, viene confermato sia nella valutazione peritale del 21
febbraio 2011 che nello scritto del 23 aprile 2012 del Dr. __________ (doc. AI
45-29, 59-1, 87-45, doc. X) e può dunque essere ammesso da questo Tribunale.
Nel rapporto del 7 giugno
2011.
il Dr. __________ del SMR ha indicato anch’egli che il miglioramento è
giustificato dal fatto che l’assicurata non è affetta da problematiche
infiammatorie come sospettato in un primo tempo ed evidenziato dai rapporti del
Dr. __________ (doc. AI 54-3, 89-4). Argomentazione ribadita nelle annotazioni
del SMR del 7 maggio 2012 (doc. XVbis).
Neppure i certificati
prodotti dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione
dell’8 agosto 2011 permettono una diversa valutazione della fattispecie.
Lo scritto del 12 ottobre
2011.
del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, non
fornisce una diagnosi differente e non si esprime sulla capacità lavorativa
(doc. AI 107-2).
La Dr.ssa __________,
spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel rapporto del 13 maggio 2011 ha posto la diagnosi di “ipermetropia; presbiopia; attualmente distacco del corpo vitreo
posterior dell’occhio destro” (doc. AI 102-1), ma non ha dato indicazione
circa la capacità lavorativa.
Infine, il breve scritto
del 17 ottobre 2011 del Dr. __________, spec. FMH in medicina generale si è
unicamente limitato ad certificare un’inabilità completa (100%) senza alcun’altra
indicazione (doc. AI 108-1).
Il medico del SMR, Dr. __________,
al quale sono stati sottoposti questi referti ha confermato le conclusioni del
rapporto SMR del 7 giugno 2011 e la perizia SAM (doc. AI 109-1).
In conclusione,
rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza
richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere
fatto riferimento.
Inoltre, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali, che l’assicurata è abile al lavoro nella misura
dell’80% in un’attività adeguata.
2.9
Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo
economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2010 (la soppressione della rendita è
effettiva dal 28 febbraio 2010).
2.9.1
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a).
Nella fattispecie RI 1,
dopo le scuole dell’obbligo ha svolto l’apprendistato di venditrice,
conseguendo il diploma nel 1972. Fino all’età di vent’anni ha lavorato in un
negozio di alimentari a __________ e successivamente si è dedicata all’attività
di casalinga (doc. AI 45-10).
A mente di questa Corte
ritenuto come l’assicurata non ha più esercitato, se non occasionalmente,
un’attività lavorativa, non è possibile quantificare in maniera attendibile il
reddito ipotetico che ella avrebbe potuto conseguire senza invalidità.
In considerazione di ciò,
il reddito da valido va determinato sulla base di dati statistici come
correttamente ha fatto l’Ufficio AI e non contestato dalla ricorrente.
Applicando i dati
statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2010, categoria
4, attività semplici e ripetitive valore medio, si ottiene un importo
mensile di fr. 4’225.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 4'394.-- al
mese, pari a fr. 52'728.-- all’anno.
2.9.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere
il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto,
applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--
Riportando questo dato su
41.6
ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie
économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili
oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la
quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa
B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%):
" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der
Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner
die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während
körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60%
zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und
Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der
Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe
ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der
Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.
2.5
Entgegen der Auffassung im kantonalen
Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,
dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der
ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der
Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die
Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00
[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr
einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im
Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem
Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt
(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002
S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende
Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die
Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und
Ausländer zusammensetzen.
2.6
Die IV-Stelle führt in der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte
nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in
Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,
die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."
Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben
festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von
teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und
repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000
S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen
der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist
(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).
2.7
Damit sind im Rahmen des Abzuges die
leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die
Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu
berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen
Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen
gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein
Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende
Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.
2.3
hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus
des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat
jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit
einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache
Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein
kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher
liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der
Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,
was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe
Invalidenrente führt." (STFA succitata)
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht
unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl.
Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr
nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird
sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der
leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,
angemessen Rechnung getragen”).
In
una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha
fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.9.3
In concreto, nel rapporto del
22.
dicembre 2010, la consulente in integrazione professionale ha applicato una
riduzione del 4% per attività leggere (doc. AI 93-3).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."
Nella presente fattispecie
la percentuale del 4% può essere confermata dal TCA.
Questa soluzione si
giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice
non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'728.--, ritenuta un’esigibilità dal
profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 4%, il reddito ipotetico
dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'495.10 confrontando ora questo dato
con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'728.-- (consid. 2.9.1.) emerge un
tasso d’invalidità del 23,2% arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita
d’invalidità.
L’UAI ha pertanto agito
correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni, in applicazione
dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento
constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare – a partire dal 28 febbraio 2010.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità
dopo il 28 febbraio 2010, la decisione del 25 novembre 2011 deve quindi essere
confermata.
2.10
L’assicurata nel proprio atto
ricorsuale ha chiesto l’allestimento di una nuova perizia neutrale ed oggettiva
(doc. I, pag. 6).
Va qui
ricordato che, quando l'istruttoria
da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In concreto, alla luce
delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie
sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri
accertamenti medici.
2.11
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico
dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti