Lexipedia

Decisione

32.2012.1

Decisione dell'UAI di soppressione della rendita confermata a seguito di perizia pluridisciplinare SAM

18 giugno 2012Italiano85 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XVII e XVIII sono

stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. XIX).

Considerandi

2.1

Il TCA è nuovamente chiamato

a stabilire se l’Ufficio AI era legittimato oppure no a sopprimere, in via di

revisione, la mezza rendita d’invalidità di cui era al beneficio RI 1.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende

l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata

da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la

surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità

(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité

sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in

vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una

rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono

invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a

un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA

il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del

lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo

l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività

lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del

lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità

dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito

ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che

avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC

1992.

p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance

invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito

che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con

quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua

capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni

normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti

integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V

136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di

regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la

formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello

assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La

misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla

situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di

misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per

la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due

redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno,

vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere

calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR

1996.

IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del

TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al

momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido

e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la

valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone

intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,

decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita

(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.

STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio

2003.

nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002

nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto

2002.

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno

2003.

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.2

Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

La revisione avviene d’ufficio quando, in previsione di una possibile

modificazione importante del grado d’invalidità o di grande invalidità, è stato

stabilito un termine nel momento dell’erogazione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi, o allorché si conoscono fatti o si ordinano provvedimenti

che possono provocare una notevole modificazione del grado d’invalidità o della

grande invalidità (art. 87 cpv. 2 OAI). Invece, se è stata inoltrata domanda di

revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d’invalidità o

d’incapacità dell’invalido a provvedere a se stesso è modificato in misura

rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 3 OAI). Infine,

prescrive l’art. 87 cpv. 4 OAI che, ove la rendita o l’assegno per grandi

invalidi siano stati negati perché il grado d’invalidità era insufficiente o

perché l’invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto in quanto siano soddisfatte le condizioni previste nel

capoverso 3.

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in consi­derazione allorché è durato tre mesi,

senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza

ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p. 323;

DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una

rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI.

In ogni caso la revisione

della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della

decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non

basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia

giudicata in modo diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29

aprile 1991 in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto

se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI

stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o

dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno

del secondo mese che segue la notifica della decisione.

2.3

Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165=

RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag.

180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F.

consid. 3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna

2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i

danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102.

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA questi principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98 consid.

3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

In una

sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per

poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme provoca

un’incapacità di guadagno duratura.

Tali criteri sono stati così riassunti dal TFA in

un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:

" 6.2. A

determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante

nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una

perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le

ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza

del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla

pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).

Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto

tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare

luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;

Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],

Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare

pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto

soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo

gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente

non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità

lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse

insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con

riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile

inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia

l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,

intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad

es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza

remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un

eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto

"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi

profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza

di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore

somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da

notare ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel

novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di

guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr.

sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento

ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano

psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,

egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente

dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.

2c)."

Anche in

un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato

che:

" 5.2 In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità

presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica

di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa

di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni

organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi

stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12.

marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I 870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit

und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den

Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz

Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76

segg. e 80 segg.)."

In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore

somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei

criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi

a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione

sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se

le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei

sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante

il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im

Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:

Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno

studio approfondito di Winchkler e Foerster).

A proposito

dell'esame dei criteri fissati dalla giurisprudenza, in una sentenza

9C_111/2008 del 27 gennaio 2009 l'Alta Corte in un caso concreto si è così

espressa:

" (...)

3.

3.1

En premier lieu, la juridiction cantonale de

recours a constaté l'absence de comorbidité psychiatrique au trouble

somatoforme douloureux. Le recourant ne remet pas en cause cette constatation

de fait, qui lie dès lors le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

3.2

Le Tribunal cantonal a porté ensuite son examen

sur les quatre autres critères que la jurisprudence a posés. Il a constaté que

deux de ces critères sont réalisés chez le recourant: d'une part, l'existence

d'affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur

plusieurs années sans rémission durable; d'autre part, la présence d'un état

psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant

simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit

psychique (profit primaire tiré de la maladie). En revanche, il a constaté que

les deux autres critères font défaut, savoir la perte d'intégration sociale

dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que l'échec de traitements

thérapeutiques ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de

mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la

personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes

douloureux. La juridiction cantonale a admis que le recourant ne présente pas

de cumul des critères dégagés par la jurisprudence, cela avec une certaine

intensité et constance, ce qui l'a conduite à nier l'existence d'un trouble

somatoforme douloureux ayant une répercussion sur la capacité de travail.

Le recourant invoque une constatation des faits

manifestement inexacte et incomplète, en reprochant aux juges cantonaux de les

avoir établis en contradiction flagrante avec les rapports médicaux versés au

dossier, plus particulièrement celui de l'Hôpital X.________ du 17 juillet

2007.

Toutefois, le recourant n'établit pas que les constatations de fait du

tribunal cantonal seraient manifestement erronées. Non seulement il ne démontre

pas que cette autorité aurait constaté à tort que la perte de l'intégration

sociale, deuxième critère, se serait étendue à toutes les manifestations de la

vie, dès lors qu'il reconnaît conserver quelques contacts avec d'anciens

collègues, mais il n'aborde pas le quatrième critère relatif à l'échec des

traitements thérapeutiques, dont les premiers juges ont pourtant nié

l'existence.

En ce qui concerne l'appréciation globale de

l'effort de volonté que le recourant pourrait fournir afin de surmonter ses

douleurs, l'intéressé reste assez superficiel. Les moyens invoqués dans le

recours ne sauraient conduire la Cour de céans à substituer sur ce point

l'appréciation du recourant à celle des premiers juges, d'autant que ces

derniers ont nié un caractère invalidant aux douleurs en rappelant que seuls

deux critères parmi les quatre précités ont pu être retenus. A cet égard, la

reconnaissance du premier des quatre critères par le tribunal cantonal ne

convainc pas, car la seule présence d'un symptôme induisant un trouble

somatoforme douloureux (singulièrement un syndrome fibromyalgique, dont le

docteur G.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, a fait

état dans un rapport du 14 juillet 2005), ne permet pas encore d'admettre

l'existence d'une affection corporelle chronique ou d'un processus maladif. Il

en va de même du critère du profit primaire tiré de la maladie que les premiers

juges ont aussi retenu, car celui-ci suppose un contexte psychodynamique qui

n'est pas réalisé. On ajoutera qu'à la lecture du rapport psychiatrique du 21

juin 2006 dont l'office intimé disposait, la solution retenue dans la décision

du 19 février 2007 se concilie avec les principes jurisprudentiels applicables

en matière de troubles somatoformes douloureux. Quant à l'incidence du second

rapport de l'Hôpital X.________ du 17 juillet 2007 sur l'issue du litige,

l'opinion des premiers juges est pertinente et il peut y être renvoyé."

Sul tema confronta la sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011

pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, nella quale l’Alta Corte ha ribadito che un

episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante gravità

e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e socioculturali che

non possono essere chiaramente distinti dalla problematica psichica, parlano a

sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid. 3.4.2).

La nostra Massima Istanza, in una sentenza I 873/05 del 19 maggio 2006, si è confermata nella

propria giurisprudenza e l'ha estesa anche al caso della fibromialgia,

rilevando:

"

(…)

Ora, il Tribunale federale delle assicurazioni, in

una recente sentenza 8 febbraio 2006 in re S. (I 336/04), destinata alla

pubblicazione nella raccolta ufficiale (ndr.: pubblicata in DTF 132 V 65), ha

stabilito che non vi è motivo per l'amministrazione e il giudice di rimettere

in discussione la diagnosi di fibromialgia quand'anche essa sia tema di

controversie negli ambienti medici. Ha poi precisato che la fibromialgia

presenta numerose similitudini con i disturbi da dolore somatoforme, per cui si

giustifica, dal profilo giuridico, e allo stato attuale delle conoscenze, di

applicare per analogia i principi sviluppati dalla giurisprudenza in materia di

disturbi da dolore somatoforme qualora si tratti di valutare il carattere

invalidante di una fibromialgia.

Ciò significa che anche in presenza di fibromialgia

si deve presumere che tale affezione o gli effetti della stessa possano essere

sormontati facendo gli sforzi personali ragionevolmente esigibili (cfr. DTF 131

V 50 (recte: 49)). Come in tema di disturbi da dolore somatoforme si deve

comunque prendere in considerazione la possibile sussistenza di determinati

fattori che, per la loro intensità e costanza, rendono la persona incapace di

fare simili sforzi. I criteri suscettibili di giustificare una prognosi

negativa sono i seguenti: la presenza di una componente psichiatrica importante

per la sua gravità, la sua intensità e la sua durata, il perdurare di un

processo morboso per più anni senza remissione durevole, l'esistenza di turbe

croniche, il verificarsi di una perdita di integrazione sociale in tutte le

manifestazioni della vita e la constatazione dell'insuccesso delle cure

ambulatorie o stazionarie praticate secondo le regole dell'arte, questo

nonostante l'attitudine cooperativa della persona assicurata. In presenza di

una componente psichiatrica, si deve tener conto dell'esistenza di uno stato

psichico cristallizzato risultante da un processo difettoso di risoluzione di

un conflitto conferente comunque un sollievo dal profilo psichico (profitto

tratto dalla malattia, fuga nella malattia). Infine, sempre come nel caso di

disturbi da dolore somatoforme si deve concludere per l'assenza di un danno

alla salute giustificante il diritto a prestazioni qualora le limitazioni

legate all'esercizio di un'attività risultino da un’esagerazione dei sintomi.

(…)” (STFA I 873/05 del 19 maggio 2006)

Il TF, in una sentenza

9C_871/2010 del 25 febbraio 2011 pubblicata in SVR 2011 IV Nr. 56, ha esteso l’applicazione della giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi all’ipersonnia

(sonnolenza diurna), patologia che rientra nel quadro dei disturbi privi di

sostrato organico oggettivabile non chiari dal profilo patogenetico ed

eziologico.

In tale contesto

l’Alta Corte si è così espressa:

" (…)

4.2

Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45.

S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136.

V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”

In una sentenza I 384/06

del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.4

Per quanto concerne le conseguenze della giurisprudenza in materia di disturbi da dolore

somatoforme (cfr. DTF 130 V 352, vedi anche

consid. 2.4.) sulle rendite correnti, l’Alta Corte nella DTF 135 V 201 ha stabilito che una decisione cresciuta in giudicato riguardante una prestazione durevole solo

eccezionalmente deve essere adattata, a sfavore dell'assicurato, a una

modificata prassi giudiziaria. Un'eccezione richiede in primo luogo un'ampia

diffusione della nuova giurisprudenza. È inoltre necessario che la

giurisprudenza precedente sia ancora applicabile solo a poche persone,

privilegiandole in modo urtante, oppure che l'assegnazione iniziale della

prestazione appaia assolutamente insostenibile nell'ottica della nuova prassi

(consid. 6, in particolare consid. 6.4). La giurisprudenza sviluppata in DTF 130 V 352 non

giustifica la riduzione o la soppressione di una rendita corrente a titolo di

adattamento a basi giuridiche modificate (consid. 7).

In un’altra sentenza

9C_1009/2008 del 1° maggio 2009 pubblicata in DTF 135 V 215 il TF ha confermato

che la giurisprudenza esposta in DTF 130 V 352 non costituisce un

motivo sufficiente per revocare, a titolo di adattamento a basi giuridiche

modificate, delle rendite d'invalidità correnti (consid. 6). Nemmeno l'art. 7

cpv. 2 LPGA, che non modifica la nozione di incapacità al guadagno, costituisce

un titolo giuridico sufficiente per fare ciò (consid. 7).

L’Alta Corte

ha, in particolare, sottolineato:

“(…)

6.1.2

Au cours d'une évolution débutée dans les années nonante, les troubles

somatoformes douloureux ont nettement pris de l'importance (cf.

KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, Journal suisse de médecine 1997, p. 1380 ss, 1380 s.; PETER ROSATTI,

De la sinistrose aux troubles somatoformes, in L'expertise médicale, 2002, p.

81.

ss, 86). En tant que tel, le diagnostic correspondant - en particulier aussi

celui de syndrome douloureux somatoforme persistant (CIM-10: F45.4) - ne dit

rien encore quant à la capacité de travail de l'assuré (cf. ATF 130 V 396 consid. 6.2.3 p. 402 et les références). La doctrine psychiatrique en

Allemagne a toutefois développé des critères pour poser un pronostic (KLAUS

FOERSTER, Begutachtung und Erwerbsfähigkeit bei Patienten mit psychogenen

Störungen, RSAS 1996 p. 486 ss, 498) et évaluer l'exigibilité de l'exercice

d'une activité lucrative (FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung im Sozialrecht,

in Psychiatrische Begutachtung, Venzlaff/Foerster [éd.], 3e éd.,

Munich 2000, p. 509, 511; cf. aussi KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, op. cit., p. 1434 s.,

avec référence à l'étude fondamentale de WINCKLER et FOERSTER). La doctrine a

introduit ces critères en droit suisse (HANS-JAKOB MOSIMANN, Somatoforme

Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, RSAS 1999 p. 1 ss et 105

ss) et le Tribunal fédéral des assurances les a repris par la suite (arrêt I

554/98 du 19 janvier 2000, dont des extraits ont été publiés in VSI 2000 p. 152

[consid. 2c p. 154 s.]). Cette jurisprudence, qui ne constitue pas un

revirement de fond quant aux principes posés dans l' ATF 102 V 165, mais une application de ceux-ci au diagnostic de "troubles

somatoformes douloureux", a également été reprise par la pratique

administrative. Dans la Lettre circulaire AI n° 180 du 27 mai 2003 (n. 1018 de

la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité

[CIIAI], valable à partir du 1er juillet 2003), l'OFAS a indiqué

que: "les 'douleurs somatoformes', en particulier, n'ont pas de

conséquences pour la capacité de travail si elles ne s'accompagnent pas d'une

comorbidité psychiatrique; dans ces cas, on peut donc raisonnablement exiger un

effort de volonté pour utiliser la capacité de travail. Le plus important est

d'apprécier, sur la base de constatations objectives, si l'incapacité de

travail de la personne assurée est totale ou partielle".

6.1.3

Dans

l'arrêt ATF 130 V 352 rendu le 12 mars 2004, le Tribunal fédéral des assurances a également

repris les "critères de Foerster" (en se référant à MEYER-BLASER,

Arbeitsunfähigkeit [Art. 6

BGE 135 V 215 S. 227

ATSG], in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p.

27.

ss, 80 ss), mais en a décrit plus précisément la signification et

l'application pour l'évaluation du droit à des prestations de

l'assurance-invalidité (cf. en particulier ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 p. 354 s.). En particulier, les médecins chargés d'une

expertise et les organes d'application du droit ont été invités à examiner la

capacité de travail dans chaque cas individuel au regard de critères

déterminés, afin de garantir une appréciation de la capacité de travail plus

uniforme et, de ce fait, plus conforme au principe de l'égalité de traitement.

Le regeste publié au Recueil officiel mentionne une précision de la

jurisprudence (ATF 130 V 352). Le point de savoir s'il s'agit effectivement d'une précision de la

jurisprudence ou d'un changement de celle-ci n'a pas à être résolu, dès lors

que l'une ou l'autre qualification n'a pas d'influence sur le résultat.

6.2

6.2.1

Comme

il ressort de l'exposé de jurisprudence ci-dessus, l'arrêt ATF 130 V 352 n'a pas modifié la situation juridique en ce sens qu'une rente était

d'emblée allouée par le passé en cas de diagnostic de troubles somatoformes

douloureux, alors que cela serait désormais exclu. Dans le cas qu'elle avait à

juger, l'instance précédente alors compétente avait nié le caractère invalidant

des troubles somatoformes douloureux (en se fondant sur la jurisprudence antérieure),

de même que les tribunaux cantonaux dans les arrêts ultérieurs publiés (ATF 130 V 396 et ATF 131 V 49). Le diagnostic de troubles somatoformes douloureux pouvait conduire -

avant comme après l'arrêt ATF 130 V 352 - tant à l'admission qu'au rejet du droit à la rente. L'octroi de

rentes dans le passé n'apparaît dès lors ni contraire au droit, ni inapproprié

ou encore choquant dans la perspective actuelle. Aussi, une adaptation des

rentes en cours ne se justifie-t-elle pas du point de vue de la mise en oeuvre

de l'assurance conforme au droit et objectivement justifiable (cf. ATF 115 V 308 consid. 4b p. 316)”.

2.5

Dando seguito alla sentenza

del 12 luglio 2010 l’UAI ha affidato al SAM il mandato di esperire una nuova

perizia pluridisciplinare.

In tale ambito, i medici

del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr.ssa __________), quella

reumatologica (Dr. __________e infine quella pneumologica (Dr. __________).

Dal profilo della

patologia psichiatrica, la Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista in

psichiatria, nel referto del 23 gennaio 2011, dopo aver illustrato l’anamnesi

della paziente, i dati soggettivi, la farmacoterapia e lo stato psichico, ha

posto la seguente diagnosi e conclusione:

" (…)

DIAGNOSI

con ripercussione sulla capacità lavorativa:

- Sindrome mista ansioso-depressiva (lCD 10, F 41.2)

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4)

In questo soggetto il quadro somatoforme da dolore cronico si

colloca in una dimensione in cui:

- non esiste una patologia psichica di rilevante intensità

- non esiste ritiro sociale

- c'e una storia di sofferenza fisica ma senza conferme oggettive

dirimenti

- non manifesta un disagio psico-emotivo tale da compromettere

l'esigibilità di un funzionamento lavorativo

- esiste uno scarso successo delle terapie mediche suI dolore

cronico

e nessuna terapia di pertinenza psichiatrica

- non si rileva un aggravamento del quadro nel corso degli

anni, dal

punto di vista psichiatrico

1.

CONCLUSIONI:

La signora ha avuto una vita difficile ma, nonostante

l'espressione di un disagio emotivo a impronta mista ansioso-depressiva, ella

si mostra complessivamente capace di reagire, di risignificare.

Il disagio espresso dall'assicurata non ha ripercussioni sulla

capacità lavorativa, motivo per cui ella appare capace Iavorativamente per i

solo motivi di interesse psichiatrico al 100%.

2.

Valutazione della capacità Iavorativa (in percentuale)

dell'attività da ultimo svolta dall’assicurato/a, se possibile specificando se

dovuta a limitazione funzionale o di rendimento riferito a un'attività al 100%

Abile al 100%.

3.

Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa

prolungata dal vostro punto di vista specialistico e come si è evoluta fino al

momento dell'attuale perizia?

Nessun riduzione.

4.

Riguardo Ie diagnosi da Lei esposte qual è secondo Lei la

prognosi a medio-Iungo termine?

Prognosi buona per quanto allo stato dei fatti.

5.

Come si giustifica la diminuzione della Capacità Lavorativa?

Quali sono Ie limitazioni funzionali constatate?

Nessuna Iimitazione evidenziata.

6.

Vi sono possibilità terapeutiche per migliorare la capacità

lavorativa dell'assicurato? Che effetti avrebbero questi provvedimenti sulla capacità

lavorativa?

Non sembrano necessarie al momento.

7.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale e/o riformazione professionale presso questo assicurato?

Descrivere le residue risorse di cui l'assicurato/a ancora dispone

No, non Ii ritengo al momento necessari in questo soggetto ma mi

pare che non esistano elementi di pertinenza psichiatrica che Ii

controindichino in senso assoluto.

8.

Ritiene che l'assicurata/o sia capace di svolgere altre

attività? Se si, descrivere i limiti funzionali e la capacità lavorativa in

percentuale in tale attività adatta (ore/die o riduzione del rendimento)

specificando da quando

Ritengo che il soggetto sia in grado di svolgere tutte Ie altre

attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale, età, quadro

fisico e attitudini personali nella stessa percentuale già detta (abile al

100%) da subito.

9.

In che percentuale I'assicurata/o può svolgere

l'attività di casalinga/o (motivare la percentuale)

Al 100%.

8.

L'ambiente di lavoro può sopportare i disturbi psichici dell'assicurato/a

Si.” (doc. AI 87-42+43)

Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, il Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e

malattie reumatiche, nel referto del 21 febbraio 2011, dopo aver illustrato

l’anamnesi della paziente, i dati soggettivi e quelli oggettivi ha posto la

seguente diagnosi e valutazione:

" (…)

4.

Diagnosi

4.1

Diagnosi reumatologiche con ripercussione sulla

capacità lavorativa:

1.

Sindrome del dolore cronico.

- DD: sindrome fibromialgica primaria, "chronic fatigue

syndrome",

sindrome somatoforme.

2.

Gonalgie a sx su incipiente gonartrosi e lesione del menisco

mediale (vedi referto MRI del 04.02.2011).

- Prevista prossimamente una valutazione chirurgico-ortopedica.

3.

Poliartralgie di origine non chiara, in assenza di chiare

sinoviti o

tenosinoviti.

- DD: nell’ambito della diagnosi 1.

- Stato dopo trattamento con Plaquenil e Salazopirina nel 1998,

interrotte per intolleranza.

- Assenza di un miglioramento dei dolori articolari sotto

terapia con

corticosteroidi (ultimo trattamento per un paio di settimane

nel

gennaio 2011).

4.

Sindrome cervico-vertebrale e cervico-cefalica cronica di

origine

principalmente miotensiva.

- DD: nell'ambito della diagnosi 1.

5.

Sindrome lombovertebrale/-spondilogena cronica su:

- Incipienti alterazioni degenerative tra L3 ed S1.

- DD: nell'ambito della diagnosi 1.

6.

Incipiente poliartrosi alle mani.

4.2

Diagnosi non reumatologiche con possibile ripercussione

sulla capacità lavorativa:

Poliallergie con episodi urticarioidi ed asmoidi ricorrenti.

-Triptasi aumentate.

2.

Sindrome ansiosa cronica.

4.3

Diagnosi; senza ripercussione sulla capacità

lavorativa:

1.

GERD su ernia itale assiale.

-Stato dopo trattamento eradicativo per infezione da Helicobacter

pylori nell'agosto 2008 e nel maggio 2010.

-In terapia cronica con IPP.

5.

Valutazione e prognosi .

La storia clinica dell'assicurata è già stata ampiamente precisata

sia dagli esaustivi rapporti del dr. __________, sia dalle perizie

reumatologiche eseguite nel 2007 e nel 2009 dal dr. __________.

Si tratta di un'assicurata quasi 56enne che lamenta cronici e

diffusi dolori al sistema locomotore di origine sicuramente multifattoriale. II

quadro clinico è sempre stato caratterizzato da una diffusa dolenzia di

carattere fibromialgico. Nei rapporti vengono pure descritte delle possibili

artriti/sinoviti, mai però del tutto confermate. Gli esami di laboratorio non

hanno d'altronde mai mostrato un aumento dei parametri infiammatori. La

sierologia reumatologica è attualmente negativa (nel corso degli anni vi

sarebbero state delle misure degli ANA e degli anti-DNA leggermente positivi,

ciò che verosimilmente è da imputare ad "errori" di laboratorio). II

tentativo di introdurre una terapia di base con Plaquenil e Salazopirina era

stato presto interrotto nel 1998 a causa dell’intolleranza dei farmaci. Dei

trattamenti con corticosteroidi non hanno invece mai portato ad alcun

miglioramento del dolori articolari. Sottolineo inoltre come la MRI delle mani recentemente fatta eseguire dal dr. __________ non abbia evidenziato alcuna

chiara sinovite a tenosinovite. Questi elementi a mio parere sconfessano la

presenza di un'evtl. artropatia infiammatoria.

AlI'esame clinico ho potuto riscontrare un'assicurata in buone

condizioni generali, ben collaborante, apparentemente non depressa, anche se un

po' dimostrativa nel manifestare i suoi disturbi.

È possibile evocare una dolenzia alla palpazione praticamente

dell'intero sistema locomotore, dalla testa ai piedi, ben oltre ai classici

tender points fibromialgici. Assenza di chiare sinoviti o tenosinoviti sia alle

piccole articolazioni di mani e piedi, sia alle grosse articolazioni. I

movimenti di flessione ad estensione del ginocchio sx risultano essere

leggermente limitati e dolenti, assenza comunque di un chiaro versamento

articolare o di segni per una meniscopatia acuta. I movimenti della colonna

vertebrale sono pure leggermente limitati ad ogni livello, dolenti all'altezza

della colonna lombare inferiore, in presenza comunque di una discreta

contro-innervazione da lei stessa esercitata; nessun segno per una

radicolopatia cervicale o lombare.

In considerazione del quadro clinico da me ora rilevato, della

complessa anamnesi, dei risultati di laboratorio, nonché dei risultati degli

esami radiologici più volte eseguiti, compresa Ia recente MRI delle mani,

ritengo di non poter confermare la presenza di un'artropatia infiammatoria.

L'assicurata presenta invece una già ben descritta sindrome del dolore cronico,

con evocazione di dolori alla palpazione dell'intero sistema locomotore, con

reazioni algiche in parte inadeguate, non spiegabili né con la presenza di

un'eventuale patologia infiammatoria, né tanto meno degenerativa. Leggendo gli

atti medici a mia disposizione, in modo particolare Ie dettagliate valutazione

reumatologiche eseguite dal dr. __________ e dal dr. __________, non credo di

poter oggettivare alcun peggioramento subentrato nel corso degli ultimi anni.

Tuttalpiù, l'unico elemento di nuova insorgenza è dato dai dolori al ginocchio

sx, dove il collega __________ ha potuto evacuare alcuni ml di versamento di

carattere irritativo, probabilmente causato dalla descritta meniscopatia. Per

questi problemi al ginocchio è già prossimamente previsto un consulto

ortopedico dal dr. __________. Personalmente ho comunque

l’impressione che un evtl. intervento di meniscectomia ben

difficilmente potrà influenzare i dolori attualmente lamentati dall’assicurata.

Per quanto concerne Ia valutazione della sua capacità lavorativa,

non ho motivo per modificare quanto già attestato dal collega __________ nel

2007.

e poi ancora nel 2009, quando aveva ritenuto I'assicurata inabile al

lavoro quale casalinga nella misura del 40% e per un'attivata lavorativa

leggera, adeguata alle sue condizioni di salute (attività che Ie permetta di

cambiare frequentemente di posizione, che eviti carichi eccessivi per la

colonna vertebrale, come iI sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg o movimenti ripetuti di flessione ed estensione del tronco, lavori pesanti o ripetitivi da

svolgersi con Ie mani) nella misura del 20%. Evidentemente questa valutazione

di carattere medico-teorico si scontra con iI quadro algico lamentato

dall'assicurata, quadro comunque non oggettivabile o spiegabile da evidenti

patologie di natura reumatologica. In qualità di amministratrice non vi e

invece alcuna limitazione della capacità lavorativa.

Sotto I'aspetto terapeutico ritengo che sarà difficile poter

proporre alla signora RI 1 delle valide misure che possano migliorare in modo

significativo i suoi cronici dolori, in assenza di un'adeguata risposta alle

molteplici terapie già correttamente eseguite nel corso degli anni dal collega __________.

II quadro algico si e talmente cronicizzato ed è tanto fortemente

influenzato da una problematica somatoforme da non attendersi alcun risultato

favorevole né con misure medicamentose né tanto medico fisiatriche. Come già

affermato sopra, non mi aspetto neppure un significativo miglioramento dei

dolori al ginocchio sx, qualora verrà deciso di intervenire tramite artroscopia

in occasione del prossimo consulto che verrà eseguito iI 29.03.2011 da parte

del dr. __________.

La prognosi valetudinaria e perciò a mio parere da considerare sfavorevole

soprattutto se si pensa ad un evtl. inserimento dell'assicurata nel mondo del

lavoro, ciò che ritengo, alla sua età, ormai improponibile” (doc. AI

87-48+49+50).

La

patologia neurologica è stata indagata dal Dr. __________, spec. FMH in neurologia,

che nel referto del 1° febbraio 2011, dopo aver illustrato l’anamnesi della

paziente, lo stato neurologico, ha così risposto alle domande del SAM:

" (…)

Posso così rispondere alle vostre domande secondo iI questionario

base:

1.

Diagnosi dal suo punto di vista neurologico:

con influsso sulla capacità lavorativa:

senza influsso sulla capacità lavorativa:

▪ emicrania senza aura

2.

Valutazione

della capacità lavorativa (in percentuale) nell'attività da ultimo svolta

dall'Assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a limitazione funzionale

o di rendimento riferito ad un'attività al 100 %.

Per quel che riguarda gli aspetti

neurologici l'A. può essere considerata abile al lavoro al 100 %.

3.

Da quando

esiste una riduzione della capacità lavorativa prolungata dal punto di vista

neurologico e come si è evoluta fino al momento dell’attuale perizia?

Non vi è mai stata riduzione della

capacità lavorativa dal punto di vista neurologico.

4.

Riguardo

alle diagnosi da Lei esposte qual è secondo Lei la prognosi a medio-lungo

termine?

Probabilmente anche a medio-lungo

termine la paziente continuerà a presentare cefalee recidivanti.

5.

Come si

giustifica Ia diminuzione della capacità lavorativa? Quali sono Ie limitazioni

funzionaIi costatate?

Non vi è diminuzione della capacità

lavorativa dal punto di vista neurologico.

6.

Vi sono

possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute? Che effetti

avrebbero questi provvedimenti sulla capacità lavorativa?

Assunzione di anaIgesici al bisogno,

in caso di peggioramento delle cefalee eventualmente cura profilattica per

l'emicrania.

7.

Ritiene

possibile effettuare provvedimenti d'integrazione professionale e/o

riformazione professionale? Descrivere Ie risorse di cui l'assicurato/a ancora

dispone.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

8.

Ritiene

che l'Assicurato/a sia in grado di svolgere altre attività? Se sì, descrivere i

limiti funzionali e Ia capacità lavorativa in % in tale attività adatta,

specificando da quando.

Sì, senza limitazioni dal punto di vista neurologico.

9.

In quale

misura l'A. può svolgere I'attività di casalingo/a (motivare Ia percentuale).

In misura del 100% dal punto di vista neurologico.

10.

L’ambiente

di lavoro dell'Assicurato/a è in grado di sopportarne i disturbi psichici?

Da valutare in ambito psichiatrico.” (doc. AI 87-52+53)

Per

quanto riguarda la patologia pneumologica, il Dr. __________, vice-primario di

medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________, nel referto del 7 febbraio

2011, dopo aver esposto l’anamnesi della paziente, lo status e la funzione

polmonare del 27 gennaio 2011 ha così risposto alle domande del SAM:

" (…)

1.

Diagnosi dal suo punto di vista specialistica (specificando

se sono con o senza influsso sulla capacità lavorativa).

1.

Asma bronchiale di origine allergica con:

- attualmente

abbastanza compensata sotto terapia

2.

Poliallergia importante

3.

Rinosinusite allergica con:

- stato da svuotamento chirurgico del

sino-mascellare nel 2007 a

due riprese

Tutte e tre Ie diagnosi con possibile influsso sulla capacità

lavorativa.

Diagnosi non specialistiche

- Riflusso esofageo in trattamento, gastrite recidivante con

Helicobacter pylori positiva con eradicazione a 2 riprese:

- verosimile fibromialgia

- oligo, politenosiviti ricorrenti possibilmente nel contesto di

autoimmunopatia indifferenziata e/o di reumatismo palindromico

- stato dopo colecistectomia dopo colecistite e colangite in

seguito

- stato da appendicectomia e tonsillectomia e febbre reumatica all'età

di 10 anni

2.

Valutazione della capacità lavorativa (in percentuale) nell’attività

da ultimo svolta dall'assicurato/a, se possibile specificando se dovuta a

limitazione funzionale o di rendimento riferito ad un'attività al 100%.

L'attività da ultimo svolta dall'assicurata è stata quella di

casalinga. Dal punto di vista pneumologico attualmente la paziente non presenta

una diminuzione della capacità lavorativa per I'attività come casalinga.

Possibile una limitazione di rendimento e funzionale in caso di attacchi asmatici,

esacerbazioni ma che sono di carattere intermittente e poco prevedibili (in

media da 2 a 3 all'anno).

3.

Da quando esiste una riduzione della capacità lavorativa

prolungata dal vostro punto di vista specialistica e come si è evoluta fino al

momento dell'attuale perizia?

L'asma bronchiale risale a diversi anni orsono, non vi è però una

situazione tale da comportare un'incapacità lavorativa prolungata dal punto di

vista pneumologico.

4.

Riguardo alle diagnosi de lei esposte qual è secondo lei la

prognosi a medio-lungo termine?

Si tratta di una patologia cronica che la paziente ha da diversi

anni con sintomatologia intermittente con un trattamento adeguato, si può

stabilizzare e controllare la sintomatologia che non dovrebbe peggiorare nel

tempo.

5.

Come si giustifica la diminuzione della capacità lavorativa?

Quali sono Ie limitazioni funzionali constatate?

Attualmente dal punto di vista strettamente pneumologico non si

constata alcuna diminuzione della capacità lavorativa e non vi sono vere e

proprie limitazioni funzionali.

6.

Vi sono possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di

salute? Che effetti avrebbero questi procedimenti sulla capacità lavorativa?

Con un trattamento precoce delle esacerbazioni asmatiche e il

trattamento di fondo, così come il trattamento dei fattori concomitanti quali

il riflusso esofageo e la rinosinusite allergica, la malattia si lascia

controllare bene. Dato che non vi è una limitazione della capacità lavorativa

attualmente non ci si può attendere neppure un miglioramento.

7.

Ritiene possibile effettuare provvedimenti d'integrazione

professionale e/o riformazione professionale? Descrivere le risorse di cui l’assicurato/a

ancora dispone.

Dal punto di vista pneumologico non vi sono controindicazioni e

provvedimenti d'integrazione professionale e/o riformazione professionale.

Sono però da evitare tutta quelle professioni che mettono la

paziente a contatto di sostanze irritative o che possono peggiorare I'asma

bronchiale quali farine, sostanze irritative, polveri fini e condizioni ambientali

avverse (Iuoghi fumosi, molto caldi.... ) o che comportano un contatto diretto

con gli allergeni che provocano le esacerbazioni.

8.

Ritiene che I'assicurato/a sia in grado di svolgere altre

attività? Se si, descrivere i Iimiti funzionali e la capacità lavorativa in %

in tale attività adatta, specificando da quando.

Vedi punto 7. In attività adatte, sempre dal punto di vista

strettamente pneumologico non vi e alcuna limitazione funzionale, sempre che Ie

condizioni di lavoro ambientali siano compatibili con l'asma bronchiale,

pensabile un'attività del 100%.

9.

In quale misura l'assicurato/a può svolgere

I'attività di casalingo/a (motivare la percentuale).

In base alla visita odierna dal punta di vista pneumologico non vi

è alcuna limitazione all'attività quale casalinga. Possibile ma impossibile da

quantificare è una diminuzione dal punta di vista del rendimento durante le

fasi esacerbazioni 2-3 volte all'anno per Ia durata di 10gg” (doc. AI 87)

Globalmente, quindi, nel

rapporto peritale del 25 maggio 2011 i medici del SAM, sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente

presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa di “Sindrome del dolore cronico, diagnosi

differenziale sindrome fibramialgica primaria, "chronic fatigue syndrome”.

Gonalgie a sin. su incipiente

gonartrosi e lesione del menisco mediale, vedi referto MRI del 4.2.2011. Poliartralgie d'origine non

chiara, in assenza di chiara sinoviti e tenosinoviti, in diagnosi differenziale

rientra la sindrome fibromialgica primaria e la "chronic fatigue

syndrome", con stato dopo trattamento con Plaquenil e Salazopirina nel

1998, interrotto per intolleranza. Assenza di miglioramento dei dolori

articolari sotto terapia con corticosteroidi (ultimo trattamento per un paio di

settimane nel gennaio 2011). Sindrome

cervicovertebrale e cervicocefalica cronica d'origine principalmente miotensiva,

nella diagnosi differenziale rientra nella prima diagnosi. Sindrome

lombovertebrale e spondilogena cronica su incipiente alterazione degenerativa

tra L3-S1, diagnosi differenziale nell'ambito della prima diagnosi. lncipiente

poliartrosi alle mani” (doc. AI 87-29).

Quale diagnosi senza influenza

sulla capacità lavorativa è stata invece posta quella di “Sindrome

somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F45.4). Emicrania

senz'aura. Sindrome mista ansioso-depressiva (lCD-10 F41.2). Asma bronchiale d'origine allergica:

-attualmente abbastanza compensata sotto terapia. Poliallergia. Rinosinusite

allergica con stato da

svuotamento chirurgico e del seno mascellare

nel 2007 a due riprese. Riflusso esofageo in trattamento, gastrite recidivante

a Helicobacter pylori positiva con eradicazione a due riprese. Stato dopo

colecistectomia dopo colecistite, colangite. Stato dopo appendicectomia e

tonsillectomia. Febbre reumatica all’età di 10 anni” (doc. AI 87-29+30).

Quanto alla capacità

lavorativa medico – teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto

l’assicurata abile al lavoro nella misura del 60% come casalinga, mentre in

un’attività lavorativa adeguata la capacità lavorativa è dell’80% (doc. AI

87-36).

2.6

Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano

stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami

completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate.

Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza

pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto

conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle

direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In

particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito

che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli

esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le

loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; STFA U 329/01

ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di

partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del

processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non

contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 pubblicata in DTF 137 V 210 il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione :

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997.

Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione

impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema cfr. STF

9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare

che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta Corte in una

sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le divergenze

d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione o dal

giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre

experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de

mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports

médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des

critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur

probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence

consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat

d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les

références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause

une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de

nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont

une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins

traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans

le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause

les conclusions de l'expert. (…)"

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato

che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile,

esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629, nella

quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie

giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203

e segg. (249-254).

In quest’ultima sentenza

l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare,

secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische]

Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve

innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito

deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da

parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali

il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la

perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il

carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto,

un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i

quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7

Come evidenziato da questa Corte nella sentenza del 12 luglio

2010.

(cfr. consid. 2.8.) all’assicurata è stata attribuita - con decisione

dell’UAI del 14 novembre 2001 - una mezza rendita d’invalidità a far tempo dal

1° dicembre 2000 sulla base dei referti del Dr. __________ (doc. AI 4-1/2, 5-1;

16-3) e dell’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia

domestica (doc. AI 14-7).

In sede di revisione della

rendita del mese di agosto 2006 l’assicurata è stata considerata salariata al

100% e a seguito della perizia SAM del 21 dicembre 2007 ritenuta abile al

lavoro al 60% nell’attività di venditrice, e all’80% in attività adeguate.

L’amministrazione ha così soppresso la mezza rendita AI erogata all’assicurata

essendo il grado d’invalidità del 28%.

Richiamato quanto esposto

ai consid. 2.9. e 2.10. della sentenza del 12 luglio 2010 il TCA deve dunque

nuovamente situarsi al mese di dicembre 2009 (data della decisione dell’Ufficio

AI che sopprimeva la rendita) e valutare se dal 14 novembre 2001 al 28 dicembre

2009, le condizioni di salute dell’assicurata sono rimaste tali da giustificare

l’erogazione di una mezza rendita di invalidità o se vi è stato, al contrario,

un miglioramento delle stesse giustificante la soppressione della rendita.

2.8

Questo Tribunale, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata,

non ha motivo per mettere in dubbio la valutaziona peritale SAM, da considerare

dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri giurisprudenziali

sopra ricordati.

2.8.1

Per quanto riguarda la patologia

psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad un accurato esame, grazie

al consulto specialistico della Dr.ssa __________, medico chirurgo, specialista

in psichiatria, che nel referto del 23 gennaio 2011 ha diagnosticato una “- Sindrome mista ansioso-depressiva (lCD 10,F 41.2). Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10, F 45.4)” (doc. AI 87-42).

La Dr.ssa __________ ha

ritenuto l’assicurata in grado di svolgere la precedente attività lavorativa e tutte

Ie altre attività teoricamente esigibili, compatibili con livello culturale,

età, quadro fisico e attitudini personali al 100% da subito (doc. AI 87-43).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale

della Dr.ssa __________, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

La patologia fibromialgica non viene dunque ritenuta invalidante

in ambito psichiatrico, ma come vedremo (cfr. consid. 2.8.4.) ha influsso sulla

capacità lavorativa dell’assicurata dal profilo reumatologico.

2.8.2

Per quanto

riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata

sottoposta ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________,

spec. FMH in neurologia, che nel referto del 1° febbraio 2011 ha diagnosticato una “emicrania senza aura” (doc. AI 87-52).

Il perito ha ritenuto

l’assicurata abile in misura del 100% dal punta di vista neurologico (doc. AI

87-53).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale

del Dr. __________, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.8.3

Per quanto

riguarda la patologia pneumologica, l’assicurata è stata

sottoposta ad un accurato esame, grazie al consulto specialistico del Dr. __________,

vice-primario di medicina interna dell’Ospedale Regionale di __________, che

nel referto del 7 febbraio 2011 ha diagnosticato “1. Asma bronchiale di

origine allergica con: - attualmente abbastanza compensata sotto terapia. 2.

Poliallergia importante. 3. Rinosinusite allergica con: -stato da svuotamento

chirurgico del sino-mascellare nel 2007 a due riprese” (doc. AI 87-57).

Secondo il perito non vi è

diminuzione della capacità lavorativa dal punto di vista pneumologico (doc. AI

87-58).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi dalla valutazione peritale

del Dr. Györik, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessata.

2.8.4

Per quanto

riguarda infine la patologia reumatologica, oggetto del rinvio

nella sentenza del TCA del 12 luglio 2010, va rammentato che il precedente

perito Dr. __________ nel 2007 aveva diagnosticato una “fibromialgia e

oligo-politenosinovite, artrite non classificabile a carattere intercorrente”

e riferito come la malattia reumatica infiammatoria avesse mostrato

un’evoluzione da considerarsi molto favorevole. La problematica infiammatoria

era stata superata dalla sindrome dolorosa cronica (doc. AI 45-36).

Nel 2009 il Dr. __________

ha ripreso la medesima diagnosi e rilevato che l’evoluzione è tipica per un

quadro a carattere fibromialgico. La malattia reumatica a carattere

infiammatorio - secondo lo specialista - non ha provocato delle limitazioni

funzionali significative, delle distruzioni articolari o delle lesioni

dell’apparato muscolo-scheletrico tali da giustificare delle sostanziali

limitazioni delle attività professionali. L’evoluzione e il decorso della

patologia reumatica infiammatoria ha avuto un’evoluzione e un decorso

estremamente favorevole, blando e non aggressivo. Mentre la fibromialgia non è

ritenuta portatrice di limitazioni (doc. AI 59-7).

Il Dr. __________ non ha

quindi riscontrato modifiche in relazione alla precedente valutazione del 2007

e aveva fissato un’inabilità del 40% quale casalinga e in quella di venditrice,

mentre in attività adeguata l’inabilità era del 20% (doc. AI 59-7).

In sede di rinvio

l’amministrazione doveva chiarire se nel periodo di tempo dal 14 novembre 2001

al 28 dicembre 2009 il quadro valetudinario dell’assicurata fosse

effettivamente migliorato.

Nella valutazione peritale

successiva alla sentenza di rinvio, l’assicurata è stata sottoposta ad un esame

reumatologico, grazie al consulto specialistico del Dr. __________, spec. FMH

in medicina interna e malattie reumatiche, che nel referto del 21 febbraio 2011 ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Sindrome del dolore cronico,

diagnosi differenziale sindrome fibramialgica primaria, "chronic fatigue

syndrome”. Gonalgie a sin. su

incipiente gonartrosi e lesione del menisco mediale, vedi referto MRI del 4.2.2011. Poliartralgie d'origine non

chiara, in assenza di chiara sinoviti e tenosinoviti, in diagnosi differenziale

rientra la sindrome fibromialgica primaria e la "chronic fatigue

syndrome", con stato dopo trattamento con Plaquenil e Salazopirina nel

1998, interrotto per intolleranza. Assenza di miglioramento dei dolori

articolari sotto terapia con corticosteroidi (ultimo trattamento per un paio di

settimane nel gennaio 2011). Sindrome

cervicovertebrale e cervicocefalica cronica d'origine principalmente

miotensiva, nella diagnosi differenziale rientra nella prima diagnosi. Sindrome

lombovertebrale e spondilogena cronica su incipiente alterazione degenerativa

tra L3-S1, diagnosi differenziale nell'ambito della prima diagnosi. lncipiente

poliartrosi alle mani” (doc. AI 87-48).

Il Dr. __________ ha

chiaramente indicato di non poter confermare la presenza di un'artropatia

infiammatoria, vi è invece una “sindrome del dolore cronico, con evocazione

di dolori alla palpazione dell'intero sistema locomotore, con reazioni algiche

in parte inadeguate, non spiegabili né con la presenza di un'eventuale

patologia infiammatoria, né tanto meno degenerativa” (doc. AI 87-49).

La conclusione del Dr. __________,

secondo cui la malattia reumatica infiammatoria ha avuto un evoluzione

favorevole, mentre predominante è la patologia fibromialgica trova conferma nella

perizia del Dr. __________ (cfr. doc. AI 45-36;

87-49).

Per quanto concerne Ia

valutazione della sua capacità lavorativa, il Dr. __________ si è allineato

alle valutazioni del Dr. __________ nel 2007 e nel 2009, quando aveva ritenuto

I'assicurata inabile al lavoro quale casalinga nella misura del 40% e per

un'attività lavorativa leggera, adeguata alle sue condizioni di salute nella

misura del 20% (doc. AI 87-49).

In data 18 aprile 2012 il

TCA ha interpellato il Dr. __________ ponendogli il seguente quesito:

" (…)

Nel suo referto peritale del 21 febbraio 2011 - svolto per conto

del SAM a seguito della nostra sentenza di rinvio del 12 luglio 2010 - lei ha

posto la diagnosi esposta al punto 4, pag. 4 indicando di non poter confermare

la presenza di un'artropatia infiammatoria. L’assicurata presenta invece -

sempre secondo la sua valutazione - una chiara sindrome del dolore cronico “con

evocazione di dolori alla palpazione dell'intero sistema locomotore, con

reazioni algiche in parte inadeguate, non spiegabili né con la presenza di

un'eventuale patologia infiammatoria, né tanto meno degenerativa”. Infine,

lei ha concluso asserendo di non poter oggettivare un peggioramento nel corso

degli ultimi anni, se non per quanto riguarda i dolori al ginocchio sinistro.

In merito alla capacità lavorativa residua lei ha indicato di non

scostarsi da quanto valutato dal Dr. ____________________ nelle perizie del

2007.

e del 2009.

Alla luce della documentazione medica agli atti, in particolare

dei referti del Dr. __________ del 2007 e del 2009 e di quelli dei medici

curanti, la invito a chiarirci se - a suo parere - vi è stato oggettivamente un

miglioramento dello stato di salute reumatologico dell’assicurata nel

periodo di tempo tra il novembre 2001 sino alla sua valutazione, oppure se il

quadro valetudinario, dal profilo reumatologico, è da ritenersi sostanzialmente

stabile.

Nel caso la patologia reumatologica sia evoluta positivamente, la

invito a descriverci nel dettaglio in cosa è consistito questo miglioramento.”

(doc. IX).

Nello scritto del 23

aprile 2012 il Dr. __________ ha precisato quanto segue:

" (…)

Come ho avuto modo di precisare nella mia valutazione peritale

reumatologica del 21.02.2011, la signora RI 1 lamenta ormai già da anni diffusi

dolori al sistema locomotore di origine multifattoriale. Il reumatologo

curante, nonché il dr. __________, che aveva già avuto modo di peritare

l’assicurata nel dicembre 2007 e poi ancora nel novembre 2009, avevano

postulato la sospetta diagnosi di un’artropatia infiammatoria, poi però mai del

tutto confermata. La valutazione della capacità lavorativa espressa dal dr. __________

non prendeva comunque in considerazione la presenza di alcuna patologia

infiammatoria, mentre veniva giusitificata unicamente dalla presenza di una

sindrome del dolore cronico.

Da quanto ho potuto rilevare sia dagli atti messimi a disposizione

sia dall’anamnesi da me direttamente rilevata in occasione della valutazione

peritale, il decorso presentato dall’assicurata negli ultimi anni è da

considerare stazionario; non vi è infatti stato né un sensibile peggioramento

né tanto meno un miglioramento delle sue condizioni cliniche tali da motivare

un cambiamento della decisione concernente la sua capacità lavorativa. Per

questo motivo ho ritenuto di poter riconfermare quanto già attestato dal

collega __________, che attestava un’incapacità lavrativa del 20% per un lavoro

fisicamente medio-leggero, adeguato alle limitazioni da lui precisate, nonché

un’incapacità del 40% quale casalinga. Dagli atti e dall’esame clinico da me

eseguito il 16.02.2011 non avevo infatti rilevato alcun elemento oggettivabile

tale da modificare questa valutazione."

(doc. X).

Sebbene negli ultimi anni

- secondo il Dr. __________ - il quadro clinico sia da considerarsi

stazionario, per quanto concerne il periodo oggetto della presente vertenza

(dal novembre 2001 al dicembre 2009) il miglioramento constatato dal perito Dr.

__________ nelle perizie del 2007 e del 2009, riconducibile all’assenza di una

patologia infiammatoria, viene confermato sia nella valutazione peritale del 21

febbraio 2011 che nello scritto del 23 aprile 2012 del Dr. __________ (doc. AI

45-29, 59-1, 87-45, doc. X) e può dunque essere ammesso da questo Tribunale.

Nel rapporto del 7 giugno

2011.

il Dr. __________ del SMR ha indicato anch’egli che il miglioramento è

giustificato dal fatto che l’assicurata non è affetta da problematiche

infiammatorie come sospettato in un primo tempo ed evidenziato dai rapporti del

Dr. __________ (doc. AI 54-3, 89-4). Argomentazione ribadita nelle annotazioni

del SMR del 7 maggio 2012 (doc. XVbis).

Neppure i certificati

prodotti dall’assicurata in sede di osservazioni al progetto di decisione

dell’8 agosto 2011 permettono una diversa valutazione della fattispecie.

Lo scritto del 12 ottobre

2011.

del Dr. __________, spec. FMH in medicina interna e reumatologia, non

fornisce una diagnosi differente e non si esprime sulla capacità lavorativa

(doc. AI 107-2).

La Dr.ssa __________,

spec. FMH in oftalmologia e oftalmochirurgia, nel rapporto del 13 maggio 2011 ha posto la diagnosi di “ipermetropia; presbiopia; attualmente distacco del corpo vitreo

posterior dell’occhio destro” (doc. AI 102-1), ma non ha dato indicazione

circa la capacità lavorativa.

Infine, il breve scritto

del 17 ottobre 2011 del Dr. __________, spec. FMH in medicina generale si è

unicamente limitato ad certificare un’inabilità completa (100%) senza alcun’altra

indicazione (doc. AI 108-1).

Il medico del SMR, Dr. __________,

al quale sono stati sottoposti questi referti ha confermato le conclusioni del

rapporto SMR del 7 giugno 2011 e la perizia SAM (doc. AI 109-1).

In conclusione,

rispecchiando la perizia del SAM i criteri di affidabilità e completezza

richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere

fatto riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurata è abile al lavoro nella misura

dell’80% in un’attività adeguata.

2.9

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo

economico.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2010 (la soppressione della rendita è

effettiva dal 28 febbraio 2010).

2.9.1

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari

(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre

2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai

dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la

persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,

continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a).

Nella fattispecie RI 1,

dopo le scuole dell’obbligo ha svolto l’apprendistato di venditrice,

conseguendo il diploma nel 1972. Fino all’età di vent’anni ha lavorato in un

negozio di alimentari a __________ e successivamente si è dedicata all’attività

di casalinga (doc. AI 45-10).

A mente di questa Corte

ritenuto come l’assicurata non ha più esercitato, se non occasionalmente,

un’attività lavorativa, non è possibile quantificare in maniera attendibile il

reddito ipotetico che ella avrebbe potuto conseguire senza invalidità.

In considerazione di ciò,

il reddito da valido va determinato sulla base di dati statistici come

correttamente ha fatto l’Ufficio AI e non contestato dalla ricorrente.

Applicando i dati

statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2010, categoria

4, attività semplici e ripetitive valore medio, si ottiene un importo

mensile di fr. 4’225.-- che riportato su 41.6 ore corrisponde a fr. 4'394.-- al

mese, pari a fr. 52'728.-- all’anno.

2.9.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione

percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel caso concreto,

applicando i dati forniti dalla succitata tabella TA1 elaborata dall'Ufficio

federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una professione che

presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--

Riportando questo dato su

41.6

ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata in La Vie

économique, 9-2011, p. 94), esso ammonta a fr. 4'394.-- mensili

oppure a fr. 52'728.-- per l'intero anno (fr. 4'394.-- x 12, ritenuto che la

quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999 nella causa

B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%):

" 2.4 Aufgrund der zu Recht nicht bestrittenen Auffassung der

Gutachter des Instituts Y.________ vom 4. April 2003 ist dem Beschwerdegegner

die angestammte Tätigkeit als Schweisser nicht mehr zumutbar, während

körperlich leichte bis intermittierend mittelschwere adaptierte Tätigkeiten zu 60%

zumutbar sind (d.h. wechselbelastende Tätigkeiten ohne Heben, Stossen und

Ziehen von Lasten über 5 bis 10 kg repetitiv und vereinzelt über 15 kg, ohne Überkopftätigkeiten und ohne Tätigkeiten in gebückter Haltung mit Rotation der

Wirbelsäule). Aufgrund dieser Einschränkungen sind keine triftigen Gründe

ersichtlich, um von einem leidensbedingten Abzug abzusehen; dies wird von der

Beschwerde führenden Verwaltung denn auch nicht bestritten.

2.5

Entgegen der Auffassung im kantonalen

Entscheid ist die Nationalität hier zu vernachlässigen angesichts der Tatsache,

dass die statistischen Löhne aufgrund der Einkommen der schweizerischen und der

ausländischen Wohnbevölkerung erfasst werden (AHI 2002 S. 70) und der

Beschwerdegegner kein Saisonnier ist, sondern über die

Niederlassungsbewilligung C verfügt (Urteil S. vom 16. April 2002, I 640/00

[Zusammenfassung in HAVE 2002 S. 308]). Damit gehört der Versicherte vielmehr

einer Ausländerkategorie an, für welche der monatliche Männer-Bruttolohn im

Anforderungsniveau 4 sogar etwas über dem entsprechenden, nicht nach dem

Merkmal der Nationalität differenzierenden Totalwert liegt

(Lohnstrukturerhebung 2000 S. 47 Tabelle TA12 sowie Lohnstrukturerhebung 2002

S. 59 Tabelle TA12). Es ist denn auch dieser Totalwert die massgebende

Vergleichsgrösse und nicht etwa das Einkommen der Schweizer (wie es die

Vorinstanz angenommen hat), da sich Tabellenlöhne aus den Einkommen der In- und

Ausländer zusammensetzen.

2.6

Die IV-Stelle führt in der

Verwaltungsgerichtsbeschwerde zwar zu Recht aus, "dass Teilzeitangestellte

nicht zwingend weniger als Vollzeittätige verdienen (zum Beispiel in

Beschäftigungsbereichen, in denen Teilzeitarbeit Nischen auszufüllen vermag,

die arbeitgeberseits stark nachgefragt und dementsprechend entlöhnt werden ...)."

Jedoch wird das Invalideneinkommen hier allein aufgrund statistischer Angaben

festgesetzt, so dass die statistisch erhärtete Tatsache der Lohneinbusse von

teilzeitarbeitenden Männern im massgebenden Anforderungsniveau 4 (einfache und

repetitive Tätigkeiten) zu berücksichtigen ist (vgl. Lohnstrukturerhebung 2000

S. 24 T8 sowie Lohnstrukturerhebung 2002 S. 28 T8), auch wenn in diesem Rahmen

der prozentuale Minderverdienst nicht schematisch dem Abzug gleichzusetzen ist

(vgl. BGE 126 V 79 Erw. 5b/aa).

2.7

Damit sind im Rahmen des Abzuges die

leidensbedingten Einschränkungen des Versicherten (vgl. Erw. 2.4) sowie die

Möglichkeit, nur noch Teilzeit arbeiten zu können (Erw. 2.6 hievor), zu

berücksichtigen. Da die IV-Stelle in Verfügung und Einspracheentscheid keinen

Abzug wegen Teilerwerbstätigkeit berücksichtigt hat, obwohl dies angemessen

gewesen wäre, lag für das kantonale Gericht ein triftiger Grund vor, sein

Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen; die abweichende

Ermessensausübung erweist sich deshalb insoweit als näher liegend (vgl. Erw.

2.3

hievor). Indessen hat die Vorinstanz zu Unrecht auch den Ausländerstatus

des Beschwerdegegners berücksichtigt (Erw. 2.5 hievor). Die IV-Stelle hat

jedoch die leidensbedingten Einschränkungen - angesichts der Beschwerden - mit

einem Abzug von 10% vom Tabellenlohn berücksichtigt; wird auch der Tatsache

Rechnung getragen, dass der Beschwerdegegner nur noch teilerwerbstätig sein

kann, erscheint - gesamthaft gesehen - das Ermessen der Vorinstanz als näher

liegend. Damit hatte diese genügend triftige Gründe, um vom Abzug der

Verwaltung abzuweichen, so dass ein solcher in Höhe von 15% vorzunehmen ist,

was zu einem Invaliditätsgrad von 52% und damit zum Anspruch auf eine halbe

Invalidenrente führt." (STFA succitata)

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15% (“Dem Beschwerdegegner sind aus medizinischer Sicht

unbestrittenermassen keine schweren Arbeiten mehr zumutbar (vgl.

Erw. 2.5.1 hievor), sodass er den bisher ausgeübten Tätigkeiten nicht mehr

nachgehen kann. Mit den von der SUVA verfügten 15% wird

sowohl dem Verlust, Schwerarbeit leisten zu können, als auch der

leidensbedingten Einschränkung, die für sich nicht sehr ausgeprägt ist,

angemessen Rechnung getragen”).

In

una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104, il TCA ha

fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.9.3

In concreto, nel rapporto del

22.

dicembre 2010, la consulente in integrazione professionale ha applicato una

riduzione del 4% per attività leggere (doc. AI 93-3).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81)."

Nella presente fattispecie

la percentuale del 4% può essere confermata dal TCA.

Questa soluzione si

giustifica tanto più se si considera che per costante giurisprudenza il Giudice

non può scostarsi dalla valutazione dell’amministrazione senza fondati motivi

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/dd e 6).

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52'728.--, ritenuta un’esigibilità dal

profilo medico dell’80% e ammettendo la riduzione del 4%, il reddito ipotetico

dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 40'495.10 confrontando ora questo dato

con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'728.-- (consid. 2.9.1.) emerge un

tasso d’invalidità del 23,2% arrotondato al 23% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità.

L’UAI ha pertanto agito

correttamente, procedendo alla soppressione delle prestazioni, in applicazione

dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento

constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare – a partire dal 28 febbraio 2010.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il riconoscimento di una rendita di invalidità

dopo il 28 febbraio 2010, la decisione del 25 novembre 2011 deve quindi essere

confermata.

2.10

L’assicurata nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’allestimento di una nuova perizia neutrale ed oggettiva

(doc. I, pag. 6).

Va qui

ricordato che, quando l'istruttoria

da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In concreto, alla luce

delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la fattispecie

sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere ad altri

accertamenti medici.

2.11

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008

del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico

dell’assicurata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurata ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti