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Decisione

32.2012.10

Richiesta di aumento del grado di una rendita AI respinta. Confermate le risultanze della perizia pluridisciplinare fatta allestire dall'amministrazione

23 aprile 2012Italiano50 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

4. Per

quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique

VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;

STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b;

Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono

determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere

annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie

psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato

psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione

per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182

consid. 2a con riferimenti).

5. Nel

caso di specie l’insorgente, viste le patologie di cui era affetto, è stato

sottoposto ad una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM.

Il

ricorrente è stato visitato dai periti il 15 e 16 dicembre 2010, nonché il 10,

11 e 19 gennaio 2011 (doc. AI 40-1).

Gli

specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione,

aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,

patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive,

hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome

cervicospondilogena cronica dal 2008 su incipiente osteocondrosi C3-C4 e C4-C5,

ernia discale C5-C6 mediolaterale sinistra senza neuro compressione,

epicondilite ulnare cronica a destra dal 2008, sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F45.4) e la diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di lieve sindrome del tunnel carpale a destra, cardiopatia

ipertensiva con remodelling concentrico del ventricolo e disturbo diastolico

del rilascio; ipertensione arteriosa, stato dopo frattura del capitello radiale

sinistro (1991; doc. AI 40-13).

Per

quanto concerne i singoli consulti, a proposito della patologia reumatologica,

esaminata dal dr. med. __________, FMH reumatologia, i periti hanno

evidenziato:

“(…)

Per le patologie di

sua competenza, il nostro consulente ritiene giustificata, a partire dal

5.6.2008, un’incapacità lavorativa del 30% per l’attività di lucidatore di

marmi ed un’incapacità lavorativa del 50% come marmista e manovale addetto alla

posa di lastre di marmo, in entrambi i casi inteso come diminuzione del

rendimento per un normale tempo di lavoro. La diminuzione del rendimento è

legata prevalentemente alla problematica cervicale ed in misura minore al

gomito ds., senza che vi siano possibilità terapeutiche per migliorare la

capacità lavorativa. In un’attività adatta, di tipo leggero, che eviti

movimenti eccessivamente ripetitivi o inergonomici con la colonna cervicale o

movimenti ripetitivi e prolungati con gli arti superiori sopra l’orizzontale,

l’A. mantiene la capacità lavorativa completa (normale tempo di lavoro con

normale rendimento). Se il lavoro comporta saltuariamente anche compiti

mediamente pesanti o non permette il rispetto dei criteri elencati, il

rendimento può diminuire sino al 20%.” (doc. AI 40-15)

Circa

l’aspetto psichiatrico, esaminato dal dr. med. __________, gli specialisti

hanno affermato:

“la sindrome

depressiva ricorrente è insorta nel corso del 2008, ma ha influsso sulla capacità

lavorativa solo a partire da giugno 2009. Da allora ha presentato un decorso

fluttuante, con periodi di miglioramento, seguiti da un peggioramento in

occasione del decesso della sorella avvenuto in novembre 2009. Secondo il

nostro consulente, il quadro clinico non presenta caratteristiche di gravità,

essendo ancora ben conservate le funzioni cognitive, volitive e biologiche. Il

nostro consulente segnala la tendenza dell’A. ad aggravare il quadro, assumendo

una posizione passiva del comportamento e dell’affettività. Per questo motivo

non concorda con la valutazione della psichiatra curante Dr.ssa med. __________,

che da parte sua ha attestato una totale incapacità lavorativa. La sindrome

somatoforme da dolore persistente soddisfa i criteri di Förster ed è pure

influente sulla capacità lavorativa. Per l’insieme delle patologie

psichiatriche, il nostro consulente ritiene l’A. inabile al lavoro nella misura

del 30% a partire da giugno 2009, quando è iniziata la cura specialistica

psichiatrica. L’incapacità lavorativa del 30% è valida per ogni attività, la

prognosi è stazionaria.” (doc. AI 40- 16)

A

proposito della patologia neurologica i periti hanno evidenziato che il

consulente, dr. med. __________ specialista FMH neurologia, ha visitato

l’insorgente il 19 gennaio 2011 ed è emerso che “quale unica patologia in

ambito neurologico” è stata posta la diagnosi di “lieve sindrome del

tunnel carpale a ds., non considerata influente sulla capacità lavorativa.”

(doc. AI 40-16).

Infine,

a proposito della patologia cardiologica, il dr. med. __________, specialista

FMH cardiologia, ha confermato la diagnosi di ipertensione arteriosa con segni

d’iniziale sofferenza miocardica, non tale da giustificare un’incapacità

lavorativa (doc. AI 40-16).

Sulla

base dei 4 consulti specialistici i periti del SAM, circa la capacità

lavorativa, hanno affermato che l’insorgente è abile al lavoro nella misura del

70% per la professione di manovale marmista con la funzione di lucidatore di

marmi e abile al lavoro nella misura del 50% quale manovale marmista con la

funzione di posatore di lastre di marmo (doc. AI 40-17).

Per

quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno

evidenziato che l’incapacità lavorativa è dovuta alla concomitante presenza di

patologie psichiatriche e patologie somatiche a livello reumatologico. Le

patologie cardiologiche e neurologiche non sono invece influenti sulla capacità

lavorativa.

I

periti hanno poi affermato:

“La patologia

reumatologica ha influenza sulla capacità lavorativa a partire dal 5.6.2008 ed

è rimasta da allora stazionaria. Per la professione di manovale marmista,

dobbiamo distinguere tra la funzione di lucidatore e quella di posatore,

entrambe esercitate in passato dall’A. Per la funzione di lucidatore, meno

pesante e più rispettosa dell’ergonomia per la colonna cervicale, l’A. mantiene

una capacità lavorativa residua del 70%, mentre per la funzione di posatore di

lastre di marmo, fisicamente più impegnativa, deve essere considerata una

capacità lavorativa residua limitata al 50%. In entrambi i casi, la diminuzione

della capacità lavorativa è intesa come diminuzione del rendimento per un

normale tempo di lavoro. Da giugno 2009 è influente sulla capacità lavorativa

anche la patologia psichiatrica, che implica una diminuzione del rendimento del

30%, per un normale tempo di lavoro.

Le percentuali

d’incapacità lavorativa per la patologia reumatologica e per la patologia

psichiatrica non devono essere sommate, essendo entrambe all’origine di una

diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro, con compensazione

vicendevole.

La capacità lavorativa

residua attuale non può essere migliorata con ulteriori provvedimenti

terapeutici. Per non compromettere la prognosi, è però indispensabile che l’A.

si sottoponga a regolari controlli e cure soprattutto per la patologia

cardiologica e per quella psichiatrica” (doc. AI 40-17)

Circa le

conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno affermato:

“La patologia

psichiatrica implica un’incapacità lavorativa del 30% per ogni professione dal

12.6.2009, quando è iniziata la cura specialistica psichiatrica. Da quel

momento il decorso è stato fluttuante, ma l’incapacità lavorativa è stata nel

complesso stazionaria su questa misura. A causa della tendenza regressiva

dell’A., il nostro consulente psichiatra ritiene che non vi siano possibilità

di effettuare provvedimenti d’integrazione professionale.

In un’attività adatta,

le patologie somatiche nel loro insieme non giustificano alcuna incapacità

lavorativa. In un’attività solo parzialmente favorevole, la patologia

reumatologica può giustificare un’incapacità lavorativa dell’ordine del 20%.

Considerando tutti i

problemi di salute da noi riscontrati nel loro insieme, riteniamo che in

un’attività adatta l’A. mantenga una capacità lavorativa residua del 70%,

intesa come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 30%.

Ricordiamo che nella stessa misura del 70% l’A. è considerato abile al lavoro

anche per la professione abituale di marmista con la funzione di lucidatore di

marmi, come espresso al punto 8.” (doc. AI 40-18)

Il

1° marzo 2011 il medico SMR, dr. med. __________, sulla base della perizia SAM,

dopo aver ripreso la diagnosi posta dagli specialisti, ha stabilito che

l’insorgente, dal 5 giugno 2008, è complessivamente incapace al lavoro al 50%

nell’attività abituale ed al 30% in attività adeguata (doc. AI 42-2, cfr. anche

doc. AI 44-1, valutazione del consulente in integrazione, nonché doc. AI 50-1).

In seguito, sulla base della documentazione relativa all’assicurazione contro

gli infortuni è stata accertata un’incapacità lavorativa, in ogni attività, del

100% dal 10 agosto 2007 al 26 agosto 2007, del 50% dal 27 agosto 2007 al 4

settembre 2007, del 100% dal 5 settembre 2007 al 28 ottobre 2007, del 50% dal

29 ottobre 2007 al 4 giugno 2008 e dal 5 giugno 2008 al 30% in attività

adeguata e del 50% nella precedente attività (doc. AI 50-1).

In

sede di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente ha prodotto un

certificato medico del 15 settembre 2011 del medico curante, dr. med. __________,

FMh medicina generale, che ha affermato:

“(…)

Ritengo che comunque,

considerando tutte le patologie del quale il paziente è sofferente, e della

problematica psicologica che lo invalida in modo particolare, come si può

verificare dai rapporti della Dr.ssa med. __________, non ritengo che il

paziente non sia attualmente idoneo all’attività lavorativa.” (doc. AI 63-4)

A

questo proposito con certificato del 15 settembre 2011, la dr.ssa med. ____________________,

FMH psichiatria e psicoterapia, circa la perizia SAM, ha affermato:

“(…)

Non concordo con la

diagnosi posta dal collega. In particolare ritengo che il paziente in mia cura

sia affetto da una sindrome depressiva ricorrente e che l’episodio attuale sia

di media gravità, codificato secondo ICD-10 da F33.1. La media gravità

dell’episodio è infatti data oltre che dalla presenza di una sindrome apatica,

abulica, astenica, anedonica accompagnata da sintomi biologici (diminuzione

della libido, alterazione del sonno e alterazione dell’appetito) da deficit

cognitivi quali difficoltà di concentrazione, rallentamento della produttività

verbale, pensiero centrato sui suoi disagi fisici e psicologici e

compromissione delle funzioni evolutive.

Non trovo in lui altre

patologie.

L’esordio di tale

sindrome risale al 2008, a partire dal mese di giugno 2009 ha inciso sulla sua capacità lavorativa al 100% e dal novembre 2009 ha subito un grave peggioramento dopo il decesso improvviso della sorella.

Non ho mai riscontrato

nel paziente elementi di simulazione né aggravamento dei sintomi per benefici

secondari. La sua sofferenza è sempre apparsa autentica. Ho avuto diversi

colloqui con l’altra sorella, che si occupa in maniera importante di lui sia

per quanto riguarda la gestione della sua casa, sia per quanto riguarda la

preparazione dei pasti.

Il paziente presenta

inoltre un importante ritiro sociale, deve essere costantemente stimolato dalla

sorella, anche per recarsi da lei, non appare autonomo neanche nella gestione finanziaria

(a questo proposito non era mai stato abituato).

L’evoluzione di tale

sindrome depressiva non è stata positiva: il paziente è sprovvisto di un punto

di riferimento valido, è incapace di autogestirsi; è stato licenziato dal

proprio posto di lavoro, ha esaurito ogni riserva per poter riprendere una

progettualità per sé sia in ambito sociale, personale e lavorativo.

Il decorso è stato

quindi sfavorevole, non vi sono state mai remissioni cliniche della sua

sintomatologia, né fasi lievi della sua malattia. Molte le consultazioni

effettuate in urgenza sia presso di me sia presso il medico curante Dr. med. __________.

Il decorso è stato

cronico ed invalidante.

Ritengo che

l’incapacità lavorativa del 30% non trovi alcuna giustificazione né sulla base

dell’evoluzione della sua patologia né sulla base dell’esame clinico e dei

riscontri effettuati dal dr. med. __________ che non corrispondono alla realtà

clinica delle stesso.

Ritengo che il

paziente sia da considerarsi tuttora inabile al 100%. Escludo un recupero della

sua capacità lavorativa visto il decorso di questi 2 anni.” (doc. AI 63-2/3)

Il

29 settembre 2011 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:

“La nuova

documentazione medica pervenuta agli atti, non apporta alcun nuovo elemento medico

che non sia già stato appurato e valutato.

Si conferma il rapporto medico SMR del

01.03.2011.” (doc. AI 66-1)

6. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili

(DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS

1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di

contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano

dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi

in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità

formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità

nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non

contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Nella

sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato

quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:

" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376

dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die

verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen

Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im

Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und

Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein

Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem

Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach

den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.

Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im

prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an

die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und

Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn

Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die

Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351;

Considerandi

122.

V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst

beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des

Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach

der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465

E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung

über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck

kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig

auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen

Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung

im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).

Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur

Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in

ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der

Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung

von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich

nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im

(vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien

Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen

hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.

2.2.3

Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der

Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute

in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender

Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen

Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz

entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung

im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.

(…)

2.3

Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind

die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der

Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen

selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven

Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und

Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre

Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber

gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften

beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a

IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden

naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf

tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden

Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).

Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht

allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere

medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche

tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des

Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom

Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes

Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und

Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der

Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte

einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur

aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden

dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein

Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E.

4.4

)" (…)

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit

bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment

énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le

rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour

le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au

regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et

du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de

tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione

o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et

médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en

oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns

et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères

jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur

reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au

vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat

thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR

2008.

IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai

2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par

l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul

fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il

n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement

vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont

suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

7.

Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio

la perizia pluridisciplinare del SAM del 22 febbraio 2011.

Tale

valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a

disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni

obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di

sindrome cervicospondilogena cronica dal 2008 su incipiente osteocondrosi C3-C4

e C4-C5, ernia discale C5-C6 mediolaterale sinistra senza neurocompressione,

epicondilite ulnare cronica a destra dal 2008, sindrome depressiva ricorrente,

episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD-10 F45.4) e la diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di lieve sindrome del tunnel carpale a destra, cardiopatia

ipertensiva con remodelling concentrico del ventricolo e disturbo diastolico

del rilascio; ipertensione arteriosa, stato dopo frattura del capitello radiale

sinistro (1991).

I

periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate

dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa

loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla

base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.

Al

referto del 22 febbraio 2011 va attribuita piena forza probante.

Del

resto, per quanto concerne le valutazioni neurologiche, cardiologiche e

reumatologiche, l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione medica atta

a sovvertire le convincenti conclusioni peritali e fa invece valere la

persistenza della problematica psichiatrica che lo renderebbe totalmente

inabile al lavoro (doc. I).

A

questo proposito il ricorrente fa riferimento alle valutazioni della dr.ssa med.

__________, FMH psichiatria e psicoterapia, sua curante dal 12 giugno 2009

(doc. AI 30-2), la quale ha diagnosticato un episodio depressivo medio-grave

(ICD-10 F32.1) aggravatosi nel novembre 2009 con la morte della sorella (doc.

AI 30-2). La specialista ha sostanzialmente ribadito le sue conclusioni nel

certificato del 15 settembre 2011, dove ha contestato le affermazioni del

consulente del SAM (doc. AI 63-2).

Ora,

nell’ambito del consulto peritale, il dr. med. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, ha già tenuto conto delle valutazioni e della diagnosi della dr.

ssa med. __________ (cfr. doc. AI 40-24: “La collega nel suo rapporto del

05.02

, ha posto la diagnosi di Episodio depressivo medio-grave (ICD 10 F 32.1) aggravatosi nel mese di novembre del 2009 in occasione del decesso della sorella”) e

della circostanza che l’insorgente viene seguito mensilmente dalla specialista.

Il perito ha inoltre preso in considerazione la diagnosi di sindrome depressiva

ricorrente, ma con un episodio attuale lieve (ICD 10 F 33.0) ed ha aggiunto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4). Infine il consulente ha evidenziato il decorso fluttuante della patologia con periodi di

miglioramento seguiti da un peggioramento in occasione del decesso della sua

sorella avvenuto nel mese di novembre 2009 ed ha spiegato per quale motivo la

capacità lavorativa del ricorrente è ridotta del 30% in qualsiasi attività

lavorativa (doc. AI 40-26: “Il quadro clinico non presenta caratteristiche

di gravità in quanto sono tuttora ben conservate le funzioni cognitive,

volitive e biologiche. Si constata una tendenza del soggetto ad aggravare il

quadro assumendo una posizione passiva del comportamento e dell’affettività.

Per questo motivo non sono d’accordo con il punto di vista della collega Dr.ssa

__________ che ha attestato una totale incapacità lavorativa” e doc. AI

40-27: “Il quadro psicopatologico è insorto nel corso del 2008 e ha seguito

un decorso altalenante. Solo a partire dall’inizio della presa a carico

psichiatrica eseguita dalla Dr.ssa __________, ossia dal 12.06.2009 presenta

una incidenza sulla sua capacità lavorativa. Da allora presenta una incapacità

lavorativa nella misura del 30% come tuttora”; cfr. anche perizia SAM, doc.

AI 40-8: “l’A. segnala una persistente astenia, associata a deflessione del

tono dell’umore, apatia, anedonia, tendenza all’isolamento. In pratica ritiene

che la sua vita non ha più senso dopo la morte della sorella”).

In

concreto lo specialista, dopo un colloquio con il peritando avvenuto il 10

gennaio 2011, a conoscenza del rapporto del 4 febbraio 2010 della dr.ssa med. __________,

ha esaminato nel dettaglio lo status psichico del ricorrente, giungendo alla

convincente conclusione che l’interessato è inabile al lavoro sia nella

precedente attività che in attività leggere e confacenti al suo stato di salute

nella misura del 30%.

Da

parte sua la dr.ssa med. __________, dal mese di giugno 2009 curante

dell’insorgente, nel suo referto del 15 settembre 2011 fa una critica generica

alla perizia del dr. med. __________ senza tuttavia apportare elementi oggettivi

che possano sovvertire le convincenti conclusioni peritali (doc. AI 63-2).

D’altra parte neppure il certificato del 15 settembre 2011 del dr. med. __________,

medico curante, contiene elementi di novità, giacché si limita ad attestare

un’inidoneità del suo paziente nella precedente attività lavorativa (doc. AI

63-4).

In

assenza di elementi che possano mettere in dubbio il referto peritale del dr.

med. __________, non vi sono motivi per non fondare il giudizio sul suo

consulto e sulla perizia pluridisciplinare del SAM del 22 febbraio 2011 (doc.

AI 40).

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b,

119.

V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va

inoltre rilevato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura

l’assicurato (in concreto la dr.ssa med. __________) e il perito (in concreto

il dr. med. __________) è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti

(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del

27.

gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

Non

va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata sia dai

periti SAM che dal medico SMR, dr. med. __________ (cfr. a proposito dei

compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR la SVR

2009.

IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27

gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio

2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha affermato che “dopo

attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima

istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni

dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di

fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere

maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per

conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto

ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee

pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa

opinione […]”).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24

agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un

rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)

- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard

de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport

médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de

divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24

agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti

valutazioni dei periti del SAM e del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più

in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I

143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010

del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno

valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad

una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità

lavorativa del ricorrente.

A

questo proposito il TCA evidenzia che non ha alcun motivo per

distanziarsi da quanto stabilito dal medico SMR, dr. med. __________, che ha

accertato un’incapacità lavorativa complessiva per il ricorrente, dal 5 giugno

2008, del 50% nella precedente attività di manovale marmista (doc. AI 42-2,

doc. AI 48-1 e doc. AI 50-1; cfr. anche doc. AI 44-2).

Infatti,

se da una parte è vero che i periti del SAM hanno suddiviso la professione in

attività di lucidatore di marmo (dove hanno accertato una capacità lavorativa

del 70%) e di posatore di marmo (con una capacità lavorativa del 50%), va

evidenziato che l’interessato, di formazione marmista, percepiva un unico

salario dal medesimo datore di lavoro per la professione esercitata di

lucidatore e posatore di marmi. Si tratta in entrambi i casi di

un’attività pesante che, alla luce della patologia reumatologica di cui soffre

il ricorrente (sindrome cervicospondilogena cronica dal 2008

su incipiente osteocondrosi C3-C4 e C4-C5, ernia discale C5-C6 mediolaterale

sinistra senza neuro compressione, epicondilite ulnare cronica a destra dal

2008), deve essere valutata complessivamente, come effettuato dal medico SMR.

Va infatti qui rammentato che i marmisti, che operano prevalentemente

nell’ambito dell’edilizia, hanno quale compito sia quello di procedere alla

posa degli elementi realizzati in laboratorio sia quello della pulitura,

montaggio e smontaggio delle parti deteriorate e di padroneggiare il

funzionamento delle diverse macchine a loro disposizione per determinare,

consigliare e procedere alle lavorazioni più appropriate: levigare, lucidare,

fiammare, ecc. (cfr. a proposito delle mansioni del marmista: www.orientamento.ch).

Viste le patologie di cui è affetto l’insorgente, giustamente il medico SMR ha

stabilito una incapacità lavorativa globale del 50% quale marmista.

Alla

luce della funzione del SMR (cfr. il già citato art. 59 cpv. 2bis LAI), questo

TCA deve pertanto concludere che l’insorgente, dopo i periodi di incapacità

lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal 10 agosto 2007

al 26 agosto 2007, del 50% dal 27 agosto 2007 al 4 settembre 2007, del 100% dal

5.

settembre 2007 al 28 ottobre 2007, del 50% dal 29 ottobre 2007 al 4 giugno

2008, dal 5 giugno 2008 è incapace al lavoro al 50% nella precedente attività e

al 30% in attività adeguata (cfr. doc. AI 50-1).

8.

Va

ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità, di per sé non contestato

dall’insorgente, è stato effettuato correttamente.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso di specie

l’insorgente non contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI

di fr. 63'719 quale marmista nel 2008, anno d’inizio del diritto alla rendita (che,

adeguato al 2010, ammonta a fr. 65'605; cfr. doc. AI 55-1).

9.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio

2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,

precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito

effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario

statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere

considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V

322.

e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un

parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si

procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la

soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa

sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già

aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,

cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X

41.6

X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a

fr. 61’239 (+ 2.1%) nel 2009 e a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0,8%).

L’assicurato,

quale marmista, avrebbe potuto guadagnare nel 2008 fr. 63’719 (consid. 8).

Tale

reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per un’attività

equivalente (cfr. Tabella TA1, punto 15-37 attività manifatturiere: fr. 63’387

nel 2008 [5’116 : 40 X 41.3 X 12]).

Non

sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata.

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza

valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera

e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia

complessivamente del 10%, che l’insorgente non contesta e che il Tribunale non

ha alcun motivo per modificare ritenuto che si tratta di una percentuale che

rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.

Raffrontando

il reddito da valido di fr. 63’719 (consid. 8) con quello da invalido di fr. 59'979,

ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 41'985 e del 10% (riduzione per

attività leggera e svantaggi salariali) a fr. 37'787, si ottiene un grado

d’invalidità del 41% (40,7% arrotondato al 41%) che dà diritto ad ¼ di rendita

come calcolato dall’UAI.

Va

rilevato che aggiornando i salari al 2009 e al 2010 si ottiene il medesimo

grado d’’invalidità, come emerge anche dalla decisione impugnata.

Ne

segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

10.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del

ricorrente.

L’assicurato

chiede tuttavia di essere esentato dal pagamento delle spese, beneficiando

dell’assistenza pubblica.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non

occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato,

l’insorgente non essendo patrocinata in causa da un legale.

Nella

presente fattispecie non risulta tuttavia soddisfatto il requisito della probabilità

di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere

la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, l’insorgente

non ha più prodotto alcun certificato medico in sede di ricorso, mentre quelli

presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione non erano

manifestamente atti a sovvertire le conclusioni peritali.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), le

spese sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. L’istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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