32.2012.10
Richiesta di aumento del grado di una rendita AI respinta. Confermate le risultanze della perizia pluridisciplinare fatta allestire dall'amministrazione
23 aprile 2012Italiano50 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.10
Data decisione, Autorità:
23.04.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di aumento del grado di una rendita AI respinta. Confermate le risultanze della perizia pluridisciplinare fatta allestire dall'amministrazione
AFFEZIONE PSICHICA
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.10
cs
Lugano
23 aprile
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 gennaio 2012
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 novembre 2011 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1958, da ultimo marmista presso la __________ __________, ha
inoltrato, il 28 luglio 2008, una domanda di prestazioni AI per adulti.
B. Esperiti
gli accertamenti medici ritenuti necessari, in particolare una perizia
pluridisciplinare ad opera del SAM del 22 febbraio 2011 (doc. AI 40-1), con
decisione del 27 novembre 2011 (doc. A2), preavvisata dal progetto del 22 agosto
2011 (doc. AI 58-1), l’UAI ha assegnato a RI 1 ¼ di rendita AI.
C. RI
1, rappresentato dal RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
facendo in sostanza valere di essere completamente inabile al lavoro e
rinviando alla documentazione agli atti, segnatamente al rapporto della Dr.ssa
med. __________ del 4 febbraio 2010. Il ricorrente, che si è riservato di
produrre eventuale ulteriore documentazione medica, ha chiesto di essere
esentato dal pagamento delle spese, essendo al beneficio di prestazioni
dell’assistenza comunale (doc. I).
D. Con
risposta del 6 febbraio 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. V).
E. Con
scritto del 15 febbraio 2012 l’insorgente ha chiesto una proroga del termine,
concessa (doc. IX), per presentare ulteriori osservazioni ed una nuova
valutazione medico-specialistica (doc. VII).
F. Il
6 marzo 2012 il ricorrente ha domandato la concessione di una nuova proroga
(doc. IX), che il TCA ha concesso per l’ultima volta (doc. X). Con scritto del
27 marzo 2012 l’insorgente ha affermato che “per il momento rinunciamo
all’inoltro di ulteriore documentazione medico-specialistica e che, pertanto,
manteniamo integralmente il ricorso alla luce della documentazione già agli
atti” (doc. XI).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione
giudiziaria (cfr. STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7
novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del
21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4
febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre
2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre
2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2. Il
1° gennaio 2012 è entrata in vigore la modifica del 18 marzo 2011 della legge
federale sull’assicurazione invalidità (LAI) e di altre leggi federali (6a
revisione dell’AI, primo pacchetto di misure; RU 2011 5659 e seguenti). Per la
disanima del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in
precedenza occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale,
secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione
dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce
conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento
a DTF 130 V 329).
In
concreto al ricorso contro la decisione emanata il 27 novembre 2011, data che,
di principio, delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle
assicurazioni sociali, si applicano le norme sostanziali in vigore fino al 31
dicembre 2011.
3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art.
28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique
VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607;
STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b;
Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono
determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere
annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno stato
psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione
per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
5. Nel
caso di specie l’insorgente, viste le patologie di cui era affetto, è stato
sottoposto ad una perizia pluridisciplinare ad opera del SAM.
Il
ricorrente è stato visitato dai periti il 15 e 16 dicembre 2010, nonché il 10,
11 e 19 gennaio 2011 (doc. AI 40-1).
Gli
specialisti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a disposizione,
aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale, professionale,
patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni obiettive,
hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di sindrome
cervicospondilogena cronica dal 2008 su incipiente osteocondrosi C3-C4 e C4-C5,
ernia discale C5-C6 mediolaterale sinistra senza neuro compressione,
epicondilite ulnare cronica a destra dal 2008, sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F45.4) e la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di lieve sindrome del tunnel carpale a destra, cardiopatia
ipertensiva con remodelling concentrico del ventricolo e disturbo diastolico
del rilascio; ipertensione arteriosa, stato dopo frattura del capitello radiale
sinistro (1991; doc. AI 40-13).
Per
quanto concerne i singoli consulti, a proposito della patologia reumatologica,
esaminata dal dr. med. __________, FMH reumatologia, i periti hanno
evidenziato:
“(…)
Per le patologie di
sua competenza, il nostro consulente ritiene giustificata, a partire dal
5.6.2008, un’incapacità lavorativa del 30% per l’attività di lucidatore di
marmi ed un’incapacità lavorativa del 50% come marmista e manovale addetto alla
posa di lastre di marmo, in entrambi i casi inteso come diminuzione del
rendimento per un normale tempo di lavoro. La diminuzione del rendimento è
legata prevalentemente alla problematica cervicale ed in misura minore al
gomito ds., senza che vi siano possibilità terapeutiche per migliorare la
capacità lavorativa. In un’attività adatta, di tipo leggero, che eviti
movimenti eccessivamente ripetitivi o inergonomici con la colonna cervicale o
movimenti ripetitivi e prolungati con gli arti superiori sopra l’orizzontale,
l’A. mantiene la capacità lavorativa completa (normale tempo di lavoro con
normale rendimento). Se il lavoro comporta saltuariamente anche compiti
mediamente pesanti o non permette il rispetto dei criteri elencati, il
rendimento può diminuire sino al 20%.” (doc. AI 40-15)
Circa
l’aspetto psichiatrico, esaminato dal dr. med. __________, gli specialisti
hanno affermato:
“la sindrome
depressiva ricorrente è insorta nel corso del 2008, ma ha influsso sulla capacità
lavorativa solo a partire da giugno 2009. Da allora ha presentato un decorso
fluttuante, con periodi di miglioramento, seguiti da un peggioramento in
occasione del decesso della sorella avvenuto in novembre 2009. Secondo il
nostro consulente, il quadro clinico non presenta caratteristiche di gravità,
essendo ancora ben conservate le funzioni cognitive, volitive e biologiche. Il
nostro consulente segnala la tendenza dell’A. ad aggravare il quadro, assumendo
una posizione passiva del comportamento e dell’affettività. Per questo motivo
non concorda con la valutazione della psichiatra curante Dr.ssa med. __________,
che da parte sua ha attestato una totale incapacità lavorativa. La sindrome
somatoforme da dolore persistente soddisfa i criteri di Förster ed è pure
influente sulla capacità lavorativa. Per l’insieme delle patologie
psichiatriche, il nostro consulente ritiene l’A. inabile al lavoro nella misura
del 30% a partire da giugno 2009, quando è iniziata la cura specialistica
psichiatrica. L’incapacità lavorativa del 30% è valida per ogni attività, la
prognosi è stazionaria.” (doc. AI 40- 16)
A
proposito della patologia neurologica i periti hanno evidenziato che il
consulente, dr. med. __________ specialista FMH neurologia, ha visitato
l’insorgente il 19 gennaio 2011 ed è emerso che “quale unica patologia in
ambito neurologico” è stata posta la diagnosi di “lieve sindrome del
tunnel carpale a ds., non considerata influente sulla capacità lavorativa.”
(doc. AI 40-16).
Infine,
a proposito della patologia cardiologica, il dr. med. __________, specialista
FMH cardiologia, ha confermato la diagnosi di ipertensione arteriosa con segni
d’iniziale sofferenza miocardica, non tale da giustificare un’incapacità
lavorativa (doc. AI 40-16).
Sulla
base dei 4 consulti specialistici i periti del SAM, circa la capacità
lavorativa, hanno affermato che l’insorgente è abile al lavoro nella misura del
70% per la professione di manovale marmista con la funzione di lucidatore di
marmi e abile al lavoro nella misura del 50% quale manovale marmista con la
funzione di posatore di lastre di marmo (doc. AI 40-17).
Per
quanto concerne le conseguenze sulla capacità lavorativa gli specialisti hanno
evidenziato che l’incapacità lavorativa è dovuta alla concomitante presenza di
patologie psichiatriche e patologie somatiche a livello reumatologico. Le
patologie cardiologiche e neurologiche non sono invece influenti sulla capacità
lavorativa.
I
periti hanno poi affermato:
“La patologia
reumatologica ha influenza sulla capacità lavorativa a partire dal 5.6.2008 ed
è rimasta da allora stazionaria. Per la professione di manovale marmista,
dobbiamo distinguere tra la funzione di lucidatore e quella di posatore,
entrambe esercitate in passato dall’A. Per la funzione di lucidatore, meno
pesante e più rispettosa dell’ergonomia per la colonna cervicale, l’A. mantiene
una capacità lavorativa residua del 70%, mentre per la funzione di posatore di
lastre di marmo, fisicamente più impegnativa, deve essere considerata una
capacità lavorativa residua limitata al 50%. In entrambi i casi, la diminuzione
della capacità lavorativa è intesa come diminuzione del rendimento per un
normale tempo di lavoro. Da giugno 2009 è influente sulla capacità lavorativa
anche la patologia psichiatrica, che implica una diminuzione del rendimento del
30%, per un normale tempo di lavoro.
Le percentuali
d’incapacità lavorativa per la patologia reumatologica e per la patologia
psichiatrica non devono essere sommate, essendo entrambe all’origine di una
diminuzione del rendimento per un normale tempo di lavoro, con compensazione
vicendevole.
La capacità lavorativa
residua attuale non può essere migliorata con ulteriori provvedimenti
terapeutici. Per non compromettere la prognosi, è però indispensabile che l’A.
si sottoponga a regolari controlli e cure soprattutto per la patologia
cardiologica e per quella psichiatrica” (doc. AI 40-17)
Circa le
conseguenze sulla capacità d’integrazione, i periti hanno affermato:
“La patologia
psichiatrica implica un’incapacità lavorativa del 30% per ogni professione dal
12.6.2009, quando è iniziata la cura specialistica psichiatrica. Da quel
momento il decorso è stato fluttuante, ma l’incapacità lavorativa è stata nel
complesso stazionaria su questa misura. A causa della tendenza regressiva
dell’A., il nostro consulente psichiatra ritiene che non vi siano possibilità
di effettuare provvedimenti d’integrazione professionale.
In un’attività adatta,
le patologie somatiche nel loro insieme non giustificano alcuna incapacità
lavorativa. In un’attività solo parzialmente favorevole, la patologia
reumatologica può giustificare un’incapacità lavorativa dell’ordine del 20%.
Considerando tutti i
problemi di salute da noi riscontrati nel loro insieme, riteniamo che in
un’attività adatta l’A. mantenga una capacità lavorativa residua del 70%,
intesa come normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del 30%.
Ricordiamo che nella stessa misura del 70% l’A. è considerato abile al lavoro
anche per la professione abituale di marmista con la funzione di lucidatore di
marmi, come espresso al punto 8.” (doc. AI 40-18)
Il
1° marzo 2011 il medico SMR, dr. med. __________, sulla base della perizia SAM,
dopo aver ripreso la diagnosi posta dagli specialisti, ha stabilito che
l’insorgente, dal 5 giugno 2008, è complessivamente incapace al lavoro al 50%
nell’attività abituale ed al 30% in attività adeguata (doc. AI 42-2, cfr. anche
doc. AI 44-1, valutazione del consulente in integrazione, nonché doc. AI 50-1).
In seguito, sulla base della documentazione relativa all’assicurazione contro
gli infortuni è stata accertata un’incapacità lavorativa, in ogni attività, del
100% dal 10 agosto 2007 al 26 agosto 2007, del 50% dal 27 agosto 2007 al 4
settembre 2007, del 100% dal 5 settembre 2007 al 28 ottobre 2007, del 50% dal
29 ottobre 2007 al 4 giugno 2008 e dal 5 giugno 2008 al 30% in attività
adeguata e del 50% nella precedente attività (doc. AI 50-1).
In
sede di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente ha prodotto un
certificato medico del 15 settembre 2011 del medico curante, dr. med. __________,
FMh medicina generale, che ha affermato:
“(…)
Ritengo che comunque,
considerando tutte le patologie del quale il paziente è sofferente, e della
problematica psicologica che lo invalida in modo particolare, come si può
verificare dai rapporti della Dr.ssa med. __________, non ritengo che il
paziente non sia attualmente idoneo all’attività lavorativa.” (doc. AI 63-4)
A
questo proposito con certificato del 15 settembre 2011, la dr.ssa med. ____________________,
FMH psichiatria e psicoterapia, circa la perizia SAM, ha affermato:
“(…)
Non concordo con la
diagnosi posta dal collega. In particolare ritengo che il paziente in mia cura
sia affetto da una sindrome depressiva ricorrente e che l’episodio attuale sia
di media gravità, codificato secondo ICD-10 da F33.1. La media gravità
dell’episodio è infatti data oltre che dalla presenza di una sindrome apatica,
abulica, astenica, anedonica accompagnata da sintomi biologici (diminuzione
della libido, alterazione del sonno e alterazione dell’appetito) da deficit
cognitivi quali difficoltà di concentrazione, rallentamento della produttività
verbale, pensiero centrato sui suoi disagi fisici e psicologici e
compromissione delle funzioni evolutive.
Non trovo in lui altre
patologie.
L’esordio di tale
sindrome risale al 2008, a partire dal mese di giugno 2009 ha inciso sulla sua capacità lavorativa al 100% e dal novembre 2009 ha subito un grave peggioramento dopo il decesso improvviso della sorella.
Non ho mai riscontrato
nel paziente elementi di simulazione né aggravamento dei sintomi per benefici
secondari. La sua sofferenza è sempre apparsa autentica. Ho avuto diversi
colloqui con l’altra sorella, che si occupa in maniera importante di lui sia
per quanto riguarda la gestione della sua casa, sia per quanto riguarda la
preparazione dei pasti.
Il paziente presenta
inoltre un importante ritiro sociale, deve essere costantemente stimolato dalla
sorella, anche per recarsi da lei, non appare autonomo neanche nella gestione finanziaria
(a questo proposito non era mai stato abituato).
L’evoluzione di tale
sindrome depressiva non è stata positiva: il paziente è sprovvisto di un punto
di riferimento valido, è incapace di autogestirsi; è stato licenziato dal
proprio posto di lavoro, ha esaurito ogni riserva per poter riprendere una
progettualità per sé sia in ambito sociale, personale e lavorativo.
Il decorso è stato
quindi sfavorevole, non vi sono state mai remissioni cliniche della sua
sintomatologia, né fasi lievi della sua malattia. Molte le consultazioni
effettuate in urgenza sia presso di me sia presso il medico curante Dr. med. __________.
Il decorso è stato
cronico ed invalidante.
Ritengo che
l’incapacità lavorativa del 30% non trovi alcuna giustificazione né sulla base
dell’evoluzione della sua patologia né sulla base dell’esame clinico e dei
riscontri effettuati dal dr. med. __________ che non corrispondono alla realtà
clinica delle stesso.
Ritengo che il
paziente sia da considerarsi tuttora inabile al 100%. Escludo un recupero della
sua capacità lavorativa visto il decorso di questi 2 anni.” (doc. AI 63-2/3)
Il
29 settembre 2011 il dr. med. __________, medico SMR, ha affermato:
“La nuova
documentazione medica pervenuta agli atti, non apporta alcun nuovo elemento medico
che non sia già stato appurato e valutato.
Si conferma il rapporto medico SMR del
01.03.2011.” (doc. AI 66-1)
6. Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS
1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di
contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano
dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi
in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità
formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità
nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non
contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Nella
sentenza 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il TF ha in particolare precisato
quanto segue a proposito del valore probatorio delle perizie di un SAM:
" 2.2.2 Das Bundesgericht hat in BGE 136 V 376
dargelegt, dass diese Kritik im Ansatz unzutreffend ist, weil sie die
verfassungs- und gesetzesrechtlichen Grundlagen der schweizerischen
Verwaltungsrechtspflege ausblendet. Danach handelt die IV-Stelle im
Verwaltungsverfahren nicht als Partei, sondern als zur Neutralität und
Objektivität verpflichtetes Organ des Gesetzesvollzugs. Solange kein
Beschwerdeverfahren angehoben ist, läuft ein Einparteienverfahren mit dem
Leistungsgesuchssteller als Partei und der IV-Stelle als Behörde, welche nach
den Grundsätzen des Amtsbetriebes die Herrschaft über das Verfahren innehat.
Nach dem Übergang zum Anfechtungsstreitverfahren wird die Verwaltung zwar im
prozessualen Sinne zur Partei; sie bleibt lite pendente indessen weiterhin an
die rechtsstaatlichen Grundsätze (Art. 5 BV) gebundenes, der Objektivität und
Neutralität verpflichtetes Organ. Daher hat sie nicht auch im materiellen Sinn
Parteieigenschaft. Von dieser Rechtslage geht die Judikatur über die
Beweiskraft versicherungsmedizinischer Berichte und Gutachten (BGE 125 V 351;
Considerandi
122.
V 157) aus. Sind formell einwandfreie und materiell schlüssige (das heisst
beweistaugliche und beweiskräftige) medizinische Entscheidungsgrundlagen des
Versicherungsträgers (Administrativgutachten) vorhanden, so besteht daher nach
der Rechtsprechung kein Anspruch auf eine gerichtliche Expertise (BGE 135 V 465
E. 4 S. 467). Gemäss der Rechtsauffassung, wie sie in der gesetzlichen Ordnung
über die Amtsermittlungspflicht des Sozialversicherungsträgers zum Ausdruck
kommt, wird Beweis über sozialversicherungsrechtliche Ansprüche schwergewichtig
auf der Stufe des Administrativverfahrens geführt, nicht im gerichtlichen
Prozess. Hierin liegt eine Grundentscheidung des Gesetzgebers, deren Abänderung
im formellen Gesetz vollzogen werden müsste (vgl. Art. 164 Abs. 1 lit. e-g BV).
Die Verwaltung ist aufgrund von Art. 89 Abs. 2 lit. a BGG immer dann zur
Beschwerde berechtigt, wenn der angefochtene Akt die Bundesgesetzgebung in
ihrem Aufgabenbereich verletzen kann. Aus der formellen Parteieigenschaft der
Durchführungsstelle im gerichtlichen Prozess bzw. der Legitimation zur Erhebung
von Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann offensichtlich
nicht gefolgert werden, auch die Beweiserhebungen der IV-Stelle im
(vorausgehenden) nichtstreitigen Verfahren bis zum Verfügungserlass seien
Handlungen einer (formellen) Partei, womit das spätere gerichtliche Abstellen
hierauf gegen die Verfassung oder die EMRK verstiesse.
2.2.3
Die grundsätzliche Verfassungs- und Konventionsmässigkeit der
Beschaffung medizinischer Entscheidungsgrundlagen durch externe Gutachtensinstitute
in der schweizerischen Invalidenversicherung bestätigt ein rechtsvergleichender
Ausblick. Danach kann - eine zweifellos in die Kompetenz des nationalen
Gesetzgebers fallende Grundentscheidung - die medizinische Sachkompetenz
entweder bei der entscheidenden Behörde selber liegen oder bei zur Entscheidung
im Einzelfall beizuziehenden Sachverständigen.
(…)
2.3
Im Hinblick auf die Ermittlung des medizinischen Sachverhalts sind
die MEDAS gesetzlich (Art. 59 Abs. 3 IVG) vorgesehene Hilfsorgane der
Invalidenversicherung. Als solche unterliegen sie gleich wie die IV-Stellen
selber dem verfassungsmässigen Gebot eines neutralen und objektiven
Gesetzesvollzugs. Institutionell wird die Eigenschaft der Neutralität und
Objektivität durch die selbständige Stellung der MEDAS gestützt. Ihre
Selbständigkeit zeigt sich darin, dass sie in ganz verschiedenen, selber
gewählten Rechtsformen auftreten und auf unterschiedlichen Trägerschaften
beruhen; sodann werden sie vom BSV weder fachlich beaufsichtigt (vgl. Art. 64a
IVG), noch sind sie im Einzelfall weisungsgebunden. Ihre Kosten werden
naheliegenderweise aus der IV-Rechnung gedeckt, weshalb sie mit dem BSV auf
tarifvertraglicher Grundlage zusammenarbeiten (zu der daraus sich ergebenden
Problematik vgl. aber unten E. 3.1.2).
Unter diesen Umständen kann das Gebot der Verfahrensfairness nicht
allein durch den Umstand verletzt sein, dass gutachtliche und andere
medizinische Erkenntnisse aus dem Administrativverfahren die wesentliche
tatsachenbezogene Entscheidungsgrundlage für die gerichtliche Überprüfung des
Verwaltungsaktes bilden. Die Konzeption, wonach ein Gericht auf die vom
Versicherungsträger korrekt erhobenen Beweise abstellen und auf ein eigenes
Beweisverfahren verzichten darf, bleibt grundsätzlich vereinbar mit Völker- und
Bundesrecht (BGE 135 V 465 E. 4.3.2 S. 469). Aus der
Rechtsvergleichung ergibt sich keine im europäischen Raum allgemein anerkannte
einheitliche Rechtsauffassung, dass über streitige Sozialleistungen nur
aufgrund eines gerichtlichen Beweisverfahrens abschliessend entschieden werden
dürfte (unten E. 4.3). Eine andere Frage ist, wie es sich verhält, wenn ein
Gericht die ursprüngliche Beweisgrundlage einmal verworfen hat (dazu unten E.
4.4
)" (…)
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit
bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment
énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le
rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour
le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au
regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et
du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de
tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,
Zurigo 1997, pag. 230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati dall’amministrazione
o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de divergence d'opinion entre experts et
médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns
et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au
vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR
2008.
IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai
2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul
fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il
n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement
vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
7.
Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima
dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio
la perizia pluridisciplinare del SAM del 22 febbraio 2011.
Tale
valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
periti, dopo aver riassunto la documentazione messa loro a
disposizione, aver descritto l’anamnesi famigliare, personale-sociale,
professionale, patologica e sistemica, le affezioni attuali e le constatazioni
obiettive, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di
sindrome cervicospondilogena cronica dal 2008 su incipiente osteocondrosi C3-C4
e C4-C5, ernia discale C5-C6 mediolaterale sinistra senza neurocompressione,
epicondilite ulnare cronica a destra dal 2008, sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale lieve (ICD-10 F33.0), sindrome somatoforme da dolore
persistente (ICD-10 F45.4) e la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di lieve sindrome del tunnel carpale a destra, cardiopatia
ipertensiva con remodelling concentrico del ventricolo e disturbo diastolico
del rilascio; ipertensione arteriosa, stato dopo frattura del capitello radiale
sinistro (1991).
I
periti e i consulenti si sono espressi su tutte le patologie lamentate
dall’assicurato, hanno esaminato accuratamente tutta la documentazione messa
loro a disposizione ed hanno valutato la capacità lavorativa del paziente sulla
base delle indicazioni risultanti dalle visite effettuate presso il SAM.
Al
referto del 22 febbraio 2011 va attribuita piena forza probante.
Del
resto, per quanto concerne le valutazioni neurologiche, cardiologiche e
reumatologiche, l’insorgente non ha prodotto alcuna documentazione medica atta
a sovvertire le convincenti conclusioni peritali e fa invece valere la
persistenza della problematica psichiatrica che lo renderebbe totalmente
inabile al lavoro (doc. I).
A
questo proposito il ricorrente fa riferimento alle valutazioni della dr.ssa med.
__________, FMH psichiatria e psicoterapia, sua curante dal 12 giugno 2009
(doc. AI 30-2), la quale ha diagnosticato un episodio depressivo medio-grave
(ICD-10 F32.1) aggravatosi nel novembre 2009 con la morte della sorella (doc.
AI 30-2). La specialista ha sostanzialmente ribadito le sue conclusioni nel
certificato del 15 settembre 2011, dove ha contestato le affermazioni del
consulente del SAM (doc. AI 63-2).
Ora,
nell’ambito del consulto peritale, il dr. med. __________, FMH in psichiatria e
psicoterapia, ha già tenuto conto delle valutazioni e della diagnosi della dr.
ssa med. __________ (cfr. doc. AI 40-24: “La collega nel suo rapporto del
05.02
, ha posto la diagnosi di Episodio depressivo medio-grave (ICD 10 F 32.1) aggravatosi nel mese di novembre del 2009 in occasione del decesso della sorella”) e
della circostanza che l’insorgente viene seguito mensilmente dalla specialista.
Il perito ha inoltre preso in considerazione la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente, ma con un episodio attuale lieve (ICD 10 F 33.0) ed ha aggiunto la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10 F 45.4). Infine il consulente ha evidenziato il decorso fluttuante della patologia con periodi di
miglioramento seguiti da un peggioramento in occasione del decesso della sua
sorella avvenuto nel mese di novembre 2009 ed ha spiegato per quale motivo la
capacità lavorativa del ricorrente è ridotta del 30% in qualsiasi attività
lavorativa (doc. AI 40-26: “Il quadro clinico non presenta caratteristiche
di gravità in quanto sono tuttora ben conservate le funzioni cognitive,
volitive e biologiche. Si constata una tendenza del soggetto ad aggravare il
quadro assumendo una posizione passiva del comportamento e dell’affettività.
Per questo motivo non sono d’accordo con il punto di vista della collega Dr.ssa
__________ che ha attestato una totale incapacità lavorativa” e doc. AI
40-27: “Il quadro psicopatologico è insorto nel corso del 2008 e ha seguito
un decorso altalenante. Solo a partire dall’inizio della presa a carico
psichiatrica eseguita dalla Dr.ssa __________, ossia dal 12.06.2009 presenta
una incidenza sulla sua capacità lavorativa. Da allora presenta una incapacità
lavorativa nella misura del 30% come tuttora”; cfr. anche perizia SAM, doc.
AI 40-8: “l’A. segnala una persistente astenia, associata a deflessione del
tono dell’umore, apatia, anedonia, tendenza all’isolamento. In pratica ritiene
che la sua vita non ha più senso dopo la morte della sorella”).
In
concreto lo specialista, dopo un colloquio con il peritando avvenuto il 10
gennaio 2011, a conoscenza del rapporto del 4 febbraio 2010 della dr.ssa med. __________,
ha esaminato nel dettaglio lo status psichico del ricorrente, giungendo alla
convincente conclusione che l’interessato è inabile al lavoro sia nella
precedente attività che in attività leggere e confacenti al suo stato di salute
nella misura del 30%.
Da
parte sua la dr.ssa med. __________, dal mese di giugno 2009 curante
dell’insorgente, nel suo referto del 15 settembre 2011 fa una critica generica
alla perizia del dr. med. __________ senza tuttavia apportare elementi oggettivi
che possano sovvertire le convincenti conclusioni peritali (doc. AI 63-2).
D’altra parte neppure il certificato del 15 settembre 2011 del dr. med. __________,
medico curante, contiene elementi di novità, giacché si limita ad attestare
un’inidoneità del suo paziente nella precedente attività lavorativa (doc. AI
63-4).
In
assenza di elementi che possano mettere in dubbio il referto peritale del dr.
med. __________, non vi sono motivi per non fondare il giudizio sul suo
consulto e sulla perizia pluridisciplinare del SAM del 22 febbraio 2011 (doc.
AI 40).
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H
103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b,
119.
V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va
inoltre rilevato che il TF ha più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura
l’assicurato (in concreto la dr.ssa med. __________) e il perito (in concreto
il dr. med. __________) è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti
(a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del
27.
gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché
sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).
Non
va poi dimenticato che la valutazione complessiva è stata confermata sia dai
periti SAM che dal medico SMR, dr. med. __________ (cfr. a proposito dei
compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni dell’SMR la SVR
2009.
IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza 9C_15/2011 del 27
gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio
2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4 il TF ha affermato che “dopo
attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima
istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni
dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di
fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere
maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per
conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto
ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee
pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa
opinione […]”).
A
questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24
agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un
rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI)
- dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard
de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport
médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de
divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24
agosto 2006 nella causa B., I 938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti
valutazioni dei periti del SAM e del medico SMR, dr. med. __________ (cfr. più
in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza I
143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010
del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno
valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad
una conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità
lavorativa del ricorrente.
A
questo proposito il TCA evidenzia che non ha alcun motivo per
distanziarsi da quanto stabilito dal medico SMR, dr. med. __________, che ha
accertato un’incapacità lavorativa complessiva per il ricorrente, dal 5 giugno
2008, del 50% nella precedente attività di manovale marmista (doc. AI 42-2,
doc. AI 48-1 e doc. AI 50-1; cfr. anche doc. AI 44-2).
Infatti,
se da una parte è vero che i periti del SAM hanno suddiviso la professione in
attività di lucidatore di marmo (dove hanno accertato una capacità lavorativa
del 70%) e di posatore di marmo (con una capacità lavorativa del 50%), va
evidenziato che l’interessato, di formazione marmista, percepiva un unico
salario dal medesimo datore di lavoro per la professione esercitata di
lucidatore e posatore di marmi. Si tratta in entrambi i casi di
un’attività pesante che, alla luce della patologia reumatologica di cui soffre
il ricorrente (sindrome cervicospondilogena cronica dal 2008
su incipiente osteocondrosi C3-C4 e C4-C5, ernia discale C5-C6 mediolaterale
sinistra senza neuro compressione, epicondilite ulnare cronica a destra dal
2008), deve essere valutata complessivamente, come effettuato dal medico SMR.
Va infatti qui rammentato che i marmisti, che operano prevalentemente
nell’ambito dell’edilizia, hanno quale compito sia quello di procedere alla
posa degli elementi realizzati in laboratorio sia quello della pulitura,
montaggio e smontaggio delle parti deteriorate e di padroneggiare il
funzionamento delle diverse macchine a loro disposizione per determinare,
consigliare e procedere alle lavorazioni più appropriate: levigare, lucidare,
fiammare, ecc. (cfr. a proposito delle mansioni del marmista: www.orientamento.ch).
Viste le patologie di cui è affetto l’insorgente, giustamente il medico SMR ha
stabilito una incapacità lavorativa globale del 50% quale marmista.
Alla
luce della funzione del SMR (cfr. il già citato art. 59 cpv. 2bis LAI), questo
TCA deve pertanto concludere che l’insorgente, dopo i periodi di incapacità
lavorativa in qualsiasi attività del 100% dal 10 agosto 2007
al 26 agosto 2007, del 50% dal 27 agosto 2007 al 4 settembre 2007, del 100% dal
5.
settembre 2007 al 28 ottobre 2007, del 50% dal 29 ottobre 2007 al 4 giugno
2008, dal 5 giugno 2008 è incapace al lavoro al 50% nella precedente attività e
al 30% in attività adeguata (cfr. doc. AI 50-1).
8.
Va
ora esaminato se il calcolo del grado d’invalidità, di per sé non contestato
dall’insorgente, è stato effettuato correttamente.
Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo
il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato
guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano
(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U
168.
pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.
4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante
è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto
delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel
settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti
collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome
di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza
il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la
precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti
ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.
519.
consid. 3c).
Se
nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che
l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può
ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique
VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I
56/02).
Nel caso di specie
l’insorgente non contesta il reddito da valido preso in considerazione dall’UAI
di fr. 63'719 quale marmista nel 2008, anno d’inizio del diritto alla rendita (che,
adeguato al 2010, ammonta a fr. 65'605; cfr. doc. AI 55-1).
9.
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Con
pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario
da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al
salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da
invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,
art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.
A questo proposito con
sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:
" (…)
3.3
In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio
2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il Tribunale federale,
precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che quando il reddito
effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto al salario
statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso deve essere
considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della DTF 134 V
322.
e può - in caso di adempimento degli altri presupposti - giustificare un
parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo parallelismo si
procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale eccedente la
soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella stessa
sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già
aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze
personali e professionali."
In
concreto, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2008 elaborata
dall'Ufficio federale di statistica, il ricorrente, svolgendo nel 2008 una
professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a
proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato,
cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto
realizzare, in media, un salario annuale lordo pari a fr. 59’979 (4'806 : 40 X
41.6
X 12; cfr. anche sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008), corrispondente a
fr. 61’239 (+ 2.1%) nel 2009 e a fr. 61'729 nel 2010 (+ 0,8%).
L’assicurato,
quale marmista, avrebbe potuto guadagnare nel 2008 fr. 63’719 (consid. 8).
Tale
reddito si situa leggermente sopra la media dei salari svizzeri per un’attività
equivalente (cfr. Tabella TA1, punto 15-37 attività manifatturiere: fr. 63’387
nel 2008 [5’116 : 40 X 41.3 X 12]).
Non
sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da
invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009
sopra menzionata.
Inoltre, va rilevato che, secondo la
giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare
situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e
tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere
completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che
pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul
mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico
statistico.
L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale
massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie
particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,
chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima
che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza
valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Nella
presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 5% per attività leggera
e del 5% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, ossia
complessivamente del 10%, che l’insorgente non contesta e che il Tribunale non
ha alcun motivo per modificare ritenuto che si tratta di una percentuale che
rientra nei parametri fissati dalla giurisprudenza.
Raffrontando
il reddito da valido di fr. 63’719 (consid. 8) con quello da invalido di fr. 59'979,
ridotto del 30% (incapacità lavorativa) a fr. 41'985 e del 10% (riduzione per
attività leggera e svantaggi salariali) a fr. 37'787, si ottiene un grado
d’invalidità del 41% (40,7% arrotondato al 41%) che dà diritto ad ¼ di rendita
come calcolato dall’UAI.
Va
rilevato che aggiornando i salari al 2009 e al 2010 si ottiene il medesimo
grado d’’invalidità, come emerge anche dalla decisione impugnata.
Ne
segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita
conferma.
10.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di
ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di
prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a
spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico del
ricorrente.
L’assicurato
chiede tuttavia di essere esentato dal pagamento delle spese, beneficiando
dell’assistenza pubblica.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato
è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di
esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.
5b e riferimenti). Va da sé che nel caso in esame non
occorre esaminare il presupposto della necessità dell’intervento dell’avvocato,
l’insorgente non essendo patrocinata in causa da un legale.
Nella
presente fattispecie non risulta tuttavia soddisfatto il requisito della probabilità
di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere
la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, l’insorgente
non ha più prodotto alcun certificato medico in sede di ricorso, mentre quelli
presentati in sede di osservazioni al progetto di decisione non erano
manifestamente atti a sovvertire le conclusioni peritali.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi), le
spese sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. L’istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.
3. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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