32.2012.101
Decisione dell'UAI di rifiutare all'assicurato il beneficio del gratuito patrocinio non ritenendo necessario l'intervento di un avvocato non è corretta.Rinvio atti a UAI per analisi del presupposto de
26 settembre 2012Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.101
Data decisione, Autorità:
26.09.2012, TCA
Titolo:
Decisione dell'UAI di rifiutare all'assicurato il beneficio del gratuito patrocinio non ritenendo necessario l'intervento di un avvocato non è corretta.Rinvio atti a UAI per analisi del presupposto dell'indigenza
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRATUITO PATROCINIO
RENDITA
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 37 cpv. 1 LPGA
art. 37 cpv. 4 LPGA
art. 53 cpv. 3 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.101
cr/DC/sc
Lugano
26 settembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattrice:
Cinzia Raffa
Somaini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 12 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 marzo 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1953, di professione giardiniere, in data 10 ottobre 2006 ha presentato richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. 1/1-8).
Esperiti
gli accertamenti del caso, in particolare una perizia reumatologica a cura del
dr. __________ (doc. 12), con progetto di decisione del 20 luglio 2007 (doc. 15/1-3),
poi confermato con decisione del 2 ottobre 2007 (doc. 23/1-6), cresciuta
incontestata in giudicato, l’Ufficio AI ha attribuito all’interessato una
rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° aprile 2007.
1.2. In esito ad
una procedura di revisione, avviata d’ufficio nell’agosto 2008, dopo avere
esperito gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia reumatologica
affidata al dr. __________ (doc. 48) e una perizia reumatologica a cura del dr.
__________ (doc. 47), con progetto di decisione del 10 gennaio 2012 (doc. 58/1-3)
- preso atto di un miglioramento dello stato di salute dell’interessato dal
profilo reumatologico, che l’ha reso abile al lavoro al 50% in attività
adeguate - ha ridotto a tre quarti di rendita di invalidità (grado di
invalidità del 60%) la rendita intera fin lì versata all’assicurato.
Nonostante
le osservazioni presentate dall’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1 dello
studio legale RA 1, contro il progetto di decisione del 10 gennaio 2012 –
evidenziando come dalla perizia del dr. __________ non emerga alcun
miglioramento dello stato di salute dell’interessato, motivo per il quale una
riduzione, in sede di revisione, del diritto a prestazioni non poteva avere
luogo (doc. 62) - l’Ufficio AI, con decisione del 20 marzo 2012, ha confermato la riduzione a tre quarti di rendita di invalidità (grado di invalidità del 60%)
della rendita intera fin lì versata, respingendo contestualmente la richiesta
di gratuito patrocinio presentata dall’assicurato, ritenendo non giustificato
l’intervento di un legale (doc. A1).
1.3. Contro questa
decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, postulando che la decisione impugnata venga annullata e
che l’interessato continui a beneficiare, come in precedenza, del diritto ad
una rendita intera di invalidità.
La rappresentante
dell’assicurato ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa e per la presente
procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente
la patrocinatrice ha contestato la decisione dell’amministrazione, rilevando che,
contrariamente a quanto ritenuto dall’Ufficio AI, il dr. __________, nel suo
referto peritale, non ha riscontrato un miglioramento dello stato di salute
dell’interessato – che, anzi, è peggiorato - ma ha solo fornito una diversa
valutazione in merito alla teorica capacità lavorativa residua dell’assicurato
nello svolgimento di attività adatte.
Alla luce
di questa circostanza, l’avv. RA 1 ha quindi rilevato che “il fatto che il dr. __________
nella perizia del 7 settembre 2010 descrive il peggiorato stato di salute del
ricorrente, ma valuta solamente il grado dell’incapacità lavorativa
diversamente, senza spiegare perché il ricorrente adesso, con più problemi di
salute che nel 2007, potrebbe lavorare di più, non costituisce un motivo di
revisione di rendita nel senso dell’art. 17 LPGA”.
La
rappresentante dell’assicurato ha poi criticato il raffronto dei redditi
operato dall’amministrazione, rilevando come la riduzione dell’8% applicata
dall’UAI al reddito da invalido sia troppo modesta e dovrebbe ammontare al 20%,
tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.
Infine, la
patrocinatrice ha contestato il rifiuto dell’amministrazione di concedere
all’interessato il gratuito patrocinio, sottolineando come questo modo di agire
contrasti con la giurisprudenza federale di cui alla STF 8C_172/2010 del 29
marzo 2010 (doc. I).
1.4. L’UAI, in
risposta – dopo avere comunicato al TCA di avere riesaminato la decisione
impugnata e di avere così constatato, sulla base delle considerazioni espresse
dal SMR, di avere ritenuto, a torto, che lo stato di salute dell’interessato
fosse migliorato rispetto al passato – ha informato il TCA di avere emanato una
nuova decisione, datata 9 maggio 2012, con la quale ha stabilito che “la
decisione del 20 marzo 2012 è riconsiderata nel senso che RI 1 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità (grado AI pari al 100%) anche per il periodo
posteriore al mese di aprile 2012” (doc. IV/bis).
Quanto
invece alla richiesta di gratuito patrocinio, l’amministrazione ha indicato che
“rimangono valide le argomentazioni già esposte all’interno della nostra
precedente decisione del 20 marzo 2012” (doc. IV/bis).
1.5. In data 22
maggio 2012, la patrocinatrice dell’assicurato, preso atto della nuova
decisione del 9 maggio 2012 dell’Ufficio AI, ha, da una parte, chiesto che
vengano posti a carico dell’amministrazione i costi della procedura giudiziaria
e, dall’altro, ribadito la richiesta ricorsuale di porre l’interessato al
beneficio del gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, “dato che il
ricorrente, che peraltro non parla, non scrive e non legge l’italiano, non
poteva da solo, senza assistenza legale, riconoscere il punto chiave della
procedura, cioè il fatto che l’eventuale riduzione della rendita intera
corrente era possibile solo se erano dati i presupposti della revisione di
rendita. La normativa legale al riguardo della revisione della rendita essendo
complicata era giustificato per il ricorrente, sin dall’inizio della procedura
di preavviso, di rivolgersi a un avvocato” (doc. VI).
1.6. Con
osservazioni del 1° giugno 2012, l’amministrazione ha ritenuto che l’assicurato
abbia contestato, a torto, il rifiuto da parte dell’UAI del gratuito patrocinio
in sede amministrativa, sottolineando che “i requisiti per ammettere il diritto
all’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio in sede amministrativa sono
più restrittivi rispetto a quelli richiesti nella procedura giudiziaria e vanno
verificati con rigore. L’assistenza di un avvocato è ammessa infatti solo
allorquando le questioni di diritto o di fatto sono talmente difficili da
rendere non possibile l’intervento di altre persone (rappresentanti di
associazioni invalidi, assistenti sociali o altri specialisti)” (doc. VIII).
Queste
considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. IX),
per conoscenza.
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e
non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o
della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione
di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge
sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF
8C_855/2010 dell'11 luglio 2011; STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007;
STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H
212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98
del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del
22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
2.2. A norma
dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, in vigore dal 1° gennaio 2003, l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali
è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di
ricorso.
Questa
norma corrisponde all'art. 58 della Legge federale sulla procedura
amministrativa.
Inoltre
la giurisprudenza relativa a questo principio sviluppata precedentemente alla
LPGA resta valida (Kieser, ATSG Kommentar, 2003, ad art. 53 cpv. 3 LPGA, n. 29
segg.).
In
particolare il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che una
decisione emanata pendente lite mette fine alla vertenza solo nella misura in
cui corrisponde alle richieste del ricorrente. Il litigio sussiste nella misura
in cui la nuova decisione non regola tutte le questioni nei sensi voluti
dall'insorgente. L'autorità adita deve in questi casi entrare nel merito della
vertenza, senza che l'insorgente debba ricorrere contro il nuovo atto
amministrativo (DTF 127 V 228 consid. 2; RCC 1992 pag. 123
consid. 5c; DTF 113 V 237; DTF 107 V 250; Spira, "Le contentieux des
assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984, pag.
23).
La riconsiderazione pendente lite permette dunque all'amministrazione
di riesaminare un proprio provvedimento dopo che l'insorgente ha espresso il
suo punto di vista nell'atto di ricorso ed eventualmente di modificarlo
corrispondentemente alle richieste della parte ricorrente (Hischier, Die Wiedererwägung
pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die Möglichkeit der späten
Einsicht, in SZS 1997 pag. 452).
La modifica può essere fatta unicamente a
vantaggio del ricorrente, ritenuto che in caso contrario la nuova decisione
assurge a proposta fatta dall'amministrazione al Tribunale.
In una sentenza del 5 dicembre 1991, il TFA ha
stabilito che "si la décision prise en litispendance entraîne une discrimination
de l'assuré (reformatio in peius), elle prend obligatoirement le caractère
d'une requête et doit être présentée comme telle au juge." (RCC 1992 pag. 122 seg.).
L'amministrazione
non può, invece, rivedere la decisione impugnata dopo aver presentato la
risposta di causa ai giudici di primo grado. Una decisione resa dopo questo
termine assume anch’essa unicamente il carattere di una proposta indirizzata al
giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova decisione (Pratique VSI
1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5, RCC 1989 pag.
320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; Spira, "Le contentieux
des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale" in RJN 1984,
pag. 23).
L'art. 6 della Legge di procedura per i ricorsi al TCA (Lptca) del
23 giugno 2008 enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto
dall'art. 58 PA.
A tale
proposito giova segnalare che l'Alta Corte ha avuto occasione di dichiarare
compatibile con il diritto federale il fatto che i Cantoni prevedano una
procedura corrispondente all'art. 58 LPA, fondandosi su delle disposizioni
esplicite o seguendo per analogia una certa prassi (DTF 127 V 94 consid. 2; RCC
1992 pag. 123 consid. 5a, DTF 103 V 109 consid. 2).
L'art. 6
LPTCA prevede che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua
risposta, riesaminare la decisione impugnata.
Essa
notifica immediatamente una nuova decisione alle parti e la comunica al
Tribunale (art. 6 cpv. 2).
Quest'ultimo
continua la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto
per effetto della nuova decisione (art. 6 cpv. 3, 1a frase).
Nel caso
in esame l’Ufficio AI, nella risposta di causa del 9 maggio 2012, ha indicato di avere riesaminato la decisione impugnata, giungendo alla conclusione che, non
essendo intervenuto alcun miglioramento dello stato di salute dell’interessato
giustificante una revisione del suo diritto a prestazioni, l’assicurato
continuava ad avere diritto ad una rendita intera di invalidità e non a tre
quarti di rendita come stabilito nella decisione impugnata. L’Ufficio AI ha
quindi emanato una nuova decisione, datata 9 maggio 2012, con la quale ha
stabilito che __________ ha diritto ad una rendita intera di invalidità (grado
AI del 100%) anche per il periodo posteriore al mese di aprile 2012 (doc. IV +
bis; consid. 1.4.).
Con
scritto del 22 maggio 2012, la patrocinatrice dell’interessato, preso atto
della nuova decisione con la quale l’UAI ha riconosciuto che, stante la stazionarietà
dello stato di salute, l’assicurato ha il diritto di continuare a beneficiare
della rendita intera di invalidità fin lì accordatagli, ha ribadito le
contestazioni ricorsuali riguardo alla mancata concessione del gratuito
patrocinio (doc. VI).
Pertanto,
alla luce della nuova decisione dell’Ufficio AI e della comunicazione della
patrocinatrice dell’assicurato, la questione relativa al diritto di RI 1 di
continuare a beneficiare della rendita intera di invalidità è divenuta priva
d’oggetto.
Nel merito
2.3. Nel caso di
specie l’oggetto della lite verte unicamente sull’ammissione o meno
dell’assicurato al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito
patrocinio.
L'art. 37
cpv. 1 LPGA, prevede che la parte può farsi rappresentare, se non deve agire
personalmente (cfr. ad esempio a: sottoporsi ad una perizia medica, DTF 132 V
443), o farsi patrocinare nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo
escluda.
Il
capoverso 4 recita che, se le circostanze lo esigono, il richiedente può beneficiare
di patrocinio gratuito (cfr. DTF 132 V 200).
Già prima
dell'entrata in vigore della LPGA, la giurisprudenza (vedi per l’assicurazione
invalidità DTF 114 V 228, per l'assicurazione contro gli infortuni DTF 117 V
408 precisata con la DTF 125 V 32) aveva riconosciuto, senza imporre alcun
limite temporale, il diritto al gratuito patrocinio nell'ambito della procedura
amministrativa in materia di assicurazioni sociali, a condizione che fossero
rispettati gli stessi presupposti applicabili nella procedura giudiziaria,
ovvero il richiedente deve trovarsi nel bisogno, il patrocinio deve essere
necessario o perlomeno indicato e le sue conclusioni non sembrano dover avere
esito sfavorevole (cfr. DTF 125 V 202 consid. 4a e 372 consid. 5b, ambedue con
riferimenti).
Il TFA
aveva peraltro sottolineato che le condizioni per la concessione del gratuito
patrocinio dovevano essere valutate con rigore (cfr. SVR 2000 KV Nr. 2, consid.
4c, p. 6, in fine).
Secondo
dottrina e giurisprudenza, il fatto che, rispetto all'art. 61 lett. f LPGA,
l'art. 37 cpv. 4 LPGA utilizzi la formulazione "se le circostanze lo esigono",
anziché quella "se le circostanze lo giustificano", significa
che il legislatore ha inteso riprendere la giurisprudenza secondo la quale,
quando il gratuito patrocinio viene richiesto nella procedura amministrativa,
le relative condizioni devono essere esaminate in maniera rigorosa
(cfr., ad esempio, STF I 127/2007 del 7 gennaio 2008, consid. 4.3 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, Schulthess 2003, ad art. 37, n. 20,
p. 400; cfr., d'altronde, FF 1999 3965).
Per il resto, quali presupposti del gratuito patrocinio valgono
l'indigenza del richiedente, la necessità del patrocinio e la probabilità di
esito favorevole (cfr. FF 1999 3965).
La
concretizzazione delle singole condizioni ha luogo in analogia con i
corrispondenti criteri applicabili nella procedura giudiziaria (cfr. Kieser,
op. cit., ad art. 37, n. 21, p. 400-401).
In una
sentenza I 928/05 del 4 dicembre 2006, in una vertenza relativa all’assicurazione invalidità, il TFA ha osservato che la necessità dell’assistenza di un avvocato
durante la procedura amministrativa va riconosciuta solo in casi eccezionali e
dipende dal tipo di problematiche che vengono trattate nella decisione
impugnata.
In una sentenza
Fatti
I 746/06 dell’8 novembre 2006, il TFA ha così riassunto alcune situazioni nelle
quali ha ammesso la necessità dell’assistenza dell’avvocato in sede
amministrativa:
"
(…)
3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die
Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa
bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und
Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem
im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu
nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung
der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung
nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren
(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der
Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt
hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe
ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“
(STFA I 746/06 dell’8 novembre 2006, consid. 3.2)
In una sentenza I 319/05
del 14 agosto 2006, l’Alta Corte ha, ad esempio, ammesso la necessità
dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si
trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore
somatoforme.
In
un’altra sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007, il Tribunale federale si è
confermato nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti
considerazioni:
"
(…)
Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der
unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die
Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren
Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu
berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der
Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen
liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren
zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders starker Eingriff in die
Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich
geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere
tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der
Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und
wenn auch eine Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere
Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI
2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein
dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der
Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde
also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes
mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die
Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten
ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw.
7.1, I 692/05).
(…)” (STFA I 911/06 del 2 febbraio 2007)
2.4. Nella
presente fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto al
gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando
il caso nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno
non indicato l’intervento di un avvocato.
Secondo
questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per
escludere il diritto al gratuito patrocinio.
Come visto, per costante
giurisprudenza, la necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la
procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che
vengono trattate nella decisione impugnata.
Ora,
nel caso concreto, l’UAI, dopo aver esperito gli accertamenti medici ed
economici del caso, in particolare tramite una perizia reumatologica a cura del
dr. __________ (doc. 48), ha ritenuto che lo stato di salute dell’interessato
fosse migliorato rispetto al passato, circostanza questa che giustificava, in
sede di revisione, la riduzione a tre quarti di rendita di invalidità la
rendita intera precedentemente accordata all’assicurato (doc. A1).
In sede di osservazioni al
progetto di decisione del 10 gennaio 2012, l’avv. RA 1 ha contestato il fatto che lo stato di salute dell’interessato fosse migliorato, rilevando come il
dr. __________, in sede peritale, non abbia riscontrato alcun miglioramento
delle patologie dell’assicurato rispetto al 2007 ma, semmai, un peggioramento
delle stesse.
La patrocinatrice ha
rilevato che il presunto miglioramento dello stato di salute dell’interessato
fosse il frutto di un’interpretazione – peraltro errata - fornita dall’Ufficio
Considerandi
AI, tenuto conto del fatto che il dr. __________, nella valutazione peritale
del 7 settembre 2010, ha quantificato nella misura del 50% la teorica capacità
lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività adatte,
mentre nella precedente valutazione peritale del 10 aprile 2007 aveva considerato
che la stessa fosse nulla.
L’avv. RA 1 ha sottolineato che, in assenza di un miglioramento dello stato di salute, “la diversa valutazione
del grado della capacità lavorativa da parte del dr. __________ non è un motivo
per una revisione” (doc. 62).
Queste considerazioni
espresse dalla patrocinatrice dell’assicurato già in sede di procedura di
osservazioni contro il progetto di decisione del 10 gennaio 2012 e ribadite,
poi, in sede ricorsuale si sono poi rivelate corrette, tanto da spingere
l’Ufficio AI ad emanare, contestualmente alla risposta di causa, la decisione
del 9 maggio 2012, con la quale ha in particolare riconosciuto che:
" (…)
In effetti, il Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) – mediante
annotazione del 8.5.2012 – ha potuto definire come lo stato di salute
dell’assicurato sia sostanzialmente rimasto invariato rispetto a quanto
definito in sede di prima assegnazione di rendita. Pertanto non trovandoci di
fronte ad un miglioramento dello stato di salute, bensì ad una diversa
valutazione di una condizione invariata, lo scrivente Ufficio è tenuto a
ripristinare il versamento della rendita intera a decorrere dal 01.05.2012
(mese in cui è avvenuta la summenzionata riduzione di rendita).
Dall’annotazione 8.5.2012 in fine del dr. __________ emerge in
modo particolare che “rispetto al 2007 la situazione clinica non ha subito
sostanziali mutamenti pertanto non è migliorata. Nel 2007 la CL residua non era
stata valutata in considerazione del fatto che era imminente un nuovo
intervento che avrebbe dovuto modificare lo stato di salute.” (Doc. IV/bis)
Alla luce di quanto appena
esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario
o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che
l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.
A questo proposito va rilevato che il
Tribunale federale, in una sentenza 8C_172/2010 del 29 marzo 2010, concernente
una decisione di riduzione, in sede di revisione, ad un quarto di rendita di
invalidità della rendita intera precedentemente versata ad un assicurato, ha
ritenuto necessario l’intervento da parte di un avvocato, alla luce della
complessità delle questioni che spesso devono venire analizzate nella procedura
di revisione rispetto al momento di concessione del diritto alla rendita.
L’Alta Corte ha, in particolare, osservato:
" (…)
4.
Das kantonale Gericht hat erwogen, die
Interessen der Beschwerdeführerin würden zwar in relativ schwerwiegender Weise
betroffen. Es stellten sich aber im als durchschnittlich zu betrachtenden
Beschwerdeverfahren keine heiklen Rechtsfragen und der Sachverhalt erscheine
keineswegs komplex. Hinzu komme, dass die Beschwerdeführerin die deutsche
Sprache gut beherrsche und keine psychischen Beeinträchtigungen geltend gemacht
würden. Unter diesen Umständen sei der Beizug eines Rechtsvertreters zur
Wahrung der Interessen der Beschwerdeführerin nicht notwendig.
Diese Betrachtungsweise überzeugt nicht. Im
Hauptverfahren geht es darum, ob die immerhin seit März 1996 bezogene ganze
Rente der Invalidenversicherung revisionsweise auf eine Viertelsrente
herabzusetzen ist. Das Interesse der Beschwerdeführerin an einem für sie
günstigen Entscheid ist daher mit der Vorinstanz als gewichtig zu betrachten.
Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist aber ein Gerichtsverfahren, in welchem
es um einen Rentenanspruch geht, trotz der geltenden Untersuchungsmaxime nicht
ohne weiteres als einfach zu betrachten. Das gilt erst recht, wenn wie hier die
revisionsweise Herabsetzung einer laufenden Rente zu überprüfen ist, stellen
sich doch hiebei in tatsächlicher und in rechtlicher Hinsicht oft komplexere
Fragen als bei der erstmaligen Beurteilung eines Rentenanspruchs. Es besteht
nach Lage der Akten kein Anlass zu Annahme, dass dies im vorliegenden Fall
nicht zutrifft. Bei dieser Ausgangslage erscheint eine anwaltliche
Verbeiständung für das vorinstanzliche Verfahren erforderlich. Daran ändert
nichts, dass die Beschwerdeführerin der deutschen Sprache mächtig ist.
Demnach sind sämtliche Voraussetzungen für die
Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands im Prozess vor dem
Bundesverwaltungsgericht erfüllt.”
Di conseguenza, assodata la necessità, contrariamente a quanto
ritenuto dall’UAI, dell’assistenza di un legale e fermo restando che le
osservazioni al progetto di decisione dell’assicurato non erano prive di
possibilità di esito favorevole, ma al contrario, come visto, erano
assolutamente corrette e mirate - tanto è vero che l’Ufficio AI, con decisione
del 9 maggio 2012, ha ripristinato il diritto dell’interessato ad una rendita
intera di invalidità anche dopo il mese di aprile 2012 - gli atti vanno
retrocessi all’amministrazione perché valuti l’esistenza o meno dell’altro
presupposto – non analizzato dall’Ufficio AI – cumulativamente indispensabile per
il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede amministrativa (indigenza
dell’assicurato).
2.5
L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,
patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
Secondo
la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva
d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124
V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,
U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999
nella causa E.T.).
2.6
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.4..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e
gratuito patrocinio del 12 aprile 2012.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster