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Decisione

32.2012.101

Decisione dell'UAI di rifiutare all'assicurato il beneficio del gratuito patrocinio non ritenendo necessario l'intervento di un avvocato non è corretta.Rinvio atti a UAI per analisi del presupposto de

26 settembre 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I 746/06 dell’8 novembre 2006, il TFA ha così riassunto alcune situazioni nelle

quali ha ammesso la necessità dell’assistenza dell’avvocato in sede

amministrativa:

"

(…)

3.2 Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat die

Notwendigkeit einer unentgeltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren etwa

bejaht in Fällen, wo sich die versicherte Person mit mehreren Arztberichten und

Gutachten und einem Abklärungsbericht Haushalt auseinanderzusetzen und zu dem

im Rahmen der gemischten Methode vorgenommenen Einkommensvergleich Stellung zu

nehmen hatte (Urteil O. vom 27. April 2005 Erw. 7.3, I 507/04), oder wo die Einschätzung

der Arbeitsfähigkeit sehr umstritten, die Einkommensberechnung in der Verfügung

nicht nachvollziehbar und zudem weitere Einkommensbestandteile umstritten waren

(erwähntes Urteil I 75/04 Erw. 3.3), oder in einem Fall, in welchem sich der

Versicherte während Jahren wiederholt und erfolglos an die Verwaltung gewandt

hatte, ohne dass für die ausserordentlich lange Verzögerung fallbezogene Gründe

ersichtlich waren (Urteil W. vom 12. Oktober 2004 Erw. 4.2, I 386/04). Verlangt werden somit qualifizierende, besondere Umstände. (…)“

(STFA I 746/06 dell’8 novembre 2006, consid. 3.2)

In una sentenza I 319/05

del 14 agosto 2006, l’Alta Corte ha, ad esempio, ammesso la necessità

dell’assistenza di un avvocato per la procedura di opposizione visto che si

trattava di applicare la giurisprudenza relativa alla sindrome da dolore

somatoforme.

In

un’altra sentenza I 911/06 del 2 febbraio 2007, il Tribunale federale si è

confermato nella propria giurisprudenza e ha sviluppato le seguenti

considerazioni:

"

(…)

Hinsichtlich der sachlichen Gebotenheit der

unentgeltlichen anwaltlichen Verbeiständung im Einspracheverfahren sind die

Umstände des Einzelfalls, die Eigenheiten der anwendbaren

Verfahrensvorschriften sowie die Besonderheiten des jeweiligen Verfahrens zu

berücksichtigen. Dabei fallen neben der Komplexität der Rechtsfragen und der

Unübersichtlichkeit des Sachverhalts auch in der Person des Betroffenen

liegende Gründe in Betracht, wie etwa seine Fähigkeit, sich im Verfahren

zurechtzufinden (Schwander, Anmerkung zu BGE 122 I 8, in: AJP 1996 S. 495). Falls ein besonders starker Eingriff in die

Rechtsstellung des Bedürftigen droht, ist die Verbeiständung grundsätzlich

geboten, andernfalls bloss, wenn zur relativen Schwere des Falls besondere

tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten hinzukommen, denen der

Gesuchsteller auf sich alleine gestellt nicht gewachsen ist (BGE 130 I 182 Erw. 2.2 mit Hinweisen), und

wenn auch eine Verbeiständung durch Verbands-vertreter, Fürsorger oder andere

Fach- und Vertrauensleute sozialer Institutionen nicht in Betracht fällt (BGE 125 V 34 Erw. 2, 114 V 236 Erw. 5b; AHI

2000 S. 163 f. Erw. 2a und b). Die sachliche Notwendigkeit wird nicht allein

dadurch ausgeschlossen, dass das in Frage stehende Verfahren von der

Offizialmaxime oder dem Untersuchungsgrundsatz beherrscht wird, die Behörde

also gehalten ist, an der Ermittlung des rechtserheblichen Sachverhaltes

mitzuwirken (BGE 130 I 183 f. Erw. 3.2 und 3.3 mit Hinweisen). Die Offizialmaxime rechtfertigt es jedoch, an die

Voraussetzungen, unter denen eine anwaltliche Verbeiständung sachlich geboten

ist, einen strengen Massstab anzulegen (BGE 125 V 35 f. Erw. 4b; Anwaltsrevue 2005/3 S. 123; Urteil H. vom 10. März 2006 Erw.

7.1, I 692/05).

(…)” (STFA I 911/06 del 2 febbraio 2007)

2.4. Nella

presente fattispecie l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto al

gratuito patrocinio in sede amministrativa in quanto ha ritenuto – rientrando

il caso nella casistica più consueta delle pratiche AI – non necessario o perlomeno

non indicato l’intervento di un avvocato.

Secondo

questo Tribunale tali argomentazioni non sono in concreto sufficienti per

escludere il diritto al gratuito patrocinio.

Come visto, per costante

giurisprudenza, la necessità o meno dell’assistenza di un avvocato durante la

procedura di opposizione dipende esclusivamente dal tipo di problematiche che

vengono trattate nella decisione impugnata.

Ora,

nel caso concreto, l’UAI, dopo aver esperito gli accertamenti medici ed

economici del caso, in particolare tramite una perizia reumatologica a cura del

dr. __________ (doc. 48), ha ritenuto che lo stato di salute dell’interessato

fosse migliorato rispetto al passato, circostanza questa che giustificava, in

sede di revisione, la riduzione a tre quarti di rendita di invalidità la

rendita intera precedentemente accordata all’assicurato (doc. A1).

In sede di osservazioni al

progetto di decisione del 10 gennaio 2012, l’avv. RA 1 ha contestato il fatto che lo stato di salute dell’interessato fosse migliorato, rilevando come il

dr. __________, in sede peritale, non abbia riscontrato alcun miglioramento

delle patologie dell’assicurato rispetto al 2007 ma, semmai, un peggioramento

delle stesse.

La patrocinatrice ha

rilevato che il presunto miglioramento dello stato di salute dell’interessato

fosse il frutto di un’interpretazione – peraltro errata - fornita dall’Ufficio

Considerandi

AI, tenuto conto del fatto che il dr. __________, nella valutazione peritale

del 7 settembre 2010, ha quantificato nella misura del 50% la teorica capacità

lavorativa residua dell’interessato nello svolgimento di attività adatte,

mentre nella precedente valutazione peritale del 10 aprile 2007 aveva considerato

che la stessa fosse nulla.

L’avv. RA 1 ha sottolineato che, in assenza di un miglioramento dello stato di salute, “la diversa valutazione

del grado della capacità lavorativa da parte del dr. __________ non è un motivo

per una revisione” (doc. 62).

Queste considerazioni

espresse dalla patrocinatrice dell’assicurato già in sede di procedura di

osservazioni contro il progetto di decisione del 10 gennaio 2012 e ribadite,

poi, in sede ricorsuale si sono poi rivelate corrette, tanto da spingere

l’Ufficio AI ad emanare, contestualmente alla risposta di causa, la decisione

del 9 maggio 2012, con la quale ha in particolare riconosciuto che:

" (…)

In effetti, il Servizio Medico Regionale dell’AI (SMR) – mediante

annotazione del 8.5.2012 – ha potuto definire come lo stato di salute

dell’assicurato sia sostanzialmente rimasto invariato rispetto a quanto

definito in sede di prima assegnazione di rendita. Pertanto non trovandoci di

fronte ad un miglioramento dello stato di salute, bensì ad una diversa

valutazione di una condizione invariata, lo scrivente Ufficio è tenuto a

ripristinare il versamento della rendita intera a decorrere dal 01.05.2012

(mese in cui è avvenuta la summenzionata riduzione di rendita).

Dall’annotazione 8.5.2012 in fine del dr. __________ emerge in

modo particolare che “rispetto al 2007 la situazione clinica non ha subito

sostanziali mutamenti pertanto non è migliorata. Nel 2007 la CL residua non era

stata valutata in considerazione del fatto che era imminente un nuovo

intervento che avrebbe dovuto modificare lo stato di salute.” (Doc. IV/bis)

Alla luce di quanto appena

esposto è a torto che l’Ufficio AI ha ritenuto non necessario

o perlomeno non indicato l’intervento di un avvocato e concluso che

l’insorgente poteva difendersi senza ricorrere ad un legale.

A questo proposito va rilevato che il

Tribunale federale, in una sentenza 8C_172/2010 del 29 marzo 2010, concernente

una decisione di riduzione, in sede di revisione, ad un quarto di rendita di

invalidità della rendita intera precedentemente versata ad un assicurato, ha

ritenuto necessario l’intervento da parte di un avvocato, alla luce della

complessità delle questioni che spesso devono venire analizzate nella procedura

di revisione rispetto al momento di concessione del diritto alla rendita.

L’Alta Corte ha, in particolare, osservato:

" (…)

4.

Das kantonale Gericht hat erwogen, die

Interessen der Beschwerdeführerin würden zwar in relativ schwerwiegender Weise

betroffen. Es stellten sich aber im als durchschnittlich zu betrachtenden

Beschwerdeverfahren keine heiklen Rechtsfragen und der Sachverhalt erscheine

keineswegs komplex. Hinzu komme, dass die Beschwerdeführerin die deutsche

Sprache gut beherrsche und keine psychischen Beeinträchtigungen geltend gemacht

würden. Unter diesen Umständen sei der Beizug eines Rechtsvertreters zur

Wahrung der Interessen der Beschwerdeführerin nicht notwendig.

Diese Betrachtungsweise überzeugt nicht. Im

Hauptverfahren geht es darum, ob die immerhin seit März 1996 bezogene ganze

Rente der Invalidenversicherung revisionsweise auf eine Viertelsrente

herabzusetzen ist. Das Interesse der Beschwerdeführerin an einem für sie

günstigen Entscheid ist daher mit der Vorinstanz als gewichtig zu betrachten.

Entgegen dem angefochtenen Entscheid ist aber ein Gerichtsverfahren, in welchem

es um einen Rentenanspruch geht, trotz der geltenden Untersuchungsmaxime nicht

ohne weiteres als einfach zu betrachten. Das gilt erst recht, wenn wie hier die

revisionsweise Herabsetzung einer laufenden Rente zu überprüfen ist, stellen

sich doch hiebei in tatsächlicher und in rechtlicher Hinsicht oft komplexere

Fragen als bei der erstmaligen Beurteilung eines Rentenanspruchs. Es besteht

nach Lage der Akten kein Anlass zu Annahme, dass dies im vorliegenden Fall

nicht zutrifft. Bei dieser Ausgangslage erscheint eine anwaltliche

Verbeiständung für das vorinstanzliche Verfahren erforderlich. Daran ändert

nichts, dass die Beschwerdeführerin der deutschen Sprache mächtig ist.

Demnach sind sämtliche Voraussetzungen für die

Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands im Prozess vor dem

Bundesverwaltungsgericht erfüllt.”

Di conseguenza, assodata la necessità, contrariamente a quanto

ritenuto dall’UAI, dell’assistenza di un legale e fermo restando che le

osservazioni al progetto di decisione dell’assicurato non erano prive di

possibilità di esito favorevole, ma al contrario, come visto, erano

assolutamente corrette e mirate - tanto è vero che l’Ufficio AI, con decisione

del 9 maggio 2012, ha ripristinato il diritto dell’interessato ad una rendita

intera di invalidità anche dopo il mese di aprile 2012 - gli atti vanno

retrocessi all’amministrazione perché valuti l’esistenza o meno dell’altro

presupposto – non analizzato dall’Ufficio AI – cumulativamente indispensabile per

il riconoscimento del gratuito patrocinio in sede amministrativa (indigenza

dell’assicurato).

2.5

L’assicurato ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr. doc. I).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurato,

patrocinato da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

Secondo

la costante giurisprudenza del TFA l’assegnazione di ripetibili rende priva

d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124

V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile 2003 nella causa C.,

U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999

nella causa E.T.).

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ Gli atti sono rinviati

all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.4..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente la somma di fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria e

gratuito patrocinio del 12 aprile 2012.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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