32.2012.102
Richiesta di aumento del grado d'invalidità respinta perché non è stato dimostrato un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa
3 ottobre 2012Italiano44 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.102
Data decisione, Autorità:
03.10.2012, TCA
Titolo:
Richiesta di aumento del grado d'invalidità respinta perché non è stato dimostrato un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
NUOVA DOMANDA
RENDITA
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 LPGA
art. 88a OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.102
cs
Lugano
3 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 marzo 2012 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, nato nel 1949, con decisione del 15 maggio 2002 è stato posto al beneficio
di una mezza rendita d’invalidità (grado d’invalidità del 57%) con effetto dal
1° agosto 1999 (doc. AI 69-1). La mezza rendita è stata confermata anche in
sede di revisione d’ufficio il 4 febbraio 2005 (doc. AI 77-1) ed il 21 aprile
2009 (doc. AI 94-1).
B. Il
5 agosto 2011 l’assicurato ha inoltrato all’UAI una domanda di aumento della
rendita AI (doc. AI 104). Dopo aver acquisito gli atti medici ritenuti
necessari ed aver sottoposto l’interessato ad un esame ad opera dei medici SMR,
dr. med. __________, FMH medicina interna e dr. med. __________, FMH
cardiologia, con decisione del 12 marzo 2012 (doc. A1), preavvisata dal
progetto del 30 gennaio 2012 (doc. AI 126), l’UAI ha rifiutato di aumentare il
grado d’invalidità poiché lo stato di salute è rimasto invariato rispetto alle
valutazioni mediche effettuate in precedenza.
C. Con
ricorso del 17 aprile 2012 RI 1 è insorto al TCA, facendo valere un
peggioramento del suo stato di salute e domandando di essere messo al
beneficio, perlomeno, di ¾ di rendita in ragione di un’invalidità pari al 60%
(doc. I). Il ricorrente contesta l’esito della visita da parte del medico SMR, affermando
di non esser stato sottoposto ad alcun esame radiologico o comunque
specialistico e che la conclusione del medico, del quale non ha potuto
verificare la formazione, è stata fondata unicamente sull’esame visivo e sulle
risposte ad alcune domande. Con riferimento a due certificati medici del dr.
med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, del 22 luglio 2011, e del Prof.
dr. med. __________, primario di neurochirurgia, del 12 aprile 2012, il
ricorrente evidenzia la presenza di un chiaro aggravamento del suo stato di
salute.
In
conclusione l’interessato domanda di essere sottoposto ad un esame
specialistico atto a stabilire l’effettivo grado d’invalidità.
D. Con
risposta del 10 maggio 2012 l’UAI propone la reiezione del ricorso con
argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di motivazione
(doc. IV).
E. Il
21 maggio 2012, la RA 1, si è rivolta al TCA affermando di aver assunto il
patrocinio di RI 1 e domandando una proroga del termine per produrre nuove
prove (doc. VI).
F. Con
osservazioni dell’11 giugno 2012 l’insorgente ha ribadito la sua posizione,
producendo un certificato del 25 maggio 2012 del proprio medico curante, dr.
med. __________, specialista FMH in medicina generale (doc. IX/B).
G. Il
15 giugno 2012 l’UAI ha preso posizione, mantenendo la richiesta di reiezione
del ricorso (doc. XI).
in
diritto
in
ordine
1.La presente vertenza non pone questioni
giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la
difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque
decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv.
2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (cfr. STF H 180/06 e H 183/06 del
21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003; STFA H 335/00 del 18
febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00 del 29 gennaio
2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190
seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26 ottobre 1999).
nel
merito
2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
Secondo
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzio-ne di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI
2000 p. 84 consid. 1b).
Nella
DTF 107 V 21 consid. 2c, la nostra Corte federale ha stabilito che
l'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere, qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazio-ne (giurisprudenza confermata dal TFA con una
sentenza del 14 luglio
2006 nella causa A., U 156/05, consid. 5).
La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra
parte, dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno.
Secondo
il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità
di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
Al
proposito, va precisato che, secondo la DTF 128 V 174, resa in ambito LAINF,
per il raffronto dei redditi ipotetici fa stato il momento dell’inizio
dell’eventuale diritto alla rendita (e non quello della decisione su
opposizione).
L’Alta
Corte ha anche precisato che l’amministrazione è comunque tenuta, prima di
pronunciarsi sul diritto a una prestazione, a esaminare se nel periodo
successivo all’inizio di tale diritto non sia eventualmente subentrata una
modifica di rilievo dei dati ipotetici di riferimento. In questa eventualità
essa dovrà pertanto procedere a un ulteriore raffronto dei redditi prima di
decidere.
Tale
principio è poi stato esteso anche all’assicurazione per l’invalidità (DTF
129 V 222; cfr., pure, sentenza del 26
giugno 2003 consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR
2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre,
sentenza del 13 giugno 2003 consid. 4.2, I 475/01).
3. Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita
subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o
ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
sapere se è intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la
situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della
rendita con quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351
consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid.
2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtspre-chung des
Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 1997, ad art. 41, pag. 258).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di
assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (RCC
1984 p. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI
stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione.
L’art.
88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della
rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente
dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione
illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato
o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente
dall’articolo 77 OAI.
4.In
concreto dagli atti emerge che l’interessato è stato posto al beneficio di una
mezza rendita AI nel corso del 2002 sulla base delle risultanze della perizia
del dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, del 5 novembre 2001
(doc. AI 65-1). In quell’occasione lo specialista ha posto la diagnosi di
sindrome cervicobrachiale a destra su alterazioni degenerative a livello C5/C6
e C6/C7 con osteocondrosi e spondilosi, nonché stenosi del canale spinale a
livello C6, con presenza di una stenosi foraminale a livello soprattutto C6/C7
predominante a sinistra; sindrome lombospondilogena di tipo cronico su
discopatie pluri-segmentali, con interessamento soprattutto del segmento L4/L5,
ma anche di L3/L4 e L5/S1, stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare,
nonché spondilartrosi a carattere diffuso e epicondilopatia radiale bilaterale
a destra più che a sinistra (doc. AI 54-5).
Lo specialista ha affermato:
"
Il paziente presenta alterazioni degenerative piuttosto significative a
livello della colonna cervicale e della colonna lombare. Vi sono, dal punto di
vista clinico, a livello cervicale una sindrome cervicobrachiale destra, senza
irritazione di tipo radicolare attualmente. Reperti riferibili ad una
discopatia ed a una problematica di tipo degenerativo discale con
osteocondrosi, nonché dei segmenti C5/C6 e C6/C7. La mielografia con TAC
dell’11.08.2000, ha evidenziato accanto a queste problematiche degenerative
C5/C6 e C6/C7 anche una stenosi spinale a livello C6, nonché una stenosi foraminale
soprattutto C6/C7 a sinistra. Non sono evidenziate delle ernie discali
cervicali. A livello lombare il paziente presenta una sindrome
lombospondilogena cronica con episodi recidivanti di bloccaggi acuti, su delle
alterazioni degenerative a carattere diffuso a livello della colonna lombare,
interessanti in particolar modo i segmenti L2/L3, L4/L5 e L5/S1.
A questi livelli, radiologicamente si
apprezza un’osteocondrosi significativa con spondilosi anteriore. La
mielografia con TAC dell’11.08.2000, evidenzia una notevole spondilosi L4/L5
nonché un’importante protrusione dell’intera circonferenza del disco, con
presenza di un’amputazione nella radiocolografia lombare della radice di L4 a
sinistra. Reperto questo che attualmente non ha un correlato clinico. Presenza
di una piccola ernia medio laterale anche al segmento L5/S1.
Tenendo in considerazione l’evoluzione
di queste patologie con una progredente tendenza al peggioramento, nonché i
reperti clinici oggettivabili con tendenza al peggioramento, se confrontati con
gli esami da me effettuati nel 1999, nonché i reperti radiologici piuttosto
importanti sia a livello della colonna cervicale che alla colonna lombare,
dobbiamo ritenere che il paziente è da considerare inabile al lavoro nella
forma completa per quanto riguarda un’attività lavorativa pesante come quella
svolta antecedentemente di fabbro o di responsabile della manutenzione di
macchinari industriali.
(…)
Ritengo pertanto che si debba
concludere, ritenendo il paziente inabile al lavoro nella forma completa per
un’attività lavorativa medio-pesante. Per un’attività lavorativa cosiddetta
leggera anche non qualificata, che non richieda una nuova riqualifica
professionale, lo si può ritenere abile al lavoro nella forma del 50%. Si ha
l’impressione che il paziente potrebbe riuscire da solo a trovare un’attività
confacente, tenendo in considerazione la sua intraprendenza ed il suo desiderio
di rimanere almeno parzialmente occupato.” (doc. 54-6/7)
Nell’ambito
della domanda di aumento del grado d’invalidità l’interessato ha prodotto
numerosa documentazione medica.
Il
22 luglio 2012 il dr. med. __________, FMH reumatologia e riabilitazione, ha
visitato il ricorrente su richiesta del medico curante, dr. med. __________,
specialista FMH in medicina generale (doc. AI 109-2/5).
Lo
specialista ha posto la diagnosi di sindrome cervico-vertebrale con episodi a
carattere irritativo e parestesia alle estremità superiori nell’ambito di
alterazioni degenerative plurisegmentali con possibile irritazione midollare e
radicolare intermittente; sindrome lombo-spondilogena alle volte a carattere
iscialgiforme alla gamba destra su alterazioni degenerative in particolar modo
una discopatia L4-L5 in minor misura L5-S1.
Il dr. med. __________
ha affermato:
"
(…)
Ho rivisto questo nostro
soprammenzionato paziente che mi segnala un incremento della sintomatologia
dolorosa sia alla colonna cervicale con irradiazione di dolori e formicolii
alle braccia bilateralmente, dipendenti dalle posizioni assunte,
prevalentemente manifesti a seconda di come si siede o si sdraia. In
associazione vi sono dei dolori lombari irradianti lungo la gamba destra.
E’ stato valutato in ambito neurologico
da parte del Dr. __________ che ha riscontrato un esame elettroneurografico
nella norma. Non ha riscontrato sofferenze radicolari ma sospettato
un’eventuale compressione midollare cervicale posteriore intermittente su delle
alterazioni degenerative della colonna cervicale.
Una RM della colonna cervicale del
14.07 2022 ha mostrato delle alterazioni degenerative plurisegmentali
osteocondrotiche, spondilosiche e spondilartrosiche C3-C4, C5-C6 e C6-C7 senza
comunque chiare ernie discali o compressioni radicolari ma di restringimento
foraminale predominante a destra all’altezza C3-C4, C6-C7 dove vi è un’iniziale
deformazione del midollo spinale senza comunque alterazioni del segnale
attribuibili ad una mielopatia.
Il paziente mi segnala inoltre dolori a
livello lombare irradianti alla gamba destra che metto in relazione con le
discopatie a livello L4-L5 ed L5-S1 già conosciute ad una RM del 2005. Per
quanto riguarda l’approccio terapeutico si può rimanere per il momento
conservativi utilizzando, come ha consigliato il Dr. __________, un collare
morbido alla colonna cervicale per quando assume delle posizioni statiche
seduto oppure in posizione sdraiata.
Può continuare con delle fisioterapie ambulatoriali
con mobilizzazione secondo Maittland della colonna cervicale e anche della
colonna lombare ed esercizi di tipo isometrico.
Assume del Ponstan 500 mg per i dolori
che sembra avere un buon effetto antalgico. Tenendo in considerazione i reperti
clinici e radiologici attuali non ritengo vi siano delle indicazioni per un
attuale intervento di tipo invasivo chirurgico a livello cervicale e lombare.
Per quanto riguarda la colonna lombare si potrebbe tenere in considerazione
un’infiltrazione periradicolare o peridurale previa comunque la ripetizione
della RM lombare.
Per quanto riguarda l’attività
professionale egli era impiegato presso una ditta di pompe funebri. E’ stato
licenziato e dall’aprile 2011 non ha più un’attività professionale. E’ già a
beneficio di una rendita di invalidità con un’incapacità lavorativa del 57%.
Penso che si possa richiedere una rivalutazione da parte dell’ufficio
dell’assicurazione invalidità, tenendo in considerazione il peggioramento
soggettivo e i reperti clinici e radiologici evidenziati alla colonna e i
disturbi della zona lombo-sacrale e alla gamba destra. L’assicurato dovrà
essere eventualmente sottoposto a una valutazione peritale. Visto che vi sono
altre patologie, come egli mi ha riferito, di tipo non muscolo-scheletrico, in
particolar modo in relazione con dei disturbi cardiaci, potrebbe entrare in
considerazione una valutazione pluridisciplinare SAM.” (doc. AI 109)
Il
18 gennaio 2012 l’interessato è stato visitato dai medici SMR, dr. med. __________,
FMH medicina interna e dr. med. __________, FMH cardiologia (doc. AI 125).
Gli
specialisti hanno posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di
sindrome cervicovertebrale con episodi a carattere irritativo e parestesie alle
estremità inferiori nell’ambito di alterazioni degenerative plurisegmentali con
possibile irritazione midollare e radicolare intermittente e sindrome
lombospondilogena alle volte a carattere iscialgiforme alla gamba destra su
alterazioni degenerative, in particolar modo la presenza di una discopatia
L4/L5, in minor misura L5/S1.
Essi
hanno inoltre posto la diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di
ipertensione arteriosa, pregressi episodi di flutter atriale (2007),
coronografia normale (2007), pregresse ulcere duodenali, ipoacusia destra,
pregressa pericardite post traumatica ed ematopneumotorace (1994).
Fatti
I medici SMR hanno
affermato:
"
(…)
Patologia degenerativa del rachide
cervicale e lombare. Dolore ricorrente alle spalle e arti superiori. Il Dr. __________
nel rapporto medico del 24.10.2011 certifica un peggioramento delle alterazioni
degenerative.
Per quanto possibile si è provveduto al
confronto con l’obiettività clinica descritta nella perizia del Dr. __________
in data 5.11.2011.
Oggettivamente si evidenzia
un’evoluzione sfavorevole nella mobilizzazione delle spalle, invariato l’esame
del rachide cervicale e dorso-lombare.
In considerazione di quanto sopra
descritto, considerando le maggiori limitazioni al cingolo scapolare, risulta
ancora medicalmente giustificata una IL 50% in attività lavorativa adatta allo
stato di salute. IL giustificata dal dolore cronico, necessità di rispettare
l’ergonomia del rachide, limite di forza agli arti superiori.
Dal punto di vista cardiologico non vi
sono limiti all’attività lavorativa.” (doc. AI 125-6)
In
sede di ricorso, oltre al certificato del 22 luglio 2011 del dr. med. __________,
l’insorgente ha prodotto un attestato del 12 aprile 2012 del Prof. Dr. med. __________,
__________ __________ __________, che ha affermato:
"
(…)
Non ritorneremo sull’anamnesi né sui
risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che conosciamo
questo paziente da valutazioni ambulatoriali del 1999-2000, quando il problema
dominante riguardava la colonna lombare. Negli ultimi anni, ma soprattutto
recentemente, egli ha avuto dolori significativi in sede cervicale
paravertebrale ds, con coinvolgimento dell’arto superiore ds ed è stato vittima
di un blocco iperalgico del segmento cervicale, sempre con limitazione ds, fine
febbraio 2012.
Attualmente la situazione è leggermente
migliorata con la medicazione. Egli descrive l’epicentro dei dolori in sede
cervicale paravertebrale ds con coinvolgimento del cinto scapolare ds e della
spalla, in minor misura un’irradiazione diffusa nell’arto superiore ds con
parestesie che dalle dita III, IV e V, avvertite all’inizio, si sono poi estese
a tutte le dita. Non vi sono deficit senso motori funzionalmente rilevanti.
Lo studio RM non ha messo in evidenza
lesioni con un significato chirurgico attuale, vi sono tuttavia discopatie
multilivello e stenosi foraminali da uncartrosi nel tratto C3-C7 con dominanza
ds.
Sulla base di questi elementi pensiamo
che un approfondimento/ trattamento semi-invasivo secondo il protocollo ISI sia
indicato. Esso dovrebbe comportare un test articolare posteriore ed essere
eventualmente completato da un gesto peridurale.
Questa procedura può essere organizzata
presso l’__________ (Dr. med. __________).” (doc. A3)
Il
24 aprile 2012 il dr. med. __________, medico SMR ha preso posizione,
affermando:
"
(…)
Assicurato nato nel 1949, peritato a
livello reumatologico 10.2001:
allora diagnosi:
-
sindrome cervicobracchiale a destra su alterazioni degenerative a
livello C5/C6 e C6/C7 con osteocondrosi e spondilosi, nonché stenosi del canale
spinale a livello C6, con presenza di una stenosi foraminale a livello
soprattutto C6/C7 predominante a sinistra
-
sindrome lombospondilogena di tipo cronico su discopatie
pluri-segmentali, con interessamento soprattutto del segmento L4/L5, ma anche
di L3/L4 e L5/S1
-
stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare, nonché spondilartrosi a
carattere diffuso.
-
Epicondilopatia radiale bilaterale, a destra più che a sinistra
Ritenuto inabile al 100% quale fabbro,
abile al 50% in attività leggera, adatta
segue decisione di grado AI 57% dal
1.8.1999
in seguito assicurato impiegato quale
operaio presso pompe funebri su chiamata
attuale richiesta di revisione 8.2011:
rapporto dr. __________ del 22.7.2011:
-
sindrome cervico-vertebrale con episodi a carattere irritativo e
parestesia alle estremità superiori nell’ambito di alterazioni degenerative
plurisegmentali con possibile irritazione midollare e radicolare intermittente
-
sindrome lombo-spondilogena alle volte a carattere iscialgiforme alla
gamba destra su alterazioni degenerative in particolar modo una discopatia
L4-L5 in minor misura L5-S1
-
esame neurologico normale (Dr __________)
-
assicurato licenziato per il 30.6.2011
-
dr. __________ propone SAM
referto coronarografia del 2007:
coronarie senza stenosi significative
2007, dr. __________, flutter
atriale con seguente normalizzazione con trattamento con betabloccante
Visita SMR del 18.1.2012: si conferma
esigibilità del 50% in attività adatta.
Decisione del 12.3.2012: nessun aumento
del grado AI
Rapporto prof. __________ del
12.4.2012:
-
visita del 11.4.2012
-
consiglia approfondimento/trattamento semi-invasivo secondo protocollo
ISIS (tipo infiltrazioni)
Valutazione:
Dall’attuale documentazione non risulta
una modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione
SMR di gennaio 2012. Ricordo inoltre che un esame neurologico aveva escluso una
sofferenza radicolare o una mielopatia, pure in occasione della visita del
prof. __________ non sono stati oggettivati deficit senso motori.
Non viene negata la presenza di
alterazioni di tipo degenerativo a livello del rachide dorsale, alterazioni
però ancora compatibili con un’attività leggera, adatta da svolgere in misura
ridotta del 50%.” (doc. IV/Bis)
Il
25 maggio 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha
affermato:
"
(…)
1. Premetto che il signor RI 1 soffre
soprattutto di una problematica di tipo reumatologico alla colonna vertebrale
sulla base quasi esclusiva di alterazioni degenerative che, di regola, non
manifestano un peggioramento oggettivo significativo nell’arco di alcuni mesi.
Il signor RI 1 da gennaio 2012 ha comunque presentato un blocco ed un aumento dei dolori a livello della colonna cervicale con
irradiazione nell’arto superiore dx fino nella mano associati a disestesie che,
soggettivamente, hanno assunto il carattere di un peggioramento e che sono
comunque compatibili con le alterazioni degenerative oggettivate tramite immagini
radiologiche.
Considerandi
2.
Nel caso di una sindrome
cervico-brachiale persistente con dolori presenti anche a riposo ed in
qualsiasi posizione, anche un’abilità lavorativa del 50% in attività leggere e
adattate, come ad esempio lavori di ufficio, controllo e sorveglianza, potrebbe
non essere raggiungibile.” (doc. B)
Il
15.
giugno 2012 il dr. med. __________, sulla base del citato referto, ha
affermato:
"
(…)
da questo rapporto risulta
prevalentemente un soggettivo aumento dei dolori a livello cervicale. Non risultano
dati oggettivi in merito alla modifica dello stato oggettivo in presenza di un
assicurato con nota problematica cervicale.” (doc. XI/1)
5.
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare
in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure
nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori
siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In
una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare
come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase
non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72.
bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg
Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale
federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo
in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi
dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò
anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza
ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione :
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Occorre
ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse
dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante
ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.
In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" (…)
La valeur probante des
rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard
des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il
n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui
préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service
médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen
clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne
relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un
doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs
rien valoir de tel." (…)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
L’Alta
Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le
divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati
dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:
" (…)
On ajoutera qu'en cas de
divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de
manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a
p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,
il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références
[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants
font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions de l'expert.(…)
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
6.
Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del
ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione
della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni
dei medici SMR, dr. med. __________, FMH medicina interna, e dr. med. __________,
FMH cardiologia, che si sono fondati sulla visita del 18 gennaio 2012 (doc. AI
125-1) e che sono state confermate da un altro medico SMR, il dr. med. __________,
in particolare nelle annotazioni del 24 aprile 2012 (doc. IV/Bis, cfr. anche
doc. XI+1).
Tali
valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi
rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.
I
due specialisti, che hanno visitato personalmente l’insorgente, posta la
diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome
cervicovertebrale con episodi a carattere irritativo e parestesie alle
estremità inferiori nell’ambito di alterazioni degenerative plurisegmentali con
possibile irritazione midollare e radicolare intermittente e sindrome
lombospondilogena alle volte a carattere iscialgiforme alla gamba destra su
alterazioni degenerative, in particolar modo la presenza di una discopatia
L4/L5, in minor misura L5/S1 e le diagnosi senza influsso sulla capacità
lavorativa di ipertensione arteriosa, pregressi episodi di flutter atriale
(2007), coronografia normale (2007), pregresse ulcere duodenali, ipoacusia
destra, pregressa pericardite post traumatica ed ematopneumotorace (1994), hanno
confermato che l’insorgente, completamente inabile al lavoro nella sua
precedente attività lucrativa, è tutt’ora inabile al lavoro al 50%, come in
precedenza, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.
Il
dr. med. __________ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le
patologie lamentate dall’assicurato ed hanno esaminato accuratamente tutta la
documentazione messa loro a disposizione valutando la capacità lavorativa del
ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata
(doc. AI 125-6).
Al
referto va attribuita piena forza probante.
La critica del ricorrente relativa alla modalità della visita
medica, nel corso della quale non sarebbe stato sottoposto ad alcun esame
radiologico o comunque specialistico, ma che si sarebbe fondata unicamente su
un esame visivo e sulle risposte alle sue domande, non può essergli d’aiuto.
Dalle tavole processuali emerge che il medico SMR, dr. med. __________ FMH
medicina interna, ha esaminato accuratamente lo stato di salute del ricorrente,
provvedendo al confronto con l’obiettività clinica descritta nella perizia del
dr. med. __________ il 5 novembre 2001 (doc. AI 125-5) e con le conclusioni del
medesimo specialista il 24 ottobre 2011. Il medico SMR ha inoltre accertato la
capacità funzionale residua del ricorrente ed ha misurato l’escursione
articolare, compilando minuziosamente i formulari previsti a questo scopo (doc.
AI 125-6/7). Nel corso della visita il ricorrente ha potuto esprimersi circa la
sua anamnesi ed i disturbi soggettivi (doc. AI 125/4). Pur accertando
un’evoluzione sfavorevole della mobilizzazione delle spalle, e meglio una
limitazione maggiore al cingolo scapolare, il dr. med. __________ ha stabilito
che risulta ancora medicalmente giustificata una incapacità lavorativa del 50%
in attività adatta allo stato di salute, a causa del dolore cronico, della
necessità di rispettare l’ergonomia del rachide e del limite di forza degli
arti superiori (doc. AI 125/6). Da parte sua il dr. med. __________,
cardiologo, dopo aver vagliato la documentazione medica agli atti, ha potuto
escludere limiti all’attività lucrativa dal punto di vista cardiologico.
Il
TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico
non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua
completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I
1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con
riferimenti). Nel caso di specie, il referto dei medici SMR risponde alle
condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente,
per conferirgli piena forza probatoria.
Del
resto, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se
l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri
accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del
13.
giugno 2008).
Il rapporto
dei medici SMR è il risultato di un esame clinico al termine del quale, preso
atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi lamentati
dall’assicurato, e sulla base della documentazione medica prodotta, hanno reso
la loro attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’insorgente dopo
avere individuato una serie di limiti funzionali descritti nell’esame della
funzionalità fisica allegata al referto (cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18
maggio 2011).
Per
quanto concerne l’affermazione del ricorrente secondo cui non avrebbe “potuto
verificare la formazione del medico” che lo ha esaminato, il TCA rileva che
il 16 dicembre 2011 l’UAI ha scritto all’insorgente indicando che i medici SMR
intendevano visitarlo e fissare un appuntamento per il 18 gennaio 2012 (doc. AI
122-1). Sia alla ricezione dello scritto, che nel corso della visita (o nei giorni
precedenti), l’interessato avrebbe potuto chiedere informazioni circa la formazione
seguita dai medici SMR, se avesse avuto dubbi in proposito. Del resto nel
rapporto d’esame clinico del 18 gennaio 2012, che l’insorgente poteva chiedere,
figura la formazione dei due medici che lo hanno valutato (cfr. doc. AI 125-6;
dr. med. __________, FMH medicina interna, dr. med. __________, FMH
cardiologia) e, a comprova che non è l’UAI ad aver impedito l’insorgente di
cerziorarsi circa la formazione dei medici SMR, ma semmai l’interessato che
apparentemente non ha approfondito la tematica, vi è la circostanza che in sede
di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente stesso accenna alla
qualifica di cardiologo del dr. med. __________ (“La risposta mi è subito
arrivata, quando il cardiologo se poi era un cardiologo (….)”, doc. AI
127-1).
Va
infine abbondanzialmente evidenziato che l’insorgente si limita a rilevare di
non aver potuto verificare la “formazione del medico”, senza
comunque trarne alcuna conclusione.
Il
ricorrente contesta le conclusioni dei medici SMR con
riferimento in particolare ai certificati del 22 luglio 2011 del dr. med. __________,
FMH reumatologia e riabilitazione (doc. A2), del 13 aprile 2012 del dr. med. __________,
__________ (doc. A3) e del 25 maggio 2012 del dr. med. __________, specialista
FMH in medicina generale (doc. B) e sostiene di essere incapace al lavoro in
attività leggera in misura nettamente superiore al 50%.
Le
censure dell’insorgente vanno disattese.
Innanzitutto,
per quanto concerne il certificato del 22 luglio 2011 del dr. med. __________,
che aveva funto da perito nell’ambito della procedura conclusasi con
l’attribuzione della mezza rendita AI con effetto dal 1° agosto 1999, va
evidenziato che è stato compiutamente preso in considerazione dai medici SMR
nell’ambito della loro valutazione specialistica, tanto più che ne hanno ripreso
la diagnosi (doc. AI 125-5). Il referto è inoltre stato confrontato sia con la
perizia del 5 novembre 2001 che con le risultanze della visita del 18 gennaio
2012.
Il dr. med. __________ ha preso atto, ed ha accertato, un peggioramento
delle alterazioni degenerative, ciò che tuttavia, pur comportando maggiori
limitazioni al cingolo scapolare, non permette di ritenere un peggioramento
della capacità lavorativa (doc. AI 125-6).
Per
il resto il dr. med. __________ si limitava, il 22 luglio 2011, ad invitare
l’interessato a chiedere una rivalutazione del suo stato di salute “tenendo
in considerazione il peggioramento soggettivo e i reperti clinici e radiologici
evidenziati alla colonna cervicale e i disturbi della zona lombo-sacrale e alla
gamba destra” (doc. A2), ossia ciò che ha fatto l’UAI con l’esame presso i
medici SMR. Lo specialista ha poi affermato che l’insorgente potrà eventualmente
essere sottoposto ad una valutazione peritale, e ritenuta la presenza di
disturbi cardiaci, ad una valutazione pluridisciplinare. Sennonché dagli atti e
dalla visita presso il medico SMR, dr. med. __________, FMH cardiologia, è
emerso che dal punto di vista cardiologico non vi sono limiti all’attività
lavorativa. Ribadito che la valutazione del dr. med. __________ va confermata,
l’UAI ha giustamente rinunciato ad una perizia ad opera del SAM.
Quanto
al certificato del 25 maggio 2012 del dr. med. __________, medico curante
dell’insorgente (cfr. a proposito dei rapporti dei medici curanti la DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), va evidenziato che
il medico non ha oggettivato un peggioramento dello stato di salute, ma ha accertato
un aumento dei dolori a livello della colonna cervicale con irradiazione
nell’arto superiore destro fino nella mano associati a disestesie che soggettivamente
hanno assunto il carattere di un peggioramento, rilevando che sono compatibili
con le alterazioni degenerative oggettivate tramite immagini radiologiche. Il
medico SMR, dr. med. __________, rileva correttamente che “da questo
rapporto risulta prevalentemente un soggettivo aumento dei dolori a livello
cervicale” e che “non risultano dati oggettivi in merito alla modifica
dello stato oggettivo in presenza di assicurato con nota problematica cervicale”
(doc. XI+1). Del resto il curante non attesta un grado d’incapacità lavorativa
diverso rispetto a quello accertato dai medici SMR ma si limita ad affermare
che “anche un’abilità lavorativa del 50% in attività leggere e adatte, come
ad esempio lavori di ufficio, controllo e sorveglianza, potrebbe non
essere raggiungibile” (doc. B, sottolineatura del redattore), senza,
comunque, escluderlo e senza confrontarsi con le valutazioni dei medici SMR che
hanno approfonditamente e convincentemente motivato le loro conclusioni.
Infine,
l’insorgente si avvale di un referto del 12 aprile 2012 del dr. med. __________,
__________, che ha visitato l’insorgente l’11 aprile 2012 (doc. A3).
Lo
specialista, che comunque non si esprime sulla capacità lavorativa del
ricorrente e non prende posizione sul referto dei medici SMR, evidenzia che
l’interessato ha subito un blocco iperalgico del segmento cervicale, sempre con
limitazione destra, a fine febbraio 2012, con una situazione che nel frattempo
è comunque leggermente migliorata grazie alla medicazione in atto. Il dr. med. __________
non ha oggettivato deficit senso motori e lo studio RM non ha messo in evidenza
lesioni con un significato chirurgico attuale, ma ha evidenziato la presenza di
discopatie multilivello e stenosi foraminali da uncartrosi del tratto C3-C7 con
dominanza a destra, già rilevate dal dr. med. __________ nel referto del 22
luglio 2011 (doc. A2: “Una RM della colonna cervicale del 14.07.2022 [recte,
verosimilmente, 2011] ha mostrato delle alterazioni degenerative
plurisegmentali osteocondrotiche, spondilosiche e spondilartrosi-che C3-C4,
C5-C6 e C6-C7 senza comunque chiare ernie discali o compressioni radicolari ma
ristringimento foraminale predominante a destra all’altezza C3-C4 e anche una
diminuzione antero-posteriore del canale spinale senza comunque alterazioni del
segnale attribuibili ad una mielopatia”) e prese in considerazione dal
medico SMR, dr. med. __________, nel suo referto del 18 gennaio 2012 (doc. AI
125).
Anche
il dr. med. __________, medico SMR, chiamato a prendere posizione in merito ha
evidenziato come l’UAI non nega la presenza di alterazioni di tipo degenerativo
a livello del rachide dorsale, ma che le alterazioni sono compatibili con
un’attività leggera, adatta, da svolgere al 50% (doc. IV/Bis).
Non
vi sono di conseguenza elementi medici oggettivi atti a sovvertire le
conclusioni dei medici SMR, dr. med __________, __________ ed __________ (cfr.
a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni
dell’SMR, la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza
9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011
del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato
che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso
di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni
dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di
fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere
maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per
conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto
ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee
pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa
opinione […]”).
A
questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi
medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di
esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella
possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione
degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle
loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare
la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata
una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione
sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si
può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24
agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,
sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR
non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione
l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même
pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI
(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à
l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un
rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en
cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est,
de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La
valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt
s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.
consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR
ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif
que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du
déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu
de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière
propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne
fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”
(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I
938/03, consid. 3.2)
Visto
quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti
valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr.
più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza
I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010
del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno
valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una
conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità
lavorativa del ricorrente.
In
queste condizioni la richiesta dell’insorgente di un ulteriore approfondimento
pluridisciplinare va respinta.
Va
a questo proposito evidenziato che conformemente alla co-stante giurisprudenza,
qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il
giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione
che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e
che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39
no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.
274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Alla
luce di quanto sopra esposto, in assenza di un peggioramento dello stato di
salute con influenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente, rimasta
invariata, a giusta ragione l’amministrazione ha respinto la domanda di aumento
della rendita d’invalidità.
7.
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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