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Decisione

32.2012.102

Richiesta di aumento del grado d'invalidità respinta perché non è stato dimostrato un peggioramento dello stato di salute con influenza sulla capacità lavorativa

3 ottobre 2012Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I medici SMR hanno

affermato:

"

(…)

Patologia degenerativa del rachide

cervicale e lombare. Dolore ricorrente alle spalle e arti superiori. Il Dr. __________

nel rapporto medico del 24.10.2011 certifica un peggioramento delle alterazioni

degenerative.

Per quanto possibile si è provveduto al

confronto con l’obiettività clinica descritta nella perizia del Dr. __________

in data 5.11.2011.

Oggettivamente si evidenzia

un’evoluzione sfavorevole nella mobilizzazione delle spalle, invariato l’esame

del rachide cervicale e dorso-lombare.

In considerazione di quanto sopra

descritto, considerando le maggiori limitazioni al cingolo scapolare, risulta

ancora medicalmente giustificata una IL 50% in attività lavorativa adatta allo

stato di salute. IL giustificata dal dolore cronico, necessità di rispettare

l’ergonomia del rachide, limite di forza agli arti superiori.

Dal punto di vista cardiologico non vi

sono limiti all’attività lavorativa.” (doc. AI 125-6)

In

sede di ricorso, oltre al certificato del 22 luglio 2011 del dr. med. __________,

l’insorgente ha prodotto un attestato del 12 aprile 2012 del Prof. Dr. med. __________,

__________ __________ __________, che ha affermato:

"

(…)

Non ritorneremo sull’anamnesi né sui

risultati delle valutazioni precedenti, limitandoci a ricordare che conosciamo

questo paziente da valutazioni ambulatoriali del 1999-2000, quando il problema

dominante riguardava la colonna lombare. Negli ultimi anni, ma soprattutto

recentemente, egli ha avuto dolori significativi in sede cervicale

paravertebrale ds, con coinvolgimento dell’arto superiore ds ed è stato vittima

di un blocco iperalgico del segmento cervicale, sempre con limitazione ds, fine

febbraio 2012.

Attualmente la situazione è leggermente

migliorata con la medicazione. Egli descrive l’epicentro dei dolori in sede

cervicale paravertebrale ds con coinvolgimento del cinto scapolare ds e della

spalla, in minor misura un’irradiazione diffusa nell’arto superiore ds con

parestesie che dalle dita III, IV e V, avvertite all’inizio, si sono poi estese

a tutte le dita. Non vi sono deficit senso motori funzionalmente rilevanti.

Lo studio RM non ha messo in evidenza

lesioni con un significato chirurgico attuale, vi sono tuttavia discopatie

multilivello e stenosi foraminali da uncartrosi nel tratto C3-C7 con dominanza

ds.

Sulla base di questi elementi pensiamo

che un approfondimento/ trattamento semi-invasivo secondo il protocollo ISI sia

indicato. Esso dovrebbe comportare un test articolare posteriore ed essere

eventualmente completato da un gesto peridurale.

Questa procedura può essere organizzata

presso l’__________ (Dr. med. __________).” (doc. A3)

Il

24 aprile 2012 il dr. med. __________, medico SMR ha preso posizione,

affermando:

"

(…)

Assicurato nato nel 1949, peritato a

livello reumatologico 10.2001:

allora diagnosi:

-

sindrome cervicobracchiale a destra su alterazioni degenerative a

livello C5/C6 e C6/C7 con osteocondrosi e spondilosi, nonché stenosi del canale

spinale a livello C6, con presenza di una stenosi foraminale a livello

soprattutto C6/C7 predominante a sinistra

-

sindrome lombospondilogena di tipo cronico su discopatie

pluri-segmentali, con interessamento soprattutto del segmento L4/L5, ma anche

di L3/L4 e L5/S1

-

stato dopo Morbo di Scheuermann toracolombare, nonché spondilartrosi a

carattere diffuso.

-

Epicondilopatia radiale bilaterale, a destra più che a sinistra

Ritenuto inabile al 100% quale fabbro,

abile al 50% in attività leggera, adatta

segue decisione di grado AI 57% dal

1.8.1999

in seguito assicurato impiegato quale

operaio presso pompe funebri su chiamata

attuale richiesta di revisione 8.2011:

rapporto dr. __________ del 22.7.2011:

-

sindrome cervico-vertebrale con episodi a carattere irritativo e

parestesia alle estremità superiori nell’ambito di alterazioni degenerative

plurisegmentali con possibile irritazione midollare e radicolare intermittente

-

sindrome lombo-spondilogena alle volte a carattere iscialgiforme alla

gamba destra su alterazioni degenerative in particolar modo una discopatia

L4-L5 in minor misura L5-S1

-

esame neurologico normale (Dr __________)

-

assicurato licenziato per il 30.6.2011

-

dr. __________ propone SAM

referto coronarografia del 2007:

coronarie senza stenosi significative

2007, dr. __________, flutter

atriale con seguente normalizzazione con trattamento con betabloccante

Visita SMR del 18.1.2012: si conferma

esigibilità del 50% in attività adatta.

Decisione del 12.3.2012: nessun aumento

del grado AI

Rapporto prof. __________ del

12.4.2012:

-

visita del 11.4.2012

-

consiglia approfondimento/trattamento semi-invasivo secondo protocollo

ISIS (tipo infiltrazioni)

Valutazione:

Dall’attuale documentazione non risulta

una modifica dello stato di salute dell’assicurato rispetto alla valutazione

SMR di gennaio 2012. Ricordo inoltre che un esame neurologico aveva escluso una

sofferenza radicolare o una mielopatia, pure in occasione della visita del

prof. __________ non sono stati oggettivati deficit senso motori.

Non viene negata la presenza di

alterazioni di tipo degenerativo a livello del rachide dorsale, alterazioni

però ancora compatibili con un’attività leggera, adatta da svolgere in misura

ridotta del 50%.” (doc. IV/Bis)

Il

25 maggio 2012 il dr. med. __________, specialista FMH in medicina generale, ha

affermato:

"

(…)

1. Premetto che il signor RI 1 soffre

soprattutto di una problematica di tipo reumatologico alla colonna vertebrale

sulla base quasi esclusiva di alterazioni degenerative che, di regola, non

manifestano un peggioramento oggettivo significativo nell’arco di alcuni mesi.

Il signor RI 1 da gennaio 2012 ha comunque presentato un blocco ed un aumento dei dolori a livello della colonna cervicale con

irradiazione nell’arto superiore dx fino nella mano associati a disestesie che,

soggettivamente, hanno assunto il carattere di un peggioramento e che sono

comunque compatibili con le alterazioni degenerative oggettivate tramite immagini

radiologiche.

Considerandi

2.

Nel caso di una sindrome

cervico-brachiale persistente con dolori presenti anche a riposo ed in

qualsiasi posizione, anche un’abilità lavorativa del 50% in attività leggere e

adattate, come ad esempio lavori di ufficio, controllo e sorveglianza, potrebbe

non essere raggiungibile.” (doc. B)

Il

15.

giugno 2012 il dr. med. __________, sulla base del citato referto, ha

affermato:

"

(…)

da questo rapporto risulta

prevalentemente un soggettivo aumento dei dolori a livello cervicale. Non risultano

dati oggettivi in merito alla modifica dello stato oggettivo in presenza di un

assicurato con nota problematica cervicale.” (doc. XI/1)

5.

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare

in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure

nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori

siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid.

1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare

come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase

non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72.

bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

6.

Questo Tribunale chiamato a verificare se lo stato di salute del

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione

della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in dubbio le conclusioni

dei medici SMR, dr. med. __________, FMH medicina interna, e dr. med. __________,

FMH cardiologia, che si sono fondati sulla visita del 18 gennaio 2012 (doc. AI

125-1) e che sono state confermate da un altro medico SMR, il dr. med. __________,

in particolare nelle annotazioni del 24 aprile 2012 (doc. IV/Bis, cfr. anche

doc. XI+1).

Tali

valutazioni sono da considerare dettagliate, approfondite e quindi

rispecchianti i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

due specialisti, che hanno visitato personalmente l’insorgente, posta la

diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di sindrome

cervicovertebrale con episodi a carattere irritativo e parestesie alle

estremità inferiori nell’ambito di alterazioni degenerative plurisegmentali con

possibile irritazione midollare e radicolare intermittente e sindrome

lombospondilogena alle volte a carattere iscialgiforme alla gamba destra su

alterazioni degenerative, in particolar modo la presenza di una discopatia

L4/L5, in minor misura L5/S1 e le diagnosi senza influsso sulla capacità

lavorativa di ipertensione arteriosa, pregressi episodi di flutter atriale

(2007), coronografia normale (2007), pregresse ulcere duodenali, ipoacusia

destra, pregressa pericardite post traumatica ed ematopneumotorace (1994), hanno

confermato che l’insorgente, completamente inabile al lavoro nella sua

precedente attività lucrativa, è tutt’ora inabile al lavoro al 50%, come in

precedenza, in attività leggere e confacenti al suo stato di salute.

Il

dr. med. __________ed il dr. med. __________ si sono espressi su tutte le

patologie lamentate dall’assicurato ed hanno esaminato accuratamente tutta la

documentazione messa loro a disposizione valutando la capacità lavorativa del

ricorrente sulla base delle indicazioni risultanti dalla visita effettuata

(doc. AI 125-6).

Al

referto va attribuita piena forza probante.

La critica del ricorrente relativa alla modalità della visita

medica, nel corso della quale non sarebbe stato sottoposto ad alcun esame

radiologico o comunque specialistico, ma che si sarebbe fondata unicamente su

un esame visivo e sulle risposte alle sue domande, non può essergli d’aiuto.

Dalle tavole processuali emerge che il medico SMR, dr. med. __________ FMH

medicina interna, ha esaminato accuratamente lo stato di salute del ricorrente,

provvedendo al confronto con l’obiettività clinica descritta nella perizia del

dr. med. __________ il 5 novembre 2001 (doc. AI 125-5) e con le conclusioni del

medesimo specialista il 24 ottobre 2011. Il medico SMR ha inoltre accertato la

capacità funzionale residua del ricorrente ed ha misurato l’escursione

articolare, compilando minuziosamente i formulari previsti a questo scopo (doc.

AI 125-6/7). Nel corso della visita il ricorrente ha potuto esprimersi circa la

sua anamnesi ed i disturbi soggettivi (doc. AI 125/4). Pur accertando

un’evoluzione sfavorevole della mobilizzazione delle spalle, e meglio una

limitazione maggiore al cingolo scapolare, il dr. med. __________ ha stabilito

che risulta ancora medicalmente giustificata una incapacità lavorativa del 50%

in attività adatta allo stato di salute, a causa del dolore cronico, della

necessità di rispettare l’ergonomia del rachide e del limite di forza degli

arti superiori (doc. AI 125/6). Da parte sua il dr. med. __________,

cardiologo, dopo aver vagliato la documentazione medica agli atti, ha potuto

escludere limiti all’attività lucrativa dal punto di vista cardiologico.

Il

TF ha già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un rapporto medico

non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua

completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del 23 dicembre 2009, I

1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con

riferimenti). Nel caso di specie, il referto dei medici SMR risponde alle

condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte nel considerando precedente,

per conferirgli piena forza probatoria.

Del

resto, di norma, una valutazione sulla base dei soli atti medici è possibile se

l’SMR dispone, come in concreto, di sufficienti elementi risultanti da altri

accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del

13.

giugno 2008).

Il rapporto

dei medici SMR è il risultato di un esame clinico al termine del quale, preso

atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi lamentati

dall’assicurato, e sulla base della documentazione medica prodotta, hanno reso

la loro attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’insorgente dopo

avere individuato una serie di limiti funzionali descritti nell’esame della

funzionalità fisica allegata al referto (cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18

maggio 2011).

Per

quanto concerne l’affermazione del ricorrente secondo cui non avrebbe “potuto

verificare la formazione del medico” che lo ha esaminato, il TCA rileva che

il 16 dicembre 2011 l’UAI ha scritto all’insorgente indicando che i medici SMR

intendevano visitarlo e fissare un appuntamento per il 18 gennaio 2012 (doc. AI

122-1). Sia alla ricezione dello scritto, che nel corso della visita (o nei giorni

precedenti), l’interessato avrebbe potuto chiedere informazioni circa la formazione

seguita dai medici SMR, se avesse avuto dubbi in proposito. Del resto nel

rapporto d’esame clinico del 18 gennaio 2012, che l’insorgente poteva chiedere,

figura la formazione dei due medici che lo hanno valutato (cfr. doc. AI 125-6;

dr. med. __________, FMH medicina interna, dr. med. __________, FMH

cardiologia) e, a comprova che non è l’UAI ad aver impedito l’insorgente di

cerziorarsi circa la formazione dei medici SMR, ma semmai l’interessato che

apparentemente non ha approfondito la tematica, vi è la circostanza che in sede

di osservazioni al progetto di decisione l’insorgente stesso accenna alla

qualifica di cardiologo del dr. med. __________ (“La risposta mi è subito

arrivata, quando il cardiologo se poi era un cardiologo (….)”, doc. AI

127-1).

Va

infine abbondanzialmente evidenziato che l’insorgente si limita a rilevare di

non aver potuto verificare la “formazione del medico”, senza

comunque trarne alcuna conclusione.

Il

ricorrente contesta le conclusioni dei medici SMR con

riferimento in particolare ai certificati del 22 luglio 2011 del dr. med. __________,

FMH reumatologia e riabilitazione (doc. A2), del 13 aprile 2012 del dr. med. __________,

__________ (doc. A3) e del 25 maggio 2012 del dr. med. __________, specialista

FMH in medicina generale (doc. B) e sostiene di essere incapace al lavoro in

attività leggera in misura nettamente superiore al 50%.

Le

censure dell’insorgente vanno disattese.

Innanzitutto,

per quanto concerne il certificato del 22 luglio 2011 del dr. med. __________,

che aveva funto da perito nell’ambito della procedura conclusasi con

l’attribuzione della mezza rendita AI con effetto dal 1° agosto 1999, va

evidenziato che è stato compiutamente preso in considerazione dai medici SMR

nell’ambito della loro valutazione specialistica, tanto più che ne hanno ripreso

la diagnosi (doc. AI 125-5). Il referto è inoltre stato confrontato sia con la

perizia del 5 novembre 2001 che con le risultanze della visita del 18 gennaio

2012.

Il dr. med. __________ ha preso atto, ed ha accertato, un peggioramento

delle alterazioni degenerative, ciò che tuttavia, pur comportando maggiori

limitazioni al cingolo scapolare, non permette di ritenere un peggioramento

della capacità lavorativa (doc. AI 125-6).

Per

il resto il dr. med. __________ si limitava, il 22 luglio 2011, ad invitare

l’interessato a chiedere una rivalutazione del suo stato di salute “tenendo

in considerazione il peggioramento soggettivo e i reperti clinici e radiologici

evidenziati alla colonna cervicale e i disturbi della zona lombo-sacrale e alla

gamba destra” (doc. A2), ossia ciò che ha fatto l’UAI con l’esame presso i

medici SMR. Lo specialista ha poi affermato che l’insorgente potrà eventualmente

essere sottoposto ad una valutazione peritale, e ritenuta la presenza di

disturbi cardiaci, ad una valutazione pluridisciplinare. Sennonché dagli atti e

dalla visita presso il medico SMR, dr. med. __________, FMH cardiologia, è

emerso che dal punto di vista cardiologico non vi sono limiti all’attività

lavorativa. Ribadito che la valutazione del dr. med. __________ va confermata,

l’UAI ha giustamente rinunciato ad una perizia ad opera del SAM.

Quanto

al certificato del 25 maggio 2012 del dr. med. __________, medico curante

dell’insorgente (cfr. a proposito dei rapporti dei medici curanti la DTF 125 V 353 consid. 3a)cc), va evidenziato che

il medico non ha oggettivato un peggioramento dello stato di salute, ma ha accertato

un aumento dei dolori a livello della colonna cervicale con irradiazione

nell’arto superiore destro fino nella mano associati a disestesie che soggettivamente

hanno assunto il carattere di un peggioramento, rilevando che sono compatibili

con le alterazioni degenerative oggettivate tramite immagini radiologiche. Il

medico SMR, dr. med. __________, rileva correttamente che “da questo

rapporto risulta prevalentemente un soggettivo aumento dei dolori a livello

cervicale” e che “non risultano dati oggettivi in merito alla modifica

dello stato oggettivo in presenza di assicurato con nota problematica cervicale”

(doc. XI+1). Del resto il curante non attesta un grado d’incapacità lavorativa

diverso rispetto a quello accertato dai medici SMR ma si limita ad affermare

che “anche un’abilità lavorativa del 50% in attività leggere e adatte, come

ad esempio lavori di ufficio, controllo e sorveglianza, potrebbe non

essere raggiungibile” (doc. B, sottolineatura del redattore), senza,

comunque, escluderlo e senza confrontarsi con le valutazioni dei medici SMR che

hanno approfonditamente e convincentemente motivato le loro conclusioni.

Infine,

l’insorgente si avvale di un referto del 12 aprile 2012 del dr. med. __________,

__________, che ha visitato l’insorgente l’11 aprile 2012 (doc. A3).

Lo

specialista, che comunque non si esprime sulla capacità lavorativa del

ricorrente e non prende posizione sul referto dei medici SMR, evidenzia che

l’interessato ha subito un blocco iperalgico del segmento cervicale, sempre con

limitazione destra, a fine febbraio 2012, con una situazione che nel frattempo

è comunque leggermente migliorata grazie alla medicazione in atto. Il dr. med. __________

non ha oggettivato deficit senso motori e lo studio RM non ha messo in evidenza

lesioni con un significato chirurgico attuale, ma ha evidenziato la presenza di

discopatie multilivello e stenosi foraminali da uncartrosi del tratto C3-C7 con

dominanza a destra, già rilevate dal dr. med. __________ nel referto del 22

luglio 2011 (doc. A2: “Una RM della colonna cervicale del 14.07.2022 [recte,

verosimilmente, 2011] ha mostrato delle alterazioni degenerative

plurisegmentali osteocondrotiche, spondilosiche e spondilartrosi-che C3-C4,

C5-C6 e C6-C7 senza comunque chiare ernie discali o compressioni radicolari ma

ristringimento foraminale predominante a destra all’altezza C3-C4 e anche una

diminuzione antero-posteriore del canale spinale senza comunque alterazioni del

segnale attribuibili ad una mielopatia”) e prese in considerazione dal

medico SMR, dr. med. __________, nel suo referto del 18 gennaio 2012 (doc. AI

125).

Anche

il dr. med. __________, medico SMR, chiamato a prendere posizione in merito ha

evidenziato come l’UAI non nega la presenza di alterazioni di tipo degenerativo

a livello del rachide dorsale, ma che le alterazioni sono compatibili con

un’attività leggera, adatta, da svolgere al 50% (doc. IV/Bis).

Non

vi sono di conseguenza elementi medici oggettivi atti a sovvertire le

conclusioni dei medici SMR, dr. med __________, __________ ed __________ (cfr.

a proposito dei compiti e del valore probatorio attribuiti ai rapporti interni

dell’SMR, la SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 [9C_323/2009]; cfr. anche la sentenza

9C_15/2011 del 27 gennaio 2012, consid. 5.2; cfr. pure la sentenza 8C_814/2011

del 12 gennaio 2012, dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato

che “dopo attento esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso

di ultima istanza non si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni

dell’autorità di primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di

fronte a valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere

maggiormente attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per

conto dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto

ai pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee

pag. 353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa

opinione […]”).

A

questo riguardo va ricordato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella

possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione

degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle

loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare

la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata

una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione

sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si

può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Inoltre il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), in una decisione del 24

agosto 2006 (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell’ambito dell’assicurazione per l’invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante e il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell’occasione

l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même

pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI

(COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à

l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un

rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en

cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est,

de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf.

consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR

ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif

que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du

déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu

de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière

propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne

fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)”

(cfr. STFA del 24 agosto 2006 nella causa B., I

938/03, consid. 3.2)

Visto

quanto sopra, questo Tribunale condivide le affidabili e concludenti

valutazioni dei medici SMR, dr. med. __________, __________ ed __________ (cfr.

più in generale sul valore probatorio dei rapporti interni del SMR la sentenza

I 143/07 del 14 settembre 2007, consid. 3.3; cfr. pure la sentenza 9C_949/2010

del 5 luglio 2011 con rinvii e 9C_376/2007 del 13 giugno 2008), che hanno

valutato compiutamente tutta la documentazione medica agli atti giungendo ad una

conclusione logica e priva di contraddizioni in merito all’incapacità

lavorativa del ricorrente.

In

queste condizioni la richiesta dell’insorgente di un ulteriore approfondimento

pluridisciplinare va respinta.

Va

a questo proposito evidenziato che conformemente alla co-stante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39

no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag.

274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Alla

luce di quanto sopra esposto, in assenza di un peggioramento dello stato di

salute con influenza sulla capacità lavorativa dell’insorgente, rimasta

invariata, a giusta ragione l’amministrazione ha respinto la domanda di aumento

della rendita d’invalidità.

7.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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