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Decisione

32.2012.105

Corretta la decisione con la quale l'UAI ha rifiutato all'assicurato - ancora abile al 70% nella sua precedente professione, come correttamente stabilito dalla perizia SAM - il diritto ad una rendita

11 ottobre 2012Italiano42 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

La valeur probante des rapports médicaux des uns et

des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel." (…)

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il giudice

deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia esistente

con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del

suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

peritale pluridisciplinare dei medici del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra

ricordati.

Nel

rapporto peritale del 14 luglio 2011, i medici del SAM, tenuto conto delle

affezioni somatiche e psichiche accertate in sede peritale, hanno ritenuto

l’interessato abile al lavoro al 70% nella sua attività di edicolante e all’80%

in altre attività lavorative adatte (doc. 68/17-18).

Il TCA,

nonostante le contestazioni dell’assicurato, non ha motivo di distanziarsi da

queste conclusioni dei medici del SAM, per i motivi di seguito esposti.

Dal

profilo psichiatrico, il TCA concorda con le accurate valutazioni del dr. __________,

che, del resto, non sono state smentite da altre certificazioni

medico-specialistiche attestanti delle patologie maggiormente invalidanti.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Quanto agli aspetti somatici, la patrocinatrice ha

contestato le conclusioni peritali del dr. __________, spec. in reumatologia,

rilevando innanzitutto come, vista la natura delle affezioni dell’interessato,

la perizia del SAM avrebbe dovuto includere anche una valutazione peritale in

ambito ortopedico, come del resto indicato anche dallo specialista curante dell’assicurato,

dr. __________ (doc. 81-9 e doc. C).

Al riguardo, nelle sue annotazioni mediche del 2

marzo 2012 (cfr. doc. 83-2) e soprattutto in quelle del 18 giugno 2012 (cfr.

doc. X/bis), il dr. __________ del SMR ha confermato la correttezza della

valutazione peritale eseguita dal dr. __________, sottolineando come “la

valutazione di limiti e risorse in presenza di alterazioni degenerative

dell’apparato locomotore può essere affidata ad un reumatologo”, mentre invece

sarebbero esclusiva competenza di un chirurgo ortopedico tutte le problematiche

inerenti la messa in atto di eventuali interventi di chirurgia ortopedica.

Il dr. __________ del SMR ha infatti spiegato che

“le affezioni degenerative dell’apparato locomotore sono di competenza

reumatologica e chirurgica. Il reumatologo si occupa delle cure conservative e

semi-invasive (come delle infiltrazioni), mentre che il chirurgo ortopedico si

occupa delle cure chirurgiche. I due specialisti sono competenti nella

diagnostica di simili affezioni e possono apprezzare le ripercussioni sulla

capacità lavorativa, ossia i limiti funzionali e le risorse” (doc. X/bis).

Il TCA, concorda con queste considerazioni del

medico del SMR, che trovano conferma nella giurisprudenza federale.

Il Tribunale federale, in una sentenza

9C_965/2008 del 23 dicembre 2009, confermando la precedente sentenza 36.208.126

Considerandi

di questa Corte, ha già avuto modo di sottolineare, che “come in altri settori

specialistici della medicina, i confini dell’area di competenza del neurologo,

dell’ortopedico e del reumatologo non sono assolutamente netti e, in generale,

dipendono dal tipo di affezioni studiate e dalla terapia praticata” (cfr. RtiD 2010 II

pag. 208 [9C_965/2008] consid. 4).

In

quell’occasione, l’Alta Corte, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente –

a mente del quale essendo le ernie discali di competenza di un neurochirurgo,

la valutazione del caso non poteva essere affidata a un reumatologo e a un

chirurgo ortopedico - ha confermato la correttezza delle valutazioni peritali

effettuate da un reumatologo, rispettivamente da uno specialista in chirurgia

ortopedica, concludendo che “per quanto concerne più precisamente la

problematica relativa all’ernia discale – comunque convincentemente esclusa dai

medici interpellati dall’opponente – va inoltre precisato che essa non

necessariamente è di sola competenza del neurologo, ma può anche essere di

pertinenza ortopedica”.

Il

Tribunale federale ha ribadito gli stessi concetti anche nelle sentenze 9C_282/2012

del 29 agosto 2012,9C_781/2011 del 14 maggio 2012,9C_856/2010 del 27 giugno

2011.

e 9C_906/2010 del 5 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IV nr. 67.

In

particolare, nella STF 9C_781/2011 del 14 maggio 2012 – concernente il caso di

un’assicurata, afflitta da dolori al piede e alla colonna vertebrale, la quale,

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare, era stata valutata, dal profilo

somatico, da un neurologo e da un reumatologo, ma non da un ortopedico - l’Alta

Corte ha ancora una volta sottolineato la correttezza della valutazione

peritale eseguita da un neurologo e da un reumatologo, non ritenendo

indispensabile, come invece richiesto dall’assicurata, dovere fare capo anche al

parere specialistico di un chirurgo ortopedico.

Il TCA, alla luce delle sentenze citate, non può quindi concordare

con la critica espressa dalla patrocinatrice dell’assicurato.

La

patrocinatrice di RI 1 ha inoltre contestato la valutazione di una abilità

lavorativa residua dell’assicurato del 70% nell’attività di edicolante,

trasmettendo un referto del 31 gennaio 2012, nel quale il dr. __________ ha

attestato l’esistenza, “ultimamente”, oltre che di “un’artrosi a destra e di

una coxartrosi a sinistra”, anche di una “tallonite a tratti bilaterale”, che

renderebbe l’assicurato inabile al lavoro nella misura del 50% (doc. 81-9).

Al

riguardo, nelle annotazioni del 2 marzo 2012, il dr. __________ del SMR ha

ritenuto che il certificato del dr. __________ “non contiene informazioni sull’oggettività

clinica. Il dr. __________ valuta in modo diverso le ripercussioni del danno

alla salute sulla capacità lavorativa” (doc. 83-2).

Nelle

annotazioni del 18 giugno 2012, poi, il dr. __________ ha osservato che i

dolori calcaneari cui ha fatto accenno il dr. __________ - già trattati nel

novembre 2008 dal dr. __________ con onde d’urto, ottenendo una remissione -

non erano presenti al momento della valutazione peritale del dr. __________. Il

dr. __________ ha concluso che il dr. __________ ha accennato ad una “tallonite

a tratti bilaterale”, “senza specificare l’evoluzione, l’oggettività clinica o

le eventuali misure terapeutiche”, motivo per il quale “tali affezioni

intermittenti non sono suscettibili di ulteriori ripercussioni di lunga durata

sulla capacità lavorativa residuale, peraltro già determinata da alterazioni

degenerative a carico degli arti inferiori” (doc. X/bis).

Il TCA

condivide queste considerazioni del medico del SMR.

Nel

rapporto peritale del 6 maggio 2011, infatti, il dr. __________ ha

espressamente indicato che “per quanto riguarda i dolori del calcagno

bilateralmente questi sono scomparsi nel decorso, ha avuto per un anno dei

disturbi ed ha seguito delle terapie con ultrasuoni, fisioterapia ed onde

d’urto senza dei grossi risultati poi lentamente i dolori sono scomparsi

spontaneamente. Attualmente non è più disturbato da questi problemi” (doc.

68-22).

Inoltre,

il dr. __________, nel suo referto del 31 gennaio 2012, si è limitato ad

indicare che l’assicurato presenta “ultimamente” anche una tallonite a tratti

bilaterale (doc. 81-9), mentre nel referto del 12 giugno 2012 ha osservato che l’interessato presenta anche una fascite plantare che procura forti dolori al

tallone sinistro, confermata da un’ecografia (doc. C), senza tuttavia specificare,

come indicato dal medico del SMR, quale sia l’evoluzione dei disturbi e le

eventuali misure terapeutiche intraprese.

Pertanto,

alla luce unicamente di questi referti, del tutto generici, non è possibile

concludere che vi sia stato un peggioramento dello stato di salute

dell’interessato rispetto al momento dell’esame peritale del dr. __________.

Si

ricorda, tuttavia, al ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

Infine,

quanto alla percentuale di capacità lavorativa residua del 70% quale edicolante

indicata dal perito reumatologo, contestata dal dr. __________ – a mente del

quale ammonterebbe al 50% - questo Tribunale rileva che, nel rapporto peritale

del 6 maggio 2011, il dr. __________ ha spiegato i motivi per i quali egli,

nella quantificazione del grado di capacità lavorativa residua dell’assicurato,

si è distanziato dalla valutazione dello specialista curante dr. __________ –

il quale aveva considerato l’assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua

professione di edicolante – indicando che “l’assicurato è proprietario

dell’edicola in cui lavora e ha la possibilità di recarsi al piano superiore

per poter riposare, nei momenti in cui sono presenti gli altri dipendenti”,

concludendo che “questi fatti riducono l’incapacità lavorativa ad un 30%” (doc.

68-26).

In

conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla

stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato

di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi

citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999,

pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag.

61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo

il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel

settore delle

assicurazioni sociali, che l’assicurato è inabile al

lavoro nella misura del 30% nella sua precedente attività di edicolante, mentre

presenta una capacità lavorativa residua dell’80% nello svolgimento di attività

adatte.

2.8

Essendo

quindi esigibile che l’assicurato sfrutti la sua residua capacità lavorativa

del 70% nella sua precedente attività – dato che, nella decisione impugnata,

l’amministrazione ha espressamente indicato che “ritenuto che la

capacità di guadagno non è incrementabile svolgendo altre professioni” (doc. A) - ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un

concetto di carattere economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249

consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre esaminare le

conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

Visto che

l’interessato una capacità lavorativa residua del 70% nella sua precedente

attività di edicolante, nella quale è in grado di conseguire, mettendo a frutto

la sua capacità lavorativa residua, un reddito corrispondente al 70% del

reddito realizzabile senza il danno alla salute (100%), l’incapacità lucrativa

del ricorrente ammonta, come indicato dall’UAI nella decisione impugnata, al

30% (cfr. al riguardo DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF

9C_776/2007 del 14 agosto 2008), percentuale che non dà diritto ad una rendita

d’invalidità.

Va al

riguardo rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19

marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che

un’assicurata, inabile al lavoro al massimo al 30% sia nella sua professione

abituale, che in altre attività, presenta un grado di invalidità del 30%. Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Del

resto, il TCA rileva che, come correttamente indicato dall’amministrazione

nella risposta di causa (cfr. doc. IV), alla stessa soluzione,

l’amministrazione era pure giunta al termine dell’inchiesta economica per

l’attività professionale indipendente del 5 ottobre 2011, dopo avere

confrontato il reddito conseguito dall’assicurato prima e dopo il danno alla

salute, fissando nella misura del 29% il grado di perdita economica (doc.

72/1-11).

Il

TCA constata, infatti, che dal rapporto del 7 ottobre 2011 concernente l’inchiesta

economica per indipendenti eseguita il 5 ottobre 2011, l’ispettrice incaricata,

dopo avere analizzato l’evoluzione dei redditi dell’impresa dell’assicurato, ha

indicato:

" (…)

VALUTAZIONE DELL'INVALIDITÀ

Reddito da valido:

Quale reddito da valido ritengo corretto prendere a riferimento i

redditi conseguiti dall'assicurato quando la ragione sociale dell'attività era

quella di ditta individuale, ovvero dal 2006 al 2008 compreso; solo nel

dicembre di quell'anno (ma a livello contabile dal 01.01.2009) è stata

costituita la Sagl della quale ne è divenuta proprietaria la figlia. È pur vero

che si è trattato piuttosto di un atto formale, poiché in realtà, continua ad

essere l'assicurato il vero gestore dell'edicola (al quale peraltro viene

attribuito lo stesso guadagno).

Reputo pertanto che, come termine di raffronto affidabile, vadano

presi a riferimento i redditi conseguiti e per i quali l'assicurato è stato

tassato negli anni 2006-2007-2008, per semplicità quelli indicati sull'Estratto

dei conti individuali al lordo dei contributi. Ne risulta così un reddito da

valido lordo di fr. 80'666.--.

Reddito da invalido:

Considerato che la malattia di lunga durata ha avuto inizio

nell'aprile del 2010, non si dispone dei dati contabili per procedere ad un

raffronto dei redditi.

Si può tuttavia valutare la diminuzione del guadagno che

l'assicurato deve sostenere a causa del danno alla salute, poiché, come in

effetti dimostra la diversa organizzazione del lavoro adottata, egli si deve

avvalere in misura maggiore della collaborazione della figlia.

Reddito

ipotetico senza invalidità

secondo

l'evoluzione dell'impresa, sulla base dei documenti contabili e degli

estratti dei CI – media redditi 2006/07/08

SFr. 80'666

./. 2.5%

d'interesse sui fondi propri investiti nell'impresa (Frs. …..)

Totale

intermedio

SFr. 80'666

+

contributi personali AVS/AI/IPG

Totale

intermedio

SFr. 80'666

./. quota

di lavoro non remunerata del congiunto (… %)

Reddito

ipotetico senza invalidità della persona assicurata

SFr. 80'666

Diminuzione

del reddito dell'attività professionale imputabile al danno

Costi

supplementari in personale imputabili al danno. Base di calcolo (secondo

l'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari: 2008, T7S, pos. 27, liv. 3,

uomini Fr. 5'190.- x 12 (fr. 62'280.-) + 15% delle prestazioni sociali a

carico del datore (fr. 71'622.-) cui 33% imputabile al danno – vedi il

confronto tra campi di attività)

Sfr. 23'635

========

Reddito

d'invalido della persona assicurata

SFr. 57'031

Tasso

di diminuzione del reddito dell'attività professionale

29%

VALUTAZIONE

Dall'applicazione del metodo ordinario mediante il calcolo della

perdita economica subita dall'assicurato a causa del danno alla salute, si

giunge a riconoscere un grado del 29%.

Si prega tuttavia il segretario di procedere al raffronto dei

redditi in attività adeguata, poiché la capacità lavorativa medico-teorica è

maggiore in attività rispettose dei limiti funzionali." (Doc. 72/7-8)

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni dell’amministrazione,

che, del resto, sono state contestate in maniera del tutto generica dalla

rappresentante dell’assicurato, senza motivazione (cfr. doc. I, nel quale la

rappresentante si è limitata ad indicare che “si contesta integralmente il

grado AI del 30%, così come il conteggio relativo al reddito senza invalidità

ed a quello presumibile da invalido”).

Nella

misura in cui l’UAI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di

invalidità (grado del 30%), la decisione del 7 marzo 2012 deve, perciò, essere

confermata.

2.9

L’assicurato

ha chiesto al TCA, in via sussidiaria, l’esecuzione di una nuova perizia (doc.

I).

Per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio

2007.

consid. 6; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio

2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA H 102/01

dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11

gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre

2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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