32.2012.106
Valutazione medica lacunosa e contraddittoria. Rinvio degli atti all'amministrazione affinché, predisposto un accertamento medico pluridisciplinare e in applicazione del metodo misto, renda un nuovo p
14 giugno 2012Italiano17 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.106
Data decisione, Autorità:
14.06.2012, TCA
Titolo:
Valutazione medica lacunosa e contraddittoria. Rinvio degli atti all'amministrazione affinché, predisposto un accertamento medico pluridisciplinare e in applicazione del metodo misto, renda un nuovo provvedimento
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO MISTO DI CALCOLO
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 28a cpv. 3 LAI
art. 57a LAI
art. 16 LPGA
art. 27 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.106 + 131
FS
Lugano
14 giugno
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sui ricorsi del 23 aprile 2012 e
10 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 7 marzo 2012 e 9 aprile
2012 emanate da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI
1, classe 1954, nel mese di aprile 2010 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetta da “(…) disturbi nervosi (…)”
(doc. AI 1/1-9 degli incarti 31.2012.106 e 31.2012.131);
- con
decisione 7 marzo 2012 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il diritto
ad un quarto di rendita dal 1. marzo 2012 (doc. A inc. 32.2012.106). Lo stesso
Ufficio AI, con decisione 9 aprile 2012 (doc. A incarto 32.2012.131), ha riconosciuto
il diritto ad un quarto di rendita anche per il periodo antecedente che va dal
1. novembre 2010 al 29 febbraio 2012. Entrambe le decisioni sono state prese sulla
base del rapporto medico 12 novembre 2010 e delle annotazioni 17 maggio 2011
del dr. __________ medico SMR (doc. AI 26/1-3 e 45/1 inc. 32.2012.106 e
32.2012.131), dell’inchiesta per le persone che si occupano dell’economia
domestica 19 gennaio 2011 (doc. AI 33/1-6 inc. 32.2012.106 e 32.2012.131) e
della valutazione del consulente in integrazione 16 marzo 2011 (doc. AI 34/1-2
inc. 32.2012.106 e 32.2012.131);
- contro
le decisioni del 7 marzo e del 9 aprile 2012, tramite la RA 1, l’assicurata ha
inoltrato due distinti ricorsi il 23 aprile 2012 (inc. 32.2012.106) e il 10
maggio 2012 (inc. 32.2012.131), con i quali, con argomentazioni di cui si dirà
se necessario in seguito, ha chiesto l’annullamento delle decisioni impugnate e
il rinvio degli atti all’amministrazione affinché, previo un accertamento
medico pluridisciplinare, si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- con
la risposta 27 aprile 2012, viste le annotazioni dello stesso giorno del dr. __________
medico SMR, l’Ufficio AI ha proposto al TCA di retrocedergli gli atti per nuovi
accertamenti (IV e IV/bis dell’incarto 32.2012.106);
- con
scritto 4 maggio 2012 l’insorgente non si è opposta ad un rinvio degli atti
all’amministrazione precisando che “(…) si accetta pertanto la proposta
formulata dell’UAI, ovvero che la causa venga transata con conseguente
stralcio, a condizione che sia annullata anche la decisione del 9.04.2012
(al fine di evitare ulteriori spese legate ad un nuovo ricorso il cui termine
scadrà il 15.05.2012) e che vengano riconosciute le ripetibili, vista la
palese responsabilità dell’UAI che ha omesso i necessari accertamenti per
tempo. In effetti, senza un ricorso al TCA l’Ufficio AI non avrebbe mai
modificato la propria presa di posizione. (…)” (VI dell’incarto 32.2012.106);
- con
la risposta 4 giugno 2012, sempre sulla base delle annotazioni 27 aprile 2012
del dr. __________ medico SMR, l’Ufficio AI ha proposto “(…) in parziale
accoglimento del ricorso, il ritorno degli atti all’amministrazione, che dovrà
completare l’istrutto-ria dal lato medico, indi rivalutare la perdita lucrativa
in applicazione del metodo misto prima di rendere un nuovo provvedimento debitamente
preavvisato. (…)” (IV e IV/1 dell’incarto 32.2012.131);
- con
scritto 8 giugno 2012 l’insorgente non si è opposta ad un rinvio degli atti
all’amministrazione precisando che “(…) si rileva in particolare come si sia
proposto per tempo all’UAI di annullare anche la decisione del 9.04.2012 senza
che mai una risposta sia giunta in merito. Pertanto, per la medesima pratica
e per la stessa assicurata, si è reso necessario procedere all’inoltro di un secondo
ricorso a codesta lodevole Corte) (il primo – cui ha aderito l’UAI – è
stato trattato nell’incarto TCA n. 32.2012.106), sebbene si fosse fatto presente
che ciò avrebbe comportato maggiori costi e spese. (…)” (VI dell’incarto
32.2012.131);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- i
ricorsi di cui agli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131 sono decisi con unica decisione
ai sensi dei combinati artt. 31 Lptca e 51 LPamm;
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurata il diritto ad un quarto di rendita dal 1. novembre 2010. L’insorgente
postula l’annullamento delle decisioni impugnate e il rinvio degli atti
all’amministrazione affinché, previo un accertamento medico pluridisciplinare,
si pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia
cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso possa
essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità
è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali
provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che
l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza
del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale
federale, TF), per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze
esistenti al momento dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi
da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base
temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi
di paragone intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in
regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid.
3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid. 4.1);
- per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss
des Sozialversicherungsrecht, 2003, pag. 128).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie
psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un
danno alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato
eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è
piuttosto domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità
lavorativa non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe
persino insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid.
2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del 18 ottobre
1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag. 182
consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il
riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la
diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti
da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V
396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I
621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio
2007);
- se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa. Per questo
motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie
mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo
dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC 1986 pag. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28a cpv. 2 LAI prevede che
l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge
le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta,
l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche
e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità. L’invalidità viene così valutata sulla base di un
confronto delle attività domestiche, da effettuare mediante un’inchiesta domiciliare
(DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001 pag. 158 consid. 3c). Si paragona quindi
l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza del danno alla
salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando l'impegno che si
può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, 1995,
p. 458; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 145). Di regola si
presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è ancora
attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze
che lo concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è
stabilito che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure
fa eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 pag. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono
quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri
membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora
nell'impresa dell'altro;
- nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe
in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa
risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “se l’assicurato
esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente
nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo
l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per
questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita
nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e
valutare il grado d’invalidità nei due ambiti.”. Questo
metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto") è stato
ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V 146. Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in
Plädoyer 5/06 pag 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre 2005, pubblicata
in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.. Questa giurisprudenza è stata ribadita in
una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto
2007, pubblicata in DTF 133 V 504. In una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in
considerazione gli influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello
svolgimento di mansioni consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo
misto. Una eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito
dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a
maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in
considerazione solo a determinate condizioni;
- quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano
ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore
di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). Va inoltre ricordato che se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007);
- nella
fattispecie in esame dopo il preavviso del 21 marzo 2011 – progetto in cui si
indicava che “(…) dal 01.11.2010, ossia dopo un anno d’attesa giusta l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI, ha diritto ad un quarto di rendita con un grado del 43%.
(…)” (doc. 36/1-3 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131) – e prima delle
decisioni impugnate l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica e
meglio: rapporto 11 novembre 2011 del dr. __________ FMH in chirurgia della
mano, indirizzato al dr. __________ (doc. AI 54/1 degli incarti 32.2012.106 e
32.2012.131); lettera 17 novembre 2011 del dr. __________, FMH in medicina
interna e geriatria, indirizzato all’Ufficio AI (doc. AI 55/1 degli incarti
32.2012.106 e 32.2012.131). Detta documentazione non risulta essere stata
sottoposta al SMR e la domanda volta a sapere se vi sia stato un peggioramento
dello stato di salute posta nelle annotazioni per SMR del 30 novembre 2011
(doc. AI 56/1 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131) non è stata evasa prima
della decisione del 7 marzo 2012;
- le
decisioni impugnate non hanno nemmeno considerato l’annotazione per/da SMR del
2 aprile 2012 nella quale il dr. __________ ha concluso che “(…) a seguito
della segnalazione del Dr. __________ – chirurgo della mano, che constatava un
aggravamento dell’articolazione trapezio metacarpale dx, patologia di cui si fa
menzione negli atti e di presumibile recente insorgenza, con indicato un
intervento chirurgico (peraltro già effettuato) di artroplastica con resezione
dell’osso trapezio, È GIUSTIFICATA L’ENTRATA IN MATERIA. A questo punto
sarebbe indicato anche un aggiornamento degli atti a livello psichiatrico. (…)”
(doc. AI 60/1 degli incarti 32.2012.106 e 32.2012.131);
- nemmeno
è stato considerato il rapporto 17 aprile 2012 del dr. __________, FMH in
medicina interna corredato dal già menzionato rapporto 11 novembre 2011 del dr.
__________ oltre ai rapporti 25 gennaio 2011 del dr. __________, FMH in
medicina interna e malattie reumatiche e 31 marzo 2011 della dr.ssa __________,
FMH in gastroenterologia (doc. AI 61/1-6, 61/7, 61/8-9 e 61/10-11 degli incarti
32.2012.106 e 32.2012.131);
- in
simili circostanze la valutazione medica operata dall’Ufficio AI appare lacunosa
e contraddittoria e pertanto senza i necessari accertamenti medici l’Ufficio AI
non poteva ancora determinarsi sul diritto a prestazioni;
- le
decisioni impugnate vanno di conseguenza annullate e gli atti rinviati
all’Ufficio AI – come del resto auspicato in sede di risposta dalla medesima
amministrazione vista l’annotazione 27 aprile 2012 del dr. __________ –
affinché esperiti i necessari accertamenti medici pluridisciplinari e
aggiornati quelli economici (in applicazione del metodo misto considerata la
ripartizione del 50% quale casalinga e del 50% quale salariata rimasta
incontestata e in ossequio all’art. 57a LAI) si pronunci nuovamente sul diritto
a prestazioni;
- la
ricorrente patrocinata dalla RA 1, ha diritto a ripetibili (DTF 122 V 278);
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di
ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. I
ricorsi sono accolti.
§ Le decisioni impugnate
sono annullate e gli atti rinviati all’Ufficio AI affinché proceda come
indicato nei considerandi.
Fatti
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
Considerandi
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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