32.2012.108
Assegno grandi invalidi per minorenni. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti riguardanti l'espletamento di due atti ordinari della vita e per la necessità di sorveglianza permanente
4 ottobre 2012Italiano26 min
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Numero d'incarto:
32.2012.108
Data decisione, Autorità:
04.10.2012, TCA
Titolo:
Assegno grandi invalidi per minorenni. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti riguardanti l'espletamento di due atti ordinari della vita e per la necessità di sorveglianza permanente
ASSEGNO PER GRANDI INVALIDI E MEZZI AUSILIARI
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 42 LAI
art. 37 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.108
BS/sc
Lugano
4 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 26 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 12 marzo 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato il __________ 2006, è affetto da autismo infantile. Mediante comunicazione
10 febbraio 2010 l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di provvedimenti
sanitari volti alla cura dell’infermità congenita n. 405 dell’allegato OIC
(turbe dello spettro autistico) (doc. AI 10). A suo favore l’amministra-zione
ha in seguito rilasciato la garanzia di assunzione dei costi per una psicoterapia
(cfr. comunicazione 10 febbraio 2010; doc. AI 11) ed una ergoterapia
ambulatoriali (cfr. comunicazione 14 gennaio 2011; doc. AI 26), nonché per le
spese di viaggio per recarsi presso il centro di ergoterapia (cfr. comunicazione
9 febbraio 2011; doc. AI 29).
1.2. Nel
mese di dicembre 2010 il padre dell’assicurato ha inoltrato una domanda di
assegno per grandi invalidi per minorenni, indicando la necessità di aiuto di
terzi per lo svolgimento di 5 atti ordinari, nonché di sorveglianza personale
sia di giorno che di notte (doc. AI 19).
L’amministrazione
ha quindi disposto la consueta inchiesta domiciliare. Nel rapporto 22 luglio
2011 l’assistente sociale incaricata, dopo aver proceduto ad un incontro a
domicilio con i genitori di RI 1, presente anche il bambino, aiutati da
un’interprete, ha accertato la necessità di maggior aiuto da parte di terzi per
l’espletamento di tre atti ordinari (vestirsi/svestirsi, lavarsi e
spostarsi/mantenere i contatti), con effetto da febbraio 2009, senza necessità
di sorveglianza personale. Essa ha definito in 17 minuti il supplemento per
cure intensive, inferiore al minimo delle 4 ore richieste per avere diritto al
citato supplemento (doc. AI 30).
Di
conseguenza, con preavviso 19 agosto 2011 l’Ufficio AI ha riconosciuto al
piccolo RI 1 il diritto all’assegno per grandi invalidi di grado esiguo, scaduto
il termine di attesa dal 1° febbraio 2010 (doc. AI 31).
Con
osservazioni 14 settembre 2011 i genitori dell’assicurato, per il tramite di __________,
fondandosi sul rapporto dello stesso giorno redatto dall’ergoterapista (signora
__________ del Centro per l’infanzia __________), hanno sostenuto la necessità
da parte del loro figlio di un maggiore aiuto anche per l’atto del mangiare e
fare i propri bisogni (doc. AI 32).
Sottoposte
le osservazioni al vaglio dell’assistente sociale, con annotazioni 1° marzo
2012 quest’ultima ha riconosciuto, dall’agosto 2011, la necessità di maggior
aiuto anche per l’espletamento degli atti ordinari “mangiare” e “andare al gabinetto”.
L’assistente sociale, fondandosi sull’allegato III della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIG) – che indica
come per l’atto del “mangiare” un bambino di 5 anni e mezzo sa sminuzzare da
solo i cibi e che l’uso delle posate non pone più problemi – ha osservato che
al momento dell’inchiesta a domicilio (giugno 2011) non c’erano i presupposti
per riconoscere il maggior aiuto per tale atto, ma unicamente dall’agosto 2011 allorquando
il bambino ha compiuto i 5 anni e mezzo. Per quel che concerne l’atto di
“andare al gabinetto”, essa ha rilevato che secondo le citate direttive un bambino
necessita di essere accompagnato alla toilette fino a 6 anni in quanto non ancora
in grado di pulirsi da solo, escludendo quindi nel caso concreto la necessità
di maggior aiuto per l’espletamento dell’atto ordinario in parola (doc. 34).
Di
conseguenza, con decisione 12 marzo 2012 l’amministrazione, confermando
l’assegno per grandi invalidi di grado esiguo dal febbraio 2010 e riconoscendo
che l’assicurato necessita di aiuto regolare e notevole di terzi per
compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita dall’agosto 2011, l’assegno è stato aumentato a grado medio dal 1° novembre 2011 (tre
mesi dopo il peggioramento indicato da agosto 2011).
1.3. Contro
la summenzionata decisione, il padre dell’assicurato, rappresentato da RA 2, ha
interposto ricorso al TCA instando anche per il beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
Il
patrocinatore sostiene che la necessità di aiuto maggiore per l’atto “mangiare”
era data prima dei 5 anni e mezzo, più precisamente da 2 anni e mezzo, considerato
inoltre come il bambino sia stato imboccato fin oltre ai 4 anni. Inoltre, ritiene
che anche per quel che concerne l’andare al gabinetto l’assicurato ha bisogno
di maggiore aiuto rispetto ad un suo coetaneo normodotato. Per questi motivi,
egli conclude che dai 2 anni e mezzo il bambino necessita di maggior aiuto regolare
per lo svolgimento di due atti (andare alla toilette e mangiare) e che dai 3
anni egli abbisogna di aiuto regolare e notevole per cinque atti
(vestirsi/svestirsi, mangiare, lavarsi, andare al gabinetto, curare i rapporti
sociali), motivo per cui postula il riconoscimento del diritto un assegno per
grandi invalidi di grado esiguo già da agosto 2009 ed un assegno di grado medio
da novembre 2009 (tre mesi dopo il peggioramento).
Il
patrocinatore postula inoltre il rinvio degli atti all’amministrazione affinché
venga determinato il diritto ad un supplemento per cure intensive.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli atti, con
conseguente annullamento della decisione impugnata, per procedere a dei complementi
istruttori per determinare il momento della nascita del diritto all’assegno per
grandi invalidi. In particolare, ritiene necessario approfondire il maggior
aiuto relativo all’atto del “mangiare” e di chiarire alcuni aspetti su “andare
al gabinetto”, con valutazione del supplemento per cure intensive. In merito
alla richiesta di riconoscimento di una sorveglianza supplementare personale,
l’amministrazione ha sostenuto che tale questione verrà rivalutata a seguito
del compimento dei 6 anni del bambino (febbraio 2012).
1.5. Interpellato
dal TCA, con scritto 14 giugno 2012 il rappresentante dell’assicurato ha dato
la propria adesione in merito all’annunciata verifica della necessità di aiuto
per gli atti “mangiare” e “andare al gabinetto” e della valutazione del diritto
ad un supplemento per cure intensive. Egli ha inoltre sostenuto come
l’amministrazione debba nuovamente valutare anche l’aspetto relativo alla maggior
sorveglianza personale che l’assicurato necessitava già prima dei 6 anni (XI).
1.6. Con
scritto 2 luglio 2012 l’Ufficio AI, esaminato il rapporto dell’ergoterapista
allegato alle succitate osservazioni 14 giugno 2012, ha ribadito che l’aspetto della sorveglianza personale permanente verrà valutato dal compimento
dei 6 anni del bambino (XIV).
considerato
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è la decorrenza del diritto all’assegno per grandi invalidi sia
di quello di grado esiguo che di grado medio.
2.3. Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha
precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la
persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto
senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico
dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF
117 V 146 consid. 2.):
-
vestirsi/svestirsi
-
alzarsi/sedersi/coricarsi
-
mangiare
-
provvedere all'igiene personale
-
andare al gabinetto
-
spostarsi (in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52, 104 V 127).
2.4. L’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato
se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi
ausiliari, necessita:
a)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti
ordinari della vita,
b)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della
vita e abbisogna, inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c)
di aiuto regolare e notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari
della vita e abbisogna, inoltre, di un accompagnamento permanente
nell’organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine,
la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari:
a)
è costretto a ricorrere in modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi
per compiere almeno due atti ordinari della vita,
b)
necessita di una sorveglianza personale permanente,
c)
necessita, in modo durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste
dalla sua infermità,
d)
a causa di un grave danno agli organi sensori o di una grave infermità fisica,
può mantenere i contatti sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di
terzi forniti in modo regolare e considerevole,
e)
è costretto a ricorrere a un accompagnamento costante nell’organizzazione
della realtà quotidiana ai sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art.
38 OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà
quotidiana") stabilisce che:
"
Esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo
42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione
e a causa di un danno alla salute:
a) non può vivere autonomamente senza l'accompagnamento
di una terza persona:
b) non può compiere le attività della vita quotidiana e
intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un terza persona;
oppure
c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo
esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande
invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano
in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro
delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile
(cpv. 3)."
Per
Fatti
i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera
unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il
minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa
età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le
direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità
determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI], nel tenore valido
dal 1° gennaio 2011, applicabile nel caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p.
85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).
L'art. 39 OAI
("supplemento cure intensive") recita:
"
1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai
sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano,
a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro
ore in media al giorno.
Considerandi
2.
Come assistenza si
considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste
da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato
a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario
ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.
3.
Se un minorenne necessita,
a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente,
quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una
sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può
essere conteggiata come quattro ore di assistenza (sottolineatuara del
redattore).”
Secondo
l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è
accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in
cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita
secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di
pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo
anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui
rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che
contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29
cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv.
1.
LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Per
quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art.
42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande
invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di
grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%
dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi
3.
e 5 LAVS..
2.5
Nel
caso in esame, questo TCA è dell’avviso, come riconosciuto da entrambe le
parti, che il maggior e regolare aiuto di terzi per l’espletamento degli atti
ordinari “mangiare” e “andare al gabinetto” necessiti di approfondimenti.
2.5.1
Per
quel che concerne l’atto del mangiare, l’allegato III CIGI indica quanto
segue:
Età
media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad
invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del
periodo di attesa
Osservazioni
3.
Mangiare.
A
20.
mesi il bambino usa con sicurezza il cucchiaio e la tazza che
solleva e posa dopo aver bevuto.
A
2.
anni e 1/2 ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare cibi sminuzzati.
A
5.
anni e 1/2 sa sminuzzare da solo i cibi (salvo cibi più duri
come la carne ecc.). L’uso delle posate non pone più problemi.
A
8.
anni sa mangiare da solo e anche tagliare i cibi più duri.
Occorre
considerare come l’impegno supplementare anche:
–
i passati e le pappe se non tipici dell’età del bambino
–
alimentazione speciale
–
la sorveglianza per il rischio di soffocamento nel mangiare (p.es. in caso di
epilessia, RCC 1986 p. 510; N.8026
–
pasti ripetuti (p.es. in caso di malattie del metabolismo o gastriti)
Al
riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente rilevato:
"
(…)
In merito all'atto del "mangiare" al
momento dell'inchiesta è stato indicato che "RI 1 mangia da solo usando
il cucchiaio e la forchetta; come tutti i bimbi della sua età, necessita
l'aiuto di terzi per il taglio degli alimenti". Dalle informazioni
raccolte a domicilio non risulta data la necessità di aiuto supplementare per
tale atto rispetto ad un coetaneo della stessa età. Tuttavia, nel formulario di
domanda dell'assegno grandi invalidi di dicembre 2010 è indicato, per l'atto
del "mangiare" che "RI 1 dev'essere sempre aiutato a
portare il cibo alla bocca; da qualche mese ha iniziato a utilizzare il
cucchiaio e la forchetta ma senza nessuna sicurezza". Tale indicazione
non è stata approfondita. Risulta, quindi, opportuno vagliare tale segnalazione
ritenuto che, sulla base dell'annesso III allegato alla CIGI, a 2 anni e mezzo
è indicato che un bambino ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare cibi
sminuzzati. (…)" (Doc. VIII, pag. 3)
2.5.2
Riguardo all’atto
“andare al gabinetto, l’allegato III CIGI indica:
Età
media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad
invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del
periodo di attesa
Osservazioni
5.
Andare al gabinetto.
A
2.
anni e 1/2 il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di
pannolini di giorno.
A
4.
anni non sono più necessari i pannolini di notte.
A
6.
anni il bambino sa pulirsi da solo (età per andare all’asilo).
Sono
da considerare come impegno supplementare:
–
liberazione manuale dell’inte-stino
–
uso regolare del catetere, massaggio quotidiano della parete addominale,
clisteri (dispendio di tempo), cambio molto frequente dei pannolini per
ragioni sanitarie, difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte
spasticità a partire dal momento in cui questa raggiunge un livello straordinario.
In
merito, l’amministrazione ha pertinentemente evidenziato:
"
(…)
Per l'atto "andare al gabinetto" l'inchiesta
ha definito che "RI 1 è totalmente libero dai pannolini e come tutti i
bimbi della sua età, deve essere aiutato nell'igiene intima". Nel
formulario di richiesta della prestazione di dicembre 2010 è stato, tuttavia,
segnalato al punto 5.1.5 che "Solo da ca. 4 mesi RI 1 è senza
pannolini. Chiede di essere portato alla toilette solo per urinare: deve in
ogni caso essere aiutato per verificare la pulizia e riordinare i vestiti. Deve
essere cambiato 1/3 volte al giorno in quanto non chiede di defecare alla toilette".
Dalle segnalazioni fornite risulterebbe, quindi, che RI 1 ha portato i
pannolini sino all'età di 4 anni e mezzo (fino all'agosto 2010). Va chiarito se
si tratta pannolini portati durante il giorno o la notte. Si rammenta che
nell'allegato III alla CIGI si considera che a 2 anni e mezzo il bambino non ha
più necessità di pannolini durante la giornata, mente a 4 anni non sono più
necessari i pannolini di notte e a 6 anni il bambino sa pulirsi da solo.
Risulterebbe, quindi, dato un maggiore aiuto rispetto a bambini della stesa età
a partire dai 2 anni e mezzo. Per tale atto risulta necessario chiarire gli
aspetti dubbi con complemento istruttorio. Da notale che nel rapporto 14
settembre 2011 dell'ergoterapista (momento in cui RI 1 ha 5 anni e 7 mesi), per
tale atto l'accento è posto sul "rimettersi i vestiti", mentre
il "pulirsi" le parti intime "non è possibile oggi per
RI 1 per i motivi tonici e motori sopraelencati". Nel rapporto
successivo datato 24 aprile 2012 (annesso al ricorso), quindi a 6 anni e 2
mesi, è indicato un miglioramento del controllo sfinterico da parte di RI 1 con
indicazione che l'assicurato "non è ancora autonomo nel recarsi al
bagno", con necessità di stimoli verbali, e fatica a pulirsi in
maniera autonoma, in quanto "non riesce ancora a strappare la carta e
la qualità della pulizia è molto scarsa". Come indicato
dall'ergoterapista "pur avendo acquisito alcuni gesti motori, la supervisione
e la stimolazione verbale per svolgere tutti gli atti necessari rimangono indispensabili",
rilevando, inoltre, che RI 1 continua a defecare nelle mutande "in un
angolo della casa". Risulta, quindi, una situazione nella quale
l'aiuto supplementare per l'atto "andare al gabinetto" risulta
verosimile, tuttavia è opportuno completare l'istruttoria approfondendo gli
aspetti indicati. (…)" (Doc. VIII, pag. 3-4)
A
seguito di questi complementi istruttori, l’assistente sociale dovrà nuovamente
esaminare il supplemento per cure intensive ex art. 39 OAI.
2.6
Per
quel che concerne la sorveglianza personale permanente, l’allegato III
CIGI dispone:
Età
media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad
invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del
periodo di attesa
Osservazioni
Sorveglianza
personale.
Di
regola prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va
presa
in considerazione. Per i bambini eretistici, autistici o colpiti da frequenti
attacchi di epilessia o di assenze occorre valutare secondo la gravità del disturbo.
Se
vi è rischio di soffocamento per frequente vomito, la sorveglianza va considerata
dall’inizio; RCC 1989 p.189.
Nel rapporto 24 aprile 2012
(allorquando l’assicurato, nato nel febbraio 2006, aveva già compiuto 6 anni),
allegato al ricorso, l’ergoterapista ha rilevato:
"
(…)
Consapevolezza dei rischi: RI 1 non è consapevole dei
rischi e pericoli che lo circondano. È in grado di aprile le finestre e le
porte se non sono chiuse a chiave e di sporgersi dalla finestra con il rischio
di defenestramento o di uscire in strada dove non tiene assolutamente conto del
traffico. RI 1 all'esterno della casa si comporta come se non esistono nè
macchine né rischi particolari, e di conseguenza va sempre accompagnato e
tenuto stretto per mano. In casa è necessaria la presenza fisica costante di
una persona adulta poiché RI 1 è imprevedibile nelle sue azioni e intenzioni.
Se dovesse trovarsi in una situazione dove ha bisogno di un aiuto, RI 1 non è
oggi in grado di ricercare l'adulto, attirare la sua attenzione e spiegargli
dove ha bisogno di un aiuto. (…)" (Doc. AI 41/27-28)
Nella risposta di causa l’Ufficio AI ritiene
invece che l’aspetto della sorveglianza personale vada esaminato dopo il compimento
del 6 anno di età, osservando:
"
(…)
In merito, va riferito che tale aspetto dovrà essere
rivalutata con nuova inchiesta, considerando che nel frattempo RI 1 è entrato
nel sesto anno di età. Tuttavia, va rilevato che dagli atti dell'incarto
risulta che a 3 anni e 11 mesi RI 1 era considerato "bambino ipotonico
molto tranquillo, che poteva essere lasciato per ore davanti alla televisione
da solo" (cfr. rapporto dell'11 gennaio 2010 firmato dal coordinatore
CPE-OSC dr. med. __________ e dalla dr.ssa __________); a 4 anni e 10 mesi era
descritto quale "bambino tranquillo (…)" senza indicazioni
particolari in merito alla sorveglianza personale (cfr. rapporto ergoterapista
sig.ra __________ del 17 dicembre 2010); nelle osservazioni al progetto di
decisione datate 14 settembre 2011 e nel rapporto dell'ergoterapista datato 14
settembre 2011 (all'età di 5 anni e 7 mesi di RI 1) non viene indicato nulla in
merito alla sorveglianza personale. In considerazione di quanto sopra, non
risulta verosimile una necessità di sorveglianza personale maggiore per RI 1
rispetto ad un coetaneo della sua età prima dei 6 anni. Tale condizione verrà,
come preannunciato, rivalutata a seguito del compimento dei 6 anni (evento
assolto a febbraio 2012). (…)" (Doc. VIII, pag. 4)
In
data 14 giugno 2012 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il rapporto
14.
giugno 2012 dell’ergoterapista del seguente tenore:
"
In seguito alla sua
richiesta, ci permettiamo di inoltrarle questo rapporto intermedio specifico
per il bambino RI 1 sugli aspetti riguardanti alla sorveglianza personale.
Questo rapporto si appoggia sulla nostra conoscenza di RI
1.
sviluppata tramite le terapie rivolte al __________ così come tramite le
osservazioni e le terapie rivolte in casa propria assieme ad entrambi i
genitori. Questo intervento a casa si è interrotto da circa un mese poiché
quest'aspetto è stato ripreso in modo settimanale da parte della struttura __________
(__________) che potrà completare le informazioni da noi emesse.
RI 1 è un bambino autistico che rientra nel quadro
clinico di tipo "apatico". In effetti, nei rapporti d'inizio trattamento
(rapporto del __________ del gennaio 2010 così come rapporto nostro del
dicembre 2010), RI 1 viene definito come un bambino tranquillo. Nel primo
rapporto, la tranquillità è associata al carattere apatico del bambino, mentre
nel nostro rapporto, la terminologia "tranquillo" viene associata al
fatto che al momento della prima valutazione, RI 1 non ha dimostrato problemi
comportamentali in particolar modo al momento del distacco della madre. Questi
segnali permettono di classificare l'autismo di RI 1 nel quadro "apatico"
e non del quadro "iperattivo".
Questa classificazione non permette, però, ci definire
a priori il grado di necessità di "sorveglianza particolare" poiché
entrambi portano a difficoltà diverse. Nel caso iperattivo, le difficoltà
legate alla sorveglianza sono magari più facilmente percettibili dal fatto che
il bambino è molto irrequieto. Nel caso del bambino a profilo maggiormente
apatico, la sorveglianza è indispensabile siccome sono bambini che possono
mettersi in pericolo senza "rumore". Un esempio che può illustrare
quest'aspetto e che è pertinente al caso di RI 1 è il seguente: mentre il
bambino sta per esempio guardando la televisione, in modo completamente passivo
e senza mostrare nessun segno di noia o disagio, RI 1 può all'improvviso decidere
di fare qualcos'altro, alzasi e aprire porte o finestre provando a
uscire da esse.
Pur ritenendo giusto, che un giovane bambino, non debba
rimanere solo senza la presenza di un adulto, all'età di 6 anni il bambino è
tuttavia in grado di stare in una stanza separata a svolgere attività senza che
la supervisione da parte dell'adulto sia estrema e costante (per esempio, è
possibile per l'adulto di uscire a prendere il bucato in cantina, o ritirare la
posta senza dover portarsi con sé il bambino). Questo grado di libertà non è
permesso con RI 1
Le difficoltà nascono prevalentemente da due aspetti
molto forti nel bambino autistico: le sue difficoltà comunicative (avvisare,
chiedere, condividere in modo spontaneo e pertinente) e le sue difficoltà nella
percezione dei pericoli (acqua calda, altezze delle finestre, seguire lo
straniero, consapevolezza dei pericoli stradali …).
Pur lavorando su questi aspetti con tutta la rete e
assieme alla famiglia, oggi come oggi, RI 1 non è ancora in grado di stare da
solo in una stanza (tranne se tutte le serrature verso l'esterno sono condannate)
e necessita di un'importante sorveglianza continua per evitare che si metta in
pericolo, non per una questione di agitazione motoria, ma per gli altri
aspetti, comunicativi e di consapevolezza, sopra-elencati.
In merito al fatto che nel rapporto intermedio del 14
settembre 2011 non vi fosse nessuna notifica inerente all'aspetto della
sorveglianza personale, mi permetto di porre l'accento che il rapporto riguardava
gli aspetti "delle autonomie negli ambiti dell'alimentazione e del controllo
sfinterico", come richiesto ai tempi. La richiesta specifica non
mansionava gli altri aspetti. Per questo motivo ci siamo concentrati soltanto
su di essi, e ci scusiamo nel caso la richiesta era implicita e non l'abbia
capita." (Doc. H)
Ora,
nel citato rapporto 11 gennaio 2010 il __________ (__________ aveva descritto RI
1.
come un “bambino ipotonico molto tranquillo che poteva essere lasciato per
ore davanti alla televisione“ (doc. AI 6/5), ma questo si riferiva all’epoca
in cui il bambino aveva 3 anni e 11 mesi, visto che, come risulta dal succitato
rapporto 14 giugno 2012, tale situazione è radicalmente cambiata (“ … mentre
il bambino sta per esempio guardando la televisione, in modo completamente
passivo e senza mostrare nessun segno di noia e disagio, RI 1 può
all’improvviso decidere di fare qualcos’altro, alzarsi e aprire porte o
finestre provando ad uscire da esse”). Nel rapporto 17 dicembre 2010 la
stessa ergoterapista aveva rilevato che RI 1 (a quell’epoca 4 anni e 10 mesi di
età) era “un bambino tranquillo” che era tuttavia da mettere in
relazione all’assenza di difficoltà dimostrata dallo stesso “nel distacco
dai genitori e che accetta di svolgere tutte le attività che gli vengono proposte
...” (doc. AI 21/1). Infine, quanto al fatto che nel rapporto intermedio
del 14 settembre 2011 l’ergoterapista non avesse indicato nulla in merito alla
sorveglianza personale, essa ha spiegato che tale rapporto “… riguardava gli
aspetti delle “autonomie negli ambiti dell’alimentazione e del controllo
sfinterico come richiesto ai tempi” (cfr. succitato rapporto 14 giugno
2012).
Secondo
questa Corte, le modalità descritte nel rapporto 14 giugno 2012 su come il
bambino si pone durante la visione della televisione indicano la probabile
necessità di un’accresciuta sorveglianza rispetto ad un suo coetaneo
normodotato. Certo che nel giugno 2012 RI 1 aveva 6 anni e 4 mesi, ma è molto
verosimile che tale situazione di accresciuta vigilanza era già presente prima
dei 6 anni, almeno dopo 3 anni e 11 mesi. La verifica della necessità di
sorveglianza permanente da parte dell’Uf- ficio AI non dev’essere pertanto
rivalutata unicamente solo dopo il compimento del 6 anno di età dell’as- sicurato,
ma anche prima.
Ne
consegue che, richiamato anche il precedente considerando, annullata la decisione
contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori
accertamenti conformemente a quanto evidenziato sopra.
Al
termine dell’istruttoria, l’amministrazione emanerà una nuova decisione in merito
alla decorrenza dell’assegno per grandi invalidi, debitamente preavvisata.
2.7
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura
ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra
le tante, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/ 2010 del 30
agosto 2010 consid. 3).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 12 marzo 2012 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti come dai consid. 2.5. e 2.6. e
renda successivamente una nuova decisione in merito alla decorrenza
dell’assegno per grandi invalidi.
2.
Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente
fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende la domanda di
assistenza giudiziaria priva di oggetto.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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