Lexipedia

Decisione

32.2012.108

Assegno grandi invalidi per minorenni. Rinvio degli atti per ulteriori accertamenti riguardanti l'espletamento di due atti ordinari della vita e per la necessità di sorveglianza permanente

4 ottobre 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera

unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il

minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della stessa

età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le

direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità

determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la

grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI], nel tenore valido

dal 1° gennaio 2011, applicabile nel caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p.

85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).

L'art. 39 OAI

("supplemento cure intensive") recita:

"

1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai

sensi dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano,

a causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro

ore in media al giorno.

Considerandi

2.

Come assistenza si

considera il maggior bisogno di cure e di cure di base rispetto a quelle richieste

da minorenni non invalidi della stessa età. Non si considera il tempo dedicato

a misure mediche ordinate dal medico e applicate dal personale sanitario

ausiliario, nonché alle misure pedagogico-terapeutiche.

3.

Se un minorenne necessita,

a causa di un danno alla salute, una sorveglianza supplementare permanente,

quest’ultima può essere conteggiata come due ore di assistenza. Una

sorveglianza particolarmente intensiva necessaria a causa dell’invalidità può

essere conteggiata come quattro ore di assistenza (sottolineatuara del

redattore).”

Secondo

l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è

accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in

cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita

secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di

pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo

anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui

rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che

contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29

cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv.

1.

LAI sui presupposti del diritto alla rendita.

Per

quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art.

42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande

invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di

grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di grado lieve al 20%

dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi

3.

e 5 LAVS..

2.5

Nel

caso in esame, questo TCA è dell’avviso, come riconosciuto da entrambe le

parti, che il maggior e regolare aiuto di terzi per l’espletamento degli atti

ordinari “mangiare” e “andare al gabinetto” necessiti di approfondimenti.

2.5.1

Per

quel che concerne l’atto del mangiare, l’allegato III CIGI indica quanto

segue:

Età

media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad

invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del

periodo di attesa

Osservazioni

3.

Mangiare.

A

20.

mesi il bambino usa con sicurezza il cucchiaio e la tazza che

solleva e posa dopo aver bevuto.

A

2.

anni e 1/2 ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare cibi sminuzzati.

A

5.

anni e 1/2 sa sminuzzare da solo i cibi (salvo cibi più duri

come la carne ecc.). L’uso delle posate non pone più problemi.

A

8.

anni sa mangiare da solo e anche tagliare i cibi più duri.

Occorre

considerare come l’impegno supplementare anche:

i passati e le pappe se non tipici dell’età del bambino

alimentazione speciale

la sorveglianza per il rischio di soffocamento nel mangiare (p.es. in caso di

epilessia, RCC 1986 p. 510; N.8026

pasti ripetuti (p.es. in caso di malattie del metabolismo o gastriti)

Al

riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha correttamente rilevato:

"

(…)

In merito all'atto del "mangiare" al

momento dell'inchiesta è stato indicato che "RI 1 mangia da solo usando

il cucchiaio e la forchetta; come tutti i bimbi della sua età, necessita

l'aiuto di terzi per il taglio degli alimenti". Dalle informazioni

raccolte a domicilio non risulta data la necessità di aiuto supplementare per

tale atto rispetto ad un coetaneo della stessa età. Tuttavia, nel formulario di

domanda dell'assegno grandi invalidi di dicembre 2010 è indicato, per l'atto

del "mangiare" che "RI 1 dev'essere sempre aiutato a

portare il cibo alla bocca; da qualche mese ha iniziato a utilizzare il

cucchiaio e la forchetta ma senza nessuna sicurezza". Tale indicazione

non è stata approfondita. Risulta, quindi, opportuno vagliare tale segnalazione

ritenuto che, sulla base dell'annesso III allegato alla CIGI, a 2 anni e mezzo

è indicato che un bambino ha bisogno solo raramente di aiuto per mangiare cibi

sminuzzati. (…)" (Doc. VIII, pag. 3)

2.5.2

Riguardo all’atto

“andare al gabinetto, l’allegato III CIGI indica:

Età

media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad

invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del

periodo di attesa

Osservazioni

5.

Andare al gabinetto.

A

2.

anni e 1/2 il bambino non ha, in prevalenza, più bisogno di

pannolini di giorno.

A

4.

anni non sono più necessari i pannolini di notte.

A

6.

anni il bambino sa pulirsi da solo (età per andare all’asilo).

Sono

da considerare come impegno supplementare:

liberazione manuale dell’inte-stino

uso regolare del catetere, massaggio quotidiano della parete addominale,

clisteri (dispendio di tempo), cambio molto frequente dei pannolini per

ragioni sanitarie, difficoltà a cambiare i pannolini a causa di una forte

spasticità a partire dal momento in cui questa raggiunge un livello straordinario.

In

merito, l’amministrazione ha pertinentemente evidenziato:

"

(…)

Per l'atto "andare al gabinetto" l'inchiesta

ha definito che "RI 1 è totalmente libero dai pannolini e come tutti i

bimbi della sua età, deve essere aiutato nell'igiene intima". Nel

formulario di richiesta della prestazione di dicembre 2010 è stato, tuttavia,

segnalato al punto 5.1.5 che "Solo da ca. 4 mesi RI 1 è senza

pannolini. Chiede di essere portato alla toilette solo per urinare: deve in

ogni caso essere aiutato per verificare la pulizia e riordinare i vestiti. Deve

essere cambiato 1/3 volte al giorno in quanto non chiede di defecare alla toilette".

Dalle segnalazioni fornite risulterebbe, quindi, che RI 1 ha portato i

pannolini sino all'età di 4 anni e mezzo (fino all'agosto 2010). Va chiarito se

si tratta pannolini portati durante il giorno o la notte. Si rammenta che

nell'allegato III alla CIGI si considera che a 2 anni e mezzo il bambino non ha

più necessità di pannolini durante la giornata, mente a 4 anni non sono più

necessari i pannolini di notte e a 6 anni il bambino sa pulirsi da solo.

Risulterebbe, quindi, dato un maggiore aiuto rispetto a bambini della stesa età

a partire dai 2 anni e mezzo. Per tale atto risulta necessario chiarire gli

aspetti dubbi con complemento istruttorio. Da notale che nel rapporto 14

settembre 2011 dell'ergoterapista (momento in cui RI 1 ha 5 anni e 7 mesi), per

tale atto l'accento è posto sul "rimettersi i vestiti", mentre

il "pulirsi" le parti intime "non è possibile oggi per

RI 1 per i motivi tonici e motori sopraelencati". Nel rapporto

successivo datato 24 aprile 2012 (annesso al ricorso), quindi a 6 anni e 2

mesi, è indicato un miglioramento del controllo sfinterico da parte di RI 1 con

indicazione che l'assicurato "non è ancora autonomo nel recarsi al

bagno", con necessità di stimoli verbali, e fatica a pulirsi in

maniera autonoma, in quanto "non riesce ancora a strappare la carta e

la qualità della pulizia è molto scarsa". Come indicato

dall'ergoterapista "pur avendo acquisito alcuni gesti motori, la supervisione

e la stimolazione verbale per svolgere tutti gli atti necessari rimangono indispensabili",

rilevando, inoltre, che RI 1 continua a defecare nelle mutande "in un

angolo della casa". Risulta, quindi, una situazione nella quale

l'aiuto supplementare per l'atto "andare al gabinetto" risulta

verosimile, tuttavia è opportuno completare l'istruttoria approfondendo gli

aspetti indicati. (…)" (Doc. VIII, pag. 3-4)

A

seguito di questi complementi istruttori, l’assistente sociale dovrà nuovamente

esaminare il supplemento per cure intensive ex art. 39 OAI.

2.6

Per

quel che concerne la sorveglianza personale permanente, l’allegato III

CIGI dispone:

Età

media per considerare rilevanti gli investimenti supplementari dovuti ad

invalidità negli atti ordinari della vita – determinante per l’inizio del

periodo di attesa

Osservazioni

Sorveglianza

personale.

Di

regola prima dei 6 anni la sorveglianza personale non va

presa

in considerazione. Per i bambini eretistici, autistici o colpiti da frequenti

attacchi di epilessia o di assenze occorre valutare secondo la gravità del disturbo.

Se

vi è rischio di soffocamento per frequente vomito, la sorveglianza va considerata

dall’inizio; RCC 1989 p.189.

Nel rapporto 24 aprile 2012

(allorquando l’assicurato, nato nel febbraio 2006, aveva già compiuto 6 anni),

allegato al ricorso, l’ergoterapista ha rilevato:

"

(…)

Consapevolezza dei rischi: RI 1 non è consapevole dei

rischi e pericoli che lo circondano. È in grado di aprile le finestre e le

porte se non sono chiuse a chiave e di sporgersi dalla finestra con il rischio

di defenestramento o di uscire in strada dove non tiene assolutamente conto del

traffico. RI 1 all'esterno della casa si comporta come se non esistono nè

macchine né rischi particolari, e di conseguenza va sempre accompagnato e

tenuto stretto per mano. In casa è necessaria la presenza fisica costante di

una persona adulta poiché RI 1 è imprevedibile nelle sue azioni e intenzioni.

Se dovesse trovarsi in una situazione dove ha bisogno di un aiuto, RI 1 non è

oggi in grado di ricercare l'adulto, attirare la sua attenzione e spiegargli

dove ha bisogno di un aiuto. (…)" (Doc. AI 41/27-28)

Nella risposta di causa l’Ufficio AI ritiene

invece che l’aspetto della sorveglianza personale vada esaminato dopo il compimento

del 6 anno di età, osservando:

"

(…)

In merito, va riferito che tale aspetto dovrà essere

rivalutata con nuova inchiesta, considerando che nel frattempo RI 1 è entrato

nel sesto anno di età. Tuttavia, va rilevato che dagli atti dell'incarto

risulta che a 3 anni e 11 mesi RI 1 era considerato "bambino ipotonico

molto tranquillo, che poteva essere lasciato per ore davanti alla televisione

da solo" (cfr. rapporto dell'11 gennaio 2010 firmato dal coordinatore

CPE-OSC dr. med. __________ e dalla dr.ssa __________); a 4 anni e 10 mesi era

descritto quale "bambino tranquillo (…)" senza indicazioni

particolari in merito alla sorveglianza personale (cfr. rapporto ergoterapista

sig.ra __________ del 17 dicembre 2010); nelle osservazioni al progetto di

decisione datate 14 settembre 2011 e nel rapporto dell'ergoterapista datato 14

settembre 2011 (all'età di 5 anni e 7 mesi di RI 1) non viene indicato nulla in

merito alla sorveglianza personale. In considerazione di quanto sopra, non

risulta verosimile una necessità di sorveglianza personale maggiore per RI 1

rispetto ad un coetaneo della sua età prima dei 6 anni. Tale condizione verrà,

come preannunciato, rivalutata a seguito del compimento dei 6 anni (evento

assolto a febbraio 2012). (…)" (Doc. VIII, pag. 4)

In

data 14 giugno 2012 il rappresentante dell’assicurato ha prodotto il rapporto

14.

giugno 2012 dell’ergoterapista del seguente tenore:

"

In seguito alla sua

richiesta, ci permettiamo di inoltrarle questo rapporto intermedio specifico

per il bambino RI 1 sugli aspetti riguardanti alla sorveglianza personale.

Questo rapporto si appoggia sulla nostra conoscenza di RI

1.

sviluppata tramite le terapie rivolte al __________ così come tramite le

osservazioni e le terapie rivolte in casa propria assieme ad entrambi i

genitori. Questo intervento a casa si è interrotto da circa un mese poiché

quest'aspetto è stato ripreso in modo settimanale da parte della struttura __________

(__________) che potrà completare le informazioni da noi emesse.

RI 1 è un bambino autistico che rientra nel quadro

clinico di tipo "apatico". In effetti, nei rapporti d'inizio trattamento

(rapporto del __________ del gennaio 2010 così come rapporto nostro del

dicembre 2010), RI 1 viene definito come un bambino tranquillo. Nel primo

rapporto, la tranquillità è associata al carattere apatico del bambino, mentre

nel nostro rapporto, la terminologia "tranquillo" viene associata al

fatto che al momento della prima valutazione, RI 1 non ha dimostrato problemi

comportamentali in particolar modo al momento del distacco della madre. Questi

segnali permettono di classificare l'autismo di RI 1 nel quadro "apatico"

e non del quadro "iperattivo".

Questa classificazione non permette, però, ci definire

a priori il grado di necessità di "sorveglianza particolare" poiché

entrambi portano a difficoltà diverse. Nel caso iperattivo, le difficoltà

legate alla sorveglianza sono magari più facilmente percettibili dal fatto che

il bambino è molto irrequieto. Nel caso del bambino a profilo maggiormente

apatico, la sorveglianza è indispensabile siccome sono bambini che possono

mettersi in pericolo senza "rumore". Un esempio che può illustrare

quest'aspetto e che è pertinente al caso di RI 1 è il seguente: mentre il

bambino sta per esempio guardando la televisione, in modo completamente passivo

e senza mostrare nessun segno di noia o disagio, RI 1 può all'improvviso decidere

di fare qualcos'altro, alzasi e aprire porte o finestre provando a

uscire da esse.

Pur ritenendo giusto, che un giovane bambino, non debba

rimanere solo senza la presenza di un adulto, all'età di 6 anni il bambino è

tuttavia in grado di stare in una stanza separata a svolgere attività senza che

la supervisione da parte dell'adulto sia estrema e costante (per esempio, è

possibile per l'adulto di uscire a prendere il bucato in cantina, o ritirare la

posta senza dover portarsi con sé il bambino). Questo grado di libertà non è

permesso con RI 1

Le difficoltà nascono prevalentemente da due aspetti

molto forti nel bambino autistico: le sue difficoltà comunicative (avvisare,

chiedere, condividere in modo spontaneo e pertinente) e le sue difficoltà nella

percezione dei pericoli (acqua calda, altezze delle finestre, seguire lo

straniero, consapevolezza dei pericoli stradali …).

Pur lavorando su questi aspetti con tutta la rete e

assieme alla famiglia, oggi come oggi, RI 1 non è ancora in grado di stare da

solo in una stanza (tranne se tutte le serrature verso l'esterno sono condannate)

e necessita di un'importante sorveglianza continua per evitare che si metta in

pericolo, non per una questione di agitazione motoria, ma per gli altri

aspetti, comunicativi e di consapevolezza, sopra-elencati.

In merito al fatto che nel rapporto intermedio del 14

settembre 2011 non vi fosse nessuna notifica inerente all'aspetto della

sorveglianza personale, mi permetto di porre l'accento che il rapporto riguardava

gli aspetti "delle autonomie negli ambiti dell'alimentazione e del controllo

sfinterico", come richiesto ai tempi. La richiesta specifica non

mansionava gli altri aspetti. Per questo motivo ci siamo concentrati soltanto

su di essi, e ci scusiamo nel caso la richiesta era implicita e non l'abbia

capita." (Doc. H)

Ora,

nel citato rapporto 11 gennaio 2010 il __________ (__________ aveva descritto RI

1.

come un “bambino ipotonico molto tranquillo che poteva essere lasciato per

ore davanti alla televisione“ (doc. AI 6/5), ma questo si riferiva all’epoca

in cui il bambino aveva 3 anni e 11 mesi, visto che, come risulta dal succitato

rapporto 14 giugno 2012, tale situazione è radicalmente cambiata (“ … mentre

il bambino sta per esempio guardando la televisione, in modo completamente

passivo e senza mostrare nessun segno di noia e disagio, RI 1 può

all’improvviso decidere di fare qualcos’altro, alzarsi e aprire porte o

finestre provando ad uscire da esse”). Nel rapporto 17 dicembre 2010 la

stessa ergoterapista aveva rilevato che RI 1 (a quell’epoca 4 anni e 10 mesi di

età) era “un bambino tranquillo” che era tuttavia da mettere in

relazione all’assenza di difficoltà dimostrata dallo stesso “nel distacco

dai genitori e che accetta di svolgere tutte le attività che gli vengono proposte

...” (doc. AI 21/1). Infine, quanto al fatto che nel rapporto intermedio

del 14 settembre 2011 l’ergoterapista non avesse indicato nulla in merito alla

sorveglianza personale, essa ha spiegato che tale rapporto “… riguardava gli

aspetti delle “autonomie negli ambiti dell’alimentazione e del controllo

sfinterico come richiesto ai tempi” (cfr. succitato rapporto 14 giugno

2012).

Secondo

questa Corte, le modalità descritte nel rapporto 14 giugno 2012 su come il

bambino si pone durante la visione della televisione indicano la probabile

necessità di un’accresciuta sorveglianza rispetto ad un suo coetaneo

normodotato. Certo che nel giugno 2012 RI 1 aveva 6 anni e 4 mesi, ma è molto

verosimile che tale situazione di accresciuta vigilanza era già presente prima

dei 6 anni, almeno dopo 3 anni e 11 mesi. La verifica della necessità di

sorveglianza permanente da parte dell’Uf- ficio AI non dev’essere pertanto

rivalutata unicamente solo dopo il compimento del 6 anno di età dell’as- sicurato,

ma anche prima.

Ne

consegue che, richiamato anche il precedente considerando, annullata la decisione

contestata, gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori

accertamenti conformemente a quanto evidenziato sopra.

Al

termine dell’istruttoria, l’amministrazione emanerà una nuova decisione in merito

alla decorrenza dell’assegno per grandi invalidi, debitamente preavvisata.

2.7

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, il ricorrente, patrocinato dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata

DTF 126 V 11 seg. consid. 2). La domanda di assistenza giudiziaria per la procedura

ricorsuale diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra

le tante, STF 9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/ 2010 del 30

agosto 2010 consid. 3).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è accolto.

§

La decisione 12 marzo 2012 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti come dai consid. 2.5. e 2.6. e

renda successivamente una nuova decisione in merito alla decorrenza

dell’assegno per grandi invalidi.

2.

Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente

fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende la domanda di

assistenza giudiziaria priva di oggetto.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster