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Decisione

32.2012.11

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 agosto 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i mesi di dicembre 2010 e gennaio e febbraio 2011.

In

merito al termine ex art. 53 cpv. 2 LPGA – trattasi di un termine

di perenzione secondo la giurisprudenza e contrariamente al tenore letterale

della norma (DTF 124 V 380, 122 V 274, 119 V 431 consid. 3) e, come

tale, di un termine che non può né essere sospeso né interrotto e che deve

essere applicato d’ufficio (DTF 111 V 135 consid. 3b;

vedi inoltre Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3.a edizione,

Berna 2003, n. 12, pag. 280) – va

osservato ancora quanto segue.

Sulla

base della lettera dell’Ufficio AI del 20 luglio 2011 indirizzata alla Casa __________

__________ e alla rispettiva risposta del 6 agosto 2011 (doc. AI 34/1 e 35/1)

non è possibile stabilire quando il termine di perenzione relativo di un anno

ha iniziato a decorrere.

In

ogni caso – anche volendo riconoscere come sostenuto dall’assicurato che “(…)

non ho omesso di informare tempestivamente le autorità svizzere, avendo

immediatamente preso contatto con il Consolato Svizzero di __________, segnalando

anche che sono ai benefici di una rendita d’invalidità AI, PC e CP. (…)”

(doc. AI 37/1) – visto che si tratta della restituzione delle rendite versate per il

periodo da dicembre 2010 a febbraio 2011 e ritenuto anche che le rendite in

caso di detenzione preventiva possono essere sospese soltanto dopo una certa

durata (fino a tre mesi) della stessa (in concreto, visto l’arresto del 5 novembre

2010, solo dopo il 5 febbraio 2011 l’amministrazione poteva e/o doveva concludere

per la sospensione del diritto alla rendita), la decisione di restituzione del

13 dicembre 2011 è rispettosa del termine di perenzione ex art. 25 cpv. 2 LPGA.

In

simili circostanze è dunque a ragione che l’Ufficio AI ha chiesto la

restituzione dell’importo di fr. 5'592.-- per prestazioni ricevute indebitamente

nei mesi di dicembre 2010 e gennaio e febbraio 2011.

2.8. Visto

tutto quanto precede i ricorsi vanno respinti e le decisioni impugnate confermate.

L’Ufficio

AI è comunque invitato a considerare la domanda di pagamento rateale

dell’importo chiesto in restituzione. Con lettera 22 gennaio 2012 l’insorgente aveva

infatti chiesto che “(…) se dopo una vostra riconsiderazione, almeno parziale,

dovesse rimanere un ammontare da restituire, vi chiedo di voler accettare una

rateazione di ca. CHF 100/150 mensili di restituzione su un periodo di 4/5

anni. (…)” (doc: AI 54/1 incarto 32.2012.32).

2.9. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’insorgente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. I

ricorsi sono respinti.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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