32.2012.111
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15 ottobre 2012Italiano24 min
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Numero d'incarto:
32.2012.111
Data decisione, Autorità:
15.10.2012, TCA
Titolo:
Assicurato sofferente di sindrome depressiva ricorrente. Rinvio all'amministrazione per ulteriori accertamenti in quanto la valutazione psichiatrica è stata limitata ad un solo incontro., poco dopo la dimissione dell'assicurato da una clinica specialistica
GRADO DI INVALIDITÀ
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.111
BS/sc
Lugano
15 ottobre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 marzo 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1954, precedentemente attiva quale cameriera ai piani, operaia in
lavanderia e stireria presso case anziani, nel luglio 2010 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia SAM, con decisione 22
marzo 2012 (preavvisata il 6 ottobre 2011) l’Ufficio AI le ha riconosciuto una
rendita intera (grado d’invalidità del 100%) dal 1° febbraio 2011, ridotta a
tre quarti (grado d’invalidità del 63%) dal 1° agosto 2011, ossia tre mesi dopo
il perdurare del miglioramento (aprile 2011).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto
il presente ricorso, postulando il riconoscimento di una rendita intera anche dopo
il 1° agosto 2011. Sostanzialmente, fondandosi su documentazione medica
prodotta con il gravame, contesta il miglioramento della situazione valetudinaria
accertata dal SAM, nonché il calcolo del grado d’invalidità. Delle singole motivazioni
verrà detto, per quanto necessario ai fini del giudizio, nel prosieguo. Contestualmente
la ricorrente ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo la correttezza sia della
valutazione medica che della determinazione del grado d’invalidità, ha chiesto
la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
1.5. Con
scritto 22 giugno 2012 l’assicurata ha inoltrato le proprie osservazioni alla risposta
di causa.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la riduzione della rendita intera a tre quarti, con
effetto dal 1° agosto 2011, è corretta.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr.
13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre
2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I
38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005
nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità
del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro
la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 349 ss. consid. 3.5).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art.
29bis è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.5. Nel caso in esame, dal punto di vista medico l'Ufficio AI ha ordinato
una perizia multidisciplinare esperita dal SAM.
Dal
referto, datato 8 luglio 2011 (doc. AI 31), risulta che i periti hanno fatto
capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) ed ortopedica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e degli accertamenti pluridisciplinari
ambulatoriali eseguiti presso il citato centro, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Scompenso del narcisismo, con sindrome depressiva
ricorrente, episodio attuale di gravità media, con sindrome biologica ICD-10 F 33.11.
Sindrome somatoforme da dolore persistente ICD-10 F 45.4.
Sindrome cervicospondilogena cronica con tendenza alla
generalizzazione, con/su:
- piccola ernia discale C3-C4
recessale a ds. senza neuro compressione (MRI 12.7.2010);
- alterazioni degenerative
plurisegmentali di medio importanza, senza neuro compressione;
- alterazioni degenerative
C4-C4, C5-C6 e C6-C7 senza neuro compressione;
- modiche alterazioni degenerative
multisegmentali dorsali.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Emisindrome sensitivomotoria nell'ambito di una
sindrome algica diffusa, predominante all'emicorpo ds., con forte componente
psicogena.
Stato frattura dell'osso piramidale del carpo sin. il
14.5.2010, guarita senza conseguenze.
Osteopenia anamnestica.
Ipotiroidismo sostituito.
Sovrappeso corporeo (BMI 27%). (…)" (Doc. AI
31/17-18)
Tenuto
conto delle patologie invalidanti reumatologiche e psichiatriche, il SAM ha valutato
una capacità lavorativa globale del 20% nell’attività da ultimo esercitata
dall’assicurata; per il periodo precedente è stata valutata un’inabilità in
qualsiasi attività del 50% dal 17 febbraio 2010 e del 100% dal 14 maggio 2010).
In attività adeguate, i periti hanno rilevato:
"
(…)
Per le sole ragioni mediche l'A. è da considerare in
grado di svolgere altre attività, meglio adatte al suo stato di salute,
rispettose dei limiti descritti in ambito reumatologico, nella misura del 40%
(orario di lavoro sull'arco di ca. 4-5 ore al giorno con ridotto rendimento
dovuto alle limitazioni sul piano psichiatrico) a decorrere da fine aprile
2011.
In questo ambito, per attività con mansionario di tipo
leggero, rispettoso delle regole d'ergonomia della schiena e senza l'esigenza
di movimenti eccessivamente ripetitivi con gli arti superiori, soprattutto
attorno e sopra l'orizzontale, le limitazioni descritte sul piano reumatologico
e psichiatrico non vanno sommate, bensì integrate in quanto si sovrappongono.
(…)"
(Doc. AI 31/25)
L’assicurata contesta la succitata valutazione
medico-teorica, in particolare il miglioramento (aprile 2011) della situazione
valetudinaria dal punto di vista psichiatrico.
2.6. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31;
Pratique VSI 3/1997 p. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logi-che e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V
176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 p. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;
ZAK 1986 p. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,
p. 453).
In una
sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 p. 106 segg., il TFA ha però
ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire
delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.
In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il
contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per
farlo (Pratique VSI 2001 p. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 p. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli
assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o
a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su
indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza
probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa
la loro credibilità (Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM)
dell’assicurazione invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di
rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi
medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la
qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare
come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase
non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento
medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e
alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle
basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell’assicura-zione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale
ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministra-zione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Nell’evenienza concreta, questo Tribunale chiamato a verificare se
lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente vagliato
dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, dopo
attenta analisi della documentazione medica agli atti, non può confermare la
valutazione medico-teorica della residua capacità lavorativa posta alla base della
decisione contestata in quanto la problematica psichiatrica, a differenza delle
patologie somatiche, non è stata chiarita in modo soddisfacente.
In
particolare, l’assicurata contesta il miglioramento della capacità lavorativa
per motivi psichiatrici. Al riguardo essa fa riferimento al rapporto 16 aprile
2012 del suo psichiatra curante, dr. __________, il quale ha diagnosticato una
sindrome depressiva ricorrente con episodi gravi di lunga durata (ICD:F 33.2) e
sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F45.4), concludendo per
un’inabilità lavorativa del 100%. La prognosi è stata ritenuta incerta e non
sono stati individuati elementi indicanti un possibile miglioramento (sub. doc.
A3).
Nel
successivo rapporto 16 aprile 2012, esaminata la perizia 15 aprile 2011 del dr.
__________ eseguita nell’ambito della perizia SAM, lo psichiatra curante ha
rilevato:
"
(…)
Il rapporto peritale del dr. __________, seppur in modo
sintetico, riporta l'anamnesi, l'esame psichico e la sintomatologia della
paziente in modo sostanzialmente condiviso dalla mia valutazione, dai colleghi
dell'Ospedale di __________ e anche dalla dott.ssa med. __________ nel
settembre 2010 ha visitato la paziente per conto della __________.
La paziente è, quindi, valutata in maniera univoca come
affetta da una sindrome depressiva con evidente inibizione psicomotoria.
Il dr. __________ e i colleghi del SAM hanno valutato,
alla loro osservazione, come la gravità della sindrome depressiva fosse media,
mentre la mia osservazione dal settembre 2010 e quella dei colleghi di __________
durante il ricovero è di una sindrome depressiva grave.
La sindrome depressiva ricorrente presenta tipicamente
un andamento ciclico con fase di aggravamento a fasi di miglioramento. Nel caso
della signora RI 1 non ho mai assistito ad un miglioramento significativo e
duraturo della sintomatologia depressiva e della conseguente inibizione
psicomotoria.
Per questo motivo ritengo che la diagnosi meglio
corrispondente alla situazione globale della paziente sia quella di sindrome
depressiva ricorrente con episodi gravi di lunga durata (ICD 10: F 33.2)
associata a sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD 10: F 45.4).
Ricorso, inoltre, che già la dr.ssa Jorno nel rapporto
del settembre 2010 descriveva una prognosi incerta ed anche il dr. __________,
nella sua valutazione peritale, ribadisce l'incertezza della prognosi. Il
collega, comprensibilmente, auspica che la terapia psichiatrica possa portare
un miglioramento delle condizioni tali da poter permettere un recupero almeno
parziale della capacità lavorativa.
Purtroppo, nonostante la terapia farmacologica a
dosaggi elevati, l'evoluzione non è stata positiva e non vi sono elementi che
attualmente facciano prevedere un miglioramento significativo.
Un obbiettivo terapeutico realistico appare quello di
diminuire almeno in parte la sofferenza soggettiva della paziente e tentare di
raggiungere una condizione di migliore adeguamento alla vita quotidiana, ma mi
sembra davvero improbabile che possa essere recuperata una capacità lavorativa
realisticamente utilizzabile sul mercato del lavoro." (Doc. A3)
Interpellato
dal SAM, con scritto 25 maggio 2012 il perito dr. __________ ha preso posizione
in merito ai due succitati rapporti:
"
(…)
Il collega Dr. __________ esprime una diversa
valutazione del grado di inabilità lavorativa psichiatrica partendo da una
diagnosi che differisce dalla mia non tanto nella sostanza dell'inquadramento
nosografico quanto nel livello appurato di gravità della sintomatologia
depressiva correlata. In particolare nel rapporto medico del 05.04.2012 il
collega Dr. __________ segnala una sintomatologia depressiva rimasta pressoché
costante da settembre 2010 in avanti con brevi periodi di miglioramento mentre
nella successiva lettera del 16.04.2012 dichiara di non avere assistito a
miglioramento significativi e duraturi della sintomatologia depressiva stessa
concludendo che la diagnosi meglio corrispondente alla situazione globale della
paziente fosse quella di sindrome depressiva ricorrente con episodi gravi di
lunga durata piuttosto che quella da me indicata di sindrome depressiva ricorrente
di gravità media. La differenza dunque a mio modo di vedere non è di tipo
sostanziale ma consiste nella quantificazione del danno arrecato al
funzionamento psicologico dove rimango del parere indicato nel mio rapporto
avendo riscontrato un seppur lieve miglioramento della sintomatologia depressiva
a partire da dopo il ricovero stazionario effettuato presso l'Ospedale di __________."
(Doc. VII/3)
In
effetti, nella perizia del 7 settembre 2010 eseguita per conto
dell’assicuratore LAINF, la dr.ssa __________ aveva diagnosticato una sindrome
da dolore somatoforme persistente (ICD 10 F 45.4), con un’inabilità anche in un’ipotetica attività adeguata. Definendo la prognosi come incerta, essa non aveva
tuttavia escluso, grazie ad una presa a carico specialistica, un ripristino dell’abilità
lavorativa nella misura del 50% (doc. AI 19/7).
L’assicurata
ha in seguito trascorso quasi quattro mesi (dal 27 novembre 2011 al 19 marzo
2011) presso la Clinica psichiatrica di __________. Il trattamento ivi
effettuato le ha portato giovamento, tant’è che nel rapporto di uscita 28 marzo
2011 è stato riportato:
"
(…)
Questi trattamenti hanno dato sollievo alla paziente,
riducendo la sintomatologia iniziale. Le algie, seppur con intensità ridotta,
sono comunque persistite durante l'intera degenza.
La paziente, grazie alle modifiche farmacologiche
apportate, è apparsa più loquace, sorridente, attiva, con tono dell'umore
migliorato e meno sofferente.
In reparto, dopo un primo periodo di degenza
caratterizzato da ritiro sociale importante, la paziente è apparsa più
interessata alle dinamiche ed ha partecipato positivamente alle attività di
gruppo.
Anche i congedi sono migliorati dopo la rivalutazione
farmacologica.
La signora __________, consapevole dei benefici
riportati durante la degenza, ha chiesto ed ottenuto la dimissione, che è
avvenuta in data 19.03.11, in condizioni migliorate rispetto all'ingresso. La paziente
riprenderà il trattamento psichiatrico a livello ambulatoriale. (…)" (Doc.
AI 31/47)
Molto
verosimilmente allorquando l’assicurata è stata vista dal perito dr. __________
(il 13 aprile 2011) gli effetti benefici di tale cura erano (ancora) presenti, effetti
che, stando a quanto attestato dallo psichiatra curante nel citato rapporto 5
aprile 2012, sono scemati, benché l’interessata continui a seguire un trattamento
specialistico. Nel successivo già citato scritto 16 aprile 2012 il dr. __________,
che segue l’assicurata dal 29 settembre 2010, ha del resto sostenuto di non aver mai assistito ad un miglioramento significativo e duraturo
della sintomatologia depressiva e della conseguente inibizione psicomotoria.
Certo che nella presa di posizione 25 maggio 2012 il perito dr. __________ ha
ribadito di aver riscontrato un seppur lieve miglioramento della sintomatologia
depressiva a seguito del citato ricovero, ma è altrettanto vero che, come già
evidenziato, la visita peritale è avvenuta un mese dopo le dimissioni dalla
Clinica di __________ e nel frattempo, rispetto alla decisione contestata del
22 marzo 2012, che delimita dal punto di vista
temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132
V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), è
trascorso quasi un anno.
In
questo contesto va rilevato che il Tribunale federale - a proposito del
principio secondo cui alle certificazioni del medico curante, anche se
specialista, va riconosciuto un valore di prova limitato in ragione del
rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente - ha già avuto modo di
sottolineare che non va tuttavia dimenticata la potenziale forza dei rapporti
del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha l’occa-sione di
osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer
3/09 p. 74 e STF 9C_468/2009 del 9 settembre 2009; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Va
poi ricordato che nel caso in esame l’assicurata è portatrice di una sindrome depressiva
ricorrente ed è stata vista solo una volta dal perito psichiatrico. Al riguardo
va evidenziato che il Tribunale amministrativo federale, in una sentenza C-2693/2007
del 5 dicembre 2008 in materia di prestazioni AI per assicurati residenti
all’estero, dopo avere rilevato che la patologia psichiatrica che affliggeva
l’assicurato (sindrome depressiva di gravità medio grave) fosse caratterizzata
da fasi di quiescenza e fasi di riacutizzazione, ha ritenuto non sufficientemente
probante la valutazione psichiatrica peritale eseguita da uno specialista in
psichiatria, fondata su un unico colloquio anziché, come sarebbe stato più
opportuno, estendersi su di un periodo di tempo più lungo, con colloqui approfonditi
ed accompagnata dall’esecuzione di test indicativi e da un’attenta analisi
delle dichiarazioni del paziente, giurisprudenza fatta propria anche da questo
Tribunale (cfr. STCA 32.2012.92 del 1° ottobre 2012, 32.2011.200 del 19 gennaio
2012, 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e 32.2010.137 del 21 marzo 2011).
Pertanto,
a mente del TCA, in presenza della natura labile della malattia extra-somatica
dell’assicurata, l’amministrazione non poteva basare il
proprio giudizio su una valutazione peritale fondata su un solo colloquio, ma
avrebbe dovuto chiedere al perito di effettuare un numero maggiore di osservazioni.
Nella citata sentenza 137 V 210 (cfr. consid. 2.6.) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio,
tra l’altro per accertare problematiche non completamente risolte (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist.
Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt
der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich
eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist“; sottolineatura del redattore),
ciò che corrisponde alla fattispecie concreta.
In
queste circostanze, gli atti sono rinviati all’amministrazione
affinché sottoponga nuovamente il caso al dr. __________, tramite il
SAM, per accertare se effettivamente vi è stato un miglioramento durevole della
capacità lavorativa oppure se quanto constatato in occasione della visita del
13 aprile 2011 era imputabile alla circostanza che l'interessata fosse in un periodo
duraturo di lieve miglioramento della patologia psichiatrica. In esito a tale
accertamento, tenendo conto delle altre patologie invalidanti
riscontrate nella perizia SAM, l’Ufficio AI si determinerà mediante l’emissione
di una nuova decisione, debitamente preavvisata, sull’eventuale riduzione della
rendita. Nel frattempo, in accoglimento del ricorso, la decisione impugnata va
annullata.
2.8. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Vincente
in causa, l’insorgente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un'indennità
per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF
9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid. 5, STF 9C_352/ 2010 del 30 agosto 2010
consid. 3).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione 22 marzo 2012 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’amministrazione affinché proceda come indicato al considerando 2.7.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del’Ufficio AI che verserà
all’assicurata fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di
oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Gianluca Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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