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Decisione

32.2012.114

Non essendo stata resa verosimile una notevole modifica delle condizioni di salute e/o economiche, giustamente l'UAI non è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni dell'assicurato

11 ottobre 2012Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i quali presentano delle alterazioni che – secondo i medici del SMR – sono già

note e prese in considerazione nelle precedenti valutazioni (doc. AI 122-1).

In sede

ricorsuale l’assicurato ha quindi prodotto dei referti radiologici della

Clinica __________ risalenti al 1999, al 2004 e al 2009 (doc. D, D8), dei

certificati medici del Dr. __________ e del Dr. __________ del 2007, del 2008 e

2009 (doc. D1, D2, D7, D11), dei referti del Pronto Soccorso di __________ e

della Clinica __________ del 2008 (doc. D3, D4, D5, D6) e del Dr. __________

del 2009 (doc. D9), nonché del Servizio di radiologia dell’Ospedale __________

del 2009 (doc. D10) tutti attestanti un quadro clinico che ha fatto oggetto delle

precedenti decisioni.

Anche i

referti del Dr. __________ del 26 aprile 2010 (doc. D12) e del 6 agosto 2010

(doc. D13) sono stati valutati dall’Ufficio AI e da questa Corte nell’ambito

della decisione del 24 novembre 2010 (doc. AI 112-31,117-3).

Il

Servizio medico regionale (SMR) dell’AI nelle annotazioni del 7 maggio 2012 ha quindi concluso che l’attuale documentazione medica mostra alterazioni degenerative “delle

quali si è debitamente tenuto conto in occasione delle valutazione del SMR del 2010”. La documentazione

medica prodotta non evidenzia una sostanziale modifica del quadro clinico già

presente nel 2010.

Il

TCA concorda con questa conclusione dell’amministrazione.

Non

essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute

e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non

Considerandi

è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

2.5

L’assicurato

nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una “perizia medica

esterna” (doc. I).

Va

qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con

riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.6

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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