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Decisione

32.2012.115

Nuova domanda AI respinta. Confermata la perizia multidisciplinare come pure l'assenza di un rilevante peggioramento della situazione valetudinaria

26 ottobre 2012Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

i cui periti avevano ritenuto l’assicurato inabile in qualsiasi attività dal gennaio

2005 e dal giugno 2007 totalmente inabile nella sua ultima attività di ferraiolo,

ma pienamente abile in attività adeguate. La dettagliata ed esaustiva perizia

(51 pagine) è stata confermata dal SMR con annotazioni 30 luglio 2009 (doc. AI

171).

Dopo

il secondo rinvio, l’Ufficio AI ho disposto una perizia psichiatrica. Con rapporto

3 giugno 2011 il CPAS, diagnosticata, con ripercussione sulla capacità lavorativa,

una sindrome da disadattamento, reazione mista ansiosa depressiva, ha concluso:

"

(…)

I disturbi di cui l'assicurato soffre non

sono tali da limitare in maniera permanente la sua capacità di lavoro. La modalità risarcitoria con la quale

l'assicurato si relaziona alle assicurazioni sociali non è considerabile come

una malattia in senso stretto.

Vi è una tendenza alla somatizzazione del disagio che

però non incide sulle relazioni sociali, sugli investimenti esterni e sulle

relazioni famigliari e che non ha nemmeno inciso sulla CL quando l'assicurato,

motivato dall'inizio dell'attività indipendente, ha ripreso a lavorare,

convinto di potere risollevare insieme al figlio le sorti economiche della sua

famiglia.

Attualmente il soggetto non è eutimico come all'uscita

da __________, ma presenta una reazione mista ansioso-depressiva, con

preoccupazione per la propria condizione e per le sorti della sua famiglia. Si

tratta però di un disagio conseguente ai guai economici nel quale il soggetto

si trova ed all'assenza di un'occupazione, che lo espone per gran parte del

tempo al contatto con la moglie malata ed alle incomprensioni che ha con lei.

Si può quindi teoricamente affermare che la soluzione migliore per risolvere

questo disagio sarebbe un'attività lavorativa, esercitata con profitto e

soddisfazione, come l'assicurato ha cercato di fare quando ha aperto l'attività

indipendente nel 2010.

Il fatto che il signor __________ possa incontrare

delle difficoltà a reinserirsi legate all'età, alla sua provenienza etnica, al

suo livello culturale, alle difficoltà linguistiche che presenta, non lo rende

ancora un invalido.

Un rallentamento del rendimento, soprattutto

nei primi mesi, a causa della sintomatologia ansioso depressiva, è invece

giustificato e quantificabile nella misura del 20%. (…)" (sottolineature del redattore, doc.

AI 200/19)

Per

il periodo precedente, i periti hanno accertato, sulla base della numerosa

documentazione medica agli atti, un’incapa- cità lavorativa del 100% da agosto

2010 (ricovero presso la Clinica __________) sino alla valutazione peritale.

Con

il ricorso l’assicurato contesta il miglioramento accertato dal CPAS, sostenendo

invece un peggioramento della componente psichica.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352

consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 123 V

176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332;

ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003,

pag. 453).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Va qui inoltre evidenziato

che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine,

va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (cfr. DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere

fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.7. Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, deve

concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione del CPAS da

considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali

ricordati al considerando precedente.

A

sostegno di un peggioramento della componente psichiatrica, l’insorgente fa

riferimento ad un secondo ricovero (dal 2 agosto 2011 al 7 ottobre 2011) presso

la Clinica __________ esibendo il rapporto di uscita 17 ottobre 2011 dei dr. __________

e __________ del citato nosocomio (doc. A1), concludente:

"

(…)

Clinicamente ci siamo confrontati con un paziente che

ha presentato nel periodo iniziale della degenza, umore depresso con astenia,

anedonia, disturbi del sonno e cefalea.

Considerata tale sintomatologia, abbiamo introdotto in

terapia un antidepressivo, con l'intento di dare maggiore slancio e dissuadere

il paziente dagli angosciosi pensieri ricorrenti. In un tempo relativamente

breve, abbiamo assistito ad una graduale ripresa e il paziente ha iniziato a

meglio interagire con il reparto e ad uscire maggiormente della propria stanza

ed inoltre ha seguito sempre con attenzione i consigli medici e si è mostrato

cordiale e disponibile anche con il personale infermieristico. Per quanto

riguarda i disturbi del sonno, è stato potenziato il Seroquel a basso dosaggio,

utile anche nel ridurre la tensione andopsichica. Per i dolori accusati agli

arti, ha assunto farmaci antalgici ma con scarso beneficio, pertanto è stata

introdotta la terapia con miorilassante che ha apportato un ottimo beneficio.

Il paziente è apparso più sereno, tranquillo ed adeguato.

Durante la degenza, ha effettuato congedi vissuti

inizialmente con preoccupazione. Con il migliorare del quadro clinico, ha

affrontato anche più serenamente i congedi, che così sono trascorsi in modo

relativamente soddisfacente. Inalterata rimane la difficile relazione

coniugale, con risvolti sull'intero nucleo famigliare. Il paziente ha chiesto –

a questo proposito – di poter avere alcuni colloqui con il dr. __________ anche

dopo la dimissione.

Con il ristabilirsi del quadro clinico il paziente ha

potuto essere dimesso in data 7.10.2011, in condizioni più stabili rispetto

all'ingresso." (doc. A1)

Il

succitato rapporto è stato valutato dal SMR, il cui dr. __________, specialista

in psichiatrica e psicoterapia, nelle annotazioni 14 maggio 2012, dopo aver ripreso

la lettera d’uscita relativa al primo ricovero, ha valutato:

"

(…)

Si può dunque concludere che l'A.to anche all'uscita

dal secondo ricovero è in condizioni adeguate, più sereno e tranquillo come in

occasione delle dimissioni dal primo ricovero.

Unico elemento d'instabilità è riferito il difficile

rapporto coniugale e familiare, noto e ben descritto e analizzato dal dr. __________

nella sua perizia come fattore sociale, non di competenza medico-psichiatrica.

È pertanto possibile confermare quanto nella perizia

del Centro Peritale allestita dal dr. __________" (doc. IV/bis)

Questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la succitata dettagliata presa di

posizione del SMR. Va poi confermato che i fattori psicosociali o socioculturali,

come quelli elencati nella perizia, non figurano nel novero delle affezioni

alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (STFA I 681/03

del 13 luglio 2004, consid. 4.2 e I 404/03del 23 aprile 2004 consid. 6.2,

entrambe, a loro volta, si riferiscono alla sentenza I 129/02,del 29 gennaio

2003 consid. 3.2, con riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

Inoltre,

occorre ricordare che ai sensi dell’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi

medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di

esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi. Scopo e senso del succitato

disposto, come pure dell’art. 49 OAI, consistono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base

delle indicazioni del SMR, l’Ufficio AI deve così decidere cosa si può ragionevolmente

pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n.

56 pag. 174, con riferimenti).

Da

ultimo, non rilevante ai fini dell’esito, in quanto non apporta nuova elementi,

è la semplice e scarna certificazione d’inabilità lavorativa dal 1.01.201 al

31.03.2012 e continua del dr. __________, psichiatra curante, senza indicazioni

di diagnosi ed informazioni mediche (doc. A2).

Il

presente giudizio non pregiudica eventuali diritti del ricorrente nei confronti

dell’AI insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento in

lite, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V 140 e

129 V 4). Il ricorrente avrà quindi se del caso la facoltà di presentare una

nuova domanda di prestazioni, adducendo una rilevante modifica della situazione

valetudinaria ed allegando la pertinente documentazione medica relativa ad

eventuali nuovi o maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di invalidità.

Pertanto,

sulla base della perizie del CPAS, nonché della valutazione SMR, alle quali va

dato valore probatorio pieno (cfr. consid. 2.6), richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile

per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla

salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi

citati), è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195

consid. 2 e i riferimenti ivi citati, 115 V 142 consid. 8b), che l’insorgente

(eccetto il periodo post infortunistico di cui sopra) presenta un’inabilità

lavorativa dell’80% in attività adeguate dal giugno 2011.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, p. 47

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF

122 II 469, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un

tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente

all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al

previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.8. Per

quel che concerne l’aspetto economico, non contestato dall’insorgente, l’amministrazione

ha ritenuto che nel caso in esame non sono dati i presupposti per intraprendere

una riqualifica professionale.

In

merito al raffronto dei redditi va fatto riferimento al dettagliato calcolo

esposto nelle motivazioni alla decisione contestata, con le seguenti

precisazioni.

2.8.1. Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la

stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Qualora

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà

riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre

2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto

del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una

diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente

all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente svolta senza

invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale

evoluzione professionale va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che

l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato

devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100

consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente;

necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata da passi concreti,

quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b

[I 357/01] e dottrina citata).

Nel

caso in esame, come si evince nella decisione contestata, “il reddito da valido

è stato correttamente contestato, in effetti come evidenziato sulla nostra decisione

su opposizione del 16.04.2004, l'assicurato senza danno alla salute avrebbe

percepito presso la ditta __________ nel 2002 un reddito annuo di Fr.

55'510.--, aggiornato al 2010 Fr. 61'954.-- “(doc. AI 212/2-3).

2.8.2. Il

reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato

non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332

consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

Il TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione

globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle

varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 p. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale

eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010

consid. 5.5).

Nel

caso di specie, l’amministrazione ha correttamente utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (2010) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.), stabilendo un salario annuo lordo di

fr. 61'754.--.

L’amministrazione

ha dapprima tenuto conto di una riduzione del 20% per inabilità lavorativa

medico-teorica, riconoscendo inoltre una riduzione 8% per attività leggere. Il

reddito da invalido è stato pertanto fissato in 45'451.--.

Confrontando

questo dato con il surriferito reddito da valido emerge un tasso d’invalidità

del 27%, inferiore al minimo pensionabile.

In

queste circostanze, l’Ufficio AI ha giustamente limitato il diritto alla

rendita al 31 luglio 2011 (tre mesi dopo il miglioramento della situazione

valetudinaria riscontrato in sede peritale, art. 88a cpv. 1 OAI).

Ne

consegue la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.

2.9. Secondo l’art. 69

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--

sono poste a carico del ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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