32.2012.119
Revisione. Viste le divergenze dal punto di vista diagnostico e riguardo alla capacità lavorativa residua tra le conclusioni dei periti e quelle del medico curante, gli atti sono rinviati all'amminist
26 novembre 2012Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.119
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, TCA
Titolo:
Revisione. Viste le divergenze dal punto di vista diagnostico e riguardo alla capacità lavorativa residua tra le conclusioni dei periti e quelle del medico curante, gli atti sono rinviati all'amministrazione per nuovi accertamenti
AFFEZIONE PSICHICA
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
EFFETTO SOSPENSIVO
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
REVISIONE DELLA RENDITA
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
art. 17 cpv. 1 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.119
LG/DC/sc
Lugano
26 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 2 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 marzo 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nata
nel 1970, da ultimo attiva quale telefonista presso __________, è stata messa
al beneficio di una rendita intera d’invalidità (grado 100%) dal 1° novembre
2009 (doc. AI 16-1).
1.2. Nell’ambito
della procedura di revisione della rendita avviata nel marzo 2010 (doc. AI
21-1) l’UAI, dopo aver predisposto un accertamento medico reumatologico presso
il Dr. __________ (doc. AI 48-1) e uno psichiatrico presso il Centro peritale
per le assicurazioni sociali (CPAS), con decisione del 20 marzo 2012 (doc. AI
77-1), preavvisata con progetto del 27 dicembre 2011 (doc. AI 61-1), ha ridotto
la rendita intera a mezza rendita d’invalidità (grado 50%) dal 1° maggio 2012 e
ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando la modifica della decisione impugnata con
il riconoscimento di un grado d’invalidità di almeno l’80% e il conseguente
diritto ad una rendita intera d’invalidità anche dopo il 1° maggio 2012 (doc.
I).
L’insorgente
ha contestato gli accertamenti medici svolti dall’amministrazione, in
particolare criticando – sulla base delle certificazioni dei medici curanti – le
conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS. Nel ricorso vengono altresì
contestate le risultanze della valutazione economica (doc. I).
La
rappresentante della ricorrente ha inoltre postulato la concessione
dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la presente procedura
(doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI si è riconfermato nel proprio provvedimento sulla base delle valutazioni
specialistiche del Dr. __________ e del CPAS, alle quali viene riconosciuta
forza probante piena, e delle conclusioni dell’orientatrice professionale (doc.
V+1-3).
1.5. In data 15
giugno 2012 (doc. IX) la ricorrente ha prodotto lo scritto dell’8 giugno 2012
del Dr. __________ (doc. B1), oltre che due esami del Servizio di
gastroenterologia (doc. B2) e dell’Istituto __________ di patologia (doc. B3).
Fatti
I doc. IX
e gli allegati (B1-3) sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. X).
1.6. Nelle osservazioni
del 28 giugno 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al
vaglio del Centro Peritale per le assicurazioni sociali, ha ritenuto opportuna
una nuova valutazione peritale psichiatrica al fine di verificare un peggioramento
del quadro clinico. L’amministrazione ha quindi proposto in via principale la
retrocessione degli atti e in via subordinata la conferma della decisione
impugnata e la reiezione del ricorso (doc. XI+1-2).
Lo
scritto dell’UAI è stato inviato al legale dell’assicurata per osservazioni,
rispettivamente per adesione alla proposta di rinvio (doc. XII).
1.7. In data 6
luglio 2012 l’avv. RA 1, non opponendosi di principio al rinvio, ha condizionato
il proprio assenso ai seguenti punti:
"
(…)
1. un rinvio significa l’annullamento della decisione impugnata, con la
conseguenza che per il momento non vi è riduzione della rendita; sono dovuti
gli arretrati dal 1. maggio 2012;
Considerandi
2.
non si tratta di esaminare se vi è stato un peggioramento dello
stato di salute dal lato psichico, ma se vi è stato un miglioramento tale da
giustificare la riduzione della rendita intera riconosciuta con decisione
26.3
;
3.
alla signora RI 1 vengano riconosciute le ripetibili” (doc. XIII).
In caso
contrario la rappresentante della ricorrente ha postulato l’espletamento di una
perizia giudiziaria (doc. XIII).
Il doc.
XIII è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XIV).
1.8
Con le
osservazioni del 9 agosto 2012 l’UAI ha negato i presupposti per ripristinare
l’effetto sospensivo (doc. XV).
I doc.
XIV e XV sono stati trasmessi all’insorgente per conoscenza (doc. XVI).
in
diritto
In
ordine
2.1
La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR
2002.
IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata
in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e
cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.3
Per
costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione
attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o
la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le
regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131
V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa
K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19
ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,
12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno
2004.
nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.4
L’art. 17 cpv.
1.
LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce
una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17.
LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
2.5
In una
sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della
revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così
espresso:
"
(...)
2.
2.1 En l'espèce, il s'agit tout
d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui
suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a
pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et
que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement
dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.
17.
LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.
ex. arrêt P. du 31 janvier 2003
[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur
les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,
Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en
effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche
Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri
[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,
1999, p. 15).
2.2
Si l'on
compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables
(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante
en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux
traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont
divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à
la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le
syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant
une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni
d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.
Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique
susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent
s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble
somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue
pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.
2.3
Sur la base
de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais
remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait
- des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché
du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils
insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il
s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à
la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du
droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).
3.
3.1. Le principe selon lequel
l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision
formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,
lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une
importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,
l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les
conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge
est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,
il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par
l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF
112.
V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la
reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.
3.2
Pour juger
s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans
nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à
l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un
changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une
reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une
décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur
la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque
des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière
inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque
l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la
priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,
déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen
suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de
leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation
de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).
3.3
En l'espèce,
c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se
trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9
mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente
entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau
clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses
aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique
toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être
qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les
différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont
pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).
Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où
cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels
permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques
émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de
crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes
d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que
l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits
dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une
surexpertise serait de nature à les départager.
Mais, ici également, on ne peut faire abstraction
des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant
comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré
et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données
médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une
appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître
comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une
expertise.
On ne peut pas non plus affirmer que
l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant
le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du
COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait
pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût
permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed
inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di
revisione, né un caso di riconsiderazione.
2.6
Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V
165= RCC
1977.
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128).
L'Alta
Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,
possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono
essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno
stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.
3b)."
Secondo
la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische
Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi
(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella
causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).
2.7
Con la
decisione del 12 febbraio 2010 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita
intera d’invalidità dal 1° novembre 2009 sulla base della documentazione medica
agli atti (referti della __________ Klinik, doc. LaMal 29-1, 30-1 e dei medici
curanti Dr. __________ (doc. AI 5-1, 12-1) e Dr.ssa __________ (doc. AI 6-1) e
della valutazione del Servizio medico regionale (SMR) (doc. AI 13-1).
In sede di revisione l’amministrazione – con la decisione qui
impugnata – ha quindi ridotto la rendita intera a mezza rendita sulla base
della perizia reumatologica del Dr. __________ (doc. AI 48-1 e 58-1) e quella
psichiatrica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. AI
52-1).
Da parte
sua la ricorrente ha contestato il provvedimento dell’amministrazione
producendo, in particolare i referti del medico curante Dr. __________ del 20
gennaio 2012 e dell’8 giugno 2012 (doc. AI 71-12, doc. B1).
Nella
perizia psichiatrica del CPAS del 2 dicembre 2011 il Dr. __________, spec. FMH
in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, non hanno posto alcuna diagnosi dal punto di vista psichiatrico riconducendo
alla sintomatologia dolorosa del rachide l’incapacità lavorativa
dell’assicurata. Secondo i periti RI 1 è abile al lavoro in misura completa dal
punto di vista strettamente psichiatrico (doc. AI 52-1).
Nelle
loro conclusioni – ribadite nello scritto del 10 maggio 2012 – i periti del
CPAS non hanno condiviso né la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore
persistente, né tantomeno la presenza di una sindrome depressiva, indicate invece
dal Dr. __________, medico curante (doc. V1).
Il Dr. __________,
spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 20 gennaio 2012 e in
quello dell’8 giugno 2012 ha contestato la valutazione peritale del CPAS e
diagnosticato una “Sindrome depressiva con sintomatologia atipica (ICD-10
F33.8)” e una “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F; 45.4)” con un’incapacità lavorativa del 50% da sommarsi a quella in ambito
reumatologico per un’inabilità complessiva del 70-80% (doc. AI 71-12, doc. B1).
A seguito
dell’ultimo referto del Dr. __________ i periti del CPAS hanno ritenuto opportuna
una nuova valutazione peritale “al fine di verificare se vi sia stato o meno
un peggioramento del suo stato di salute dal lato psichico” (doc. XI1).
Nella presente
fattispecie, alla luce della documentazione medica prodotta con le osservazioni
e il ricorso, questo Tribunale concorda con la necessità - per altro condivisa
di principio dall’assicurata - di procedere ad una nuova valutazione
psichiatrica. Viste le divergenze dal punto di vista diagnostico tra i periti e
il medico curante e le differenti conclusioni riguardo la capacità lavorativa
residua dell’assicurata l’amministrazione dovrà stabilire se la situazione dal
profilo psichico è rimasta invariata o se è in un primo tempo migliorata, per
poi, se del caso, nuovamente peggiorare.
Quindi,
in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una
valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente
motivata e stabilire nuovamente il grado d’invalidità dal 1° maggio 2012.
2.8
Nello scritto del 6 luglio
2012.
il legale di RI 1 ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo: “un rinvio significa l’annullamento della decisione impugnata, con la
conseguenza che per il momento non vi è riduzione della rendita; sono dovuti
gli arretrati dal 1. maggio 2012” (doc. XIII).
Al
riguardo il TCA ricorda che l’Alta Corte nella DTF 129 V 370 ha confermato la giurisprudenza pubblicata in DTF 106 V 18, secondo
la quale se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una
decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per
grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti
all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino
alla notifica della nuova decisione. Sul tema vedi anche la sentenza di questa
Corte 32.2010.357 del 29 aprile 2011.
La
giurisprudenza federale è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21
gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,
8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010
consid. 4.
Di
conseguenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo va respinta mentre
che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra
enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita.
2.9
In data 2
maggio 2012 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, IV+bis).
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di
fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.
La
costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili
rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile
2003.
nella causa C., U 164/02 e STFA
del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati
all’Ufficio
AI affinché proceda agli accertamenti ai sensi del consid. 2.7. e
successivamente renda una nuova decisione.
2.
La
domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è respinta.
3.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,
il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza
giudiziaria del 2 maggio 2012.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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