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Decisione

32.2012.119

Revisione. Viste le divergenze dal punto di vista diagnostico e riguardo alla capacità lavorativa residua tra le conclusioni dei periti e quelle del medico curante, gli atti sono rinviati all'amminist

26 novembre 2012Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. IX

e gli allegati (B1-3) sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. X).

1.6. Nelle osservazioni

del 28 giugno 2012 l’UAI, dopo aver sottoposto il referto del Dr. __________ al

vaglio del Centro Peritale per le assicurazioni sociali, ha ritenuto opportuna

una nuova valutazione peritale psichiatrica al fine di verificare un peggioramento

del quadro clinico. L’amministrazione ha quindi proposto in via principale la

retrocessione degli atti e in via subordinata la conferma della decisione

impugnata e la reiezione del ricorso (doc. XI+1-2).

Lo

scritto dell’UAI è stato inviato al legale dell’assicurata per osservazioni,

rispettivamente per adesione alla proposta di rinvio (doc. XII).

1.7. In data 6

luglio 2012 l’avv. RA 1, non opponendosi di principio al rinvio, ha condizionato

il proprio assenso ai seguenti punti:

"

(…)

1. un rinvio significa l’annullamento della decisione impugnata, con la

conseguenza che per il momento non vi è riduzione della rendita; sono dovuti

gli arretrati dal 1. maggio 2012;

Considerandi

2.

non si tratta di esaminare se vi è stato un peggioramento dello

stato di salute dal lato psichico, ma se vi è stato un miglioramento tale da

giustificare la riduzione della rendita intera riconosciuta con decisione

26.3

;

3.

alla signora RI 1 vengano riconosciute le ripetibili” (doc. XIII).

In caso

contrario la rappresentante della ricorrente ha postulato l’espletamento di una

perizia giudiziaria (doc. XIII).

Il doc.

XIII è stato trasmesso all’UAI per osservazioni (doc. XIV).

1.8

Con le

osservazioni del 9 agosto 2012 l’UAI ha negato i presupposti per ripristinare

l’effetto sospensivo (doc. XV).

I doc.

XIV e XV sono stati trasmessi all’insorgente per conoscenza (doc. XVI).

in

diritto

In

ordine

2.1

La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR

2002.

IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata

in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e

cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

2.3

Per

costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione

attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o

la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le

regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131

V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa

K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19

ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K.,

12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno

2004.

nella causa T., I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.4

L’art. 17 cpv.

1.

LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce

una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17.

LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

2.5

In una

sentenza del 12 ottobre 2005 nella causa R., I 8/04, pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65, il TFA ha ricordato i principi che sono alla base della

revisione e della riconsiderazione di decisioni amministrative e si è così

espresso:

"

(...)

2.

2.1 En l'espèce, il s'agit tout

d'abord de savoir si l'on est en présence d'un motif de révision, ce qui

suppose une modification notable du taux d'invalidité (art. 17 LPGA). Il n'y a

pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et

que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement

dans une nouvelle appréciation du cas. Un motif de révision au sens de l'art.

17.

LPGA (ou de l'ancien art. 41 LAI) doit clairement ressortir du dossier (p.

ex. arrêt P. du 31 janvier 2003

[I 559/02], consid. 3.2 et les arrêts cités; sur

les motifs de révision en particulier: URSS Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse,

Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en

effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à

la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche

Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffauser/ Schlauri

[Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall,

1999, p. 15).

2.2

Si l'on

compare les expertises du COMAI du 9 mai 1995 et de la Clinique X. du 10 mai 2002, les principaux diagnostics posés sont pratiquement superposables

(syndrome somatoforme douloureux persistant et personnalité fruste et dépendante

en 1995; syndrome douloureux somatoforme persistant [F45.4] et personnalité aux

traits dépendants [F60.7] en 2002). Les conclusions des expertises sont

divergentes, en revanche, en ce qui concerne les répercussions des atteintes à

la santé sur la capacité de travail. Les experts du COMAI avaient estimé que le

syndrome somatoforme douloureux prenait place dans le contexte d'un trouble de la personnalité. On était en présence d'une atteinte à la santé mentale importante, entraînant

une incapacité totale de travail, sans perspective de reclassement ni

d'amélioration, vu l'importance de la régression et de la fixation somatique.

Les experts de la Clinique X. concluent, pour leur part, à l'absence d'atteinte somatique ou psychique

susceptible de limiter la capacité de travail. Les mêmes experts déclarent

s'écarter des conclusions du COMAI, au motif que l'association d'un trouble

somatoforme douloureux à une personnalité aux traits dépendants ne constitue

pas, à leur avis, une atteinte à la santé mentale importante.

2.3

Sur la base

de ces éléments, il y a lieu de constater que les experts de la Clinique X. ne font pas état d'une modification de l'état de santé du recourant, mais

remettent en cause l'appréciation précédente - et fondée sur un même état de fait

- des experts du COMAI. Ni l'administration ni les premiers juges n'ont cherché

du reste à démontrer l'existence d'un changement de circonstances. Ils

insistent plutôt sur le caractère probant de l'expertise dé la Clinique X., en faisant totalement abstraction des règles sur la révision et comme s'il

s'agissait en l'occurrence de se prononcer pour la première fois sur le droit à

la rente. Mais cela ne suffit pas, on l'a vu, pour justifier une révision du

droit à la rente (cf. aussi Urs Müller, op. cit., p. 135, ch. 490).

3.

3.1. Le principe selon lequel

l'administration peut en tout temps revenir d'office sur une décision

formellement passée en force qui n'a pas donné lieu à un jugement sur le fond,

lorsque celle-ci est certainement erronée et que sa rectification revêt une

importance appréciable, l'emporte sur la procédure de révision. Ainsi,

l'administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les

conditions de la révision selon l'art. 17 LPGA ne sont pas remplies. Si le juge

est le premier à constater que la décision initiale était certainement erronée,

il peut confirmer, en invoquant ce motif, la décision de révision prise par

l'administration (ATF 125 V 369 consid. 2 et les arrêts cités; cf. aussi ATF

112.

V 373 consid. 2c et 390 consid. 1b). Il est à relever que la

reconsidération est désormais expressément prévue à l'art. 53 LPGA.

3.2

Pour juger

s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans

nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au

moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à

l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la

reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de

même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un

changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une

reconsidération (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une

décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur

la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque

des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière

inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque

l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la

priorité de la réadaptation sur la rente (voir l'arrêt P. du 31 janvier 2003,

déjà cité). A l'inverse, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque

l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen

suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de

leurs éléments, et que la décision paraît admissible compte tenu de la situation

de fait et de droit (arrêt P. du 13 août 2003 [1790/01], consid. 3).

3.3

En l'espèce,

c'est en vue d'élucider les divergences issues d'avis médicaux contradictoires se

trouvant au dossier que l'administration a recueilli l'expertise du COMAI, du 9

mai 1995, et qu'elle s'est fondée sur cette dernière pour allouer une rente

entière au recourant, le 1er décembre 1995. En présence d'un tableau

clinique complexe, par ailleurs difficile à appréhender en raison de ses

aspects subjectifs, la prise de position sur une incapacité de travail implique

toujours un jugement d'appréciation. Or, un tel jugement ne saurait être

qualifié de manifestement erroné que si les investigations médicales dans les

différents domaines concernés n'ont pas été entreprises ou qu'elles ne l'ont

pas été avec le soin nécessaire (cf. arrêt P. du 31 janvier 2003, déjà cité).

Tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'expertise du COMAI dans la mesure où

cette expertise pluridisciplinaire répond aux critères jurisprudentiels

permettant de lui attribuer une pleine valeur probante. En tout cas, les critiques

émises à l'encontre des conclusions du COMAI par les médecins de la Clinique X. ne suffisent pas pour admettre que ces conclusions sont dépourvues de

crédibilité. Comme on l'a vu, on est en présence d'appréciations divergentes

d'experts en ce sens que les uns, à la différence des autres, considèrent que

l'association d'un trouble somatoforme douloureux à une personnalité aux traits

dépendants n'a pas d'incidence sur la capacité de travail. Seule une

surexpertise serait de nature à les départager.

Mais, ici également, on ne peut faire abstraction

des éléments qui ont conduit l'administration à allouer une rente entière au recourant

comme si l'on devait statuer pour la première fois sur les droits de l'assuré

et modifier sa situation juridique à la lumière exclusivement des données

médicales recueillies à l'occasion de la procédure de révision. Une

appréciation médicale différente ultérieure ne suffit pas pour faire apparaître

comme manifestement erronée la décision initiale ou pour ordonner une

expertise.

On ne peut pas non plus affirmer que

l'administration a commis à l'origine une erreur de droit, notamment en méconnaissant

le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente: l’expertise du

COMAI excluait toute possibilité de reclassement professionnel et ne laissait

pas entrevoir, à brève échéance, une amélioration de l'état de santé qui eût

permis la mise en oeuvre de mesures de réadaptation professionnelle."

Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed

inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce dunque né un caso di

revisione, né un caso di riconsiderazione.

2.6

Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile

per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V

165= RCC

1977.

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128).

L'Alta

Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti di uno

stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid. 1°;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid.

3b)."

Secondo

la giurisprudenza del TFA questi principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische

Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi

(STFA del 18 ottobre 1999 nella causa B., I 441/99, del 29 settembre 1998 nella

causa S. F., I 148/98 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° con riferimenti).

2.7

Con la

decisione del 12 febbraio 2010 l’UAI ha riconosciuto all’assicurata una rendita

intera d’invalidità dal 1° novembre 2009 sulla base della documentazione medica

agli atti (referti della __________ Klinik, doc. LaMal 29-1, 30-1 e dei medici

curanti Dr. __________ (doc. AI 5-1, 12-1) e Dr.ssa __________ (doc. AI 6-1) e

della valutazione del Servizio medico regionale (SMR) (doc. AI 13-1).

In sede di revisione l’amministrazione – con la decisione qui

impugnata – ha quindi ridotto la rendita intera a mezza rendita sulla base

della perizia reumatologica del Dr. __________ (doc. AI 48-1 e 58-1) e quella

psichiatrica del Centro Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) (doc. AI

52-1).

Da parte

sua la ricorrente ha contestato il provvedimento dell’amministrazione

producendo, in particolare i referti del medico curante Dr. __________ del 20

gennaio 2012 e dell’8 giugno 2012 (doc. AI 71-12, doc. B1).

Nella

perizia psichiatrica del CPAS del 2 dicembre 2011 il Dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia e il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, non hanno posto alcuna diagnosi dal punto di vista psichiatrico riconducendo

alla sintomatologia dolorosa del rachide l’incapacità lavorativa

dell’assicurata. Secondo i periti RI 1 è abile al lavoro in misura completa dal

punto di vista strettamente psichiatrico (doc. AI 52-1).

Nelle

loro conclusioni – ribadite nello scritto del 10 maggio 2012 – i periti del

CPAS non hanno condiviso né la diagnosi di sindrome somatoforme da dolore

persistente, né tantomeno la presenza di una sindrome depressiva, indicate invece

dal Dr. __________, medico curante (doc. V1).

Il Dr. __________,

spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, nel referto del 20 gennaio 2012 e in

quello dell’8 giugno 2012 ha contestato la valutazione peritale del CPAS e

diagnosticato una “Sindrome depressiva con sintomatologia atipica (ICD-10

F33.8)” e una “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F; 45.4)” con un’incapacità lavorativa del 50% da sommarsi a quella in ambito

reumatologico per un’inabilità complessiva del 70-80% (doc. AI 71-12, doc. B1).

A seguito

dell’ultimo referto del Dr. __________ i periti del CPAS hanno ritenuto opportuna

una nuova valutazione peritale “al fine di verificare se vi sia stato o meno

un peggioramento del suo stato di salute dal lato psichico” (doc. XI1).

Nella presente

fattispecie, alla luce della documentazione medica prodotta con le osservazioni

e il ricorso, questo Tribunale concorda con la necessità - per altro condivisa

di principio dall’assicurata - di procedere ad una nuova valutazione

psichiatrica. Viste le divergenze dal punto di vista diagnostico tra i periti e

il medico curante e le differenti conclusioni riguardo la capacità lavorativa

residua dell’assicurata l’amministrazione dovrà stabilire se la situazione dal

profilo psichico è rimasta invariata o se è in un primo tempo migliorata, per

poi, se del caso, nuovamente peggiorare.

Quindi,

in esito a tale complemento istruttorio, l’amministrazione effettuerà una

valutazione globale delle patologie di cui soffre l’assicurata, debitamente

motivata e stabilire nuovamente il grado d’invalidità dal 1° maggio 2012.

2.8

Nello scritto del 6 luglio

2012.

il legale di RI 1 ha chiesto il ripristino dell’effetto sospensivo: “un rinvio significa l’annullamento della decisione impugnata, con la

conseguenza che per il momento non vi è riduzione della rendita; sono dovuti

gli arretrati dal 1. maggio 2012” (doc. XIII).

Al

riguardo il TCA ricorda che l’Alta Corte nella DTF 129 V 370 ha confermato la giurisprudenza pubblicata in DTF 106 V 18, secondo

la quale se l'effetto sospensivo viene ritirato a un ricorso diretto contro una

decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per

grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti

all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura d'istruzione fino

alla notifica della nuova decisione. Sul tema vedi anche la sentenza di questa

Corte 32.2010.357 del 29 aprile 2011.

La

giurisprudenza federale è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21

gennaio 2011 consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,

8C_528/2010 del 20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 dell’11 novembre 2010

consid. 4.

Di

conseguenza la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo va respinta mentre

che il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti sopra

enunciati, si pronunci nuovamente sulla revisione della rendita.

2.9

In data 2

maggio 2012 l’assicurata ha chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I, IV+bis).

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

patrocinata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI di

fr. 1’800.-- a titolo di ripetibili.

La

costante giurisprudenza federale ha stabilito che l’assegnazione di ripetibili

rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA del 9 aprile

2003.

nella causa C., U 164/02 e STFA

del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati

all’Ufficio

AI affinché proceda agli accertamenti ai sensi del consid. 2.7. e

successivamente renda una nuova decisione.

2.

La

domanda di ripristino dell’effetto sospensivo è respinta.

3.

Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI,

il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza

giudiziaria del 2 maggio 2012.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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