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Decisione

32.2012.121

Diniego di prestazioni. Conferma della valutazione SMR e dell'inchiesta domiciliare

23 gennaio 2013Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto

conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire

talune mansioni.

Considerato

che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che –

in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,

ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e

l’esigibilità di ogni singola mansione.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso

appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 consid. 2).

Va

inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito

dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I

126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della

ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della

collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei

familiari.

Il

TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella

causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate

in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di

impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso

necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11

agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).

Al

riguardo va qui evidenziato che anche il dr. __________, nel rapporto 10 maggio

2011, a differenza della capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata,

ha attestato che “(…) come casalinga vi è attualmente un’incapacità lavorativa

dell’ordine del 40% (…)” (doc. AI 7/3). Del resto va qui attirata l’attenzione

della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce

da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285

consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia

domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura

ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente

ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei

familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504

consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). In particolare nella DTF 133

V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua

inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e

con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio

lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.

In

questo senso, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e

che l’assistente sociale ha potuto considerare anche l’aiuto dei famigliari nei

lavori che l’assicurata non può svolgere personalmente nell’economia domestica –

nell’inchiesta, in merito all’attività legata all’alimentazione, alla pulizia

dell’appartamento, alla spesa e acquisti diversi e al bucato, confezione e

riparazioni di indumenti, l’incaricata ha evidenziato che “(…) i figli

apparecchiano-sparecchiano ed alcune volte la suocera lava i piatti. In

occasione delle pulizie a fondo del locale cucina, la signora RI 1 è in grado

di eseguire unicamente quelle leggera; il marito e il cognato si occupano dei

lavori pesanti. […] I famigliari si occupano delle pulizie stagionali

dell’appartamento, l’assicurata è in grado di eseguire unicamente quelle

leggere. […] L’assicurata si occupa personalmente della piccola spesa

quotidiana presso i vicinissimi supermercati senza problemi particolari; esegue

altresì quella settimanale, insieme al marito, e trasporta gli acquisti in casa

direttamento con il carrello del supermercato (per evitare di sollevare pesi). […]

Alternando l’attività con delle pause, stende la biancheria piccola e leggera

sullo stendino basso ed affida quella pesante-ingombrante ai famigliari. (…)”

(doc. AI 12/4-5) –, la valutazione dell’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica 25 novembre 2011 va quindi confermata.

Appurata

l’applicabilità del metodo specifico per il calcolo dell’invalidità (cfr. consid.

2.7) e confermata la valutazione espressa dall’assistente sociale, questo Tribunale deve pertanto

concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto un grado d’invalidità del

30.5% e quindi negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3 e 2.4).

2.11. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a

carico della ricorrente che ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria

tendente all’esen-zione dalle tasse e spese processuali (cfr. consid. 1.3).

Ai

sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, Kommentar ATSG,

2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

A

norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul

patrocinio d’ufficio (LAG), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante – per quanto qui interessa – si trova nel bisogno e

se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche

artt. 2 e 3 Lag.).

Nella

fattispecie, risulta dagli atti di causa che l’assicurata beneficia delle prestazioni

assistenziali (cfr. doc. B).

In

tali circostanze, l’indigenza deve essere ammessa.

Il

ricorso non appariva inoltre di primo acchito privo di esito favorevole.

Essendo

dunque nella fattispecie soddisfatti i relativi requisiti

cumulativi, la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese

processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit, ad art. 61, n. 110,

pag. 790; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura

davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003,

consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a, parzialmente

pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L’istanza

tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con esenzione dalle tasse

e spese processuali è accolta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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