32.2012.121
Diniego di prestazioni. Conferma della valutazione SMR e dell'inchiesta domiciliare
23 gennaio 2013Italiano28 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.121
Data decisione, Autorità:
23.01.2013, TCA
Titolo:
Diniego di prestazioni. Conferma della valutazione SMR e dell'inchiesta domiciliare
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
GRADO DI INVALIDITÀ
METODO SPECIFICO
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 3 LAG
art. 4 LAI
art. 28 LAI
art. 27 OAI
art. 27bis OAI
art. 28a cpv. 3 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.121
FS
Lugano
23 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2012 di
RI 1
contro
la decisione del 20 aprile 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1974, nel mese di aprile 2011 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-8).
1.2. Con
decisione 20 aprile 2012 (doc. AI 14/1-2), preavvisata con progetto 21 febbraio
2012 (doc. AI 13/1-2), l’Ufficio AI – sulla base del rapporto
finale 16 giugno 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 10/1-3) e delle
risultanze dell’in-chiesta economica per le persone che si occupano dell’eco-nomia
domestica 25 novembre 2011 (doc. AI 12/1-6) – ha negato all’assicurata
il diritto ad una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile.
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurata è insorta al TCA postulando il riconoscimento
del diritto ad almeno una mezza rendita quale casalinga. In sostanza contesta
la valutazione medica chiedendo di essere sottoposta ad una perizia giudiziaria.
Contestualmente l’insorgente, osservato come la sua famiglia venga aiutata
dall’USSI e dal Soccorso operaio, chiede inoltre di essere esentata dal
pagamento di eventuali spese giudiziarie.
1.4. Con
la risposta di causa – osservato, in particolare, che “(…) siccome non è stata
presentata nessuna documentazione medica che attesti un peggioramento dello
stato di salute della ricorrente e che possa modificare le conclusioni mediche
a cui si è giunti, si può affermare che non vi sono elementi dal lato medico
che depongano per un’incapacità nello svolgere le abituali mansioni necessarie
alla conduzione dell’economia domestica superiore a quella attestata.
L’amministrazione non ritiene necessario l’espletamento di ulteriori accertamenti
medici. […] giova infine rilevare come l’assicurata ha prodotto in sede ricorsuale
della documentazione medica già attentamente vagliata dallo scrivente Ufficio
AI (…)” (VI) – l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso confermando la
decisione impugnata.
1.5. Il
21 giugno 2012 l’insorgente ha consegnato al TCA il rapporto 13 giugno 2012 del
Servizio di Neurologia dell’Ospeda-le Regionale di __________ (VIII).
1.6. Con
osservazioni 27 giugno 2012 – vista l’annotazione 26 giugno 2012 nella quale il dr. __________,
medico SMR, ha concluso che “(…) l’attuale documentazione non mostra una
problematica neurologica di rilievo. Persistono i disturbi alle mani già noti
per i quali il reumatologo curante ha definito i limiti funzionali, limiti
funzionali sui quali si è basata l’inchiesta a domicilio. (…)” (X/bis) – l’Ufficio AI
ha confermato la domanda di reiezione del ricorso.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 20 aprile 2012 – con la quale l’Ufficio
AI ha negato il diritto ad una rendita – è conforme o meno alla legislazione federale.
L’insorgente
postula il riconoscimento del diritto ad una mezza rendita almeno senza
precisare da quando.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo
la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Se
un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere
invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di
guadagno non è possibile poiché – in simili condizioni – l'invalidità non può
cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non
si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico
di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1; RCC
1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Duc, op. cit., pag. 1480, n. 224).
A sua volta, l'art. 27 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni
in vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di
una persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica
s’intendono in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli
nonché le attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei
religiosi s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
2.5. Nel
caso in cui l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori
invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.
28a cpv. 3 LAI (cfr. art. 28 cpv. 2ter LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007)
secondo cui:
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa parte è determinata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Giusta
l’art. 27bis OAI (cfr. art. 27bis cpv. 2 OAI nella versione in
vigore sino al 31 dicembre 2003):
"
Quando si possa
presumere che gli assicurati che esercitano solo parzialmente un’attività
lucrativa o lavorano gratuitamente nell’azienda del coniuge, senza soffrire di
un danno alla salute, eserciterebbero al momento dell’esame del loro diritto
alla rendita un’attività lucrativa a tempo pieno, l’invalidità è valutata
esclusivamente secondo i principi validi per le persone esercitanti un’attività
lucrativa."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo
misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in
DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in Plädoyer 5/06 pag. 54 segg.; STFA I 156/04 del 13 dicembre 2005,
pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg..
Questa
giurisprudenza è stata ribadita nelle DTF 137 V 334 e 133
V 504 e nella STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007.
2.6. Al
fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale invalidità,
si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o meno attività lucrativa
immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità. Occorre in seguito
verificare, fondandosi sulla globalità delle circostanze, se, ipoteticamente,
in assenza del danno alla salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato
un'attività lavorativa. Ad esempio se l'assicurato esercitava o meno
un'attività lucrativa immediatamente prima dell'insorgere dell’invalidità e se
l'assicurato che non esercita un’attività lucrativa ne avrebbe esercitata una
in futuro se non fosse subentrato il danno alla salute. Grande importanza deve
essere attribuita all’attività che veniva svolta al momento dell’intervento del
danno alla salute invalidante, specie nel caso in cui le altre circostanze non
hanno subito modifiche rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da
considerare sono tutte le circostanze del caso concreto, segnatamente le
condizioni finanziarie, famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione
professionale, le affinità e la personalità dell’assicu-rato. A nessuno di
questi elementi va tuttavia attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno
al mancato raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio
di un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile
attività (DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195;
in argomento cfr. anche la STF 9C_150/2012 del 30 agosto 2012 consid 3 e la
giurisprudenza ivi citata; vedi inoltre Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundes-gericht zum
Sozialversicherugsrecht, 2010, ad art. 5, pagg. 47-50 e 53 e Blanc, La
procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999, pag. 190 segg.).
Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la
volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in
regola generale dedotta da indizi esterni (STF 9C_64/2012 dell’11 luglio
2012 consid. 5.2; STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006, consid.
4.1.).
Da ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato.
Ad ogni revisione si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività
esercitata dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF
117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784 segg.; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150; Meyer, op. cit., pag. 288;
Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, 1999, pag. 190-191).
2.7. Questo
Tribunale rileva innanzitutto che giustamente l’Ufficio AI ha considerato la
ricorrente quale casalinga nella misura del 100% e, di conseguenza, ha
applicato il metodo specifico per il calcolo dell’invalidità.
Dagli
atti di causa risulta in effetti che, prima del danno alla salute, l’assicurata
non ha mai esercitato un’attività lucrativa.
Nella
richiesta di prestazioni AI per adulti l’insorgente ha infatti indicato di
essere “(…) casalinga dal 1995 (…)” (doc. AI 1/5, punto 6.4.1), nel
curriculum vitae 29 aprile 2011 (doc. AI 6/1-5) non ha indicato alcuna attività
lavorativa dichiarando che in precedenza “(…) non lavoravo (…)” (doc. AI
6/1 punto 2.4) e dai rapporti medici 10 maggio 2011 del dr. __________ (doc. AI
7/1-5), FMH in medicina interna e reumatologia e 26 maggio 2011 del dr. __________
(doc. AI 8/1-4), FMH in medicina generale, risulta che attualmente è casalinga (doc.
AI 7/3 punto 1.7 e 8/3 punto 1.6).
Nell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 25
novembre 2011 (doc. AI 12/1-6), alla domanda a sapere se senza il danno alla
salute l’assicurata eserciterebbe oggi un’attività lucrativa, la consulente ha
indicato che “(…) l’assicurata ha sempre svolto il ruolo di casalinga al
100% tuttavia afferma che (in assenza del danno alla salute) avrebbe la necessità
di lavorare circa 3-4 ore al giorno per problemi economici ma non si è mai
attivata nella ricerca di un’attività lavorativa (…)” (doc. AI 12/2).
Alla
luce di quanto appena esposto, questa Corte condivide l'operato dell’Ufficio AI
che ha ritenuto applicabile, sino al momento dell'emanazione della decisione
impugnata (che delimita il potere cognitivo del giudice; DTF 130 V 140 e 129 V
4), il metodo specifico di valutazione dell’invalidità, considerando
l’assicurata unicamente casalinga.
Come
visto in precedenza (cfr. consid. 2.6), secondo la giurisprudenza, per determinare
lo statuto di un'assicurata,
occorre esaminare se essa, da sana, avrebbe consacrato l'essenziale della sua attività all'economia domestica o ad un'occupazione lucrativa alla luce della sua
situazione personale, familiare, sociale e finanziaria (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre
2010, consid. 4.1 e la giurisprudenza e dottrina ivi citata). Questa
valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la volontà ipotetica
dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in regola generale
dedotta da indizi esterni: “(…) Dabei handelt es
sich zwangsläufig um eine hypothetische Beurteilung, die auch hypothetische Willensentscheidungen
der versicherten Person berücksichtigen muss, welche indessen als innere
Tatsachen einer direkten Beweisführung nicht zugänglich sind und in aller Regel
aus äusseren Indizien erschlossen werden müssen. (…)” (STF 8C_533/2010 del 3 dicembre
2010, consid. 4.1)
Benché,
perlomeno abile a tempo parziale – nel rapporto medico 10 maggio 2011 il dr.
__________ ha attestato una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata
(doc. AI 7/3 punto 1.6) –, l’assicurata non ha intrapreso alcun passo concreto per trovare
un’attività lavorativa perlomeno a tempo parziale e questo nonostante la sua
asserita situazione di indigenza.
Tutto
ben considerato e visto che nemmeno è stato contestato, si deve dunque ritenere
come maggiormente verosimile che la volontà dell’assicurata fosse quella di
restare casalinga al 100%.
2.8. Il
dr. __________, medico SMR – sulla base del rapporto medico 10 maggio 2011 (doc. AI 7/1-5) nel
quale il dr. __________ ha attestato che “(…) attualmente in un’attività
pesante a mediamente pesante l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del
70%. In un’attività leggera e adatta, vista la presenza della malattia
sistemica e dei problemi alla schiena, vista la stanchezza cronica
verosimilmente legata in parte alle cure di base della malattia sistemica, vi è
una incapacità lavorativa del 50%. Ho certificato una tale incapacità
lavorativa dal 15.03.2011. La capacità lavorativa in attività leggere e adatte
potrebbe parzialmente migliorare a breve termine con la terapia in corso ma
difficilmente la capacità lavorativa potrà superare il 40% (ndr. recte: il
60%) in attività adatte. Attualmente la paziente è casalinga. Come casalinga
vi è attualmente un’incapacità lavorativa dell’ordine del 40%. La paziente è
limitata nella cura dei bambini piccoli e nelle faccende domestiche più pesanti
o ripetitive. (…)” (doc. AI 7/3 punti 1.6 e 1.7), ritenute le limitazioni
funzionali poste dallo stesso specialista (doc. AI 7/5) e visto che nel
rapporto medico 26 maggio 2011 (doc. AI 8/1-4) il dr. __________ ha evidenziato
che “(…) non posso quantificare la limitazione durante lo svolgimento delle
mansioni casalinghe, ma la paziente più volte mi ha detto di essere gravemente
disturbata dai dolori e di svolgere tutto con grosse difficoltà e rallentamento
nel tempo (…)” (doc. AI 8/3) –, nel rapporto finale 16 giugno 2011 (doc.
AI 10/1-3), poste le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “(…)
sclerosi multipla (collagenosi) con artropatie diffuse. Sclerosi sistemica o
sclerodermia. Sindrome lombare con/su ernie discali L3-L5 a destra. Sindrome
del tunnel carpale bilaterale (…)” (doc. AI 10/1) e considerati i limiti
funzionali posti dal dr. __________, ha concluso che “(…) almeno da inizio 2010 in base alla documentazione medica a dossier si può considerare presente un danno globale della
mobilizzazione. Con inchiesta casalinga si potrà meglio quantificare le limitazioni
presenti (…)” (doc. AI 10/3).
L’Ufficio
AI – vista la valutazione medica suenunciata e ritenute le risultanze dell’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica del 25
novembre 2011 (doc. AI 12/1-6) –, con la decisione qui impugnata ha negato
il diritto a una rendita essendo il grado d’invalidità non pensionabile (doc.
AI 14/1-2).
2.9. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351, la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti
da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente
motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere
degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il
solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con
l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.
Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di
ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Nella
STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174,
il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e l’art. 49 OAI che
stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del SMR può essere
riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto senza aver
visitato personalmente l’assicurato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione
del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,
STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del
rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in
caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;
DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,
il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed
indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un
altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.10. Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui è giunto l’Ufficio AI.
Infatti,
da una parte il dr. __________, come il dr. __________ (“(…)
attualmente in un’attività pesante a mediamente pesante l’assicurata è inabile
al lavoro nella misura del 70%. In un’attività leggera e adatta, vista la
presenza della malattia sistemica e dei problemi alla schiena, vista la
stanchezza cronica verosimilmente legata in parte alle cure di base della
malattia sistemica, vi è una incapacità lavorativa del 50%. Ho certificato una
tale incapacità lavorativa dal 15.03.2011. La capacità lavorativa in attività
leggere e adatte potrebbe parzialmente migliorare a breve termine con la terapia
in corso ma difficilmente la capacità lavorativa potrà superare il 40% (ndr. recte: il 60%) in attività adatte (…)”; doc. AI 7/3), ha concluso
per una capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata rispettosa dei
limiti funzionali posti.
Non
è possibile concludere differentemente avuto riguardo al rapporto 13 giugno
2012 firmato dal dr. __________ e dal dr. __________, capo servizio rispettivamente
assistente specialista del Servizio di Neurologia dell’Ospedale Regionale di __________
(VIII).
Al
riguardo – a prescindere dal fatto che detti specialisti non si sono espressi
sulla capacità lavorativa limitandosi ad osservare che “(…) nelle ultime
settimane il disturbo parestesico è andato progressivamente peggiorando,
soprattutto a destra, con frequenti risvegli notturni e difficoltà a rassettare
la casa (…)” (VIII) – il dr. __________, medico SMR, nelle annotazioni 26 giugno 2012 ha rilevato che “(…) l’attuale documentazione medica [ndr. si riferisce al rapporto 13
giugno 2012 dei dottori __________ e __________] non mostra una problematica
neurologica di rilievo. Persistono i disturbi alle mani già noti per i quali il
reumatologo curante ha definito i limiti funzionali, limiti funzionali sui
quali si è basata l’inchiesta a domicilio. (…)” (X/bis).
In
questo senso, la domanda di allestimento di una perizia giudiziaria (cfr.
consid. 1.3) va respinta. In effetti, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si rinuncerà
ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; vedi Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundes-verwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V 94
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va
inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,
ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della
carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
concreto – fatto salvo il rapporto 13 giugno 2012 di cui già si è detto – la
ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione medica che non sia già stata vagliata
dal medico SMR dr. __________.
D’altra
parte, per quel che concerne la valutazione della capacità dell’assicurata
quale casalinga, l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta domiciliare il 25
novembre 2011 (doc. AI 12/1-6).
Sulla
base degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assi-curata, dopo aver
fissato gli impedimenti di ogni singola mansione domestica, l'assistente
sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 30,5% (doc. AI 12/6).
Valutando
Fatti
i singoli impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto
conto delle dichiarazioni dell’assicura-ta in merito alle limitazioni ad eseguire
talune mansioni.
Considerato
che l’insorgente non ha formulato contestazioni al riguardo e ricordato che –
in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235 consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4), alla valutazione dell’assistente sociale va prestata piena adesione,
ritenuto in particolare come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e
l’esigibilità di ogni singola mansione.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica infatti unicamente nei casi in cui esso
appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 consid. 2).
Va
inoltre rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata nell'ambito
dell'economia domestica. Conforme alla giurisprudenza (DTF 130 V 97, STF I
126/07 del 6 agosto 2007) è del resto anche la presa in considerazione della
ripartizione dei compiti all’interno della famiglia e quindi della
collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica da parte dei
familiari.
Il
TFA ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell'assicu- rata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti
medici (AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella
causa M. J. V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di
posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni accertate
in sede d'inchiesta – strumento destinato soprattutto alla valutazione di
impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica – è da considerarsi in ogni caso
necessaria quando si è in presenza di disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11
agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio 2003).
Al
riguardo va qui evidenziato che anche il dr. __________, nel rapporto 10 maggio
2011, a differenza della capacità lavorativa del 50% in un’attività adeguata,
ha attestato che “(…) come casalinga vi è attualmente un’incapacità lavorativa
dell’ordine del 40% (…)” (doc. AI 7/3). Del resto va qui attirata l’attenzione
della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce
da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF 115 V 53, 114 V 285
consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia
domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa e in misura
ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente
ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei
familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze (DTF 133 V 504
consid. 4.2; sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00). In particolare nella DTF 133
V 504 il TF ha rammentato che se la persona assicurata, a causa della sua
inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e
con un impegno temporale assai più elevato, deve riorganizzare il proprio
lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari.
In
questo senso, ribadito che questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi e
che l’assistente sociale ha potuto considerare anche l’aiuto dei famigliari nei
lavori che l’assicurata non può svolgere personalmente nell’economia domestica –
nell’inchiesta, in merito all’attività legata all’alimentazione, alla pulizia
dell’appartamento, alla spesa e acquisti diversi e al bucato, confezione e
riparazioni di indumenti, l’incaricata ha evidenziato che “(…) i figli
apparecchiano-sparecchiano ed alcune volte la suocera lava i piatti. In
occasione delle pulizie a fondo del locale cucina, la signora RI 1 è in grado
di eseguire unicamente quelle leggera; il marito e il cognato si occupano dei
lavori pesanti. […] I famigliari si occupano delle pulizie stagionali
dell’appartamento, l’assicurata è in grado di eseguire unicamente quelle
leggere. […] L’assicurata si occupa personalmente della piccola spesa
quotidiana presso i vicinissimi supermercati senza problemi particolari; esegue
altresì quella settimanale, insieme al marito, e trasporta gli acquisti in casa
direttamento con il carrello del supermercato (per evitare di sollevare pesi). […]
Alternando l’attività con delle pause, stende la biancheria piccola e leggera
sullo stendino basso ed affida quella pesante-ingombrante ai famigliari. (…)”
(doc. AI 12/4-5) –, la valutazione dell’inchiesta economica per le persone che si
occupano dell’economia domestica 25 novembre 2011 va quindi confermata.
Appurata
l’applicabilità del metodo specifico per il calcolo dell’invalidità (cfr. consid.
2.7) e confermata la valutazione espressa dall’assistente sociale, questo Tribunale deve pertanto
concludere che a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto un grado d’invalidità del
30.5% e quindi negato il diritto alla rendita (cfr. consid. 2.3 e 2.4).
2.11. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- andrebbero poste a
carico della ricorrente che ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria
tendente all’esen-zione dalle tasse e spese processuali (cfr. consid. 1.3).
Ai
sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere
garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,
il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge
rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto
in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di
ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,
l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i
presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, Kommentar ATSG,
2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
A
norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul
patrocinio d’ufficio (LAG), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,
l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzio-ne dagli anticipi e dalle
cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al
gratuito patrocinio.
I
presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in
principio dati se l’istante – per quanto qui interessa – si trova nel bisogno e
se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche
artt. 2 e 3 Lag.).
Nella
fattispecie, risulta dagli atti di causa che l’assicurata beneficia delle prestazioni
assistenziali (cfr. doc. B).
In
tali circostanze, l’indigenza deve essere ammessa.
Il
ricorso non appariva inoltre di primo acchito privo di esito favorevole.
Essendo
dunque nella fattispecie soddisfatti i relativi requisiti
cumulativi, la ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese
processuali (STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di
rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse in futuro
migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, op. cit, ad art. 61, n. 110,
pag. 790; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella procedura
davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA I 569/02 del 15 luglio 2003,
consid. 5; STFA U 234/00 del 23 maggio 2002, consid. 5a, parzialmente
pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid. 6).
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L’istanza
tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con esenzione dalle tasse
e spese processuali è accolta.
3.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito
della concessione dell’assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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