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Decisione

32.2012.122

Valutazione retrospettiva dell'incapacità lavorativa. Aumento del grado d'invalidità per un periodo limitato

27 novembre 2012Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di Föerster:

non si ha comorbidità con patologia somatica severa (si

veda valutazione REU)

non si ha comorbidità con psicopatologia maggiore in

atto

non si ha fallimento delle terapie al di là delle

attese.

non si ha ritiro sociale assoluto.

In conclusione, risulta giustificata un'incapacità

lavorativa del 30% in abituale attività come infermiera e in attività come

casalinga (eventualmente da confermare con consueta indagine per casalinghe).

Tale incapacità lavorativa prende valore dal dicembre 2008" (sottolineatura

del redattore; doc. AI 38/9-10).

Ricevuto

il rapporto 4 gennaio 2011 dello psichiatra curante, dr. __________ (il quale,

diagnosticata una sindrome depressiva ricorrente in episodio attuale di media

gravità aveva sostenuto un’incapacità al guadagno [recte: inabilità lavorativa]

del 100% dal gennaio 2010 e del 50% da aprile 2010) alla succitata valutazione,

i medici del SMR hanno ritenuto di procedere ad “una perizia psichiatrica

neutrale intesa a stabilire l’evoluzione dello stato di salute psichico dalla

valutazione del maggio 2010, descrizione di eventuali risorse disponibili come

infermiera e come casalinga – si tenga presente l’inchiesta casalinghe del 29

settembre 2009 - rispettivi limiti funzionali (cfr. annotazioni 16 marzo

2011; doc. AI 53).

Con

referto 15 aprile 2011 (doc. AI 56) i periti del CPAS, confermata una sindrome

depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità (ICD 10: F33.1),

hanno posto la seguente valutazione:

"

(…)

Con grande probabilità l'assicurata ha sviluppato una

personalità fragile predisposta a sviluppare episodi depressivi quando confrontata

agli inevitabili eventi stressanti della vita a causa dell'infanzia trascorsa

in presenza di un padre assente affettivamente e di una madre gravemente

disturbata dal lato psichiatrico.

La nostra ipotesi è confermata dai ripetuti episodi

depressivi già manifestatisi in passato e dalla conseguente necessità di cure

specialistiche dapprima presso lo psichiatra Dr. __________, quindi presso la

psichiatra Dr. __________ e, dal 2009, presso lo psichiatra Dr. __________.

Nell'ambito della nota sindrome depressiva ricorrente,

anamnesticamente e in relazione anche alle difficoltà con il coniuge e al

peggioramento della sintomatologia legata alla sindrome di Sjögren, il

peggioramento del quadro clinico è ipotizzabile a partire dal mese di dicembre

2010 (ipotesi confermata telefonicamente dal dr. __________ che ha condiviso la

nostra valutazione).

Dal mese di gennaio 2009 l'assicurata è seguita con regolarità ed adeguatezza da parte dello psichiatra curante e della

psicologa signora __________ ed in terapia con 3 antidepressivi (Efexor, Deroxat

e Trittico).

Nonostante ciò persiste tuttora uno stato depressivo di

media gravità che si ripercuote sulla capacità lavorativa dell'assicurata nella

misura del 50%; essa risulta quindi abile al lavoro nella stessa misura (circa

4 ore al giorno) sia come infermiera, sia come casalinga.

Per quanto concerne la terapia psicofarmacologica,

anche se adeguata, ci permettiamo di suggerire, anche a causa del persistente

stato d'ansia, l'aggiunta di un ansiolitico ed eventualmente una semplificazione

mirata a ridurre il numero degli antidepressivi prescritti incrementando il

dosaggio di quello più efficace per l'assicurata.

Quanto finora descritto e discusso di

permette di concludere che l'assicurata è da considerare inabile al lavoro

nella misura del 50% a partire dal mese di dicembre 2010. Tale inabilità

persiste tuttora (…)"

(doc. AI 56/7).

Tenuto

conto sia della valutazione SMR che della perizia CPAS, l’Ufficio AI ha

ritenuto l’assicurata inabile al 30% dal dicembre 2008 ed al 50% da dicembre

2010.

Con

il presente ricorso, fondandosi in particolare sui rapporti dello psichiatra curante,

l’assicurata contesta la succitata valutazione retrospettiva, sostenendo che

prima del maggio 2010 (momento della valutazione bisdisciplinare del SMR) l’incapacità

lavorativa era del 100%, con decorrenza dal mese di dicembre 2008.

In

sede di risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso le annotazioni 4 giugno

2012 del SMR, nelle quali viene in particolare osservato:

"

(…)

Ora, in base a un riesame del dossier, e di quanto

osservato durante la visita SMR, è plausibile affermare che nel periodo dicembre

2008 – marzo 2009, l'A.ta abbia sofferto di una sintomatologia depressiva

che potrebbe avere influenzato per se la sua capacità lavorativa in genere. In

assenza di altre informazioni oggettive, è giustificabile una IL 100% in quel

periodo di tempo, mentre da aprile 2009 al dicembre 2010 è giustificato

confermare le conclusioni del rapporto SMR citato (IL 30%) (…)" (sottolineature

del redattore; doc. IV/bis).

Con

osservazioni 25 giugno 2012, accompagnate dallo scritto 21 agosto 2012 del dr. __________

(doc. D), l’assicurata contesta l’apprezzamento espresso dal SMR di ricondurre

ad aprile 2009 il miglioramento della sintomatologia psichica (V).

2.5. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U

330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;

DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die

Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..

123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

In DTF

125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad

art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va

ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/ 2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta

e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche,

la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia,

il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con

sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti

medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in

base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.6. Nell’evenienza

concreta, questo Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della

ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima

dell’emissione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione

medica agli atti, può confermare la valutazione medico-teorica della residua

capacità lavorativa operata sia dal SMR che dal CPAS e posta alla base della

decisione contestata. Né del resto l’assicurata ha sollevato alcun dubbio sulla

loro validità.

Tuttavia,

per i motivi di seguito esposti, il TCA non può condividere le conclusioni cui

sono pervenuti i medici del SMR – per quanto riguarda la valutazione retrospettiva

–, i quali hanno attestato un miglioramento della capacità lavorativa

dell’assicurata nel mese di aprile 2009 .

Nelle già accennate annotazioni 4 giugno 2012 il dr. __________,

psichiatra presso il SMR, aveva ritenuto che “il miglioramento sarebbe

iniziato nella primavera 2009, dunque la diagnosi di probabile sindrome di

Sjören non avrebbe influenzato tale disturbo (depressivo; n.d.r.) ma

avrebbe, si intuisce, quasi spiegato all’assicurata l’origine dell’astenia.

Questa spiegazione avrebbe avuto dunque un effetto positivo su alcuni sintomi

depressivi…” (doc. IV bis).

Il dr. __________,

nelle successive annotazioni 10 luglio 2012, ha in particolare evidenziato i motivi che lo hanno convinto a situare nell’aprile 2009 l’intervenuto miglioramento:

"

(…)

Vorrei comunque ripetere che le conclusioni del

rapporto SMR si erano basate sulle affermazioni, giudicate attendibili,

dell'A.ta, la quale non aveva mostrato disturbi mnesici durante la visita SMR

citata.

A riprova di questo, l'A. aveva parlato di un periodo

di vacanza in __________ al mare in estate 2009.

Sempre secondo la documentazione __________, il dr. __________

certificava il 19 giugno 2009 che la sua paziente poteva lasciare il suo

domicilio dal 20 al 28 giugno 2009; il dr. __________, il 22 luglio 2009,

indicava invece, da un punto di vista medico psichiatrico, un soggiorno

all'estero dal 27.07.2009 al 3.08.2009.

È chiaro, pertanto che l'A.ta, durante il colloquio

SMR, si riferisse effettivamente alla primavera-estate 2009, non ad altra data.

Infine, da un punto di vista psicopatologico, un

episodio depressivo grave comporta accentuata perdita di autostima, inutilità e

colpa associate a idee e comportamenti suicidari, che richiedono da un lato una

medicazione generalmente più pesante di quella certificata dal dr. __________

il 25 maggio 2009, dall'altra rendono controindicati lunghi viaggi lontano dal

proprio domicilio. (…)" (doc. VIII/1)

Va qui rilevato

che nei rapporti 7 aprile 2009 e 25 maggio 2009 alla Cassa malati __________,

il dr. __________ aveva diagnosticato un episodio grave, senza sintomi

psicotici (ICD-10: F32-2), e valutato una totale incapacità lavorativa (decorrente

dal dicembre 2008), come attestato nel precedente suo rapporto 10 febbraio 2008

(atti CM, doc. 4), seppur rilevando un leggero miglioramento della flessione

dell’umore come pure della fragilità emotiva (atti CM, doc. 5 e 6).

Vero che, come

evidenziato dal SMR, all’Ufficio AI il 15 settembre 2009 lo psichiatra curante

aveva certificato un episodio attuale di media gravità, evidenziando

come nel mese di aprile 2009 all’assicurata era stata diagnosticata una sindrome

di Sjören (doc. AI 14).

Nel succitato scritto

21 agosto 2012 lo psichiatra curante ha tuttavia precisato:

"

(…)

3. Per quanto concerne il fatto che nel mio

rapporto per l'__________ del 7 aprile 2009 abbia posto la diagnosi di episodio

depressivo grave, mentre nel mio (dell’) agosto 2009 abbia posto la diagnosi di

episodio depressivo medio, anziché quella di episodio depressivo grave in remissione

parziale, come suggerisce il Dr. med. __________, il quale pone un'osservazione

legittima e condivisibile, il cambiamento di diagnosi andava nella direzione di

un passo ed uno sforzo svolto dalla paziente, nel tentativo di elaborare ed

accettare il "lutto parziale", relativo alla diagnosi della sua

malattia somatica, ossia sindrome di Sjögren. Il potenziamento del trattamento

farmacologico del farmaco Lamictal a 50 mg, stabilizzatore dell'umore con

effetto antidepressivo, associato ad un potenziamento del trattamento

ipnoinducente a base di Trittico, va invece nella direzione di fare ulteriori

sforzi per migliorare il quadro depressivo che anche se con uno spiraglio di

miglioramento, limitava la capacità lavorativa della paziente, che permaneva

totale del 100%. (…)" (doc. D, pto. 3)

In merito al breve

periodo di soggiorno all’estero ed alla farmacoterapia, nel menzionato scritto

il dr. __________ ha evidenziato:

"

(…)

4. Per quanto concerne il breve soggiorno all'estero

della paziente, nell'agosto 2009, segnalo che il senso e lo scopo di favorire e

sostenere un soggiorno breve all'estero con la sua famiglia, per la paziente

fosse un'ulteriore fattore di tipo terapeutico e di stimolazione nell'allentare

nella paziente i vissuti di colpa, vergogna nel contesto di una fase con

confronto con il "lutto parziale" rispetto alla propria malattia

somatica, vale a dire la Sindrome di Sjögren e alle sue implicazioni

psicologiche, riguardanti un crescente sentimenti di impotenza e di defuturizzazione

rispetto al proprio futuro professionale, con un pensiero via via più definitivo

di non poter più svolgere il suo ruolo professionale di infermiera, che tanto

ha vissuto con passione. In quest'ottica l'essere in un breve soggiorno di una

settimana, che non si può definire, da un mio punto di vista, un "lungo

viaggio lontano", come detto dal Dr. med. __________, ad una distanza di

circa tre ore di macchina, ha avuto anche lo scopo di permettere alla paziente

di "andare in vacanza rispetto alla propria malattia", nel senso di

non sentirsi troppo confrontata con le sue carenze nel ruolo di casalinga,

madre e moglie nella vita quotidiana ed in più ha anche avuto lo scopo, per la

paziente, di far piacere al marito ed al figlio di undici anni, di poter vivere

un momento familiare di distacco dalle problematiche quotidiane e dal clima di

fatica, di stress, che la doppia malattia, somatica e psichica, della paziente

ha indotto anche nei familiari, in particolare nel marito, che ha dovuto

sopperire alle carenze quotidiane domestiche, ma anche generali, viste le

difficoltà di funzionamento quotidiano domestico e professionale della

paziente. In quell'ottica, il fatto che la paziente abbia in conclusione svolto

questo breve soggiorno con la famiglia, non significa che la paziente fosse

"guarita" e senza particolari sofferenze e senza alcun sentimento di

perdita di autostima, di inutilità e colpa rispetto alla propria fase di vita

esistenziale, fonte di depressione. Tengo inoltre a considerare che questi

sintomi depressivi di mancanza di autostima, inutilità e colpa ed anche pensieri

di morte come soluzione alla propria fase esistenziale negativa, hanno

comportato nella paziente un iniziale potenziamento graduale del trattamento

psicofarmacologico antidepressivo a base di Efexor, a dosaggi quasi massimali

di 300 mg al giorno, con un'associazione di Lamictal, noto stabilizzatore

d'umore con spiccate proprietà antidepressive, il quale va introdotto

gradualmente nell'arco dei mesi, allo scopo di evitare seri effetti collaterali

di tipo dermatologico. In quest'ottica quindi il trattamento farmacologico

messo in atto nell'agosto 2009 è stato un trattamento in seguito ripotenziato

2009 e l'inverno 2010, venendo sottoposta la paziente ad un trattamento antidepressivo

a base di Efexor, 150 mg, una pastiglia al giorno ed Efexor, 75 mg, una pastiglia

al giorno, associato ad un secondo antidepressivo, Cipralex a dosaggi massimali

di 20 mg al giorno, oltre ad un terzo antidepressivo, Trittico, 50 mg, una compressa

per la notte, a scopo ipnoinducente, associato a Sanalepsi, quaranta gocce per

la notte, farmaco antistaminico a scopo ipnoiducente. In quest'ottica quindi va

anche considerato che il trattamento psicofarmacologico antidepressivo della

paziente è stato un trattamento sviluppato e costruito gradualmente e va

considerato nella sua globalità il fatto che, sebbene nell'agosto 2009 la

paziente ha smesso un solo antidepressivo (Cipralex, 20 mg a dosaggi

massimali), è stato un episodio temporaneo a riprova del fatto che la paziente

non vivesse un quadro clinico stabilizzato e migliorato pienamente." (Doc.

D; pto 4)

Non va poi

dimenticato che la parziale inabilità del 30% nella precedente attività valutata

dal SMR nel maggio 2010 è riferita alle sequele delle affezioni reumatologiche

e non a quelle extra somatiche (cfr. consid. 2.4). Pertanto, visti i succitati

rapporti dello psichiatra curante, come pure le sue precisazioni, appare poco

convincente dedurre che già nell’aprile 2009 l’assicurata non risentisse più dei

disturbi psichici in modo tale da (teoricamente) riprendere la sua abituale professione

di infermiera nella misura del 70%.

Non

da ultimo va ricordato che nel caso di una valutazione retrospettiva della capacità

lavorativa di un assicurato, in assenza di più attendibili elementi, va data

particolare importanza alle certificazioni rese dal medico curante (su questo

punto vedi Boltshauser, Invaliditätsbemessung bis zur feststehenden

Dauerinvalidität, in: Rechtsfragen der Invalidität in der Sozialversicherung,

Band 45, St. Gallen 1999; cfr. ad esempio STA 32.2005.147 del 14 settembre 2006).

E’ pertanto da

ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

l’assicurata è stata totalmente inabile in qualsiasi attività dal dicembre 2008,

abile al 50% dall’aprile 2010 (rapporto 4 gennaio 2011 del dr. Rigamonti), abile

al 30% da maggio 2010 (valutazione SMR) ed è inabile al 50% da dicembre 2010

(perizia CPAS).

2.7. Ai sensi dell’art.

28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato

ha diritto a una rendita se ha avuto

un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante

un anno senza notevole interruzione.

L’art. 29 cpv. 1

LAI stabilisce che il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato

il diritto alle prestazioni conformemente all. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto

a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.

Nel caso in esame,

alla scadenza dell’anno di carenza nel mese di dicembre 2009 avrebbe avuto

diritto ad una rendita intera ex art. 28 cpv. 1 lett.b LAI. Avendo essa

inoltrato domanda nell’agosto 2009, il diritto al versamento della rendita intera

decorre dal 1° marzo 2010.

A

seguito del miglioramento attestato nel maggio 2010 dal SMR (30% d’inabilità) e

tenuto conto che lo stesso perdurava senza interruzione notevole da oltre tre

mesi, in applicazione dell’art. 88a cpv. 1 OAI la rendita va soppressa dal 1°

settembre 2010. Infatti, seguendo

il calcolo del raffronto dei redditi eseguito dall’amministrazione (non

contestato) e riportato nella decisione contestata, con un’inabilità del 30%

l’assicurata non presenta un grado d’invalidità pensionabile (l’incapacità al

50% per il mese di aprile 2010 non è rilevante in quanto limitato solo ad un

mese e quindi non duratura).

Con il

peggioramento (50% di inabilità) valutato dal CPAS da dicembre 2010 l’invalidità

risorge. In applicazione dell’art. 29 bis OAI (che

prevede che se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado

d’invalidità e se l’assicurato, nel susseguente periodo di 3 anni, presenta di

nuovo un grado d’invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita

per incapacità al lavoro della stessa origine, il

periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa

impostogli dall’articolo 29 capoverso 1 LAI, ciò che corrisponde alla

fattispecie concreta), dal 1° dicembre 2010 essa ha diritto ad una mezza

rendita.

Visto

quanto precede, questo Tribunale deve annullare la decisione impugnata e

riformarla nel senso che all’assicurata è riconosciuto il diritto ad una

rendita intera dell’AI a contare dal 1° marzo 2010 al 1° settembre 2010 e ad

una mezza rendita dal 1° dicembre 2010.

Ne

consegue che, come da richiesta ricorsuale, l’assicurata ha diritto agli interessi

di mora, tenuto inoltre conto che la domanda di prestazioni risale all’agosto

2009 (doc. AI 1). Infatti, secondo l'art. 26 cpv. 2 LPGA, sempre che

l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione

sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita

del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. L’obbligo di versare gli

interessi moratori inizia per l’insieme delle prestazioni maturate 24 mesi dopo

la nascita del diritto in quanto tale e non solo due anni dopo la scadenza di

ogni singola rendita mensile (DTF 133 V 13 consid. 3.6; cfr. anche l’art. 7

OPGA sul tasso e le modalità di calcolo degli interessi). Questa Corte ha già

avuto modo di precisare che il diritto ad interessi esiste ogniqualvolta

l’amministrazione versa una prestazione più tardi di 24 mesi dalla nascita del

relativo diritto, indipendentemente che si tratti del primo riconoscimento di

una prestazione o di un aumento della stessa (STCA 32.2010.36 confermata dal TF

con pronuncia del 1. luglio 2011 pubblicata in DTF 137 V 273). Spetterà

all’Ufficio AI di procedere al relativo calcolo, a cui gli atti vengono quindi

a tale scopo rinviati.

2.8. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per

ripetibili (cfr. DTF 126 V 11 consid. 2 e STF K 63/06 del 5 settembre 2007).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La decisione 15 marzo 2012

è annullata e modificata nel senso che a RI 1 è riconosciuto il diritto ad una

rendita intera dal 1° marzo 2010 al 1° settembre 2010 e ad una mezza rendita

dal 1° dicembre 2010, con versamento d’interessi di mora, il cui calcolo deve essere

effettuato dall’Ufficio AI a cui gli atti vengono quindi a tale scopo rinviati.

Considerandi

2.

Le

spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’insorgente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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