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Decisione

32.2012.123

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

10 dicembre 2012Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

2.2 e 2.4 pag. 391 seg.; 129 V 289 consid. 2.1

pag. 290 con i rispettivi riferimenti).

Se pertanto l'assicurato

non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il

tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se l'interessato si

possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato

del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.

Considerandi

3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.

1.

pag. 173).

In

una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di

un’assicurata non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né

l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento

di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto

un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha

riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione

dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del

Dispositivo

dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione

della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR

2009 BVG nr. 27).

Allorquando

in discussione è il grado d’invalidità, la giurisprudenza non riconosce

l’interesse degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità

non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato

(ad esempio la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006

IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7).

In una

sentenza del 9 giugno 2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3 l’Alta Corte ha

negato l’effetto vincolante del grado di invalidità stabilito – in maniera non

precisa (“grobe Schätzung”) –dall’Ufficio AI per un istituto di

previdenza e di conseguenza l’interesse degno di protezione all’impugnazione

della decisione.

In

un'altra sentenza 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 il TF ha confermato la

decisione dell’Ufficio AI che ha ridotto il grado d’invalidità dal 30 al 27%

senza dare la possibilità all’assicurato di ritirare il ricorso. Secondo l’Alta

Corte non vi era violazione del divieto di reformatio in pejus anche se

questa riduzione avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulle prestazioni

della previdenza professionale dell’assicurato.

Nella

sentenza 9C_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti

degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di

previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono

dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità.

In quel caso l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i

quali avevano concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque

il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da

invalido. Il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di

precisare il tasso d’invalidità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la

valutazione dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale.

Il TF

nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 ha negato la richiesta di accertamento del grado preciso d’invalidità nell'ottica

di una eventuale rendita della previdenza professionale sovraobbligatoria

rilevando quanto segue:

"

Da un lato perché per il calcolo della media

retrospettiva non è determinante il grado di invalidità esatto, quanto

piuttosto quello dell'incapacità lavorativa. Dall'altro perché gli accertamenti

degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di

previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono

dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità

(cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]).

L'accertamento di un grado d'invalidità che non raggiunge il limite di legge

del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro effetto vincolante perché in una

simile evenienza gli organi dell'AI non hanno (avuto) motivo di determinare

esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno

2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con riferimenti."

2.2. Nella

presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che la Fondazione

collettiva LPP __________ ha attribuito a RI 1 una rendita d’invalidità del 25%

a far tempo dal 1° ottobre 2011, sulla base della decisione dell’assicuratore

infortuni, ma solo fino al 30 novembre 2011, in quanto l’assicurazione invalidità a partire dal 1° dicembre 2011 ha riconosciuto un grado inferiore al 25% che

non permette più – ai sensi della relazione contrattuale tra __________ e RI 1

– di accordare una rendita d’invalidità (doc. A1 e A2).

Alla

luce della giurisprudenza appena esposta il TCA ritiene che nel caso concreto non

esiste alcun interesse degno di protezione al riconoscimento di un grado

d’invalidità del 25% nell’ottica di una rendita della previdenza professionale,

in quanto l’accertamento dell’Ufficio AI non esplica effetto vincolante nei

confronti della Fondazione collettiva LPP __________. L’accertamento di un

grado d’invalidità del 25% infatti - come richiede il legale di RI 1 – non risulta

decisivo per la fissazione del diritto a una rendita d’invalidità in ambito AI visto

che in ogni caso esso non raggiunge il limite di legge del 40% che ai sensi

dell’art. 28 LAI dà diritto ad una rendita d’invalidità.

In

considerazione di quanto sopra esposto il ricorso dev’essere dichiarato

irricevibile.

2.3. Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele

Cattaneo Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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