32.2012.123
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10 dicembre 2012Italiano11 min
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Numero d'incarto:
32.2012.123
Data decisione, Autorità:
10.12.2012, TCA
Titolo:
Ricorso irricevibile. Non sussiste alcun interesse degno di protezione al riconoscimento di un grado d'invalidità del 25% nell'ottica di una rendita della previdenza professionale, in quanto l'accertamento dell'ufficio AI non esplica effetto vincolante nei confronti della Fondazione LPP
GRADO DI INVALIDITÀ
IRRICEVIBILITÀ
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 59 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.123
LG/DC/sc
Lugano
10 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
composto dei
giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 4 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 marzo 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, nato
nel 1953, da ultimo attivo quale falegname (addetto alle consegne) in data 27
maggio 2010 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI
per adulti (rendita) per le sequele di una lussazione alla spalla destra (doc.
AI 2-1, doc. LAINF 2-1).
1.2. Esperiti gli
accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 19 marzo
2012 (doc. AI 54-1), preavvisata con progetto del 21 ottobre 2011 (doc. AI
49-1), ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità (grado
100%) limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre 2010 sino al 30
novembre 2011, versata tuttavia unicamente dal 1° novembre 2010, tre mesi dopo
l’inoltro della richiesta ex art. 29 cpv. 1 LAI).
Dal 1°
dicembre 2011 la rendita è stata quindi soppressa essendo il grado d’invalidità
dell’assicurato del 18%.
1.3. Contro
questa decisione l’assicurato, patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando il riconoscimento di un grado d’invalidità
del 25% a far tempo dal 1° novembre 2011.
Il legale
ha precisato che il grado d’invalidità di cui è chiesto l’accertamento (25%) –
benché non dia diritto ad una decisione di rendita – permette di ottenere il
versamento della rendita LPP (doc. I, doc. A1).
Il
ricorrente ha contestato la valutazione economica svolta dall’Ufficio AI, in
particolare l’applicazione dei dati statistici nel confronto dei redditi invece
delle schede DPL, le quali in ambito LAINF hanno permesso all’assicurato di
percepire una rendita del 25%. Il legale ha altresì postulato l’applicazione
del gap salariale e contestato le riduzioni statistiche dal reddito da invalido
(doc. I).
1.4. In risposta
l’UAI, richiamata la visita medica di __________ del Dr. __________ dell’__________,
nonché il rapporto del SMR, ha postulato la reiezione integrale del gravame confermando
– dal punto di vista economico – l’applicazione dei dati statistici TA1 e non
le schede DPL “poiché (l’Ufficio AI, n.d.r.) non ha i mezzi né la
possibilità di raccogliere la pertinente e completa documentazione presso i
diversi posti di lavoro (al contrario di quanto è invece in grado di effettuare
la __________ in ambito LAINF)” (doc. IV).
1.5. Con lo
scritto dell’11 giugno 2012 l’avv. RA 1 si è riconfermato nel proprio ricorso
del 4 maggio 2012 (doc. VI).
Il doc.
VI è stato inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
in
diritto
In
ordine
2.1. Con
il presente ricorso l’assicurato chiede l’accertamento di un grado d’invalidità
del 25% - invece del 18% calcolato dall’UAI - che non dà comunque diritto ad
una rendita d’invalidità.
Preliminarmente
occorre pertanto esaminare se sussiste un interesse degno di protezione ex art.
59 LPGA che legittimi RI 1 a ricorrere contro il querelato provvedimento.
Ai
sensi dell’art. 59 LPGA ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla
decisione o dalla decisione su opposizione ed ha un interesse degno di
protezione al suo annullamento o alla sua modifica.
La
legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA corrisponde a quella di
cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1 con riferimenti),
secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era toccato dalla
decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione all'annullamento
o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile la giurisprudenza
resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009,
ad art. 58 n.4 p. 735;; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, p. 121; va
fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo
diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in
materia di diritto pubblico al TF: al riguardo cfr. le summenzionate
citazioni). La giurisprudenza considerava
degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni interesse pratico
o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento della decisione
impugnata che può fare valere una persona toccata da quest'ultima. L'interesse
degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che l'accoglimento
dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini, nel fatto di
evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra natura che la
decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e riferimenti
ivi citati).
Nella sentenza I 239/05 del
22 marzo 2007 l’Alta Corte ha ricordato che l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento o
alla modifica della decisione impugnata, necessario per ammettere la
legittimazione a ricorrere dev'essere
negata se il ricorso di diritto amministrativo è unicamente rivolto contro la
motivazione della stessa senza chiedere la modifica del dispositivo, solo
oggetto suscettibile di essere impugnato (DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418; 106 V 91 consid. 1
pag. 92 con riferimento). È fatta salva l'eventualità, in cui il dispositivo
rinvia ai considerandi (DTF 113 V 159).
Per quel che concerne la
decisione (formatrice) concernente prestazioni assicurative, solo queste ultime
sono oggetto del dispositivo. Il grado
d'invalidità costituisce in tale contesto, soltanto la motivazione del
provvedimento. Quest'ultima può essere impugnata autonomamente solo se può fare
l'oggetto di un giudizio di accertamento. Il che presuppone, a sua volta,
l'esistenza di un interesse degno di
protezione all'accertamento, vale a dire di un interesse speciale, immediato e
attuale, di natura fattuale o giuridica. All'emanazione di un giudizio di
accertamento non devono però opporsi interessi pubblici o privati di rilievo.
Infine, l'interesse degno di protezione può
unicamente essere ammesso se non può essere altrimenti attuato con un giudizio
formatore (DTF 115 V 416 consid.
3b/aa pag. 418; 114 V 203 con
riferimenti; inoltre DTF 130 V 388 consid.
Fatti
2.2 e 2.4 pag. 391 seg.; 129 V 289 consid. 2.1
pag. 290 con i rispettivi riferimenti).
Se pertanto l'assicurato
non chiede una modifica del dispositivo ma si limita a contestare ad esempio il
tasso di incapacità di guadagno, deve essere esaminato se l'interessato si
possa prevalere di un interesse degno di protezione all'accertamento immediato
del punto litigioso stabilito nella decisione impugnata (DTF 115 V 416 consid.
Considerandi
3b/aa pag. 418 e i riferimenti ivi citati; cfr. anche DTF 119 V 171 consid.
1.
pag. 173).
In
una sentenza 8C_539/2008 del 13 gennaio 2009 il TF si è pronunciato sul caso di
un’assicurata non contestava né l’entità della rendita AI attribuita, né
l’inizio della determinazione della rendita, ma nell’ottica del riconoscimento
di una rendita d’invalidità della previdenza professionale, pretendeva soltanto
un’altra definizione dell’insorgenza dell’invalidità. L’Alta Corte non ha
riconosciuto un interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
dell’AI, in quanto l’insorgente non aveva chiesto alcuna modificazione del
Dispositivo
dispositivo della decisione, ma censurava un elemento della determinazione
della rendita e, con ciò la motivazione della prestazione riconosciutale (SVR
2009 BVG nr. 27).
Allorquando
in discussione è il grado d’invalidità, la giurisprudenza non riconosce
l’interesse degno di protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità
non incide sul diritto alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato
(ad esempio la correzione del grado d’invalidità dal 63 al 68%; cfr. SVR 2006
IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7).
In una
sentenza del 9 giugno 2006, pubblicata in SVR 2007 IV nr. 3 l’Alta Corte ha
negato l’effetto vincolante del grado di invalidità stabilito – in maniera non
precisa (“grobe Schätzung”) –dall’Ufficio AI per un istituto di
previdenza e di conseguenza l’interesse degno di protezione all’impugnazione
della decisione.
In
un'altra sentenza 8C_696/2008 del 3 giugno 2009 il TF ha confermato la
decisione dell’Ufficio AI che ha ridotto il grado d’invalidità dal 30 al 27%
senza dare la possibilità all’assicurato di ritirare il ricorso. Secondo l’Alta
Corte non vi era violazione del divieto di reformatio in pejus anche se
questa riduzione avrebbe potuto avere ripercussioni negative sulle prestazioni
della previdenza professionale dell’assicurato.
Nella
sentenza 9C_1073/2009 del 25 marzo 2010 il TF ha ribadito che gli accertamenti
degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di
previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono
dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità.
In quel caso l’assicurato aveva censurato la motivazione dei primi giudici, i
quali avevano concluso che il tasso d’invalidità non avrebbe superato comunque
il grado del 34% anche con una deduzione massima del 20% dal reddito da
invalido. Il ricorrente sosteneva che questa motivazione non permetteva di
precisare il tasso d’invalidità esatto dal quale sarebbe poi dipesa la
valutazione dell’incapacità di guadagno nella previdenza professionale.
Il TF
nella sentenza 9C_971/2009 del 14 giugno 2011 ha negato la richiesta di accertamento del grado preciso d’invalidità nell'ottica
di una eventuale rendita della previdenza professionale sovraobbligatoria
rilevando quanto segue:
"
Da un lato perché per il calcolo della media
retrospettiva non è determinante il grado di invalidità esatto, quanto
piuttosto quello dell'incapacità lavorativa. Dall'altro perché gli accertamenti
degli organi AI esplicano effetto vincolante nei confronti degli istituti di
previdenza solo limitatamente a quegli aspetti che nella procedura AI si sono
dimostrati decisivi per la fissazione del diritto a una rendita d'invalidità
(cfr. a tal proposito DTF 130 V 270 consid. 3.1 pag. 273; SVR 2007 IV n. 3 pag. 8 consid. 3 [I 808/05]).
L'accertamento di un grado d'invalidità che non raggiunge il limite di legge
del 40% (art. 28 LAI) non esplica per contro effetto vincolante perché in una
simile evenienza gli organi dell'AI non hanno (avuto) motivo di determinare
esattamente il tasso d'invalidità (cfr. pure sentenze 8C_696/2008 del 3 giugno
2009 consid. 11 e 9C_8/2009 del 30 marzo 2009 consid. 3.2 con riferimenti."
2.2. Nella
presente fattispecie dalla documentazione agli atti emerge che la Fondazione
collettiva LPP __________ ha attribuito a RI 1 una rendita d’invalidità del 25%
a far tempo dal 1° ottobre 2011, sulla base della decisione dell’assicuratore
infortuni, ma solo fino al 30 novembre 2011, in quanto l’assicurazione invalidità a partire dal 1° dicembre 2011 ha riconosciuto un grado inferiore al 25% che
non permette più – ai sensi della relazione contrattuale tra __________ e RI 1
– di accordare una rendita d’invalidità (doc. A1 e A2).
Alla
luce della giurisprudenza appena esposta il TCA ritiene che nel caso concreto non
esiste alcun interesse degno di protezione al riconoscimento di un grado
d’invalidità del 25% nell’ottica di una rendita della previdenza professionale,
in quanto l’accertamento dell’Ufficio AI non esplica effetto vincolante nei
confronti della Fondazione collettiva LPP __________. L’accertamento di un
grado d’invalidità del 25% infatti - come richiede il legale di RI 1 – non risulta
decisivo per la fissazione del diritto a una rendita d’invalidità in ambito AI visto
che in ogni caso esso non raggiunge il limite di legge del 40% che ai sensi
dell’art. 28 LAI dà diritto ad una rendita d’invalidità.
In
considerazione di quanto sopra esposto il ricorso dev’essere dichiarato
irricevibile.
2.3. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele
Cattaneo Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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