Lexipedia

Decisione

32.2012.126

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 agosto 2012Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri di Foerster.

(…)" (doc. AI 76/8-9)

Il

dr. __________, viste le risultanze su esposte, nel rapporto finale 23 gennaio 2012, ha quindi stabilito un’incapacità lavorativa totale dal novembre 2009 e del 66,6% dal marzo

2011 nell’attività abituale e in un’attività adeguata un’incapacità totale dal

dicembre 2010, dello 0% dal marzo 2011 e del 20% (per motivi psichiatrici) dal

novembre 2011 (doc. AI 77/1-4).

L’Ufficio

AI, in merito alla documentazione fotografica concernente l’incendio che ha

distrutto il suo magazzino a __________, ha comunicato all’assicurato “(…)

che quanto ricevuto non è rilevante per una modifica del nostro progetto di decisione

del 25.01.2012 (…)” (doc. AI 80/1).

Quanto

al rapporto 15 marzo 2012 del dr. __________, FMH in medicina interna e

reumatologia, indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 88/2-3) – prodotto

dall’assicurato in sede di osservazioni al progetto di decisione 25 gennaio

2010 – questo Tribunale rileva che lo specialista non si è confrontato con la

perizia del dr. __________, non ha addotto per quali ragioni le conclusioni a

cui è giunto il perito sarebbero errate e si è limitato, esprimendo solo una

diversa valutazione, a concludere che “(…) dal punto di vista prettamente

teorico, non considerando l’età né il mercato del lavoro, né altri aspetti non

reumatologici (cefalee ..) potrebbe venir presa in considerazione un’attività

in misura del 50%. In pratica, considerando la situazione globale, un

reinserimento professionale in un’attività adatta è giudiziosamente da

considerare illusorio o per lo meno molto difficilmente realizzabile. (…)”

(doc. AI 88/3).

Anche

il dr. __________, nelle annotazioni 3 aprile 2012, ha osservato che “(…) il rapporto del Dr. __________ del 15.3.2012, non apporta nuovi

elementi influenti sulla valutazione della CL da noi effettuata. Le nuove

ulteriori diagnosi presenti nel rapporto citato, sono senza influsso sulla CL. Si

conferma il rapporto medico SMR del 23.01.2010. (…)” (doc. AI

89/1).

2.9. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a,

122 V 160 consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a/cc).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/

2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile

2007).

2.10. In

concreto, viste le risultanze esposte al consid. 2.8 e conformemente alla giurisprudenza

su enunciata, questo Tribunale deve concludere che la situazione medica è stata

sufficientemente indagata e pertanto confermare un’incapacità lavorativa totale

dal novembre 2009 e del 66,6% dal marzo 2011 nell’attività abituale e in

un’attività adeguata un’incapa-cità totale dal dicembre 2010, dello 0% dal

marzo 2011 e del 20% (per motivi psichiatrici) dal novembre 2011 (così come

stabilito dal dr. __________ nel rapporto finale 23 gennaio 2012 sub doc. AI

77/1-4).

Nemmeno

è possibile concludere differentemente per il solo fatto che l’assicurato

sostiene che, senza tuttavia documentare, “(…) ciò che certamente non può

essere disatteso é il rilevante cambiamento intervenuto con l’incendio avvenuto

nel mese di dicembre 2011. Tale cambiamento ha certamente interessato tanto

l’aspetto medico, ed in particolare quello psichiatrico, quanto quello economico.

(…)” (I, punto 10.3).

2.11. Quanto

all’aspetto economico dagli atti non è possibile capire come l’Ufficio AI abbia

quantificato il reddito da valido in fr. 25'328.-- per il 2010 e per quali ragioni

abbia applicato il metodo ordinario del confronto dei redditi senza procedere

alla ventilata inchiesta per indipendenti (cfr. doc. AI 32/1-3 e 78/1-4).

In

simili circostanze si giustifica – come del resto auspicato

dall’amministrazione con la risposta (cfr. consid. 1.4) – l’annullamento della

decisione impugnata e il rinvio degli atti all’amministrazione affinché,

effettuati i necessari e indicati accertamenti limitatamente a questo aspetto,

si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel marzo 2011. In particolare circa l’esigibilità del cambio di professione illustrativa è la STF 9C_924/2011

del 3 luglio 2012 consid. 5.2 con riferimenti.

2.12. Quanto

infine alla domanda di ripristino dell’effetto sospensivo – ricordato che

il ritiro dell’effetto sospensivo di un ricorso,

legato ad una decisione di riduzione o di soppressione di una rendita in via di

revisione, perdura fino a che l’amministrazio-ne rende la nuova decisione (DTF 106 V 18 e

129 V 370 confermate nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio 2011 consid. 3.2,

9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del 20 dicembre 2010

consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque giudici) dell’11

novembre 2010 consid. 4) e ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con la

decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare abusivamente l’inizio

dell’effetto della revisione (l’amministrazione ha infatti predisposto una perizia reumatologica e

una psichiatrica a cura del dr. __________ e del dr. __________, si è fondata

sul rapporto finale 23 gennaio 2012 e sulle annotazioni 3 aprile 2012 del dr. __________

e erroneamente ha ritenuto sufficienti le tabelle elaborate il 23 gennaio 2012

sub. doc. AI 78/1-4) – la stessa non può essere accolta e pertanto l’effetto sospensivo

tolto con la decisione impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la

procedura di rinvio.

2.13. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Al

ricorrente, patrocinato da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ Di conseguenza, la

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione

affinché proceda come indicato nei considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà

all’assicurato fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster