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Decisione

32.2012.128

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 gennaio 2013Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti incarti (VII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF

9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

L’insorgente

postula il diritto ad almeno una mezza rendita e/o a provvedimenti integrativi

d’ordine professionale.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,

L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches

Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco

di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).

Giusta

l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono

invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,

ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se

sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Al

proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il

raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)

inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono

però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.

4.1).

2.4. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta

l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in

tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile

di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare

nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF

117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare

la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la

modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente

realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni

sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;

Pratique VSI 1999).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 9C_516/2012 del 3 gennaio 2013 consid. 5.3 con

riferimenti).

2.5. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1 e 1.2), dopo la STCA di

rinvio del 7 luglio 2009 (doc. AI 64/1-15), con decisione 12 agosto 2010,

l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal

1. aprile al 31 agosto 2009 nonché alle rispettive rendite completive per i figli

(doc. AI 102/1-3).

La

decisione del 12 agosto 2010 (doc. AI 102/1-3) – fondata sulle

annotazioni 24 novembre 2009, 25 gennaio, 11 marzo e 20 aprile 2010, nelle

quali il medico SMR dr. __________ riprendeva la documentazione medica agli

atti e in particolare le limitazioni funzionali poste dal dr. __________ nel

rapporto 30 settembre 2009 (doc. AI 74/1-2, 79/1, 88/1 e 92/1) e sulla valutazione

27 gennaio 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 80/1-7) –, per quanto

attiene al diritto alla rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009, è cresciuta

incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.2 e 1.3).

2.6. Come

rilevato sopra (cfr. consid. 1.4), nel mese di gennaio 2011 l’assicurato ha

inoltrato una nuova domanda (doc. AI 103/1, 106/1, 108/1 e 109/1-6).

L’amministrazione

– vista la valutazione 2 agosto 2011 nella quale il dr. __________,

medico SMR, ha proposto l’esecuzione di una perizia neurologica (doc. AI

133/1-2) – ha ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI

134/1-2).

Nella

perizia 25 novembre 2011 (doc. AI 136/1-9) il dr. __________, FMH in neurologia

– dopo aver riassunto la documentazione medica, esposto dettagliatamente

l’anamnesi e formulata una valutazione obiettiva –, ha concluso:

"

(…)

Il paziente presenta una sintomatologia algica a

livello cervicale, del cinto scapolare e degli arti superiori, bilateralmente,

prossimale, che si manifesta in occasione dello sviluppo di una forza isometrica

con gli arti superiori, movimenti ripetitivi, mantenimento prolungato della

stessa posizione oppure con gli arti sopra la testa, che ha reso

sostanzialmente non possibile il mantenimento della sua ultima occupazione. La

problematica è da inquadrare in un contesto di alterazioni degenerative della

colonna cervicale, relativamente focali con un disturbo tra C6-C7 e C7-C8, in

stato dopo protesi del disco C5-C6 per discopatia ed ernia del disco con

radicolopatia e in precedenza nel 2003 discectomia C6-C7 per discopatia ed

ernia del disco. Soprattutto il II° intervento ha permesso una riduzione praticamente

completa della sintomatologia algica cervicale, ma non ha permesso un recupero

funzionale completo.

A questa situazione si aggiunge una diffusa ipotrofia

della muscolatura del cinto scapolare che è stata investigata in dettaglio

presso il Neurocentro __________, per la quale un processo di tipo miopatico è

fortemente sospettato, anche se l'analisi della biopsia muscolare non ha

permesso di porre una diagnosi più precisa. Una origine radicolopatica in

relazione con la problematica della colonna cervicale sembra essere esclusa.

Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:

1. alterazioni degenerative della colonna

cervicale, con discopatia C6-C7 e C7-C8, in stato dopo protesi del disco C5-C6

per discopatia ed ernia del disco con radicolopatia (2008) e discectomia C6-C7

per discopatia ed ernia del disco (2003).

Considerandi

2.

Verosimile miopatia del cingolo

scapolare, esame elettromiografico evocativo, biopsia muscolare negativa.

Per quanto riguarda le limitazioni funzionali in

relazione con la problematica degenerativa osteoarticolare della colonna

cervicale sono da tenere conto delle limitazioni che rispecchiano quelle elencate

dal paziente, vale a dire un'impossibilità a mantenere la stessa posizione in

modo prolungato, l'esecuzione di movimenti ripetitivi con gli arti superiori,

mantenimento della posizioni con gli arti sopra la testa, così come sono già

stati elencati in dettaglio e valutati dal Dr. __________ nella sua valutazione.

Vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla verosimile miopatia, che

causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa ed isometrica,

unitamente ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi di lavoro

serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione comporta un calo

lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno al 20%, in aggiunta

alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa cervicale, da intendersi

come diminuzione del rendimento nell'arco di un'intera giornata lavorativa.

Concretamente non è possibile ipotizzare un rientro

nella sua precedente postazione di lavoro con ritmi superiori al 50%, intesi

come rendimento della capacità lavorativa su un periodo completo di lavoro,

dettati soprattutto dal mantenimento obbligatorio della stessa posizione di

lavoro durante quasi tutto l'arco della giornata. In un'attività adeguata, in

cui l'assicurato possa modificare a suo piacimento le posizioni di lavoro e

variarle senza limitazioni, è ipotizzabile una capacità di lavoro fino al 80%.

Solo in situazioni in cui le attitudini fisiche vengano completamente

annullate, si potrebbe ipotizzare una ripresa al 100% delle capacità lavorative

(come ad esempio in un contesto di formazione prettamente teorica). Attualmente

lavora come dipendente presso la Sagl creata ad hoc con la moglie, in qualità

di orafo, svolgendo tutte le attività, a rotazione, potendo modificare la sua

posizione di lavoro secondo i sintomi percepiti. In questa situazione sente di

riuscire progressivamente a migliorare e sue capacità lavorative, oltre il 50%.

Non ritengo tuttavia ipotizzabile una capacità lavorativa completa, in questo

tipo di lavoro, a causa della fortemente verosimile problematica muscolare

miopatica.

Dal punto di vista del morale non ho riscontrato

particolari alterazioni o disturbiche possono influire in modo significativo

sulle capacità di lavoro, l'assicurato sta d'altronde già mettendo in atto

parte delle raccomandazioni, lavorando attualmente secondo i suoi ritmi si

rende conto che riesce a lavorare anche leggermente più del 50%, percentuale

che pensa di poter aumentare ulteriormente nel corso delle prossime settimane.

Si potrebbero tenere in considerazione misure di

riqualifica professionale, verso posti di lavoro che tengano in considerazioni

le limitazioni già espresse, eventualmente nel ramo della vendita o della

consulenza professionale come orafo. Non appaiono evidenti limitazioni della

capacità di apprendimento, se dispensato in lingua italiana. Concretamente l'ottenimento

del certificato di capacità nel suo ramo lavorativo dovrebbe essere fortemente

auspicato, con in seguito possibilità di impiego quale formatore.

Dal punto di vista terapeutico è importante mantenere

un controllo riguardo all'esecuzione degli esercizi di rinforzo della

muscolatura cervicale che esegue a casa, per la problematica miopatica non vi

sono invece particolari altre misure da intraprendere.

(…)" (doc. AI 136/8-9)

L’Ufficio

AI – visto anche il rapporto finale 6 dicembre 2011 e le annotazioni 6 febbraio

2012.

del dr. __________ (doc. AI 137/1-3 e 156/1) – con decisione 18 aprile 2012 ha negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni (doc. AI 161/1-3).

2.7

Per

costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz

über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 348).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122

V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne

il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze

minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei

criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,

il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per

principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a

carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio

di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano

di far proprie le conclusioni cui sono giunti il perito dr. __________ e il dr.

__________, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui

l’assicurato è portatore e, sulla base della documentazione medica agli atti, hanno

concluso per un’incapacità lavorativa nell’attività abituale del 50%

dall’ottobre 2008 e in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali

posti dello 0% dal maggio 2009 e del 20% dal settembre 2011.

Infatti

il dr. __________, nella perizia 25 novembre 2011 che si basa sulla visita del

2.

settembre 2011 (doc. AI 136/1-9) – dopo aver confermato il rapporto 30

settembre 2009 (doc. AI 155/43-51) nel quale il dr. __________, FMH in malattie

reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ritenute le limitazioni funzionali

poste, aveva concluso che “(…) il lavoro svolto di lucidatore di oggetti

preziosi richiede regolarmente mansioni solo parzialmente compatibili con le

presenti limitazioni che appaiono per intanto quelle definitive, giustificando

quindi un’ulteriore e permanente incapacità lavorativa nella misura del 50%

(inteso come misto tra resa ridotta e presenza ridotta). Per un’attività

lucrativa consone alle sue presenti risorse il signor RI 1 risulta dal profilo

medico-teorico invece abile in forma normale (…)” (doc. AI 155/49)

rilevando che “(…) vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla

verosimile miopatia, che causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa

ed isometrica, unitamente ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi

di lavoro serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione comporta un

calo lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno al 20%, in

aggiunta alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa cervicale,

da intendersi come diminuzione del rendimento nell’arco di un’intera giornata

lavorativa. (…)” (doc. AI 136/8-9) – ha concluso che “(…)

concretamente non è possibile ipotizzare un rientro nella sua precedente

postazione di lavoro con ritmi superiori al 50%, intesi come rendimento della capacità

lavorativa su un periodo completo di lavoro, dettati soprattutto dal

mantenimento obbligatorio della stessa posizione di lavoro durante quasi tutto

l’arco della giornata. In un’atti-vità adeguata, in cui l’assicurato possa modificare

a suo piacimento le posizioni di lavoro e variarle senza limitazioni, è

ipotizzabile una capacità di lavoro fino all’80% (…)” (doc. AI 136/9).

Inoltre,

nelle motivazioni della decisione 12 agosto 2010 (doc. AI 93/1-3) – decisione,

questa, cresciuta incontestata in giudicato per quanto attiene al riconoscimento

del diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 (cfr. consid.

1.2

e 1.3) –, l’Ufficio AI aveva già ritenuto che “(…) dalla documentazione

medica acquisita all’incarto, con particolare riferimento alla valutazione

25.01.2010

del Servizio medico regionale dell’AI, risulta che l’assicurato, nonostante

il danno alla salute presentato, a decorrere dal maggio 2009, dispone ancora di

una capacità lavorativa del 100% per un’attività rispettosa dei limiti

funzionali posti (…)” (doc. AI 93/3) e che “(…) a seguito delle

osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione 3 febbraio

2010, per quanto attiene alla parte medica, il dossier è stato sottoposto per

competenza al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR). Quest’ultimo in

una nota del 20 aprile 2010 ha in sostanza potuto indicare che i nuovi referti

medici raccolti non evidenziano una differenza sostanziale atta a poter

modificare le conclusioni alle quali l’amministrazione era giunta (…)”

(doc. AI 93/4).

Queste

risultanze mediche non sono state validamente contestate dall’insorgente che – senza

produrre nuova documentazione medica e richiamandosi ad atti medici già considerati

sia dal dr. __________ che dai medici SMR – si è limitato a

sostenere in modo del tutto generico che “(…) la valutazione del dr. med. __________

non permette di chiarire quegli aspetti che una perizia medica dovrebbe

chiarire, risultando così lacunosa (…)” (I, punto 2).

In

particolare il TCA rileva che – a differenza di quanto sostenuto con il ricorso: “(…) i medici

curanti del signor RI 1, che seguono il loro paziente ormai da alcuni anni,

hanno sempre mantenuto le loro diagnosi accertando una incapacità lavorativa

dell’assicurato, in qualsiasi attività, di almeno il 50% (…)” (I, pag. 5) – il dr. __________,

FMH in neurologia, già nel rapporto 30 aprile 2009 indirizzato alla curante

dr.ssa __________ (doc. AI 59/5-7) aveva precisato che “(…)

dall’approfondimento anamnestico e dalla valutazione oggettiva, debbo ritenere

che nonostante un’evoluzione molto favorevole per il quadro clinico preesistente,

il paziente risulta oggi ancora incapace al lavoro in una forma del 50% nella

sua attività di lucidatore (…)” (doc. AI 59/7) e nella lettera 11 gennaio

2011.

(doc. AI 103/1) – scritto, questo, con il quale il dr. __________, vista la

consultazione neuro-muscolare 13 dicembre 2010 del dr. __________, capo clinica

del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, con il Prof. __________

(doc. AI 110/1), aveva chiesto all’Ufficio AI una rivalutazione del caso – non si era

espresso sulla capacità lavorativa.

Del

resto, il dr. __________, nel menzionato rapporto 13 dicembre 2010 indirizzato

al dr. __________, non si era neppure lui pronunciato sulla capacità lavorativa

in un’attività adeguata precisando che “(…) con il Prof. __________ concordiamo

che gli esiti di due radicolopatie cervicali all’arto superiore destro, con

residuo deficit motorio (scapola alata) possono sicuramente diminuire il rendimento

nel lavoro del paziente, visto che esso richiede mantenimento prolungato di

posizioni fisse del cingolo scapolare, senza contare che una associata

patologia miopatica non é stata ancora formalmente esclusa (…)” (doc. AI

110/1).

Riguardo

alla diversa valutazione della capacità lavorativa in un’attività adeguata

rispettosa dei limiti funzionali posti – nel rapporto 30

settembre 2009 il dr. __________ aveva concluso che “(…) per un’attività

lucrativa consona alle sue presenti risorse il signor RI 1 risulta dal profilo

medico-teorico invece abile in forma normale (…)” (doc. AI 155/49) –, il dr. __________,

nella perizia 25 novembre 2011, ha evidenziato che “(…) per quanto riguarda

le limitazioni funzionali in relazione con la problematica degenerativa

osteoarticolare della colonna cervicale sono da tener conto delle limitazioni

che rispecchiano quelle elencate dal paziente, vale a dire un’impossibilità a

mantenere la stessa posizione in modo prolungato, l’esecu-zione di movimenti

ripetitivi con gli arti superiori, mantenimento della posizione con gli arti

sopra la testa, così come sono già stati elencati in dettaglio e valutati dal

Dr. __________ nella sua valutazione. Vi si aggiunge inoltre una limitazione

legata alla verosimile miopatia, che causa una scemata capacità di sviluppare

forza intensa ed isometrica, unitamente ad una diminuzione della capacità a

sostenere ritmi di lavoro serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione

comporta un calo lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno

al 20%, in aggiunta alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa

cervicale, da intendersi come diminuzione del rendimento nell’arco di un’intera

giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 136/8-9).

Quanto

infine alla censura secondo la quale il dr. __________ “(…) omette di

specificare quali attività lavorative il signor RI 1 potrebbe ancora esercitare

all’80% (…)” (I, pag. 5) – a prescindere dal fatto che spetta al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. consid.

2.

) –, visto che il dr. __________ ha confermato le limitazioni

funzionali poste dal dr. __________ aggiungendo un calo del rendimento del 20%

in qualsiasi attività a causa della verosimile miopatia, questo Tribunale non

ha motivo per scostarsi dalla valutazione 27 gennaio 2010 (doc. AI 80/1-7)

nella quale il consulente in integrazione, circa le attività esigibili, ha rilevato:

"

(…)

Le possibilità di reintegrazione sono date in primo

luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire

queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame

di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che

caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.

La valutazione medica (e pratica) del caso porta a

ritenere l'attività di lucidatore di orologi svolta fino ad ora esigibile nella

misura del 50% (½ giornata).

In alternativa, nel caso concreto, in assenza di una

formazione professionale specifica, risultano proponibili unicamente attività

di tipo non qualificato.

Esempi di attività lavorative compatibili con il danno

alla salute dell'A. sono:

· Nel ramo professionale abituale egli potrebbe

svolgere le mansioni di controllo della qualità;

· L'A. potrebbe anche essere ingaggiato nel ramo

della vendita/consulenza in gioielleria o in punti vendita che trattino questo

tipo di articoli; in queste mansioni l'A. potrebbe sfruttare le competenze

professionali acquisite;

· In alternativa, sempre nel settore della vendita,

l'A. potrebbe essere impiegato in quelle nicchie di mercato che consentono di

praticare l'ergonomia imposta dai limiti invalidanti. Penso a quelle

ditte/negozi che a causa delle dimensioni e del tipo di merce e del flusso

della clientela, permettono di alternare la posizione come per es. quelle di

elettrodomestici, di pasticcerie, di profumerie/prodotti per la cura del corpo,

d'abbigliamento, di souvenir, eccetera;

· Per ciò che concerne la possibilità di svolgere

un'attività leggera e prevalentemente sedentaria: le aziende che trasformano le

materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica,

elettricità) sono organizzate in modo di produrre in postazioni dove la postura

è prevalentemente seduta. In queste aziende i compiti sono di produzione

(taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,...) di confezione, d'imballaggio,

d'assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione.

Possibilità di alternare la postura: i medesimi DL, organizzano il ciclo

produttivo in modo tale d'acconsentire ai loro dipendenti d'alzarsi per brevi

periodi ad es. per consegnare i prodotti finiti ad altre postazioni di

trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni. Rammento che in

queste attività, dopo circa un'ora e mezza di lavoro, sono previste pause

contrattuali di 10-15 minuti;

· Autista, fattorino addetto alla distribuzione e

consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti

farmaceutici).

(…)" (doc. doc. AI 80/4-5)

In

conclusione, rispecchiando la perizia 25 novembre 2011 del dr. __________ (doc.

AI 136/1-9) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza

(cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento dopo il mese di

settembre 2011 e prima del 18 aprile 2012, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa nell’attività abituale del 50% dall’ottobre 2008 e in

un’altra attività adeguata dell’80% dal settembre 2009.

In

questo senso, la domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria – “(…) nella

denegata ipotesi in cui questo Tribunale non concordasse con i medici curanti

del ricorrente, si chiede che venga esperita una nuova perizia pluridisciplinare,

comprensiva di una perizia neurologica da affidare, come suggerito dal dr. med.

__________, ad uno specialista in malattie neuromuscolari (…)” (I, pag. 7) – va respinta.

In effetti, quando l'istruttoria da

effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un

apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di

determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri

provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V

94.

consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

Va

inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo

cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal

giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso

che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle

parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove

necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto

che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di

prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

Il

ricorrente non ha del resto nemmeno prodotto il preannunciato ulteriore certificato

medico del dr. __________ circa l’attuale stato di salute e relativo alle considerazioni

del dr. __________ (in sede di osservazioni 31 gennaio 2012 (doc. AI 153/1-5),

confermate nel ricorso a pagina 5, si era infatti riservato “(…) la possibilità

di produrre un nuovo certificato medico del dr. med. __________ circa l’attuale

stato di salute dell’assicurato e circa le considerazioni del dr. med. __________

(…)” (doc. AI 153/3)). Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto

che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti

“entro un termine ragionevole”, si deve concludere che l'insorgente ha

rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la

STCA 35.2009.86 del 10 dicembre

2009).

2.9

Per

quel che concerne la valutazione economica va osservato quanto segue.

2.9.1

Per

quanto riguarda il raffronto dei redditi – ricordato che secondo la

giurisprudenza per il raffronto fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale

diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno

2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011

visto che dopo la decisione 12 agosto 2010 (con la quale gli è stato

riconosciuto il diritto alla mezza rendita limitatamente al periodo dal 1.

aprile al 31 agosto 2009) l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda nel

gennaio 2011 (cfr. consid. 1.4 e 2.4; art. 29 cpv. 1 e art. 28 cpv. 1 lett. b

LAI) – va rilevato quanto segue.

2.9.2

Per

determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il

danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel

momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).

Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si

fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei

salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23

ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario

che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa

azienda o in un’azienda simile.

Nel caso in cui

non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico

che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento

ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999

pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

In

concreto, nel 2011 – partendo da un reddito annuo per il 2010 di fr. 54'802.65 indicati

dall’ultimo datore di lavoro (doc. AI 138/1) e aggiornati al 2011 (aumentati

del 1% per il 2011; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari

nominali settore secondario in La Vie économique 12-2012 pag. 91) – si ottiene un

reddito da valido di fr. 55'350.67 (54'802.65 aumentati dell’1% = 55'350.67).

2.9.3

Per

quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli

assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale

(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito

considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.

In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo

capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante

una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre

esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla

base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i

fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il

parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali

e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto

nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in

casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.

4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal

salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla

media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte

le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando

però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente

la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e

9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel

2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale

di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,

livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo

ipotetico da invalido pari a fr. 61'924.62 (fr. 4'901.--

[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su

41.7

ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in

La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati

per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).

Presso

il suo ultimo datore di lavoro, nel 2011, l’insorgente avrebbe percepito un

salario di fr. 55'350.67 (cfr. consid. 2.9.2).

Questo

salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello

svizzero dai lavoratori del settore industria manifatturiera (Tabella TA1 2010

attività manifatturiere, p.to 10-33, livello di qualifica 4: fr. 5’192.-- aggiornati

al 2011 riportati su 41.2 ore [cfr. tabella B 10.2 e 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, settore C industria

manifatturiera pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto

che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio

1999, consid. 3a] = fr. 64'814.85).

Conformemente

alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono

indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di

un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 61'924.62) va dunque ridotto del 9.61% (percentuale corrispondente al gap

salariale applicabile [fr. 55'350.67 contro fr. 64'814.85 danno un gap

del 14.61% che va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta

pertanto a fr. 55'973.66 (fr. 61'924.62 ridotti

del 9.61% = fr. 55'973.66).

Ritenuta

una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la riduzione

del 10% – nella nota 13

dicembre 2011 sub doc. AI 139/3-4 che concerne le riduzioni al reddito

ipotetico da invalido si conclude che “(…) visto quanto espresso in

precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 10% per

attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI

139/4); va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire

il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid.

5.

; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 40'301.03 (fr. 55'973.66 x 80% ridotti del 10% = fr. 50'376.29).

2.9.4

Ritenuti

quindi un reddito da valido di fr 55'350.67 (cfr. consid. 2.9.2) e da invalido

di fr. 40'301.03 (cfr. consid. 2.9.3), si ottiene un grado

d’invalidità del 27% ([55'350.67 - 40'301.03] x 100 :

55'350.67 = 27.18% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF

130.

V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr.

consid. 2.3).

2.10

Secondo

l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha

diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità

esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno

possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.

Invalido

ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità

del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale,

una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche

STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).

Inoltre

con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata

invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in

fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di

natura professionale, ha affermato che:

"

(…)

Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte

nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra

dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite

le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e

ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la

messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per

analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del

26.

ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già

solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.

(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)

Ne

consegue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti

professionali visto che anche nella presente fattispecie – come indicato

dalla consulente nel rapporto finale del 27 gennaio 2010 (doc. AI 80/1-7), in

particolare al punto concernente le attività esigibili (doc. AI 80/4-5) riprodotto

in esteso al consid. 2.8 – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili

che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.

Del

resto la stessa consulente quanto alle proposte formative ha concluso che “(…)

in considerazione degli aspetti sopra esposti e in assenza di una formazione di

base, non è possibile entrare nel merito di provvedimenti professionali volti a

mantenere o migliorare la capacità di guadagno. Su richiesta scritta dell’A. si

potrà valutare l’attivazione del nostro servizio di aiuto al collocamento (…)”

(doc. AI 80/7).

2.11

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che

l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.

2.12

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

2.13

L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.).

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di

vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti

all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata

all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano

considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le

valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la

dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da

un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere

in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che,

lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna

documentazione medica idonea a contestare le valutazioni del perito dr. __________

e dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente

le allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava di una

perizia neurologica che confermava una precedente valutazione del dr. __________

sulla base della quale, con decisione 12 agosto 2010 cresciuta incontestata in

giudicato, l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal

1.

aprile al 31 agosto 2009) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione

impugnata del 18 aprile 2012.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del

gratuito patrocinio è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1.

Il

ricorso è respinto.

2.

La

domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente..

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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