32.2012.128
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24 gennaio 2013Italiano41 min
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Numero d'incarto:
32.2012.128
Data decisione, Autorità:
24.01.2013, TCA
Titolo:
Nuova domanda di prestazioni. Viste le risultanze mediche, considerata l'abilità lavorativa dell'80% in un'attività adeguata e applicando il confronto dei redditi da valido e invalido, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni
APPREZZAMENTO ANTICIPATO DELLE PROVE
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
DIRITTO ALLA RENDITA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
RIFORMAZIONE
art. 4 LAI
art. 17 LAI
art. 28 LAI
art. 16 LPGA
art. 87 OAI
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.128
FS/sc
Lugano
24 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 aprile 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1971, all’epoca attivo quale pulitore di bracciali per orologi presso
la __________ di __________ (doc. AI 12/1-8), nel mese di maggio 2008 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti domandando di essere posto al beneficio
di provvedimenti d’integrazione professionale (doc. AI 8/1-10).
Con
decisione 3 febbraio 2009 (doc. AI 41/1-2), preavvisata con progetto 17 dicembre
2008 (doc. AI 36/1-2), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto a prestazioni
adducendo che “(…) la modifica della postazione lavorativa adattata su misura
permette all’assicurato di tornare abile al lavoro in misura completa
nell’abituale attività quale gioielliere-orafo. L’assicu-rato risulta quindi
convenientemente reintegrato senza un danno economico dovuto ad una diagnosi
invalidante. Non vige quindi né un diritto ad una rendita AI né a provvedimenti
professionali. (…)” (doc. AI 41/1).
In
esito al ricorso inoltrato contro la decisione del 3 febbraio 2009, con STCA
del 7 luglio 2009 (doc. AI 64/1-16), questo Tribunale ha annullato la decisione
impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI affinché – esperiti i
necessari accertamenti circa l’effettiva reintegrazione nella sua attività
abituale e di natura medica atti a stabilire la capacità lavorativa nel tempo
tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata – si
pronunciasse nuovamente sul diritto a prestazioni.
1.2. Con
decisione 12 agosto 2010 (doc. AI 102/1-3), preavvisata con progetto 3 febbraio
2010 (doc. AI 82/1-6), l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto
ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 nonché alle rispettive
rendite completive per i figli. Questa decisione è cresciuta incontestata in
giudicato.
1.3. Con
decisione 6 gennaio 2012 (doc. AI 142/1-4), annullando la decisione del 12
agosto 2010, l’Ufficio AI ha modificato la scala rendite applicabile al calcolo
delle prestazioni (dalla 26 alla 32) fissando la rendita semplice
dell’assicurato in CHF 683.00 (contro i precedenti CHF 555.00) e quelle
completive per i figli in CHF 274.00 (contro i precedenti CHF 222.00) (vedi i
doc. AI 102/1-3 e 142/1-4).
Il
ricorso dell’8 febbraio 2012 (doc. AI 155/3-8) interposto contro la decisione
del 6 gennaio 2012 – ritenuto che “(…) Dal profilo sostanziale risulta pertanto che
il rapporto giuridico regolato concerne esclusivamente l’ammontare della
rendita avuto riguardo alle nuove evenienze (considerazione dei periodi di
versamento dei contributi in __________) e non il diritto alla rendita dal 1.
aprile al 31 agosto 2009 in quanto tale. Detto diritto, lo si ribadisce, era
già stato stabilito con la decisione del 12 agosto 2010 cresciuta incontestata
in giudicato. Non è pertanto possibile concludere differentemente avuto riguardo
al fatto che nella decisione del 6 gennaio 2012 è evidenziato pure a caratteri
stampatello che “(…) LA PRESENTE ANNULLA E SOSTITUISCE LA DECISIONE DEL
12.08.2010. (…)” (doc. A). Infatti, ribadito che si è trattato sostanzialmente
di modificare solo gli importi delle rendite avuto riguardo alla nuova scala
applicabile, vi è da concludere che la decisione del 12 agosto 2010 è stata
annullata limitatamente a questo aspetto e non certo anche in merito al diritto
alla rendita in quanto tale. (…)” (STCA del’11 settembre 2012 incarto
32.2012.46, consid. 2.2) e considerato che “(…) l'insorgente non
ha contestato, come tale, il solo ed unico oggetto della
decisione 6 gennaio 2012, ossia il nuovo importo delle rendite
riconosciute dal 1. aprile al 31 agosto 2009 (…)” (STCA del’11 settembre 2012 incarto 32.2012.46, consid. 2.3) – è stato
respinto da questo Tribunale con STCA dell’11 settembre 2012 (incarto
32.2012.46).
1.4. Il
12 gennaio 2011, tramite il dr. __________, l’assicurato ha inoltrato una seconda
domanda di prestazioni (doc. AI 103/1, 106/1, 108/1 e 109/1-6).
1.5. Con
decisione 18 aprile 2012, oggetto della presente vertenza, preavvisata il 15
dicembre 2011 (doc. AI 140/1-3) – sulla base della perizia 25 novembre 2011
del dr. __________ (doc. AI 136/1-9) e del rapporto finale 6 dicembre 2011 e dell’annotazione
16 febbraio 2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 137/1-3 e 156/1) –, l’Ufficio AI
ha negato il diritto ad una rendita e a provvedimenti professionali essendo il
grado d’invalidità non pensionabile (doc. AI 161/1-3).
1.6. Con
il ricorso qui in oggetto l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato
la valutazione medica e quella economica chiedendo di essere posto al beneficio
del diritto ad almeno una mezza rendita e/o a provvedimenti integrativi
d’ordine professionale. Contestualmente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria
con gratuito patrocinio.
1.7. Con
lettera 22 maggio 2012 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione
(IV e IV/bis).
1.8. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI – precisato che “(…) in merito alle
attività compatibili con il danno alla salute si rammenta che già in occasione
del rapporto finale del Servizio integrazione professionale (di seguito SIP)
del 27 gennaio 2010 la consulente incaricata aveva fornito indicazioni circa le
attività esigibili, da ritenere tuttora valide in considerazione delle limitazioni
attuali che si sovrappongono a quelle già indicate dal dr. med. __________
(cfr. in merito quanto indicato dal dr. med. Scacchi a pag. 8 della perizia
neurologica del 25 novembre 2011: oltre alle limitazioni indicate dal dr. med. __________
viene indicato che “(…)
Vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla verosimile miopatia, che
causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa ed isometrica, unitamente
ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi di lavoro serrati ed ad un
affaticamento precoce”, ciò che ha giustificato una riduzione
della capacità lavorativa del 20%). (…)” (V) – ha chiesto di
respingere il ricorso.
1.9. Con
lettera 22 giugno 2012 l’avv. RA 1 ha notificato i mezzi di prova e richiamato
Fatti
i precedenti incarti (VII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
L’insorgente
postula il diritto ad almeno una mezza rendita e/o a provvedimenti integrativi
d’ordine professionale.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco
di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003, consid.
4.1).
2.4. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF
117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare
la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni
sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI;
Pratique VSI 1999).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 9C_516/2012 del 3 gennaio 2013 consid. 5.3 con
riferimenti).
2.5. Nella
fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.1 e 1.2), dopo la STCA di
rinvio del 7 luglio 2009 (doc. AI 64/1-15), con decisione 12 agosto 2010,
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una mezza rendita dal
1. aprile al 31 agosto 2009 nonché alle rispettive rendite completive per i figli
(doc. AI 102/1-3).
La
decisione del 12 agosto 2010 (doc. AI 102/1-3) – fondata sulle
annotazioni 24 novembre 2009, 25 gennaio, 11 marzo e 20 aprile 2010, nelle
quali il medico SMR dr. __________ riprendeva la documentazione medica agli
atti e in particolare le limitazioni funzionali poste dal dr. __________ nel
rapporto 30 settembre 2009 (doc. AI 74/1-2, 79/1, 88/1 e 92/1) e sulla valutazione
27 gennaio 2010 della consulente in integrazione (doc. AI 80/1-7) –, per quanto
attiene al diritto alla rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009, è cresciuta
incontestata in giudicato (cfr. consid. 1.2 e 1.3).
2.6. Come
rilevato sopra (cfr. consid. 1.4), nel mese di gennaio 2011 l’assicurato ha
inoltrato una nuova domanda (doc. AI 103/1, 106/1, 108/1 e 109/1-6).
L’amministrazione
– vista la valutazione 2 agosto 2011 nella quale il dr. __________,
medico SMR, ha proposto l’esecuzione di una perizia neurologica (doc. AI
133/1-2) – ha ordinato una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI
134/1-2).
Nella
perizia 25 novembre 2011 (doc. AI 136/1-9) il dr. __________, FMH in neurologia
– dopo aver riassunto la documentazione medica, esposto dettagliatamente
l’anamnesi e formulata una valutazione obiettiva –, ha concluso:
"
(…)
Il paziente presenta una sintomatologia algica a
livello cervicale, del cinto scapolare e degli arti superiori, bilateralmente,
prossimale, che si manifesta in occasione dello sviluppo di una forza isometrica
con gli arti superiori, movimenti ripetitivi, mantenimento prolungato della
stessa posizione oppure con gli arti sopra la testa, che ha reso
sostanzialmente non possibile il mantenimento della sua ultima occupazione. La
problematica è da inquadrare in un contesto di alterazioni degenerative della
colonna cervicale, relativamente focali con un disturbo tra C6-C7 e C7-C8, in
stato dopo protesi del disco C5-C6 per discopatia ed ernia del disco con
radicolopatia e in precedenza nel 2003 discectomia C6-C7 per discopatia ed
ernia del disco. Soprattutto il II° intervento ha permesso una riduzione praticamente
completa della sintomatologia algica cervicale, ma non ha permesso un recupero
funzionale completo.
A questa situazione si aggiunge una diffusa ipotrofia
della muscolatura del cinto scapolare che è stata investigata in dettaglio
presso il Neurocentro __________, per la quale un processo di tipo miopatico è
fortemente sospettato, anche se l'analisi della biopsia muscolare non ha
permesso di porre una diagnosi più precisa. Una origine radicolopatica in
relazione con la problematica della colonna cervicale sembra essere esclusa.
Diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa:
1. alterazioni degenerative della colonna
cervicale, con discopatia C6-C7 e C7-C8, in stato dopo protesi del disco C5-C6
per discopatia ed ernia del disco con radicolopatia (2008) e discectomia C6-C7
per discopatia ed ernia del disco (2003).
Considerandi
2.
Verosimile miopatia del cingolo
scapolare, esame elettromiografico evocativo, biopsia muscolare negativa.
Per quanto riguarda le limitazioni funzionali in
relazione con la problematica degenerativa osteoarticolare della colonna
cervicale sono da tenere conto delle limitazioni che rispecchiano quelle elencate
dal paziente, vale a dire un'impossibilità a mantenere la stessa posizione in
modo prolungato, l'esecuzione di movimenti ripetitivi con gli arti superiori,
mantenimento della posizioni con gli arti sopra la testa, così come sono già
stati elencati in dettaglio e valutati dal Dr. __________ nella sua valutazione.
Vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla verosimile miopatia, che
causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa ed isometrica,
unitamente ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi di lavoro
serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione comporta un calo
lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno al 20%, in aggiunta
alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa cervicale, da intendersi
come diminuzione del rendimento nell'arco di un'intera giornata lavorativa.
Concretamente non è possibile ipotizzare un rientro
nella sua precedente postazione di lavoro con ritmi superiori al 50%, intesi
come rendimento della capacità lavorativa su un periodo completo di lavoro,
dettati soprattutto dal mantenimento obbligatorio della stessa posizione di
lavoro durante quasi tutto l'arco della giornata. In un'attività adeguata, in
cui l'assicurato possa modificare a suo piacimento le posizioni di lavoro e
variarle senza limitazioni, è ipotizzabile una capacità di lavoro fino al 80%.
Solo in situazioni in cui le attitudini fisiche vengano completamente
annullate, si potrebbe ipotizzare una ripresa al 100% delle capacità lavorative
(come ad esempio in un contesto di formazione prettamente teorica). Attualmente
lavora come dipendente presso la Sagl creata ad hoc con la moglie, in qualità
di orafo, svolgendo tutte le attività, a rotazione, potendo modificare la sua
posizione di lavoro secondo i sintomi percepiti. In questa situazione sente di
riuscire progressivamente a migliorare e sue capacità lavorative, oltre il 50%.
Non ritengo tuttavia ipotizzabile una capacità lavorativa completa, in questo
tipo di lavoro, a causa della fortemente verosimile problematica muscolare
miopatica.
Dal punto di vista del morale non ho riscontrato
particolari alterazioni o disturbiche possono influire in modo significativo
sulle capacità di lavoro, l'assicurato sta d'altronde già mettendo in atto
parte delle raccomandazioni, lavorando attualmente secondo i suoi ritmi si
rende conto che riesce a lavorare anche leggermente più del 50%, percentuale
che pensa di poter aumentare ulteriormente nel corso delle prossime settimane.
Si potrebbero tenere in considerazione misure di
riqualifica professionale, verso posti di lavoro che tengano in considerazioni
le limitazioni già espresse, eventualmente nel ramo della vendita o della
consulenza professionale come orafo. Non appaiono evidenti limitazioni della
capacità di apprendimento, se dispensato in lingua italiana. Concretamente l'ottenimento
del certificato di capacità nel suo ramo lavorativo dovrebbe essere fortemente
auspicato, con in seguito possibilità di impiego quale formatore.
Dal punto di vista terapeutico è importante mantenere
un controllo riguardo all'esecuzione degli esercizi di rinforzo della
muscolatura cervicale che esegue a casa, per la problematica miopatica non vi
sono invece particolari altre misure da intraprendere.
(…)" (doc. AI 136/8-9)
L’Ufficio
AI – visto anche il rapporto finale 6 dicembre 2011 e le annotazioni 6 febbraio
2012.
del dr. __________ (doc. AI 137/1-3 e 156/1) – con decisione 18 aprile 2012 ha negato all’assicu-rato il diritto a prestazioni (doc. AI 161/1-3).
2.7
Per
costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversiche-rungsrecht,
2010, ad art. 28a, pag. 348).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
2.8
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore probatorio
di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli impediscano
di far proprie le conclusioni cui sono giunti il perito dr. __________ e il dr.
__________, i quali hanno compiutamente valutato le differenti affezioni di cui
l’assicurato è portatore e, sulla base della documentazione medica agli atti, hanno
concluso per un’incapacità lavorativa nell’attività abituale del 50%
dall’ottobre 2008 e in un’attività adeguata rispettosa dei limiti funzionali
posti dello 0% dal maggio 2009 e del 20% dal settembre 2011.
Infatti
il dr. __________, nella perizia 25 novembre 2011 che si basa sulla visita del
2.
settembre 2011 (doc. AI 136/1-9) – dopo aver confermato il rapporto 30
settembre 2009 (doc. AI 155/43-51) nel quale il dr. __________, FMH in malattie
reumatiche, fisiatria e riabilitazione, ritenute le limitazioni funzionali
poste, aveva concluso che “(…) il lavoro svolto di lucidatore di oggetti
preziosi richiede regolarmente mansioni solo parzialmente compatibili con le
presenti limitazioni che appaiono per intanto quelle definitive, giustificando
quindi un’ulteriore e permanente incapacità lavorativa nella misura del 50%
(inteso come misto tra resa ridotta e presenza ridotta). Per un’attività
lucrativa consone alle sue presenti risorse il signor RI 1 risulta dal profilo
medico-teorico invece abile in forma normale (…)” (doc. AI 155/49)
rilevando che “(…) vi si aggiunge inoltre una limitazione legata alla
verosimile miopatia, che causa una scemata capacità di sviluppare forza intensa
ed isometrica, unitamente ad una diminuzione della capacità a sostenere ritmi
di lavoro serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione comporta un
calo lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno al 20%, in
aggiunta alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa cervicale,
da intendersi come diminuzione del rendimento nell’arco di un’intera giornata
lavorativa. (…)” (doc. AI 136/8-9) – ha concluso che “(…)
concretamente non è possibile ipotizzare un rientro nella sua precedente
postazione di lavoro con ritmi superiori al 50%, intesi come rendimento della capacità
lavorativa su un periodo completo di lavoro, dettati soprattutto dal
mantenimento obbligatorio della stessa posizione di lavoro durante quasi tutto
l’arco della giornata. In un’atti-vità adeguata, in cui l’assicurato possa modificare
a suo piacimento le posizioni di lavoro e variarle senza limitazioni, è
ipotizzabile una capacità di lavoro fino all’80% (…)” (doc. AI 136/9).
Inoltre,
nelle motivazioni della decisione 12 agosto 2010 (doc. AI 93/1-3) – decisione,
questa, cresciuta incontestata in giudicato per quanto attiene al riconoscimento
del diritto ad una mezza rendita dal 1. aprile al 31 agosto 2009 (cfr. consid.
1.2
e 1.3) –, l’Ufficio AI aveva già ritenuto che “(…) dalla documentazione
medica acquisita all’incarto, con particolare riferimento alla valutazione
25.01.2010
del Servizio medico regionale dell’AI, risulta che l’assicurato, nonostante
il danno alla salute presentato, a decorrere dal maggio 2009, dispone ancora di
una capacità lavorativa del 100% per un’attività rispettosa dei limiti
funzionali posti (…)” (doc. AI 93/3) e che “(…) a seguito delle
osservazioni presentate in opposizione al progetto di decisione 3 febbraio
2010, per quanto attiene alla parte medica, il dossier è stato sottoposto per
competenza al vaglio del Servizio medico regionale AI (SMR). Quest’ultimo in
una nota del 20 aprile 2010 ha in sostanza potuto indicare che i nuovi referti
medici raccolti non evidenziano una differenza sostanziale atta a poter
modificare le conclusioni alle quali l’amministrazione era giunta (…)”
(doc. AI 93/4).
Queste
risultanze mediche non sono state validamente contestate dall’insorgente che – senza
produrre nuova documentazione medica e richiamandosi ad atti medici già considerati
sia dal dr. __________ che dai medici SMR – si è limitato a
sostenere in modo del tutto generico che “(…) la valutazione del dr. med. __________
non permette di chiarire quegli aspetti che una perizia medica dovrebbe
chiarire, risultando così lacunosa (…)” (I, punto 2).
In
particolare il TCA rileva che – a differenza di quanto sostenuto con il ricorso: “(…) i medici
curanti del signor RI 1, che seguono il loro paziente ormai da alcuni anni,
hanno sempre mantenuto le loro diagnosi accertando una incapacità lavorativa
dell’assicurato, in qualsiasi attività, di almeno il 50% (…)” (I, pag. 5) – il dr. __________,
FMH in neurologia, già nel rapporto 30 aprile 2009 indirizzato alla curante
dr.ssa __________ (doc. AI 59/5-7) aveva precisato che “(…)
dall’approfondimento anamnestico e dalla valutazione oggettiva, debbo ritenere
che nonostante un’evoluzione molto favorevole per il quadro clinico preesistente,
il paziente risulta oggi ancora incapace al lavoro in una forma del 50% nella
sua attività di lucidatore (…)” (doc. AI 59/7) e nella lettera 11 gennaio
2011.
(doc. AI 103/1) – scritto, questo, con il quale il dr. __________, vista la
consultazione neuro-muscolare 13 dicembre 2010 del dr. __________, capo clinica
del Servizio di neurologia dell’Ospedale regionale di __________, con il Prof. __________
(doc. AI 110/1), aveva chiesto all’Ufficio AI una rivalutazione del caso – non si era
espresso sulla capacità lavorativa.
Del
resto, il dr. __________, nel menzionato rapporto 13 dicembre 2010 indirizzato
al dr. __________, non si era neppure lui pronunciato sulla capacità lavorativa
in un’attività adeguata precisando che “(…) con il Prof. __________ concordiamo
che gli esiti di due radicolopatie cervicali all’arto superiore destro, con
residuo deficit motorio (scapola alata) possono sicuramente diminuire il rendimento
nel lavoro del paziente, visto che esso richiede mantenimento prolungato di
posizioni fisse del cingolo scapolare, senza contare che una associata
patologia miopatica non é stata ancora formalmente esclusa (…)” (doc. AI
110/1).
Riguardo
alla diversa valutazione della capacità lavorativa in un’attività adeguata
rispettosa dei limiti funzionali posti – nel rapporto 30
settembre 2009 il dr. __________ aveva concluso che “(…) per un’attività
lucrativa consona alle sue presenti risorse il signor RI 1 risulta dal profilo
medico-teorico invece abile in forma normale (…)” (doc. AI 155/49) –, il dr. __________,
nella perizia 25 novembre 2011, ha evidenziato che “(…) per quanto riguarda
le limitazioni funzionali in relazione con la problematica degenerativa
osteoarticolare della colonna cervicale sono da tener conto delle limitazioni
che rispecchiano quelle elencate dal paziente, vale a dire un’impossibilità a
mantenere la stessa posizione in modo prolungato, l’esecu-zione di movimenti
ripetitivi con gli arti superiori, mantenimento della posizione con gli arti
sopra la testa, così come sono già stati elencati in dettaglio e valutati dal
Dr. __________ nella sua valutazione. Vi si aggiunge inoltre una limitazione
legata alla verosimile miopatia, che causa una scemata capacità di sviluppare
forza intensa ed isometrica, unitamente ad una diminuzione della capacità a
sostenere ritmi di lavoro serrati e ad un affaticamento precoce. Questa situazione
comporta un calo lineare in tutte le performance lavorative valutabile intorno
al 20%, in aggiunta alle limitazioni scaturite dalla problematica degenerativa
cervicale, da intendersi come diminuzione del rendimento nell’arco di un’intera
giornata lavorativa. (…)” (doc. AI 136/8-9).
Quanto
infine alla censura secondo la quale il dr. __________ “(…) omette di
specificare quali attività lavorative il signor RI 1 potrebbe ancora esercitare
all’80% (…)” (I, pag. 5) – a prescindere dal fatto che spetta al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (cfr. consid.
2.
) –, visto che il dr. __________ ha confermato le limitazioni
funzionali poste dal dr. __________ aggiungendo un calo del rendimento del 20%
in qualsiasi attività a causa della verosimile miopatia, questo Tribunale non
ha motivo per scostarsi dalla valutazione 27 gennaio 2010 (doc. AI 80/1-7)
nella quale il consulente in integrazione, circa le attività esigibili, ha rilevato:
"
(…)
Le possibilità di reintegrazione sono date in primo
luogo dalla gamma delle attività esigibili dal profilo medico. Per definire
queste ultime si confronta il profilo delle residue abilità del soggetto (esame
di funzionalità fisica) con il profilo dei requisiti (= esigenze) che
caratterizzano i posti di lavoro presenti sul mercato nei vari settori economici.
La valutazione medica (e pratica) del caso porta a
ritenere l'attività di lucidatore di orologi svolta fino ad ora esigibile nella
misura del 50% (½ giornata).
In alternativa, nel caso concreto, in assenza di una
formazione professionale specifica, risultano proponibili unicamente attività
di tipo non qualificato.
Esempi di attività lavorative compatibili con il danno
alla salute dell'A. sono:
· Nel ramo professionale abituale egli potrebbe
svolgere le mansioni di controllo della qualità;
· L'A. potrebbe anche essere ingaggiato nel ramo
della vendita/consulenza in gioielleria o in punti vendita che trattino questo
tipo di articoli; in queste mansioni l'A. potrebbe sfruttare le competenze
professionali acquisite;
· In alternativa, sempre nel settore della vendita,
l'A. potrebbe essere impiegato in quelle nicchie di mercato che consentono di
praticare l'ergonomia imposta dai limiti invalidanti. Penso a quelle
ditte/negozi che a causa delle dimensioni e del tipo di merce e del flusso
della clientela, permettono di alternare la posizione come per es. quelle di
elettrodomestici, di pasticcerie, di profumerie/prodotti per la cura del corpo,
d'abbigliamento, di souvenir, eccetera;
· Per ciò che concerne la possibilità di svolgere
un'attività leggera e prevalentemente sedentaria: le aziende che trasformano le
materie prime (tabacco, tessili, calzature, cuoio, preparati chimici, plastica,
elettricità) sono organizzate in modo di produrre in postazioni dove la postura
è prevalentemente seduta. In queste aziende i compiti sono di produzione
(taglio, lucidatura, fresatura, riempimento,...) di confezione, d'imballaggio,
d'assemblaggio, di controllo (verifica qualità), di stoccaggio e di spedizione.
Possibilità di alternare la postura: i medesimi DL, organizzano il ciclo
produttivo in modo tale d'acconsentire ai loro dipendenti d'alzarsi per brevi
periodi ad es. per consegnare i prodotti finiti ad altre postazioni di
trasformazione o prelevare il materiale da altre postazioni. Rammento che in
queste attività, dopo circa un'ora e mezza di lavoro, sono previste pause
contrattuali di 10-15 minuti;
· Autista, fattorino addetto alla distribuzione e
consegna a domicilio di merce non troppo pesante (es. fiori, prodotti
farmaceutici).
(…)" (doc. doc. AI 80/4-5)
In
conclusione, rispecchiando la perizia 25 novembre 2011 del dr. __________ (doc.
AI 136/1-9) tutti i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza
(cfr. consid. 2.7) e non essendo provato un peggioramento dopo il mese di
settembre 2011 e prima del 18 aprile 2012, a ragione l’Ufficio AI ha confermato una capacità lavorativa nell’attività abituale del 50% dall’ottobre 2008 e in
un’altra attività adeguata dell’80% dal settembre 2009.
In
questo senso, la domanda di una perizia pluridisciplinare giudiziaria – “(…) nella
denegata ipotesi in cui questo Tribunale non concordasse con i medici curanti
del ricorrente, si chiede che venga esperita una nuova perizia pluridisciplinare,
comprensiva di una perizia neurologica da affidare, come suggerito dal dr. med.
__________, ad uno specialista in malattie neuromuscolari (…)” (I, pag. 7) – va respinta.
In effetti, quando l'istruttoria da
effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un
apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di
determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri
provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre 2010 consid. 5.4; DTF 124 V
94.
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
Va
inoltre ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso
che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione
della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).
Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle
parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente esigibile – le prove
necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto
che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di
prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
Il
ricorrente non ha del resto nemmeno prodotto il preannunciato ulteriore certificato
medico del dr. __________ circa l’attuale stato di salute e relativo alle considerazioni
del dr. __________ (in sede di osservazioni 31 gennaio 2012 (doc. AI 153/1-5),
confermate nel ricorso a pagina 5, si era infatti riservato “(…) la possibilità
di produrre un nuovo certificato medico del dr. med. __________ circa l’attuale
stato di salute dell’assicurato e circa le considerazioni del dr. med. __________
(…)” (doc. AI 153/3)). Alla luce del tempo trascorso nel frattempo e considerato il fatto
che fosse lecito attendersi che i documenti medici preannunciati venissero prodotti
“entro un termine ragionevole”, si deve concludere che l'insorgente ha
rinunciato alla produzione di ulteriori atti medici (cfr., al riguardo, STF 8C_45/2010 del 26 marzo 2010, con la quale il TF ha confermato la
STCA 35.2009.86 del 10 dicembre
2009).
2.9
Per
quel che concerne la valutazione economica va osservato quanto segue.
2.9.1
Per
quanto riguarda il raffronto dei redditi – ricordato che secondo la
giurisprudenza per il raffronto fa stato il momento dell’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita (DTF 129 V 222; cfr., pure, STFA I 600/01 del 26 giugno
2003, consid. 3.1) per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2011
visto che dopo la decisione 12 agosto 2010 (con la quale gli è stato
riconosciuto il diritto alla mezza rendita limitatamente al periodo dal 1.
aprile al 31 agosto 2009) l’assicurato ha inoltrato una nuova domanda nel
gennaio 2011 (cfr. consid. 1.4 e 2.4; art. 29 cpv. 1 e art. 28 cpv. 1 lett. b
LAI) – va rilevato quanto segue.
2.9.2
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel
momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).
Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si
fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei
salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23
ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario
che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa
azienda o in un’azienda simile.
Nel caso in cui
non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico
che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento
ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999
pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
In
concreto, nel 2011 – partendo da un reddito annuo per il 2010 di fr. 54'802.65 indicati
dall’ultimo datore di lavoro (doc. AI 138/1) e aggiornati al 2011 (aumentati
del 1% per il 2011; cfr. la tabella B10.2 relativa all’evoluzione dei salari
nominali settore secondario in La Vie économique 12-2012 pag. 91) – si ottiene un
reddito da valido di fr. 55'350.67 (54'802.65 aumentati dell’1% = 55'350.67).
2.9.3
Per
quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare
perché l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile,
il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli
assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale
(affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il
TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido
motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione
(DTF 137 V 73 consid. 5.2; 126 V 80 consid. 5b/cc).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni
economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del
5.
settembre 2006).
Se
una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito
considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente
accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone.
In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido
aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo
capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante
una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda fase, occorre
esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido ottenuto sulla
base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto presente che i
fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il
parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere presi in
considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze personali
e professionali (DTF 134 V 322).
Quando
il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto
nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in
casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid.
4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal
salario statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla
media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare – soddisfatte
le ulteriori condizioni – un parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando
però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente
la soglia del 5% (DTF 135 V 297 e STF 9C_1033/2008 e
9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).
Nel
2010, utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata dall'Ufficio federale
di statistica, il ricorrente, svolgendo un’at-tività semplice e ripetitiva,
livello di qualifica 4, avrebbe potuto realizzare un reddito annuo
ipotetico da invalido pari a fr. 61'924.62 (fr. 4'901.--
[ultimo dato disponibile valido per il 2010] aggiornati al 2011 e riportati su
41.7
ore [cfr. tabella B 10.2 e B 9.2, pubblicata in
La Vie économique, 12-2012, pag. 90-91] moltiplicati
per 12 [ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a]).
Presso
il suo ultimo datore di lavoro, nel 2011, l’insorgente avrebbe percepito un
salario di fr. 55'350.67 (cfr. consid. 2.9.2).
Questo
salario è inferiore a quello realizzato, nello stesso anno, in media a livello
svizzero dai lavoratori del settore industria manifatturiera (Tabella TA1 2010
attività manifatturiere, p.to 10-33, livello di qualifica 4: fr. 5’192.-- aggiornati
al 2011 riportati su 41.2 ore [cfr. tabella B 10.2 e 9.2, pubblicata in La Vie économique, 12-2012, settore C industria
manifatturiera pag. 90-91] moltiplicati per 12 [ritenuto
che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio
1999, consid. 3a] = fr. 64'814.85).
Conformemente
alla giurisprudenza federale succitata e posto che dall’incarto non emergono
indizi a favore del fatto che fosse intenzione dell’assicurato accontentarsi di
un guadagno modesto, il reddito statistico da invalido (fr. 61'924.62) va dunque ridotto del 9.61% (percentuale corrispondente al gap
salariale applicabile [fr. 55'350.67 contro fr. 64'814.85 danno un gap
del 14.61% che va ridotto dei primi 5 punti]) e si attesta
pertanto a fr. 55'973.66 (fr. 61'924.62 ridotti
del 9.61% = fr. 55'973.66).
Ritenuta
una capacità lavorativa dell’80% in un’attività adeguata e applicata la riduzione
del 10% – nella nota 13
dicembre 2011 sub doc. AI 139/3-4 che concerne le riduzioni al reddito
ipotetico da invalido si conclude che “(…) visto quanto espresso in
precedenza, si stabilisce una riduzione al reddito da invalido del/lo 10% per
attività leggere e del/lo 0% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI
139/4); va qui ricordato che il giudice non può senza valido motivo sostituire
il suo apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione (DTF 137 V 73 consid.
5.
; 126 V 80 consid. 5b/cc) – il reddito ipotetico da invalido ammonta a fr. 40'301.03 (fr. 55'973.66 x 80% ridotti del 10% = fr. 50'376.29).
2.9.4
Ritenuti
quindi un reddito da valido di fr 55'350.67 (cfr. consid. 2.9.2) e da invalido
di fr. 40'301.03 (cfr. consid. 2.9.3), si ottiene un grado
d’invalidità del 27% ([55'350.67 - 40'301.03] x 100 :
55'350.67 = 27.18% arrotondato al 27% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF
130.
V 121 consid. 3.2) che non dà diritto ad una rendita d’invalidità (cfr.
consid. 2.3).
2.10
Secondo
l’art. 17 cpv. 1 LAI l’assicurato ha
diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità
esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno
possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale.
Invalido
ai sensi dell’art. 17 LAI è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità
del danno alla salute subito, patirebbe senza una riformazione professionale,
una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110 consid. 2b, cfr. anche
STCA del 31 ottobre 2011 [32.2011.96]).
Inoltre
con STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011 il TF, in un caso in cui un’assicurata
invalida al 40% (percentuale calcolata secondo il metodo misto: consid. A in
fine) aveva chiesto di essere messa a beneficio di provvedimenti integrativi di
natura professionale, ha affermato che:
"
(…)
Sennonché, a prescindere dalle argomentazioni esposte
nel giudizio impugnato, cui si rinvia per brevità, l’insorgente sembra
dimenticare che nel momento determinante della decisione amministrativa in lite
le si presentava un ventaglio relativamente ampio di professioni (leggere e
ripetitive, poco qualificate) possibili che non richiedevano necessariamente la
messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr. per
analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010 consid. 6.2,9C_753/2008 del
26.
ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28 ottobre 2003 consid. 3.3). Già
solo per questo motivo, la richiesta non può dunque trovare accoglimento.
(…)" (STF 9C_734/2010 del 18 maggio 2011, consid. 6)
Ne
consegue che a giusta ragione l’Ufficio AI ha negato il diritto a provvedimenti
professionali visto che anche nella presente fattispecie – come indicato
dalla consulente nel rapporto finale del 27 gennaio 2010 (doc. AI 80/1-7), in
particolare al punto concernente le attività esigibili (doc. AI 80/4-5) riprodotto
in esteso al consid. 2.8 – l’insorgente gode di un ampio ventaglio di professioni possibili
che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale.
Del
resto la stessa consulente quanto alle proposte formative ha concluso che “(…)
in considerazione degli aspetti sopra esposti e in assenza di una formazione di
base, non è possibile entrare nel merito di provvedimenti professionali volti a
mantenere o migliorare la capacità di guadagno. Su richiesta scritta dell’A. si
potrà valutare l’attivazione del nostro servizio di aiuto al collocamento (…)”
(doc. AI 80/7).
2.11
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, è quindi a ragione che
l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni.
2.12
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del
ricorrente.
2.13
L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125.
V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti, cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.).
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di
vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo
ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese
cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).
Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti
all’inserto, la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata
all'insuccesso in quanto le prospettive di esito favorevole erano
considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti, le
valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di accertare con la
dovuta chiarezza il grado d’invalidità e l’insorgente, anche se patrocinato da
un legale, non ha apportato alcun valido elemento atto a contraddire o a mettere
in dubbio tali valutazioni, in particolare quella medica. All’insorgente che,
lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha prodotto alcuna
documentazione medica idonea a contestare le valutazioni del perito dr. __________
e dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di documentare debitamente
le allegazioni secondo le quali le valutazioni peritali (si trattava di una
perizia neurologica che confermava una precedente valutazione del dr. __________
sulla base della quale, con decisione 12 agosto 2010 cresciuta incontestata in
giudicato, l’Ufficio AI aveva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita dal
1.
aprile al 31 agosto 2009) non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione
impugnata del 18 aprile 2012.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia e all’ammissione del
gratuito patrocinio è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1.
Il
ricorso è respinto.
2.
La
domanda d’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente..
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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