Lexipedia

Decisione

32.2012.13

Corretta decisione con la quale UAI,in applicazione del metodo misto di calcolo,ha rifiutato all'assicurata il diritto ad una rendita,in difetto di un grado di invalidità pensionabile

6 agosto 2012Italiano102 min

Source ti.ch

Fatti

I medici del SAM hanno risposto con scritto del

12 luglio 2012 (doc. XII), al quale hanno allegato la presa di posizione del

dr. __________ (doc. XII/bis).

1.7. Con

osservazioni del 18 luglio 2012, l’amministrazione - dopo avere indicato che il

dr. __________ nella sua presa di posizione ha dettagliatamente esposto i

motivi per i quali egli ha ritenuto l’interessata totalmente abile al lavoro in

attività adeguate dopo sei mesi dal secondo intervento chirurgico alla colonna

cervicale - ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XIV).

L’assicurata,

dal canto suo, con scritto del 24 luglio 2012, ha rilevato di concordare “che dal punto di vista neurochirurgico sono state esperite tutte le

possibilità terapeutiche, per cui la situazione è considerata stabile”,

aggiungendo che “tuttavia le problematiche e i disturbi cervicali con

limitazione della mobilità permangono e hanno assunto uno stato cronico. La

situazione è pertanto invariata” e che “la Clinica __________ di __________

valutava un’incapacità lavorativa del 50%” (doc. XV).

Il doc.

XIV e il doc. XV sono stati trasmessi alla rispettiva controparte (doc. XVI e

doc. XVII), per conoscenza.

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008; STF

H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H 220/00

del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in RDAT

I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98 del 26

ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è

chiamato a stabilire se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la

richiesta di prestazioni dell’assicurata.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo

la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica

conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente

incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato

una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto

all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans

le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Se, però, un

assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere

invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di

guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può

cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non

si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di

svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo

specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;

RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).

A sua

volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in vigore

sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre 2003),

precisa:

"

Per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività

artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi s’intende

ogni attività svolta dalla comunità."

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

pag. 158 consid. 3c).

Si

paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza

del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando

l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht,

Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).

Di regola

si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è

ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno parzialmente, le

incombenze che lo concernono.

Questa

presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora

più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la

maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;

Valterio, op. cit. pag. 211).

L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle circostanze

locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella

con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un

coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.4. Nel caso in

cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei fattori

invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa torna applicabile l’art.

28a cpv. 3 LAI secondo cui

"

Se l’assicurato esercita un’attività lucrativa a

tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda del coniuge, l’invalidità

per questa attività è valutata secondo l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le

mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è determinata secondo il

capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa

o della collaborazione gratuita nell’azienda del coniuge e la parte dello

svolgimento delle mansioni consuete e valutare il grado d’invalidità nei due

ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo misto")

è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in DTF 125 V

146.

Anche in

altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una STF 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In una

sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria

giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito

dell'adempimento delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a

maggiori sforzi compiuti nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in

considerazione solo a determinate condizioni (cfr. S.

Leuzinger-Naef, "Die familienbezogene Rechtsprechung der sozialrechtlichen

Abteilung des Bundesgerichts im Jahre 2007" in FamPra.ch 1/2009 pag. 112

seg.).

2.5. Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,

l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.

76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo

parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella

causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,

30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,

pagg. 190s).

2.6. Nel caso

concreto, al fine di stabilire il grado d’invalidità, l’Ufficio AI,

applicando il metodo misto, ha valutato al 65% la parte dedicata all’attività

salariata e al 35% la quota dedicata alle mansioni domestiche.

Tale suddivisione, rimasta

peraltro incontestata dall’assicurata, deve essere confermata da questo

Tribunale, ritenuto che ella, prima del danno alla salute, lavorava in qualità

di cuoca presso una scuola dell’infanzia nella misura del 65%, come comunicato

dall’assicurata stessa (cfr. doc. 84-2) e come confermato, del resto, dal

precedente datore di lavoro (doc. 87-1, 89-1).

2.7. Per quanto riguarda in

particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il TFA ha

stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non

poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la

società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI

1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA

del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher,

Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente

dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati

effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a

carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di

guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità

di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;

RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale ha ribadito che “(…)

il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la

diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti

da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V

396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4

luglio 2007).

2.8. Nel caso di

specie, l’Ufficio AI ha fatto esperire una perizia pluridisciplinare affidata

ai medici del SAM, i quali hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

L’aspetto reumatologico è stato valutato dal dr. __________,

specialista FMH in reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del

14 settembre 2010, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità

lavorativa di “sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale

prevalentemente sul lato sinistro in stato dopo discectomia C5/C6 e posa di una

gabbia intersomatica in data 22.10.2007, nonché sviluppo di una pseudo-artrosi

e reintervento in data 5.10.2009 con revisione cervicale anteriore C5/C6,

asportazione della gabbia intersomatica e spondilodesi con Graft osseo autologo

e una placca anteriore in titanio”, mentre quale diagnosi senza ripercussioni

sulla capacità lavorativa ha indicato quella di “sindrome lombovertebrale su

minime alterazioni statiche e degenerative” (doc. 63/27-28).

Quanto alla capacità lavorativa, il dr. __________

ha ritenuto che “per quanto riguarda l’attività da ultimo svolta e cioè quella

di cuoca presso un asilo, come da mansionario descritto dal datore di lavoro in

data 29.07.2008, l’assicurata presenta le seguenti incapacità professionali:

dalla valutazione peritale del dr. med. __________ del 15.12.2008 fino al

4.10.2009 nella forma del 40% come da lui determinata. Dal 4.10.2009 per la

durata di sei mesi vi è un’incapacità lavorativa del 100%. In seguito l’assicurata

è nuovamente inabile al lavoro nella forma del 40% in questa attività

professionale” (doc. 63-29).

Il dr. __________ ha, invece, considerato

l’assicurata pienamente abile al lavoro in un’attività lavorativa adeguata,

rispettosa dei suoi limiti funzionali, “a partire da sei mesi dopo il secondo

intervento chirurgico alla colonna cervicale” (doc. 63-30).

L’aspetto neurologico è invece stato vagliato dal

dr. __________, specialista FMH in neurologia, il quale, nel suo referto del 24

settembre 2010, ha posto le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di

“sindrome dolorosa cronica cervicoscapolare bilaterale e in misura minore

lombare, attualmente senza deficit neurologici; pregresso intervento di

stabilizzazione a livello C5/C6 e discectomia per ernia discale C5/C6 a

sinistra” (doc. 63-33).

Il dr. __________ ha ritenuto che, dal profilo

strettamente neurologico, non vi siano “attualmente reperti determinanti

un’inabilità lavorativa”, aggiungendo che “nella fase perioperatoria dopo gli

interventi del 2007 e del 2009 vi è stata sicuramente per alcune settimane

un’incapacità lavorativa, altrimenti per quel che riguarda gli aspetti

neurologici non vi sono stati periodi prolungati di incapacità lavorativa”

(doc. 63-33).

L’aspetto psichico è, infine, stato vagliato dalla

dr.ssa __________, medico-chirurgo specialista in psichiatria, la quale, nel

suo referto dell’11 settembre 2010, ha posto la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa di “reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2)” (doc. 66-3).

La specialista ha rilevato che la sintomatologia

dell’interessata, insorta intorno al mese di aprile 2009, motiva, a suo avviso,

“una percentuale di incapacità lavorativa non superiore al 15%” e si

caratterizza “per la presenza di facile stancabilità, ansia libera e

somatizzata, umore sfumatamente deflesso, difetto lieve di concentrazione, di

attenzione e di memoria”.

La dr.ssa __________ ha precisato che “tale

percentuale si immagina presente fin dal mese di aprile 2009, epoca in cui si

rivolgeva al dr. __________, del quale condivido la diagnosi, ma non la

percentuale di incapacità lavorativa riconosciuta alla paziente, che ritengo

sovrastimata (riconosce il 100%)” (doc. 66-4).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 19 ottobre 2010, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurata presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome cervicobrachiale

prevalentemente sul lato sinistro in stato dopo discectomia C5-C6 e posa di una

gabbia intersomatica in data 22.10.2007, nonché sviluppo di una pseudoartrosi e

reintervento in data 5.10.2009 con revisione cervicale anteriore C5-C6,

asportazione della gabbia intersomatica e spondilodesi con Graft osseo autologo

e una placca anteriore in titanio, attualmente senza deficit neurologici;

reazione mista ansioso-depressiva”, mentre quali diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa hanno indicato quelle di “sindrome lombovertebrale su

minime alterazioni statiche e degenerative; ipertensione arteriosa in

trattamento; sovrappeso con BMI 27 kg/m2” (doc. 63/13-14).

Quanto alla capacità lavorativa, i medici del SAM

hanno ritenuto che la precedente attività di cuoca dell’assicurata sia ancora

esigibile “nella misura del 60%, inteso come riduzione del rendimento e del

tempo di lavoro” (doc. 63-17), precisando che questa valutazione “vale dalla

valutazione peritale del dr. __________ del 15.12.2008 fino al 4.10.2009 (come

da lui determinata). Dal 4.10.2009, per la durata di sei mesi, vi è

un’incapacità lavorativa nella misura del 100% in qualunque attività, dopodiché

l’assicurata è ritenuta nuovamente abile al lavoro nella misura del 60% fino ad

oggi” (doc. 63-18).

Quanto alla possibilità di svolgere altre

attività lavorative, i medici del SAM hanno indicato che “tenendo in

considerazione che dal punto di vista psichiatrico la nostra consulente valuta

un’incapacità lavorativa del 15% in qualunque attività, giungiamo alla

conclusione che, in un’attività confacente allo stato di salute, la capacità lavorativa

globale sia da considerare nella misura del 85%” (doc. 63-18).

I medici del SAM hanno ritenuto che “le

incapacità lavorative descritte dai nostri consulenti non debbano essere

sommate, in quanto tutte le patologie che causano una limitazione della

capacità lavorativa comportano delle limitazioni funzionali che si

sovrappongono” (doc. 63-18).

Infine, quale casalinga, i medici del SAM hanno

considerato l’interessata abile al lavoro globalmente nella misura del 90%

(doc. 63-19).

In sede di osservazioni contro il progetto di

decisione del 12 gennaio 2011 (doc. 67), l’assicurata ha trasmesso

all’amministrazione alcuni referti medici dei suoi curanti, dr. __________,

spec. FMH in medicina interna (doc. 73 e doc. 92) e dr. __________, spec. FMH

in psichiatria e psicoterapia (doc. 75 e doc. 91).

I medici del SAM, con scritto del 5 maggio 2011

indirizzato al SMR, hanno osservato:

"

In riferimento alla perizia pluridisciplinare

del 19.10.2010 effettuata presso il SAM di Bellinzona, vengono chieste delle precisazioni,

in particolare al consulente in reumatologia, dr. med. __________ e alla

consulente in psichiatria, dr.ssa med. __________. Abbiamo pertanto messo a

disposizione di entrambi i consulenti la documentazione inviata.

La dr.ssa med. __________ ha quindi preso

posizione nella maniera seguente:

“Sono con questa mia a rispondere alla richiesta

di approfondimenti sul caso in oggetto. In sostanza lo scritto dei colleghi

datato 16.03.2011 non modifica sostanzialmente i dati in nostro possesso.

Il riferimento nella prima pagina del loro

scritto in cui mi citerebbe tra virgolette dopo aver introdotto il concetto con

“afferma di concordare con i sottoscritti nel tipo di diagnosi posta ma non

nella gravità oggettivabile riscontrabile” e citandomi appunto con: “i temi

proposti dal collega e da lui stesso collegati ad una reazione appaiono alla

scrivente drammatizzati rispetto al dato oggettivo”: c’è da notare che la mia

precisazione mi pare più che giustificabile poiché mi sembra incongruo

riconoscere una diagnosi di reazione mista riconoscendole una capacità di

compromissione della competenza lavorativa del soggetto del 100%. Tale diagnosi

notoriamente non è infatti inseribile nei quadri gravi. L’ICD recita in merito:

“categoria deve essere utilizzata quando i sintomi dell’ansia e della

depressione sono contemporaneamente presenti ma né gli uni né gli altri sono

così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Se

presente un’ansia grave con minore grado di depressione va utilizzata una delle

categorie per le sindromi ansiose o fobiche. Quando la sindrome depressiva e

quella ansiosa sono presenti contemporaneamente e sono entrambe di una gravità

tale da giustificare una diagnosi individuale, va posta diagnosi di entrambe le

condizioni morbose e questa categoria non deve essere utilizzata…

I pazienti con questa combinazione di sintomi

relativamente lievi si incontrano frequentemente nella medicina di base ma un

numero più elevato di essi esiste nella popolazione generale e non giunge mai

all’osservazione del medico o dello psichiatra”. Si ricorda che la medesima

diagnosi include quella di “depressione ansiosa lieve e non persistente”. In

più momenti quindi lo stesso ICD sottolinea la qualità lieve del quadro.

Credo così di poter considerare “oggettiva” la

qualità lieve del disturbo così diagnosticato per ammissione di un numero non

indifferente di tecnici coinvolti nella stesura dello stesso ICD.

Nella mia notazione sulla perizia, inoltre, il

riferimento alla non oggettivazione voleva far riferimento appunto alla qualità

lieve del quadro registrato nella signora che non può far a mio avviso

giustificare una percentuale del 100% di IL poiché sia il quadro da me

registrato che la correlata diagnosi posta, non permettono di riconoscere

percentuali maggiori di IL.

L’aggettivo “drammatizzato” veniva da me usato

non rispetto alla signora ma riprendendo il mio scritto si nota come lo facessi

riferire a una riflessione sulle conclusioni dei colleghi curanti e in

particolare al loro scrivere all’epoca in una delle ultime relazioni cliniche:

“significativo peggioramento dello stato di salute … inesorabile declino dal

punto di vista psichico, emotivo e motivazionale”. L’inesorabile declino che non

riuscivo a rintracciare nel corso del colloquio, mi portava a mia volta a

sottolineare la drammatizzazione dei toni del collega (e non della signora) e a

scrivere: “i temi proposti dal collega e da lui stessi collegati ad una

reazione appaiono alla scrivente drammatizzati rispetto al dato oggettivo”.

I colleghi nella relazione del marzo 2011 fanno

ampio riferimento a temi riferiti alla rimozione, al “senso metaforico” del

sintomo che va ad “esprimere il significato di un rimosso nella forma

dissimulata e simbolica del disturbo somatico”.

Non fatico a seguire i suggerimenti letterali dei

colleghi e lo sforzo a una lettura complessa dei disturbi psichici che pure

condivido ma, purtroppo, la realtà ci costringe a distinguere i significati

attribuibili dai fatti oggettivi. Seppure possiamo comprendere il conflitto

interno della signora che i colleghi ci sollecitano a incontrare, non possiamo

parimenti rintracciare oggettive qualità espressive del disagio che possano

“giustificare” una più alta percentuale di IL.

Mi chiedo perché, se inteso essere così grave il

quadro della paziente, non abbiano ritenuto di registrare una più congrua e

rilevante diagnosi psichiatrica?

Di fatto confermo sia la diagnosi posta che la

percentuale di IL riconosciutale.”

Il dr. med. __________ ha preso posizione nella

maniera seguente:

“In merito alla sua richiesta del 4.4.2011 di

prendere posizione in merito alle ulteriori precisazioni del medico curante dr.

__________, inerenti questa summenzionata assicurata, ritengo che dal punto di

vista delle limitazioni funzionali la situazione non sia modificata da queste

ulteriori informazioni.

La persistenza della sintomatologia dolorosa è

stata tenuta in considerazione nell’ambito peritale ed è uno dei fattori

determinanti per le limitazioni funzionali dell’assicurata.

Per quanto riguarda l’aspetto clinico, non

riscontro nella lettera del dr. __________ indicazioni per un peggioramento dei

reperti e quindi per una diversa valutazione delle limitazioni funzionali.

Ritengo pertanto che non vi siano modifiche da

apportare alla valutazione da me determinata nella perizia del 7.9.2010 per

quanto riguarda la capacità lavorativa dell’assicurata.”.” (Doc. 96/1-3)

Nelle annotazioni del 24 maggio 2011, la dr.ssa __________

del SMR ha osservato:

"

Per il dettaglio vedi rapporto SMR del

26.10.2011 redatto sulla scorta della perizia SAM del 19.10.2010.

Consultazioni eseguite: reumatologica,

psichiatrica e neurologica.

In epoca successiva giungono le osservazioni al

progetto di decisione redatte dai dr. __________ e dr.ssa __________

(psichiatri curanti) e dr. __________p (curante di base). Tali osservazioni

sono state inviate ai periti del Servizio SAM che hanno risposto in data

05.05.2011.

In epoca successiva giunge una valutazione del

dr. __________ della Terapia del Dolore di __________ datato 18.04.2011 che

attesta una sospetta cefalea di Arnold in esiti di spondilodesi C5-C6 (2009) e

decompressione per ernia discale allo stesso livello (2007).

Il dr. __________ che ha accolto la richiesta per

un trattamento infiltrativo probatorio nell’ipotesi di una irritazione del

nervo occipitale maggiore di sn, somministra, con riferimento agli abituali

punti di repere, Kenakort A 40 mg con Naropina 1% 5ml.

Si ricorda che il dr. __________, perito SAM e

specialista in reumatologia nella sua valutazione del 14.09.2010 attesta “dal

secondo intervento alla colonna cervicale del 05.10.2009 vi è stato un certo

miglioramento per quanto riguarda le sensazioni dolorose al braccio ds che sono

leggermente diminuite e la sensazione di bruciore lungo il braccio sn. Sono

persistiti in modo invariato i disturbi già accusati prima del primo intervento

nella zona della colonna cervicale ed a livello cervico-occipitale irradianti

verso le scapole bilateralmente e nella zona toracale interscapolare”. … “non

ha particolari mal di testa se non disturbi piuttosto nella zona

cervico-occipitale.

D’altro canto già la perizia reumatologica del

dr. __________, redatta nel dicembre 2008, faceva riferimento a dati soggettivi

lamentati dall’assicurata come “dolori cervicali irradianti dalle due parti

verso la nuca, verso la regione interscapolare diramandosi in seguito a cintura

verso le scapole bilaterali, dalla colonna cervicale proiettanti nelle braccia

dalle due parti, a sn a traiettoria anteriore omerale, nell’avambraccio radiale

dorsale sn, coinvolgendo le dita II-III-IV con formicolii associati, al braccio

ds proiettanti ventrali nell’omero fino a raggiungere il gomito; i dolori

cervicali vengono e vanno, quelli interscapolari come pure le cervicalgie

bilaterali sono sempre presenti, ma di intensità variabile, il carattere del

dolore varia, a volte picchia, a volte brucia, stando seduta o troppo in piedi

ferma i dolori aumentano, preferisce alternare dal riposo al movimento, i

dolori cervicali tendono ad aumentare muovendo la colonna cervicale anche se

non sempre. Alle braccia vi è un incremento dei dolori in prossimità delle

spalle soprattutto a sn anteriori, che aumentano all’abduzione. Di notte sente

dolori alla testa, poi si addormenta il braccio sn”. …

Procedere

Inviare richiesta di precisazioni al Servizio SAM

allegando la certificazione del dr. __________ della terapia del dolore con

richiesta di valutare se tale attestazione porta ad una diversa valutazione

tale da determinare una rivalutazione del caso.” (Doc. 97-1)

Con scritto del 29 luglio 2011 indirizzato al

SMR, i medici del SAM hanno rilevato:

"

In riferimento alla perizia pluridisciplinare

del 19.10.2010, effettuata presso il Servizio di Accertamento Medico di

Bellinzona, vengono chieste delle precisazioni. Il Servizio Medico Regionale

dell’Ufficio AI, alla luce del rapporto medico del dr. med. __________ del

Centro per la Terapia del dolore dell’Ospedale regionale di __________, sede di

__________, del 18.04.2011, chiede di valutare se tale attestazione porta ad

una diversa valutazione tale da determinare una rivalutazione del caso.

Abbiamo pertanto messo a disposizione la

documentazione inviata al nostro consulente dr. med. __________, specialista

FMH in reumatologia, che nel suo rapporto dell’11.07.2011 ci ha comunicato la

sua presa di posizione, che riportiamo integralmente e che condividiamo:

“Dal punto di vista reumatologico non vedo come

le valutazioni del dr. __________ possano modificare la mia valutazione. Se non

vi sono dei nuovi sviluppi o delle diagnosi che non sono ancora state in modo

definitivo accertate, come quella di un sospetto di cefalea di Arnold, penso

che questa debba essere chiarita in ambito neurologico e non reumatologico. Si

tratta quindi di rivolgere questa domanda al neurologo che ha valutato

l’assicurata, oppure di far eseguire una valutazione neurologica per completare

la valutazione peritale SAM, tenendo conto di questo sospetto di cefalea di

Arnold.”

Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione

inviata al nostro consulente dr. med. __________, specialista FMH in

neurologia, il quale ci ha fatto pervenire la seguente presa di posizione, che

riportiamo integralmente e che condividiamo:

“Ho esaminato la documentazione più recente

concernente quest’A., in particolare la valutazione del 18 aprile 2011 da parte

del dr. __________, caposervizio di anestesiologia dell’Ospedale regionale di __________.

L’A. è stata valutata in seguito ad una problematica recente di dolore

occipitale recidivante, sovrapposto comunque ad un quadro algico complesso

cervicale presente da anni, come era stato già descritto in occasione della mia

valutazione del 23.9.2010. L’A. è stata sottoposta ad infiltrazioni

nell’ipotesi di una irritazione del nervo occipitale maggiore a sinistra. Da

questa valutazione non emergono deficit neurologici oggettivi. La

sintomatologia dolorosa descritta dalla paziente già a partire dal 2005

potrebbe ugualmente associarsi ad una esacerbazione dei dolori focalizzati su

piccole regioni del transito cervico-occipitale. Non ritiene comunque che

questo nuovo elemento modifichi la valutazione neurologica del settembre 2010.”.”

(Doc. 102/1-2)

Nelle annotazioni del 10 agosto 2011, la dr.ssa __________

del SMR, dopo avere riportato per esteso la presa di posizione dei medici del

SAM, ha concluso:

"

(…)

Le certificazioni presentate dall’assicurata

quali osservazioni al nostro progetto di decisione del 12.01.2011 non attestano

variazioni rispetto allo stato clinico presentato dall’A stessa nonché definizione

dei suoi limiti funzionali riportati nel rapporto SMR del 26.10.2010.”

(Doc. 103/1-3)

A seguito di nuova documentazione medica prodotta

dall’assicurata, nelle annotazioni mediche del 27 settembre 2011, la dr.ssa __________

ha osservato:

"

(…)

Nei mesi di luglio ed agosto 2011 sono giunte

nuove certificazioni:

1) dr. __________, curante di base (02.05.2011) richiesta visita

specialistica pneumologica al dr. __________.

2) dr. __________, curante di base (16.03.2011) richiesta di visita

specialistica Centro terapia del dolore al dr. __________, al quale egli invia

la paziente con copia della valutazione SAM del 19.10.2010.

3) dr. __________, terapia del dolore __________ (30.05.2011) che

relaziona su una seconda infiltrazione con riferimento agli abituali punti di

repere, Kenakort A 40 mg con Naropina 0.2% 5ml.

4) Dr. __________, FMH in malattie polmonari __________ (28.05.2011)

che attesta

Crisi di dispnea piuttosto atipiche possibilmente nel contesto

d’iperventilazione da circa 6 mesi

Rinocongiuntivite allergica

Probabile lieve asma bronchiale su pollinosi:

-

attualmente molto ben controllata senza

trattamento con test alla metacolina negativo

Cervicalgie croniche

Funzione polmonare del 18.05.2011: esame nei limiti di norma

anzi con valori supernormali e NO nell’aria espirata di 16 PPB nella norma.

Assenza di iperagibilità bronchiale.

Si tratta quindi molto verosimilmente di crisi di

iperventilazione accompagnata anche da giramenti di testa e sintomatologia vaga

che sono autolimitanti quando la paziente si mette a riposo e cerca di

tranquillizzarsi. Non riscontro né clinicamente, né funzionalmente alcun

indizio per altra patologia polmonare sottogiacente. Ho cercato di

tranquillizzare la signora RI 1 dicendole che la cosa più importante è di

rilassarsi, di mettersi seduta, concentrarsi sul respiro cercando di

controllarlo per interrompere la crisi. Sono rimasto con lei che qualora questi

disturbi dovessero aumentare o peggiorare si potrebbe ancora eseguire una

spiro-ergometria per depistare veramente una patologia che insorge sotto lo

sforzo, al momento non mi sembra necessario questo passo.

L’A. è stata valutata in un contesto

multidisciplinare SAM con valutazione anche psichiatrica che potrebbe in

qualche modo spiegare le crisi iperventilatorie.

Conclusioni

Le ulteriori certificazioni mediche prodotte in

data 29.07.2011 non contengono elementi clinici a carattere invalidante che

giustifichino una rivalutazione del caso.” (Doc. 110/1-2)

2.9. In sede

ricorsuale, l’assicurata ha contestato la decisione del 28 dicembre 2011 con la

quale l’UAI le ha rifiutato il diritto a prestazioni, trasmettendo al TCA i

seguenti referti medici:

- referto

del 19 gennaio 2012 redatto dal dr. __________, spec. FMH in medicina interna,

del seguente tenore:

" Spedisco

la presente a titolo di ricorso contro la decisione AI datata 28.12.2011 in cui

si riconosce un grado di invalidità del 35% alla paziente.

Ritengo questa

percentuale inadeguata e da situarsi tra il 40% e il 50% al minimo in

un’attività consona e esigibile.

La paziente assume

continuamente medicamenti come anche suggerito dal perito AI dr. __________,

neurologo, e come verificato anche dal dr. __________, anestesista specialista

della terapia del dolore che ha tentato con un’infiltrazione locale di

alleviare i disturbi della paziente.

Inoltre la paziente

soffre a causa dei dolori cronici di un disagio psichico per il quale viene

seguita dal dr. __________, che inoltrerà le sue considerazioni. Anche le

considerazioni dell’abilità lavorativa della paziente come casalinga sono a mio

modo di vedere erronee.

Inoltre ritengo che

se anche la paziente dovesse ricevere una mezza rendita di invalidità, o anche

solo ¼ di rendita, andrebbe comunque posta a beneficio di provvedimenti

professionali di reintegrazione in quanto per l’età e per il carico doloroso

che sopporta dovrebbe comunque usufruire di condizioni agevolate.

Un diritto quindi ad

un aiuto al collocamento mi sembra il minimo a cui la paziente possa aver

diritto. Per quanto riguarda invece i periodi di inabilità, faccio rispettosamente

notare che dalla valutazione del dr. __________ in cui si valutava la paziente

abile al lavoro, i disturbi da lei accusati hanno portato ad una seconda

operazione, mi chiedo quindi che validità abbia questa valutazione di ipotetica

abilità lavorativa quando la paziente per i dolori ha dovuto essere poi essere

operata di nuovo. Prego quindi chi di dovere di valutare con la dovuta

attenzione questa valutazione intermedia. In base a questa valutazione la cassa

pensione richiede alla paziente di ritornare dei soldi ricevuti.

Questa valutazione a

mio modo di vedere erronea da parte del dr. __________ ha portato quindi un

danno economico alla paziente alla luce dell’attuale decisione. Ricordo quindi

che ha dovuto essere operata una seconda volta dopo la presente contestata

valutazione per spostamento del materiale di osteosintesi che ha dovuto essere

riposizionato con una seconda operazione.

Ritengo quindi ben

plausibili i dolori e i disturbi lamentati dalla paziente che hanno indotto i

colleghi della clinica __________ a rioperare la paziente togliendo il

materiale e bloccando le due vertebre con un frammento osseo prelevato dal

bacino.

A questo momento mi

chiedo se anche le successive valutazioni non abbiano risentito dell’erronea

valutazione effettuata dopo la prima operazione.” (Doc. A2)

- certificato

medico del 24 gennaio 2012, redatto dalla dr.ssa __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, dello studio del dr. __________, del seguente

tenore:

" Si

certifica che la paziente in epigrafe, sig.ra RI 1, è in cura presso lo Studio

Medico e presso la Clinica __________ del dr. med. __________, psichiatra e

psicoterapeuta FMH, dal 1° aprile 2009.

Attualmente le

visite psichiatriche con il dr. med. __________ avvengono con una frequenza

bimestrale, mentre i colloqui di sostegno psicologico con il dott. __________.

(psicologo in temporanea sostituzione della collega psicologa dott.ssa __________

si svolgono ogni due settimane.

Tale presa a carico

terapeutica risulta necessaria e indispensabile per la stabilità del quadro

clinico della paziente, evitando peggioramenti.

Dal punto di vista

diagnostico, secondo i parametri ICD-10, la paziente presenta una “Sindrome

mista ansioso-depressiva” (F41.2) in comorbidità ad una “Sindrome somatoforme

da dolore persistente” (F45.4).

La prognosi che ci

sentiamo di effettuare sulla paziente, in scienza e coscienza, è di stabilità e

permanenza; pertanto riteniamo che le visite psichiatriche, la terapia

psicofarmacologica e i colloqui di supporto psicologico debbano continuare a

vita.

Pur essendoci

accordo unanime tra i medici e gli psicologi (periti del SAM, del SMR e

terapeuti della nostra struttura clinica) che hanno valutato la paziente

nell’inquadramento nosografico-descrittivo, sussiste grande divario nell’identificazione

dell’incapacità lucrativa della stessa e di conseguenza nella determinazione

del grado di invalidità.

A nostro avviso,

finora i medici specialisti e gli psicologi si sono confrontati e dibattuti

principalmente sull’aspetto diagnostico; tale aspetto è evidentemente

prioritario e basilare, ma non esaustivo. Infatti, come noto, una medesima

malattia può avere ricadute molto differenti sulla capacità lucrativa di un

paziente rispetto ad un altro, a dipendenza di molteplici fattori costituzionali,

psicologici, sociali, relazionali e lavorativi.

Secondo le nostre

valutazioni psichiatriche e psicologiche, le percentuali contenute nella

decisione emessa dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità del Canton Ticino

in data 28 dicembre 2011, tendono a sovraestimare notevolmente la capacità

lucrativa della paziente, che in effetti non sussiste.

Da un punto di vista

funzionale, la paziente non risulta in grado di effettuare lavori pesanti,

lavori a turnazione notturna e attività nelle quali è richiesta una postura

eretta per parecchie ore. Risulta esigibile, per le condizioni di salute della

paziente, pretendere attività lavorative leggere, per un periodo di tempo

ridotto – al massimo due o quattro ore al giorno – e con un ridotto rendimento.

È ragionevole

pretendere che tale attività lavorativa non debba essere continua; infatti,

l’andamento sintomatologico delle patologie della paziente porta la stessa ad

esperire soggettivamente dei periodi di intenso malessere; tale andamento

fluttuante è quindi incompatibile con un’attività lavorativa continua.

Date le note

problematiche organiche della paziente (a questo proposito ci permettiamo di

ricordare che i colleghi della clinica __________, a seguito della seconda

operazione avvenuta nell’ottobre del 2009, avevano stabilito una inabilità al

lavoro con carattere di stabilità e di permanenza pari al 50% per qualsiasi

attività lavorativa) riteniamo opportuno che le due o quattro ore di lavoro al

giorno esigibili dalla stessa avvengano in una posizione seduta, in modo che

non gravino ulteriormente sulle vertebre già notevolmente provate.

Essendo tale quadro

psicopatologico ormai cronicizzato (rileviamo come le valutazioni del dr. med. __________

del febbraio 2009, della dr.ssa med. __________ del settembre 2010 e tutte le

nostre certificazioni emesse dal 2009 ad oggi tendano a sovrapporsi e a

delineare quindi un quadro di cronicità), riteniamo che tali condizioni di

salute non siano compatibili con un’attività lavorativa di cuoca.

Sarebbe quindi

necessaria una riqualifica lavorativa o un reinserimento volto ad offrire alla

paziente la concreta possibilità di lavorare due o quattro ore al giorno.

Per quanto riguarda

invece le attività domestiche di casalinga, intendiamo specificare che la

paziente non è assolutamente autonoma nella pulizia della casa e in tutte

quelle attività connesse al focolare domestico (cucinare, lavare i panni,

stirare, …): ella è in grado di svolgere solamente i lavori più leggeri e in

posizioni per lei confortevoli (le problematiche alla colonna vertebrale e la

conseguente sintomatologia algica sono assai limitanti dal punto di vista

motorio).

In aggiunta a queste

limitazioni di carattere motorio e algico, intendiamo evidenziare, come già

fatto nelle nostre precedenti certificazioni, che le problematiche psichiche

della paziente limitano fortemente la sua capacità lavorativa: da un lato ella

è bloccata dalla sintomatologia ansiosa e depressiva nelle interazioni con gli

altri (molteplici fobie sottosoglia rendono la vita sociale e relazionale della

paziente quasi inesistente) e dall’altro tali problematiche in comorbidità ai

disturbi somatoformi costituiscono una spina irritativa che acuisce la

sintomatologia algica e incrementa l’affaticabilità della stessa.

In questa complessa

costellazione sintomatologica, in cui i circuiti auto-riverberanti tra la parte

psichica e quella somatica rendono difficilmente rintracciabili i rapporti di

causa ed effetto, possiamo rilevare una serie di aree problematiche che

limitano notevolmente la capacità lavorativa della paziente: il ritmo

circadiano sonno-veglia risulta alterato con insonnia centrale notturna e

conseguente sonnolenza diurna; le capacità attentive risultano compromesse,

rendendo molto difficile la concentrazione su attività impegnative e continuative

nel tempo; le capacità mnemoniche appaiono limitate e questo rende difficile

alla paziente apprendere nuove mansioni e nuovi compiti; la spinta vitale

appare intaccata – dalla sintomatologia depressiva caratterizzata da apatia,

abulia e anedonia e dalla sintomatologia ansiosa caratterizzata da

manifestazioni neurovegetative, pensieri intrusivi e ricorrenti e

preoccupazioni pervasive e generalizzate su questioni di poco conto – rendendo

la paziente assai affaticabile.

In conclusione,

riteniamo che sia auspicabile una rivalutazione del grado di invalidità della

paziente, che tenga conto delle reali limitazioni funzionali attuali nelle

attività lucrative.” (Doc. A3)

2.10. In corso di

causa, il TCA ha interpellato i medici del SAM, chiedendo loro di sottoporre i

referti del dr. __________ al vaglio del dr. __________, al fine di comunicare

“se condivide o meno e per quali motivi le considerazioni espresse dal dr. __________,

precisando i motivi per i quali egli ritiene che, trascorsi sei mesi dal secondo

intervento chirurgico alla colonna cervicale, l’assicurata vada considerata

pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adeguate, contrariamente

al parere espresso dallo specialista curante” (doc. X).

Con

scritto del 12 luglio 2012, i medici del SAM hanno risposto:

"

In riferimento alla perizia pluridisciplinare

del 19.10.2010 effettuata presso il SAM di Bellinzona, il Tribunale cantonale

delle assicurazioni ci ha chiesto di sottoporre i rapporti medici del dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna, di __________, del 24.1.2011 e del 19.1.2012

al nostro consulente in reumatologia dr. med. __________, al fine di indicare

al Tribunale se condivide o meno e per quali motivi le considerazioni espresse

dal dr. med. __________, precisando i motivi per i quali ritiene che, trascorsi

sei mesi dal secondo intervento chirurgico alla colonna cervicale, l’assicurata

vada considerata pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività

adeguate (contrariamente al parere espresso dal medico), motivando la sua

risposta. Abbiamo pertanto messo a disposizione la documentazione inviataci al

nostro consulente reumatologo dr. med. __________, che nel suo rapporto del

26.6.2012 (giunto al SAM il 3.7.2012) ci ha comunicato la sua presa di

posizione che riportiamo integralmente e con cui concordiamo completamente:

“La

decisione da me presa inerente la capacità lavorativa della vostra assicurata

nella forma completa per quanto riguarda un’attività lavorativa adatta e nella

forma del 40% a sei mesi dopo il secondo intervento chirurgico alla colonna

cervicale quale cuoca presso un asilo si rifà alle seguenti considerazioni:

1. L’assicurata ha affermato che anche dopo il secondo intervento non

vi è stata una sostanziale modifica dei suoi disturbi. Vi è comunque stata una

certa diminuzione della sintomatologia di bruciore all’arto superiore sinistro

e una leggera diminuzione del dolore al braccio destro. Questo fatto è un

miglioramento delle condizioni di salute rispetto a prima del secondo

intervento e cioè al momento in cui è stata valutata dal collega reumatologo

dr. med. __________.

Considerandi

2.

Dopo sei mesi dall’intervento chirurgico di spondilodesi è da

attendersi, nell’evoluzione normale dei casi, una consolidazione della

spondilodesi e anche una normalizzazione delle parti molli. In questo senso un

tempo di sei mesi è da considerare un tempo sufficientemente ampio per

permettere un recupero alle strutture interessate dall’intervento. A questo

proposito segnalo che durante l’ultima valutazione presso la Clinica __________

di __________ il chirurgo dr. med. __________ in data 31.08.2010 concludeva

come l’evoluzione era stazionaria per quanto riguarda i disturbi che erano

persistiti in parte. Dal punto di vista neurochirurgico non si potevano

comunque consigliare ulteriori indagini o approcci terapeutici. Questo

significa che la situazione è da considerare stabile.

3.

I disturbi dell’assicurata sono da ricondurre prevalentemente a

delle problematiche di tipo muscolare e tendomioghelotico. Non vi sono come

determinato dal punto di vista neurologico dalla dr.ssa __________ in una sua

valutazione elettroneurografica delle compressioni o irritazioni radicolari

residue. Non vi sono sindromi deficitarie sensitivo-motoriche.

Anche il dr. med. __________

in data 31.08.2010 ritiene che i disturbi dell’assicurata nella zona cervicale

sono di origine spondilogena e quindi relazionati ad una problematica di tipo

muscolare non deficitaria sensitivo o motorica.

4.

Dopo il secondo intervento chirurgico alla colonna cervicale

eliminata la pseudoartrosi si deve ritenere che vi sia stato complessivamente

un miglioramento della situazione sia dal punto di vista strutturale anatomico

come pure per quanto riguarda i disturbi dell’assicurata.

Tenendo in

considerazione le sopra elencate riflessioni sono giunto alla conclusione che,

dal punto di vista reumatologico, la situazione dopo il secondo intervento alla

colonna cervicale non è peggiorata rispetto alla prima valutazione peritale del

dr. med. __________, eseguita prima del secondo intervento alla colonna

cervicale. Anzi, si dovrebbe tenere in considerazione piuttosto una

stabilizzazione della situazione ed un miglioramento strutturale e in parte dei

disturbi.

In questo senso mi è

sembrato giustificato ribadire le limitazioni funzionali determinate dal

collega reumatologo dr. med. __________ e ritenere l’incapacità lavorativa, a

sei mesi dal secondo intervento chirurgico, invariata rispetto alla sua

valutazione antecedentemente eseguita.” (Doc. XII)

2.11

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210,

il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto

che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le

garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei

confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza

economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto

necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre ancora evidenziare che il TFA, in una

decisione del 24 agosto 2006 concernente

un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha

evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità,

sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR

non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze

tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei

dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura,

le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle

risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino

l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante

un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001, inc.

32.1999

).

2.12

Questo

Tribunale, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della

decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli

atti, deve concludere che non vi è motivo per distanziarsi dalla valutazione

del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

Nel rapporto peritale del 19 ottobre 2010, i medici del SAM,

dopo avere preso in considerazione tutte le patologie

di origine reumatologica, neurologica e psichiatrica, hanno ritenuto

l’interessata abile al lavoro nella misura del 60% nella sua precedente

attività di cuoca (intesa come riduzione del rendimento e del tempo di lavoro),

ma abile al lavoro all’85% in attività lavorativa adeguate, rispettose dei suoi

limiti funzionali (doc. 63/18-19).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni, che non possono essere

rimesse in discussione dal parere discordante espresso dai curanti

dell’interessata, dr. __________ e dr.ssa __________ dello studio del dr. __________.

2.12.1

Nell’ambito

della perizia SAM, l’assicurata è stata sottoposta, in data 23 settembre 2010,

ad un esame neurologico, grazie al consulto specialistico del dr. __________,

dal quale è emerso che ella, alla luce dei suoi disturbi, non presenti alcuna

incapacità lavorativa dal profilo strettamente neurologico (cfr. doc. 63-33).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni specialistiche, che, del

resto, non sono state smentite da certificati medico-specialistici attestanti

delle patologie invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessata.

Va qui

ricordato che se, da una parte, la

procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i

fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice,

dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la

sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione

della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti).

Il dovere processuale di collaborazione comprende

in particolare l'obbligo delle parti di apportare – ove ciò fosse ragionevolmente

esigibile – le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai

fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le

conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

2.12.2

Quanto alla

patologia psichiatrica, nel suo consulto peritale dell’11 settembre 2010

eseguito nell’ambito della perizia SAM, la dr.ssa __________ ha diagnosticato

la presenza di una reazione mista ansioso-depressiva (ICD10-F41.2), ritenendo

l’assicurata, da questo profilo, inabile al lavoro nella misura del 15% a causa

della facile stancabilità, ansia libera e somatizzata, umore sfumatamente

deflesso, difetto lieve di concentrazione, di attenzione e di memoria (doc. 66-4).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi nemmeno da queste conclusioni peritali della dr.ssa

__________.

Nel

certificato medico del 24 gennaio 2012 della dr.ssa __________i dello studio

del dr. __________ viene infatti posta sostanzialmente una diagnosi che si

sovrappone a quella della dr.ssa __________, come peraltro esplicitamente confermato

dalla stessa specialista in psichiatria nello scritto del 24 gennaio 2012 (cfr.

doc. A3) .

L’unica

divergenza concerne la percentuale di incapacità lavorativa derivante dalle

patologie dell’interessata, che secondo la consulente del SAM è del 15%, mentre

a mente della dr.ssa __________ ammonta al 100%, tenuto conto delle limitazioni

di carattere motorio e algico, alle quali si aggiungono quelle di natura

psichica.

Al

riguardo, il TCA rileva che le critiche sollevate dalla dr.ssa __________ nello

scritto del 24 gennaio 2012 riprendono sostanzialmente quanto già rilevato dal

dr. __________ nel referto del 16 marzo 2011, prodotto in sede di osservazioni

- nel quale il curante, concordando con la perita a livello diagnostico, ha

invece dissentito rispetto alla valutazione dell’incapacità lavorativa,

sottolineando “la gravità e complessità della condizione clinica della

paziente” (doc. 91).

Queste

contestazioni dello psichiatra curante sono state sottoposte dall’UAI al vaglio

della dr.ssa __________, la quale, con scritto del 4 aprile 2011, ha confermato la correttezza della propria valutazione peritale.

La dr.ssa

__________ ha in particolare ribadito il carattere lieve del disturbo

diagnosticato all’interessata (cfr. Doc. 96-5).

Il TCA

non ha motivo per discostarsi da queste considerazioni della dr.ssa C__________.

Alla luce

di quanto appena esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio

(consid. 2.11.) il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal

profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato

dalla dr.ssa __________ e che il referto della dr.ssa __________ non apporti

nuovi elementi, non apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla

valutazione specialistica del perito dell’amministrazione. Le conclusioni del

medico curante, seppur divergenti per quanto riguarda la valutazione della

capacità lavorativa dell’insorgente, non apportano nuovi elementi oggettivi

ignorati dai referti peritali del SAM e vanno quindi intese nel senso di una

diversa valutazione delle conseguenze che le patologie dell’interessata hanno

sulla sua capacità di lavoro.

Si

ricorda tuttavia alla ricorrente che il presente giudizio non pregiudica

eventuali suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per

l’invalidità insorti in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento

impugnato, il quale delimita il potere cognitivo del giudice (cfr. DTF 130 V

140.

e 129 V 4).

2.12.3

Infine, a

proposito degli aspetti reumatologici, nel referto peritale del 14 settembre

2010, il dr. __________, tenuto conto principalmente delle patologie a livello

cervicale e dei dolori nella zona lombare, ha considerato l’assicurata,

analogamente a quanto ritenuto dal dr. __________, inabile al lavoro al 40% dal

15.

dicembre 2008 al 4 ottobre 2009; poi, a partire dal 4 ottobre 2009 e per la

durata di sei mesi, inabile al lavoro al 100% e, infine, dopo tale periodo di

sei mesi, nuovamente inabile al lavoro al 40%, come già indicato in precedenza

dal dr. __________, nella sua attività di cuoca (doc. 63-29), mentre nello

svolgimento di attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali, ha

ritenuto l’interessata abile al lavoro al 100% a partire da sei mesi dopo il

secondo intervento chirurgico alla colonna cervicale (doc. 63-30).

Il TCA

non ha motivo per distanziarsi neppure da tale valutazione peritale.

L’assicurata si è infatti limitata a contestare

le conclusioni dello specialista in reumatologia, producendo un referto del 19

gennaio 2012 del dr. __________, il quale ha contestato la valutazione di una

piena capacità lavorativa in attività adatte formulata in precedenza dal dr. __________,

sottolineando che “i disturbi accusati dall’assicurata hanno portato ad una

seconda operazione, mi chiedo quindi che validità abbia questa valutazione di

ipotetica abilità lavorativa quando la paziente per i dolori ha dovuto poi

essere operata di nuovo” (doc. A2).

Questa Corte ha sottoposto il referto del dr. __________

al dr. __________, il quale, in data 26 giugno 2012, ha confermato la correttezza della propria valutazione peritale, spiegando i motivi per i quali

egli ha considerato che, dopo un periodo di sei mesi dal secondo intervento

chirurgico alla colonna cervicale - periodo durante il quale, è bene

ricordarlo, egli ha ritenuto l’assicurata totalmente inabile al lavoro – la

situazione dell’assicurata si sia stabilizzata, senza subire peggioramenti

rispetto alla precedente valutazione del dr. __________, ma presentando, con

l’eliminazione della pseudoartrosi, un miglioramento strutturale e, in parte,

dei disturbi, motivo per il quale egli ha confermato la percentuale di capacità

lavorativa residua del 100% in attività adatte (doc. XII/bis).

Il dr. __________ ha spiegato che egli ha

considerato un periodo di inabilità lavorativa del 100% per sei mesi dopo il

secondo intervento chirurgico, ritenuto che “dopo sei mesi da un intervento

chirurgico di spondilodesi è da attendersi, nell’evoluzione normale dei casi,

una consolidazione della spondilodesi e anche una normalizzazione delle parti

molli”, per cui “un periodo di sei mesi è da considerare un tempo

sufficientemente ampio per permettere un recupero alle strutture interessate

dall’intervento” (doc. XII/bis).

Le conclusioni dello specialista in reumatologia

sono poi state fatte proprie anche dalla dr.ssa __________ e dal dr. __________

del SAM (doc. XII).

La

risposta del dr. __________ ha dunque permesso di chiarire la questione

controversa (cfr. STF 9C_203/2008 del 26 marzo 2009).

Il referto del dr. __________

è pertanto da ritenere completo, esaustivo, scevro di contraddizioni

e non si può affermare essere fondato su accertamenti di fatto errati. Esso

giunge dunque a un risultato concludente seppur divergente da quello del dr. __________

per quanto riguarda la valutazione della capacità lavorativa.

Questa

Corte ritiene dunque che non vi siano elementi oggettivi non considerati dal

perito dell’amministrazione che permettano di rimettere in discussione le

conclusioni specialistiche di quest’ultimo.

Tutto ben considerato, dunque,

a mente del TCA non vi sono motivi per distanziarsi dalle conclusioni del dr. __________,

alle quali deve essere attribuita, secondo la giurisprudenza

citata in precedenza (cfr. consid. 2.10.), forza probatoria piena, in quanto approfondite,

complete e motivate.

2.12.4

In

conclusione, rispecchiando la perizia dei medici del SAM i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10.),

alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid.

4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts

zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere

dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurata è inabile nella misura del 40% nella sua precedente attività di cuoca

dal 15 dicembre 2008 al 4 ottobre 2009, poi al 100% dal 5 ottobre 2009 al 5

aprile 2010 e poi di nuovo al 40% dal 6 aprile 2010, mentre presenta, in

un’attività adeguata alle sue condizioni di salute, un’abilità lavorativa del

100% dal 1° maggio 2008 al 31 marzo 2009, dell’85% dal 1° aprile 2009 al 4

ottobre 2009, poi una totale incapacità lavorativa dal 5 ottobre 2009 al 5

aprile 2010 e, infine, un’abilità lavorativa dell’85% dal 6 aprile 2010.

2.13

Per quel che

concerne la valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga,

l’Ufficio AI ha fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si

occupano dell’economia domestica: nel rapporto del 27 maggio 2010 l’assistente

sociale ha stabilito una limitazione complessiva del 30% (cfr. doc. 50/1-8).

2.14

Come è già

stato anticipato ai consid. 2.3.; 2.4., l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica, è

stabilita confrontando le singole attività nell'economia domestica ancora

accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una

persona sana.

Secondo

le regole stabilite dalla prassi amministrativa e riportate alle cifre 2122ss

nelle Direttive UFAS sull'invalidità e la grande invalidità in vigore dal 1°

gennaio del 1990.

In

particolare la cifra 2124 prevede:

"

in occasione dell'esame dell'impedimento -

dovuto all'invalidità - riscontrato presso una persona occupata nell'economia

domestica, ci si basa generalmente sulla ripartizione dei lavori esistenti

prima dell'insorgere dell'invalidità.

In primo luogo si deve tuttavia esaminare se

l'assicurato non ha la possibilità di usare meglio la sua residua capacità di

lavoro mediante un'altra ripartizione dei compiti."

La cifra

2122.

prevede che:

"

Quale regola generale si ammette che i lavori di

una persona sana occupata nell'economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva.

Lavori Economia

senza figli e senza membri di famiglia che richiedono

cure

%

1.

Conduzione dell'economia

domestica, (pianificazione,

organizzazione del lavoro,

controllo 5

2.

Spese e acquisti diversi 10

3.

Alimentazione (preparazione

dei pasti, lavori di pulizia

della cucina) 40

4.

Pulizia dell'appartamento 10

5.

Bucato, pulizia dei vestiti,

confezione e trasformazione

degli abiti, (cucito, maglia,

uncinetto) 10

6.

Cura dei figli e di altri membri

della famiglia ---

7.

Diversi (cura di terzi, cura

delle piante e degli

animali, giardinaggio) 5

8.

Altre attività (p. es. aiuto alla

famiglia stessa, attività di utilità

pubblica, perfezionamento,

creazione artistica, attività

superiore alla media nella

confezione e nella trasformazione

dei vestiti). 20"

In

Pratique VSI 1997 pag. 299ss, l'UFAS ha precisato di aver emesso delle

direttive supplementari (supplemento 1 alle Direttive sull'invalidità e sulla

grande invalidità, valido dal 1. gennaio 1993) che accordano il diritto agli

Uffici AI dei diversi cantoni di valutare la sfera di competenze di una persona

attiva nell'economia domestica su casi differenti (cifre 2127ss.).

In una

sentenza del 17 febbraio 1997 nella causa M.T. (pubblicata in Pratique VSI 1997

pag. 298ss) il TFA ha stabilito che il complesso delle occupazioni abituali

degli assicurati attivi in ambito domestico deve corrispondere, in ogni caso,

ad un valore pari al 100%. Una differenziazione che si orienta alle dimensioni

dell'economia domestica con la conseguenza che, in caso di economia domestica

di dimensioni ridotte si ammetterebbe un aggravio complessivo inferiore al

100%, è contrario alla legge e alle ordinanze.

Inoltre

nella Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra

3097), ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche

sulla base di un minimo ed un massimo - che nel caso concreto risultano essere

stati rispettati - attribuibile a ciascuna di esse.

In

particolare la cifra 3095 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori di una

persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1.

Conduzione dell'economia domestica (pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare, apparecchiare,

pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere,

curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere

il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il

giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato,

corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre

alle cifre 3096 e ss. si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere sempre del

100.

% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei

lavori e la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una

persona deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di

impianti e apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve

ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua

famiglia, nella misura abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a

ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al momento della valutazione

dell'invalidità, della diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito

domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per

quanto riguarda la determinazione dell'invalidità di persone occupate

nell'economia domestica, il TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in

linea di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (cfr. DTF 128 V 93; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid.

4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001

nella causa C.G., consid. 4, I 102/00). Un intervento da parte dell'autorità

giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si

giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128

V 93 consid. 4; STFA 11 agosto 2003 nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (Valterio, op. cit., p. 211; RCC 1989 p. 131 consid. 5b, 1984

p. 144 consid. 5).

Il TFA ha

inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima sull’ammissibilità

delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se le indicazioni

dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli accertamenti

medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio 1999 nella causa

M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una presa di

posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole mansioni

accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.15

Come detto,

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata nel

rapporto del 27 maggio 2010 (cfr. doc. 50-1 e segg.) dal seguente tenore:

" (...)

5.

ATTIVITÀ - descrizione degli impedimenti

dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0%

percentuale

di invalidità

0.

%

Nessun impedimento.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

40%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

8%

L’assicurata riferisce che per abitudine

consolidata il pasto principale è quello serale. A pranzo, sia lei che il

compagno si accontentano di qualcosa di molto semplice che non richiede

particolari preparazioni. Si tratta il più delle volte di un pasto freddo.

La sera l’assicurata allestisce invece un pasto

caldo, che di regola cucina di persona. L’aiuto del compagno è però richiesto

quando si tratta di servirsi con forza o a lungo degli arti superiori.

L’assicurata richiede quindi la sua

collaborazione per sbucciare e affettare frutta e verdura, per scodellare

pentole pesanti o per rimestare i cibi a lungo.

La signora RI 1 assiste infatti ad un aumento dei

dolori a livello cervicale e degli arti superiori quando questi vengono

sollecitati in attività ripetitive, prolungate o gravose.

L’assicurata apparecchia e sparecchia la tavola e

riordina il piano di lavoro. Il compagno collabora caricando e scaricando la

lavastoviglie.

Le pulizie a fondo del locale e degli

elettrodomestici sono oggi affidare interamente al compagno, in ragione del

complesso stato di salute.

Per quanto

riferito, compatibile a mio avviso con la certificazione medica presente

nell’incarto, valuto in misura del 20% la percentuale di impedimento in questo

ambito domestico, considerata esigibile la collaborazione del convivente.

5.3

Pulizia dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

50.

%

percentuale

di invalidità

7.

%

Dal mese di ottobre 2007, l’assicurata si limita

unicamente al facile riordino dei locali, allo spolvero ad altezza della

mobilia, alla pulizia delle vaschette, al rifacimento del letto.

Il cambio della biancheria viene effettuato con

la collaborazione del convivente, al quale sono peraltro delegate le rimanenti

attività di pulizia ordinaria della casa, come ad esempio passare

l’aspirapolvere, lavare i pavimenti, pulire a fondo i bagni.

Anche lo stato di salute del signor __________,

convivente, è però compromesso e di conseguenza i grandi lavori stagionali

risultano faticosi per entrambi. Vengono così effettuati più di rado e affidati

interamente a terzi (in prevalenza ad occuparsene è la figlia della signora RI

1).

Quanto riferito trova a mio avviso

giustificazione anche nella certificazione medica presente nell’incarto.

Considerato esigibile l’apporto del compagno, valuto in misura del 50% la

percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.4

Spesa

e acquisti diversi

compresi

pagamenti, trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

20.

%

percentuale

di invalidità

2%

L’assicurata riferisce di potersi occupare

personalmente di una piccola spesa giornaliera, purché il peso della merce sia

contenuto. Deve infatti evitare il sollevamento e il trasporto di pesi.

Non ama invece molto recarsi nei grandi centri

commerciali, per la spesa settimanale. Conduce oggi una vita piuttosto

ritirata, fatica infatti a confrontarsi con la confusione dei negozi affollati,

con i rumori e la presenza di molte persone. Ama tuttora camminare, ma

privilegia luoghi solitari e nella natura.

La spesa settimanale è così effettuata in

presenza e con la collaborazione del convivente, che neppure sempre si sente di

accompagnare, in ragione del complessivo stato di salute.

Acquisti personali sono da tempo rimandati;

l’assicurata al momento del colloquio era priva di qualsiasi entrata

finanziaria e la dipendenza economica dal compagno le risultava estremamente

penosa.

La gestione burocratica-amministrativa, un tempo

separata, è ora affrontata in collaborazione, anche in ragione della difficile

situazione economica della signora RI 1.

Per quanto

riferito, considerata esigibile la collaborazione del convivente e tenuto conto

dei limiti funzionali nel sollevare e trasportare pesi, valuto in misura del

20% la percentuale di impedimento in questo ambito domestico.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

30.

%

percentuale

di invalidità

4.

%

La cesta con il

bucato viene portata in lavanderia dal compagno. L’assicurata è poi in grado di

suddividere i panni e di inserirli e toglierli dalla lavatrice e dalla

asciugatrice. In presenza di capi ingombranti e di peso è però richiesta la

collaborazione del signor __________ per trasportare i panni bagnarti dalla lavatrice

all’asciugatrice. Una volta asciutti i panni vengono per quanto possibile

semplicemente piegati e risposti negli armadi. L’attività di stiro risulta

gravosa in particolare per la condizione della cervicale e del braccio sinistro

(e l’assicurata è mancina). Viene pertanto suddivisa sull’arco del tempo. Non è

raro che anche il compagno si cimenti nello stiro per venirle in soccorso.

La signora RI 1

riferisce di avere rinunciato all’uncinetto per le difficoltà a livello

cervicale e agli arti superiori.

Quanto illustrato trova a mio avviso conferma

nella certificazione medica presente nell’incarto. Considerata in parte

esigibile la collaborazione del convivente e tenuto conto di un minor

rendimento, valuto in misura del 30% la percentuale di impedimento in questo

ambito domestico.

5.7

Diversi

cura

delle piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica,

creazione artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

15%

percentuale

degli impedimenti

60%

percentuale

di invalidità

8.

%

L’assicurata dichiara di essersi sempre occupata

con piacere del giardino. Specialmente durante la bella stagione vi trascorreva

gran parte del suo tempo libero, dedicandosi alla cura dei fiori e del prato.

Oggi si limita alla cura dei fiori, ridotti anche oggi nel numero, mentre il

taglio dell’erba è delegato al compagno, coadiuvato lui stesso dal proprio

figlio.

Il taglio annuale del glicine è invece sempre

stato affidato ad un amico giardiniere

Per i problemi a livello cervicale e agli arti

superiori l’assicurata riferisce di avere completamente abbandonato anche

l’hobby del découpage.

Per quanto illustrato, valuto in misura del

50% la percentuale di impedimento in questo specifico ambito, considerata

esigibile la collaborazione del compagno.

Valutazione

dell'assistente sociale

totale

delle attività

100.

%

percentuale

di invalidità

30%

■ Chi esegue i lavori, che a causa della sua invalidità,

l'assicurata non può svolgere personalmente nell'economia domestica?

Indicare

il nome, l'indirizzo, il grado di parentela, genere dei lavori delegati, ore di

lavoro per settimana e salario orario versato.

Il compagno e i

rispettivi figli.

6.

GRADO ATTUALE DEGLI IMPEDIMENTI

attività

ripartizione

Impedimento

GRADO D'INVALIDITÀ

salariata

casalinga

TOTALE

Da quando il danno alla salute ha avuto ripercussioni

sulla capacità al lavoro?

Dal mese di ottobre 2007.

OSSERVAZIONI PERSONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE

All’intero colloquio ha presenziato anche il

convivente, signor __________.”

(Doc. 50/5-8)

2.16

Sulla base

degli accertamenti fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato

gli impedimenti di ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha

quindi stabilito una limitazione complessiva del 30%.

In sede

di osservazioni contro il progetto di decisione del 12 gennaio 2011, l’assicurata

ha contestato l’inchiesta economica evidenziando che “voi dovete considerare

tutte le mie limitazioni e inattitudini e non già il fatto che dei lavori o

mansioni possono venire delegati o svolti da altri” (doc. 84) e ritenendo

scorretto reputare esigibile l’aiuto del suo compagno, peraltro anch’egli

affetto da problemi di salute (doc. 85).

In sede

ricorsuale, l’assicurata ha nuovamente contestato l’inchiesta domiciliare, ribadendo

che “occorre considerare le mie limitazioni e i miei impedimenti e non il fatto

che certi lavori possono essere eseguiti dal mio convivente, che peraltro è

cagionevole di salute (beneficia di prestazioni dell’AI) e pertanto non in

grado di contribuire fattivamente ai lavori domestici” e chiedendo che il grado

globale degli impedimenti nell’attività domestica venga fissato al 49.5% (doc.

I).

Per

i motivi che seguono, questo Tribunale non può condividere le censure della

ricorrente.

Innanzitutto

va rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei

parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un valore

complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti dall'assicurata

nell'ambito dell'economia domestica.

Conforme

alla giurisprudenza (cfr. DTF 130 V 97, STF I 126/07 del 6 agosto 2007) è anche

la presa in considerazione della ripartizione dei compiti all’interno della

famiglia e quindi della collaborazione fornita nella gestione dell’economia domestica

da parte del convivente dell’assicurata.

Ciò

permette in casu di ritenere sicuramente adeguate le percentuali d'impedimento

evidenziate con riferimento alle mansioni comportanti un maggior impiego e

sforzo fisico, le quali tengono giustamente conto della parziale collaborazione

esigibile dal convivente della ricorrente.

A tal

proposito va nuovamente attirata l’attenzione dell’insorgente sull’obbligo per

l’assicurato di diminuire il danno che scaturisce da un principio generale

delle assicurazioni sociali (DTF 123 V 233, 115 V 53, 114 V 285 consid. 3). In

virtù di tale obbligo anche le persone occupate nell’economia domestica devono

contribuire, di loro propria iniziativa e in misura ragionevolmente esigibile,

al miglioramento della loro capacità al lavoro, segnatamente ripartendo meglio

le incombenze e in generale ricorrendo all’aiuto dei famigliari nella misura

usuale secondo le particolari circostanze (RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate

sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In

generale bisogna ricordare che l'inchiesta economica tiene conto di tutti quei

fattori che, concretamente, nella vita di tutti i giorni, influiscono sulla

capacità lavorativa dell'assicurata nei vari ambiti domestici.

D’altra

parte, esaminate singolarmente le valutazioni dell’assistente sociale circa gli

impedimenti dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano

ravvisabili elementi che consentano di metterne in dubbio l’attendibilità. In

effetti esse non appaiono arbitrarie e risultano conformi non solo alle

risultanze mediche, ma anche alle circostanze ed ai riscontri concreti.

L’assistente

sociale, nella sua valutazione, che giova ribadirlo è stata effettuata dopo

attento esame della situazione particolare e delle affermazioni rese

dall’assicurata in occasione dell’inchiesta al suo domicilio, ha tenuto conto

delle limitazioni indicate dai medici del SAM e, in particolare, dal perito

reumatologo – il quale ha considerato l’interessata limitata “in attività

lavorative che richiedono il mantenimento di una posizione statica prolungata

oppure movimenti ripetitivi di rotazione della colonna cervicale o di flessione

della stessa”, “nel tenere le braccia alzate sopra l’orizzontale, soprattutto

se deve tenere dei pesi”, nei lavori pesanti, “nell’utilizzo del braccio

sinistro con forza e nei movimenti continui e ripetitivi” (cfr. doc. 63-29) -

riconoscendo espressamente degli impedimenti maggiori proprio nei lavori più

gravosi, in particolare nella pulizia dell’appartamento, nel giardinaggio, nel

bucato e nella spesa (cfr. doc. 50/5-7).

E’ stato

altresì tenuto conto, come detto, della collaborazione fornita dal convivente

per le attività quali, segnatamente, la spesa (al riguardo cfr. precitate

sentenze RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I

35/00), le attività maggiormente gravose in cucina, la pulizia

dell’appartamento, il portare la cesta con i panni sporchi nel locale

lavanderia e lo spostare i panni pesanti dalla lavatrice all’asciugatrice,

conformemente a quanto indicato dalla stessa signora RI 1 all’assistente

sociale in occasione dell’inchiesta domiciliare, avvenuta alla presenza del suo

compagno.

Le allegazioni

ricorsuali non consentono, dunque, a questa Corte di scostarsi dalla

valutazione espressa dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per

la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid.

4). Del resto, l’interessata non apporta elementi nuovi rispetto a quelli

emersi dall’accertamento al domicilio e attestati nel rapporto domiciliare, ma

si limita in sostanza a censurare la percentuale di inabilità attribuita

dall’assistente sociale. Ora, in proposito va detto che - ribadito che

l’assistente sociale dispone della formazione specifica che consente,

tenuto conto di quelle che sono le limitazioni constatate dai medici, di

valutare in ogni singola mansione l’eventuale limitata capacità residua a

svolgerla - nella specie l’assistente sociale si è basata su quanto dichiarato

dalla ricorrente medesima da un lato e sui rapporti medici dall’altro.

L’assistente

sociale, del resto, chiamata dall’UAI ad esprimersi in merito alle obiezioni

sollevate dall’assicurata in sede di osservazioni, nelle annotazioni del 23

agosto 2011, ha osservato:

"

Ritengo che le limitazioni indicate

dall’assicurata nel suo scritto del 28 febbraio 2011 siano state elencate e

considerate nel mio rapporto d’inchiesta.

In assenza di nuovi elementi, che possano in

qualche modo giustificare una modifica delle percentuali di impedimento a suo

tempo assegnate alle diverse attività domestiche, non posso quindi che

confermare integralmente il mio rapporto d’inchiesta, anche alla luce delle

risultanze peritali e dei limiti funzionali certificati medicalmente.

Anche l’obiezione dell’assicurata riguardo al

fatto che non si debba tenere conto dell’aiuto prestato dal convivente non può

essere ritenuta, in quanto è esigibile che il convivente collabori alle

attività domestiche, in misura compatibile con il suo stato di salute.”

(Doc. 106-1)

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono e tenuto conto di tutte le

circostanze concrete, questo TCA non può, quindi, che ritenere adeguato il

grado d'incapacità nello svolgimento delle mansioni casalinghe stabilito

dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare e, di conseguenza,

pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 30%.

2.17

Essendo

quindi esigibile che l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa, in

attività adeguate, del 100% da maggio 2008 ad aprile 2009 e, in seguito, dell’85%

da aprile 2009 (salvo sei mesi di totale incapacità lavorativa da ottobre 2009 a marzo 2010, dopodiché ella è nuovamente abile al lavoro all’85% da aprile 2010), ricordato

inoltre che l'invalidità

nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere

economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275

consid. 4a), occorre esaminare le conseguenze del danno

alla salute dal profilo economico.

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono

determinanti i dati del 2008 (essendo l’assicurata inabile al lavoro dal mese

di ottobre 2007).

Nella

decisione impugnata l’amministrazione ha proceduto al raffronto dei redditi sia

con riferimento al periodo compreso fra il mese di maggio 2008 e il mese di

aprile 2009, nel quale l’assicurata è stata ritenuta totalmente abile al lavoro

in attività adatte, sia con riferimento al periodo a partire dal mese di aprile

2009.

(escluso il periodo di sei mesi a partire dal mese di ottobre 2009 di

totale incapacità lavorativa), nel quale ella presenta una capacità lavorativa

dell’85% in attività adatte.

2.18

Per quanto

concerne il reddito da valido, il cui importo non è stato del resto

contestato in sede di ricorso, nella decisione impugnata l’UAI ha quantificato

il reddito che l’assicurata avrebbe potuto percepire da sana nel periodo

compreso fra il mese di maggio 2008 e il mese di aprile 2009 in fr. 43’222, conformemente a quanto indicato dal datore di lavoro, Municipio della Città di __________

(doc. 108-1).

Il TCA non ha motivo per discostarsi da tale

dato.

Al

riguardo è utile rammentare che il Tribunale federale delle assicurazione ha ribadito

in diverse occasioni che il metodo misto applicato ad assicurati che svolgono

un’attività lucrativa unicamente a tempo parziale e consacrano il resto del

loro tempo all'attività casalinga è conforme alla legge e alla volontà del

legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione dell'art. 8 CEDU (cfr.

STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente pubblicata in plaidoyer 5/06

pag. 54 segg.; SVR 2006 IV Nr. 42).

In una

sentenza I 246/05 del 30 ottobre 2007, pubblicata in DTF 134 V 9, il Tribunale

federale ha indicato che, nell'ambito della

valutazione dell'invalidità secondo il metodo misto, una eventuale ridotta

capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento delle

mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°

gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore

d'attività è da prendere in considerazione solo a determinate condizioni

(consid. 7).

Dagli

atti all’incarto non emergono indizi tali da fare ritenere che nel caso di

specie le riduzioni della capacità nell’ambito professionale e in quello

casalingo siano influenzate da maggiori sforzi compiuti nell’altro settore

d’attività (cfr. al riguardo in particolare la perizia del SMR).

Va inoltre evidenziato che

nella STF 9C_293/2007 del 20 maggio 2008, pubblicata in RtiD

I-2009, pag. 255, il Tribunale federale ha annullato la decisione cantonale -

con la quale il primo giudice aveva dimezzato la rendita spettante ad

un’assicurata (anziché ridurla ad un quarto, come deciso dall’UAI), dopo avere

raffrontato il reddito che avrebbe potuto percepire l’assicurata, lavorando al

100% nella sua usuale attività (che ella esercitava al 50%) con quanto avrebbe

potuto guadagnare, al 50%, in attività adeguate – sottolineando che nel

raffronto dei redditi, in applicazione del metodo misto, occorre confrontare

quanto l’assicurata avrebbe potuto guadagnare nella sua attività esercitata a

tempo parziale, con quanto può conseguire in attività adeguate al suo stato di

salute. Il risultato così ottenuto va poi rapportato alla quota parte in

attività salariata.

L’Alta

Corte ha infatti rilevato che:

" 4.5 A ragione l'Ufficio ricorrente

rimprovera al primo giudice di avere contrapposto al reddito da invalida

(incontestato) di fr. 18'162.- (ottenuto tenendo conto di una ridotta capacità

[v. consid. 4.3] di svolgere attività semplici, leggere e poco qualificate come

ad esempio quella di ausiliaria delle pulizie, stiratrice, ausiliaria di

lavanderia, custode ecc.) un reddito senza invalidità a tempo pieno. Tale valutazione

è giuridicamente errata e contraria alla giurisprudenza sviluppata in

applicazione del metodo misto, secondo la quale per la valutazione

dell'invalidità in ambito lucrativo fanno stato i redditi da valido e da

invalido determinati sulla base temporale di un'attività lucrativa parziale

(ipoteticamente) esercitata senza danno alla salute (DTF 125 V 146 consid.

2b pag. 150; cfr. pure DTF 131 V 51 consid.

5.1.2

pag. 53 nonché le sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I

708/06 del 23 novembre 2006, consid. 4.5, e I 599/05 del 6 febbraio 2006,

consid. 4.1). Determinante per l'accertamento del reddito senza invalidità non

è infatti quanto l'assicurato potrebbe ragionevolmente guadagnare in qualità di

persona esercitante un'attività lucrativa a tempo pieno, bensì quanto egli

ipoteticamente, secondo il grado della verosimiglianza preponderante,

guadagnerebbe senza danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid.

3.3

e Pra 1992 no. 224 pag. 877 consid. 4a)."

Il reddito da valido di fr. 43'222.- deve dunque

essere confermato dal TCA.

2.19

Per quanto

riguarda il reddito da invalido, pure rimasto incontestato, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il

TFA ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido

motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione

(DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al salario

medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da invalido va

ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti, art.cit., in

RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

In

un’altra sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha

lasciato aperta la questione a sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso

in cui il valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”).

Tale è di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag.

45.

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007).

La

questione è stata definitivamente risolta dalla nostra Massima Istanza, la

quale nella sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009, pubblicata in DTF 135 V 297, ha ricordato che:

"

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008 dell'8 maggio 2009 (ndr: cfr. DTF

135.

V 297), il Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha

stabilito che quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno

il 5% rispetto al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore

economico, esso deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media

nel senso della DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri

presupposti - giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid.

6.1

). A questo parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla

parte percentuale eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3).

Questa Corte ha nella stessa sentenza confermato che i fattori estranei

all'invalidità di cui si dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non

possono essere presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della

deduzione per circostanze personali e professionali."

In applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7

aprile 2008 (inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1

2008.

elaborata dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo

nel 2008 una professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore

privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.),

avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr.

4'116.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 7/8-2009, p. 90), esso ammonta a fr.

4'280.64 mensili oppure a fr. 51'367.68 per l'intero anno (fr. 4'280.64 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio

1999.

nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all’indice dei salari nominali, si ottiene, per il 2009 (cfr. tab. relativa all’evoluzione dei salari nominali pubblicata sul sito dell’Ufficio

federale di statistica), un reddito annuo di fr. 52'446.40.

L’assicurata,

quale cuoca, avrebbe guadagnato nel 2009 fr. 43'222 / anno per un’occupazione

al 65% (cfr. consid. 2.18.), che corrispondono a fr. 66'495 / anno per

un’occupazione a tempo pieno.

Tale

reddito si situa sopra la media dei salari svizzeri per un’attività equivalente

(cioè fr. 46’560.20, cfr. Tabella TA1 p.to 55 “alberghi e ristoranti”,

livello di qualifica 4, fr. 3’647.-- X 12 mesi = 43’764.-- riportato su 42 ore =

45'595.20 e aggiornato al 2009).

Nel caso

in esame non sono, perciò, realizzati i presupposti per ridurre il reddito

statistico da invalido in applicazione della giurisprudenza di cui alla STF U

8/07 del 20 febbraio 2008.

Ritenuto che, come visto in

precedenza da un punto di vista medico, l’assicurata è stata ritenuta abile al

lavoro al 100% in un’attività adeguata alle sue condizioni di salute dal 1° maggio 2008 al 4 ottobre 2009, il reddito statistico citato non va ridotto.

2.20

In ossequio

alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una

sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In una sentenza del 25 aprile 2005 nella causa R., inc. 35.2004.104,

il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

"

Su quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente

esaminato alcune recenti sentenze federali e ne ha ricavato l’impressione di

una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14

febbraio 2005 nella causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che

l’età dell’assicurato (47 anni al momento del rilascio della decisione

impugnata) non rappresentava un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i

lavoratori ausiliari, su un mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a

prescindere dalla loro età e quindi che, in queste attività, l’età di per sé

non influisce sul livello retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005

nella causa R., I 138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato di 35 anni, dichiarato completamente abile in

attività semplici e ripetitive nel settore dei servizi, “en regard de l’âge

de l’assuré et des limitations résultant de l’atteinte à sa santé” (la

sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al

beneficio di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4

OAINF (cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento

fra assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo

scopo di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF

115.

V 138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella

causa S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in

talune circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr.,

ad esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e

visto che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori

delle assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza,

in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23

febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata

confermata una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA

del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004

nella causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata

dagli impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri

fattori di riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.21

In concreto,

nel rapporto del 28 settembre 2011, il consulente IP ha applicato una riduzione

del 13% così motivata: “8% per attività leggere e 5% per altri fattori di

riduzione” (cfr. doc. 112/2-3).

In una

sentenza pubblicata in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la

questione del potere d'esame del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle

assicurazioni qualora si tratti di verificare, in materia di assicurazione per

l'invalidità, l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido

accertato sulla base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta

Corte al consid. 5.2 si è così espressa:

"

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal

fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche

pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou

l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la

décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui

concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de

savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a

adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les

principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son

résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif

pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il

doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso

di specie, questo Tribunale non ha motivo per scostarsi dalla riduzione

percentuale del 13% applicata dall’amministrazione, rimasta peraltro

incontestata.

Questa

soluzione si giustifica tanto più se si considera che, per costante

giurisprudenza il giudice non può scostarsi dalla valutazione

dell’amministrazione senza fondati motivi (cfr. DTF 137 V 71; DTF 126 V 80

consid. 5b/dd e 6).

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al periodo compreso fra il

mese di maggio 2008 e il mese di aprile 2009, partendo da un salario da

invalido di fr. 52'446.40, ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 100% e ammettendo

la riduzione del 13%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a

fr. 45’628.40 (fr. 52'446.40 - (fr. 52'446.40 x 13 : 100)).

Confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo periodo di

fr. 43’222.-- (consid. 2.8.1.), non emerge alcun grado d’invalidità.

Da notare che nella decisione impugnata l’UAI è giunto, con

riferimento al periodo compreso dal 1° maggio 2008 al 31 marzo

2009, ad un grado di invalidità del 31% (cfr. doc. A1).

Il TCA rileva che l’amministrazione, sulla base del calcolo svolto

dal consulente IP nel suo rapporto del 28 settembre 2011 (cfr. doc. 112/1-3),

dopo aver correttamente indicato l’ammontare del reddito da invalido secondo la tabella TA1, di fr. 52'451.38, ha adattato tale importo alla quota parte salariata (del 65%),

ottenendo un importo di fr. 34'093.40, ammontare poi ridotto del 13% per tener

conto delle circostanze specifiche del caso concreto, per un reddito di fr.

29'661.25.

Tale modo di agire non è corretto: il reddito da invalido

stabilito secondo i dati statistici deve infatti essere ridotto dapprima in

base alla percentuale di esigibilità lavorativa stabilita dal medico (in

casu del 100% dal 1° maggio 2008 al 31 marzo 2009)

e poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze specifiche

del caso concreto. È solo successivamente che si tiene conto della quota parte

relativa all’attività salariata.

2.22

Viste le

quote parti tra attività salariata (65%) e mansioni casalinghe (35%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale,

dal 1° maggio 2008 al 4 ottobre 2009, è così del 10.5% (65 X 0% + 35 X 30%),

ossia un grado d’invalidità che non permette la concessione di prestazioni

dell’assicurazione invalidità come stabilito dall’amministrazione.

2.23

Il diritto a

prestazioni non può essere riconosciuto all’assicurata nemmeno con riferimento al

periodo a partire dal mese di aprile 2009, nel quale l’assicurata è stata

ritenuta abile al lavoro all’85% in attività adeguate – salvo il periodo di sei

mesi di totale incapacità lavorativa a decorrere dal mese di ottobre 2009 al

mese di marzo 2009.

Dal raffronto tra il reddito da valida, di fr.

43'222 e il reddito da invalida di fr. 38'784.10 (ossia fr. 52'446.40,

ridotti del 15% per tenere conto dell’esigibilità medica dell’85% in attività

adatte e del 13% per tenere conto delle altre circostanze), emerge un grado di

invalidità del 10.27%, arrotondato al 10% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41).

Da notare che nella decisione impugnata l’UAI è giunto, con

riferimento al periodo compreso dal 1° aprile 2009 (salvo sei

mesi da ottobre 2009 a marzo 2010), per la parte salariata, ad un grado

di invalidità del 38% (cfr. doc. A1).

Il TCA rileva che l’amministrazione, sulla base del calcolo svolto

dal consulente IP nel suo rapporto del 28 settembre 2011 (cfr. doc. 112/1-3),

dopo aver correttamente indicato l’ammontare del reddito da invalido secondo la tabella TA1, 2010, di fr. 52'887.94, ha adattato tale importo alla quota parte salariata (del

65%), ottenendo un importo di fr. 34'377.16, ammontare poi ridotto del 15% per

tenere conto dell’esigibilità lavorativa dell’85% in attività adatte, ottenendo

fr. 29'220.59, importo poi ridotto dell’8% per tener conto delle circostanze

specifiche del caso concreto, per un reddito di fr. 26'882.94.

Tale modo di agire non è

corretto: il reddito da invalido stabilito secondo i dati statistici deve

infatti essere ridotto dapprima in base alla percentuale di esigibilità

lavorativa stabilita dal medico (in casu dell’85% dal

1° aprile 2009, salvo sei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010) e poi della percentuale stabilita per tener conto delle circostanze

specifiche del caso concreto (in casu del 13%, non essendoci motivi per ridurre

all’8%, come invece effettuato dal consulente nel calcolo del 28 settembre

2001, la percentuale del 13% riconosciuta con riferimento al periodo compreso

fra il mese di maggio 2008 e il mese di aprile 2009). È solo successivamente

che si tiene conto della quota parte relativa all’attività salariata

Viste le

quote parti tra attività salariata (65%) e mansioni casalinghe (35%) stabilite

dall’amministrazione nella querelata decisione, il grado di invalidità globale,

dal 1° aprile 2009 (salvo sei mesi da ottobre 2009 a marzo 2010), è così del 17% (65 X 10% + 35 X 30%), ossia un grado d’invalidità che non

permette la concessione di prestazioni dell’assicurazione invalidità come

stabilito dall’amministrazione.

2.24

L’assicurata

ha chiesto al TCA l’esecuzione di una nuova perizia “neutra” (doc. I).

Per

costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare

d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle

prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF U 349/06 dell’11 luglio

2007.

consid. 6; STFA U 239/02 dell'11 dicembre 2003; STFA H 5/02 del 31 gennaio

2003; STFA H 411/01 del 5 marzo 2003; SVR 2003 IV Nr. 1 pag. 1; STFA H 102/01

dell'11 gennaio 2002; STFA H 103/01 dell'11 gennaio 2002; STFA H 299/99 dell'11

gennaio 2002; STFA U 257/01 del 26 novembre 2001; STFA U 82/01 del 15 novembre

2001; STFA I 11/01 del 28 giugno 2001; RCC 1986 p. 202 consid. 2d; STFA del 27

ottobre 1992 nella causa B.P.; STFA del 13 febbraio 1992 in re O.; STFA del 13 maggio 1991 nella causa A.; STCA del 25 novembre 1991 nella causa M.; F.

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; U. Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, p. 212; Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo

1998, p. 39 e p. 117), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di

essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti medici.

2.25

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--andrebbero poste a

carico della ricorrente, la quale ha tuttavia chiesto di venire esonerata dal

pagamento delle spese (cfr. doc. I).

Ai sensi

dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere

garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano,

il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale norma di legge

rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS, rimasto

in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva che l’autorità di

ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se del caso,

l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio che i

presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011, l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione

dagli anticipi e dalle cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali;

all’ammissione al gratuito patrocinio.

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid.

5b e riferimenti).

Il

diritto all’assistenza giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal

pagamento delle tasse di giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in

cui necessario - il diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; art. 3 cpv. 1 della Legge

sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in

vigore dal 1° gennaio 2011; Müller, Grundrechte in der Schweiz, 1999, p. 544).

Nel

caso di specie, l’assicurata, divorziata e convivente con __________, dal quale

non ha avuto figli, deve essere considerata indigente. Ella non percepisce

alcun reddito (cfr. V/1) e non è quindi in grado, da

sola (ossia senza l’aiuto del suo compagno convivente), di far fronte nemmeno

all’importo base del minimo esistenziale, da quantificare in

fr. 1'200.-- corrispondenti all'importo mensile per debitore che vive da solo

stabilito per il calcolo del minimo esistenziale LEF dalla Camera di esecuzione

e fallimento CEF, quale Autorità di vigilanza cantonale e valido dal 1° settembre

2009, tuttora in uso; in proposito, va rilevato che per

il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, il

Tribunale federale ha precisato che per un debitore che vive in concubinato

l’importo base corrisponde fondamentalmente – ma al minimo – alla metà di

quello previsto per coniugi (DTF 130 III 768, consid. 2.4.): ciò è ammissibile,

tuttavia, solo nel caso in cui il convivente, con i propri redditi, sia in

grado di far fronte almeno all’altra metà delle spese comuni; se non è il caso,

il contributo da porre a carico dell’escusso deve essere aumentato nella debita

proporzione e, nell’ipotesi in cui il convivente non percepisce redditi,

l’importo del minimo di base dell’escusso deve essere limitato al massimo

all’importo riconosciuto per una persona sola (DTF 130

III 765; sentenza CEF 15.2007.37 del 6 agosto 2007, consid. 2.4.; sentenza CEF

15.2007.54

del 9 agosto 2007; DTF 124 III 52; STF del 22 gennaio 2004 nella

causa X.,4P.261/2003 e ivi riferimenti; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento

di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Agno 2002, pp. 19s,

38, 79).

Ritenuto

come il ricorso non appariva di primo acchito privo di esito favorevole, la

ricorrente è per il momento esonerata dal pagamento delle spese processuali

(cfr. STF I 885/06 del 20 giugno 2007), riservato l'eventuale obbligo di

rimborso, qualora la situazione economica dell'assicurata dovesse più tardi

migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; Kieser, Kommentar ATSG, 2003, ad art.

61, n. 93; cfr. art. 9 Lag; relativamente al gratuito patrocinio nella

procedura davanti al TFA cfr. art. 152 cpv. 3 OG; STFA del 15 luglio 2003 nella

causa S., I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio 2002 nella causa D., U

234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V 301, consid.

6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. A seguito

della concessione dell’esonero dal pagamento delle spese di giustizia, esse

sono per il momento assunte dallo Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster