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Decisione

32.2012.130

A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata. Confermata valutazione psichiatrica del CPAS

26 novembre 2012Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I

doc. VIII+C sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. IX).

1.12. Nelle

osservazioni del 3 luglio 2012 l’UAI ha preso posizione sul certificato medico

del 25 giugno 2012 (doc. X).

1.13. Il doc. X è

stato inviato all’insorgente per conoscenza (doc. XI).

in

diritto

In

ordine

2.1. La presente

vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria

(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;

STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;

STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;

STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H

220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in

RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98

del 26 ottobre 1999).

Nel

merito

2.2. Il TCA è nuovamente chiamato

a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare, oppure no,

all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno

diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di

rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi

almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi

dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto

fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza

dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle

affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et

pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto

dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei

all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini

fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;

Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente

esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e

dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione

personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua

capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge

il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se

ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione

fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Al

proposito va infine ancora rilevato che, secondo la

giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le

circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla

rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla

medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali

modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione

(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili

di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R

consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in

SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01

pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I

26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I

475/01).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata

da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito

che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere

dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del

lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298

consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;

RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998

nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre

avuto modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i

quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.

4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali

propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono

considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono

turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità

di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la

misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più

oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre

1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza

del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In una

sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in

particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente

(cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale

delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4

luglio 2007, I 384/06).

2.4. A seguito

della sentenza del 6 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha dato mandato al Centro

Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) di esperire un accertamento medico

psichiatrico (doc. AI 75-1).

Il Dr. __________, spec.

FMH in psichiatria e psicoterapia e la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria

e psicoterapia, nel rapporto peritale del 20 gennaio 2012, dopo aver esposto

l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia

psichiatrica, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:

"

(…)

5. DIAGNOSI (ICD – 10)

5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla

capacità di lavoro

Disturbo

dell'adattamento evoluto in Episodio depressivo di grado lieve (ICD 10 F 32.0)

(…)

Si conferma la

valutazione effettuata prima dal Dr. __________ e poi nel corso delle degenze

ospedaliere, che indica come primaria la situazione sociale, aggiungendo ai

fattori sopra indicati anche le problematiche economiche derivate dall'assenza

lavorativa.

Nel tempo, venendo a

mancare l'occupazione data dal lavoro e con l'insorgenza dell'ulteriore evento

stressante dato dalla perdita dell'amico, il quadro clinico si è cronicizzato e

le spinte regressive sono aumentate, fino a giungere alla condizione attuale,

che configura la presenza di un episodio depressivo di grado lieve.

Si condivide infatti

il parere dello psichiatra curante, che indica come non sia più possibile

effettuare una diagnosi di sindrome da disadattamento, essendo occorsi più di 2

anni dagli eventi stressanti, mentre non si può sottoscrivere la diagnosi di un

episodio depressivo di grado medio.

L'assicurato infatti

presenta un umore deflesso ed irritabile mentre non evidenzia una perdita di

interesse per le attività piacevoli; infatti non ha avuto mai particolari hobby

ed attualmente continua a guardare le TV e a camminare tutti i giorni.

La diminuita energia

è riferita come legata ai dolori e comunque consente di svolgere un'attività

fisica piuttosto intensiva, che occupa gran parte del tempo.

Non sono inoltre

presenti sentimenti inadeguati di autobiasimo o di colpa, pensieri ricorrenti

di morte, alterazioni dell'appetito, di attenzione e concentrazione né

riportare a livello soggettivo né oggettivate. L'immagine personale non è

compromessa da vissuti di disistima quanto piuttosto permeata da una percezione

di sé come persona malata.

Sono invece presenti

un rallentamento psicomotorio e un disturbo del sonno.

A causa di questi

ultimi aspetti deficitari si considera che vi sia una riduzione della capacità

lavorativa per ogni attività pari al 30% per motivi psichiatrici.

Si sottolinea come

la possibile ripresa di una capacità lavorativa sia contrastata, più che dal

disturbo psichiatrico che non appare di entità importante, dalla

cronicizzazione del quadro clinico evidenziata.

Per quanto riguarda

i disturbi fisici, questi non possono essere inquadrati in un disturbo

somatoforme poiché variano di intensità a seconda delle condizioni

meteorologiche e della posizione assunta dall'assicurato. Altri, quali disturbo

a livello cervicale, non sono costantemente presenti. Si sottolinea infine come

i dolori sussistano da diversi anni in entità invariata e fossero presenti

anche mentre l'assicurato ancora lavorava, senza essere invalidanti.

Rispetto alla presa

a carico specialistica, è opportuna una considerazione rispetto alla terapia

farmacologica. Questa deve essere semplificata, prevedendo un numero di farmaci

spropositato rispetto al quadro clinico, con difficoltà ad individuare

l'effetto del singolo medicamento e (come sottolineato dallo psichiatra curante

stesso) l'insorgenza di effetti collaterali quali stanchezza e rallentamento

psicomotorio, che ostacolano la funzionalità dal punto di vista lavorativo.

B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO

1. Descrizione di risorse e deficit

L'assicurato non

presenta alterazioni delle funzioni cognitive superiori. Conserva la cura di sé

e mantiene delle attività regolari che lo portano costantemente fuori dalla

propria abitazione. Non presenta un ritiro sociale, manifestando il desiderio

di poter condividere la propria giornata con qualcuno.

I deficit sono legati

all'attuale fase depressiva e consistono in un tono dell'umore deflesso ed

irritabile, in un disturbo del sonno e in un rallentamento psicomotorio (al

quale ragionevolmente contribuisce la farmacoterapia impostata).

Considerandi

2.

Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta

Capacità di lavoro pari al 70% (riduzione

dell'orario).

3.

Periodi di inabilità lavorativa

accertabili

Per quanto risulta

agli atti medici, l'esordio della riduzione della capacità lavorativa data

luglio 2011, momento da cui il Dr. __________ identifica la presenza di una

sindrome depressiva ricorrente, ovvero una patologia psichiatrica e non una

sindrome da disadattamento.

Non è possibile

convalidare la valutazione effettuata dal Dr. __________ nel certificato

precedente, ovvero quello del dicembre 2010, che identificava già la presenza

di una patologia dell'umore, poiché il seguente rapporto di dimissione della

clinica __________ indicava invece ancora la presenza di un disturbo

dell'adattamento e faceva emergere chiaramente, sia a livello di decorso che di

quadro clinico, la preponderanza degli aspetti reattivi.

Dal luglio 2011, non

avendo elementi oggettivi che depongano per un quadro clinico più grave (il Dr.

__________ non descrive l'esame psichico nell'ultimo certificato), si ritiene

che continuativamente fino ad ora l'inabilità lavorativa sia pari al 30%.

C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'

D'INTEGRAZIONE

1.

Indicazioni mediche per interventi

di integrazione

Dal punto di vista

medico teorico, tenendo conto della esclusiva patologia psichiatrica, sarebbero

opportuni, sotto forma di aiuto al collocamento e sostegno in una fase

iniziale. La riuscita degli stessi può venire ostacolata dal quadro clinico

ormai cronicizzato e dalla presenza degli elementi regressivi.

2.

Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di

lavoro attuale

Non sussiste, non avendo l'assicurato

un'occupazione.

3.

Capacità di lavoro per altre

attività

Capacità di lavoro

pari al 70% per ogni attività (riduzione dell'orario)." (doc. AI 82/7-12)

2.5

Per costante

giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state

eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se

giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di

accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a

ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata

nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al

principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la

valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per

quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il

giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,

il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro

conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa

fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono

ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una

superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI

2001.

pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel

che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In merito

al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF

136.

V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura

giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in

materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte

le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.

In una

sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V

210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

-- in

caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

-- alla

persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla

procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr. 18 p.

85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.

3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.

4.4

).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i

rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Al

riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere

conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato

peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Va ancora rilevato che,

affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.

628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in

particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di

Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di

una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,

inc. 32.1999.124).

2.6

Nella

concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute

del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione

della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica

agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione

peritale effettuata dal CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

L’assicurato

è stato infatti sottoposto ad un accurato esame grazie al consulto

specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia e della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

che nel referto del 20 gennaio 2012 hanno diagnosticato uno “Disturbo dell'adattamento evoluto in Episodio depressivo di grado

lieve (ICD 10 F 32.0)” (doc. AI 82-7).

A mente degli specialisti i deficit del paziente sono legati all'attuale fase depressiva e

consistono in un tono dell'umore deflesso ed irritabile, in un disturbo del

sonno e in un rallentamento psicomotorio (doc. AI 82-12).

I periti hanno confermato la valutazione

effettuata dal Dr. __________ rilevando una “situazione di disadattamento,

legata principalmente alla perdita del lavoro, che garantiva all'assicurato,

oltre alla sussistenza economica, un ruolo sociale, delle frequentazioni dal

punto di vista relazionale e un'occupazione del tempo”. Non essendovi piu

questi fattori si è instaurato un meccanismo di tipo

regressivo, che ha visto l'assicurato porre un'attenzione sempre maggiore ai

disturbi fisici già presenti in passato e non invalidanti (doc. AI 82-10).

Il quadro clinico dell’assicurato si è cronicizzato e le spinte

regressive sono aumentate, fino a giungere – sempre secondo i periti del CPAS –

alla condizione attuale, che configura la presenza di un episodio depressivo

di grado lieve (doc. AI 82-11).

Al

contrario di quanto indicato dal medico curante non viene invece posta la

diagnosi di un episodio depressivo di grado medio, in quanto RI 1 presenta un

umore deflesso ed irritabile ma senza una perdita di interesse per le attività

piacevoli. La diminuita energia è da ricondurre ai dolori e consente comunque di

svolgere un'attività fisica piuttosto intensiva. “Non sono inoltre presenti

sentimenti inadeguati di autobiasimo o di colpa, pensieri ricorrenti di morte,

alterazioni dell'appetito, di attenzione e concentrazione né riportare a

livello soggettivo né oggettivate”. L'immagine personale non è compromessa

da vissuti di disistima quanto piuttosto permeata da una percezione di sé come

persona malata.

I periti

hanno invece constatato un rallentamento psicomotorio e un disturbo del sonno (doc.

AI 82-11)

Il ricorrente è ritenuto quindi abile al lavoro

nella misura del 70% (riduzione dell’orario) (doc. AI 82-12).

Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale

valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati

medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in

grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.

Tale non

può essere la certificazione del 1° marzo 2012 del Dr. __________, spec. FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di “Sindrome

depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media (ICD-10 F33.1)”.

Il medico curante ha indicato di concordare in gran parte con la

perizia del CPAS “la quale è stata fatta in modo corretto ed adeguata”,

tranne per quanto riguarda la diagnosi e l’incapacità lavorativa considerata

ancora completa. Egli tuttavia ha aggiunto che “una mezza rendita AI

potrebbe essere giustificata” (doc. AI 89-3).

Va qui

rammentato che il referto del Dr. __________ si sovrappone in sostanza a quanto

lo stesso medico curante aveva già indicato nei precedenti scritti del 20

dicembre 2010 (doc. AI 43-1) e del 28 luglio 2011 (doc. AI 61-3).

Alla luce

di questi referti – divergenti con quelli del Dr. __________, perito della __________

– e dei rapporti di degenza dell’assicurato presso la Clinica __________ questa

Corte aveva rinviato gli atti per nuovi approfondimenti psichiatrici (cfr.

sentenza del 6 ottobre 2011, pag. 19, inc. 32.2011.92).

Il CPAS

ha preso posizione sul referto del 1° marzo 2012 del Dr. __________ in data 6

aprile 2012 (doc. AI 94-1):

"

Abbiamo preso visione delle osservazioni alla

nostra perizia del 20.01.2012 effettuate dal Dr. __________ alle quali

volentieri rispondiamo.

Discutiamo i criteri, già presentati in perizia,

necessari per soddisfare un episodio depressivo, secondo la codifica

nosografica tramite l'ICD10.

Secondo questa classificazione per soddisfare un

episodio depressivo devono essere presenti almeno 2 dei 3 sintomi relativi al

criterio B ovvero un umore deflesso, una perdita di interesse per attività

piacevoli, una diminuita energia e aumentata affaticabilità.

L'assicurato presenta sicuramente il primo

criterio, parzialmente il terzo anche se riesce a svolgere un'attività

intensiva quotidiana, non il secondo poiché non ha mai avuto particolari interessi

ed attualmente guarda la TV e a cammina tutti i giorni.

Devono inoltre essere soddisfatti vari sintomi

del criterio C, in modo da raggiungere un numero totale di almeno 4 per

soddisfare un episodio depressivo lieve.

Rientriamo che l'assetto psichico dell'assicurato

rientri in questa diagnosi poiché soddisfa due criteri di questa area, ovvero

l'assicurato presenta disturbi del sonno e modificazioni dell'attività

psicomotoria nel senso di un rallentamento. Diversamente non presenta

alterazioni dell'appetito, alterazioni soggettive o oggettive delle funzioni

cognitive superiori, pensieri ricorrenti di morte o suicidali, alterazioni

della visione di sé in senso depressivo ovvero che comportino perdita di

sicurezza e autostima o sentimenti inappropriati di colpa; l'immagine personale

è piuttosto permeata dalla visione di sé come malato.

Essendo soddisfatti 2 sintomi del criterio B e 2

sintomi del criterio C è diagnosticabile un episodio depressivo lieve.

Per diagnosticare un episodio depressivo di media

gravità infatti devono essere presenti almeno 6 sintomi in tutto, almeno 2 dei

quali appartenenti al criterio B.

Teniamo inoltre a ribadire (come evidenziato

anche dalla perizia fiduciaria e dalle diagnosi relative ai ricoveri

ospedalieri, che indicavano un disturbo psichiatrico a carattere reattivo e

l'importanza dei fattori stressanti) come siamo di fronte primariamente ad una

difficile situazione sociale (con elementi di oggettiva problematicità) e non

ad una patologia psichiatrica maggiore. Per la discussione dei fattori sociali

rimandiamo alla nostra perizia.

Questo potrebbe fra l'altro spiegare l'insuccesso

della complessa farmacoterapia psichiatrica (che pur nella correzione fatta

nello scritto del dr. __________ comprende due farmaci antidepressivi, oltre a

un ansiolitico e un ipnotico), che non risulta efficace a nostro parere anche

poiché ci troviamo di fronte primariamente ad una situazione sociale

disagevole, che non può venire mitigata coi farmaci. In più il Dr. __________

nel certificato del 28.07.2011, indica come a suo parere i medicamenti

impostati comportino effetti collaterali sotto forma di stanchezza e

rallentamento psicomotorio; quindi parte del quadro clinico osservato può

essere collegato ad effetti iatrogeni del farmaco.

Come indicato nella perizia del gennaio 2012, non

contenendo i certificati del dr. __________ fino alla data della nostra

valutazione elementi oggettivi (quali descrizioni dell'assetto psichico) che

sostengano un quadro clinico differente rispetto a quello da noi rilevato, non

possiamo sostenere che quanto emerso in sede peritale rappresenti una fase

transitoria di miglioramento dell'assetto psichico dell'assicurato, come

supposto dallo psichiatra curante.

Riteniamo quindi eventuali cambiamenti del quadro

clinico successivi alla nostra valutazione.

Per quanto argomentato si confermano la diagnosi

psichiatrica, la valutazione globale del quadro clinico che vede la preminenza

dei fattori sociali e le conclusioni rispetto alla capacità lavorativa espresse

nella nostra perizia." (doc. AI 94/1-2)

Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda

preliminarmente che in una sentenza 32.2007.323 del 4 febbraio 2009,

concernente un altro assicurato, lo specialista in psichiatria incaricato

dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi di

sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media

(ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.

In corso di causa, quell’assicurato aveva, per

contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui

privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo

ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2),

patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale

incapacità lavorativa.

In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli

specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di

spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e

grave.

Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema

diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti

alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità

dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come

lieve, moderato oppure grave.

I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:

- depressione del tono dell’umore;

- riduzione

dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;

- diminuita attività;

- ridotta capacità di provare piacere e interesse;

- l’umore varia

poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.

Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da

lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il

perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma

non in misura completa.”

Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che, fino al

momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da considerare abile

al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle condizioni di salute

dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo ricorrente da una

gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in sede di revisione.

Va qui rilevato

che nella classificazione medica delle diagnosi ICD-10-GM 2010 – lista

sistematica – versione italiana (agosto 2011) pubblicata dall’UFS, per quanto

riguarda il disturbo depressivo ricorrente viene indicato quanto segue:

" F32.-

Episodio depressivo

Negli episodi tipici lievi (F32.0), di

media gravità (F32.1) o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta

abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento dell'attività.

Sono compromessi la capacità di provare

piacere, l'interesse e la concentrazione, ed è

comune una stanchezza marcata dopo ogni

sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito e

diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se

stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di

colpa e di inutilità.

L'abbassamento del tono dell'umore si

modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle

circostanze e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come

la perdita dell'interesse e dei sentimenti

piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento

mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato,

l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione

della libido. In relazione al numero ed alla gravità

dei sintomi, un episodio depressivo puo essere classificato

come lieve, di media gravità o grave.

Incl.: singoli episodi di:

• reazione

depressiva

• depressione

psicogena

• depressione

reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)

Escl.: disturbi dell'adattamento (F43.2)

se associati a disturbi della condotta descritti in (F91.-, F92.0)

depressione ricorrente (F33.-)

F32.0 Episodio depressivo lieve

Sono generalmente presenti almeno due

o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a

causa di essi, ma e in grado di continuare la maggior parte delle sue

attività abituali.

F32.1 Episodio depressivo di media gravità

Sono in genere presenti quattro o piu

dei sintomi sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a

continuare le sue attività abituali.

F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici

Episodio depressivo in cui molti dei

sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le

idee di colpa o di inutilità. Sono

comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo

numero di sintomi somatici.

Episodio singolo, senza sintomi

psicotici, di depressione agitata

Episodio singolo, senza sintomi

psicotici, di depressione maggiore

Episodio singolo, senza sintomi

psicotici, di depressione con rischio vitale

F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi psicotici

Episodio depressivo simile a quello

descritto in F32.2, ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo

psicomotorio o stupor, così gravi da

rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di

morte per suicidio, disidratazione ed

inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui

all'umore.

Singolo episodio di:

• depressione

maggiore con sintomi psicotici

• psicosi

depressiva psicogena

• depressione

psicotica

• psicosi

depressiva reattiva

F32.8 Episodi depressivi di altro tipo

Singoli episodi di depressione mascherata

S.A.I.

Depressione atipica

F32.9 Episodio depressivo non specificato

Disturbo depressivo S.A.I.

Depressione S.A.I.”

Nella

presente fattispecie, il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato,

dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente

vagliato dai periti del CPAS.

Richiamata la giurisprudenza poc’anzi citata e in

considerazione del numero e della gravità dei sintomi psicopatologici

presenti (“L’assicurato presenta sicuramente il primo criterio (umore deflesso,

n.d.r.), parzialmente il terzo (diminuita energia e aumentata

affaticabilità, n.d.r.) non il secondo (perdita d’interesse per attività

piacevoli, n.d.r.)” il TCA non ha motivi per mettere in discussione le

conclusioni del Dr. __________ e della Dr.ssa __________ che pongono la

diagnosi di “Disturbo

dell'adattamento evoluto in Episodio depressivo di grado lieve (ICD 10 F 32.0)”.

Va poi

evidenziato che già il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,

nel referto del 26 febbraio 2010 aveva posto la diagnosi di “Lieve

sintomatologia ansiosa-depressiva (F32.0)” indicando che la ripresa di

un'attività lavorativa confacente sarebbe stata indicata anche da un punto di

vista terapeutico e non costituiva un rischio aggiuntivo per le condizioni di

salute dell'assicurato (doc. AI 20-21).

Neppure

le certificazioni trasmesse successivamente a questa Corte permettono una

diversa valutazione della fattispecie.

Nel breve

scritto del 10 maggio 2012 – peraltro successivo alla decisione impugnata – il

medico curante Dr. __________ ha indicato unicamente che RI 1 è suo paziente

regolare e presenta tuttora un’inabilità lavorativa completa. Egli ha quindi

aggiunto che l’assicurato – visto il suo peggioramento – sarà ricoverato presso

la Clinica __________ (doc. 2).

Referto

questo che i medici del SMR, nelle annotazioni del 21 maggio 2012, hanno

considerato ininfluente in quanto privo di elementi clinici (doc. IV1).

I periti

hanno fissato al 30% il grado di inabilità lavorativa per ogni attività.

Al

riguardo il TCA si limita qui a sottolineare che la giurisprudenza federale

considera come non invalidante un disturbo depressivo ricorrente con episodi

lievi.

Ad

esempio, in una sentenza 9C_657/2007 del 12 giugno 2008 l’Alta Corte ha

rilevato che:

"

En soi, le diagnostic posé par le docteur

L.________ de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger ([CIM-10]

F33.0), n'est pas invalidant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges.”

In

un’altra sentenza 9C_176/2011 del 29 giugno 2011 il Tribunale federale si è

così espresso:

"

Hingegen handelt es sich bei der leichten

depressiven Episode definitionsgemäss um ein vorübergehendes Leiden

(DILLING/MAMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer

Störungen: ICD-10 Kapitel V(F): Klinisch diagnostische Leitlinien, 7. Aufl. 2010, S. 155 ff.), dem es am Krankheitscharakter fehlt. Dies

gilt umso mehr, als die Episode leichten Grades ist (Urteil 8C_953/2010 vom 29.

April 2011 E. 5.3)” (9C_176/2011 del 29 giugno 2011,

pag. 3)."

Tale

questione non deve comunque ulteriormente essere approfondita visto che

comunque la decisione impugnata deve essere confermata (cfr. consid. 2.7.).

Occorre inoltre ricordare

che, per consolidata giurisprudenza, il

giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione

impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è

stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono

influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione

anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.

1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).

Le

certificazioni del 15 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 della Clinica __________ (doc. C e B) prodotte

dal ricorrente in corso di causa e che attestano la sua degenza dal 14 maggio

2012.

e dall’11 giugno 2012 senza peraltro aggiungere null’altro dal profilo

diagnostico, fanno riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato

posteriore alla decisione impugnata e dunque, non sono rilevanti nella presente

procedura.

Per

quanto riguarda la valutazione complessiva delle patologie di cui è affetto

l’assicurato, nel rapporto medico del 23 gennaio 2012 il Dr. __________ del

SMR, ha indicato la diagnosi reumatologica che aveva posto il Dr. __________

nel referto del 2 agosto 2009, nonché quella psichiatrica del CPAS. Il medico

del SMR ha quindi ripreso i periodi d’incapacità lavorativa (del 30% in ogni

attività dal 1° luglio 2011) e i limiti funzionali (doc. AI 20-24, 83-1).

In

conclusione, rispecchiando la perizia del CPAS i criteri di affidabilità e

completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può

essere fatto riferimento.

Inoltre,

richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im

schweiz. Sozialversicherungsrecht,

tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.

anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,

pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza

preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che

l’assicurato è inabile al lavoro al 30% in qualsiasi attività dal mese di luglio

2011.

Per il

periodo precedente è stato giustamente ripreso il periodo d’inabilità

lavorativa accertato nella decisione del 21 febbraio 2011, ovvero del 100% dal

15.

agosto 2008 al 19 dicembre 2009 in attività abituale e del 100% dal 15

agosto 2008 al 23 settembre 2008 e dal 19 ottobre 2009 al 19 dicembre 2009 in attività adeguate.

2.7

In queste

condizioni il TCA, constatato che l’assicurato conserva una capacità lavorativa

residua del 70% sia nell’attività abituale di operaio che in altre attività,

nelle quali è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità

lavorativa residua, un reddito corrispondente al 70% del reddito realizzabile

senza il danno alla salute (100%), ritiene che, come indicato dall’UAI,

l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 30% (cfr. al riguardo DTF 114

V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF

9C_559/2009 del 18 dicembre 2009), percentuale che non dà diritto ad una

rendita di invalidità.

Va qui

rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%.

Alla

medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17

marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in

una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando

la precedente sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il

diritto ad una mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro

al 50% sia nella sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18

dicembre 2009 per un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Nella

misura in cui l’UAI ha rifiutato il diritto dell’assicurato ad una rendita

d’invalidità, la decisione del 16 aprile 2012 deve, perciò, essere confermata.

2.8

Per quanto

riguarda il periodo precedente – dal 15 agosto 2008 al 18 ottobre 2009 – l’amministrazione

ha fatto riferimento alla decisione del 21 febbraio 2011 che a fronte di un

reddito da valido nel 2009 di fr. 69'805.-- e un reddito da invalido di fr.

55'120.-- aveva calcolato un grado d’invalidità del 21% che non permetteva

l’erogazione di una rendita d’invalidità.

Non vi

sono ragioni per scostarsi dalla decisione riguardante questo periodo di tempo

essendo la vertenza incentrata essenzialmente su di un peggioramento psichico

successivo al 2009 (cfr. doc. AI 53-1, 55-3 e sentenza del 6 ottobre 2011).

2.9

A titolo

abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente

del 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione

professionale.

L’art.

17.

LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla formazione in una

nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione

professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Nel caso

di specie, tuttavia, la consulente in integrazione professionale ha rilevato

che visto l’iter scolastico e professionale l’unico provvedimento attuabile è

l’aiuto al collocamento (doc. AI 84-3).

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.10

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell'assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le spese

per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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