32.2012.130
A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata. Confermata valutazione psichiatrica del CPAS
26 novembre 2012Italiano43 min
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Numero d'incarto:
32.2012.130
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, TCA
Titolo:
A giusta ragione l'UAI ha respinto la richiesta di prestazioni dell'assicurata. Confermata valutazione psichiatrica del CPAS
AFFEZIONE PSICHICA
DIRITTO ALLA RENDITA
GRADO DI INVALIDITÀ
PERIZIA
PROVVEDIMENTO PROFESSIONALE
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
UFFICIO ASSICURAZIONE INVALIDITÀ
art. 4 cpv. 1 LAI
art. 17 LAI
art. 28 cpv. 2 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.130
LG/DC/sc
Lugano
26 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
delle assicurazioni
Giudice Daniele Cattaneo
con redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 10 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 16 aprile 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto, in
fatto
1.1. RI 1, del
1956, precedentemente attivo quale operaio/muratore, in data 16 novembre 2009 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando problemi di natura psichiatrica e reumatologica
(doc. AI 1-1/8).
1.2. L’Ufficio
AI, dopo aver esperito gli accertamenti del caso, con decisione del 21 febbraio
2011 (doc. AI 51-1) ha respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurato
essendo il grado d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro tale
decisione RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, si è aggravato al TCA al quale ha
chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’attribuzione di una
rendita intera d’invalidità, in subordine la concessione di provvedimenti
professionali (doc. I).
1.4. Nella
sentenza 32.2011.92 del 6 ottobre 2011 il TCA ha accolto il ricorso e rinviato
gli atti all’amministrazione rilevando – per quanto riguarda la patologia
psichiatrica – quanto segue:
"
(…)
Chiamato a pronunciarsi, il TCA, in applicazione
della giurisprudenza di cui alla STF 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009,
pubblicata in DTF 135 V 465 sopra esposta (cfr. consid. 2.6.2.2.), ritiene che,
nel caso di specie - alla luce dei ricoveri dell’assicurato presso la Clinica __________
e dei rispettivi rapporti di degenza, delle importanti divergenze tra la
valutazione del perito della __________ Assicurazioni, Dr. __________ e il
medico curante Dr. __________ entrambi specialisti in psichiatria e
psicoterapia, sia per quanto riguarda la diagnosi delle patologie psichiatriche
che in merito alla valutazione della capacità lavorativa residua, - non sia
possibile, senza procedere ad ulteriori accertamenti, concludere con
sufficiente tranquillità che lo stato valetudinario dell’assicurato giustifichi
una piena abilità lavorativa in ambito psichiatrico.
Questo a maggior ragione se si considera che la
nuova documentazione medica del Dr. __________ non è mai stata sottoposta alla
valutazione del perito, Dr. __________, o quantomeno ad uno specialista in
psichiatria. La Dr.ssa __________ del SMR è stata interpellata unicamente in
occasione delle annotazioni del 19 agosto 2011, in merito al rapporto di dimissione del 22 luglio 2011 (cfr. doc. XII2).
(…)
Nella presente fattispecie l’amministrazione non ha svolto alcun
accertamento peritale proprio, bensì ha fondato il proprio giudizio sulla
perizia eseguita dalla __________ Assicurazioni in ambito di assicurazione
malattia.
In tali circostanze si giustifica l’accoglimento
del ricorso, l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per un approfondimento a livello psichiatrico da svolgersi
presso il Centro peritale per le assicurazioni sociali (CPAS), inteso a
delucidare sia l’aspetto diagnostico, sia le ripercussioni dei disturbi sulla
capacità lavorativa dell’assicurato (cfr. STF 8C_49/2011 del 12 aprile 2011;
STF 8C_1018/2010 del 18 aprile 2011).
Quindi, in esito a tale complemento istruttorio,
l’amministrazione effettuerà una valutazione globale delle patologie di cui
soffre l’assicurato, debitamente motivata, e si pronuncerà nuovamente sul
diritto alla rendita” (doc. AI 67-1).
1.5. Dando
seguito alla sentenza del 6 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha incaricato il Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) di esperire un accertamento medico
psichiatrico (doc. AI 75-1).
1.6. Dopo questo
accertamento (doc. AI 82-1) e una nuova valutazione economica, l’UAI con
decisione del 16 aprile 2012 (doc. AI 97-1), preavvisata con progetto dell’8
febbraio 2012 (doc. AI 86-1), ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurato essendo il grado d’invalidità del 30%.
1.7. Contro
questa decisione l’insorgente patrocinato dall’avv. RA 1, ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando l’attribuzione di una rendita intera
d’invalidità, in subordine di una mezza rendita (doc. I).
Il
ricorrente ha contestato la valutazione medica del CPAS sulla base dei referti
del medico curante Dr. __________ (doc. I).
1.8. In risposta
l’UAI, fondandosi sulla nuova valutazione del CPAS si è riconfermato nel
proprio provvedimento e ha postulato la reiezione integrale del gravame (doc.
IV+1).
1.9. In data 21
giugno 2012 il legale di RI 1 ha prodotto il certificato medico del 15 maggio
2012 della Clinica __________ di __________ (doc. VI+B).
1.10. I doc. V,
VI+B sono stati inviati all’UAI per conoscenza.
1.11. L’avv. RA 1
ha trasmesso – in data – 26 giugno 2012 un nuovo certificato medico della
Clinica __________ (doc. VIII+C).
Fatti
I
doc. VIII+C sono stati inviati all’UAI per conoscenza (doc. IX).
1.12. Nelle
osservazioni del 3 luglio 2012 l’UAI ha preso posizione sul certificato medico
del 25 giugno 2012 (doc. X).
1.13. Il doc. X è
stato inviato all’insorgente per conoscenza (doc. XI).
in
diritto
In
ordine
2.1. La presente
vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(cfr. STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 8C_855/2010 dell'11 luglio 2011;
STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011 ; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008;
STF H 180/06 e H 183/06 del 21 dicembre 2007; STFA I 707/00 del 21 luglio 2003;
STFA H 335/00 del 18 febbraio 2002; STFA H 212/00 del 4 febbraio 2002; STFA H
220/00 del 29 gennaio 2002; STFA U 347/98 del 10 ottobre 2001, pubblicata in
RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA H 304/99 del 22 dicembre 2000; STFA I 623/98
del 26 ottobre 1999).
Nel
merito
2.2. Il TCA è nuovamente chiamato
a stabilire se l’amministrazione era legittimata a negare, oppure no,
all’assicurato il diritto a prestazioni dell’assicurazione invalidità.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno
diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di
rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi
almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi
dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere
determinato dal raffronto del reddito ch'egli ancora può conseguire nonostante
la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle
affezioni di cui è portatore (RCC 1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et
pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto
dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei
all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini
fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21;
Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente
esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e
dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione
personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la
giurisprudenza del TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le
circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla
rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla
medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222, cfr. anche cfr. STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R
consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio 2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in
SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002 nella causa L consid. 3.1, I 761/01
pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I
26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I
475/01).
2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata
da un danno alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito
che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre
avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i
quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art.
4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali
propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono
considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29 settembre
1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza
del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una
sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il Tribunale federale (TF) ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente
(cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la recente sentenza del Tribunale federale
delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4
luglio 2007, I 384/06).
2.4. A seguito
della sentenza del 6 ottobre 2011 l’Ufficio AI ha dato mandato al Centro
Peritale per le Assicurazioni Sociali (CPAS) di esperire un accertamento medico
psichiatrico (doc. AI 75-1).
Il Dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia e la Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria
e psicoterapia, nel rapporto peritale del 20 gennaio 2012, dopo aver esposto
l’anamnesi del paziente, i dati soggettivi, quelli oggettivi e la terapia
psichiatrica, hanno posto la seguente diagnosi e valutazione:
"
(…)
5. DIAGNOSI (ICD – 10)
5.1 Diagnosi con ripercussioni sulla
capacità di lavoro
Disturbo
dell'adattamento evoluto in Episodio depressivo di grado lieve (ICD 10 F 32.0)
(…)
Si conferma la
valutazione effettuata prima dal Dr. __________ e poi nel corso delle degenze
ospedaliere, che indica come primaria la situazione sociale, aggiungendo ai
fattori sopra indicati anche le problematiche economiche derivate dall'assenza
lavorativa.
Nel tempo, venendo a
mancare l'occupazione data dal lavoro e con l'insorgenza dell'ulteriore evento
stressante dato dalla perdita dell'amico, il quadro clinico si è cronicizzato e
le spinte regressive sono aumentate, fino a giungere alla condizione attuale,
che configura la presenza di un episodio depressivo di grado lieve.
Si condivide infatti
il parere dello psichiatra curante, che indica come non sia più possibile
effettuare una diagnosi di sindrome da disadattamento, essendo occorsi più di 2
anni dagli eventi stressanti, mentre non si può sottoscrivere la diagnosi di un
episodio depressivo di grado medio.
L'assicurato infatti
presenta un umore deflesso ed irritabile mentre non evidenzia una perdita di
interesse per le attività piacevoli; infatti non ha avuto mai particolari hobby
ed attualmente continua a guardare le TV e a camminare tutti i giorni.
La diminuita energia
è riferita come legata ai dolori e comunque consente di svolgere un'attività
fisica piuttosto intensiva, che occupa gran parte del tempo.
Non sono inoltre
presenti sentimenti inadeguati di autobiasimo o di colpa, pensieri ricorrenti
di morte, alterazioni dell'appetito, di attenzione e concentrazione né
riportare a livello soggettivo né oggettivate. L'immagine personale non è
compromessa da vissuti di disistima quanto piuttosto permeata da una percezione
di sé come persona malata.
Sono invece presenti
un rallentamento psicomotorio e un disturbo del sonno.
A causa di questi
ultimi aspetti deficitari si considera che vi sia una riduzione della capacità
lavorativa per ogni attività pari al 30% per motivi psichiatrici.
Si sottolinea come
la possibile ripresa di una capacità lavorativa sia contrastata, più che dal
disturbo psichiatrico che non appare di entità importante, dalla
cronicizzazione del quadro clinico evidenziata.
Per quanto riguarda
i disturbi fisici, questi non possono essere inquadrati in un disturbo
somatoforme poiché variano di intensità a seconda delle condizioni
meteorologiche e della posizione assunta dall'assicurato. Altri, quali disturbo
a livello cervicale, non sono costantemente presenti. Si sottolinea infine come
i dolori sussistano da diversi anni in entità invariata e fossero presenti
anche mentre l'assicurato ancora lavorava, senza essere invalidanti.
Rispetto alla presa
a carico specialistica, è opportuna una considerazione rispetto alla terapia
farmacologica. Questa deve essere semplificata, prevedendo un numero di farmaci
spropositato rispetto al quadro clinico, con difficoltà ad individuare
l'effetto del singolo medicamento e (come sottolineato dallo psichiatra curante
stesso) l'insorgenza di effetti collaterali quali stanchezza e rallentamento
psicomotorio, che ostacolano la funzionalità dal punto di vista lavorativo.
B. CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ DI LAVORO
1. Descrizione di risorse e deficit
L'assicurato non
presenta alterazioni delle funzioni cognitive superiori. Conserva la cura di sé
e mantiene delle attività regolari che lo portano costantemente fuori dalla
propria abitazione. Non presenta un ritiro sociale, manifestando il desiderio
di poter condividere la propria giornata con qualcuno.
I deficit sono legati
all'attuale fase depressiva e consistono in un tono dell'umore deflesso ed
irritabile, in un disturbo del sonno e in un rallentamento psicomotorio (al
quale ragionevolmente contribuisce la farmacoterapia impostata).
Considerandi
2.
Capacità di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta
Capacità di lavoro pari al 70% (riduzione
dell'orario).
3.
Periodi di inabilità lavorativa
accertabili
Per quanto risulta
agli atti medici, l'esordio della riduzione della capacità lavorativa data
luglio 2011, momento da cui il Dr. __________ identifica la presenza di una
sindrome depressiva ricorrente, ovvero una patologia psichiatrica e non una
sindrome da disadattamento.
Non è possibile
convalidare la valutazione effettuata dal Dr. __________ nel certificato
precedente, ovvero quello del dicembre 2010, che identificava già la presenza
di una patologia dell'umore, poiché il seguente rapporto di dimissione della
clinica __________ indicava invece ancora la presenza di un disturbo
dell'adattamento e faceva emergere chiaramente, sia a livello di decorso che di
quadro clinico, la preponderanza degli aspetti reattivi.
Dal luglio 2011, non
avendo elementi oggettivi che depongano per un quadro clinico più grave (il Dr.
__________ non descrive l'esame psichico nell'ultimo certificato), si ritiene
che continuativamente fino ad ora l'inabilità lavorativa sia pari al 30%.
C. CONSEGUENZE SULLA CAPACITA'
D'INTEGRAZIONE
1.
Indicazioni mediche per interventi
di integrazione
Dal punto di vista
medico teorico, tenendo conto della esclusiva patologia psichiatrica, sarebbero
opportuni, sotto forma di aiuto al collocamento e sostegno in una fase
iniziale. La riuscita degli stessi può venire ostacolata dal quadro clinico
ormai cronicizzato e dalla presenza degli elementi regressivi.
2.
Possibilità di migliorare la capacità di lavoro sul posto di
lavoro attuale
Non sussiste, non avendo l'assicurato
un'occupazione.
3.
Capacità di lavoro per altre
attività
Capacità di lavoro
pari al 70% per ogni attività (riduzione dell'orario)." (doc. AI 82/7-12)
2.5
Per costante
giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione
(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono
essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito
del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al
consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare
quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine
del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto
(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il
suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state
eseguite da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se
giungono a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di
accertamenti approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a
ritenerle inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata
nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al
principio del libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la
valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per
quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il
giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti,
il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro
conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa
fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono
ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una
superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI
2001.
pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel
che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,
devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA
(consid. 6 e 7).
In merito
al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF
136.
V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella procedura
giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare ricorso in
materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti di parte
le prove assunte dall'amministrazione nella precedente fase non contenziosa.
In una
sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V
210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
-- in
caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
-- alla
persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla
procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In caso
di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il
Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una
perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr. 18 p.
85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid.
3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid.
4.4
).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i
rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Al
riguardo la giurisprudenza federale sottolinea costantemente che occorre tenere
conto della differenza a livello probatorio, tra mandato di cura e mandato
peritale (cfr. STF 9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va ancora rilevato che,
affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (D. Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag.
628-629, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in
particolare la DTF 127 V 294; cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
In
quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di
Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito
psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del resto, un rifiuto di
una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre 2001,
inc. 32.1999.124).
2.6
Nella
concreta fattispecie, chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute
del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione
della decisione qui impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica
agli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione
peritale effettuata dal CPAS, da considerare dettagliata, approfondita e quindi
rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
L’assicurato
è stato infatti sottoposto ad un accurato esame grazie al consulto
specialistico del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia e della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
che nel referto del 20 gennaio 2012 hanno diagnosticato uno “Disturbo dell'adattamento evoluto in Episodio depressivo di grado
lieve (ICD 10 F 32.0)” (doc. AI 82-7).
A mente degli specialisti i deficit del paziente sono legati all'attuale fase depressiva e
consistono in un tono dell'umore deflesso ed irritabile, in un disturbo del
sonno e in un rallentamento psicomotorio (doc. AI 82-12).
I periti hanno confermato la valutazione
effettuata dal Dr. __________ rilevando una “situazione di disadattamento,
legata principalmente alla perdita del lavoro, che garantiva all'assicurato,
oltre alla sussistenza economica, un ruolo sociale, delle frequentazioni dal
punto di vista relazionale e un'occupazione del tempo”. Non essendovi piu
questi fattori si è instaurato un meccanismo di tipo
regressivo, che ha visto l'assicurato porre un'attenzione sempre maggiore ai
disturbi fisici già presenti in passato e non invalidanti (doc. AI 82-10).
Il quadro clinico dell’assicurato si è cronicizzato e le spinte
regressive sono aumentate, fino a giungere – sempre secondo i periti del CPAS –
alla condizione attuale, che configura la presenza di un episodio depressivo
di grado lieve (doc. AI 82-11).
Al
contrario di quanto indicato dal medico curante non viene invece posta la
diagnosi di un episodio depressivo di grado medio, in quanto RI 1 presenta un
umore deflesso ed irritabile ma senza una perdita di interesse per le attività
piacevoli. La diminuita energia è da ricondurre ai dolori e consente comunque di
svolgere un'attività fisica piuttosto intensiva. “Non sono inoltre presenti
sentimenti inadeguati di autobiasimo o di colpa, pensieri ricorrenti di morte,
alterazioni dell'appetito, di attenzione e concentrazione né riportare a
livello soggettivo né oggettivate”. L'immagine personale non è compromessa
da vissuti di disistima quanto piuttosto permeata da una percezione di sé come
persona malata.
I periti
hanno invece constatato un rallentamento psicomotorio e un disturbo del sonno (doc.
AI 82-11)
Il ricorrente è ritenuto quindi abile al lavoro
nella misura del 70% (riduzione dell’orario) (doc. AI 82-12).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da tale
valutazione peritale, che non è del resto stata smentita da certificati
medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente invalidanti, in
grado di influire sulla capacità lavorativa residua dell’interessato.
Tale non
può essere la certificazione del 1° marzo 2012 del Dr. __________, spec. FMH in
psichiatria e psicoterapia, il quale ha posto la diagnosi di “Sindrome
depressiva ricorrente attuale episodio di gravità media (ICD-10 F33.1)”.
Il medico curante ha indicato di concordare in gran parte con la
perizia del CPAS “la quale è stata fatta in modo corretto ed adeguata”,
tranne per quanto riguarda la diagnosi e l’incapacità lavorativa considerata
ancora completa. Egli tuttavia ha aggiunto che “una mezza rendita AI
potrebbe essere giustificata” (doc. AI 89-3).
Va qui
rammentato che il referto del Dr. __________ si sovrappone in sostanza a quanto
lo stesso medico curante aveva già indicato nei precedenti scritti del 20
dicembre 2010 (doc. AI 43-1) e del 28 luglio 2011 (doc. AI 61-3).
Alla luce
di questi referti – divergenti con quelli del Dr. __________, perito della __________
– e dei rapporti di degenza dell’assicurato presso la Clinica __________ questa
Corte aveva rinviato gli atti per nuovi approfondimenti psichiatrici (cfr.
sentenza del 6 ottobre 2011, pag. 19, inc. 32.2011.92).
Il CPAS
ha preso posizione sul referto del 1° marzo 2012 del Dr. __________ in data 6
aprile 2012 (doc. AI 94-1):
"
Abbiamo preso visione delle osservazioni alla
nostra perizia del 20.01.2012 effettuate dal Dr. __________ alle quali
volentieri rispondiamo.
Discutiamo i criteri, già presentati in perizia,
necessari per soddisfare un episodio depressivo, secondo la codifica
nosografica tramite l'ICD10.
Secondo questa classificazione per soddisfare un
episodio depressivo devono essere presenti almeno 2 dei 3 sintomi relativi al
criterio B ovvero un umore deflesso, una perdita di interesse per attività
piacevoli, una diminuita energia e aumentata affaticabilità.
L'assicurato presenta sicuramente il primo
criterio, parzialmente il terzo anche se riesce a svolgere un'attività
intensiva quotidiana, non il secondo poiché non ha mai avuto particolari interessi
ed attualmente guarda la TV e a cammina tutti i giorni.
Devono inoltre essere soddisfatti vari sintomi
del criterio C, in modo da raggiungere un numero totale di almeno 4 per
soddisfare un episodio depressivo lieve.
Rientriamo che l'assetto psichico dell'assicurato
rientri in questa diagnosi poiché soddisfa due criteri di questa area, ovvero
l'assicurato presenta disturbi del sonno e modificazioni dell'attività
psicomotoria nel senso di un rallentamento. Diversamente non presenta
alterazioni dell'appetito, alterazioni soggettive o oggettive delle funzioni
cognitive superiori, pensieri ricorrenti di morte o suicidali, alterazioni
della visione di sé in senso depressivo ovvero che comportino perdita di
sicurezza e autostima o sentimenti inappropriati di colpa; l'immagine personale
è piuttosto permeata dalla visione di sé come malato.
Essendo soddisfatti 2 sintomi del criterio B e 2
sintomi del criterio C è diagnosticabile un episodio depressivo lieve.
Per diagnosticare un episodio depressivo di media
gravità infatti devono essere presenti almeno 6 sintomi in tutto, almeno 2 dei
quali appartenenti al criterio B.
Teniamo inoltre a ribadire (come evidenziato
anche dalla perizia fiduciaria e dalle diagnosi relative ai ricoveri
ospedalieri, che indicavano un disturbo psichiatrico a carattere reattivo e
l'importanza dei fattori stressanti) come siamo di fronte primariamente ad una
difficile situazione sociale (con elementi di oggettiva problematicità) e non
ad una patologia psichiatrica maggiore. Per la discussione dei fattori sociali
rimandiamo alla nostra perizia.
Questo potrebbe fra l'altro spiegare l'insuccesso
della complessa farmacoterapia psichiatrica (che pur nella correzione fatta
nello scritto del dr. __________ comprende due farmaci antidepressivi, oltre a
un ansiolitico e un ipnotico), che non risulta efficace a nostro parere anche
poiché ci troviamo di fronte primariamente ad una situazione sociale
disagevole, che non può venire mitigata coi farmaci. In più il Dr. __________
nel certificato del 28.07.2011, indica come a suo parere i medicamenti
impostati comportino effetti collaterali sotto forma di stanchezza e
rallentamento psicomotorio; quindi parte del quadro clinico osservato può
essere collegato ad effetti iatrogeni del farmaco.
Come indicato nella perizia del gennaio 2012, non
contenendo i certificati del dr. __________ fino alla data della nostra
valutazione elementi oggettivi (quali descrizioni dell'assetto psichico) che
sostengano un quadro clinico differente rispetto a quello da noi rilevato, non
possiamo sostenere che quanto emerso in sede peritale rappresenti una fase
transitoria di miglioramento dell'assetto psichico dell'assicurato, come
supposto dallo psichiatra curante.
Riteniamo quindi eventuali cambiamenti del quadro
clinico successivi alla nostra valutazione.
Per quanto argomentato si confermano la diagnosi
psichiatrica, la valutazione globale del quadro clinico che vede la preminenza
dei fattori sociali e le conclusioni rispetto alla capacità lavorativa espresse
nella nostra perizia." (doc. AI 94/1-2)
Chiamato ora a pronunciarsi il TCA ricorda
preliminarmente che in una sentenza 32.2007.323 del 4 febbraio 2009,
concernente un altro assicurato, lo specialista in psichiatria incaricato
dall’amministrazione di svolgere una perizia aveva posto la diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di gravità media
(ICD10-F33.1), ritenendo l’assicurato in questione inabile al lavoro al 50%.
In corso di causa, quell’assicurato aveva, per
contro, prodotto un referto redatto da alcuni specialisti in psichiatria da lui
privatamente consultati, dal quale emergeva la diagnosi di disturbo depressivo
ricorrente, episodio attuale severo senza sintomi psicotici (ICD0-F33.2),
patologia che comportava, a mente degli specialisti interpellati, una totale
incapacità lavorativa.
In quell’occasione, il TCA ha chiesto sia agli
specialisti consultati dall’assicurato, sia al perito dell’amministrazione, di
spiegare in cosa consistesse la differenza tra episodio depressivo medio e
grave.
Il perito dell’amministrazione ha spiegato che, in base al sistema
diagnostico ICD-10, un episodio depressivo implica che il paziente presenti
alcuni elementi psicopatologici. A seconda del numero e della gravità
dei sintomi presenti, un episodio depressivo può essere classificato come
lieve, moderato oppure grave.
I sintomi cui il perito ha fatto riferimento sono i seguenti:
- depressione del tono dell’umore;
- riduzione
dell’energia, stanchezza marcata dopo ogni sforzo anche minimo;
- diminuita attività;
- ridotta capacità di provare piacere e interesse;
- l’umore varia
poco da giorno a giorno ed è spesso insensibile alle circostanze.
Analizzando i sintomi appena elencati con riferimento a quanto da
lui stesso constatato in occasione della perizia della primavera 2007, il
perito è giunto alla conclusione che “essi paiono moderatamente compromessi, ma
non in misura completa.”
Il TCA, in quell’occasione, ha quindi concluso che, fino al
momento di emanazione della decisione impugnata, che delimita il potere cognitivo
del giudice delle assicurazioni sociali, l’assicurato era da considerare abile
al lavoro al 50%, ritenendo che il peggioramento delle condizioni di salute
dell’interessato, con passaggio del disturbo depressivo ricorrente da una
gravità media ad una gravità severa, fosse da valutare in sede di revisione.
Va qui rilevato
che nella classificazione medica delle diagnosi ICD-10-GM 2010 – lista
sistematica – versione italiana (agosto 2011) pubblicata dall’UFS, per quanto
riguarda il disturbo depressivo ricorrente viene indicato quanto segue:
" F32.-
Episodio depressivo
Negli episodi tipici lievi (F32.0), di
media gravità (F32.1) o gravi (F32.2 e F32.3), il paziente presenta
abbassamento del tono dell'umore, riduzione dell'energia e decremento dell'attività.
Sono compromessi la capacità di provare
piacere, l'interesse e la concentrazione, ed è
comune una stanchezza marcata dopo ogni
sforzo anche minimo. Il sonno è di solito disturbato e l'appetito e
diminuito. Sono quasi sempre ridotte l'autostima e la fiducia in se
stessi, ed anche nelle forme lievi sono spesso presenti idee di
colpa e di inutilità.
L'abbassamento del tono dell'umore si
modifica scarsamente da un giorno all'altro, non è correlato alle
circostanze e può essere accompagnato da sintomi cosiddetti somatici, come
la perdita dell'interesse e dei sentimenti
piacevoli, il risveglio mattutino parecchie ore prima del solito, il peggioramento
mattutino della depressione, il rallentamento psicomotorio accentuato,
l'agitazione, la perdita dell'appetito, la perdita di peso e la riduzione
della libido. In relazione al numero ed alla gravità
dei sintomi, un episodio depressivo puo essere classificato
come lieve, di media gravità o grave.
Incl.: singoli episodi di:
• reazione
depressiva
• depressione
psicogena
• depressione
reattiva (F32.0, F32.1, F32.2)
Escl.: disturbi dell'adattamento (F43.2)
se associati a disturbi della condotta descritti in (F91.-, F92.0)
depressione ricorrente (F33.-)
F32.0 Episodio depressivo lieve
Sono generalmente presenti almeno due
o tre dei sintomi sopra indicati. Il paziente è in genere sofferente a
causa di essi, ma e in grado di continuare la maggior parte delle sue
attività abituali.
F32.1 Episodio depressivo di media gravità
Sono in genere presenti quattro o piu
dei sintomi sopraindicati ed il soggetto ha grandi difficoltà a
continuare le sue attività abituali.
F32.2 Episodio depressivo grave senza sintomi psicotici
Episodio depressivo in cui molti dei
sintomi sono marcati e penosi, tipicamente la perdita dell'autostima e le
idee di colpa o di inutilità. Sono
comuni propositi e atti suicidari ed è in genere presente un certo
numero di sintomi somatici.
Episodio singolo, senza sintomi
psicotici, di depressione agitata
Episodio singolo, senza sintomi
psicotici, di depressione maggiore
Episodio singolo, senza sintomi
psicotici, di depressione con rischio vitale
F32.3 Episodio depressivo grave con sintomi psicotici
Episodio depressivo simile a quello
descritto in F32.2, ma con presenza di allucinazioni, deliri, ritardo
psicomotorio o stupor, così gravi da
rendere impossibili le normali attività sociali. Vi può essere pericolo di
morte per suicidio, disidratazione ed
inedia. Le allucinazioni ed i deliri possono o meno essere congrui
all'umore.
Singolo episodio di:
• depressione
maggiore con sintomi psicotici
• psicosi
depressiva psicogena
• depressione
psicotica
• psicosi
depressiva reattiva
F32.8 Episodi depressivi di altro tipo
Singoli episodi di depressione mascherata
S.A.I.
Depressione atipica
F32.9 Episodio depressivo non specificato
Disturbo depressivo S.A.I.
Depressione S.A.I.”
Nella
presente fattispecie, il TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurato,
dal profilo psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente
vagliato dai periti del CPAS.
Richiamata la giurisprudenza poc’anzi citata e in
considerazione del numero e della gravità dei sintomi psicopatologici
presenti (“L’assicurato presenta sicuramente il primo criterio (umore deflesso,
n.d.r.), parzialmente il terzo (diminuita energia e aumentata
affaticabilità, n.d.r.) non il secondo (perdita d’interesse per attività
piacevoli, n.d.r.)” il TCA non ha motivi per mettere in discussione le
conclusioni del Dr. __________ e della Dr.ssa __________ che pongono la
diagnosi di “Disturbo
dell'adattamento evoluto in Episodio depressivo di grado lieve (ICD 10 F 32.0)”.
Va poi
evidenziato che già il Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia,
nel referto del 26 febbraio 2010 aveva posto la diagnosi di “Lieve
sintomatologia ansiosa-depressiva (F32.0)” indicando che la ripresa di
un'attività lavorativa confacente sarebbe stata indicata anche da un punto di
vista terapeutico e non costituiva un rischio aggiuntivo per le condizioni di
salute dell'assicurato (doc. AI 20-21).
Neppure
le certificazioni trasmesse successivamente a questa Corte permettono una
diversa valutazione della fattispecie.
Nel breve
scritto del 10 maggio 2012 – peraltro successivo alla decisione impugnata – il
medico curante Dr. __________ ha indicato unicamente che RI 1 è suo paziente
regolare e presenta tuttora un’inabilità lavorativa completa. Egli ha quindi
aggiunto che l’assicurato – visto il suo peggioramento – sarà ricoverato presso
la Clinica __________ (doc. 2).
Referto
questo che i medici del SMR, nelle annotazioni del 21 maggio 2012, hanno
considerato ininfluente in quanto privo di elementi clinici (doc. IV1).
I periti
hanno fissato al 30% il grado di inabilità lavorativa per ogni attività.
Al
riguardo il TCA si limita qui a sottolineare che la giurisprudenza federale
considera come non invalidante un disturbo depressivo ricorrente con episodi
lievi.
Ad
esempio, in una sentenza 9C_657/2007 del 12 giugno 2008 l’Alta Corte ha
rilevato che:
"
En soi, le diagnostic posé par le docteur
L.________ de trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger ([CIM-10]
F33.0), n'est pas invalidant, ainsi que l'ont constaté les premiers juges.”
In
un’altra sentenza 9C_176/2011 del 29 giugno 2011 il Tribunale federale si è
così espresso:
"
Hingegen handelt es sich bei der leichten
depressiven Episode definitionsgemäss um ein vorübergehendes Leiden
(DILLING/MAMBOUR/SCHMIDT [Hrsg.], Internationale Klassifikation psychischer
Störungen: ICD-10 Kapitel V(F): Klinisch diagnostische Leitlinien, 7. Aufl. 2010, S. 155 ff.), dem es am Krankheitscharakter fehlt. Dies
gilt umso mehr, als die Episode leichten Grades ist (Urteil 8C_953/2010 vom 29.
April 2011 E. 5.3)” (9C_176/2011 del 29 giugno 2011,
pag. 3)."
Tale
questione non deve comunque ulteriormente essere approfondita visto che
comunque la decisione impugnata deve essere confermata (cfr. consid. 2.7.).
Occorre inoltre ricordare
che, per consolidata giurisprudenza, il
giudice delle assicurazioni sociali valuta la legalità della decisione
impugnata in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui essa è
stata resa, quando si ritenga che fatti verificatisi ulteriormente possono
influire quali elementi di accertamento retrospettivo della situazione
anteriore alla decisione stessa (DTF 127 V 251 consid. 4d, 121 V 366 consid.
1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102).
Le
certificazioni del 15 maggio 2012 e del 25 giugno 2012 della Clinica __________ (doc. C e B) prodotte
dal ricorrente in corso di causa e che attestano la sua degenza dal 14 maggio
2012.
e dall’11 giugno 2012 senza peraltro aggiungere null’altro dal profilo
diagnostico, fanno riferimento ad una situazione clinica dell’assicurato
posteriore alla decisione impugnata e dunque, non sono rilevanti nella presente
procedura.
Per
quanto riguarda la valutazione complessiva delle patologie di cui è affetto
l’assicurato, nel rapporto medico del 23 gennaio 2012 il Dr. __________ del
SMR, ha indicato la diagnosi reumatologica che aveva posto il Dr. __________
nel referto del 2 agosto 2009, nonché quella psichiatrica del CPAS. Il medico
del SMR ha quindi ripreso i periodi d’incapacità lavorativa (del 30% in ogni
attività dal 1° luglio 2011) e i limiti funzionali (doc. AI 20-24, 83-1).
In
conclusione, rispecchiando la perizia del CPAS i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.5.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,
Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im
schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza
preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali, che
l’assicurato è inabile al lavoro al 30% in qualsiasi attività dal mese di luglio
2011.
Per il
periodo precedente è stato giustamente ripreso il periodo d’inabilità
lavorativa accertato nella decisione del 21 febbraio 2011, ovvero del 100% dal
15.
agosto 2008 al 19 dicembre 2009 in attività abituale e del 100% dal 15
agosto 2008 al 23 settembre 2008 e dal 19 ottobre 2009 al 19 dicembre 2009 in attività adeguate.
2.7
In queste
condizioni il TCA, constatato che l’assicurato conserva una capacità lavorativa
residua del 70% sia nell’attività abituale di operaio che in altre attività,
nelle quali è in grado di conseguire, mettendo a frutto la sua capacità
lavorativa residua, un reddito corrispondente al 70% del reddito realizzabile
senza il danno alla salute (100%), ritiene che, come indicato dall’UAI,
l’incapacità lucrativa del ricorrente ammonta al 30% (cfr. al riguardo DTF 114
V 310 consid. 3a pag. 313 con riferimenti; STF 9C_776/2007 del 14 agosto 2008; STF
9C_559/2009 del 18 dicembre 2009), percentuale che non dà diritto ad una
rendita di invalidità.
Va qui
rilevato che il Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%.
Alla
medesima soluzione l'Alta Corte è arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17
marzo 2009 per un assicurato inabile al lavoro al 50% nella sua professione; in
una sentenza 9C_444/2009 del 16 settembre 2009, nella quale il TF, confermando
la precedente sentenza 32.2008.73 del 23 aprile 2009 del TCA, ha confermato il
diritto ad una mezza rendita di invalidità per un assicurato, abile al lavoro
al 50% sia nella sua attività, sia in altre; in una sentenza 9C_559/2009 del 18
dicembre 2009 per un’assicurata inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Nella
misura in cui l’UAI ha rifiutato il diritto dell’assicurato ad una rendita
d’invalidità, la decisione del 16 aprile 2012 deve, perciò, essere confermata.
2.8
Per quanto
riguarda il periodo precedente – dal 15 agosto 2008 al 18 ottobre 2009 – l’amministrazione
ha fatto riferimento alla decisione del 21 febbraio 2011 che a fronte di un
reddito da valido nel 2009 di fr. 69'805.-- e un reddito da invalido di fr.
55'120.-- aveva calcolato un grado d’invalidità del 21% che non permetteva
l’erogazione di una rendita d’invalidità.
Non vi
sono ragioni per scostarsi dalla decisione riguardante questo periodo di tempo
essendo la vertenza incentrata essenzialmente su di un peggioramento psichico
successivo al 2009 (cfr. doc. AI 53-1, 55-3 e sentenza del 6 ottobre 2011).
2.9
A titolo
abbondanziale, va osservato che essendo il grado di invalidità dell’insorgente
del 20%, egli potrebbe teoricamente avere diritto ad una riformazione
professionale.
L’art.
17.
LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla formazione in una
nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione
professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Nel caso
di specie, tuttavia, la consulente in integrazione professionale ha rilevato
che visto l’iter scolastico e professionale l’unico provvedimento attuabile è
l’aiuto al collocamento (doc. AI 84-3).
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Le spese
per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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