Lexipedia

Decisione

32.2012.133

Richiesta di una rendita AI respinta perché l'insorgente non ha un grado d'invalidità pensionabile

12 novembre 2012Italiano49 min

Source ti.ch

Fatti

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003, consid. 4.2, I

475/01).

3. Nel

caso di specie l’insorgente, attiva quale barista dal 1993 (doc. AI 1-6), è

stata dichiarata incapace al lavoro al 50% dal 17 gennaio 2011 dal dr. med. __________,

specialista FMH medicina interna/malattie reumatiche (cfr. doc. AI 3-2 e

seguenti).

Il

1° dicembre 2011 il dr. med. __________, poste le diagnosi di spondiloartropatia

sieronegativa (artropatia psoriatica) sotto terapia con Methotrexate

dall’agosto 2010, combinato con Salazopirina dal dicembre 2010, inizio di una

terapia con Enbrel dal febbraio 2011 (Salazopirina nel frattempo interrotta),

sindrome cervico-/e lombovertebrale cronica su discrete alterazioni

degenerative a livello L4-L5 ed L5-S1 (referto MRI del 21.06.2011) con sospetto

sovraccarico funzionale in presenza di difficoltà socio-famigliari, gonalgie

croniche a sx più che a dx, stato dopo interventi artroscopici al ginocchio sx

nel 1995 e 1996 (medicalizzazione della rotula con residua artrosi

femoro-rotulea), psoriasi volgare su cuoio capelluto e ipertensione arteriosa

trattata, ha affermato che:

" Grazie

alla terapia di base introdotta nell’ultimo anno è stato possibile osservare un

netto miglioramento dell’artropatia infiammatoria. Negli esami di laboratorio

non ho più riscontrato un aumento dei parametri infiammatori; nello stato

clinico non è più possibile riscontrare delle chiare sinoviti o tenosinoviti.

Al momento non ho modificato la terapia di base (Enbrel 50mg una volta a

settimana per via sottocutanea e Methotrexate 10mg ogni due settimane per via

sottocutanea).

La paziente però

continua a lamentare dolori muscolo-scheletrici, di origine verosimilmente

multifattoriale.

Da una parte si

lamenta di dolori dorsali, sia a livello cervicale che lombare, solo in parte

spiegabili dalla presenza di alterazioni degenerative (nel giugno 2011 è stata

eseguita una MRI della colonna lombare, che ha potuto unicamente evidenziare

delle incipienti discopatie a livello L4-L5 ed L5-S1).

I dolori sono almeno

in parte di origine miotensiva, in presenza di difficoltà socio-famigliari.

La paziente lamenta

inoltre dolori alle ginocchia, soprattutto a sx, dove è ormai presente una

gonartrosi in stato dopo due interventi eseguiti nel 1995 e nel 1996.

I problemi alla

colonna vertebrale ed alle ginocchia influenzano almeno in parte la sua

capacità lavorativa, soprattutto in considerazione dell’attività da lei svolta

quale barista.

Infatti non è

attualmente in grado di rimanere in piedi durante l’intero arco della giornata

lavorativa. Per questo motivo la signora RI 1 da parte mia è stata attestata

50% inabile al lavoro ormai da gennaio 2011. Nel frattempo è stata già fatta

richiesta per provvedimenti da parte dell’AI.

Mi è difficile

valutare se vi siano reali possibilità per un miglioramento della sua capacità

lavorativa, per lo meno per l’attività da lei attualmente svolta. Per un lavoro

fisicamente medio-leggero, che le permette di cambiare frequentemente di

posizione, preferibilmente da svolgersi sia in piedi che seduta, ritengo che

l’assicurata sia al momento abile al lavoro nella misura di almeno l’80%.”

(doc. cassa malati 29-1 e seguenti)

Il

30 dicembre 2011, su richiesta dell’assicuratore contro la perdita di guadagno

in caso di malattia, l’insorgente è stata visitata dal dr. med. __________,

medico perito certificato SIM, specialista FMH in reumatologia (doc. AI 31-1 e

seguenti).

Dopo

aver posto la diagnosi di artrite psoriatica, sotto terapia di base con Enbrel

50 mg sottocute alla settimana e Metotressato 10 mg sottocute ogni 2 settimane,

poliartrosi delle dita, nota gonartrosi anteriore a sinistra (MR ginocchio

sinistro del 26.3.2010), esiti da interventi artroscopici al ginocchio sinistro

nel 1995 / 1996, piedi cavi bilaterali, sindrome cervicovertebrale anamnestica

in disturbi statici del rachide, sindrome lombospondilogena cronica bilaterale

in possibile instabilità segmentale, in alterazioni degenerative L4/L5 ed L5/S1

con osteocondrosi L4/L5, disturbi statici del rachide (appiattimento della

dorsale, posizione obliqua del bacino a sinistra a – 1 cm), decondizionamento muscolare, riassunto gli atti, descritto l’anamnesi personale, soggettiva,

sistematica e sociale, l’esame reumatologico (colonna vertebrale, articolazioni

periferiche, esame neurologico cursorio) e radiologico, ha affermato che la

ricorrente:

" è

sotto trattamento specialistico reumatologico regolare per un’artrite

psoriatica, a beneficio di un trattamento di fondo con Metotressato parenterale

dall’agosto 2010, inizialmente in combinazione con Salazopirina da dicembre

2010 e, in sostituzione di quest’ultima, di un inibitore del TNF alf (Enbrel)

da febbraio 2011; il reumatologo curante, in uno scritto all’attenzione della __________

assicurazioni dell’1.12.2011, indicava che, alla terapia di base introdotta per

l’artrite psoriatica, nel corso del 2011, era stato possibile osservare un

netto miglioramento dell’attività articolare infiammatoria, contraddistinto

dalla scomparsa di chiare sinoviti o tenosinoviti all’esame clinico e dalla

normalizzazione dei parametri bioumorali infiammatori, a tal punto che lo

specialista riduceva la frequenza dell’applicazione del Metotressato da

settimanale a bisettimanale. L’assicurata, come già indicato dal reumatologo

curante, continuava tuttavia a lamentare dolori poliarticolari coinvolgenti i

gomiti, i polsi, le articolazioni delle dita in concreto l’articolazione

interfalangea distale V a destra, le articolazioni del pollice e del mignolo a

sinistra con rigidità articolare mattutina alle mani attorno ai 15-20 minuti,

quindi evocante un’origine meccanica: agli arti inferiori avverte dolori

circolari al ginocchio sinistro imponenti “come fitte”, soprattutto sotto carico

ma anche stando seduta, al ginocchio destro dolori carico dipendenti anteriori;

alle caviglie vi è una sensazione di gonfiore a sinistra senza chiari dolori,

risente anche dolori saltuari alle dita dei piedi; all’esame clinico le

alterazioni psoriatiche al cuoio capelluto sono scomparse; all’esame delle

articolazioni periferiche appaiono polsi indolenziti, senza tumefazione

sinovitica, le articolazioni delle dita risultano diffusamente indolenzite, sia

alle articolazioni metacarpofalangee, sia alle interfalangee prossimali e

distali, anche le articolazioni dei pollici sono dolenti, non riscontro

tumefazioni sinoviti che associate, la funzionalità articolare alle mani è

normale; l’assicurata m’ha portato radiografie delle mani bilaterali ap

realizzate il 17.8.2010, alle quali risulta un quadro poliartrosico con

assottigliamento delle rime articolari a livello delle articolazioni

interfalangee prossimali e distali, al mignolo sinistro impone un’erosione sul

versante radiale dell’articolazione, in diagnosi differenziale potrebbe

trattarsi di un’alterazione inerente all’artrite psoriatica oppure imputabile

ad un’artrosi erosiva; dagli atti sappiamo che l’assicurata nel 1995 e 1996 era

stata sottoposta ad artroscopia al ginocchio sinistro con, ad un’ultima risonanza

magnetica dello stesso del 26.3.2010, riscontro di un’artrosi femororotulea; il

ginocchio sinistro appare non tumefatto, stabile, senza segni meniscali con

mobilità passiva normale, con sfregamento femoropatellare con dolori a fine

corsa all’iperflessione riferiti anteriori spiegabili con la gonartrosi

anteriore; l’esame clinico del ginocchio destro risulta assolutamente normale,

alla caviglia sinistra noto una tumefazione circolare senza indolenzimento, la

mobilità passiva delle articolazioni tibioastragaliche e sottoastragaliche

risulta libera ed indolore; i piedi, cavi, risultano indolenziti alle

articolazioni metatarsofalangee II – IV dalle due parti senza connotazione

sinovitica; le ultime radiografie dei piedi bilaterali del 17.6.2010 evidenziano

strutture osteoarticolari esenti da alterazioni infiammatorie.

Dall’attuale anamnesi,

dall’esame clinico, seppure i parametri bioumorali infiammatori vengano

riferiti normali, non è esclusa un’attività poliarticolare infiammatoria

residua, eventualità che potrebbe essere ulteriormente approfondita tramite

scintigrafia ossea trifasica eventualmente tramite sonografia articolare con

power-Doppler. Va notata l’assenza di una sindrome fibromialgica in grado di spiegare

un indolenzimento poliarticolare. Dagli atti del reumatologo curante sappiamo

di una sindrome cervicolombovertebrale cronica su discrete alterazioni

degenerative a livello L4/L5 ed L5/S1 riscontrate ad una recente risonanza

magnetica della colonna lombare il 21.6.2011, dalla quale, stando agli atti,

non è risultata un’attività infiammatoria assiale; attualmente l’assicurata

lamenta dolori cervicali indipendenti dalle posizioni corporee, in aumento

girando la testa; la mobilità della colonna cervicale risulta libera ed

indolore in ogni direzione; al rachide accusa dolori circolari a fascia larga

lombari e alla regione sacrale gluteale bilaterale, talvolta più intensi a

destra, talvolta a sinistra, con diramazioni algiche laterali nella coscia

sinistra fino al ginocchio sinistro, presenti anche a destra a traiettoria

laterale, i dolori lombosacrali sono manifesti anche di notte, alleviandosi al

mattino con il movimento, con rigidità lombosacrale mattutina attorno ai 15-20

minuti, peggioranti sull’arco della giornata, stando seduta a lungo, camminando

in discesa; in posizione eretta indica di stare meglio se riesce a trovare “una

posizione adatta”; all’esame clinico noto una dismetria dell’arto inferiore

sinistro di circa – 1 cm portante ad una posizione obliqua del bacino a

sinistra, il corsetto muscolare addominale e lombare è decondizionato, la

colonna lombare appare soltanto minimamente limitata alla lateroflessione

passiva verso destra, vengono avvertiti dolori a fascia larga lombosacrali

bilaterali alla flessione attiva, alle lateroflessioni passive a fine corsa

dalle due parti, ma anche raddrizzandosi da ante flessione del tronco,

quest’ultimi dolori evocanti un’instabilità segmentale; sono assenti deficit

cervicolomboradicolari; la radiografia convenzionale della colonna lombare ap e

laterale dell’1.6.2011 evidenzia un’osteocondrosi L4/L5 con spondilosi

anteriore e posteriore, le articolazioni sacroiliache si delineano senza

alterazioni infiammatorie; i dolori lamentati al rachide lombare anche se con

caratteristiche infiammatorie, tenendo conto dei dati clinici-radiologici, sono

probabilmente di origine meccanica.

Sulla base degli atti,

dell’anamnesi richiesta e dell’esame clinico, giungiamo dunque alle diagnosi

sopraindicate.

Per quanto riguarda la

capacità funzionale e di carico residua, l’assicurata può molto spesso

sollevare e portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso tra

5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare

attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi

molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’assicurata può talvolta

effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del

tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,

talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la

posizione accovacciata.

L’assicurata può

assumere talvolta la posizione seduta di lunga durata, talvolta la posizione in

piedi di lunga durata. L’assicurata può molto spesso camminare fino a 50 metri, molto spesso oltre 50 metri, talvolta camminare per lunghi tragitti, come pure talvolta

camminare su terreno accidentato, può talvolta salire le scale, di rado salire

su scale a pioli.

Va notato che qualora

riaffiorassero oggettività comprovanti l’origine infiammatoria dei sintomi

lamentati, le limitazioni sopraindicate andrebbero riviste.

L’attuale valutazione

della capacità funzionale e di carico residua, porta a giudicare l’assicurata,

da subito, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di 8-9

ore, con un rendimento massimo del 100% al più tardi dal giorno seguente la

visita medico fiduciaria.

Nella sua ultima

attività lavorativa principale come barista, lavoro abitualmente svolto in

posizione eretta, con necessità di torsione e ante flessione del tronco con

regolare utilizzo degli arti superiori, giudico l’assicurata, sempre a partire

dal 31.12.2011, abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale di

8-9 ore, ma con una diminuzione del rendimento di 1/3.” (doc. Cassa malati 31-6/7/8)

Il

13 gennaio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver esaminato tutti

gli atti medici prodotti ed aver ripreso la diagnosi posta dal dr. med. __________,

ha attestato un’incapacità lavorativa del 66% nella precedente attività dal 31

dicembre 2011 e dello 0% in attività leggere e confacenti allo stato di salute

della ricorrente a decorrere dalla medesima data (doc. AI 44-2). In sede di

risposta di causa il medico SMR ha corretto l’indicazione relativa

all’incapacità lavorativa in attività abituale, indicando un 33,3% (doc.

IV/Bis).

Con

scritto datato 26 giugno 2011, ma la cui data è errata, poiché prende posizione

sul progetto di decisione dell’UAI del 18 gennaio 2012, il dr. med. __________

ha affermato:

" con

questo mio breve scritto desidero prendere posizione sulla vostra decisione del

18.01.2012 di non voler accordare alcun diritto di prestazioni da parte dell’AI

alla summenzionata assicurata.

Come a voi noto, la

paziente si trova da me in cura a causa di una spondiloartropatia

sieronegativa, per la quale viene attualmente trattata con Methotrexate ed

Enbrel. Lamenta inoltre cronici dolori dorsali sia a livello cervicale e

lombare, di origine multifattoriale, nonché delle gonalgie croniche soprattutto

al ginocchio sx in presenza di un’avanzata gonartrosi in esito dopo interventi

artroscopici eseguiti nel 1995 e nel 1996.

A causa delle

patologie sopra descritte l’assicurata è stata da me attestata 50% inabile al

lavoro ormai dal gennaio 2011.

Recentemente è stata

pure valutata su richiesta dell’assicurazione __________ da parte del collega

dr. __________ che l’ha considerata abile al lavoro nello svolgimento della sua

professione di barista nella misura del 66%, mentre l’ha considerata abile in

maniera completa per un’attività lavorativa adeguata.

La signora RI 1 non è

però attualmente in grado di lavorare durante l’intero arco della giornata nel

bar, non riuscendo a rimanere in piedi per 8-9 ore, né tanto meno eseguire

determinate attività ripetitive con le mani. Ritengo che per questa professione

l’assicurata debba essere considerata non oltre il 60% abile al lavoro. In

linea medico-teorica potrebbe invece svolgere un lavoro adeguato, che le

permetta di cambiare frequentemente di posizione almeno ogni 15 minuti e che

non richieda lavori pesanti per la colonna vertebrale né tanto meno per le

mani/braccia senza una particolare limitazione.

Non avendo una

particolare formazione professionale, ritengo perciò che, se si vuole veramente

aumentare il pensum lavorativo, bisognerà prevedere misure di riqualifica/reinserimento

professionale. Consiglio perciò di metterla in contatto con un vostro

orientatore per poter valutare ulteriori sbocchi professionali.” (doc. AI 47-1)

Il

27 febbraio 2012 il medico SMR, dr. med. __________, ha affermato che le osservazioni

“pervenuteci il 30.01.2012 dal Dr. med. __________, non apportano alcun

nuovo elemento medico che non sia già stato appurato e valutato” ed ha

confermato il rapporto del 13 gennaio 2012 (doc. AI 49-1).

4. Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione

(o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono

essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito

del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al

consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare

quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine

del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto

(STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U

329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il

suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In

una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però

ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire

delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie.

In particolare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha

statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione

degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale

le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una

certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale

referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il

contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per

farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia,

devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA

(consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi

medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che la

qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministrazione nella precedente

fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg

Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle

basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale

federale ha riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo

in modo latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi

dell’attività dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò

anche della loro dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza

ha perciò ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione :

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Occorre

ancora evidenziare che il TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse

dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante

ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia.

In quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

" (…)

Considerandi

La valeur probante des

rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard

des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il

n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui

préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service

médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen

clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne

relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un

doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs

rien valoir de tel." (…)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht,

Zurigo 1997, pag. 230).

L’Alta

Corte in una sentenza 9C_142/2008 del 16 ottobre 2008 per quanto riguarda le

divergenze d’opinioni tra medici curanti e periti interpellati

dall’amministrazione o dal giudice ha precisato quanto segue:

" (…)

On ajoutera qu'en cas de

divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de

manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La

valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt

s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a

p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard,

il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la

jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I

170.

consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références

[arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise

ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles

investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une

opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants

font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre

de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les

conclusions de l'expert.(…)

Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori,

il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed

indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un

altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

5.

In

concreto, alla luce degli atti medici prodotti, questo Tribunale non può che

confermare la valutazione del dr. med. __________, dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando che precede.

Lo

specialista, posta la diagnosi di artrite psoriatica, sotto

terapia di base con Enbrel 50 mg sottocute alla settimana e Metotressato 10 mg

sottocute ogni 2 settimane, poliartrosi delle dita, nota gonartrosi anteriore a

sinistra (MR ginocchio sinistro del 26.3.2010), esiti da interventi

artroscopici al ginocchio sinistro nel 1995 / 1996, piedi cavi bilaterali, sindrome cervicovertebrale anamnestica in disturbi statici del rachide,

sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in possibile instabilità

segmentale, in alterazioni degenerative L4/L5 ed L5/S1 con osteocondrosi L4/L5,

disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale, posizione obliqua

del bacino a sinistra a – 1 cm), decondizionamento muscolare, ha riassunto

tutti gli atti a disposizione, ha descritto dettagliatamente l’anamnesi

personale, soggettiva, sistematica e sociale, ha effettuato un esame

reumatologico e radiologico, ha descritto i limiti funzionali della ricorrente

ed ha accertato una capacità lavorativa del 66% nell’attività da ultimo svolta

di barista e del 100% in attività leggere confacenti al suo stato di salute

(doc. Cassa malati 31-1 e seguenti). Il medico ha pure tenuto conto, nella sua

valutazione, dei medicamenti (in particolare Methotrexat ed Enbrel) assunti

dalla ricorrente.

Al

referto va pertanto attribuita piena forza probante.

La

critica dell’insorgente circa la durata della visita (poco più di mezz’ora

secondo lo scritto non datato trasmesso subito dopo aver ricevuto la decisione

[doc. AI 54-1] o poco meno di mezz’ora, secondo le osservazioni del 28 giugno

2012.

[doc. VIII]), non può esserle d’aiuto.

Il

TF ha infatti già avuto modo di rilevare che il valore probatorio di un

rapporto medico non dipende, di massima, dalla durata della visita, quanto

piuttosto dalla sua completezza e concludenza (cfr. sentenza 9C_1013/2008 del

23.

dicembre 2009, I 1094/06 del 14 novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti). Nel caso di specie, il referto del dr.

med. __________ risponde alle condizioni poste dalla giurisprudenza e riassunte

nel considerando precedente, per conferirgli piena forza probatoria.

Del

resto, di norma, anche una valutazione sulla base dei soli atti medici è

possibile se il medico dispone di sufficienti elementi risultanti da altri

accertamenti personali (cfr., nel caso di una perizia, sentenza 9C_376/2007 del

13.

giugno 2008).

Il referto

del dr. med. __________ è il risultato di un esame clinico al termine del

quale, preso atto dei dati anamnestici, dello status oggettivo e dei disturbi

lamentati dall’assicurata, e sulla base della documentazione medica prodotta,

ha reso la sua attenta valutazione sulla capacità lavorativa dell’insorgente

dopo avere individuato una serie di limiti funzionali descritti

dettagliatamente nel referto (cfr. anche sentenza 9C_734/2010 del 18 maggio

2011).

L’interessata

contesta la valutazione del medico fiduciario dell’assicuratore contro la

perdita di guadagno in caso di malattia, ravvisando una violazione dell’art. 6

CEDU, nel senso che non sarebbe stato garantito alcun contraddittorio.

La censura va

disattesa.

Ai

sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per

costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare

essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di

una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i

fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione

dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne

conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H 97/04; DTF

129.

II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131

consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui

giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,

124.

V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di

essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie

decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona

interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della

decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare

con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di

esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che

l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le

argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per

il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF del 24 gennaio 2007, U

397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).

In

concreto, nel corso del mese di gennaio 2012 il dr. med. __________, medico

curante della ricorrente, ha preso posizione sul progetto di decisione dell’UAI

(doc. AI 47-1), citando il referto del dr. med. __________ (il quale aveva

espressamente chiesto all’assicuratore malattie di trasmetterne una copia al

curante, cfr. doc. Cassa malati 31-9) e prendendo posizione in merito (cfr.

anche la lettera, non datata, trasmessa all’UAI, tramite la quale l’insorgente stessa

contesta il referto del dr. med. __________ [doc. AI 54-1]).

Il

dr. med. __________ ha unicamente messo in dubbio la capacità lavorativa dell’interessata

nella precedente attività di barista (60%, in luogo di 66%), mentre non ha

contestato che l’insorgente in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute è totalmente abile al lavoro. Il curante ha infatti affermato che per la

professione di barista “l’assicurata debba essere considerata non oltre il

60% abile al lavoro. In linea medico-teorica potrebbe invece svolgere un lavoro

adeguato, che le permetta di cambiare frequentemente di posizione almeno ogni

15.

minuti e che non richieda lavori pesanti per la colonna vertebrale né tanto

meno per le mani/braccia senza una particolare limitazione” (doc. AI 47-1).

Del resto, nella presa di posizione del 1° dicembre 2011, il dr. med. __________

aveva accertato che “per un lavoro fisicamente medio-leggero, che le

permette di cambiare frequentemente di posizione, preferibilmente da svolgersi

sia in piedi che seduta, ritengo che l’assicurata sia al momento abile al

lavoro nella misura di almeno l’80%” (doc. cassa malati 29-2).

Per

cui, lo stesso medico curante, non solo ha potuto esaminare il referto peritale

del dr. med. __________, prendere posizione e contestarlo (come la ricorrente,

cfr. doc. AI 54-1), ma ha in sostanza confermato che l’insorgente può svolgere

un’attività leggera, senza peraltro indicare limitazioni più invalidanti

rispetto a quelle evidenziate dal medico fiduciario.

Ne

segue che non vi è alcuna violazione del diritto di essere sentita della

ricorrente.

Quanto

alla differenza circa la capacità lavorativa nella precedente attività, fissata

nel 66% dal dr. med. __________ e nel 60% dal dr. med. __________, oltre a non

essere comunque rilevante poiché, come si vedrà in seguito, anche volendo

effettuare il calcolo del grado d’invalidità secondo l’abituale raffronto dei

redditi l’interessata non ha comunque diritto ad alcuna rendita, essa è

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo

di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_151/2011 del 27

gennaio 2012; cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché

sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010).

L’indicazione

di una incapacità lavorativa del 66% nella precedente attività di barista

contenuta nella valutazione del medico SMR del 13 gennaio 2012 (doc. AI 44-1) e

seguenti, ripresa nella decisione impugnata, poi corretta in sede di risposta

al ricorso, a prescindere dal fatto che non ha alcuna influenza sull’esito del

ricorso, poiché anche effettuando il raffronto dei redditi l’interessata non ha

comunque diritto ad una rendita, è manifestamente dovuta ad una svista, giacché

il medico SMR ha in sostanza ripreso le conclusioni della perizia del 1°

gennaio 2012 del dr. med. __________ (cfr. doc. AI 44-1).

Ne

segue che in concreto, anche alla luce della presa di posizione del dr. med. __________

pervenuta all’UAI il 30 gennaio 2012 e datata, per errore, 26 giugno 2011 (doc.

AI 47-1) non vi sono elementi medici oggettivi atti a sovvertire la conclusione

del dr. med. __________ (cfr. la sentenza 8C_814/2011 del 12 gennaio 2012,

dove, in ambito LAINF, al consid. 2.4, il TF ha affermato che “dopo attento

esame dell’incarto, visto in particolare che nel ricorso di ultima istanza non

si adducono argomenti idonei a stravolgere le conclusioni dell’autorità di

primo grado, la quale ha esposto in modo convincente come di fronte a

valutazioni mediche contraddittorie […omissis…] si debba ritenere maggiormente

attendibile il parere espresso dagli specialisti intervenuti per conto

dell’assicuratore resistente (in merito al valore probatorio riconosciuto ai

pareri medici interni dell’assicurazione cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag.

353), anche questa Corte non vede valido motivo per scostarsi da questa

opinione […]”).

Anche

la contestazione secondo cui i medici non avrebbero tenuto conto dei

medicamenti assunti dalla ricorrente o delle importanti limitazioni cui sarebbe

sottoposta nell’ambito dello svolgimento dell’attività lucrativa non trova

conferma nelle tavole processuali. Il dr. med. __________ ha infatti preso in

considerazione la somministrazione del Methotrexat e dell’Enbrel ed ha

descritto nei minimi dettagli le limitazioni nell’esercizio dell’attività

lucrativa (cfr. doc. cassa malati 31-6: “(…) a beneficio di un trattamento

di fondo con Metotressato parenterale dall’agosto 2010, inizialmente in

combinazione con Salazopirina da dicembre 2010 e, in sostituzione di

quest’ultima, in un inibitore del TNF alf (Enbrel) da febbraio 2011” e doc. cassa malati

31-7: “Per quanto riguarda la capacità

funzionale e di carico residua, l’assicurata può molto spesso sollevare e

portare pesi fino a 5 kg fino all’altezza dei fianchi, spesso tra 5-10 kg fino all’altezza dei fianchi, di rado oltrepassanti 10 kg fino all’altezza dei fianchi; l’assicurata può molto spesso sollevare pesi fino a 5 kg sopra l’altezza del petto, di rado pesi oltrepassanti i 5 kg sopra l’altezza del petto. L’assicurata può talvolta maneggiare attrezzi di precisione, spesso maneggiare

attrezzi di media entità, di rado attrezzi pesanti, mai maneggiare attrezzi

molto pesanti. La rotazione manuale è normale. L’assicurata può talvolta

effettuare lavori al di sopra della testa, talvolta effettuare la rotazione del

tronco, molto spesso assumere la posizione seduta ed inclinata in avanti,

talvolta la posizione in piedi ed inclinata in avanti, di rado assumere la

posizione accovacciata”).

Ne

segue che ulteriori accertamenti medici, tra cui l’accennato approfondimento

pluridisciplinare (in particolare reumatologico, ortopedico e neurologico), o

l’assunzione di ulteriori prove come richieste dalla ricorrente in maniera

generica (testi, rich. atti, doc., ecc., cfr. doc. I) non sono necessari,

giacché gli atti prodotti dalle parti permettono di stabilire la capacità

lavorativa della ricorrente.

A

questo proposito va rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza,

qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il

giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione

che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e

che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002 nella causa C., H

103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid.

2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce

una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2

Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162

consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va

infine rilevato che secondo costante giurisprudenza, l'autorità giudicante deve

limitare l'esame del caso alla situazione effettiva che si presenta all'epoca in

cui è stata resa la decisione impugnata, in concreto il 27 marzo 2012, ritenuto

che fatti verificatisi

ulteriormente possono influire quali elementi di accertamento retrospettivo

della situazione anteriore alla decisione stessa. I fatti accaduti posteriormente

e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un

nuovo provvedimento (cfr. fra le tante: DTF 121 V 366 consid. 1b; 116 V 248

consid. 1a).

Per

cui un eventuale peggioramento della capacità lavorativa successiva a tale data

deve semmai essere oggetto di una nuova procedura.

Ne

segue che l’interessata va considerata completamente abile al lavoro in

attività leggere e confacenti al suo stato di salute, con le limitazioni

descritte nel referto del dr. med. __________ del 1° gennaio 2012, mentre nella

precedente attività è abile al 66%.

Ciò

significa che, già solo per questo motivo, l’interessata non ha diritto ad

alcuna rendita.

Infatti,

conformemente ad un principio generale applicabile anche nel diritto delle assicurazioni

sociali, all'assicurato incombe l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 230

consid. 3c pag. 233; DTF 117 V 275 consid. 2b pag. 278, 394 consid. 4b pag. 400

e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572). In

virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è

ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle

conseguenze della sua "invalidità", segnatamente mettendo a profitto

la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione

(DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28 e sentenze ivi citate;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip

im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.).

Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la

persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne

l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; RCC 1968 pag. 434).

Alla

luce di tutto quanto esposto, visto che l'assicurata presenta una capacità al lavoro nella misura del 66% nella sua

precedente occupazione, la ricorrente, per ridurre il danno, doveva continuare

a mettere a frutto questa sua capacità nella sua precedente professione di

barista. In questo caso è quindi indicato un raffronto percentuale dei

redditi (DTF 114 V 313 consid. 3a e riferimenti; STF I 759/2005 del 21

agosto 2006; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung,

tesi Friburgo 1995, pag. 154). Ritenuto che il grado corrispondente di

incapacità lavorativa del 33/34% della ricorrente nella precedente attività non

raggiunge il grado minimo di invalidità pensionabile (40%), non vi sono i

presupposti per concedergli una rendita.

In

effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è tale da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993.

U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

A

questo proposito nella sentenza I 759/2005 del 21 agosto 2006 l’Alta Corte ha

rammentato che:

" Du

moment que l'intéressé est capable d'exercer son ancienne profession, une

comparaison des revenus en pour-cent est indiquée (cf. ATF 114 V 313 consid. 3a

et les références). Ainsi, le revenu d'invalide qu'il pourrait escompter gagner

en mettant à profit sa capacité de travail correspond au minimum à 80% du

revenu réalisable sans invalidité, dès lors que les experts du MEDAS ont

attesté une diminution de rendement - de la capacité de travail - de 10% à 20%.

Son incapacité de gain doit donc être fixée à 20% au maximum, ce qui n'ouvre

pas le droit à une rente de l'assurance-invalidité.”

In concreto l’insorgente nella precedente professione di barista è

incapace al lavoro nella misura del 33-34%, ossia una percentuale inferiore al

40% che darebbe diritto ad una rendita.

La

ricorrente, per i motivi che seguono, non avrebbe diritto ad alcuna prestazione

neppure se, per pura ipotesi di lavoro, si volesse ritenere un’incapacità

lavorativa del 40% (o superiore) nella precedente attività di barista e si

procedesse al calcolo del grado d’invalidità.

6.

Per accertare il reddito senza l'invalidità è decisivo stabilire, secondo

il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato

guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano

(sentenze 13 giugno 2003 I 475/01 e 23 maggio 2000, U 243/99; RAMI 1993 no. U

168.

pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid.

4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante

è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto

delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 con riferimenti). I salari medi pagati nel

settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base a contratti

collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome

di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto che, senza

il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare la

precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali adeguamenti

ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b, ZAK 1990 pag.

519.

consid. 3c).

Se

nel caso concreto non è possibile quantificare l’ipotetico reddito che

l’assicurato avrebbe potuto percepire senza l’invalidi-tà, allora si può

ricorrere a dati ottenuti da valori statistici e d’esperienza (cfr. Pratique

VSI 1999 pag. 248 consid. 3b; cfr. anche sentenza del 30 dicembre 2002, I

56/02).

Nel caso di specie

l’insorgente quale barista, nel 2011 (cfr. doc. AI 12-2), avrebbe conseguito un

reddito annuo, non contestato, di fr. 45'780 (3'815 X 12), che aggiornato al

2012, anno dell’eventuale inizio del diritto alla rendita, raggiungerebbe fr.

46'329 (+ 1,2%, stima trimestrale relativa al 2° trimestre 2012).

7.

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Con

pronunzia del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/7 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il salario

da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è inferiore al

salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il reddito da

invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L. Grisanti,

art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327) (…)”.

A questo proposito con

sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 il TF ha affermato che:

" (…)

3.3

In una recente sentenza 8C_652/2008

dell'8 maggio 2009, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, il

Tribunale federale, precisando la propria giurisprudenza, ha stabilito che

quando il reddito effettivamente conseguito differisce di almeno il 5% rispetto

al salario statistico riconosciuto nel corrispondente settore economico, esso

deve essere considerato considerevolmente inferiore alla media nel senso della

DTF 134 V 322 e può - in caso di adempimento degli altri presupposti -

giustificare un parallelismo dei redditi di raffronto (consid. 6.1.2). A questo

parallelismo si procederà però soltanto limitatamente alla parte percentuale

eccedente la soglia determinante del 5% (consid. 6.1.3). Questa Corte ha nella

stessa sentenza confermato che i fattori estranei all'invalidità di cui si

dovesse già aver tenuto conto con il parallelismo non possono essere presi in

considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per circostanze

personali e professionali."

In

applicazione della giurisprudenza sviluppata nella sentenza del 7 aprile 2008

(inc. 32.2007.165), utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 elaborata

dall'Ufficio federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2010 una

professione che presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a

proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr.

RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto

realizzare, in media, un salario mensile lordo pari a fr. 4'225.--.

Riportando

questo dato su 41.6 ore (cfr. tabella B 9.2, pubblicata

in La Vie économique, 4-2012, p. 94), esso ammonta a fr. 52’728

per l'intero anno (fr. 4’225 : 40 X 41.6 x 12, ritenuto che la quota di

tredicesima è già compresa, cfr. STFA del 18 febbraio 1999, U 274/98, p. 5

consid. 3a), nel 2011 a fr. 53’255 (+ 1%) e nel 2012 a fr. 53'894 (+ 1,2%).

L’assicurata,

quale barista, avrebbe guadagnato nel 2012 fr. 46'329 (cfr. considerando

precedente). Tale reddito si situa leggermente sotto la media dei salari

svizzeri per un’attività equivalente, ossia fr. 47’490 (cfr. Tabella TA1 p.to 55-56

“servizi di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 4, fr. 3’714

: 40 X 41.7 X 12 mesi = 46’462 nel 2010, fr. 46’927 nel 2011 [+ 1%] e fr. 47'490

nel 2012 [+ 1,2%] ).

Non

sono, tuttavia, realizzati i presupposti per ridurre il reddito statistico da

invalido, in applicazione della giurisprudenza di cui alla sentenza 8C_44/2009

sopra menzionata poiché la differenza è solo del 2,45% (2,45 – 5 = risultato

negativo).

Inoltre, va rilevato che, secondo la

giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare

situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e

tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere

completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che

pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul

mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico

statistico.

L’Alta Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale

massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie

particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre,

chiamato a pronunciarsi sulla deduzio-ne globale, la quale procede da una stima

che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza

valido motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nella

presente evenienza l’UAI ha applicato una riduzione del 14% (4% per attività

leggere e 10% per svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari),

che l’insorgente ha contestato. Tuttavia questo Tribunale, che, di massima, non

può senza motivi pertinenti sostituire il proprio apprezzamento a quello

dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2) non ha alcun motivo per

modificare la riduzione ritenuto che si tratta di una percentuale che rientra

nei parametri fissati dalla giurisprudenza.

Del

resto, anche prendendo in considerazione la riduzione del 20% proposta

dall’insorgente, il diritto alla rendita non sarebbe comunque dato.

Infatti,

raffrontando il reddito da valida di fr. 46’329 con quello da invalida di fr. 53’894, ridotto del 20% a fr. 43’115, si ottiene un grado d’invalidità del

7% che non dà diritto ad alcuna rendita.

Va

qui abbondanzialmente evidenziato che anche se, per pura ipotesi di lavoro, si

volesse prendere in considerazione la percentuale d’incapacità lavorativa in

attività leggere più favorevole per la ricorrente, ossia quella del 20%

attestata dal medico curante, dr. med. __________, il 1° dicembre 2011 (doc.

cassa malati 29-2, cfr. consid. 3), l’interessata non avrebbe comunque diritto

ad una rendita. Infatti, raffrontando il reddito da valida di fr. 46'329 con

quello da invalida di fr. 53'894 ridotto del 20% (incapacità lavorativa) a fr.

43'115 e di un ulteriore 20% (deduzione sociale) a fr. 34'492, si otterrebbe un

grado d’invalidità del 26% che non darebbe diritto ad alcuna rendita.

In

queste circostanze il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita

conferma.

8.

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di

ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di

prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a

spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster