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Decisione

32.2012.139

Reiezione della domanda di prestazioni inoltrata da una docente. Conferma della perizia multidisciplinare

26 novembre 2012Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore

probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità

del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi

mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da

istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure

il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla

Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la

nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi

tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime

delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di

qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid.

dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria

(in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale

cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi

stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione

invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura

senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su

un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad

art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in

materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF

9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto

riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo

TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita

e convincente perizia del SAM.

In

sede amministrativa la ricorrente ha prodotto le osservazioni 17 febbraio 2012

del dr. __________ alla valutazione reumatologica 8 agosto 2011 eseguita dal

dr. __________ nell’ambito della perizia SAM. In particolare lo specialista ha evidenziato:

"

(…)

Posso capire le difficoltà da parte del collega reumatologo

Dr. med. __________ nell'interpretare l'origine dei molteplici disturbi e

dolori accusati dalla paziente. Questo tenendo conto di un'unica visita e della

complessità del caso.

Non posso comunque concordare sul sospetto della

presenza di una sindrome al dolore cronico di natura somatoforme. Sospetto

questo per altro confutato dalla perizia psichiatrica.

Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa della

paziente nell'ambito dell'attività professionale svolta di docente, dobbiamo

innanzitutto ritenere una limitazione nel mantenere delle posizioni statiche e

penso qui non solo al lavoro svolto durante le ore d'insegnamento alla lavagna

o sui banchi di scuola ma anche il lavoro di preparazione a casa nella lettura

dei testi, nella preparazione degli esercizi e delle lezioni. Attività

lavorativa prettamente sedentaria da svolgere in posizione seduta con la parte

superiore del corpo leggermente piegata in avanti. Fatto questo non più

esigibile dalla paziente sia per quanto riguarda i disturbi alla colonna

cervicale come pure alla colonna lombare.

Si deve inoltre tenere in considerazione che i dolori

cronici e la manifestazione recidivante di esacerbazioni dolorose sia alla

colonna cervicale che lombare implica l'impossibilità di garantire una costante

presenza sul posto di lavoro. Fatto questo che renderebbe difficile alle

istituzioni responsabili il garantire una buona evoluzione dell'anno scolastico

a tutto sfavore degli allievi.

Ritengo inoltre che il lavoro di docente di scuola

elementare non possa essere considerato un lavoro leggero dal lato psico-fisico.

I disturbi cronici risentiti dalla mia paziente non le

permettono di lavorare con la necessaria concentrazione, attenzione e

continuità. Questo tenendo presente anche la sindrome cervico-cefale che comporta

grandi mal di testa.

Non posso quindi condividere un'incapacità lavorativa

del 20% in quest'attività professionale. Personalmente la ritengo inabile al

lavoro, come maestra di scuola elementare, almeno nella forma dell'80%.

Come già formulato nelle mie valutazioni antecedenti,

per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in considerazione

le limitazioni, da me sopra elencate, in particolar modo che possa permettere

alla paziente di cambiare posizione, di non alzare dei pesi, di non essere

concentrata in modo continuo su un'attività lavorativa e di poter usufruire se

del caso di momenti di pausa si può auspicare una capacità lavorativa residua

del 50%." (doc. AI 68/5-6)

Su

richiesta del SMR, tramite il SAM, con scritto 9 marzo 2012 il dr. __________

ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dal suo collega. Ricordano di

non aver mai posto né la diagnosi di sindrome somatoforme né di fibromialgia

(cfr. al riguardo il rapporto 8 agosto 2011 p. 5), ma di aver evidenziato la

presenza di un’importante discrepanza tra i disturbi accusati dall’assicurata

ed i reperti oggettivi, il perito ha evidenziato:

"

(…)

La maggiore differenza della mia valutazione rispetto a

quella del collega __________, che la considera abile al 50% allo svolgimento

di un'attività lavorativa adeguata, consiste nel valutare le mansioni quale

insegnante di scuola elementare. Questa professione sicuramente difficile e

stressante sotto l'aspetto psicologico, non richiede a mio parere alcun

particolare sforzo fisico che possa essere influenzato dalle sue condizioni di

salute.

Si tratta infatti di una professione che le permette di

cambiare frequentemente di posizione, che può svolgere in parte seduta ed in

parte in piedi, muovendosi frequentemente nell'aula, che non richiede il

mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche, nè tanto meno il dover

sollevare pesi. Sinceramente non vedo alcun'altra professione che possa essere

ritenuta più idonea, per lo meno sotto l'aspetto fisico (non parlo invece del

carico psicologico che essa può procurare).

In considerazione di quanto sopra esposto, non ritengo

perciò di dover modificare le conclusioni espresse nel mio rapporto peritale

dell'8.08.2011, considerando la signora RI 1, per lo meno sotto l'aspetto

ortopedico-reumatologico, ancora abile allo svolgimento di una professione

fisicamente leggera, come quella da lei svolta di insegnante di scuola

elementare oppure nell'ambito di lavori amministrativi o d'ufficio nella misura

di circa l'80%. Per lavori fisicamente più pesanti, che richiedono una maggiore

sollecitazione per la colonna vertebrale, l'assicurata è invece da considerare

almeno 50% inabile al lavoro." (doc. AI 72/3-4)

Orbene,

va fatto presente che entrambi i reumatologi hanno concordato che si tratta di

una fattispecie complessa e che quanto riferito dall’assicurata in relazione alla

sintomatologia è stato ritenuto da loro credibile.

Tuttavia, secondo questa Corte, le limitazioni fisiche

descritte in perizia (evitare particolari sforzi alla colonna vertebrale, in

particolare sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del corpo, lavori prolungati in posizioni inergonomiche),

sostanzialmente confermate dal reumatologo curante, permettono all’assicurata di

svolgere l’attività di docente elementare, seppur con ridotto rendimento. Del

resto, gli stessi periti del SAM si sono distanziati dalla certificazione di

piena inabilità lavorativa fatta dal dr. __________ poiché:

"

(…)

Sulla base dei nostri riscontri, non possiamo

condividere questo certificato, in assenza di reperti oggettivi che permettano

di giustificare un'incapacità lavorativa superiore al 20% per la professione di

insegnante di scuola elementare, considerata particolarmente favorevole perchè

non implica sforzi fisici e permette una certa mobilità, garantendo la

possibilità di frequenti cambiamenti di posizione da seduta a eretta, senza

necessità di assumere posizioni non ergonomiche. (…)" (doc. AI 47/22)

Il

fatto che vi sia una componente non prettamente reumatologica è stato evidenziato

dal dr. __________ quando nella perizia ha concluso che:

"

(…)

Sottolineo nuovamente di non aver riscontrato

clinicamente delle patologie tali da giustificare un'incapacità lavorativa

maggiore, soprattutto per l'attività da lei svolta di insegnante. Gli esami

neuro radiologici alla colonna vertebrale e lombare già più volte eseguiti

hanno sì evidenziato delle alterazioni degenerative, non tali però da spiegare

completamente i suoi disturbi. (…)" (doc. AI 47/34)

Va comunque ricordato che dal punto psichico la dr.ssa __________

non aveva riscontrato patologie invalidanti (cfr. rapporto 6 agosto 2011; doc.

AI 49).

Riguardo

alle cefalee, il perito neurologo dr. __________ aveva rilevato:

"

(…)

La documentazione radiologica a disposizione non mostra

compressioni radicolari residue. Penso dunque che a livello cervicale

attualmente la situazione sia dominata da una sintomatologia dolorosa non

neurogena, l'eventuale componente radicolare è minima e non in primo piano. In

assenza di reperti oggettivi significativi non ritengo dunque che vi siano

elementi a livello cervicale determinanti un'incapacità lavorativa dal punto di

vista neurologico. (…)" (doc. AI 47/26)

In

questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della

perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti

ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

da novembre 2009 la ricorrente è abile all’80% nella sua abituale professione ed

in ogni attività che non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale

e che non richieda il sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra

dell’orizzontale.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7. Pendente causa l’insorgente

ha prodotto due nuovi certificati medici. Il primo, datato 20 giugno 2012,

dell’oftalmologo dr. __________ in cui si attesta la presenza di difficoltà

oculari che causano difficoltà visive all’uso del computer (doc. E2). Il

secondo del 19 giugno 2012 in cui il dr. __________ rileva che:

"

(…)

Questa mia sopramenzionata paziente continua ad

accusare i disturbi a livello della colonna cervicale e della colonna lombare

con un'irradiazione altalenante alla gamba destra e quella sinistra.

Ultimamente vi è un episodio piuttosto acuto di tipo

sciatalgico lungo la gamba destra per il quale ha dovuto essere trattata con

delle infiltrazioni intramuscolari di Voltaren e Tramal in data 11 giugno 2012.

Per quanto riguarda le altre patologie, la situazione è

invariata rispetto al mio certificato medico del 17 febbraio 2012." (doc.

E1)

Non senza ricordare

che, secondo la giurisprudenza, il giudice delle

assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla

situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata

resa, nel caso in esame l’11 aprile 2012 (fra le tante, DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), rettamente

con annotazioni 26 giugno 2012 il dr. __________ del SMR ha concluso che dai

summenzionati atti non risultano nuovi elementi atti a modificare la

valutazione del SAM (doc. VIIIbis). Infatti, dal certificato del summenzionato oftalmologo

non si evince la diagnosi e tantomeno l’entità delle difficoltà all’uso del

computer. In merito all’episodio di sciatalgia acuta attestata dal reumatologo,

medicalmente trattata con un’infiltrazione, non risulta che si tratti di un peggioramento

duraturo dello stato di salute.

Il presente giudizio non pregiudica comunque eventuali diritti della

ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla decisione impugnata

che, come ricordato, delimita il potere cognitivo del giudice, avendo

segnatamente l’assicurata la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni,

adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed

allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o

maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità.

In

conclusione, non essendo subentrato un (rilevante) peggioramento duraturo rispetto

alla menzionata valutazione multidisciplinare, visto inoltre che l’assicurata

può mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nella precedente

attività nella misura dell’80%, è indicato procedere ad un raffronto

percentuale dei redditi (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati;

cfr., fra le tante, STF 9C_856/2010 del

27 giugno 2011,9C_294/2008 del 19 marzo 2009). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è

tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un

cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno

non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.

Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la

restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,

l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI

1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).

Stante,

come visto, un’incapacità lavorativa del 20% nella precedente professione, il

grado di invalidità risulta essere del 20%, ciò che non conferisce il diritto

ad una rendita.

Ne

consegue che la decisione contestata va confermata ed il ricorso respinto.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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