32.2012.139
Reiezione della domanda di prestazioni inoltrata da una docente. Conferma della perizia multidisciplinare
26 novembre 2012Italiano20 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
32.2012.139
Data decisione, Autorità:
26.11.2012, TCA
Titolo:
Reiezione della domanda di prestazioni inoltrata da una docente. Conferma della perizia multidisciplinare
GRADO DI INVALIDITÀ
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 7 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.139
BS/sc
Lugano
26 novembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 aprile 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1959, da ultimo attiva quale docente di scuola elementare, nel novembre
2009 ha inoltrato una domanda di prestazioni a seguito di problematiche
reumatologiche (doc. AI 1).
1.2. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (concludente per una residua capacità lavorativa dell’80%
nell’ultima attività svolta ed in attività adeguate), con decisione 11 aprile 2012
(preavvisata il 16 dicembre 2011) l’Ufficio AI ha respinto la domanda di
prestazioni non presentando l’assicurata un grado d’invalidità pensionabile.
1.3. Avverso
la succitata decisione l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1, ha inoltrato
il presente ricorso postulando in via principale il riconoscimento di una rendita
intera, in via subordinata il rinvio degli atti all’Ufficio AI per l’espletamento
di una nuova perizia pluridisciplinare. In sostanza, fondandosi sul certificato
17 febbraio 2012 del suo reumatologo curante (dr. __________), contesta la
residua capacità lavorativa valutata dal SAM in merito alla sua originaria
attività come in attività alternative. Delle singole motivazioni verrà detto,
per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione
impugnata.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurata ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura
del SAM. Dal referto, datato 30 agosto 2011 (doc. AI 47), risulta che i periti
hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr.ssa __________), neurologica (dr. __________) e reumatologica
(dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa:
Sindrome cervicovertebrale/spondilogena cronica ds., in
stato dopo descectomia e fusione intersomatica C5-C6 e C6-C7 (27.10.2006),
associata a cefalea cronica di origine verosimilmente miotensiva e a
impedimenti funzionali soggettivi al braccio ds., senza riscontri oggettivi, né
clinici, né radiologici, né elettrofisiologici.
Sindrome lombo vertebrale/spondilogena cronica
bilaterale su discopatie da L2 a S1.
Tendinopatia achillea cronica bilaterale, attualmente
più sintomatica a ds., in stato dopo intervento operatorio al tendine d'Achille
sin. 2001.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Stato dopo trauma distorsivo alla caviglia sin. (luglio
2009).
Stato dopo asportazione di miomi uterini (maggio 2003).
Miopia bilaterale corretta con intervento di chirurgia
refrattiva all'occhio ds. (1996). (…)" (doc. AI 47/17-18)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto
l’assicurata abile all’80% nell’attività lucrativa da ultimo svolta d’insegnate
elementare. La stessa percentuale di abilità è stata valutata in attività
adeguante, segnatamente:
"
(…)
Come esposto al punto 8, l'A. mantiene una capacità lavorativa dell'80% per la professione abituale di insegnante di scuola
elementare. Presenta una capacità lavorativa nella medesima misura in ogni
attività che non implica particolari sforzi per la colonna vertebrale e che non
richiede il sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra dell'orizzontale.
Per le attività che non rispettano queste limitazioni, si deve considerare
un'incapacità lavorativa almeno del 50%.
Per l'attività di casalinga, l'A. è considerata abile
al lavoro almeno nella misura dell'80%.
Per gli aspetti medici, non ci sono controindicazioni
all'adozione di misure di integrazione, per le quali non vediamo però
necessità, in assenza di controindicazioni per la ripresa dell'abituale
attività lavorativa di docente di scuola elementare almeno nella misura
dell'80%. (…)" (doc. AI 47/22-23)
L’assicurata
contesta le succitate conclusione del SAM, più precisamente la valutazione
reumatologica operata dal dr. __________. Con riferimento in particolare al rapporto
17 febbraio 2012 del dr. __________, essa sostiene un’incapacità lavorativa
dell’80% quale docente elementare, senza alcuna possibilità di svolgere
un’attività alternativa.
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati
Fatti
i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime
delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di
qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid.
dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria
(in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale
cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi
stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione
invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad
art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF
9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto
riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita
e convincente perizia del SAM.
In
sede amministrativa la ricorrente ha prodotto le osservazioni 17 febbraio 2012
del dr. __________ alla valutazione reumatologica 8 agosto 2011 eseguita dal
dr. __________ nell’ambito della perizia SAM. In particolare lo specialista ha evidenziato:
"
(…)
Posso capire le difficoltà da parte del collega reumatologo
Dr. med. __________ nell'interpretare l'origine dei molteplici disturbi e
dolori accusati dalla paziente. Questo tenendo conto di un'unica visita e della
complessità del caso.
Non posso comunque concordare sul sospetto della
presenza di una sindrome al dolore cronico di natura somatoforme. Sospetto
questo per altro confutato dalla perizia psichiatrica.
Per quanto riguarda l'incapacità lavorativa della
paziente nell'ambito dell'attività professionale svolta di docente, dobbiamo
innanzitutto ritenere una limitazione nel mantenere delle posizioni statiche e
penso qui non solo al lavoro svolto durante le ore d'insegnamento alla lavagna
o sui banchi di scuola ma anche il lavoro di preparazione a casa nella lettura
dei testi, nella preparazione degli esercizi e delle lezioni. Attività
lavorativa prettamente sedentaria da svolgere in posizione seduta con la parte
superiore del corpo leggermente piegata in avanti. Fatto questo non più
esigibile dalla paziente sia per quanto riguarda i disturbi alla colonna
cervicale come pure alla colonna lombare.
Si deve inoltre tenere in considerazione che i dolori
cronici e la manifestazione recidivante di esacerbazioni dolorose sia alla
colonna cervicale che lombare implica l'impossibilità di garantire una costante
presenza sul posto di lavoro. Fatto questo che renderebbe difficile alle
istituzioni responsabili il garantire una buona evoluzione dell'anno scolastico
a tutto sfavore degli allievi.
Ritengo inoltre che il lavoro di docente di scuola
elementare non possa essere considerato un lavoro leggero dal lato psico-fisico.
I disturbi cronici risentiti dalla mia paziente non le
permettono di lavorare con la necessaria concentrazione, attenzione e
continuità. Questo tenendo presente anche la sindrome cervico-cefale che comporta
grandi mal di testa.
Non posso quindi condividere un'incapacità lavorativa
del 20% in quest'attività professionale. Personalmente la ritengo inabile al
lavoro, come maestra di scuola elementare, almeno nella forma dell'80%.
Come già formulato nelle mie valutazioni antecedenti,
per quanto riguarda un'attività lavorativa adatta che tenga in considerazione
le limitazioni, da me sopra elencate, in particolar modo che possa permettere
alla paziente di cambiare posizione, di non alzare dei pesi, di non essere
concentrata in modo continuo su un'attività lavorativa e di poter usufruire se
del caso di momenti di pausa si può auspicare una capacità lavorativa residua
del 50%." (doc. AI 68/5-6)
Su
richiesta del SMR, tramite il SAM, con scritto 9 marzo 2012 il dr. __________
ha preso posizione in merito a quanto sostenuto dal suo collega. Ricordano di
non aver mai posto né la diagnosi di sindrome somatoforme né di fibromialgia
(cfr. al riguardo il rapporto 8 agosto 2011 p. 5), ma di aver evidenziato la
presenza di un’importante discrepanza tra i disturbi accusati dall’assicurata
ed i reperti oggettivi, il perito ha evidenziato:
"
(…)
La maggiore differenza della mia valutazione rispetto a
quella del collega __________, che la considera abile al 50% allo svolgimento
di un'attività lavorativa adeguata, consiste nel valutare le mansioni quale
insegnante di scuola elementare. Questa professione sicuramente difficile e
stressante sotto l'aspetto psicologico, non richiede a mio parere alcun
particolare sforzo fisico che possa essere influenzato dalle sue condizioni di
salute.
Si tratta infatti di una professione che le permette di
cambiare frequentemente di posizione, che può svolgere in parte seduta ed in
parte in piedi, muovendosi frequentemente nell'aula, che non richiede il
mantenimento prolungato di posizioni inergonomiche, nè tanto meno il dover
sollevare pesi. Sinceramente non vedo alcun'altra professione che possa essere
ritenuta più idonea, per lo meno sotto l'aspetto fisico (non parlo invece del
carico psicologico che essa può procurare).
In considerazione di quanto sopra esposto, non ritengo
perciò di dover modificare le conclusioni espresse nel mio rapporto peritale
dell'8.08.2011, considerando la signora RI 1, per lo meno sotto l'aspetto
ortopedico-reumatologico, ancora abile allo svolgimento di una professione
fisicamente leggera, come quella da lei svolta di insegnante di scuola
elementare oppure nell'ambito di lavori amministrativi o d'ufficio nella misura
di circa l'80%. Per lavori fisicamente più pesanti, che richiedono una maggiore
sollecitazione per la colonna vertebrale, l'assicurata è invece da considerare
almeno 50% inabile al lavoro." (doc. AI 72/3-4)
Orbene,
va fatto presente che entrambi i reumatologi hanno concordato che si tratta di
una fattispecie complessa e che quanto riferito dall’assicurata in relazione alla
sintomatologia è stato ritenuto da loro credibile.
Tuttavia, secondo questa Corte, le limitazioni fisiche
descritte in perizia (evitare particolari sforzi alla colonna vertebrale, in
particolare sollevamento ripetuto di pesi superiori ai 10 kg, movimenti ripetuti di flessione ed estensione del corpo, lavori prolungati in posizioni inergonomiche),
sostanzialmente confermate dal reumatologo curante, permettono all’assicurata di
svolgere l’attività di docente elementare, seppur con ridotto rendimento. Del
resto, gli stessi periti del SAM si sono distanziati dalla certificazione di
piena inabilità lavorativa fatta dal dr. __________ poiché:
"
(…)
Sulla base dei nostri riscontri, non possiamo
condividere questo certificato, in assenza di reperti oggettivi che permettano
di giustificare un'incapacità lavorativa superiore al 20% per la professione di
insegnante di scuola elementare, considerata particolarmente favorevole perchè
non implica sforzi fisici e permette una certa mobilità, garantendo la
possibilità di frequenti cambiamenti di posizione da seduta a eretta, senza
necessità di assumere posizioni non ergonomiche. (…)" (doc. AI 47/22)
Il
fatto che vi sia una componente non prettamente reumatologica è stato evidenziato
dal dr. __________ quando nella perizia ha concluso che:
"
(…)
Sottolineo nuovamente di non aver riscontrato
clinicamente delle patologie tali da giustificare un'incapacità lavorativa
maggiore, soprattutto per l'attività da lei svolta di insegnante. Gli esami
neuro radiologici alla colonna vertebrale e lombare già più volte eseguiti
hanno sì evidenziato delle alterazioni degenerative, non tali però da spiegare
completamente i suoi disturbi. (…)" (doc. AI 47/34)
Va comunque ricordato che dal punto psichico la dr.ssa __________
non aveva riscontrato patologie invalidanti (cfr. rapporto 6 agosto 2011; doc.
AI 49).
Riguardo
alle cefalee, il perito neurologo dr. __________ aveva rilevato:
"
(…)
La documentazione radiologica a disposizione non mostra
compressioni radicolari residue. Penso dunque che a livello cervicale
attualmente la situazione sia dominata da una sintomatologia dolorosa non
neurogena, l'eventuale componente radicolare è minima e non in primo piano. In
assenza di reperti oggettivi significativi non ritengo dunque che vi siano
elementi a livello cervicale determinanti un'incapacità lavorativa dal punto di
vista neurologico. (…)" (doc. AI 47/26)
In
questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della
perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
da novembre 2009 la ricorrente è abile all’80% nella sua abituale professione ed
in ogni attività che non implichi particolari sforzi per la colonna vertebrale
e che non richieda il sollevamento ripetuto delle braccia al di sopra
dell’orizzontale.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurata sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dalla ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. Pendente causa l’insorgente
ha prodotto due nuovi certificati medici. Il primo, datato 20 giugno 2012,
dell’oftalmologo dr. __________ in cui si attesta la presenza di difficoltà
oculari che causano difficoltà visive all’uso del computer (doc. E2). Il
secondo del 19 giugno 2012 in cui il dr. __________ rileva che:
"
(…)
Questa mia sopramenzionata paziente continua ad
accusare i disturbi a livello della colonna cervicale e della colonna lombare
con un'irradiazione altalenante alla gamba destra e quella sinistra.
Ultimamente vi è un episodio piuttosto acuto di tipo
sciatalgico lungo la gamba destra per il quale ha dovuto essere trattata con
delle infiltrazioni intramuscolari di Voltaren e Tramal in data 11 giugno 2012.
Per quanto riguarda le altre patologie, la situazione è
invariata rispetto al mio certificato medico del 17 febbraio 2012." (doc.
E1)
Non senza ricordare
che, secondo la giurisprudenza, il giudice delle
assicurazioni sociali esamina la legalità delle decisioni in base alla
situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata
resa, nel caso in esame l’11 aprile 2012 (fra le tante, DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti), rettamente
con annotazioni 26 giugno 2012 il dr. __________ del SMR ha concluso che dai
summenzionati atti non risultano nuovi elementi atti a modificare la
valutazione del SAM (doc. VIIIbis). Infatti, dal certificato del summenzionato oftalmologo
non si evince la diagnosi e tantomeno l’entità delle difficoltà all’uso del
computer. In merito all’episodio di sciatalgia acuta attestata dal reumatologo,
medicalmente trattata con un’infiltrazione, non risulta che si tratti di un peggioramento
duraturo dello stato di salute.
Il presente giudizio non pregiudica comunque eventuali diritti della
ricorrente nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla decisione impugnata
che, come ricordato, delimita il potere cognitivo del giudice, avendo
segnatamente l’assicurata la facoltà di presentare una nuova domanda di prestazioni,
adducendo una rilevante modifica della situazione valetudinaria ed
allegando la pertinente documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o
maggiori disturbi che potrebbero influire sul grado di inabilità.
In
conclusione, non essendo subentrato un (rilevante) peggioramento duraturo rispetto
alla menzionata valutazione multidisciplinare, visto inoltre che l’assicurata
può mettere a frutto la sua capacità lavorativa residua nella precedente
attività nella misura dell’80%, è indicato procedere ad un raffronto
percentuale dei redditi (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e riferimenti ivi menzionati;
cfr., fra le tante, STF 9C_856/2010 del
27 giugno 2011,9C_294/2008 del 19 marzo 2009). In effetti, per la giurisprudenza se il danno alla salute non è
tale – come in casu, in base alle risultanze peritali – da imporre un
cambiamento di professione, di regola il giudizio sull’incapacità al guadagno
non esprimerà valori superiori all’incapacità lavorativa indicata dal medico.
Questo perché si suppone che esplicando tutto l’impegno professionale che la
restante capacità lavorativa medico-teorica ancora permette di sviluppare,
l’assicurato esprima una capacità di guadagno della medesima proporzione (RAMI
1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid. 3b).
Stante,
come visto, un’incapacità lavorativa del 20% nella precedente professione, il
grado di invalidità risulta essere del 20%, ciò che non conferisce il diritto
ad una rendita.
Ne
consegue che la decisione contestata va confermata ed il ricorso respinto.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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