Lexipedia

Decisione

32.2012.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 maggio 2012Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

1.3. Contro

la succitata decisione RI 1, rappresentato dell’avv. RA 1, ha inoltrato il

presente ricorso, postulando il riconoscimento di una mezza rendita

d’invalidità dal 1° dicembre 2009 e contestando principalmente l’ap-plicazione

del metodo misto. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto necessario

ai fini del giudizio, nel prosieguo.

Il

13 febbraio 2012 il ricorrente, come preannunciato in sede ricorsuale, ha prodotto

il rapporto 2 febbraio 2012 del prof. __________.

1.4. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando

la decisione impugnata.

1.5. Su

richiesta del TCA, con osservazioni 23 febbraio 2012 l’am-ministrazione ha

preso posizione sul nuovo atto medico.

In

data 20 marzo 2011 l’insorgente ha chiesto di dar luogo ad un pubblico dibattimento

in cui venga anche a deporre il prof. __________; in via eventuale ha chiesto l’esecuzione

di una perizia giudiziaria (XII).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF

9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e giurisprudenza ivi citata).

Nel

merito

2.2.

Oggetto del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita

d’invalidità e, in caso affermativo, di quale entità.

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,

malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita

definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a

infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di

guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione

della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione

per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),

Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,

2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli

assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,

a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo

il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,

nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in

condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del

lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido

(reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere

determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante

la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni

di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata

alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può

tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa

in attività da lui ragio-nevolmente esigibili in condizioni normali del mercato

del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale

del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

2.4. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le proprie

mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di calcolo

dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246 consid.

2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma svolge le mansioni

consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che intraprenda

un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA, in funzione

dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta, l'art. 27 cpv. 1

OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza attività lucrativa

occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare gli usuali lavori

domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche e di pubblica

utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività

svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente,

applicando l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 p. 139; Duc, Les assurances

sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer, Bundessozial-versicherungsrecht,

1994, p. 145). Di regola si presume che non vi è impedimento dovuto

all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua economia domestica e

segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo concernono. Questa presunzione

può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora più di

quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la maggior parte

dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza

dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla

struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle

circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza

figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o quella

in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.

2.5. Nel caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe

in assenza dei fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa

risulta applicabile l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui: “ se l’assicurato

esercita un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente

nell’azienda del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo

l’articolo 16 LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per

questa attività è determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita

nell’azienda del coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e

valutare il grado d’invalidità nei due ambiti."

Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto "metodo

misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla legge dal TFA in

DTF 125 V 146.

Anche

in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad

assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e

consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge

e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione

dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente

pubblicata in Plädoyer 5/06 p. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre

2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 p. 151 segg.

Questa

giurisprudenza è stata ribadita in una sentenza 9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.

In

una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli

influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni

consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.

Una

eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento

delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella

versione in vigore dal 1° gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti

nell'altro settore d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a

determinate condizioni.

2.6. Nella

presente fattispecie, occorre verificare se a ragione l’Ufficio AI ha applicato

il metodo misto per valutare l’invalidità di RI 1 (cfr. consid. 2.5). Il

ricorrente sostiene che la riduzione del tempo lavorativo dal 100% all’80%,

avvenuta nel gennaio 2009, è dovuta a motivi di salute e quindi il grado

d’invalidità deve essere stabilito mediante il raffronto dei redditi (cfr. consid.

2.3).

Va

ricordato che al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire

l’eventuale invalidità, si deve anzitutto appurare se la persona esercitava o

meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere dell’invalidità.

Occorre in seguito verificare, fondandosi sulla globalità delle

circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla

salute, l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa. Ad

esempio se l'assicurato esercitava o meno un'attività lucrativa immediatamente

prima dell'insorgere dell'invalidità e se l'assicurato che non esercita

un'attività lucrativa ne avrebbe esercitata una in futuro se non fosse subentrato

il danno alla salute. Grande importanza deve essere attribuita all’attività che

veniva svolta al momento dell’intervento del danno alla salute invalidante,

specie nel caso in cui le altre circostanze non hanno subito modifiche

rilevanti sino alla nascita del diritto alla rendita. Da considerare sono tutte

le circostanze del caso concreto, segnatamente le condizioni finanziarie,

famigliari, l’età dell’assicurato, la sua situazione professionale, le affinità

e la personalità dell’assicurato. A nessuno di questi elementi va tuttavia

attribuita un’importanza decisiva, per esempio nemmeno al mancato

raggiungimento del minimo d’esistenza nel caso del mancato esercizio di

un’attività lucrativa rispettivamente alla necessità economica di una simile attività

(DTF 130 V 393 consid. 3.3; SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117

V 195).

Questa valutazione deve ugualmente prendere in considerazione la

volontà ipotetica dell’assicurata, che, in quanto fatto interno, deve essere in

regola generale dedotta da indizi esterni (STFA I 693/06 del 20 dicembre 2006,

consid. 4.1.).

Da

ultimo va rilevato che il metodo di calcolo non resta immutato. Ad ogni revisione

si deve infatti accertare quale sarebbe stata l’attività esercitata

dall’assicurato se non fosse stato invalido (SVR 1996 AI Nr. 76; DTF 117 V 195,

98 V 262; AJP 1994 p. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo parzialmente pubblicata

in DTF 120 V 150ss; Meyer, op. cit., p. 288; Blanc, La procédure administrative

en assurance-invalidité, 1999, p. 190s).

2.7. Nel

caso in esame, nel rapporto 1° giugno 2010 il consulente in integrazione professionale

ha in particolare rilevato che l’assicurato, colpito il 21 giugno 2009 da un

infarto, dal marzo 1984 lavora quale magazziniere presso la __________ e che

dal mese di gennaio 2009 ha ridotto la percentuale di lavoro (dal 100%

all’80) “perché si erano manifestati i primi sintomi di stanchezza e di

difficoltà nel sopportare i ritmi di lavoro” e che “col caldo fa (l’insorgente;

n.d.r.) particolarmente fatica” (doc. AI 14-2).

Invitato

a specificare i motivi della riduzione dell’attività lavorativa, con scritto 30

settembre 2010 l’assicurato ha in particolare evidenziato:

"

Dal 01.01.2009 ho effettivamente

ridotto il lavoro nella misura dell’80% in quanto negli ultimi periodi svolgere

l’attività al 100% mi rendeva molto stanco, tanto è vero che dopo solo 6 mesi ho

fatto un infarto. Ho potuto permettermi questa diminuzione, visto che mio

figlio aveva terminato gli studi e che mia moglie partecipa alle spese

famigliari. Tengo a precisare che se questi due presupposti non venivano

rispettati questa diminuzione non sarebbe stata fattibile” (doc. AI 20-1).

Alla

domanda dell’ispettore dell’AI (“Considerando che la diminuzione ha avuto luogo

sei mesi prima, si può comunque considerare che sia stata dovuta a problemi di

salute?”), con annotazioni 14 dicembre 2011 il dr. __________, rispondendo

negativamente, ha sostenuto:

"

La decisione di lavorare all’80% è

stata presa non per motivi di salute ben chiari, ma per una certa stanchezza e

malessere generale e tenuto conto della sua situazione socioeconomica che lo permetteva.

Non vi è nessun certificato medico che lo dimostri.

La malattia che porta a prestazioni AI si è manifestata

solo 6 mesi dopo (cardiopatia). Come confermato dallo stesso A. (lettera del

30.09.2010) e anche dalla rappresentante legale.” (Doc. AI 49-1).

Orbene,

dopo attenta valutazione degli atti di causa, questo TCA non concorda con la

valutazione del SMR.

Vero

che, con riferimento allo scritto 30 settembre 2010, i motivi di natura

socio-economica famigliare hanno permesso al-l’assicurato di ridurre il suo

tempo lavorativo. Non va tuttavia dimenticata la circostanza che ha portato l’insorgente

a ridurre il tempo lavorativo, ossia i sintomi di affaticamento e di malessere nell’espletare

la propria professione. Certo che, come sottolineato dal SMR nelle succitate

annotazioni ed in quelle del 17 febbraio 2012 (doc. Xbis), prima dell’infarto egli

non presentava alcuna incapacità lavorativa per motivi cardiaci. Ciononostante

non si può negare un nesso tra i primi segni di stanchezza ed il successivo

infarto. In quest’ottica, secondo questa Corte, va letto il rapporto 2 febbraio

2012 il prof. __________, Primario di Cardiologia al __________, in cui egli ha

fra l’altro rilevato che “… essendo il paziente portatore di una cardiopatia

ischemica, che dopo qualche mese è sfociata in un infarto del miocardio acuto, accusasse

una sensazione di affaticamento che l’ha portato a dove rinunciare a un 20%

della sua attività lavorativa” (doc. C).

A

ragione nella risposta di causa l’amministrazione rileva che a seguito dello

scritto 18 maggio 2011 l’insorgente era venuto a conoscenza del fatto che la

sua pratica veniva valutata con una quota parte di 80% quale salariato e del

20% come casalingo (doc. 31). Tuttavia va evidenziato che il ricorrente ha

contestato tale ripartizione in sede di osservazioni 2 dicembre 2011 al

progetto di decisione 4 novembre 2011. Inoltre, l’Ufficio AI non può appellarsi

al principio della priorità della dichiarazione della prima

ora (secondo cui in presenza di versioni contraddittorie di un assicurato,

occorre dare la preferenza alle affermazioni fatte subito dopo l'evento, quando

ancora l'interessato ne ignorava le conseguenze giuridiche; cfr. DTF 121 V 47

consid. 2a, DTF 115 V 143 consid. 3c; SVR 1996 UV Nr. 47; RAMI 1988 U 55, p.

363 consid. 3b/aa; RDAT II-1994 p. 189) per relativizzare la portata

delle contestazioni. L’assicurato non ha infatti fornito dichiarazioni contraddittorie

sulle ragioni della riduzione del tempo lavorativo. Dichiarazioni che, come

esposto in precedenza, andavano contestualizzate in modo corretto. Non va poi dimenticato che, come si

rileva dal citato rapporto del consulente, il ricorrente ha sempre lavorato al

100%.

In

conclusione, considerato quanto sopra, secondo questa Corte può essere concluso

che, con il grado di verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF

126 V 360; DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che senza il

danno salute l’assicurato avrebbe continuato a svolgere l’attività lucrativa al

100%. Ne consegue che il grado d’invalidità va determinato secondo il metodo

ordinario.

2.8. Per quel che concerne l’incapacità lavorativa,

sulla base della refertazione medica presente agli atti, con rapporto 27

ottobre 2010, parzialmente rettificato il 7 gennaio 2011 per quel che concerne

la definizione dell’ultima attività lavorativa svolta, il SMR ha ritenuto

l’assicurato inabile al 100% dal 21 giugno 2009, al 70% dal 26 ottobre

2009 ed al 60% (e non un’abilità del 60% come scritto nel ricorso) dal 1°

dicembre 2009 nella propria attività professionale considerata adeguata al suo

stato di salute (doc. AI 25-2 e 27-1). Tale valutazione, che merita conferma, è

stata del resto riportata nella decisione contestata

2.9. Riguardo alla determinazione del reddito da valido, va fatto

presente che, come dichiarato il 10 maggio 2011 ed il 4 agosto 2011 dal datore

di lavoro, per gli anni 2009-2010 l’as-sicurato (con un pensum lavorativo

dell’80%) avrebbe diritto ad un salario di fr. 61'862,45 (doc. AI 29-1 e 36-1).

Rapportato ad un grado di occupazione del 100%, il reddito da valido corrisponde

a fr. 77'328,05.

Per quel che concerne il reddito da invalido, secondo la giurisprudenza,

lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b). Inoltre, va

rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti,

età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario

teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo,

come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse

di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito

del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Nel

caso in esame, dal rapporto 31 ottobre 2011 del consulente risulta che attualmente

l’assicurato lavora al 50% come magazziniere, occupandosi anche del servizio al

banco e della vendita telefonica, ma con un rendimento medio del 45%, come

dichiarato dal datore di lavoro il 30 agosto 2011 (doc. AI 39-1). Il consulente

ha poi ritenuto la succitata attività quella in cui l’insorgente sfrutta in maniera completa e ragionevole la sua residua capacità

lavorativa (doc. AI 41-2).

Visto

che l’insorgente mette a maggior frutto la sua capacità lavorativa residua

nella precedente attività, pare indicato procedere a un

cosiddetto raffronto percentuale (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a e

riferimenti ivi menzionati; cfr., fra le tante, STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011,9C_294/2008

del 19 marzo 2009). Pertanto, il reddito da invalido

che egli potrebbe conseguire sfruttando la sua capacità lavorativa residua corrisponde

al 45% del reddito realizzabile senza il danno alla salute, il grado

d’invalidità è del 55%, ciò che apre il diritto ad u-na mezza rendita.

Allo

stesso risultato si giunge, comunque, procedendo al raffronto dei redditi (55%

= 77'328,05 - 34'797,60 (45% di 77'328,05) x 100 : 77'328,05).

Siccome

dall’infarto (giugno 2009) l’assicurato presenta una durevole incapacità al

lavoro almeno del 40%, terminato l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI

il diritto alla rendita sorge il 1° giugno 2010.

Tuttavia,

secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo

sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha inoltrato la domanda di prestazioni.

Nel caso in esame, a-vendo l’insorgente inoltrato la domanda di prestazioni il

20 a-prile 2010, la mezza rendita è erogabile dal 1° ottobre 2010.

In

queste circostanze, la decisione contestata dev’essere annullata, mentre il ricorso

va accolto.

Visto l’esito del gravame non è necessario procedere ad ulteriori

accertamenti né all’organizzazione di un pubblico dibattimento (cfr. consid.

1.5). Giova infatti al proposito ricordare come l’accoglimento (nel merito) da

parte del giudice delle richieste ricorsuali sulla base degli atti costituisca

motivo di rinuncia – a titolo eccezionale – all’esperimento di un dibattimento

pubblico ex 6 CEDU chiesto dalla parte ricorrente (in argomento cfr. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 1993, § 22 n. 438;

STF 9C_684/2010 del 4 novembre 2010; DTF 136 I 281, 122 V 58).

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 22 dicembre 2011 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad una mezza rendita dal 1° ottobre 2010.

Considerandi

2.

Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà al

ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster