32.2012.141
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14 agosto 2012Italiano21 min
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Numero d'incarto:
32.2012.141
Data decisione, Autorità:
14.08.2012, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita in via di riconsiderazione. Sulla sola base degli atti non é possibile concludere che la comunicazione con cui é stato confermato il diritto ad un quarto di rendita fosse manifestamente errata. Rinvio atti per accertamenti e resa di un nuovo provvedimento
EFFETTO SOSPENSIVO
RICONSIDERAZIONE
RINVIO ATTI PER ACCERTAMENTI
RIPETIBILI
art. 17 LPGA
art. 53 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.141
FS/sc
Lugano
14 agosto
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12 aprile
2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1970, nel mese di luglio 1991 ha presentato una domanda di prestazioni AI per adulti a causa di “(…) ustioni 3° grado sul 65% del corpo
(braccia, collo, gambe e torace) (…)” (doc. AI 16/1-6).
Con
decisione 12 febbraio 1992 l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurata il
diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 80%) a contare dal 1° ottobre
1991 (doc. AI 25/1-4).
L’amministrazione
– ritenuta l’assicurata quale salariata al 100% viste le attività
svolte, in diverse misure, tanto presso l’Organizzazione __________ che l’__________
a __________ (cfr. i rispettivi questionari per il datore di lavoro sub doc. AI
20/1-3 e 23/1-3) – ha fondato il proprio giudizio sulla base degli atti della __________
assicurazioni dai quali risultava una totale incapacità lavorativa e che in
quel momento non erano indicati provvedimenti professionali (cfr. doc. AI 28/1).
Nell’ambito
delle revisioni intraprese nel novembre 1992, febbraio 1994 e settembre 1997
(doc. AI 30/1-2, 39/1-2 e 46/1-2) l’ufficio AI, con rispettive decisioni del 13
ottobre 1993, 14 giugno 1995 e 11 settembre 1997 (doc. AI doc. AI 37/1-2, 44/1-2
e 45/1-2), ha confermato il diritto alla rendita intera.
1.2. Viste
le risultanze del verbale 25 marzo 1998 (doc. AI 52/1-2) – inteso quale
risposta alla lettera 13 febbraio 1998 con la quale l’amministrazione, ritenuta
la nascita di tre bambini e la convivenza con il signor __________, padre
legittimo dei tre piccoli, le aveva chiesto se senza il danno alla salute
avrebbe ripreso, e se del caso in quale misura, un’attività lucrativa (cfr.
doc. AI 50/1) – con comunicazione 31 marzo 1998 l’Ufficio AI ha confermato il
diritto alla rendita intera (doc. AI 53/1).
Ritenute
le risposte del 6 maggio 1998 (doc. AI 55/1) alla lettera del 17 aprile 1998
(doc. AI 54/1) – intesa quale complemento al verbale del colloquio del 25 marzo 1998
e con cui le era stato chiesto se era aiutata e da chi nell’ambito della propria
economia domestica rispettivamente a chi avrebbe potuto affidare i figli nel
caso di ripresa dell’attività lucrativa – l’Ufficio AI ha ordinato
un’inchiesta economica per le persone che si occupano dell’economia domestica.
Con
decisione 26 aprile 1999 – sulla base delle risultanze di detta inchiesta e ritenuta
l’assicurata quale casalinga al 100% (cfr. doc. AI 59/1) – l’Ufficio AI ha ridotto
il diritto alla rendita da intera a un quarto (grado d’invalidità 44%) (cfr.
doc. AI 56/1, 57/1-9 e 64/1-2).
1.3. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel febbraio 2001 (doc. AI 66/1-2), viste le
risultanze mediche e quelle dell’inchiesta domestica dell’11 gennaio 2002 (cfr.
doc. AI 70/1 e 72/1-6), con comunicazione 5 luglio 2002 l’Ufficio AI ha confermato
il diritto al quarto di rendita (doc. AI 74/1-2).
1.4. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel settembre 2003 (doc. AI 76/1-2) – viste le
risultanze mediche e quelle dell’inchiesta domestica del 3 dicembre 2004 (doc.
AI 77/1 e 88/1-6), ritenuto l’inizio di una collaborazione avventista con il Municipio
della Città di __________ quale accompagnatrice visite dentista presso le SE di
__________ dal 1. settembre 2004 (doc. AI 92/1 e 94/1-3) e considerate le
annotazioni 9 marzo 2005 con le quali il medico SMR dr. __________ aveva
concluso che “(…) l’A. lavora attualmente in ragione del 20% come accompagnatrice
alle visite scolastiche, tale attività e % lavorativa è da ritenere compatibile
con il suo stato di salute. IL come salariata: 80% (…)” (doc. AI 96/1) – l’Ufficio AI,
con comunicazione 11 marzo 2005 (doc. AI 97/1-2), ha confermato il diritto ad
un quarto di rendita (grado d’invalidità 46%).
Il
diritto alla medesima rendita è stato confermato ancora nell’ambito della revisione
intrapresa nel marzo 2007 (cfr. doc. AI 100/1-2 e 105/1-2).
1.5. Con
lettera 15 luglio 2008, tramite la dr.ssa __________, l’assicurata ha chiesto
un aumento del diritto alla rendita (doc. AI 106/1-6).
Con
decisione 25 settembre 2009, sulla base delle annotazioni 7 aprile 2009 del
medico SMR dr. __________ (doc. AI 114/1), l’Ufficio AI ha negato l’aumento del
grado d’invalidità (doc. AI 117/1-3).
1.6. Nell’ambito
della revisione intrapresa nel luglio 2011, ritenute le annotazioni 2 aprile
2012 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 132/1), con decisione 12 aprile
2012, preavvisata con progetto 9 settembre 2011 (doc. AI 124/1-4), l’Ufficio AI
ha soppresso il diritto ad un quarto di rendita in via di riconsiderazione
(doc. AI 135/1-4). Contestualmente l’amministrazione ha tolto l’effetto
sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.7. Contro
la decisione 12 aprile 2012, oggetto della presente vertenza, tramite l’avv. __________,
l’assicurata ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA con il quale – con
argomentazioni di cui si dirà, se necessario, nel merito – ha chiesto il ripristino
dell’effetto sospensivo e l’esecuzione di “(…) una perizia medica giudiziaria
sulla signora RI 1 che abbia a stabilire in modo definitivo il suo esatto stato
di salute e le sue eventuali reali capacità residue. (…)” (I).
1.8. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI si è opposto al ripristino dell’effetto sospensivo
e ha chiesto di respingere il ricorso.
1.9. Con
lettera 11 giugno 2012 la ricorrente ha preso posizione sull’annotazione 29
maggio 2012 del funzionario __________ allegata alla risposta di causa e ha
prodotto ulteriore documentazione medica nonché la dichiarazione 1. giugno 2012
del signor __________ (consulente amministrativo dell’Istituto scolastico
comunale della Città di __________) dalla quale si evince che RI 1 ha terminato
il suo incarico in qualità di collaborazione avventista (accompagnatrice visite
dentistiche) con effetto al 15 giugno 2012.
1.10. Con
osservazioni 15 giugno 2012 – sulla base delle annotazioni dello stesso giorno nelle quali il
medico SMR dr. __________ ha concluso che “(…) in considerazione
dell’insorgenza d’una fibromialgia con inoltre ingravescente sofferenza
psichica multifattoriale s’impone in questo caso una valutazione pluridisciplinare
comprendente una valutazione reumatologica, psichiatrica e dermatologica per
definire con esattezza i limiti funzionali e la relativa CL quale salariata e
quale casalinga. (…)” (X/bis) – l’Ufficio AI ha chiesto al TCA il rinvio
degli atti.
1.11. Con
lettera 21 giugno 2012 l’assicurata ha prodotto ulteriore documentazione medica
e chiesto al TCA di pronunciarsi sull’effetto sospensivo.
Il
13 luglio 2012 l’assicurata ha sollecitato una decisione in merito alla domanda
di ripristino dell’effetto sospensivo.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 12 aprile 2012 (doc. AI 135/1-4) – con la quale
l’Ufficio AI ha soppresso, in via di riconsiderazione, il quarto di rendita con
effetto dal 1° giugno 2012 – è conforme o meno alla legislazione federale.
Detto
altrimenti occorre esaminare se la comunicazione 11 marzo 2005 (doc. AI 97/1-2)
con la quale è stato confermato il diritto ad un quarto di rendita (cfr. consid.
1.4), è da considerarsi manifestamente errata e se la sua rettifica riveste una
rilevante importanza.
Pacifico
è che la soppressione della rendita non è giustificata sulla base dell’art. 17
LPGA (in merito alla revisione ex art. 17 LPGA cfr.: DTF 130 V 349 consid. 3.5,
113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b), poiché
dalla comunicazione 11 marzo 2005 alla decisione 12 aprile 2012, qui
impugnata, lo stato di salute dell’assicurata non é sicuramente migliorato.
Al
proposito va qui rilevato che tutta la documentazione medica prodotta in sede
ricorsuale vuole piuttosto documentare e comprovare un peggioramento della situazione
medico-valetudinaria.
Nella
decisione impugnata, l’Ufficio AI ha così motivato la riduzione della rendita:
"
(…)
Nel caso specifico si rammenta che il diritto al ¼ di
rendita d'invalidità le era stato concesso con decisione formale del 23.03.1999
poi confermata con comunicazione del 05.07.2002, 22.06.2001 e 11.03.2005.
In fase di revisione aperta il 08.09.2003 che ha
portato all'emissione della conferma di rendita del 11.03.2005
l'amministrazione aveva proceduto alla definizione del diritto alla rendita mal
interpretando gli elementi di carattere medico. È stata quindi confermata la
rendita sulla base della seguente valutazione:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
Salariata 15% 80% 12%
Casalinga 85% 40% 34%
Grado d'invalidità 46%
L'amministrazione ha interpretato scorrettamente il
parere fornito dal Servizio Medico Regionale.
Lei è infatti stata ancora giudicata in grado di
svolgere un'attività lucrativa al 20%, senza alcuna riduzione di rendimento (la
riduzione era infatti da ritenersi a livello di tempo). Considerato che lei
lavorava già in una misura inferiore al 20%, ne discende che lei avrebbe potuto
continuare a lavorare nella stessa misura e con lo stesso rendimento.
Rifacendo correttamente i calcoli, I'UAI avrebbe quindi
dovuto giungere alla soppressione del diritto a rendita secondo il seguente
schema:
Attività Quota parte Limitazione Grado
d'invalidità parziale
Salariata 15%
0% 0%
Casalinga 85% 40% 34%
Grado d'invalidità 34%
A partire dal 01.09.2004, data in cui ha cominciato
l'attività lavorativa presso il Municipio della Città di __________ in misura
del 15%, e momento dal quale quindi non è più considerata casalinga in misura
del 100%, la sua capacità di guadagno residua è del 66% ed il suo grado
d'invalidità risulta essere del 34%.
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40%, il
diritto alla rendita si sarebbe dovuto estinguere a partire dal 01.12.2004
(miglioramento della capacità di guadagno secondo l'art. 88a, cpv.1 OAI).
Osservazioni al progetto di decisione del
09.09.2011:
In data 20.09.2011 abbiamo ricevuto delle osservazioni
al progetto del 09.09.2011, contestandolo dal lato medico, a sostegno delle
osservazioni in data 04.10.2011 è arrivato un rapporto medico del 03.10.2011
della Dr.ssa __________, in data 12.10.2011 abbiamo ricevuto il rapporto di un
consulto reumatologico effettuato in data 04.10.2011 dal Dr. __________ ed in
data 15.11.2011 ci è pervenuto un certificato medico del 15.11.2011 del Dr. __________.
Abbiamo sottoposto le osservazioni al nostro Servizio
Medico Regionale il quale ha concluso che la nuova documentazione medica
apportata non attesta un peggioramento del suo stato di salute e quindi non
risulta essere giustificativa di una possibile revisione di quanto già
valutato.
Si conferma la correttezza dei calcoli effettuati in
precedenza e quindi si conferma il progetto di decisione del 09.09.2011.
Per i diritti insorti posteriormente la presente
decisione di soppressione rendita, lei ha la facoltà di presentare una nuova
domanda Al.
Decidiamo pertanto:
La soppressione della rendita è effettiva dalla fine
del mese che segue l'intimazione della decisione.
A un ricorso contro questa decisione verrà negato
l'effetto sospensivo (art. 66 della legge federale sull'assicurazione
invalidità (LAI) e art. 97 della Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e
superstiti (LAVS)).
(…)" (doc. AI 135/3-4)
2.3. L'art.
53 LPGA prevede che:
"
1Le decisioni e le decisioni su
opposizione formalmente passate in giudicato devono essere sottoposte a
revisione se l’assicurato o l’assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti
rilevanti o nuovi mezzi di prova che non potevano essere prodotti in
precedenza.
2L’assicuratore può tornare sulle
decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente passate in giudicato se
è provato che erano manifestamente errate e se la loro rettifica ha una
notevole importanza.
3L’assicuratore può riconsiderare
una decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all’invio del suo preavviso all’autorità di ricorso."
Fatti
I
principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati
dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati
all'art. 53 LPGA (DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA K
147/03 del 12 marzo 2004, consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2.; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2).
Conformemente
a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,
l'amministrazione può in ogni tempo riconsiderare una decisione cresciuta in
giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso
in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I
512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti confermata nella STF I 832/05
del 25 aprile 2007).
Per
giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è
manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente
al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi
in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti).
Mediante
la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,
rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.
Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio
una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc
pag. 314).
Una
decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base
di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni
fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato
(STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).
Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la
riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente
le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità
deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta
se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni
materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a
certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile
alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli
dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per
procedere a una riconsiderazione non sono date (STF
9C_961/2011 del 1. giugno 2012 consid. 3.2 con riferimenti, vedi inoltre STF 9C_ 457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1
con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).
2.4. Nella
fattispecie l’Ufficio AI ha sostenuto che la comunicazione 11 marzo 2005, con
la quale è stato confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI
97/1-2), sarebbe manifestamente errata in quanto, in corretta applicazione del
metodo misto – considerata la seguente ripartizione: salariata 15% - casalinga 85%
e ritenuta la percentuale d’invalidità quale salariata del 40% (doc. AI 88/1-6)
e la capacità lavorativa del 20% (doc. AI 96/1) –, il grado d’invalidità
complessivo non raggiungerebbe il minimo pensionabile attestandosi al 34% (0%
quale salariata + 34% quale casalinga [85 x 40 = 34%]).
Dagli
atti risulta che nel rapporto di decorso 23 settembre 2003 la dr.ssa __________,
FMH in medicina interna, ha attestato un peggioramento dello stato di salute
(doc. AI 77/1).
Il
dr. __________ medico SMR – chiamato ad esprimersi al riguardo (cfr. doc. AI
82/1) –, nella proposta 28 novembre 2003, posta la diagnosi di “(…) stato da
ustioni al 35% del corpo (29% di 3. grado, nel 1990) con formazioni di cheloidi
(…)”, ha osservato che “(…) l’A. e la curante denunciano un
peggioramento, questo è plausibile stando agli atti alla patologia che
può peggiorare col tempo. E’ indicato procedere ad inchiesta domiciliare. (…)”
(doc. AI 84/1 la sottolineatura è del redattore). Lo stesso medico, viste le
risultanze dell’inchiesta domestica del 3 dicembre 2004 (doc. AI 88/1-6), nelle
annotazioni 9 marzo 2005, ha concluso che “(…) l’A. lavora attualmente in
ragione del 20% come accompagnatrice alle visite scolastiche, tale attività e %
lavorativa è da ritenere compatibile con il suo stato di salute. (…)” (doc.
AI 96/1). Ancora il dr. __________, nell’ambito della domanda di aumento introdotta
con lettera 15 luglio 2008 della dr.ssa __________ (cfr. consid. 1.5), nelle
annotazioni 7 aprile 2009 ha confermato la capacità lavorativa quale salariata
del 20% concludendo che “(…) dal punto di vista medico non è giustificato
sostenere che ci sia un sensibile peggioramento dello stato di salute che possa
variare significativamente la CL e il grado AI. (...)” (doc. AI 114/1).
Il
medico SMR dr. __________ – vista la documentazione medica prodotta nell’ambito della revisione
intrapresa nel luglio 2011 (doc. AI 119/1) e, in particolare, sulla base del: “(…)
Certificato dr.ssa __________ del 3.10.2011: peggioramento dolori articolari e
fibromialgia. Rapporto dr. __________ del 10.10.2011: prevalentemente fibromialgia.
Rapporto dr. __________ del 15.11.2011: disagio psichico. Referto scintigrafia
ossea del 18.5.2012: presenza unicamente di minime irregolarità. (…)” –, nelle
annotazioni 15 giugno 2012 (X/bis) ha concluso che: “(…) in considerazione
dell’insorgenza d’una fibromialgia con inoltre ingravescente sofferenza psichica
multifattoriale s’im-pone in questo caso una valutazione pluridisciplinare
comprendente una valutazione reumatologica, psichiatrica e dermatologica per
definire con esattezza i limiti funzionali e la relativa CL quale salariata e
quale casalinga. (…)” (X/bis).
Sulla
base della medesima documentazione medica (fatto salvo il referto scintigrafia
ossea del 18.05.2011) il dr. __________, nelle annotazioni 2 aprile 2012 – confermando
quindi la capacità lavorativa del 20% di cui alle suenunciate precedenti
annotazioni 9 marzo 2005 e 7 aprile 2009 (doc. AI 96/1 e 114/1) –, aveva invece
concluso che “(…) dal punto di vista medico, in base ai rapporti pervenutici,
dopo la decisione di soppressione rendita, un peggioramento significativo non è
dato (per motivi reumatologici e psichiatrici). Non è da escludere che la
situazione cutanea possa essersi modificata potendo rendere più difficoltose e
dolorose alcune attività, ma le affezioni citate per giustificare il peggioramento
(reumatologica e psichiatrica) non lo motivano. (…)” (doc. AI 132/1).
Dalle
risultanze mediche sopra esposte e ritenute, in particolare, anche le seguenti
evenienze:
- il Patronato __________,
in una lettera del 10 ottobre 2003 indirizzata all’Ufficio AI, invitava
l’amministrazione ad esaminare la richiesta di aggravamento e segnalava che “(…)
oltre ai danni fisici esistenti ed aggravati, è subentrato uno stato depressivo
ansiogeno che appesantisce la situazione esistente. (…)” (doc. AI 78/1)
- il dr. __________, FMH
in neurologia, nel rapporto 13 giugno 2005 indirizzato alla dr.ssa __________
(doc. AI 103/7-8), aveva, in particolare, già evidenziato che “(…) rimane
invece in primo piano una tendoinserzionite diffusa che potrebbe deporre a
favore di una fibromialgia (…)” (doc. AI 103/8);
- il dr. __________, FMH
in medicina interna e malattie reumatiche, nel rapporto 20 settembre 2005
indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 103/3-5), aveva, tra l’altro, già
posto la diagnosi di possibile iniziale fibromialgia osservando che “(…) la
paziente soffre di una sindrome panspondilogena dovuta ad una pessima postura
unita ad un’importante insufficienza muscolare. Di fianco a questo si ha un
sovraccarico psicosomatico sul tutto vissuto che può aiutare tale
sintomatologia. I dolori provocano anche una tendomiosi a catena sia agli arti
superiori che inferiori. Per una fibromialgia non possiamo ancora porre una
diagnosi definitiva. I punti positivi sono, per il momento, 10 su 18, così come
dei disturbi annessi, come il sonno disturbato e stanchezza diurna. A livello
terapeutico ho prescritto alla paziente dell’Artro-tec (il Voltaren da te prescritto
ha portato sì alla diminuzione dei dolori ma anche a dei bruciori di stomaco) e
della fisioterapia presso una fisioterapista di fiducia, con cui ho già preso
contatto, spiegandole anche il lato psicologico sullo stato della bruciatura.
Eventualmente si potrebbe discutere l’introduzione di un antidepressivo triciclico,
anche se la paziente al momento non vuole prendere in considerazione tale
possibilità. (…)” (doc. AI 103/5);
- il dr. __________, nel
rapporto 10 ottobre 2011 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 129/1-3),
aveva, in particolare, rilevato che “(…) come sai la tendenza fibromialgica già
descritta del rapporto precedente (ndr.: si riferisce al rapporto 23 giugno
2010 sub. doc. AI 129/4-6) può manifestarsi come epifenomeno di una malattia
somatica sottogiacente che andrebbe riconsiderata qualora gli esami laboratoristici
a tua disposizione lo richiedessero; la tendenza fibromialgica può essere
riscontrata in un’ipermobilità articolare, parzialmente presente nella signora,
in quanto questa caratteristica porta ad un sovraccarico delle parti molli in
prossimità delle articolazioni, aspetto che può tuttavia essere contrastato
mantenendo una massa muscolare sufficiente, ottenibile ovviamente nel contesto
di un programma regolare di riallenamento. In questo contesto sono pure da
vedere le proposte terapeutiche da me formulate nel rapporto antecedente del
23.6.2010. Una volta messe a fuoco queste diagnosi differenziali, come è il
caso in oltre l’80% dei pazienti presentanti una fibromialgia, parliamo di una
forma primaria che appare nella maggior parte dei casi che vediamo negli studi
reumatologici, in concomitanza con una patologia psichiatrica come per esempio
una depressione; si tratta naturalmente di una comorbidità che va indagata e
trattata in ambito specialistico, non da un reumatologo ma da uno psichiatra
(…)” (doc. AI 129/3);
questo
Tribunale, sulla sola base degli atti di causa, non può confermare la capacità
lavorativa del 20% posta dal dr. __________ la prima volta nelle annotazioni
del 9 marzo 2005 (doc: AI 96/1).
Questo
vale a maggiore ragione ribadito ancora una volta che nella proposta 28
novembre 2003, circa il denunciato peggioramento, il dr. __________ aveva ritenuto
che “(…) questo è plausibile stando agli atti alla patologia che può peggiorare
col tempo. (…)” (doc. AI 84/1). Nelle annotazioni 9 marzo 2005, ritenuto un
grado di occupazione del 20% quale accompagnatrice alle visite dentistiche
scolastiche e senza ulteriori spiegazioni, lo stesso medico aveva concluso per
una incapacità lavorativa come salariata dell’80% evidenziando che “(…) tale
attività e % lavorativa è da ritenere compatibile con il suo stato di salute
(…)” (doc. AI 96/1). Va qui osservato che nella nota 29 maggio 2012 il
funzionario __________ ha precisato che “(…) si determina che l’attività di
salariata corrisponde al 10% e non al 15% come erroneamente indicato nella decisione
del 12.04.2012. (…)” (VI/bis).
2.5. Non
potendo confermare la capacità lavorativa del 20% ritenuta dal dr. __________,
nemmeno è possibile concludere che la comunicazione 11 marzo 2005, con cui è
stato confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 97/1-2), é
manifestamente errata.
Il
ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno
rinviati all’Ufficio AI – come del resto auspicato dall’amministrazione: “(…)
alla luce della necessità di svolgere degli ulteriori accertamenti medici, lo
scrivente Ufficio AI chiede a questo lodevole Tribunale il rinvio degli
atti. (…)” (X) – affinché esperiti i necessari accertamenti si pronunci
nuovamente sulla riconsiderazione intrapresa.
2.6. Con
la resa del presente giudizio la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo
diventa priva di oggetto.
2.7. Alla
ricorrente, patrocinata da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili
(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di
ripetibili.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La decisione impugnata è
annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato
nei considerandi.
Considerandi
2.
Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa).
3.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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