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Decisione

32.2012.141

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 agosto 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi relativi alla riconsiderazione e alla revisione processuale sviluppati

dalla giurisprudenza precedentemente alla LPGA, sono stati concretizzati

all'art. 53 LPGA (DTF 133 V 50, consid. 4.1, pag. 52; STFA K

147/03 del 12 marzo 2004, consid. 5.3 in fine; STFA U 149/03 del 22 marzo 2004, consid. 1.2.; STFA I 133/04 dell’8 febbraio 2005, consid. 1.2).

Conformemente

a un principio generale valido per il diritto delle assicurazioni sociali,

l'amministrazione può in ogni tempo riconsiderare una decisione cresciuta in

giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, nel caso

in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (STFA I

512/05 del 3 maggio 2006, consid. 3 e riferimenti confermata nella STF I 832/05

del 25 aprile 2007).

Per

giudicare se è ammissibile riconsiderare una decisione per il motivo che essa è

manifestamente errata, ci si deve fondare sulla situazione giuridica esistente

al momento in cui questa decisione è stata emanata, tenuto conto della prassi

in vigore a quel momento (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti).

Mediante

la riconsiderazione, si corregge un’errata applicazione iniziale del diritto,

rispettivamente, un’errata constatazione derivante dall’apprezzamento dei fatti.

Un cambiamento di prassi oppure di giurisprudenza non giustifica di principio

una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc

pag. 314).

Una

decisione è manifestamente errata, non soltanto quando è stata presa sulla base

di norme giuridiche sbagliate o inappropriate, ma anche quando delle disposizioni

fondamentali non sono state applicate oppure lo sono state in modo inappropriato

(STF 9C_181/2010 del 12 agosto 2010, consid. 3 con riferimenti).

Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la

riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente

le condizioni poste a fondamento delle prestazioni di lunga durata, l'irregolarità

deve essere manifesta. In particolare, non si può parlare di un'inesattezza manifesta

se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni

materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a

certi loro aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile

alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli

dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, le condizioni per

procedere a una riconsiderazione non sono date (STF

9C_961/2011 del 1. giugno 2012 consid. 3.2 con riferimenti, vedi inoltre STF 9C_ 457/2008 del 3 febbraio 2009, consid. 4.2.1

con riferimento alla STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008, consid. 3.1).

2.4. Nella

fattispecie l’Ufficio AI ha sostenuto che la comunicazione 11 marzo 2005, con

la quale è stato confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI

97/1-2), sarebbe manifestamente errata in quanto, in corretta applicazione del

metodo misto – considerata la seguente ripartizione: salariata 15% - casalinga 85%

e ritenuta la percentuale d’invalidità quale salariata del 40% (doc. AI 88/1-6)

e la capacità lavorativa del 20% (doc. AI 96/1) –, il grado d’invalidità

complessivo non raggiungerebbe il minimo pensionabile attestandosi al 34% (0%

quale salariata + 34% quale casalinga [85 x 40 = 34%]).

Dagli

atti risulta che nel rapporto di decorso 23 settembre 2003 la dr.ssa __________,

FMH in medicina interna, ha attestato un peggioramento dello stato di salute

(doc. AI 77/1).

Il

dr. __________ medico SMR – chiamato ad esprimersi al riguardo (cfr. doc. AI

82/1) –, nella proposta 28 novembre 2003, posta la diagnosi di “(…) stato da

ustioni al 35% del corpo (29% di 3. grado, nel 1990) con formazioni di cheloidi

(…)”, ha osservato che “(…) l’A. e la curante denunciano un

peggioramento, questo è plausibile stando agli atti alla patologia che

può peggiorare col tempo. E’ indicato procedere ad inchiesta domiciliare. (…)”

(doc. AI 84/1 la sottolineatura è del redattore). Lo stesso medico, viste le

risultanze dell’inchiesta domestica del 3 dicembre 2004 (doc. AI 88/1-6), nelle

annotazioni 9 marzo 2005, ha concluso che “(…) l’A. lavora attualmente in

ragione del 20% come accompagnatrice alle visite scolastiche, tale attività e %

lavorativa è da ritenere compatibile con il suo stato di salute. (…)” (doc.

AI 96/1). Ancora il dr. __________, nell’ambito della domanda di aumento introdotta

con lettera 15 luglio 2008 della dr.ssa __________ (cfr. consid. 1.5), nelle

annotazioni 7 aprile 2009 ha confermato la capacità lavorativa quale salariata

del 20% concludendo che “(…) dal punto di vista medico non è giustificato

sostenere che ci sia un sensibile peggioramento dello stato di salute che possa

variare significativamente la CL e il grado AI. (...)” (doc. AI 114/1).

Il

medico SMR dr. __________ – vista la documentazione medica prodotta nell’ambito della revisione

intrapresa nel luglio 2011 (doc. AI 119/1) e, in particolare, sulla base del: “(…)

Certificato dr.ssa __________ del 3.10.2011: peggioramento dolori articolari e

fibromialgia. Rapporto dr. __________ del 10.10.2011: prevalentemente fibromialgia.

Rapporto dr. __________ del 15.11.2011: disagio psichico. Referto scintigrafia

ossea del 18.5.2012: presenza unicamente di minime irregolarità. (…)” –, nelle

annotazioni 15 giugno 2012 (X/bis) ha concluso che: “(…) in considerazione

dell’insorgenza d’una fibromialgia con inoltre ingravescente sofferenza psichica

multifattoriale s’im-pone in questo caso una valutazione pluridisciplinare

comprendente una valutazione reumatologica, psichiatrica e dermatologica per

definire con esattezza i limiti funzionali e la relativa CL quale salariata e

quale casalinga. (…)” (X/bis).

Sulla

base della medesima documentazione medica (fatto salvo il referto scintigrafia

ossea del 18.05.2011) il dr. __________, nelle annotazioni 2 aprile 2012 – confermando

quindi la capacità lavorativa del 20% di cui alle suenunciate precedenti

annotazioni 9 marzo 2005 e 7 aprile 2009 (doc. AI 96/1 e 114/1) –, aveva invece

concluso che “(…) dal punto di vista medico, in base ai rapporti pervenutici,

dopo la decisione di soppressione rendita, un peggioramento significativo non è

dato (per motivi reumatologici e psichiatrici). Non è da escludere che la

situazione cutanea possa essersi modificata potendo rendere più difficoltose e

dolorose alcune attività, ma le affezioni citate per giustificare il peggioramento

(reumatologica e psichiatrica) non lo motivano. (…)” (doc. AI 132/1).

Dalle

risultanze mediche sopra esposte e ritenute, in particolare, anche le seguenti

evenienze:

- il Patronato __________,

in una lettera del 10 ottobre 2003 indirizzata all’Ufficio AI, invitava

l’amministrazione ad esaminare la richiesta di aggravamento e segnalava che “(…)

oltre ai danni fisici esistenti ed aggravati, è subentrato uno stato depressivo

ansiogeno che appesantisce la situazione esistente. (…)” (doc. AI 78/1)

- il dr. __________, FMH

in neurologia, nel rapporto 13 giugno 2005 indirizzato alla dr.ssa __________

(doc. AI 103/7-8), aveva, in particolare, già evidenziato che “(…) rimane

invece in primo piano una tendoinserzionite diffusa che potrebbe deporre a

favore di una fibromialgia (…)” (doc. AI 103/8);

- il dr. __________, FMH

in medicina interna e malattie reumatiche, nel rapporto 20 settembre 2005

indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 103/3-5), aveva, tra l’altro, già

posto la diagnosi di possibile iniziale fibromialgia osservando che “(…) la

paziente soffre di una sindrome panspondilogena dovuta ad una pessima postura

unita ad un’importante insufficienza muscolare. Di fianco a questo si ha un

sovraccarico psicosomatico sul tutto vissuto che può aiutare tale

sintomatologia. I dolori provocano anche una tendomiosi a catena sia agli arti

superiori che inferiori. Per una fibromialgia non possiamo ancora porre una

diagnosi definitiva. I punti positivi sono, per il momento, 10 su 18, così come

dei disturbi annessi, come il sonno disturbato e stanchezza diurna. A livello

terapeutico ho prescritto alla paziente dell’Artro-tec (il Voltaren da te prescritto

ha portato sì alla diminuzione dei dolori ma anche a dei bruciori di stomaco) e

della fisioterapia presso una fisioterapista di fiducia, con cui ho già preso

contatto, spiegandole anche il lato psicologico sullo stato della bruciatura.

Eventualmente si potrebbe discutere l’introduzione di un antidepressivo triciclico,

anche se la paziente al momento non vuole prendere in considerazione tale

possibilità. (…)” (doc. AI 103/5);

- il dr. __________, nel

rapporto 10 ottobre 2011 indirizzato alla dr.ssa __________ (doc. AI 129/1-3),

aveva, in particolare, rilevato che “(…) come sai la tendenza fibromialgica già

descritta del rapporto precedente (ndr.: si riferisce al rapporto 23 giugno

2010 sub. doc. AI 129/4-6) può manifestarsi come epifenomeno di una malattia

somatica sottogiacente che andrebbe riconsiderata qualora gli esami laboratoristici

a tua disposizione lo richiedessero; la tendenza fibromialgica può essere

riscontrata in un’ipermobilità articolare, parzialmente presente nella signora,

in quanto questa caratteristica porta ad un sovraccarico delle parti molli in

prossimità delle articolazioni, aspetto che può tuttavia essere contrastato

mantenendo una massa muscolare sufficiente, ottenibile ovviamente nel contesto

di un programma regolare di riallenamento. In questo contesto sono pure da

vedere le proposte terapeutiche da me formulate nel rapporto antecedente del

23.6.2010. Una volta messe a fuoco queste diagnosi differenziali, come è il

caso in oltre l’80% dei pazienti presentanti una fibromialgia, parliamo di una

forma primaria che appare nella maggior parte dei casi che vediamo negli studi

reumatologici, in concomitanza con una patologia psichiatrica come per esempio

una depressione; si tratta naturalmente di una comorbidità che va indagata e

trattata in ambito specialistico, non da un reumatologo ma da uno psichiatra

(…)” (doc. AI 129/3);

questo

Tribunale, sulla sola base degli atti di causa, non può confermare la capacità

lavorativa del 20% posta dal dr. __________ la prima volta nelle annotazioni

del 9 marzo 2005 (doc: AI 96/1).

Questo

vale a maggiore ragione ribadito ancora una volta che nella proposta 28

novembre 2003, circa il denunciato peggioramento, il dr. __________ aveva ritenuto

che “(…) questo è plausibile stando agli atti alla patologia che può peggiorare

col tempo. (…)” (doc. AI 84/1). Nelle annotazioni 9 marzo 2005, ritenuto un

grado di occupazione del 20% quale accompagnatrice alle visite dentistiche

scolastiche e senza ulteriori spiegazioni, lo stesso medico aveva concluso per

una incapacità lavorativa come salariata dell’80% evidenziando che “(…) tale

attività e % lavorativa è da ritenere compatibile con il suo stato di salute

(…)” (doc. AI 96/1). Va qui osservato che nella nota 29 maggio 2012 il

funzionario __________ ha precisato che “(…) si determina che l’attività di

salariata corrisponde al 10% e non al 15% come erroneamente indicato nella decisione

del 12.04.2012. (…)” (VI/bis).

2.5. Non

potendo confermare la capacità lavorativa del 20% ritenuta dal dr. __________,

nemmeno è possibile concludere che la comunicazione 11 marzo 2005, con cui è

stato confermato il diritto ad un quarto di rendita (doc. AI 97/1-2), é

manifestamente errata.

Il

ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti vanno

rinviati all’Ufficio AI – come del resto auspicato dall’amministrazione: “(…)

alla luce della necessità di svolgere degli ulteriori accertamenti medici, lo

scrivente Ufficio AI chiede a questo lodevole Tribunale il rinvio degli

atti. (…)” (X) – affinché esperiti i necessari accertamenti si pronunci

nuovamente sulla riconsiderazione intrapresa.

2.6. Con

la resa del presente giudizio la domanda di ripristino dell’effetto sospensivo

diventa priva di oggetto.

2.7. Alla

ricorrente, patrocinata da un legale, va riconosciuto il diritto a ripetibili

(art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI che rifonderà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di

ripetibili.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La decisione impugnata è

annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché proceda come indicato

nei considerandi.

Considerandi

2.

Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà alla ricorrente fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa).

3.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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