Lexipedia

Decisione

32.2012.142

Soppressione della rendita ad un 61enne. Conferma della valutazione medico-teorica dell'IL. Rinvio degli atti per esame dell'autointegrazione

14 dicembre 2012Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico

sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La

promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni

sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

2.8. Chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato

accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione

impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del

dr. __________.

La

sua valutazione è da considerare completa ed esaustiva, rispecchiando quindi i

parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando; non sono del

resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di metterne in dubbio

l’attendibilità.

Rispetto

alla situazione presente al momento della decisione su opposizione 13 marzo

2008, la valutazione peritale 3 ottobre 2011 del dr. __________ ha evidenziato

un miglioramento delle condizioni di salute, la cui valutazione circa l’abilità

lavorativa corrisponde sostanzialmente a quanto rilevato nella sua precedente

perizia del 2004. Va in particolare rilevato come il perito abbia fatto

risalire la ripresa della piena capacità lavorativa in attività adeguate al 14

ottobre 2008, data del controllo finale eseguito dal dr. __________ dei postumi

al piede/caviglia destri dovuti all’infortunio del 3 giugno 2004. Nel referto

14 ottobre 2008 lo specialista in ortopedia __________ di __________ aveva del

resto confermato un’incapacità lavorativa del 100% nell’originaria professione

di muratore e per lavori in galleria, con piena abilità al lavoro in attività

con funzione adattata, più sedentaria senza porto di pesi (doc. AI 68-9).

L’insorgente,

facendo riferimento al rapporto 24 aprile 2012 del dr. __________ ed al referto

10 settembre 2011 dell’Ospedale __________ della RM cervicale e lombosacrale,

contesta un miglioramento delle condizioni di salute, sostenendo invece un peggioramento

delle stesse.

Nel

citato scritto, il dr. __________ ha specificato:

"

(…)

Diagnosi:

- Sindrome lombo-vertebrale con

componente irritativa lungo la gamba sinistra, in relazione eventualmente con

un canale spinale stretto, in particolar modo al segmento L4/L5 con associata

una protrusione discale.

- Sindrome cervico-vertebrale alterazioni

degenerative da C/ a Th1.

Caro __________,

ho visto questo tuo sopramenzionato paziente, che ha

presentato dei dolori intensi alla colonna lombare con irradiazioni lungo la

gamba sinistra.

Anamnesticamente i disturbi accusati potrebbero essere

in relazione con un canale spinale stretto, con prevalenza d'irritazione alla

gamba sinistra. Alla RM del 10.09.2011 veniva descritta una discopatia L4/L5

con un canale spinale stretto a carattere congenito.

Reperto questo di RM, che ben si assocerebbe ai

disturbi accusati attualmente.

In associazione vi è una sindrome cervico-vertebrale

con irradiazione della sintomatologia e disturbi della sensibilità alle dita

delle mani. Da segnalare alle estremità inferiori crampi ripetuti.

Dal punto di vista neurologico non avevo deficit

sensitivo motorici né alle estremità superiori né inferiori.

Abbiamo iniziato una terapia con Dafalgan, Magnesio

Diasporal, Vimovo e con fisioterapia. Ho previsto un esame doppier arterioso

agli arti inferiori che è risultato negativo e che ha potuto escludere

un'arteriopatia periferica quale concomitante patologia nell'ambito dei dolori

accusati alle estremità inferiori a sinistra.

Ad un controllo del 19.12.2011 la situazione era

leggermente migliorata.

Il paziente era abbastanza soddisfatto del risultato

terapeutico e voleva attendere l'evoluzione dei disturbi.

Per il momento non abbiamo intrapreso ulteriori

indagini e terapie. In particolar modo non è stata eseguita l'infiltrazione peridurale."

(doc. B)

Con

la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso la presa di posizione 29 maggio

2012 del dr. __________ del seguente tenore, alla quale va prestata pienamente

adesione:

"

(…)

Va detto che le patologie descritte dal reumatologo

curante si sovrappongono a quelle da me riscontrate il 3.10.2011, facendo anche

riferimento agli stessi accertamenti radiologici in particolare a risonanze

magnetiche della colonna cervicale e lombosacrale del 10.9.2011; non vi è

dunque alcun elemento oggettivo aggiuntivo. Di conseguenza, anche a riguardo

della capacità funzionale e di carico residua e quindi della capacità

lavorativa, posso soltanto riconfermare la mia valutazione espressa nel

rapporto peritale del 3.10.2011. Il rapporto del reumatologo curante del

24.4.2012, non modifica quindi la mia valutazione del 3.10.2011." (doc.

V/bis)

Per

quanto riguarda il rapporto circa il referto della summenzionata RM, con annotazioni

6 aprile 2012 il dr. __________ del SMR ha rettamente evidenziato che:

"

(…)

Lo stesso rapporto sulla risonanza magnetica è già

stato preso in considerazione dal perito reumatologo Dr. __________ nella sua

perizia del 3 ottobre 2011.

Non è oggettivato alcun peggioramento dello stato di

salute rispetto all'epoca della perizia." (doc. AI 94/1)

In

conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di

affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia

ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico

cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278

consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere

dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito

delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi

citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, successivamente alla

precedente decisione su opposizione 13 marzo 2008, una totale abilità

lavorativa in attività adeguate.

2.9. Per

quel che concerne l’aspetto economico, l’Ufficio AI ha fissato il grado

d’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3). Per il reddito da

valido l’amministrazione ha segnatamente preso in considerazione un reddito di fr.

69'922.--; dal raffronto di tale reddito con quello da invalido di fr. 52'491.--

determinato sulla base dei dati salariali statistici, è emerso un grado

d’invalidità del 25%.

L’assicurato

sostiene che senza il danno alla salute avrebbe percepito un salario maggiore

di quello preso in considerazione dall’Ufficio AI, senza tuttavia indicare al

proposito alcun importo. Al riguardo va rilevato che il reddito da valido è

stato inizialmente determinato, sulla base del questionario del datore di

lavoro (doc. AI 10/1), dal consulente in integrazione professione nel rapporto

24 agosto 2005 in fr. 64'118.-- (doc. AI 33), aggiornato a fr. 69'922.-- con rapporto

18 ottobre 2011 (doc. AI 86). Inoltre, come evidenziato nella risposta di

causa, il reddito da valido preso in considerazione dall’AI è più favorevole

dei fr. 59'180.-- fissati dall’assicuratore LAINF nella decisione 23 luglio

2009 (doc. AI 70).

Prima

di esaminare il reddito da invalido, occorre esaminare la (ritrovata) capacità

integrativa dell’assicurato, considerata la sua età (classe 1950) e che dal

maggio 2006 egli percepisce una rendita intera. Conformemente alla giurisprudenza,

nel caso di una revisione di una rendita di invalidità versata da numerosi

anni, il Tribunale federale, nella sua più recente giurisprudenza, ha

sottolineato che di regola la (completa o parziale) ritrovata capacità

lavorativa attestata a livello medico – e che è alla base della riduzione del

grado di invalidità e, quindi, della riduzione o soppressione della rendita di

invalidità – può venir (nuovamente) concretamente sfruttata dall’assicurato

mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del lavoro equilibrato

traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA). Questo è segnatamente il caso laddove l’assicurato ha sempre

conservato una parziale capacità lavorativa residua cosicché l’aumento della

capacità lavorativa non necessita un accresciuto bisogno di integrazione,

specie se la ritrovata idoneità professionale può essere utilizzata in

un’attività lavorativa già svolta dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.

In casi eccezionali invece l’amministrazione in sede di revisione della

rendita deve esaminare la questione integrativa e, quindi, accertarsi se la

ritrovata capacità lavorativa attestata medicalmente si traduce effettivamente

in un grado di invalidità inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere

ad un esame personale dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento

all’idoneità, alla capacità di carico, ecc) e/o all’esecuzione di provvedimenti

integrativi. In tali casi la rendita di invalidità deve continuare ad essere

versata fintanto che il potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere

effettivamente realizzato grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative

e/o provvedimenti di integrazione professionale (STF 9C_831/2010, 9C-768/2009

del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27,9C_141/2009; vedi anche

la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011,9C_163/2009 del 10 settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha ulteriormente

precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale in questo

senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità

dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la ritrovata capacità lavorativa

attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un

assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre

15 anni (STF 9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid. 2.2.2;9C_367/2011 del

10 agosto 2011;9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr.

73, e riferimenti).

Nella

fattispecie concreta, al momento dell’emissione della decisione contestata (che

delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) l’assicurato

(nato il 25 novembre 1950) aveva 61 anni e mezzo; l’Ufficio AI avrebbe dovuto

procedere ad una valutazione reintegrativa conformemente alla succitata

giurisprudenza e non aggiornare con rapporto 18 ottobre 2011 unicamente il reddito

da valido. Vero che nel precedente rapporto del 24 agosto 2005 il consulente in

integrazione professionale aveva escluso una proposta formativa ritenendo

siccome esigibili attività nel settore (secondario) quale operaio generico,

operaio specializzato, operaio addetto al controllo qualità, operaio addetto

alla manutenzione, nel terziario (servizi) come custode di stabili industriali

e/o privati, aiuto venditore in stazioni di servizio, venditore al banco,

fattorino, nonché tutte le attività che non richiedono una forte

specializzazione iniziale (doc. AI 30-2). Tuttavia tale valutazione risale a

sette anni fa ed a quell’epoca all’assicurato non era stata soppressa la

rendita. Ora, trattandosi di una revisione e vista la sua età, un esame approfondito

circa la sfruttabilità della capacità lavorativa residua andava svolto.

Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno

rinviati all’Ufficio AI perché proceda all’esame dell’au-tointegrazione ai

sensi della succitata giurisprudenza. In esito alle nuove risultanze, si pronuncerà

nuovamente sul diritto a prestazioni (per un caso simile cfr. STCA 32.2010. 222

del 12 ottobre 2010).

Il

ricorso va pertanto accolto ed al ricorrente, patrocinato da un legale,

spettano indennità per ripetibili (art. 61 cpv.1 lett.f LPGA).

2.10. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione 11 aprile 2012 è annullata.

§§ Gli atti sono rinviati

all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si

pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.

Considerandi

2.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per

il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il

segretario

giudice

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster