32.2012.142
Soppressione della rendita ad un 61enne. Conferma della valutazione medico-teorica dell'IL. Rinvio degli atti per esame dell'autointegrazione
14 dicembre 2012Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
32.2012.142
Data decisione, Autorità:
14.12.2012, TCA
Titolo:
Soppressione della rendita ad un 61enne. Conferma della valutazione medico-teorica dell'IL. Rinvio degli atti per esame dell'autointegrazione
REVISIONE DELLA RENDITA
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.142
BS/sc
Lugano
14 dicembre
2012
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione dell'11 aprile 2012 emanata
da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1 classe 1950, precedentemente attivo quale muratore, nel marzo 2004 ha presentato una richiesta di prestazioni per adulti (doc. AI 2).
Esperiti
gli accertamenti del caso, tra cui una perizia reumatologica (4 novembre 2004) eseguita
dal dr. __________, con decisione 29 agosto 2005 l’Ufficio AI ha respinto la
domanda di rendita (doc. AI 32-5).
Con
decisione 13 marzo 2008 l’amministrazione ha accolto l’opposizione inoltrata
dall’assicurato, nel senso di riconoscere una rendita intera d’invalidità dal
1° maggio 2006 in avanti, con la seguente motivazione:
"
(…)
Il 7 marzo 2008 i medici dell'assicurazione per
l'invalidità hanno potuto concludere:
- "Un certificato medico del curante
Dr. __________, datato 20.07.2007, (…) riferisce per l'A. una IL totale causa
infortunio dal 30.05.2006 per un periodo di tempo da determinare";
- "Le valutazioni ortopediche (…) a
seguire hanno poi determinato un intervento chirurgico (…). Un rapporto medico
(…) risalente al novembre 2007 parla (…) proponendo la continuazione della fisioterapia,
l'allontanamento delle stampelle, praticamente nessun segno di gravità o
complicazioni";
- "La successiva visita di controllo
avvenuta dopo due mesi, in data 24.01.2008, riferisce che il materiale di
osteosintesi resta ancora sintomatico e potrebbe rendersi necessaria
l'ablazione dello stesso";
- "Pertanto, considerato quanto
sopradescritto, (…) rimane la valutazione del Dr. __________ fino al 29.05.2006
– IL 100% in ogni attività dal 30.05.2006 e continua";
- "Rivalutazione dell'evoluzione
dello stato di salute dell'A. tra 6 mesi (…) in settembre 2008". (…)" (doc. AI 57/4)
1.2. Nell’ottobre
2008 l’Ufficio AI ha avviato d’ufficio una procedura di revisione (doc. AI 64).
Ai
fini istruttori l’amministrazione ha ordinato sia una perizia pneumologica a
cura del dr. __________ (datata 18 luglio 2011) sia una perizia reumatologica
eseguita dal dr. __________ (del 3 ottobre 2011). Alla luce delle risultanze
peritali, con decisione 11 aprile 2012 (preavvisata il 31 gennaio 2012) l’am-ministrazione
ha soppresso la prestazione assicurativa non presentando (più) l’assicurato un
grado d’invalidità pensionabile e ha contestualmente tolto l’effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso (doc. AI 96).
1.3. Contro
la succitata decisione è tempestivamente insorto l’assicurato, per il tramite
dell’avv. RA 1chiedendone l’annullamento ed il conseguente ripristino della
rendita intera. Sostanzialmente egli contesta il miglioramento della situazione
valetudinaria accertata dall’Ufficio AI. Dei singoli motivi verrà detto, per
quanto occorra, nel prosieguo. Egli ha in un primo tempo chiesto di poter
beneficiare dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, rinunciandovi
tuttavia in data 5 giugno 2012 (VII).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, confermando la valutazione medico-teorica posta
alla base della decisione contestata, ha proposto la reiezione del ricorso.
1.5. In
data 12 giugno 2012 l’assicurato ha confermato la propria posizione ricorsuale
(VIII).
considerato
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).
Nel
merito
2.2. In
lite è la questione di sapere se l’Ufficio AI ha legittimamente soppresso la rendita
intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione
della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione
per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.),
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
2007, p. 1411, n. 46). Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli
assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%,
a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato
deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può
conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare
in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e
la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una
modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà,
per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o
su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta
l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente
invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA
(DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Da questo punto
di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di
rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
2.5. Nel
caso in esame, con decisione su opposizione 13 marzo 2008 l’assicurato è stato
posto al beneficio di una rendita intera essendo stato ritenuto, come risulta
dalle annotazioni 7 marzo 2008 del SMR, inabile al 100% dal 30 maggio 2006
(doc. AI 56-1).
Per
il periodo precedente, l’Ufficio AI si è fondato sulla perizia 4 novembre 2004
del dr. __________, il quale aveva valutato, con effetto dal 6 settembre 2003, l’assicurato
inabile al 75% nella sua abituale professione di muratore, ma pienamente abile
in attività adeguate rispettanti le limitazioni funzionali (doc. AI 21). Dal
raffronto dei redditi operato con rapporto 24 agosto 2005 del consulente in
integrazione professionale è risultato un grado d’invalidità del 17% (doc. AI
30), motivo per cui con decisione formale 29 agosto 2005 la domanda di rendita
era stata inizialmente respinta (doc. AI 32).
2.6. Nell’ambito
della revisione della rendita, l’assicurato è stato peritato dal dr. __________.
Con rapporto 3 ottobre 2011 lo specialista in reumatologia ha posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
Sindrome pan vertebrale con componente spondilogena
cronica in
- Alterazioni degenerative del rachide
cervicale (discopatie plurisegmentali da C4 a D1 con restringimento dai forami
di coniugazione formati da C5 a C6)
- Alterazioni degenerative del rachide
lombare (osteocondrosi L4/L5 con protrusione discale globale L4/L5, leggera
pseudoanterolistesi di L4 su L5 con spondilosi anteriore, determinante un canale
spinale stretto lombare in parte su base congenita)
- Disturbi statici del rachide
(tendenzialmente piatto con protrazione del capo, scoliosi sinistro convessa
dorsale, destroconvessa lombare)
- Tendenza fibromialgica
- Decondizionamento e sbilancio muscolare
Nota artrosi al gomito sinistro
Probabile artrosi al gomito destro
Artrosi femoropatellare anamnestica bilaterale
Dolori cronici alla caviglia sinistra in
- Esiti da frattura tipo Weber B della caviglia
sinistra nel 2004
- Esiti da sinovectomia della caviglia
sinistra con foraggio retrogrado di osteonecrosi
- Esiti da posa di greffe autologa per osteonecrosi
il 9.10.2007
- Esiti da asportazione del materiale di
osteosintesi il 26.6.2008 (…)"
(doc. AI 84/10)
In
merito alla valutazione sulla capacità lavorativa, egli ha rilevato:
"
(…)
Giudico come lavoro adatto allo stato di salute
attuale, un'attività che tiene pienamente conto della capacità funzionale e di
carico residua, descritta nell'allegato.
In un lavoro adatto allo stato di salute, giudico
l'assicurato, al più tardi a decorrere dal 14.10.2008, abile al lavoro
sull'arco di una giornata lavorativa normale di 8 – 9 ore, con un rendimento
massimo del 100%.
Può essere ripresa l'inabilità lavorativa totale
attestata dal chirurgo ortopedico del piede il 14.10.2008 nella vecchia
funzione di muratore e lavoratore in galleria." (doc. AI 84/10)
Dal
punto di vista pneumologico l’assicurato è stato peritato dal dr. __________,
il quale nel rapporto 18 luglio 2011 non ha riscontrato alcuna incapacità
lavorativa (doc. Ai 82).
L’assicurato
contesta l’esistenza di un miglioramento dello stato valetudinario
giustificante la soppressione della rendita, sostenendo inoltre un
peggioramento delle patologie reumatologiche.
2.7. Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è
che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio
approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri
parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena
conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia
chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi
per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del
mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007, U 329/01 e U
330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a;
DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer Blaser, Die
Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 p. 31; Pratique VSI 3/1997 p..
123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 p.. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
In DTF
125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; ZAK
1986 p. 188; RAMI 1993 p. 95).
Per quel
che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a/cc);
Pratique VSI 2001 p. 109 consid. 3a/cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundes-gericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 230).
Va ricordato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/ 2007 del 25 aprile 2008, STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Infine, va rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La
promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni
sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).
2.8. Chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato è stato
accuratamente vagliato dall’Ufficio AI prima dell’emissione della decisione
impugnata, questo Tribunale non ha motivo per mettere in dubbio la perizia del
dr. __________.
La
sua valutazione è da considerare completa ed esaustiva, rispecchiando quindi i
parametri giurisprudenziali ricordati al precedente considerando; non sono del
resto ravvisabili elementi o indizi concreti che permettano di metterne in dubbio
l’attendibilità.
Rispetto
alla situazione presente al momento della decisione su opposizione 13 marzo
2008, la valutazione peritale 3 ottobre 2011 del dr. __________ ha evidenziato
un miglioramento delle condizioni di salute, la cui valutazione circa l’abilità
lavorativa corrisponde sostanzialmente a quanto rilevato nella sua precedente
perizia del 2004. Va in particolare rilevato come il perito abbia fatto
risalire la ripresa della piena capacità lavorativa in attività adeguate al 14
ottobre 2008, data del controllo finale eseguito dal dr. __________ dei postumi
al piede/caviglia destri dovuti all’infortunio del 3 giugno 2004. Nel referto
14 ottobre 2008 lo specialista in ortopedia __________ di __________ aveva del
resto confermato un’incapacità lavorativa del 100% nell’originaria professione
di muratore e per lavori in galleria, con piena abilità al lavoro in attività
con funzione adattata, più sedentaria senza porto di pesi (doc. AI 68-9).
L’insorgente,
facendo riferimento al rapporto 24 aprile 2012 del dr. __________ ed al referto
10 settembre 2011 dell’Ospedale __________ della RM cervicale e lombosacrale,
contesta un miglioramento delle condizioni di salute, sostenendo invece un peggioramento
delle stesse.
Nel
citato scritto, il dr. __________ ha specificato:
"
(…)
Diagnosi:
- Sindrome lombo-vertebrale con
componente irritativa lungo la gamba sinistra, in relazione eventualmente con
un canale spinale stretto, in particolar modo al segmento L4/L5 con associata
una protrusione discale.
- Sindrome cervico-vertebrale alterazioni
degenerative da C/ a Th1.
Caro __________,
ho visto questo tuo sopramenzionato paziente, che ha
presentato dei dolori intensi alla colonna lombare con irradiazioni lungo la
gamba sinistra.
Anamnesticamente i disturbi accusati potrebbero essere
in relazione con un canale spinale stretto, con prevalenza d'irritazione alla
gamba sinistra. Alla RM del 10.09.2011 veniva descritta una discopatia L4/L5
con un canale spinale stretto a carattere congenito.
Reperto questo di RM, che ben si assocerebbe ai
disturbi accusati attualmente.
In associazione vi è una sindrome cervico-vertebrale
con irradiazione della sintomatologia e disturbi della sensibilità alle dita
delle mani. Da segnalare alle estremità inferiori crampi ripetuti.
Dal punto di vista neurologico non avevo deficit
sensitivo motorici né alle estremità superiori né inferiori.
Abbiamo iniziato una terapia con Dafalgan, Magnesio
Diasporal, Vimovo e con fisioterapia. Ho previsto un esame doppier arterioso
agli arti inferiori che è risultato negativo e che ha potuto escludere
un'arteriopatia periferica quale concomitante patologia nell'ambito dei dolori
accusati alle estremità inferiori a sinistra.
Ad un controllo del 19.12.2011 la situazione era
leggermente migliorata.
Il paziente era abbastanza soddisfatto del risultato
terapeutico e voleva attendere l'evoluzione dei disturbi.
Per il momento non abbiamo intrapreso ulteriori
indagini e terapie. In particolar modo non è stata eseguita l'infiltrazione peridurale."
(doc. B)
Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha trasmesso la presa di posizione 29 maggio
2012 del dr. __________ del seguente tenore, alla quale va prestata pienamente
adesione:
"
(…)
Va detto che le patologie descritte dal reumatologo
curante si sovrappongono a quelle da me riscontrate il 3.10.2011, facendo anche
riferimento agli stessi accertamenti radiologici in particolare a risonanze
magnetiche della colonna cervicale e lombosacrale del 10.9.2011; non vi è
dunque alcun elemento oggettivo aggiuntivo. Di conseguenza, anche a riguardo
della capacità funzionale e di carico residua e quindi della capacità
lavorativa, posso soltanto riconfermare la mia valutazione espressa nel
rapporto peritale del 3.10.2011. Il rapporto del reumatologo curante del
24.4.2012, non modifica quindi la mia valutazione del 3.10.2011." (doc.
V/bis)
Per
quanto riguarda il rapporto circa il referto della summenzionata RM, con annotazioni
6 aprile 2012 il dr. __________ del SMR ha rettamente evidenziato che:
"
(…)
Lo stesso rapporto sulla risonanza magnetica è già
stato preso in considerazione dal perito reumatologo Dr. __________ nella sua
perizia del 3 ottobre 2011.
Non è oggettivato alcun peggioramento dello stato di
salute rispetto all'epoca della perizia." (doc. AI 94/1)
In
conclusione, rispecchiando la perizia del dr. __________ tutti i criteri di
affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.7), richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia
ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico
cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278
consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati), è da ritenere
dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito
delle assicurazioni sociali (DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi
citati, 115 V 142 consid. 8b) che l’insorgente presenta, successivamente alla
precedente decisione su opposizione 13 marzo 2008, una totale abilità
lavorativa in attività adeguate.
2.9. Per
quel che concerne l’aspetto economico, l’Ufficio AI ha fissato il grado
d’invalidità secondo il metodo ordinario (cfr. consid. 2.3). Per il reddito da
valido l’amministrazione ha segnatamente preso in considerazione un reddito di fr.
69'922.--; dal raffronto di tale reddito con quello da invalido di fr. 52'491.--
determinato sulla base dei dati salariali statistici, è emerso un grado
d’invalidità del 25%.
L’assicurato
sostiene che senza il danno alla salute avrebbe percepito un salario maggiore
di quello preso in considerazione dall’Ufficio AI, senza tuttavia indicare al
proposito alcun importo. Al riguardo va rilevato che il reddito da valido è
stato inizialmente determinato, sulla base del questionario del datore di
lavoro (doc. AI 10/1), dal consulente in integrazione professione nel rapporto
24 agosto 2005 in fr. 64'118.-- (doc. AI 33), aggiornato a fr. 69'922.-- con rapporto
18 ottobre 2011 (doc. AI 86). Inoltre, come evidenziato nella risposta di
causa, il reddito da valido preso in considerazione dall’AI è più favorevole
dei fr. 59'180.-- fissati dall’assicuratore LAINF nella decisione 23 luglio
2009 (doc. AI 70).
Prima
di esaminare il reddito da invalido, occorre esaminare la (ritrovata) capacità
integrativa dell’assicurato, considerata la sua età (classe 1950) e che dal
maggio 2006 egli percepisce una rendita intera. Conformemente alla giurisprudenza,
nel caso di una revisione di una rendita di invalidità versata da numerosi
anni, il Tribunale federale, nella sua più recente giurisprudenza, ha
sottolineato che di regola la (completa o parziale) ritrovata capacità
lavorativa attestata a livello medico – e che è alla base della riduzione del
grado di invalidità e, quindi, della riduzione o soppressione della rendita di
invalidità – può venir (nuovamente) concretamente sfruttata dall’assicurato
mediante un’adeguata autointegrazione sul mercato del lavoro equilibrato
traducendosi così in un grado di invalidità inferiore (cfr. art. 7 cpv. 1 in relazione con l’art. 16 LPGA). Questo è segnatamente il caso laddove l’assicurato ha sempre
conservato una parziale capacità lavorativa residua cosicché l’aumento della
capacità lavorativa non necessita un accresciuto bisogno di integrazione,
specie se la ritrovata idoneità professionale può essere utilizzata in
un’attività lavorativa già svolta dall’assicurato o che può svolgere immediatamente.
In casi eccezionali invece l’amministrazione in sede di revisione della
rendita deve esaminare la questione integrativa e, quindi, accertarsi se la
ritrovata capacità lavorativa attestata medicalmente si traduce effettivamente
in un grado di invalidità inferiore oppure se, eccezionalmente, occorra procedere
ad un esame personale dell’effettiva idoneità lavorativa (con riferimento
all’idoneità, alla capacità di carico, ecc) e/o all’esecuzione di provvedimenti
integrativi. In tali casi la rendita di invalidità deve continuare ad essere
versata fintanto che il potenziale di capacità lavorativa riesce ad essere
effettivamente realizzato grazie all’introduzione di misure medico-riabilitative
e/o provvedimenti di integrazione professionale (STF 9C_831/2010, 9C-768/2009
del 10 settembre 2010; SVR 2010 IV nr. 9 p. 27,9C_141/2009; vedi anche
la STF 9C-998/2010 del 8 marzo 2011,9C_163/2009 del 10 settembre 2010). In una successiva sentenza la Corte Federale ha ulteriormente
precisato la sua giurisprudenza nel senso che un caso eccezionale in questo
senso, necessitante cioè del preventivo esame circa la necessità
dell’introduzione di provvedimenti integrativi malgrado la ritrovata capacità lavorativa
attestata medicalmente, va ammesso quando la revisione concerne un
assicurato maggiore di 55 anni o titolare di una rendita di invalidità da oltre
15 anni (STF 9C_11/2012 del 28 febbraio 2012 consid. 2.2.2;9C_367/2011 del
10 agosto 2011;9C_228/2010 del 26 aprile 2011, pubblicata in SVR 2011 IVG nr.
73, e riferimenti).
Nella
fattispecie concreta, al momento dell’emissione della decisione contestata (che
delimita dal punto di vista temporale il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) l’assicurato
(nato il 25 novembre 1950) aveva 61 anni e mezzo; l’Ufficio AI avrebbe dovuto
procedere ad una valutazione reintegrativa conformemente alla succitata
giurisprudenza e non aggiornare con rapporto 18 ottobre 2011 unicamente il reddito
da valido. Vero che nel precedente rapporto del 24 agosto 2005 il consulente in
integrazione professionale aveva escluso una proposta formativa ritenendo
siccome esigibili attività nel settore (secondario) quale operaio generico,
operaio specializzato, operaio addetto al controllo qualità, operaio addetto
alla manutenzione, nel terziario (servizi) come custode di stabili industriali
e/o privati, aiuto venditore in stazioni di servizio, venditore al banco,
fattorino, nonché tutte le attività che non richiedono una forte
specializzazione iniziale (doc. AI 30-2). Tuttavia tale valutazione risale a
sette anni fa ed a quell’epoca all’assicurato non era stata soppressa la
rendita. Ora, trattandosi di una revisione e vista la sua età, un esame approfondito
circa la sfruttabilità della capacità lavorativa residua andava svolto.
Ne consegue che, annullata la decisione impugnata, gli atti vanno
rinviati all’Ufficio AI perché proceda all’esame dell’au-tointegrazione ai
sensi della succitata giurisprudenza. In esito alle nuove risultanze, si pronuncerà
nuovamente sul diritto a prestazioni (per un caso simile cfr. STCA 32.2010. 222
del 12 ottobre 2010).
Il
ricorso va pertanto accolto ed al ricorrente, patrocinato da un legale,
spettano indennità per ripetibili (art. 61 cpv.1 lett.f LPGA).
2.10. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione 11 aprile 2012 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché, effettuati gli accertamenti di cui ai considerandi, si
pronunci nuovamente sul diritto a prestazioni.
Considerandi
2.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale
verserà al ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per
il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il
segretario
giudice
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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