Lexipedia

Decisione

32.2012.145

Prima domanda di rendita AI. Conferma della perizia multidisciplinare e,quindi, della valutazione medico-teorica, come pure del calcolo del grado d'invalidità (non pensionabile). Assistenza giudiziari

21 gennaio 2013Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente

e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative

lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap

nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).

2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in

materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF

9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto

riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo

TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita

e convincente perizia del SAM.

Nel

rapporto 15 giugno 2011, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, esposto

i dati soggettivi ed oggettivi, il dr. __________, specialista in psichiatrica

e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome da disadattamento e una reazione

depressiva prolungata (IDC10 F43.21) nel contesto di una condizione medica

generale e per problemi correlati a circostanze economiche (ICD Z59). Lo

specialista ha segnatamente rilevato:

"

(…)

Ripercorrendo la storia clinica del peritando si ha

l'impressione che il fatto di averlo mantenuto in inabilità lavorativa completa

per un periodo prolungato abbia favorito le sue tendenze regressive.

Con deficitarie capacità di mentalizzazione della

situazione ha finito per rimanere coartato sulla propria condizione di

malessere soggettivo sviluppando l'idea di non essere più in grado di lavorare

e come tale ha finito per irrigidirsi nella convinzione di avere diritto a

godere di una rendita di invalidità senza interrogarsi sulle proprie reali

capacità di rientrare nel mondo del lavoro attivo ed esercitarle.

Tutto ciò non esclude naturalmente la

presenza di un disturbo della sfera affettiva ma le sue caratteristiche non

hanno un tale valore di malattia da giustificare una inabilità lavorativa

significativa. Nel corso

dell'attuale valutazione non sono emersi segni deponenti per una patologia

psichiatrica maggiore, un disturbo di personalità o per una condizione

depressiva grave. C'è una condizione ipotimica che è chiaramente reattiva alla

situazione di insicurezza esistenziale e ai comprensibili timori riguardanti la

propria situazione finanziaria ma le cui caratteristiche ed entità non sono

tale da giustificare una inabilità lavorativa in misura superiore al 30%.

(…)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 57/30-31)

In

sede di procedura amministrativa il ricorrente ha prodotto le osservazioni 16

febbraio 2012 della dr.ssa __________ al succitato referto, la quale ha segnatamente

rilevato:

"

(…)

In merito a quest'ultimo non concordo in particolare

con il fatto che il paziente è visto come una persona con pretese di una

rendita.

Il signor RI 1 è una persona semplice, con scarse

capacità di mentalizzazione, ma non per questo tenderebbe ad aspirare ad una

rendita piuttosto che impegnarsi in un percorso psicoterapico (per quanto

limitato) che possa permettergli di migliorare il suo stato psichico.

Ad un'attenta osservazione non può sfuggire la

sofferenza del paziente che appare provato dai dolori fisici.

Lo stato psichico è chiaramente caratterizzato da

un'importante deflessione dell'umore nell'ambito di uno stato depressivo di

media gravità in relazione alla sintomatologia algica e a tutte le conseguenze

che questa comporterebbe (quindi affermare che è in relazione diretta alle

difficoltà finanziarie e alle vicende assicurative non mi sembra corretto

perché queste sono a mio parere da considerarsi delle conseguenze come detto

della sintomatologia principale, cioè dei dolori).

Sottolineo inoltre che a livello cognitivo il paziente

presenta disturbi dell'attenzione e della concentrazione, presumibilmente a

causa di un'ansia concomitante, per i quali egli non sempre avrebbe la lucidità

di rispondere immediatamente alle risposte che gli vengono poste; in questa

condizione presenta inoltre spesso stati di tensione che lo potrebbero anche

portare ad assumere atteggiamenti caratteriali, apparendo erroneamente non

collaborante.

Il signor RI 1 in passato sarebbe stata una persona con

delle aspettative nell'ambito lavorativo, era infatti riuscito a trovare un

lavoro che lo gratificava maggiormente anche a livello finanziario, dandogli

più sicurezza nel suo ruolo di capo famiglia.

È chiaro che ora egli viva come frustrante la propria

condizione che ovviamente si ripercuoterebbe anche nell'ambito famigliare.

Dal punto di vista psichiatrico, a mio avviso,

ribadisco che il paziente è da considerarsi, al momento attuale, inabile al lavoro

al 100%.

Qualora subentrassero dei miglioramenti, comunque poco

probabili a breve – medio termine, sarebbe auspicabile poter ipotizzare almeno

un aiuto al collocamento (anche in forma parziale) alfine di meglio rendersi

conto di quanto possano incidere concretamente nella pratica gli aspetti

psichiatrici. (…)" (Doc. AI 67/2-3)

Con

annotazioni 14 marzo 2012 il dr. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia presso il SMR, ha rettamente fatto presente come il succitato rapporto

non aggiunga altre informazioni rispetto a quanto scritto il 12 gennaio 2011

dalla stessa psichiatra curante, quindi precedentemente alla perizia SAM (doc.

AI 70). In quel rapporto la dr.ssa __________ aveva posto quale diagnosi uno

stato depressivo di media gravità con sintomi biologici e con probabili somatizzazioni

sopratutto a livello vegetativo ed ha valutato una totale incapacità lavorativa

(doc. 40/4).

Certo

che tra la perizia psichiatrica e quanto attestato dalla psichiatra curante vi

è divergenza sulla diagnosi, sulle motivazioni o meno di natura economica della

psicopatologia, come pure sul grado d’incapacità lavorativa. Ciò non toglie che

la valutazione dal dr. __________ risulta essere più dettagliata e convincente.

In questo contesto l’appunto del ricorrente in merito al fatto che la perizia

si sia basata su uno o pochi incontri non è rilevante visto che, secondo

giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di

massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e

concludenza (cfr. STF 9C_1013/ 2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14

novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).

Questo

TCA non misconosce la situazione di disagio che prova l’assicurato, tantomeno

la sintomatologia legata alle problematiche somatiche, le quali tuttavia non

sono state valutate dal SAM particolarmente invalidanti, essendo stato l’as- sicurato

ritenuto pienamente abile in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali

descritti in sede peritale.

Non

va poi dimenticato che, per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno

alla salute psichica, l’Alta Corte ha stabilito che é decisivo al proposito che

il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato

di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia

persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC

1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;

ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.

3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.

128), circostanze che non risultano essere date nel caso in esame.

In

questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della

perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato

inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti

ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo

1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;

DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che

da dicembre 2009 il ricorrente è abile a 70% in attività adeguate rispettanti

le limitazioni fisiche.

Infine,

questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi

chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino

all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario

l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.

Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto

di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10

pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

2.7. Riguardo alla determinazione del grado

d’invalidità, aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha rettamente quantificato

il reddito da manovale (reddito da valido) in fr. 53’997.--, così come dichiarato dal datore di lavoro

nel questionario firmato il 14 febbraio 2008 (doc. AI 13), che aggiornato al

2010 corrisponde a fr. 55'595.--.

In

merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla

giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione

ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno

2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una

professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore

privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel

settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.),

quantificando un salario statistico di fr. 61'753.--. L’Ufficio AI ha poi

tenuto conto di una capacità lavorativa del 70% (fr. 43'227,10) e di una

riduzione del reddito per circostanze personali del 3% determinando in tal modo

un reddito da invalido di fr. 41'931.-- (cfr. doc. AI 59/1). Occorre qui evidenziare

che nell’ambito della precedente decisione l’amministrazione aveva riconosciuto

una riduzione del 15% (cfr. rapporto 16 settembre 2009; doc. AI 27). A prescindere

dal fatto che non è dato di sapere il motivo di questa differenziazione, anche

volendo ammettere per ipotesi di lavoro una riduzione del 15% come precedentemente

riconosciuto, l’assicurato non avrebbe comunque il diritto ad una rendita così

come verrà esposto di seguito.

Dal

raffronto tra il reddito valido di fr. 55'595.--

ed il reddito da invalido di fr. 41'931.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile

del 25% (55'595- 41'931x 100 : 55'595).

Pur

ammettendo una riduzione globale del 15%, l’assicurato non avrebbe comunque

diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 33,9% [55'595 – 36’743 (85% di 43'227,10)

x 100 : 55'595].

Ne

consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso

va respinto.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

2.8. L’assicurato

ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.

art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio

d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel

bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se

il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va

da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della

necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato

in causa.

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la

causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di

accertare con la dovuta chiarezza la fondatezza della soppressione della

rendita. Né del resto l’insorgente ha apportato elementi atti a validamente

contraddire o a mettere in dubbio la valutazione medica, né ha prodotto nuova

documentazione.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza

è respinta.

Per

questi motivi

dichiara

e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

L'istanza

istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3.

Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4.

Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente

o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il

vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster