32.2012.145
Prima domanda di rendita AI. Conferma della perizia multidisciplinare e,quindi, della valutazione medico-teorica, come pure del calcolo del grado d'invalidità (non pensionabile). Assistenza giudiziaria respinta
21 gennaio 2013Italiano21 min
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
32.2012.145
Data decisione, Autorità:
21.01.2013, TCA
Titolo:
Prima domanda di rendita AI. Conferma della perizia multidisciplinare e,quindi, della valutazione medico-teorica, come pure del calcolo del grado d'invalidità (non pensionabile). Assistenza giudiziaria respinta
ASSISTENZA GIUDIZIARIA
RIFIUTO DELLA PRESTAZIONE
art. 4 LAI
art. 7 LPGA
art. 8 LPGA
art. 16 LPGA
Raccomandata
Incarto n.
32.2012.145
BS/sc
Lugano
21 gennaio
2013
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 15 maggio 2012 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 aprile 2012 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1961, da ultimo attivo nel settore dell’edilizia, nel gennaio 2008 ha inoltrato una domanda di prestazioni (doc. AI 1), respinta dall’Ufficio AI con decisione 8
aprile 2010, cresciuta in giudicato (doc. AI 37).
1.2. Sostenendo
un aggravamento delle proprie condizioni di salute, il 26 ottobre 2010
l’assicurato ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI 38).
1.3. Esperiti
gli accertamenti medici ed economici del caso, tra cui una perizia multidisciplinare
a cura del SAM (concludente per una totale incapacità lavorativa quale
manovale, ma per un’abilità del 70% in attività adeguate), con decisione 2 aprile
2012 (preavvisata il 2 gennaio 2012) l’Ufficio AI ha nuovamente respinto la
domanda di prestazioni non presentando l’assicurato un grado d’invalidità pensionabile.
1.4. Avverso
la succitata decisione l’assicurato, rappresentato dall’avv. __________ dello
studio legale RA 1, ha inoltrato il presente ricorso postulando in via principale
il riconoscimento del diritto ad una rendita. In sostanza, fondandosi sui certificati
della psichiatra curante (dr.ssa __________), contesta la residua capacità
lavorativa valutata dal SAM in particolare per quel che concerne il danno alla
salute psichica. Delle singole motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel
prosieguo. Contestualmente il ricorrente ha chiesto di essere posto al
beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando
sia la valutazione medica che quella economica poste alla base della decisione
impugnata.
considerato in
diritto
in
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge sull’organizzazione giudiziaria
(STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e
giurisprudenza ivi citata).
nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se l’assicurato ha diritto ad una rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera
se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno
al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità
e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio
di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali
di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe
potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n.
264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire
se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
2.4. Nel
caso in esame, l'Ufficio AI ha ordinato una perizia multidisciplinare a cura
del SAM. Dal referto, datato 31 agosto 2011 (doc. AI 47), risulta che i periti
hanno fatto capo a quattro consultazioni specialistiche esterne, di natura
psichiatrica (dr. __________), reumatologica (dr. __________), neurologica (dr.
__________) e cardiologica (dr. __________).
Sulla
base delle risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente
presso il citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome da disadattamento, reazione depressiva
prolungata (ICD-10 F43.21):
- nel contesto di una
condizione medica generale per problemi correlati a circostanze economiche
(ICD-10 Z59).
Sindrome lombo vertebrale con/su:
- osteocondrosi L5-S1 ed iniziale
discopatia L4-L5.
Malattia coronarica multivasale con/su:
- interessamento del tronco principale;
- pregresso quadruplo by-pass
aortocoronarico, 15.5.2007 (arteria mammaria interna ds. su RIVA, arteria
mammaria interna sin. su ramo intermedio, vena in sequenziale su interventricolare
posteriore posterolaterale ds.);
- FRCV (dislipidemia, iperglicemia,
sovrappeso, ipertensione arteriosa, famigliarità).
5.2 Diagnosi senza influenza sulla
capacità lavorativa:
Steatosi epatica.
Cisti paracaliceali bilateralmente.
Stato varicoso agli arti inferiori bilateralmente C2.
(…)" (Doc. 57/18)
Alla
luce dei singoli consulti specialistici, i periti del SAM hanno ritenuto
l’assicurato totalmente inabile nell’attività lucrativa da ultimo svolta di manovale
edile e carpentiere e capace al lavoro nella misura del 70% quale cameriere. La
stessa percentuale di abilità è stata valutata in attività adeguante:
"
(…)
Dal punto di vista psichiatrico l'A. presenta una
capacità lavorativa del 70% in qualsiasi tipo di attività. Sono possibili
provvedimenti d'integrazione professionale.
Dal punto di vista reumatologico l'A. è totalmente
abile al lavoro in attività rispettose dei limiti descritti precedentemente.
Dal punto di vista neurologico l'A. è totalmente abile
al lavoro.
Dal punto di vista cardiologico l'A. è abile al lavoro
al 100% in attività con sforzi fisici da leggeri a medi.
Globalmente l'A. presenta una capacità lavorativa del
70% in attività rispettose dei limiti funzionali descritti precedentemente da
dicembre 2009 (presa a carico psichiatrica) e continua. Se dovesse migliorare
la patologia psichiatrica, potrebbe migliorare la capacità lavorativa dell'A.
in attività adatte. (…)" (Doc. AI 57/24-25)
L’insorgente contesta
le succitate conclusioni del SAM, più precisamente la valutazione psichiatrica
operata dal dr. __________. Con riferimento ai rapporti della sua psichiatra
curante, egli sostiene di non poter più lavoratore.
2.5. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi
su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122
V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne
il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro
d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere
osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore
probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità
del processo e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Nella
DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi
mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da
istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure
il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla
Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la
nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi
tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze
minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei
criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di
partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello
dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti,
il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per
principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a
carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura
senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su
un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,
in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad
art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010
del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
Infine,
nella sentenza del 5 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 294 e seg., il TFA ha
fatto proprie le considerazioni esposte da Mosimann (Somatoforme Störungen:
Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in cui
questo autore ha descritto in dettaglio i compiti del perito medico che deve
esprimersi sul carattere invalidante di un'affezione somatoforme.
Secondo
Mosimann, in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi
secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità
dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di
un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole
deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra
Fatti
i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente
e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative
lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap
nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124
del 27 settembre 2001, DTF 130 V 352 e STFA I 384/04 del 23 settembre 2004).
2.6. Nell’evenienza concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in
materia di valore probatorio di rapporti medici e in particolare le STF
9C_87/2011 del 1. settembre 2011 e 9C_120/2011 del 25 luglio 2011 per quanto
riguarda le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale, questo
TCA non ha motivi per mettere in dubbio la dettagliata, approfondita
e convincente perizia del SAM.
Nel
rapporto 15 giugno 2011, dopo aver proceduto ad una dettagliata anamnesi, esposto
i dati soggettivi ed oggettivi, il dr. __________, specialista in psichiatrica
e psicoterapia, ha diagnosticato una sindrome da disadattamento e una reazione
depressiva prolungata (IDC10 F43.21) nel contesto di una condizione medica
generale e per problemi correlati a circostanze economiche (ICD Z59). Lo
specialista ha segnatamente rilevato:
"
(…)
Ripercorrendo la storia clinica del peritando si ha
l'impressione che il fatto di averlo mantenuto in inabilità lavorativa completa
per un periodo prolungato abbia favorito le sue tendenze regressive.
Con deficitarie capacità di mentalizzazione della
situazione ha finito per rimanere coartato sulla propria condizione di
malessere soggettivo sviluppando l'idea di non essere più in grado di lavorare
e come tale ha finito per irrigidirsi nella convinzione di avere diritto a
godere di una rendita di invalidità senza interrogarsi sulle proprie reali
capacità di rientrare nel mondo del lavoro attivo ed esercitarle.
Tutto ciò non esclude naturalmente la
presenza di un disturbo della sfera affettiva ma le sue caratteristiche non
hanno un tale valore di malattia da giustificare una inabilità lavorativa
significativa. Nel corso
dell'attuale valutazione non sono emersi segni deponenti per una patologia
psichiatrica maggiore, un disturbo di personalità o per una condizione
depressiva grave. C'è una condizione ipotimica che è chiaramente reattiva alla
situazione di insicurezza esistenziale e ai comprensibili timori riguardanti la
propria situazione finanziaria ma le cui caratteristiche ed entità non sono
tale da giustificare una inabilità lavorativa in misura superiore al 30%.
(…)" (sottolineatura del redattore; doc. AI 57/30-31)
In
sede di procedura amministrativa il ricorrente ha prodotto le osservazioni 16
febbraio 2012 della dr.ssa __________ al succitato referto, la quale ha segnatamente
rilevato:
"
(…)
In merito a quest'ultimo non concordo in particolare
con il fatto che il paziente è visto come una persona con pretese di una
rendita.
Il signor RI 1 è una persona semplice, con scarse
capacità di mentalizzazione, ma non per questo tenderebbe ad aspirare ad una
rendita piuttosto che impegnarsi in un percorso psicoterapico (per quanto
limitato) che possa permettergli di migliorare il suo stato psichico.
Ad un'attenta osservazione non può sfuggire la
sofferenza del paziente che appare provato dai dolori fisici.
Lo stato psichico è chiaramente caratterizzato da
un'importante deflessione dell'umore nell'ambito di uno stato depressivo di
media gravità in relazione alla sintomatologia algica e a tutte le conseguenze
che questa comporterebbe (quindi affermare che è in relazione diretta alle
difficoltà finanziarie e alle vicende assicurative non mi sembra corretto
perché queste sono a mio parere da considerarsi delle conseguenze come detto
della sintomatologia principale, cioè dei dolori).
Sottolineo inoltre che a livello cognitivo il paziente
presenta disturbi dell'attenzione e della concentrazione, presumibilmente a
causa di un'ansia concomitante, per i quali egli non sempre avrebbe la lucidità
di rispondere immediatamente alle risposte che gli vengono poste; in questa
condizione presenta inoltre spesso stati di tensione che lo potrebbero anche
portare ad assumere atteggiamenti caratteriali, apparendo erroneamente non
collaborante.
Il signor RI 1 in passato sarebbe stata una persona con
delle aspettative nell'ambito lavorativo, era infatti riuscito a trovare un
lavoro che lo gratificava maggiormente anche a livello finanziario, dandogli
più sicurezza nel suo ruolo di capo famiglia.
È chiaro che ora egli viva come frustrante la propria
condizione che ovviamente si ripercuoterebbe anche nell'ambito famigliare.
Dal punto di vista psichiatrico, a mio avviso,
ribadisco che il paziente è da considerarsi, al momento attuale, inabile al lavoro
al 100%.
Qualora subentrassero dei miglioramenti, comunque poco
probabili a breve – medio termine, sarebbe auspicabile poter ipotizzare almeno
un aiuto al collocamento (anche in forma parziale) alfine di meglio rendersi
conto di quanto possano incidere concretamente nella pratica gli aspetti
psichiatrici. (…)" (Doc. AI 67/2-3)
Con
annotazioni 14 marzo 2012 il dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia presso il SMR, ha rettamente fatto presente come il succitato rapporto
non aggiunga altre informazioni rispetto a quanto scritto il 12 gennaio 2011
dalla stessa psichiatra curante, quindi precedentemente alla perizia SAM (doc.
AI 70). In quel rapporto la dr.ssa __________ aveva posto quale diagnosi uno
stato depressivo di media gravità con sintomi biologici e con probabili somatizzazioni
sopratutto a livello vegetativo ed ha valutato una totale incapacità lavorativa
(doc. 40/4).
Certo
che tra la perizia psichiatrica e quanto attestato dalla psichiatra curante vi
è divergenza sulla diagnosi, sulle motivazioni o meno di natura economica della
psicopatologia, come pure sul grado d’incapacità lavorativa. Ciò non toglie che
la valutazione dal dr. __________ risulta essere più dettagliata e convincente.
In questo contesto l’appunto del ricorrente in merito al fatto che la perizia
si sia basata su uno o pochi incontri non è rilevante visto che, secondo
giurisprudenza, il valore probatorio di un rapporto medico non dipende, di
massima, dalla durata della visita, quanto piuttosto dalla sua completezza e
concludenza (cfr. STF 9C_1013/ 2008 del 23 dicembre 2009, I 1094/06 del 14
novembre 2007, in RSAS 2008 pag. 393 consid. 3.1.1 con riferimenti).
Questo
TCA non misconosce la situazione di disagio che prova l’assicurato, tantomeno
la sintomatologia legata alle problematiche somatiche, le quali tuttavia non
sono state valutate dal SAM particolarmente invalidanti, essendo stato l’as- sicurato
ritenuto pienamente abile in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali
descritti in sede peritale.
Non
va poi dimenticato che, per quanto riguarda l'invalidità cagionata da un danno
alla salute psichica, l’Alta Corte ha stabilito che é decisivo al proposito che
il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato
di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC
1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC
1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F. consid.
3b, I 148/98; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2003, pag.
128), circostanze che non risultano essere date nel caso in esame.
In
questo contesto, sulla base delle affidabili e concludenti risultanze della
perizia SAM, alla quale va conferito probatorio (cfr. consid. 2.7), richiamato
inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pp.. 57, 551 e 572), il TCA ritiene dimostrato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 126 V 360;
DTF 125 V 195 consid. 2 e i riferimenti ivi citati), che
da dicembre 2009 il ricorrente è abile a 70% in attività adeguate rispettanti
le limitazioni fisiche.
Infine,
questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi
chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno dell'assicurato sino
all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si renda quindi necessario
l'esperimento di ulteriori accertamenti richiesti dal ricorrente.
Al riguardo, va fatto presente che se
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 pag. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto
di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10
pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
2.7. Riguardo alla determinazione del grado
d’invalidità, aspetto rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha rettamente quantificato
il reddito da manovale (reddito da valido) in fr. 53’997.--, così come dichiarato dal datore di lavoro
nel questionario firmato il 14 febbraio 2008 (doc. AI 13), che aggiornato al
2010 corrisponde a fr. 55'595.--.
In
merito al calcolo del reddito ipotetico da invalido, conformemente alla
giurisprudenza e come si evince dalla decisione contestata, l’amministrazione
ha utilizzato i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (anno
2010) elaborata dall'Ufficio federale di statistica e relativa ad una
professione che presuppone qualifiche inferiori (categoria 4) nel settore
privato svizzero (a proposito della rilevanza delle condizioni salariali nel
settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, pp. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pp. 47ss.),
quantificando un salario statistico di fr. 61'753.--. L’Ufficio AI ha poi
tenuto conto di una capacità lavorativa del 70% (fr. 43'227,10) e di una
riduzione del reddito per circostanze personali del 3% determinando in tal modo
un reddito da invalido di fr. 41'931.-- (cfr. doc. AI 59/1). Occorre qui evidenziare
che nell’ambito della precedente decisione l’amministrazione aveva riconosciuto
una riduzione del 15% (cfr. rapporto 16 settembre 2009; doc. AI 27). A prescindere
dal fatto che non è dato di sapere il motivo di questa differenziazione, anche
volendo ammettere per ipotesi di lavoro una riduzione del 15% come precedentemente
riconosciuto, l’assicurato non avrebbe comunque il diritto ad una rendita così
come verrà esposto di seguito.
Dal
raffronto tra il reddito valido di fr. 55'595.--
ed il reddito da invalido di fr. 41'931.-- risulta un tasso d’invalidità non pensionabile
del 25% (55'595- 41'931x 100 : 55'595).
Pur
ammettendo una riduzione globale del 15%, l’assicurato non avrebbe comunque
diritto alla rendita, il grado d’invalidità essendo del 33,9% [55'595 – 36’743 (85% di 43'227,10)
x 100 : 55'595].
Ne
consegue che la decisione contestata dev’essere confermata, mentre il ricorso
va respinto.
Visto
l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà
al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
del ricorrente.
2.8. L’assicurato
ha formulato istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (cfr.
art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio
d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).
I presupposti (cumulativi) per la concessione
dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel
bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se
il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF
125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va
da sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della
necessità dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato
in causa.
Nella
presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di
esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la
causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti, le valutazioni medico-teorica ed economica hanno permesso di
accertare con la dovuta chiarezza la fondatezza della soppressione della
rendita. Né del resto l’insorgente ha apportato elementi atti a validamente
contraddire o a mettere in dubbio la valutazione medica, né ha prodotto nuova
documentazione.
In
simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi) l'istanza
è respinta.
Per
questi motivi
dichiara
e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
L'istanza
istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.
3.
Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
4.
Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente
o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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